DOCUMENTI VARI
tratti dal dossier Kossovo di Peacelink
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(Washington,
4 aprile 1949)
Gli
Stati partecipanti al presente Trattato,
-
nel riaffermare la loro fede negli scopi e nei principi dello Statuto
dell'ONU e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con
tutti i governi,
-
decisi a salvaguardare la liberta' dei loro popoli, il loro retaggio comune e la
loro civilta', fondati sui principi della democrazia, sulle liberta' individuali
e sul predominio del diritto,
-
desiderosi di favorire nella regione dell'Atlantico settentrionale il benessere
e la stabilita',
-
decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento
della pace e della sicurezza,
si
sono accordati sul presente Trattato Nord Atlantico:
Art.1
- Le parti si impegnano, come e' stabilito nello Statuto dell'ONU, a comporre
con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale
potrebbero essere implicate, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e
la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti
internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo
incompatibile con gli scopi dell'ONU.
Art.2
- Le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche
ed amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, assicurando una
migliore comprensione dei principi su cui tali istituzioni sono basate e
sviluppando le condizioni atte a garantire la stabilita' e il benessere. Esse si
sforzeranno di eliminare tutti i contrasti nella loro politica economica
internazionale ed incoraggeranno la cooperazione economica reciproca.
Art.3
- Allo scopo di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente
Trattato, le parti, agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed
effettivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca
assistenza, manterranno e svilupperanno la loro capacita' individuale e
collettiva di resistenza ad un attacco armato.
Art.4
- Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse,
l'integrita' territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di
esse siano minacciate.
Art.5
- Le parti convengono che un attacco armato contro una o piu' di esse in Europa
o nell'America settentrionale sara' considerato quale attacco diretto contro
tutte le parti, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse
verificarsi ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa
individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto dell'ONU,
assistera' la parte o le parti attaccate, intraprendendo immediatamente,
individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudichera'
necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e
mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico Settentrionale.
Ogni
attacco armato di questo genere e tutte le misure in conseguenza di esso saranno
immediatamente segnalati al Consiglio di Sicurezza. Tali misure verranno sospese
quando il Consiglio di Sicurezza avra' adottato le disposizioni necessarie per
ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.
Art.6
- Agli effetti dell'art.5, per attacco armato contro una o piu' parti si
intende un attacco armato:
-
contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America
settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d'Algeria, contro il territorio
della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle
parti nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
-
contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si
trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale
alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di
occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o
nella zona dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.
(*)
(*)
La parte dell'articolo 6 concernente i Dipartimenti francesi d'Algeria non e'
piu' in vigore mentre il territorio comprendente nazioni della Nato si e'
ampliato con l'ingresso di nuove nazioni nell'Alleanza.
(San Francisco, 25 ottobre 1945)
Noi,
popoli delle Nazioni Unite, decisi
-
a salvaguardare le future generazioni dal flagello della guerra, che per
due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni
all'umanita',
-
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignita'
e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e
delle donne e delle nazioni grandi e piccole,
-
a creare le condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi
derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale
possano essere mantenuti,
-
a promuovere il progresso sociale ed un piu' elementare tenore di vita in una
piu' ampia liberta',
e
per tali fini
-
a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in
rapporti di buon vicinato,
-
ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
-
ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi,
che la forza delle armi non sara' usata, salvo che nell'interesse comune,
-
ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e
sociale di tutti i popoli,
abbiamo
risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.
In
conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti
riuniti nella citta' di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in
buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite e
istituiscono un'organizzazione internazionale che sara' denominata le Nazioni
Unite.
Art.1
I
fini delle Nazioni Unite sono:
1.
Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla
pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e
conseguire con mezzi pacifici, ed in conformita' ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la
composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali
che potrebbero portare ad una violazione della pace;
2.
Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul
principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli, e
prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3.
Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi
internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel
promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di
religione;
4.
Costituire un centro per il coordinamento delle attivita' delle nazioni volta al
conseguimento di questi fini comuni.
Art.2
L'Organizzone
e i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'articolo 1, devono agire
in conformita' ai seguenti principi:
(...)
3.
I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi
pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la
giustizia, non siano messe in pericolo.
4.
I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla
minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrita'
territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque
altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5.
I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che
queste intraprendono in conformita' alle disposizioni del presente Statuto, e
devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni
Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.
