|
Gli Stati parti della
presente Convenzione,
Visto lo Statuto delle
Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo,
nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna,
Vista la Dichiarazione
universale dei diritti umani che afferma il principio della non
discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed
uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e
tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare
basata sul sesso,
Visto che gli Stati
firmatari dei Patti internazionali sui diritti umani hanno il dovere di
garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna
nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili
e politici,
Considerate le
convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere
l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Tenute altresì presenti
le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati
al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Preoccupati tuttavia di
constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne
continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,
Ricordato che la
discriminazione nei confronti della donna viola i principi
dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana,
ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo
alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende
più difficoltosa la crescita del benessere della società e della
famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità
tutta nella misura delle loro possibilità,
Preoccupati del fatto
che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima
alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione,
alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,
Convinti che
l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato
sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a
promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna,
Sottolineato che
l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di
discriminazione razziale di colonialismo, di neo-colonialismo,
d'aggressione, d'occupazione, dominio straniero o ingerenza negli affari
interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano
pienamente godere dei loro diritti,
Affermato che il
rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi
della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati,
indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo
generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto
controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei
principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse
nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto dei
popoli - soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione
straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della
sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il
progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla
realizzazione della piena parità tra uomo e donna,
Convinti che lo sviluppo
completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della
pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di
parità con l'uomo, in tutti i campi,
Tenuta presente
l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed
al progresso della società, che finora non è stato pienamente
riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del
ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e
consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve
essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli
richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e
società nel suo insieme,
Consapevoli che il ruolo
tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi
insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad
una reale parità tra uomo e donna,
Risoluti a mettere in
opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della
discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare
le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma
e ogni sua manifestazione,
Convengono quanto segue:
|
|
PARTE PRIMA
Articolo 1
Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della
donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata
sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o
distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle
donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e
delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo
e la donna.
Articolo 2
Gli Stati parti condannano la
discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono
di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica
tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a
questo scopo, si impegnano a:
- iscrivere nella loro
costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa
appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se
questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge,
o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del
suddetto principio;
- adottare le misure
legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le
sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti
delle donne;
- instaurare una protezione
giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli
uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali
competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle
donne da ogni atto discriminatorio;
- astenersi da qualsiasi atto o
pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in
maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale
obbligo;
- prendere ogni misura adeguata
per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna
da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
- prendere ogni misura
adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o
abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o
pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
- abrogare tutte le
disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti
della donna.
Articolo 3
Gli Stati parti prendono in ogni
campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e
culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al
fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e di
garantire loro su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio
e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Articolo 4
- L'adozione, da parte degli
Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il
processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e
le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la
definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente
dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure
devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di
uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.
- L'adozione da parte degli
Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente
Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerata
un atto discriminatorio.
Articolo 5
Gli Stati prendono ogni misura
adeguata:
- al fine di modificare gli
schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e
delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle
pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla
convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o
dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e
delle donne
- al fine di far sì che
l'educazione familiare contribuisca alla comprensione che la
maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno
responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di
assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei
figli è in ogni caso la considerazione principale.
Articolo 6
Gli Stati prendono ogni misura
adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni
sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle
donne.
PARTE SECONDA
Articolo 7
Gli Stati parte prendono ogni
misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle
donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare,
assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:
- di votare in tutte le
elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in
tutti gli organi pubblicamente eletti;
- di prendere parte
all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione,
di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni
pubbliche ad ogni livello di governo;
- di partecipare alle
organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della
vita pubblica e politica del paese.
Articolo 8
Gli Stati parte prendono ogni
misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli
uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di
rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare
ai lavori delle organizzazioni internazionali.
Articolo 9
- Gli Stati parte accordano
alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di
acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In
particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero,
né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio
possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia
rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.
- Gli Stati parte accordano
alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla
cittadinanza dei loro figli.
