DOCUMENTI VARI

  

tratti dal dossier Kossovo di Peacelink

     

     

Trattato Nord Atlantico (NATO)

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Quanto costa e chi vende la guerra?

Statuto delle Nazioni Unite

Convenzione sul Genocidio

 

Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli

Le convenzioni di Ginevra

 

  

   

   

   

Trattato Nord Atlantico (NATO)  

       

(Washington, 4 aprile 1949)

  

Gli Stati partecipanti al presente Trattato,

- nel riaffermare la loro fede negli scopi e nei principi dello Statuto dell'ONU e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi,

- decisi a salvaguardare la liberta' dei loro popoli, il loro retaggio comune e la loro civilta', fondati sui principi della democrazia, sulle liberta' individuali e sul predominio del diritto,

- desiderosi di favorire nella regione dell'Atlantico settentrionale il benessere e la stabilita',

- decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza,

si sono accordati sul presente Trattato Nord Atlantico:

 

Art.1 - Le parti si impegnano, come e' stabilito nello Statuto dell'ONU, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale potrebbero essere implicate, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi dell'ONU.

 

Art.2 - Le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, assicurando una migliore comprensione dei principi su cui tali istituzioni sono basate e sviluppando le condizioni atte a garantire la stabilita' e il benessere. Esse si sforzeranno di eliminare tutti i contrasti nella loro politica economica internazionale ed incoraggeranno la cooperazione economica reciproca.

 

Art.3 - Allo scopo di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le parti, agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed effettivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, manterranno e svilupperanno la loro capacita' individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.

 

Art.4 - Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrita' territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate.

 

Art.5 - Le parti convengono che un attacco armato contro una o piu' di esse in Europa o nell'America settentrionale sara' considerato quale attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto dell'ONU, assistera' la parte o le parti attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudichera' necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico Settentrionale.

Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure in conseguenza di esso saranno immediatamente segnalati al Consiglio di Sicurezza. Tali misure verranno sospese quando il Consiglio di Sicurezza avra' adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

 

Art.6 - Agli effetti dell'art.5, per attacco armato contro una o piu' parti si intende un attacco armato:

- contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d'Algeria, contro il territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;

- contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella zona dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi. (*)

 

(*) La parte dell'articolo 6 concernente i Dipartimenti francesi d'Algeria non e' piu' in vigore mentre il territorio comprendente nazioni della Nato si e' ampliato con l'ingresso di nuove nazioni nell'Alleanza.

   

 

 

 

Statuto delle Nazioni Unite  

       

(San Francisco, 25 ottobre 1945)

  

   

Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi

- a salvaguardare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanita',

- a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignita' e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,

- a creare le condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,

- a promuovere il progresso sociale ed un piu' elementare tenore di vita in una piu' ampia liberta',

 

e per tali fini

 

- a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato,

- ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,

- ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sara' usata, salvo che nell'interesse comune,

- ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,

 

abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.

 

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella citta' di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite e istituiscono un'organizzazione internazionale che sara' denominata le Nazioni Unite.

 

Art.1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformita'  ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;

2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;

3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione;

4. Costituire un centro per il coordinamento delle attivita' delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

 

Art.2

L'Organizzone e i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'articolo 1, devono agire in conformita' ai seguenti principi:

(...)

3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformita' alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.

 

L'art.23 definisce la composizione del Consiglio di Sicurezza: 15 membri delle Nazioni Unite di cui 5 permanenti (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia) e 10 a rotazione (eletti ogni 2 anni). Le decisioni del Consiglio di Sicurezza richiedono 9 voti su 15 e nessun voto contrario dei cinque membri permanenti; una nazione che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto (art.27).

 

Art.26

Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'art.47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

 

Art.33

1. Le parti di una controversia, la continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.

 

Art.41

Il Consiglio di Sicurezza puo' decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e puo' invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

 

Art.42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso puo' intraprendere con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione puo' comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

 

Art.43

1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformita' ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

Art.46

I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

 

Art.47

(...)