L'art.23
definisce la composizione del Consiglio di Sicurezza: 15 membri delle
Nazioni Unite di cui 5 permanenti (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia) e
10 a rotazione (eletti ogni 2 anni). Le decisioni del Consiglio di Sicurezza
richiedono 9 voti su 15 e nessun voto contrario dei cinque membri permanenti;
una nazione che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto (art.27).
Art.26
Al
fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed
economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il
compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto
dall'art.47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione
di un sistema di disciplina degli armamenti.
Art.33
1.
Le parti di una controversia, la continuazione sia suscettibile di
mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta,
mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad
organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
2.
Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare
la loro controversia mediante tali mezzi.
Art.41
Il
Consiglio di Sicurezza puo' decidere quali misure, non implicanti l'impiego
della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue
decisioni, e puo' invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali
misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle
relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree,
postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni
diplomatiche.
Art.42
Se
il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano
inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso puo' intraprendere con forze
aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o
ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione puo' comprendere
dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o
terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Art.43
1.
Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a
disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformita'
ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le
facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale.
Art.46
I
piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza
coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Art.47
(...)
2.
Il Comitato di Stato Maggiore e' composto dai Capi di Stato Maggiore dei Membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza o di loro rappresentanti (...)
3.
Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la
responsabilita' della direzione strategica di tutte le forze armate messe
a disposizione del Consiglio di Sicurezza...
Art.51
Nessuna
disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di legittima
difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato
contro un Membro delle Nazioni Unite, fintanto che' il Consiglio di sicurezza
non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale...
Art.52
1.
Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni
regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, che si prestino ad un'azione
regionale, perche' tali accordi od organizzazioni e le loro attivita' siano
conformi ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
2.
I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni
devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione delle controversie di
carattere locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di
deferirle al Consiglio di Sicurezza.
3.
Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica dele
controversie di carattere locale, mediante gli accordi e le organizzazioni
regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da
parte del Consiglio di sicurezza.
Art.53
Il
Consiglio di Sicurezza utilizza, se nel caso, gli accordi o le organizzazioni
regionali per operazioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia nessuna
azione coercitiva puo' essere intrapresa in base ad accordi regionali o da parte
di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.
Art.1
Ogni
popolo ha diritto all'esistenza.
Art.2
Ogni
popolo ha diritto al rispetto della propria identita' nazionale e
culturale.
Art.3
Ogni
popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di
ritornarvi in caso di espulsione.
Art.4
Nessuno,
per ragioni di identita' nazionale o culturale, puo' essere oggetto di massacro,
tortura, persecuzione, deportazione, espulsione, o essere sottoposto a
condizioni di vita tali da compromettere l'identita' o l'integrita' del popolo a
cui appartiene.
Art.5
Ogni
popolo ha il diritto imprescindibile e inalienabile all'autodeterminazione.
Esso decide il proprio statuto politico in piena liberta' e senza alcuna
ingerenza esterna.
Art.6
Ogni
popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o
straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.
Art.19
Quando
un popolo rappresenta una minoranza nell'ambito di uno Stato, ha il
diritto al rispetto della propria identita', delle tradizioni, della lingua, del
patrimonio culturale.
Art.20
I
membri della minoranza devono godere senza discriminazione degli stessi
diritti che spettano agli altri cittadini e devono partecipare in condizioni
di uguaglianza alla vita pubblica.
Art.21
L'esercizio
di tali diritti deve realizzarsi nel rispetto degli interessi legittimi della
comunita' presa nel suo insieme e non puo' autorizzare lesioni
dell'integrita' territoriale e dell'unita' politica dello Stato, quando
questo si comporti in conformita' con tutti i principi enunciati nella presente
Dichiarazione.
Art.27
Le
violazioni piu' gravi dei diritti fondamentali dei popoli, soprattutto il loro
diritto all'esistenza, costituiscono crimini internazionali che comportano la responsabilita'
penale individuale dei loro autori.
Art.28
Ogni
popolo i cui diritti fondamentali sono gravemente misconosciuti ha il diritto di
farli valere soprattutto attraverso la lotta politica o sindacale e anche, in
ultima istanza, attraverso il ricorso alla forza.