PARTE TERZA
Articolo 10
Gli Stati parte prendono tutte
le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle
donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per
quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi
uguali tra l'uomo e la donna:
- le medesime condizioni di
orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione
dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado,
tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve
essere garantita sia nell'insegnamento prescolastico, generale,
tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di
formazione professionale;
- l'accesso agli stessi
programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le
qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature
della medesima qualità;
- l'eliminazione di ogni
concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i
livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione
mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale
obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi
scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
- le medesime possibilità nel
campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
- le medesime possibilità di
accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi
di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in
particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza
di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
- la riduzione del tasso
d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di
recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato
prematuramente la scuola;
- le medesime possibilità di
partecipare attivamente agli sports e all'educazione fisica;
- l'accesso alle specifiche
informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute
ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli
relativi alla pianificazione familiare.
Articolo 11
- Gli Stati parte si impegnano
a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la
discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e
di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi
diritti, in particolare:
- il diritto al lavoro, che
è diritto inalienabile di ogni essere umano;
- il diritto ad usufruire
delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei
medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego;
- il diritto alla libera
scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla
promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le
prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione
professionale ed all'aggiornamento professionale e alla
formazione permanente;
- il diritto alla parità
di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di
trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto
all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della
qualità del lavoro;
- il diritto alla sicurezza
sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione,
di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra
perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie
pagate;
- il diritto alla tutela
della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro,
inclusa la tutela della funzione riproduttiva.
- Per prevenire la
discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro
matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto
effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure
appropriate tendenti a:
- proibire, sotto pena di
sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo
di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata
sullo stato matrimoniale;
- istituire la concessione
di congedi di maternità pagati o che diano diritto a
prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di
mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità
e dei vantaggi sociali;
- incoraggiare
l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché
i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le
responsabilità professionali e la partecipazione alla vita
pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo
di una rete di asili-nido;
- assicurare una protezione
speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che
il lavoro è nocivo.
- Le leggi di tutela della
donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno
riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e
tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a
seconda delle necessità.
Articolo 12
- Gli Stati parte prenderanno
tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei
confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di
assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi
per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono
alla pianificazione familiare.
- Nonostante quanto disposto
nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno
alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il
parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una
alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante
l'allattamento.
Articolo 13
Gli Stati parte si impegnano a
prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei
confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale,
al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la
donna, i medesimi diritti ed in particolare:
- il diritto agli assegni
familiari;
- il diritto ad ottenere
prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito
finanziario;
- il diritto di partecipare
alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita
culturale.
Articolo 14
- Gli Stati parte tengono conto
dei problemi particolari che sono propri delle donne delle zone
rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la
sopravvivenza economica della loro famiglia, particolarmente grazie
al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono
ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni
della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
- Gli Stati parte prendono ogni
misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle
donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità
tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai
suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:
- di partecipare pienamente
all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni
livello;
- di poter accedere a
servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le
informazioni, i consigli ed i servizi in materia di
pianificazione familiare;
- di beneficiare
direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
- di ricevere ogni tipo di
formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i
programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare
di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per
accrescere le loro competenze tecniche;
- di organizzare gruppi di
mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire
l'uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il
lavoro salariato che per il lavoro autonomo;
- di partecipare ad ogni
attività comunitaria;
- d'aver accesso al credito
ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed
alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento
eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di
pianificazione rurale;
- di beneficiare di
condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne
l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e
dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.
PARTE QUARTA
Articolo 15
- Gli Stati parte riconoscono
alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.
- Gli Stati parte riconoscono
alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a
quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale
capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto
concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni,
accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del
procedimento giudiziario.
- Gli Stati parte convengono
che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo
esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la
capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
- Gli Stati parte riconoscono
all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della
legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare
liberamente e di scegliere la propria residenza o domicilio.