2. Il Comitato di Stato Maggiore e' composto dai Capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza o di loro rappresentanti (...)

3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilita' della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza...

 

Art.51

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintanto che' il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale...

 

Art.52

1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, che si prestino ad un'azione regionale, perche' tali accordi od organizzazioni e le loro attivita' siano conformi ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

2. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione delle controversie di carattere locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.

3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica dele controversie di carattere locale, mediante gli accordi e le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di sicurezza.

 

Art.53

Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se nel caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per operazioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia nessuna azione coercitiva puo' essere intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.

   

 

 

 

 

Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli  

      

(Algeri, 4 luglio 1976)

 

Art.1

Ogni popolo ha diritto all'esistenza.

 

Art.2

Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identita' nazionale e culturale.

 

Art.3

Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.

 

Art.4

Nessuno, per ragioni di identita' nazionale o culturale, puo' essere oggetto di massacro, tortura, persecuzione, deportazione, espulsione, o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l'identita' o l'integrita' del popolo a cui appartiene.

 

Art.5

Ogni popolo ha il diritto imprescindibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena liberta' e senza alcuna ingerenza esterna.

 

Art.6

Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.

 

Art.19

Quando un popolo rappresenta una minoranza nell'ambito di uno Stato, ha il diritto al rispetto della propria identita', delle tradizioni, della lingua, del patrimonio culturale.

 

Art.20

I membri della minoranza devono godere senza discriminazione degli stessi diritti che spettano agli altri cittadini e devono partecipare in condizioni di uguaglianza alla vita pubblica.

 

Art.21

L'esercizio di tali diritti deve realizzarsi nel rispetto degli interessi legittimi della comunita' presa nel suo insieme e non puo' autorizzare lesioni dell'integrita' territoriale e dell'unita' politica dello Stato, quando questo si comporti in conformita' con tutti i principi enunciati nella presente Dichiarazione.

 

Art.27

Le violazioni piu' gravi dei diritti fondamentali dei popoli, soprattutto il loro diritto all'esistenza, costituiscono crimini internazionali che comportano la responsabilita' penale individuale dei loro autori.

 

Art.28

Ogni popolo i cui diritti fondamentali sono gravemente misconosciuti ha il diritto di farli valere soprattutto attraverso la lotta politica o sindacale e anche, in ultima istanza, attraverso il ricorso alla forza.

 

Dichiarazione approvata il 4 luglio 1976 a seguito della Conferenza che ha riunito ad Algeri, su iniziativa della Fondazione Lelio Basso, rappresentanti dei movimenti di liberazione e della solidarieta' internazionale. Essa, pur non essendo fonte normativa, e' considerata una fonte prenormativa che ha avuto influenza nell'elaborazione giuridica successiva.

   

 

 

 

Convenzione sul Genocidio  

  

         

Il 9 dicembre 1948 l'Assemblea Generale dell'Onu approvo' una Convezione che defini' il "genocidio" (art.2) nel seguente modo:

"Per genocidio si intende uno qualsiasi degli atti seguenti, commessi con l'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale:

a) uccisione di membri del gruppo;

b) attentato grave all'integrita' fisica o mentale dei membri del gruppo;

c) sottomissione intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza dirette a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale;

d) misure tendenti a impedire le nascite nell'ambito del gruppo;

e) trasferimento forzato di fanciulli di un gruppo in un altro gruppo".

La Convenzione delle Nazioni Unite e' stata criticata per l'indeterminatezza delle sanzioni, lasciate per intero alla discrezionalita' degli stati firmatari che dovrebbero punire chi ha agito non di rado in obbedienza ad ordini provenienti dai poteri statali. Per tale ragione e' stato salutato come con grande passo in avanti la recente nascita del Tribunale Penale Internazionale, a cui pero' gli Stati Uniti hanno negato il proprio consenso non firmando a Roma l'atto costitutivo.

