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CONVENZIONE
SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata
dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176 depositata presso le
Nazioni Unite il 5 settembre 1991
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella
Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana nonchél'uguaglianza e il
carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito
nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella
dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di
favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di
vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti
dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può
avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono
enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un
aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e
ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi
membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e
l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il
suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e
completo della sua personalità deve crescere in un ambiente
familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il
fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed
educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità,
di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione
speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di
Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei
Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20
novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici | in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali |
in particolare all'art. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti
delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni
internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti
dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità
fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia
prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali
e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei
fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in
materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale
e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni
Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole
di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei
fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che
vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario
prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei
valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo
armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il
miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i
paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo
1 (generali)
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni
essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia
raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione
applicabile.
Articolo
2 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati
nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che
dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a
prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o
dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria,
dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra
circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati
affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma
di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale,
dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi
genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo
3 (generali)
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione
dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di
altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine
essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi
appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle
istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei
fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle
norme stabilite dalle autorità competenti in particolare
nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il
numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un
adeguato controllo.
Articolo
4 (generali)
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti
legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti
riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti
economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti
entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,
nell'ambito della cooperazione internazionale.
Articolo
5 (generali)
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il
dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia
allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei
tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di
dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle
sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio
dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione
Articolo
6 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la
sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo
7 (identità)
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua
nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una
cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi
genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati
in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi
che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in
materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il
fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo
8 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del
fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua
nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, cosÏ come
riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo È illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti
devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua
identità sia ristabilita il pi[breve] rapidamente possibile.
Articolo 9 (famiglia)
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato
dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità
competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e
conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa
separazione È necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.
Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino
il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere
presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo,
tutte le parti interessate devono avere la possibilità di
partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da
entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a
meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del
fanciullo.
4. Se la separazione È il risultato di provvedimenti adottati da
uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio,
l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la
causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o
di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro
richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro
membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il
luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la
divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il
benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché
la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Articolo
10
1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù
del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo
o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di
lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata
con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti
vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non
comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e
per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto
a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con
entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati
parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di
abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel
proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere
regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione,
necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna,
dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o
dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri
diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo
11 (identità)
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli
spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi
bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12 (partecipazione)
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento
il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e
del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità
di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa
che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o
un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di
procedura della legislazione nazionale.
Articolo
13 (partecipazione)
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo
diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di
divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o
con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato
unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono
necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine
pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
Articolo
14 (partecipazione)
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori
oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo
nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda
allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può
essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge,
necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica,
dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche,
oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
Articolo 15 (partecipazione)
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà
di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle
limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società
democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della
sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o
la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo
16 (identità)
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o
illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo
domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali
al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali
interferenze o tali affronti.
Articolo 17 (Educazione)
Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata
dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a
una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo
benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica
e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali
che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e
corrispondono allo spirito dell'art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre,
di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo
provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per
l'infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle
esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un
gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati
destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai
materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle
disposizioni degli artt. 13 e 18.
Articolo
18 (famiglia)
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il
riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori
hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione
del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di
allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe
innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali
i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse
preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella
presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti
appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della
responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e
provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per
garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia,
per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo
19 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa,
sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di
violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di
abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento,
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui È affidato
all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale
(o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo
affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di
necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali
finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro
ai quali egli È affidato, nonchéper altre forme di prevenzione, e
ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato,
dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di
maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì
includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo
20 (protezione)
1. Ogni fanciullo il quale È temporaneamente o definitivamente
privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere
lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a
una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione
sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi
per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto
islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento
in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione
tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di
una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonchédella
sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21 (identità)
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si
accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la
considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata
solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità
con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le
informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può
essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in
rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove
fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso
all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri
necessari;
b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in
considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie
al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una
famiglia affiaterai o adottiva oppure essere allevato in maniera
adeguata nel paese d'origine;
c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo
abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle
esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di
adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte
di profitto materiale indebito per le persone che ne sono
responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi
o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si
sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di
fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi
competenti.
Articolo 22 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo
il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure È
considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure
del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa
beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria
necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono
riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti
internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria
di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate
necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non
governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle
Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano
in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di
ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni
necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la
madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà
concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione,
la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente
familiare per qualunque motivo.
Articolo
23 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o
fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente,
in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro
autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della
comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati
di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in
considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro
richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti
richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto
adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi
genitori o di coloro ai quali egli È affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori
handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del
presente articolo È gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile,
tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di
coloro ai quali il minore È affidato. Tale aiuto È concepito in
modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso
alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla
riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività
ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a
concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro
sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti
favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle
cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e
funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione
di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi
di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista
di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e
competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal
riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi
in via di sviluppo.
Articolo 24 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del
miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici
e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore
sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale
del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato
provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure
sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo
delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito
delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante
l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura
di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei
pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i
genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla
nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno,
sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione
degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di
mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e
l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le
pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la
cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una
completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo.
A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità
dei paesi in via di sviluppo.
Articolo
25 (salute)
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che È stato collocato
dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione
oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica
periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla
sua collocazione.