Dichiarazione
approvata il 4 luglio 1976 a seguito della Conferenza che ha riunito ad Algeri,
su iniziativa della Fondazione Lelio Basso, rappresentanti dei movimenti di
liberazione e della solidarieta' internazionale. Essa, pur non essendo fonte
normativa, e' considerata una fonte prenormativa che ha avuto influenza
nell'elaborazione giuridica successiva.
Il
9 dicembre 1948 l'Assemblea Generale dell'Onu approvo' una Convezione che
defini' il "genocidio" (art.2) nel seguente modo:
"Per
genocidio si intende uno qualsiasi degli atti seguenti, commessi con l'intento
di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o
religioso in quanto tale:
a)
uccisione di membri del gruppo;
b)
attentato grave all'integrita' fisica o mentale dei membri del gruppo;
c)
sottomissione intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza dirette a
provocare la sua distruzione fisica totale o parziale;
d)
misure tendenti a impedire le nascite nell'ambito del gruppo;
e)
trasferimento forzato di fanciulli di un gruppo in un altro gruppo".
La
Convenzione delle Nazioni Unite e' stata criticata per l'indeterminatezza delle
sanzioni, lasciate per intero alla discrezionalita' degli stati firmatari che
dovrebbero punire chi ha agito non di rado in obbedienza ad ordini provenienti
dai poteri statali. Per tale ragione e' stato salutato come con grande passo in
avanti la recente nascita del Tribunale Penale Internazionale, a cui
pero' gli Stati Uniti hanno negato il proprio consenso non firmando a Roma
l'atto costitutivo.
(Fonte:
"Dizionario di politica", Utet, voce "genocidio")
Testo
approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre del 1948 con 48
voti favorevoli, 8 astenuti e nessuno contrario.
Preambolo
Considerando
che il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti eguali e inalienabili costituisce il fondamento della
liberta', della pace e della giustizia nel mondo;
Considerando
che il non riconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno condotto
ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanita' e che l’avvento
di un mondo in cui gli esseri umani saranno liberi di parlare e di credere,
liberati dal terrore e dalla miseria, e' stato proclamato come l’aspirazione
piu' alta dell’uomo;
Considerando
che i diritti dell’uomo siano protetti da un regime di diritto per cui l’uomo
non sia mai costretto, in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e l’oppressione;
Considerando
che nella Carta dei popoli le Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo la loro
fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignita' e nel valore della
persona umana, nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e che
si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare le
migliori condizioni di vita nella liberta' piu' grande;
Considerando
che gli Stati-Membri si sono impegnati ad assicurare, in cooperazione con l’Organizzazione
delle Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo
e delle liberta' fondamentali;
Considerando
che una concezione comune di questi diritti di liberta' e' della massima
importanza per assolvere pienamente a tale impegno;
L’Assemblea
generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
come l’ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni
affinche' tutti gli individui e tutti gli organi della societa', tenendo sempre
presente allo spirito tale dichiarazione, si sforzino, attraverso l’insegnamento
e l’educazione, di sviluppare il rispetto di tali diritti e liberta' e di
assicurarne, attraverso misure progressive di ordine nazionale e internazionale,
il riconoscimento e la applicazione universale ed effettiva, sia fra le
popolazioni degli Stati-Membri stessi, sia fra quelle dei territori riposti
sotto la loro giurisdizione.
Art.1
- Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignita' e diritti. Sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternita'
vicendevole.
Art.2
- Ognuno puo' valersi di tutti i diritti e di tutte le liberta' proclamate nella
presente dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, d’opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d’origine
nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra
situazione. Inoltre non si fara' alcuna distinzione basata sullo statuto
politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una
persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non
autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranita'.
Art.3
- Ogni individuo ha diritto alla vita, alla liberta' e alla sicurezza della sua
persona.
Art.4
- Nessuno potra' essere tenuto in schiavitu' ne' in servitu'; la schiavitu' e la
tratta degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.
Art.5
- Nessuno sara' sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti.
Art.6
- Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalita' giuridica, in
ogni luogo.
Art.
7 - Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto - senza distinzione
- ad un’eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile
discriminazione.
Art.8
- Ogni persona ha diritto ad un ricorso effettivo davanti alle competenti
giurisdizioni nazionali contro atti che violano i diritti fondamentali
riconosciutile dalla Costituzione o dalla legge.
Art.9
- Nessuno puo' arbitrariamente essere arrestato, detenuto ne' esiliato.