(Fonte: "Dizionario di politica", Utet, voce "genocidio")  

    

   

   

  

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo  

    

   

Testo approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre del 1948 con 48 voti favorevoli, 8 astenuti e nessuno contrario.

 

Preambolo

 

Considerando che il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili costituisce il fondamento della liberta', della pace e della giustizia nel mondo;

Considerando che il non riconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno condotto ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanita' e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani saranno liberi di parlare e di credere, liberati dal terrore e dalla miseria, e' stato proclamato come l’aspirazione piu' alta dell’uomo;

Considerando che i diritti dell’uomo siano protetti da un regime di diritto per cui l’uomo non sia mai costretto, in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e l’oppressione;

Considerando che nella Carta dei popoli le Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignita' e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e che si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare le migliori condizioni di vita nella liberta' piu' grande;

Considerando che gli Stati-Membri si sono impegnati ad assicurare, in cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle liberta' fondamentali;

Considerando che una concezione comune di questi diritti di liberta' e' della massima importanza per assolvere pienamente a tale impegno;

 

L’Assemblea generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come l’ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni affinche' tutti gli individui e tutti gli organi della societa', tenendo sempre presente allo spirito tale dichiarazione, si sforzino, attraverso l’insegnamento e l’educazione, di sviluppare il rispetto di tali diritti e liberta' e di assicurarne, attraverso misure progressive di ordine nazionale e internazionale, il riconoscimento e la applicazione universale ed effettiva, sia fra le popolazioni degli Stati-Membri stessi, sia fra quelle dei territori riposti sotto la loro giurisdizione.

 

Art.1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignita' e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternita' vicendevole.

 

Art.2 - Ognuno puo' valersi di tutti i diritti e di tutte le liberta' proclamate nella presente dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d’opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d’origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione. Inoltre non si fara' alcuna distinzione basata sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranita'.

 

Art.3 - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla liberta' e alla sicurezza della sua persona.

 

Art.4 - Nessuno potra' essere tenuto in schiavitu' ne' in servitu'; la schiavitu' e la tratta degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.

 

Art.5 - Nessuno sara' sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

 

Art.6 - Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalita' giuridica, in ogni luogo.

 

Art. 7 - Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto - senza distinzione - ad un’eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile discriminazione.

 

Art.8 - Ogni persona ha diritto ad un ricorso effettivo davanti alle competenti giurisdizioni nazionali contro atti che violano i diritti fondamentali riconosciutile dalla Costituzione o dalla legge.

 

Art.9 - Nessuno puo' arbitrariamente essere arrestato, detenuto ne' esiliato.

 

Art.10 - Ogni persona ha diritto - in piena eguaglianza - a che la sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e imparziale, che decidera' sia dei suoi diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di qualunque accusa in materia penale, rivolta contro di essa.

 

Art.11 - 1) Ogni persona accusata di un reato e' presunta innocente fino a che la sua colpevolezza sia stata legalmente stabilita nel corso di un processo pubblico, in cui tutte le garanzie necessarie alla sua difesa le siano state assicurate; 2) Nessuno verra' condannato per azioni o omissioni, che al momento in cui sono state commesse non costituiscono reato in base al diritto nazionale o internazionale. Parimenti non sara' inflitta alcuna pena piu' forte di quella che era praticata al momento in cui il reato e' stato commesso.

 

Art. 12 - Nessuno sara' oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, ne' di lesioni al suo onore ed alla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro simili ingerenze e lesioni.

 

Art.13 - 1) Ogni persona ha diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza entro i confini di uno Stato; 2) Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese.

 

Art.14 - 1) Di fronte alla persecuzione ogni persona ha diritto di cercare asilo e di beneficiare dell’esilio in altri paesi; 2) Tale diritto non si puo' invocare in caso di persecuzione realmente fondata su un reato di diritto comune o su azioni contrarie ai principii e agli scopi delle Nazioni Unite.