Articolo 16
- Gli Stati parte prendono
tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei
confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal
matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano,
in condizioni di parità con gli uomini:
- lo stesso diritto di
contrarre matrimonio;
- lo stesso diritto di
scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre
matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
- gli stessi diritti e le
stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed nell'anno
del suo scioglimento;
- gli stessi diritti e le
stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla
situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai
figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la
considerazione preminente;
- gli stessi diritti di
decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e
l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni,
all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali
diritti;
- i medesimi diritti e
responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed
adozione di minori, o simili istituti allorché questi esistano
nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei
fanciulli sarà la considerazione preminente;
- gli stessi diritti
personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del
cognome, di una professione o di una occupazione;
- gli stessi diritti ad
ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione,
gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni,
tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
- I fidanzamenti ed i matrimoni
tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure
necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al
fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo
obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.
PARTE QUINTA
Articolo 17
- Al fine di esaminare i
progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione,
viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione
nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato)
composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di
18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato
parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente
competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione,
eletto dagli Stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a
titolo personale, tenendo conto del principio di una equa
ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse
forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.
- I membri del Comitato sono
eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli
Stati parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto
tra i suoi cittadini.
- La prima elezione ha luogo
sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente
Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione,
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le
loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce
un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con
l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica
la lista degli Stati parti.
- I membri del Comitato sono
eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal
Segretario Generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi
degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza
assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e
votanti.
- I membri del Comitato sono
eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri
eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il Presidente
estrarrà a sorte i nome di questi nove membri immediatamente dopo
la prima elezione.
- L'elezione dei cinque membri
aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle
disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo,
in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di
due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo
due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal
Presidente del Comitato.
- Per coprire le vacanze
fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le
proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto
tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del
Comitato.
- I membri del Comitato
riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea generale, degli
emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata
l'importanza delle funzioni del Comitato.
- Il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del
Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per
l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in
virtù della presente Convenzione.
Articolo 18
- Gli Stati parte si impegnano
a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle
misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro
genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della
presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:
- durante l'anno seguente
all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato
- quindi ogni quattro anni,
ovvero su richiesta del Comitato.
- I rapporti possono indicare i
fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di
applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 19
- Il Comitato adotta il proprio
regolamento interno.
- Il Comitato elegge il proprio
Ufficio per un periodo di due anni.
Articolo 20
- Il Comitato si riunisce
normalmente durante un periodo di due settimane al massimo ogni anno
per esaminare i rapporti presentati in conformità all'art. 18 della
presente Convenzione.
- Le sessioni del Comitato
hanno luogo normalmente nella Sede dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.
Articolo 21
- Il Comitato rende conto ogni
anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso il
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue
attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni
generali basate sull'esame dei rapporti e delle informazioni
ricevute dagli Stati parti. Questi suggerimenti e raccomandazioni
sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso,
dalle osservazioni degli Stati parte.
- Il Segretario generale
trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla
Commissione della condizione della donna.
Articolo 22
Gli istituti specializzati hanno
diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame
dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che
rientri nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli
Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull'applicazione della
Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.
PARTE SESTA
Articolo 23
Nessuna disposizione della
presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per
realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono essere
contenute:
- nella legislazione di uno
Stato parte, oppure
- in ogni altra Convenzione,
trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.
Articolo 24
Gli Stati parti si impegnano ad
adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il
pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 25
- La presente Convenzione è
aperta alla firma di tutti gli Stati.
- Il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come
depositario della presente Convenzione.
- La presente Convenzione è
soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
- La presente Convenzione sarà
aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà
con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 26
- Ogni Stato parte può
chiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente
Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- L'Assemblea generale delle
Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in
merito ad una richiesta di questo tipo.
Articolo 27
- La presente Convenzione
entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
- Per ciascuno degli Stati che
ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il
deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la
Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del
deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato
medesimo.
Articolo 28
- Il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a
tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte al
momento della ratifica o dell'adesione.
- Non sarà autorizzata nessuna
riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente
Convenzione.
- Le riserve potranno essere
ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che
informerà tutti gli Stati parti della Convenzione. La notifica
avrà effetto alla data di ricezione.
Articolo 29
- Ogni controversia tra due o
più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione
della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale,
sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se
nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti
non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una
qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte
internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo
Statuto della Corte.