Art.10
- Ogni persona ha diritto - in piena eguaglianza - a che la sua causa sia
ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e imparziale,
che decidera' sia dei suoi diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di
qualunque accusa in materia penale, rivolta contro di essa.
Art.11
- 1) Ogni persona accusata di un reato e' presunta innocente fino a che la sua
colpevolezza sia stata legalmente stabilita nel corso di un processo pubblico,
in cui tutte le garanzie necessarie alla sua difesa le siano state assicurate;
2) Nessuno verra' condannato per azioni o omissioni, che al momento in cui sono
state commesse non costituiscono reato in base al diritto nazionale o
internazionale. Parimenti non sara' inflitta alcuna pena piu' forte di quella
che era praticata al momento in cui il reato e' stato commesso.
Art.
12 - Nessuno sara' oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, ne' di lesioni al
suo onore ed alla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della
legge contro simili ingerenze e lesioni.
Art.13
- 1) Ogni persona ha diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria
residenza entro i confini di uno Stato; 2) Ogni persona ha diritto di
abbandonare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio
paese.
Art.14
- 1) Di fronte alla persecuzione ogni persona ha diritto di cercare asilo e di
beneficiare dell’esilio in altri paesi; 2) Tale diritto non si puo' invocare
in caso di persecuzione realmente fondata su un reato di diritto comune o su
azioni contrarie ai principii e agli scopi delle Nazioni Unite.
Art.15
- 1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalita'; 2) Nessuno puo'
arbitrariamente venir privato ne' della propria nazionalita' ne' del diritto di
cambiare nazionalita'.
Art.
16 - 1) Raggiunta l’eta' nubile, l’uomo e la donna, senza restrizione di
sorta per cio' che riguarda la razza, la nazionalita' o la religione, hanno
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Hanno pari diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento; 2) Il
matrimonio non si puo' concludere che con il pieno e libero consenso dei futuri
sposi; 3) La famiglia e' l’elemento naturale e fondamentale della societa' e
ha diritto alla protezione della societa' e dello Stato.
Art. 17 - Ogni individuo ha il diritto di possedere, da solo o in associazione, cose o proprietà e nessuno, senza una valida ragione, può privarteene.
Art. 18 - Ogni individuo ha il diritto di professare liberamente la tua religione, di cambiarla, e di praticarla col tuo popolo o con altri.
Art.19
- Ogni individuo ha diritto alla liberta' d’opinione e d’espressione, il che
implica il diritto di non venir disturbato a causa delle proprie opinioni e
quello di cercare, ricevere e diffondere con qualunque mezzo di espressione,
senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee.
Art.20
- 1) Ogni persona ha il diritto alla liberta' di riunione e di associazione
pacifica; 2) Nessuno puo' essere costretto a far parte di una associazione.
Art.21
- 1) Ogni persona ha diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici
del suo paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
eletti; 2) Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza,
alle cariche pubbliche del proprio paese; 3) La volonta' del popolo e' il
fondamento dell’autorita' dei poteri pubblici; questa volonta' dev’essere
espressa con elezioni serie, che devono aver luogo periodicamente, a suffragio
universale uguale e con voto segreto o seguendo una procedura equivalente, che
garantisca la liberta' del voto.
Art.22
- Ogni persona, in quanto membro della societa', ha diritto alla sicurezza
sociale; ha la facolta' di ottenere soddisfazioni dei diritti economici, sociali
e culturali indispensabili alla sua dignita' e al libero sviluppo della sua
personalita', grazie allo sforzo nazionale ed alla cooperazione internazionale,
tenuto conto dell’organizzazione e delle risorse dei singoli paesi.
Art.23
- 1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a
condizioni eque e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la
disoccupazione; 2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario
uguale per lavoro uguale; 3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente, che assicuri a lui ed alla sua famiglia un’esistenza conforme
alla dignita' umana e integrata, se opportuno, da ogni altro mezzo di protezione
sociale; 4) Ogni persona ha diritto di fondare con altri dei sindacati e
affiliarsi a dei sindacati per la difesa dei suoi interessi.
Art.24
- Ogni persona ha diritto al riposo e allo svago, in particolare ad una
ragionevole limitazione della durata del lavoro ed a vacanze periodiche pagate.