 

Art.15 - 1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalita'; 2) Nessuno puo' arbitrariamente venir privato ne' della propria nazionalita' ne' del diritto di cambiare nazionalita'.

 

Art. 16 - 1) Raggiunta l’eta' nubile, l’uomo e la donna, senza restrizione di sorta per cio' che riguarda la razza, la nazionalita' o la religione, hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Hanno pari diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento; 2) Il matrimonio non si puo' concludere che con il pieno e libero consenso dei futuri sposi; 3) La famiglia e' l’elemento naturale e fondamentale della societa' e ha diritto alla protezione della societa' e dello Stato.

Art. 17 - Ogni individuo ha il diritto di possedere, da solo o in associazione, cose o proprietà e nessuno, senza una valida ragione, può privarteene.

Art. 18 - Ogni individuo ha il diritto di professare liberamente la tua religione, di cambiarla, e di praticarla col tuo popolo o con altri.

Art.19 - Ogni individuo ha diritto alla liberta' d’opinione e d’espressione, il che implica il diritto di non venir disturbato a causa delle proprie opinioni e quello di cercare, ricevere e diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee.

 

Art.20 - 1) Ogni persona ha il diritto alla liberta' di riunione e di associazione pacifica; 2) Nessuno puo' essere costretto a far parte di una associazione.

 

Art.21 - 1) Ogni persona ha diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente eletti; 2) Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche pubbliche del proprio paese; 3) La volonta' del popolo e' il fondamento dell’autorita' dei poteri pubblici; questa volonta' dev’essere espressa con elezioni serie, che devono aver luogo periodicamente, a suffragio universale uguale e con voto segreto o seguendo una procedura equivalente, che garantisca la liberta' del voto.

 

Art.22 - Ogni persona, in quanto membro della societa', ha diritto alla sicurezza sociale; ha la facolta' di ottenere soddisfazioni dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignita' e al libero sviluppo della sua personalita', grazie allo sforzo nazionale ed alla cooperazione internazionale, tenuto conto dell’organizzazione e delle risorse dei singoli paesi.

 

Art.23 - 1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione; 2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario uguale per lavoro uguale; 3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui ed alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignita' umana e integrata, se opportuno, da ogni altro mezzo di protezione sociale; 4) Ogni persona ha diritto di fondare con altri dei sindacati e affiliarsi a dei sindacati per la difesa dei suoi interessi.

 

Art.24 - Ogni persona ha diritto al riposo e allo svago, in particolare ad una ragionevole limitazione della durata del lavoro ed a vacanze periodiche pagate.

 

Art.25 - 1) Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere suo e della sua famiglia, specialmente per quanto concerne l’alimentazione, l’abbigliamento, l’alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di malattia, d’invalidita', di vedovanza, o negli altri casi di perdita dei propri mezzi di sussistenza in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volonta'; 2) La maternita' e l’infanzia hanno diritto ad un aiuto e ad un’assistenza speciali.Tutti i bambini, nati sia nel matrimonio sia fuori del matrimonio, godono della medesima protezione sociale.

 

Art.26 - 1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev’essere gratuita, almeno per quanto riguarda l’insegnamento elementare e fondamentale. L’insegnamento elementare e' obbligatorio. L’insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L’accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti; 2) L’educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalita' umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle liberta' fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attivita' delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace; 3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli.

 

Art.27 - 1) Ogni persona ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunita', di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che ne risultano; 2) Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui e' autore.

 

Art.28 - Ogni persona ha diritto a che, sul piano sociale e su quello internazionale, regni un ordine tale che i diritti e le liberta' enunciate nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno sviluppo.