Articolo
26 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di
beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale,
e adottano le misure necessarie per garantire una completa
attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione
nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in
considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle
persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni
altra considerazione relativa a una domanda di prestazione
effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo
27 (generali)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un
livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del
fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i
limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le
condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in
considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i
loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la
custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del
caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e
l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di
garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o
altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi
confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per
tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità
finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da
quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad
accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonchél'adozione
di ogni altra intesa appropriata.
Articolo
28 (Educazione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio
di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza
delle possibilità:
a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per
tutti;
b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento
secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e
accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la
gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione
finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con
ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e
professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza
scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare
affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera
compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e
in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione
internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di
contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e
facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai
metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo
29 (Educazione)
1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve
avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonchélo
sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e
fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta
delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonchéil
rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di
cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita
in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i
popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di
origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà
interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone
fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a
condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente
articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali
istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo
30 (identità)
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o
linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo
autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere
privato del diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare la propria religione o di far uso della
propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e
al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative
proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita
culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo
di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e
incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di
mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali.
Articolo 32 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere
protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto
ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a
repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative,
sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente
articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni
pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in
particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione
all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e
delle condizioni d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire
l'attuazione effettiva del presente articolo;
Articolo
33 (salute)
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i
fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, cosìcome definite dalle Convenzioni internazionali
pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la
produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo
34 (protezione)
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni
forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine,
gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una
attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di
altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di
spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Articolo
35 (protezione)
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la
vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto
qualsiasi forma.
Articolo 36 (protezione)
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di
sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37 (protezione)
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti. né la pena capitale né
l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono
essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a
diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o
arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un
fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge,
costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più
breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e
con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in
maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età.
In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato
dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo
nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di
rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza
e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere
rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra
assistenza adeguata, nonchéil diritto di contestare la legalità
della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione
sollecita sia adottata in materia.
Articolo
38 (protezione)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le
regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in
caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai
fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico
per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di
quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze
armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni.
Nel reclutare persone aventi pi[breve] di quindici anni ma meno di
diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con
precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù[breve] del
diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione
civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni
misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti
in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
Articolo
39 (salute)
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare
il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni
fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di
maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.
Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da
favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità
del fanciullo.
Articolo
40 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato
o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento
tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale,
che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà
fondamentali e che tenga conto della sua età nonchè della necessità
di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli
svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli
strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinchè nessun fanciullo sia sospettato, accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di
omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o
internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinchè ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale
abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
I | di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente stabilita;
II | di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure,
se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle
accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza
legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e
la presentazione della sua difesa;
III | che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o
istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo
di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale
o di altra assistenza appropriata, nonchè in presenza dei suoi
genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto
contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in
particolare della sua età o della sua situazione;
IV | di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi
colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e
di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo
discarico a condizioni di parità;
V | qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter
ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di
conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore
competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
VI | di essere assistito gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua utilizzata;
VII | che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le
fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di
procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate
specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti
colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume
che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e
auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a
procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti
dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente
rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in
particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i
consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i
programmi di formazione generale e professionale, nonchésoluzioni
alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai
fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato
sia alla loro situazione che al reato.
Articolo
41 (generali)
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica
disposizioni pi[breve] propizie all'attuazione dei diritti del
fanciullo che possano figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA
PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e
le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e
adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo
43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti
nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla
presente Convenzione, È istituito un Comitato dei Diritti del
Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in
possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della
presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti
tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il
criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei
principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una
lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte
può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno
quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per
iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un
termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà
l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con
l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà
tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati
parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le
quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati
parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il
maggior numero di voti, nonchéla maggioranza assoluta degli Stati
parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono
rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di
cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un
periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a
sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima
elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato
oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non
poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato
parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro
esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante
fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva
dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede
della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo
appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di
regola ogni anno. La durata delle sue sessioni È determinata e se
necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla
presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea
Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui
quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni
in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente
Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale,
emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite
dall'Assemblea Generale.
Articolo
44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare
effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui
progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore
della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo
debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che
impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti
nella presente Convenzione. Essi debbono altresìcontenere
informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione
dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto
iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che
sottoporranno successivamente | in conformità con il capoverso b)
del paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni di base in
precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione
complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale,
tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività
del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una
vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo
45
Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e
incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto
della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per
l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi
rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni
della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro
mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo
competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati
sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro
rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri
organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione
della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro
attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli
altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti
contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza
tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da
eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale
richiesta o indicazione;
c) il Comitato puòraccomandare all'Assemblea generale di chiedere
al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi
su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato puòfare suggerimenti e raccomandazioni generali in
base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45
della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni
generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti
all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati
parti.
TERZA
PARTE
Articolo
46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo
47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo
48
La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario
Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo
49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente
Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in
vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di
questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo
50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il
testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se
siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine
dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro
mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo
degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il
Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato
da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza È sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato
approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da
una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio
per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti
rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e
da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo
51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve
che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o
dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le
finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di
notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle
Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale
notifica avrà effetto alla data in cui È ricevuta dal Segretario
Generale.
Articolo
52
Ogni Stato parte puòdenunciare la presente Convenzione per mezzo di
notifica scritta indirizzata al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto
un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario Generale.
Articolo
53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite È
designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo
54
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba,
cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede,
sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
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