Art.25
- 1) Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la
salute e il benessere suo e della sua famiglia, specialmente per quanto concerne
l’alimentazione, l’abbigliamento, l’alloggio, le cure mediche e i servizi
sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di
malattia, d’invalidita', di vedovanza, o negli altri casi di perdita dei
propri mezzi di sussistenza in seguito a circostanze indipendenti dalla sua
volonta'; 2) La maternita' e l’infanzia hanno diritto ad un aiuto e ad un’assistenza
speciali.Tutti i bambini, nati sia nel matrimonio sia fuori del matrimonio,
godono della medesima protezione sociale.
Art.26
- 1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev’essere gratuita, almeno
per quanto riguarda l’insegnamento elementare e fondamentale. L’insegnamento
elementare e' obbligatorio. L’insegnamento tecnico e professionale deve essere
diffuso. L’accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena
uguaglianza, in base ai meriti; 2) L’educazione deve mirare al pieno sviluppo
della personalita' umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo
e delle liberta' fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza
e l’amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come
pure lo sviluppo delle attivita' delle Nazioni Unite per il mantenimento della
pace; 3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di
educazione da impartire ai loro figli.
Art.27
- 1) Ogni persona ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale
della comunita', di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
e ai benefici che ne risultano; 2) Ognuno ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria o artistica di cui e' autore.
Art.28
- Ogni persona ha diritto a che, sul piano sociale e su quello internazionale,
regni un ordine tale che i diritti e le liberta' enunciate nella presente
Dichiarazione possano trovarvi pieno sviluppo.
Art.29
- 1) L’individuo ha dei doveri nei confronti della comunita', nella quale e'
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalita'; 2) Nell’esercizio
dei suoi diritti e nel godimento delle sue liberta' ognuno e' soggetto
unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, esclusivamente allo scopo di
assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle liberta' altrui
e di soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del
benessere generale in una societa' democratica; 3) Tali diritti e liberta' non
potranno in alcun caso esercitarsi in opposizione agli scopi e ai principi delle
Nazioni Unite.
Art.30
- Nessuna disposizione della presente Dichiarazione puo' essere interpretata
come implicante, per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsiasi diritto
di dedicarsi ad una attivita' o di compiere un’azione mirante alla distruzione
dei diritti e delle liberta' qui enunciate.
Le
convenzioni di Ginevra sono quattro trattati internazionali per la protezione
dei civili in tempo di guerra, il trattamento dei prigionieri di guerra e l’assistenza
ai feriti e agli ammalati nelle forze armate. La prima convenzione risale al
1864, la seconda al 1906, la terza al 1929; la quarta fu firmata a Ginevra il 12
agosto 1949.
I
trattati di protezione subirono profonde revisioni nel 1949 sull’onda dell’indignazione
per il trattamento riservato a prigionieri di guerra e civili durante la seconda
guerra mondiale da alcuni dei partecipanti al conflitto, in particolare Germania
e Giappone. La convenzione del 1949 prevedeva speciali condizioni per i feriti,
i minori di 15 anni, le donne in stato interessante e gli anziani. Era proibita
la discriminazione razziale, religiosa, nazionale e politica. Erano anche
proibite la tortura, la punizione collettiva, la rappresaglia, la distruzione
ingiustificata di beni e l’uso forzato di civili da parte di forze di
occupazione.
Il
trattato del 1949 invitava a trattare i prigionieri in modo umano, a nutrirli
adeguatamente e a rifornirli di generi di conforto. I prigionieri, poi, non
dovevano essere obbligati a rivelare informazioni che andassero oltre quelle
strettamente necessarie.
Molti
paesi hanno formalmente accettato tutte o quasi le convenzioni umanitarie come
vincolanti; una nazione non e' libera di ritirare la propria ratifica delle
convenzioni in tempo di guerra.
Nonostante
i processi ai criminali di guerra istruiti dopo la seconda guerra mondiale, che
sancivano l’illegalita' della violazione di queste norme secondo la legge
internazionale, non esiste ancora un apparato in grado di operare un controllo
sulle violazioni e processare o punire i responsabili.
(Fonte:
Adn Kronos)
Fonte:
Tactical Media Crew
Sintesi
su informazioni rielaborate di Carlo Gubitosa
Ci
siamo presi la briga di informarci sui costi della guerra e chi la fabbrica...
chi la vende. Insomma tutto quello che stiamo sparando sulla Yugoslavia, tutto
quello che
Stati
Uniti ed Inghilterra hanno sparato sull'Iraq dal dicembre 98 ed ancora gli
attacchi missilistici USA contro Afganistan e Sudan dell'agosto 98, solo per
parlare degli ultimi mesi, quanto costa? o meglio quanto ci costa? Come
potrebbero essere utilizzate queste risorse? E' tempo di iniziare a porsi certe
domande.