 

Art.29 - 1) L’individuo ha dei doveri nei confronti della comunita', nella quale e' possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalita'; 2) Nell’esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue liberta' ognuno e' soggetto unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, esclusivamente allo scopo di assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle liberta' altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una societa' democratica; 3) Tali diritti e liberta' non potranno in alcun caso esercitarsi in opposizione agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

 

Art.30 - Nessuna disposizione della presente Dichiarazione puo' essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsiasi diritto di dedicarsi ad una attivita' o di compiere un’azione mirante alla distruzione dei diritti e delle liberta' qui enunciate.

    

 

 

 

Le convenzioni di Ginevra

  

   

Le convenzioni di Ginevra sono quattro trattati internazionali per la protezione dei civili in tempo di guerra, il trattamento dei prigionieri di guerra e l’assistenza ai feriti e agli ammalati nelle forze armate. La prima convenzione risale al 1864, la seconda al 1906, la terza al 1929; la quarta fu firmata a Ginevra il 12 agosto 1949.

I trattati di protezione subirono profonde revisioni nel 1949 sull’onda dell’indignazione per il trattamento riservato a prigionieri di guerra e civili durante la seconda guerra mondiale da alcuni dei partecipanti al conflitto, in particolare Germania e Giappone. La convenzione del 1949 prevedeva speciali condizioni per i feriti, i minori di 15 anni, le donne in stato interessante e gli anziani. Era proibita la discriminazione razziale, religiosa, nazionale e politica. Erano anche proibite la tortura, la punizione collettiva, la rappresaglia, la distruzione ingiustificata di beni e l’uso forzato di civili da parte di forze di occupazione.

Il trattato del 1949 invitava a trattare i prigionieri in modo umano, a nutrirli adeguatamente e a rifornirli di generi di conforto. I prigionieri, poi, non dovevano essere obbligati a rivelare informazioni che andassero oltre quelle strettamente necessarie.

Molti paesi hanno formalmente accettato tutte o quasi le convenzioni umanitarie come vincolanti; una nazione non e' libera di ritirare la propria ratifica delle convenzioni in tempo di guerra.

Nonostante i processi ai criminali di guerra istruiti dopo la seconda guerra mondiale, che sancivano l’illegalita' della violazione di queste norme secondo la legge internazionale, non esiste ancora un apparato in grado di operare un controllo sulle violazioni e processare o punire i responsabili.

(Fonte: Adn Kronos)

   

 

 

 

Quanto costa e chi vende la guerra?

    

            

Fonte: Tactical Media Crew

Sintesi su informazioni rielaborate di Carlo Gubitosa

 

Ci siamo presi la briga di informarci sui costi della guerra e chi la fabbrica... chi la vende. Insomma tutto quello che stiamo sparando sulla Yugoslavia, tutto quello che

Stati Uniti ed Inghilterra hanno sparato sull'Iraq dal dicembre 98 ed ancora gli attacchi missilistici USA contro Afganistan e Sudan dell'agosto 98, solo per parlare degli ultimi mesi, quanto costa? o meglio quanto ci costa? Come potrebbero essere utilizzate queste risorse? E' tempo di iniziare a porsi certe domande.

 

LISTINO PREZZI

 

*   F-117A Nighthawk - $ 45.000.000

*   F-15 Eagle - $ 15.000.000

*   F-16 Fighting Falcon - $ 20.000.000

*   F/A-18 Hornet - $ 35.000.000

*   B-52 Stratofortress - $ 74.000.000

*   B-1B Lancer - $ 200.000.000

*   B-2 Spirit - $ 1.300.000.00

*   A-10/OA-10 Thunderbolt II - $ 8.800.000

*   EA-6B Prowler - $ 52.000.000

*   Tomahawk Cruise Missile - $ 1.000.000

*   P-3C Orion - $ 36.000.000

*   CH-53E Super Stallion Helicopter - $ 26.000.000

*   AH-1W Super Cobra Helicopter - $ 10.700.000

 

DESCRIZIONI

 

F-117A Nighthawk 

Iniziamo a vedere quanto costa il piu' fotografato di questi aerei il cosiddetto, dopo il suo abbattimento, "aereo invisibile" F-117A Nighthawk.