- Ogni Stato parte potrà
dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione
alla presente Convenzione che non si considera vincolato alle
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati
parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei
confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.
- Ogni Stato parte che avrà
formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo
2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento togliere tale
riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 30
La presente Convenzione, i cui
testi, inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno
ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti deliberatamente autorizzati hanno
firmato la presente Convenzione.
|
PROTOCOLLO
FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE
|
|
Il
seguente Protocollo Facoltativo è stato approvato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite mediante la risoluzione A/RES/54/4
del 15 ottobre 1999.
Gli
Stati parti del presente Protocollo
Visto
lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la propria fiducia
nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della
persona umana e sull’uguaglianza dei diritti fra uomini e donne,
Visto
altresì che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma
che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali per dignità e
diritti e che, pertanto, ognuno di essi ha la facoltà di
beneficiare di tutti i diritti e le libertà in essa citati, senza
distinzioni di nessun genere, nemmeno quelle fondate sul genere
sessuale,
Ricordando
che la Convenzione Internazionale sui Diritti Umani e altri
documenti giuridici internazionali sui diritti umani proibiscono
la discriminazione basata sul sesso,
Ricordando
inoltre la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di
Discriminazione contro le Donne (che da ora in avanti sarà
definita "la Convenzione"), nella quale gli Stati parti
condannano la discriminazione nei confronti delle donne in tutte
le sue forme e concordano sulla necessità di perseguire con tutti
i mezzi appropriati e senza ritardi una politica per l’eliminazione
della discriminazione nei confronti delle donne,
Riaffermando
la propria determinazione a garantire il pieno e paritario
godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà
fondamentali da parte delle donne e di assumere delle misure
efficaci per prevenire le violazioni di tali libertà e diritti,
hanno
concordato quanto segue:
Articolo 1
Uno Stato parte del
presente Protocollo (che da ora in avanti sarà definito
"Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato
sull’Eliminazione della Discriminazione nei confronti delle
Donne (che da ora in avanti sarà definito "il
Comitato") a ricevere e prendere in esame le comunicazioni
ad esso presentate in conformità con quanto previsto dal
successivo articolo 2.
Articolo 2
Le comunicazioni
potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di
gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno
Stato Parte, che denuncino di essere state vittime della
violazione di uno qualsiasi dei diritti esposti nella
Convenzione dallo Stato parte in questione. Laddove una
comunicazione venga presentata per conto di un individuo o di un
gruppo di persone, questo avverrà con il loro consenso a meno
che, nel caso di una mancanza di tale consenso, l’autore della
comunicazione non possa comunque dimostrare di agire in sua, o
loro, rappresentanza,.
Articolo 3
Le comunicazioni saranno
sempre presentate in forma scritta e non potranno mai essere
anonime. Nessuna comunicazione verrà accettata dal Comitato nel
caso in cui essa riguardi uno Stato Parte alla Convenzione che
non sia parte del presente Protocollo.
Articolo 4
- Il Comitato non
prenderà in esame alcuna comunicazione a meno che esso non
abbia accertato che tutti i possibili rimedi disponibili a
livello nazionale siano stati esauriti o che l’applicazione
di tali rimedi venga prolungata irragionevolmente o non possa
verosimilmente portare a una soluzione efficace.
- Il Comitato dichiarerà
inammissibile una comunicazione nel caso in cui:
- La medesima
questione sia già stata esaminata dal Comitato o sia
stata o debba essere presa in esame in base a un’altra
procedura di indagine o di accordo;
- sia incompatibile
con le clausole della Convenzione;
- sia manifestamente
infondata o non sufficientemente fondata;
- rappresenti un caso
di uso non corretto del diritto di presentare una
comunicazione;
- i fatti cui si
riferisce la comunicazione si siano verificati prima dell’entrata
in vigore di questo Protocollo per gli Stati Parte
interessati, a meno che tali fatti non siano continuati
anche dopo tale data.