LISTINO
PREZZI
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F-117A Nighthawk - $ 45.000.000
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F-15 Eagle - $ 15.000.000
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F-16 Fighting Falcon - $ 20.000.000
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F/A-18 Hornet - $ 35.000.000
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B-52 Stratofortress - $ 74.000.000
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B-1B Lancer - $ 200.000.000
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B-2 Spirit - $ 1.300.000.00
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A-10/OA-10 Thunderbolt II - $ 8.800.000
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EA-6B Prowler - $ 52.000.000
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Tomahawk Cruise Missile - $ 1.000.000
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P-3C Orion - $ 36.000.000
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CH-53E Super Stallion Helicopter - $ 26.000.000
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AH-1W Super Cobra Helicopter - $ 10.700.000
DESCRIZIONI
F-117A
Nighthawk
Iniziamo
a vedere quanto costa il piu' fotografato di questi aerei il cosiddetto, dopo il
suo abbattimento, "aereo invisibile" F-117A Nighthawk.
Oltre
i dettagli tecnici che potete trovare sul sito dell'aviazione militare USA -
http://www.af.mil - questo aereo e' equipaggiato con motori General
Electric,
la decisione di costruirlo e' stata presa nel 1978 ed il progetto fu affidato
alla Lockheed Aeronautical Systems Co. che tuttora fabbrica questo aereo. Il
primo volo e' del 1981 ha iniziato ad operare dal 1982 e l'ultima versione e'
del 1990. La sua carriera e' iniziata con l'invasione di Panama. Durante la
Guerra del Golfo ha effettuato 1.270 missioni senza essere abbattuto. L'USAF
afferma di averne ha disposizione 45 (44), la CNN dice che complessivamente gli
USA ne hanno a disposizione circa 60 ed il costo di un singolo aereo (fonte
USAF) e' di 45 milioni di dollari. Al cambio attuale 81 miliardi di lire. Se ne
sono schiantati almeno 6 durante esercitazioni, ed anche durante una esibizione
nel Maryland.
F-15
Eagle
Questo
aereo nasce nel 1972 e viene consegnato per missioni operative nel 1976. E' un
aereo costruito per non avere rivali nel combattimento aereo in quanto a
manovrabilita' ed accelerazione. Nondimeno e' equipaggiato di un sofisticato
apparato di guerra elettronica per la localizzazione degli avversari con ogni
tempo e per la difesa e la dissimulazione verso i missili nemici. E'
caratterizzato dal fatto che tutta questa strumentazione elettronica appare
direttamente sul vetro (sul parabrezza) e questo fa si che il pilota non debba
abbassare lo sguardo verso i comandi. Durante la Guerra del Golfo sono stati
utilizzati per attaccare le rampe di lancio degli SCUD contro le basi
dell'artiglieria Irachena. Nei combattimenti con altri aerei l'USAF accredita
l'F-15 di un punteggio di 26 aerei iracheni abbattuti a 0 (come fosse una
partita di calcio). E' il tipo di aereo che sta imponendo la "no-fly
zone" all'Iraq. Costruiti da McDonnell Douglas Corp. monta motori Pratt
Whitey. L'USAF afferma di averne a disposizione 274. Costa (fonte USAF) 15
milioni di dollari. Al cambio attuale quasi 27 miliardi di lire.
F-16
Fighting Falcon
L'aereo
multiruolo, caccia, bombardiere, attacco e difesa e' stato costruito e
sviluppato dagli USA e da altri 4 partner NATO, Olanda, Belgio, Norvegia e
Danimarca. Primo volo effettuato nel 1976 ha poi subito continui aggiornamenti e
modifiche. E' il tipo di aereo che ha effettuato piu' missioni durante la Guerra
del Golfo (1991) ed e' comunemente in uso nei paesi NATO. Costruito da Lockheed
Martin Corp., l'assemblaggio finale avviene in Europa (Belgio e Olanda) e'
equipaggiato con motori General Electric o Pratt and Whitney. L'USAF afferma di
averne ha disposizione 444, piu' 305 per l'Air National Guard, e 60 di riserva.