Oltre i dettagli tecnici che potete trovare sul sito dell'aviazione militare USA - http://www.af.mil - questo aereo e' equipaggiato con motori General

Electric, la decisione di costruirlo e' stata presa nel 1978 ed il progetto fu affidato alla Lockheed Aeronautical Systems Co. che tuttora fabbrica questo aereo. Il primo volo e' del 1981 ha iniziato ad operare dal 1982 e l'ultima versione e' del 1990. La sua carriera e' iniziata con l'invasione di Panama. Durante la Guerra del Golfo ha effettuato 1.270 missioni senza essere abbattuto. L'USAF afferma di averne ha disposizione 45 (44), la CNN dice che complessivamente gli USA ne hanno a disposizione circa 60 ed il costo di un singolo aereo (fonte USAF) e' di 45 milioni di dollari. Al cambio attuale 81 miliardi di lire. Se ne sono schiantati almeno 6 durante esercitazioni, ed anche durante una esibizione nel Maryland.

 

F-15 Eagle 

Questo aereo nasce nel 1972 e viene consegnato per missioni operative nel 1976. E' un aereo costruito per non avere rivali nel combattimento aereo in quanto a manovrabilita' ed accelerazione. Nondimeno e' equipaggiato di un sofisticato apparato di guerra elettronica per la localizzazione degli avversari con ogni tempo e per la difesa e la dissimulazione verso i missili nemici. E' caratterizzato dal fatto che tutta questa strumentazione elettronica appare direttamente sul vetro (sul parabrezza) e questo fa si che il pilota non debba abbassare lo sguardo verso i comandi. Durante la Guerra del Golfo sono stati utilizzati per attaccare le rampe di lancio degli SCUD contro le basi dell'artiglieria Irachena. Nei combattimenti con altri aerei l'USAF accredita l'F-15 di un punteggio di 26 aerei iracheni abbattuti a 0 (come fosse una partita di calcio). E' il tipo di aereo che sta imponendo la "no-fly zone" all'Iraq. Costruiti da McDonnell Douglas Corp. monta motori Pratt Whitey. L'USAF afferma di averne a disposizione 274. Costa (fonte USAF) 15 milioni di dollari. Al cambio attuale quasi 27 miliardi di lire.

 

F-16 Fighting Falcon 

L'aereo multiruolo, caccia, bombardiere, attacco e difesa e' stato costruito e sviluppato dagli USA e da altri 4 partner NATO, Olanda, Belgio, Norvegia e Danimarca. Primo volo effettuato nel 1976 ha poi subito continui aggiornamenti e modifiche. E' il tipo di aereo che ha effettuato piu' missioni durante la Guerra del Golfo (1991) ed e' comunemente in uso nei paesi NATO. Costruito da Lockheed Martin Corp., l'assemblaggio finale avviene in Europa (Belgio e Olanda) e' equipaggiato con motori General Electric o Pratt and Whitney. L'USAF afferma di averne ha disposizione 444, piu' 305 per l'Air National Guard, e 60 di riserva. Costa (fonte USAF) piu' di 20 milioni di dollari. Al cambio attuale 36 miliardi di lire.

Nota bene: gli europei hanno cercato di svincolarsi dagli Usa e di fare concorrenza all'F-16 progettando un aereo "tutto europeo": l'EFA (o Eurofighter 2000). Ma i costi di questo "concorrente" solo attualmente superiori ai 150 miliardi ed e' intuibile che questo costosissimo caccia europeo sia destinato a diventare un prodotto di lusso (costo al grammo: superiore all'oro) privo acquirenti al di fuori dell'Europa e non in grado di fare concorrenza agli aerei americani come l'F-16.