Articolo 5
- In un qualunque momento
successivo al ricevimento di una comunicazione e prima che sia
stata raggiunta una determinazione in proposito, il Comitato
potrà trasmettere allo Stato Parte interessato una richiesta
che dovrà essere esaminata con urgenza affinché lo Stato
parte in questione assuma quei provvedimenti temporanei che
possano rendersi necessari onde evitare alla vittima o alle
vittime della violazione incriminata dei danni eventualmente
irreparabili.
- Laddove, in conformità
con quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, il
Comitato eserciti la propria discrezionalità, questo non
implicherà alcuna decisione in merito all’ammissibilità o
al valore della comunicazione stessa.
Articolo 6
- A meno che il Comitato
non reputi inammissibile una comunicazione senza consultarsi
con lo Stato Parte interessato, e a condizione che l’individuo
o gli individui acconsentano a rivelare la propria identità
allo Stato Parte, il Comitato sottoporrà confidenzialmente
all’attenzione dello Stato stesso qualunque comunicazione
che gli sia stata presentata in conformità con quanto
disposto dal presente Protocollo.
- Entro il termine di sei
mesi lo Stato Parte che abbia ricevuto una comunicazione
dovrà presentare al Comitato delle spiegazioni scritte o un
rapporto in merito all’argomento in discussione e ai rimedi
che possano essere stati attuati dallo Stato in questione.
Articolo 7
- Il Comitato prenderà
in esame le comunicazioni ricevute in conformità con quanto
previsto dal presente Protocollo alla luce di tutte le
informazioni che saranno state messe a sua disposizione a
titolo individuale o in rappresentanza di gruppi di individui
e dallo Stato Parte interessato, provvedendo che tali
informazioni vengano trasmesse alle parti interessate.
- Nel prendere in esame
le comunicazioni presentate in conformità con quanto disposto
dal presente Protocollo il Comitato dovrà svolgere riunioni
ristrette.
- Dopo aver preso in
esame una comunicazione, il Comitato trasmetterà alle parti
in causa il proprio parere in proposito, unitamente a
eventuali raccomandazioni.
- Lo Stato Parte darà la
debita considerazione al parere espresso dal Comitato, come
pure alle sue raccomandazioni, e dovrà presentare al
Comitato, entro il termine di sei mesi, una risposta scritta
comprendente le azioni eventualmente assunte alla luce del
parere e delle raccomandazioni avanzate dal Comitato.
- Il Comitato potrà
invitare lo Stato Parte a fornire ulteriori delucidazioni in
merito alle misure che lo Stato Parte abbia assunto per
soddisfare il parere o le raccomandazioni avanzate dal
Comitato stesso, nel caso in cui ne siano state espresse,
comprendendo quanto venga giudicato appropriato da parte del
Comitato, nel successivo rapporto presentato dallo Stato Parte
in conformità con quanto previsto dall’articolo 18 della
Convenzione.
Articolo 8
- Nel caso in cui il
Comitato riceva informazioni attendibili indicanti che uno
Stato Parte abbia perpetrato delle violazioni gravi o
sistematiche dei diritti esposti nella Convenzione, il
Comitato inviterà quello Stato a collaborare alla verifica
dell’informazione e, a tale scopo, a presentare le proprie
osservazioni in merito all’informazione in questione.
- Nel prendere in esame
qualsiasi osservazione che possa essere stata presentata dallo
Stato Parte interessato, come pure qualunque altra
informazione attendibile disponibile, il Comitato potrà
designare uno o più dei suoi membri affinché conducano un’inchiesta
e riferiscano urgentemente in proposito al Comitato stesso.
Nel caso in cui ciò sia stato autorizzato e abbia ottenuto il
consenso dello Stato Parte, l’inchiesta potrà prevedere
anche una visita sul territorio dello Stato stesso.
- Dopo aver verificato i
risultati di tale inchiesta, il Comitato li trasmetterà allo
Stato Parte interessato, unitamente ai propri commenti e
raccomandazioni.
- Lo Stato parte
interessato dovrà, entro il termine di sei mesi dalla data di
ricevimento dei risultati dell’inchiesta, dei commenti e
delle raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presentare al
Comitato le proprie considerazioni in proposito.
- Tale inchiesta dovrà
essere condotta in modo confidenziale e la cooperazione dello
Stato parte dovrà essere ricercata in tutti gli stadi dell’indagine.