Costa (fonte USAF) piu' di 20 milioni di dollari. Al cambio attuale 36 miliardi
di lire.
Nota
bene: gli europei hanno cercato di svincolarsi dagli Usa e di fare concorrenza
all'F-16 progettando un aereo "tutto europeo": l'EFA (o Eurofighter
2000). Ma i costi di questo "concorrente" solo attualmente superiori
ai 150 miliardi ed e' intuibile che questo costosissimo caccia europeo sia
destinato a diventare un prodotto di lusso (costo al grammo: superiore all'oro)
privo acquirenti al di fuori dell'Europa e non in grado di fare concorrenza agli
aerei americani come l'F-16.
F/A-18
Hornet
L'
F/A-18 e' un aereo solitamente trasportato su portaerei a disposizione dei
Marines e della US Navy. Utilizzato sia come caccia che come bombardiere questo
aereo e' l'evoluzione del famigerato F14 Tomcat (quello che Reagan mando' a
bombardare la Libia nel 1985) viene utilizzato sia per il pattugliamento che per
la protezione-copertura aerea, per i combattimenti aerei e per i bombardamenti a
terra. Sviluppato fin dal 1978, l'ultima versione e' del 1995. Viene costruito
dalla McDonnell Douglas, monta motori General Electric. Gli F/A 18 sono
operativi in 37
squadroni
nelle basi aeree di tutto il mondo e su 10 portaerei. Costa (fonte US Navy) 35
milioni di dollari. Al cambio attuale 63 miliardi di lire.
B-52
Stratofortress
I
micidiali B-52 sono stati sviluppati dal 1955 e sono i bombardieri che hanno
reso le pianure del Vietnam una superficie lunare. Sono riusciti a restare
indispensabili per i progetti di dominio globale degli Stati Uniti, hanno
infatti sganciato il 40% per cento degli ordigni che piegarono l'Iraq durante la
Guerra del Golfo. Questo aereo e' vecchio di ormai 35 anni, ma gli analisti del
Pentagono stimano che almeno fino al 2045. I B-52 possono volare per distanze
virtualmente illimitate. I limiti sono costituiti dalla resistenza
dell'equipaggio, puo' bombardare con armi di ogni tipo e puo' anche lanciare
missili da crociera. E' costruito da Boeing Military Airplane Co., ha 8 motori
Pratt Whitey. L'USAF afferma di averne ha disposizione 85, piu' 9 di riserva.
Costa (fonte USAF) 74 milioni di dollari. Al cambio attuale piu' di 133 miliardi
di lire.
B-1B
Lancer
Bombardiere
strategico a largo raggio, puo' effettuare voli intercontinentali e trasportare
una grande quantita' di armamenti comprese armi nucleari, ma anche retromissili
per la difesa dell'aereo e un imponente apparato di guerra elettronica. E'
costruito da Rockwell International, North American Aircraft con contributi per
la Offensive avionics di Boeing Military Airplane; e per la defensive avionics
di AIL Division. Monta 4 motori General Electric. E' stato sviluppato dal 1985,
l'ultima versione e' del 1988. Gli USA ne hanno a disposizione 92 unita'. Costa
(fonte USAF) piu' di 200 milioni di dollari. Al cambio attuale quasi 360
miliardi di lire.
B-2
Spirit
Il
B-2 Spirit e' un bombardiere invisibile pensato ai tempi della guerra fredda e'
stato poi riconvertito e viene utilizzato per attaccare obiettivi molto
bunkerizzati o comunque nei primi giorni di guerra contro difese antiaeree
intatte, e infatti ha fatto la sua prima missione operativa nel primo giorno di
bombardamento della Yugoslavia. Questo aereo e' il simbolo di come questo
pianeta potrebbe essere diverso se lo sforzo economico fosse messo in campo per
il benessere dell'umanita'. Viene
costruito da un consorzio formato da Boeing Military Airplanes Co., General
Electric Aircraft Engine Group and Hughes Training Inc., Link Division, motori
General Electric. L'USAF afferma
di averne a disposizione o in costruzione 21. Questo aereo, B-2 Spirit costa
(fonte USAF) approssimativamente 1,3 miliardi di dollari. Al cambio attuale la
spropositata cifra di 2.340 miliardi di lire. E' stato visto per la prima volta
nel 1988 e non vogliamo pensare quante risorse sono state distrutte per
sviluppare questa arma. Per farci un'idea della cifra basta pensare che il
prestito di vitale importanza che il FMI sta concedendo alla Russia e' di 4,8
miliardi di dollari.