 

F/A-18 Hornet 

L' F/A-18 e' un aereo solitamente trasportato su portaerei a disposizione dei Marines e della US Navy. Utilizzato sia come caccia che come bombardiere questo aereo e' l'evoluzione del famigerato F14 Tomcat (quello che Reagan mando' a bombardare la Libia nel 1985) viene utilizzato sia per il pattugliamento che per la protezione-copertura aerea, per i combattimenti aerei e per i bombardamenti a terra. Sviluppato fin dal 1978, l'ultima versione e' del 1995. Viene costruito dalla McDonnell Douglas, monta motori General Electric. Gli F/A 18 sono operativi in 37

squadroni nelle basi aeree di tutto il mondo e su 10 portaerei. Costa (fonte US Navy) 35 milioni di dollari. Al cambio attuale 63 miliardi di lire.

 

B-52 Stratofortress 

I micidiali B-52 sono stati sviluppati dal 1955 e sono i bombardieri che hanno reso le pianure del Vietnam una superficie lunare. Sono riusciti a restare indispensabili per i progetti di dominio globale degli Stati Uniti, hanno infatti sganciato il 40% per cento degli ordigni che piegarono l'Iraq durante la Guerra del Golfo. Questo aereo e' vecchio di ormai 35 anni, ma gli analisti del Pentagono stimano che almeno fino al 2045. I B-52 possono volare per distanze virtualmente illimitate. I limiti sono costituiti dalla resistenza dell'equipaggio, puo' bombardare con armi di ogni tipo e puo' anche lanciare missili da crociera. E' costruito da Boeing Military Airplane Co., ha 8 motori Pratt Whitey. L'USAF afferma di averne ha disposizione 85, piu' 9 di riserva. Costa (fonte USAF) 74 milioni di dollari. Al cambio attuale piu' di 133 miliardi di lire.

 

B-1B Lancer 

Bombardiere strategico a largo raggio, puo' effettuare voli intercontinentali e trasportare una grande quantita' di armamenti comprese armi nucleari, ma anche retromissili per la difesa dell'aereo e un imponente apparato di guerra elettronica. E' costruito da Rockwell International, North American Aircraft con contributi per la Offensive avionics di Boeing Military Airplane; e per la defensive avionics di AIL Division. Monta 4 motori General Electric. E' stato sviluppato dal 1985, l'ultima versione e' del 1988. Gli USA ne hanno a disposizione 92 unita'. Costa (fonte USAF) piu' di 200 milioni di dollari. Al cambio attuale quasi 360 miliardi di lire.

 

B-2 Spirit 

Il B-2 Spirit e' un bombardiere invisibile pensato ai tempi della guerra fredda e' stato poi riconvertito e viene utilizzato per attaccare obiettivi molto bunkerizzati o comunque nei primi giorni di guerra contro difese antiaeree intatte, e infatti ha fatto la sua prima missione operativa nel primo giorno di bombardamento della Yugoslavia. Questo aereo e' il simbolo di come questo pianeta potrebbe essere diverso se lo sforzo economico fosse messo in campo per il benessere dell'umanita'. Viene costruito da un consorzio formato da Boeing Military Airplanes Co., General Electric Aircraft Engine Group and Hughes Training Inc., Link Division, motori General Electric. L'USAF afferma di averne a disposizione o in costruzione 21. Questo aereo, B-2 Spirit costa (fonte USAF) approssimativamente 1,3 miliardi di dollari. Al cambio attuale la spropositata cifra di 2.340 miliardi di lire. E' stato visto per la prima volta nel 1988 e non vogliamo pensare quante risorse sono state distrutte per sviluppare questa arma. Per farci un'idea della cifra basta pensare che il prestito di vitale importanza che il FMI sta concedendo alla Russia e' di 4,8 miliardi di dollari.