Articolo 9
- In conformità con
quanto disposto dall’articolo 18 della Convenzione, il
Comitato potrà invitare lo Stato Parte interessato a
includere nel proprio rapporto i particolari relativi ad
eventuali misure assunte a seguito di una inchiesta condotta
conformemente all’articolo 8 del presente Protocollo.
- Al termine del periodo
di sei mesi cui si fa riferimento nell’articolo 8.4, il
Comitato potrà, se necessario, invitare lo Stato Parte
interessato a informarlo in merito alle misure deliberate in
conseguenza dell’inchiesta condotta dal Comitato stesso.
Articolo 10
- Ciascuno degli Stati
Parte potrà, al momento della firma o della ratifica di
questo Protocollo o al momento della sua adesione, dichiarare
di non riconoscere la competenza del Comitato per quanto
riguarda gli articoli 8 e 9.
- Qualunque Stato Parte
che abbia presentato una dichiarazione conforme con quanto
disposto dal paragrafo 1 del presente articolo potrà, in
qualunque momento, recedere dalla sua posizione semplicemente
dandone comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni
Unite.
Articolo 11
Uno Stato Parte dovrà
assumere tutte le misure appropriate per garantire che le
persone che rientrano nella sua giurisdizione non siano soggette
a maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza di comunicazioni
presentate al Comitato in conformità con il presente
Protocollo.
Articolo 12
Conformemente a quanto
disposto dall’articolo 21 della Convenzione, il Comitato
includerà nel suo rapporto annuale un riassunto delle attività
svolte in conformità al presente Protocollo.
Articolo 13
Ciascuno Stato Parte si
impegna a diffondere e divulgare la Convenzione e il presente
Protocollo e a facilitare l’accesso alle informazioni relative
ai pareri e alle raccomandazioni avanzate dal Comitato, in
particolare per quelle questioni che coinvolgano direttamente lo
Stato stesso.
Articolo 14
Il Comitato designera`
le proprie norme procedurali che dovranno essere seguite nell’esercizio
delle funzioni ad esso conferite in base al presente Protocollo.
Articolo 15
- Il presente Protocollo
sarà aperto alla firma di qualunque Stato che abbia
sottoscritto, ratificato o accettato la Convenzione.
- Il presente Protocollo
sarà soggetto a ratifica da parte di qualunque Stato che
abbia ratificato o aderito alla Convenzione. I documenti
ufficiali per la ratifica saranno depositati presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
- Potrà aderire al
presente Protocollo qualunque Stato che abbia ratificato o
aderito alla Convenzione.
- L’adesione sarà
realizzata mediante il deposito di un documento ufficiale di
adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 16
- Il presente Protocollo
entrerà in vigore tre mesi dopo che, presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite, sia stato depositato il decimo
documento ufficiale di ratifica o adesione.
- Il presente Protocollo
diverrà giuridicamente vincolante per qualunque Stato che lo
ratifichi o aderisca ad esso dopo la sua entrata in vigore,
tre mesi dopo la data di deposito del documento ufficiale di
ratifica o adesione.
Articolo 17
Non sarà consentita
alcuna limitazione al presente Protocollo.
Articolo 18
- Qualunque Stato Parte
potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e
depositarlo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Il Segretario Generale informerà gli Stati parti su ogni
emendamento proposto, richiedendo che essi gli notifichino se
siano favorevoli o meno allo svolgimento di una conferenza
degli Stati parti per esaminare e mettere ai voti la proposta.
Nel caso in cui almeno un terzo degli Stati Parte sia
favorevole a tale conferenza, il Segretario Generale
convocherà la conferenza sotto l’egida delle Nazioni Unite.
Qualunque emendamento adottato da una maggioranza degli Stati
Parte presenti alla conferenza e che abbiano espresso il
proprio voto dovrà essere sottoposta all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite per la necessaria approvazione.
- Gli emendamenti
entreranno in vigore solo dopo essere stati approvati dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite e accettati da una maggioranza di
due terzi degli Stati Parte al presente Protocollo, in
conformità con i rispettivi processi costituzionali.