A-10/OA-10
Thunderbolt II
E'
il primo aereo (1975) progettato specificatamente per attaccare a terra (truppe
e carri armati) o comunque per operare in appoggio alla fanteria, usando
proiettili all'uranio. E' dotato di sistemi di visione notturna e diversi
accorgimenti che gli permettono di essere colpito senza subire grandi danni e
continuare la missione. Nella Guerra del Golfo ha effettuato 8.100 sortite
sparando il 90% dei missili Maverick usati durante il conflitto. Costruito da
Fairchild Republic Co., monta motori General Electric. L'USAF afferma di averne
ha disposizione 274. Costa (fonte USAF) 8,8 milioni di dollari. Al cambio
attuale quasi 16 miliardi di lire.
EA-6B
Prowler
Questo
aereo e' purtroppo noto ai piu' perche' e' l'aereo che gli intoccabili Marines
di base ad Aviano hanno utilizzato per uccidere 20 persone tranciando il cavo
della funivia del Cermis. E' utilizzato per la guerra elettronica (accecare le
difese nemiche etc.), e' costruito da Grumman Aircraft Corporation. I Marines ne
hanno 20 a disposizione il costo di una singola unita' e' di 52 milioni di
dollari (fonte Marine Corps). Al cambio attuale 93,6 miliardi di lire.
Tomahawk
Cruise Missile
I
Tomahawk sono il simbolo della cosiddetta "arma intelligente",
utilizzati per la prima volta durante la Guerra del Golfo nel 1991. Dal 1995
c'e' un accordo con la Gran Bretagna che e' l'unico altro paese al quale gli USA
hanno venduto questa arma (65 unita'). Sono dei missili che possono essere
lanciati da terra, navi, sottomarini ed anche dai bombardieri B-52. Sono
utilizzati per bersagli a grande distanza e viaggiano a circa 880 km/h a meno di
un centinaio di metri d'altezza per sfuggire ai radar. Prodotti dalla Raytheon
Systems Company costano circa 750.000 dollari l'uno ai quali bisogna aggiungere
almeno 400.000 dollari per trasporto e mantenimento. [fonte CAQ] Tra Iraq,
Afganistan e Sudan gli USA ne hanno sparati a meta' aprile almeno 400. Ossia
almeno 460 milioni di dollari (828 miliardi di lire). Nell' ultimo anno sono
state lanciate diverse centinaia di questi missili e come dice la US Navy
"e' diventata l'arma preferita del Dipartimento di Stato".
P-3C
Orion
Il
P-3C Orion e' un quadrimotore utilizzato per la sorveglianza aerea diretta
contro i sottomarini in Kosovo dovrebbe essere usato come ricognitore. E'
prodotto dalla Lockheed Martin Aeronautical Systems Company costa 36 milioni di
dollari circa 64,8 miliardi di lire.
CH-53E
Super Stallion Helicopter
E'
prodotto da Sikorsky Aircraft. I marines ne hanno 160; il costo di una unita' e'
di piu' di 26 milioni di dollari, quasi 47 miliardi di lire.
AH-1W
Super Cobra Helicopter
Il
produttore di questo mezzo d'attacco e' la Bell Helicopter Textron. I marines ne
hanno 147 il costo di una unita' e' di 10,7 milioni di dollari, piu' di 19
miliardi di lire.
Conclusioni
E
questa e' solo una piccola parte delle armi impiegate in questi giorni per
distruggere la Jugoslavia. A queste cifre occorre aggiungere i costi
dell'armamentario che viene sparato, bombe missili ed altro piu' il costo
(carburante, riparazioni, manutenzione, stipendi, oneri vari) di centinaia di
milioni per ogni singolo volo. Possiamo pero' facilmente intuire come sarebbe un
mondo dove queste risorse venissero convogliate per un uso sociale. Pensiamoci
quando nella prossima finanziaria annunceranno l'ennesimo taglio alle pensioni,
all'istruzione o alla sanita'.
Queste
informazioni, insieme alle immagini delle armi menzionate e ad altri
approfondimenti, sono presenti sul sito web di Tactical Media Crew,
all'indirizzo http://www.tmcrew.org/news/nato/armi/index.htm