 

A-10/OA-10 Thunderbolt II

E' il primo aereo (1975) progettato specificatamente per attaccare a terra (truppe e carri armati) o comunque per operare in appoggio alla fanteria, usando proiettili all'uranio. E' dotato di sistemi di visione notturna e diversi accorgimenti che gli permettono di essere colpito senza subire grandi danni e continuare la missione. Nella Guerra del Golfo ha effettuato 8.100 sortite sparando il 90% dei missili Maverick usati durante il conflitto. Costruito da Fairchild Republic Co., monta motori General Electric. L'USAF afferma di averne ha disposizione 274. Costa (fonte USAF) 8,8 milioni di dollari. Al cambio attuale quasi 16 miliardi di lire.

 

EA-6B Prowler 

Questo aereo e' purtroppo noto ai piu' perche' e' l'aereo che gli intoccabili Marines di base ad Aviano hanno utilizzato per uccidere 20 persone tranciando il cavo della funivia del Cermis. E' utilizzato per la guerra elettronica (accecare le difese nemiche etc.), e' costruito da Grumman Aircraft Corporation. I Marines ne hanno 20 a disposizione il costo di una singola unita' e' di 52 milioni di dollari (fonte Marine Corps). Al cambio attuale 93,6 miliardi di lire.

 

Tomahawk Cruise Missile

I Tomahawk sono il simbolo della cosiddetta "arma intelligente", utilizzati per la prima volta durante la Guerra del Golfo nel 1991. Dal 1995 c'e' un accordo con la Gran Bretagna che e' l'unico altro paese al quale gli USA hanno venduto questa arma (65 unita'). Sono dei missili che possono essere lanciati da terra, navi, sottomarini ed anche dai bombardieri B-52. Sono utilizzati per bersagli a grande distanza e viaggiano a circa 880 km/h a meno di un centinaio di metri d'altezza per sfuggire ai radar. Prodotti dalla Raytheon Systems Company costano circa 750.000 dollari l'uno ai quali bisogna aggiungere almeno 400.000 dollari per trasporto e mantenimento. [fonte CAQ] Tra Iraq, Afganistan e Sudan gli USA ne hanno sparati a meta' aprile almeno 400. Ossia almeno 460 milioni di dollari (828 miliardi di lire). Nell' ultimo anno sono state lanciate diverse centinaia di questi missili e come dice la US Navy "e' diventata l'arma preferita del Dipartimento di Stato".

 

P-3C Orion

Il P-3C Orion e' un quadrimotore utilizzato per la sorveglianza aerea diretta contro i sottomarini in Kosovo dovrebbe essere usato come ricognitore. E' prodotto dalla Lockheed Martin Aeronautical Systems Company costa 36 milioni di dollari circa 64,8 miliardi di lire.

 

CH-53E Super Stallion Helicopter

E' prodotto da Sikorsky Aircraft. I marines ne hanno 160; il costo di una unita' e' di piu' di 26 milioni di dollari, quasi 47 miliardi di lire.

 

AH-1W Super Cobra Helicopter

Il produttore di questo mezzo d'attacco e' la Bell Helicopter Textron. I marines ne hanno 147 il costo di una unita' e' di 10,7 milioni di dollari, piu' di 19 miliardi di lire.

 

Conclusioni

E questa e' solo una piccola parte delle armi impiegate in questi giorni per distruggere la Jugoslavia. A queste cifre occorre aggiungere i costi dell'armamentario che viene sparato, bombe missili ed altro piu' il costo (carburante, riparazioni, manutenzione, stipendi, oneri vari) di centinaia di milioni per ogni singolo volo. Possiamo pero' facilmente intuire come sarebbe un mondo dove queste risorse venissero convogliate per un uso sociale. Pensiamoci quando nella prossima finanziaria annunceranno l'ennesimo taglio alle pensioni, all'istruzione o alla sanita'.

 

Queste informazioni, insieme alle immagini delle armi menzionate e ad altri approfondimenti, sono presenti sul sito web di Tactical Media Crew, all'indirizzo http://www.tmcrew.org/news/nato/armi/index.htm