- Nel momento in cui gli
emendamenti entreranno in vigore essi diverranno legalmente
vincolanti per quegli Stati Parte che li abbiano accettati;
gli altri Stati Parte continueranno a essere vincolati alle
clausole del presente Protocollo e ad eventuali emendamenti
accettati precedentemente.
Articolo 19
- Ogni Stato Parte
potrà, in qualunque momento, denunciare il presente
Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al
Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia entrerà
in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica
da parte del Segretario Generale.
- Le denunce non avranno
alcun effetto sull’applicazione delle clausole del presente
Protocollo relativamente a qualunque comunicazione che sia
stata presentata prima della data effettiva della denuncia, in
conformità con quanto disposto dall’articolo 2 o per
qualsiasi indagine che abbia avuto inizio in conformità con
quanto previsto dall’articolo 8.
Articolo 20
Il
Segretario Generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli
Stati in merito a:
- Firme, ratifiche e
adesioni al presente Protocollo;
- data di entrata in
vigore del presente Protocollo e di qualunque altro
emendamento secondo quanto disposto dall’articolo 18;
- qualunque denuncia
presentata ai sensi dell’articolo 19.
Articolo 21
- Il presente Protocollo,
i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo
fanno tutte ugualmente fede, verrà depositato presso gli
archivi delle Nazioni Unite.
- Il Segretario Generale
delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente
Protocollo a tutti gli Stati cui ci si riferisce nell’articolo
25 della Convenzione.
Traduzione
non ufficiale a cura del Centro di Informazione delle Nazioni
Unite
|
IDEE
GUIDA*
|
-
RISPETTO
PER LA DIGNITÀ DI TUTTE LE PERSONE: L'OBIETTIVO
PIÙ ALTO
-
tutti
hanno gli stessi diritti universali
-
libertà,
uguaglianza, non discriminazione
-
diritti
fondamentali dei gruppi vulnerabili: infanzia,
minoranze, popolazioni indigene, rifugiati,
profughi, disabili e lavoratori migranti.
-
DIRITTI
UMANI: IL LINGUAGGIO COMUNE DELL'UMANITÀ
-
i
diritti delle donne sono diritti umani
combattere tutte le forme di violenza contro
le donne
-
piena
partecipazione delle donne allo sviluppo
-
promozione
dell'uguaglianza tra i sessi
-
sostegno
alle ONG e alle iniziative di base per la
promozione dei diritti delle donne.
-
DIRITTI
UMANI, DEMOCRAZIA E SVILUPPO: PIETRE MILIARI PER
IL FUTURO
-
diritto
allo sviluppo
-
la
persona umana è il soggetto centrale dello
sviluppo
-
eliminazione
della povertà
-
istituzioni
della democrazia e stato di diritto
-
società
pluralistica
-
partecipazione
di base.
-
SOCIETÀ
CIVILE: FORZA TRAINANTE DEI DIRITTI UMANI
-
responsabilità
individuale e collettiva sui diritti umani
-
contributo
delle ONG alla promozione e alla tutela dei
diritti umani
-
attività
di base sui diritti umani
-
difensori
dei diritti umani.
-
DIRITTI
UMANI: RISULTATI E SFIDE
-
decolonizzazione
-
fine
dell'apartheid
-
rafforzamento
dei diritti umani a livello nazionale
-
istituzioni
nazionali per i diritti umani
-
eliminazione
di tutte le violazioni dei diritti umani
-
lotta
contro tutte le forme di discriminazione
razziale e di xenofobia
-
ratificazione
generalizzata degli strumenti giuridici a
tutela
-
NAZIONI
UNITE: DIRITTI UMANI IN AZIONE
-
i
diritti umani sul campo
-
cooperazione
tecnica e servizi di consulenza
-
organismi
preposti all'applicazione dei trattati sui
diritti umani e meccanismi nazionali e
tematici
-
assistenza
alle vittime di violazioni dei diritti umani.
*
Questa lista contiene alcune idee che potrebbero
essere prese i considerazione nella pianificazione
delle attività celebrative.
|
|
|