|
LA PENA DI MORTE |
|
|
Pagina prelevata dal sito italiano di Amnesty International e da quello del liceo Berchet di Milano, a cui ti rimandiamo per maggiori dettagli |
Il concetto di pena nasce con l'istituzione della società. Essa si configura come giusta punizione per chi infrange le regole dettate dall'autorità costituita. La pena si presenta innanzi tutto come "legge del taglione", secondo cui è giusto infliggere al reo lo stesso male da questi provocato.
La
pena di morte nelle società antiche:
Il diritto biblico prevede la pena di morte per l'omicidio premeditato, per il
rapimento o la vendita di persona, per il delitto di stregoneria, per i
sacrifici umani, per l'adulterio e l'idolatria. Nel passaggio dalle forme
consuetudinarie del diritto alle codificazioni scritte, la pena di morte viene
prevista in tutti i codici delle società antiche. La pena di morte è prevista
nella polis dell'antica Grecia, ma è soggetta a numerose considerazioni,
ad Atene nasce una concezione della pena non meramente vendicativa, bensì con
finalità educativa, non certo verso il reo ma verso l'insieme della società.
Nell'antica Roma il diritto penale pubblico prevede la pena di morte per l'alto
tradimento e per gli atti sacrileghi. Accanto a questo, si trova un diritto
penale privato che lascia spazio a forme di vendetta privata per certi tipi di
delitti contro singoli individui. Durante il principato e l'impero, il ricorso
alla pena di morte aumenta, soprattutto in funzione persecutoria contro il
diffondersi della religione cristiana.
La
pena di morte nel Medio Evo:
L'età medioevale si caratterizza, in Europa, per l'accentuato potere della
Chiesa. Il cristianesimo presenta ambiguità circa la pena di morte:
sostanzialmente esclusa negli scritti evangelici, ammissibile nella lettera ai
romani di S. Paolo:
"Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. (. . . ) Vuoi non aver da temere l'autorità? Fa' il bene, (. . . ) ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada. E' infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male"
Se l'impero cristiano esercita un'azione relativamente moderatrice nei confronti dell'abuso di supplizi, dall'altra parte, la Chiesa costantina si esprime in favore del ricorso alla pena di morte in nome della lotta contro le eresie. Questa posizione influenza il periodo di riorganizzazione della società medioevale.
Pena
di morte e civiltà islamica:
Anche la civiltà islamica vede una forte commistione di elementi
religioso-spirituali e temporali in materia di di diritto penale. Il punto di
riferimento per il diritto penale è il Corano, a cui fanno capo il diritto
consuetidinario (urf) e le norme fissate dai teologi-giuristi (shari'a).
Il Corano prevede il ricorso alla legge del taglione, quindi alla pena di morte;
ma contiene altresì precetti miranti ad umanizzare i rapporti fra gli uomini. A
partire dal XV secolo, con la costituzione dello Stato Ottomano, il diritto
penale ingloba la shari'a. Il codice Ottomano influenza ancora oggi i
codici penali di numerosi stati musulmani.
La
pena di morte nel Rinascimento e nell'età moderna:
L'epoca rinascimentale vede la progressiva laicizzazione dello Stato. La
concezione moderna del diritto naturale e positivo, che supera quella del
diritto divino ripropone sotto una diversa luce, il problema della pena e quindi
della pena di morte. La legittimizzazione della pena di morte ne esce
rafforzata, con motivazioni principalmente utilitaristiche (proteggere e
tutelare la civile convivenza); ma d'altro canto si fanno strada le prime voci
dissonanti ed inizia il dibattito intorno all'argomento. La vera svolta si ha
nel 1764 con la pubblicazione del libro di Cesare Beccaria Dei delitti e
delle pene. Beccaria afferma che il fine della pena è quello di "impedire
il reo dal far nuovi danni e rimuovere gli altri dal farne uguali"; è
quindi preferibile comminare pene meno crudeli ma intense e prolungate nel tempo
(per esempio l'ergastolo ed i lavori forzati). Le tesi del Beccaria danno vita
ad un ampio dibattito filosofico che coinvolgerà anche Kant e Hegel i quali
sosterranno l'ammissibilità della pena di morte fondandola su basi
essenzialmente retributive. Ma va anche ricordato un primo importante risvolto
politico: nel 1765, Leopoldo I° abolisce la pena di morte dal Gran Ducato di
Toscana. Per tutto il XIX secolo rimane acceso il dibattito che si arricchisce
delle posizioni abolizioniste del pensiero socialista e di quello
individualista-anarchico.
Bibliografia:
AA. VV. , Lessico Universale Italiano, Roma, Treccani, 1973
AA. VV. , La pena di morte, Amnesty International, Torino 1990
Lettera di S. Paolo ai Romani, in: La Bibbia, cap. 13, Milano, Fabbri,
1977
LA RELIGIONE E LA PENA DI MORTE
Nel corso dell'esecuzione della pena di morte per mezzo della sedia elettrica, a volte si riscontra che nel condannato è presente il battito cardiaco anche dopo che è stata somministrata la prima scarica mortale. Il medico quindi, che assiste all'esecuzione, annuncia che "c'è presenza di vita".
Cosi
facendo il medico, nonostante abbia pronunciato il giuramento di
Ippocrate, che lo impegna a preservare la vita, produce con il suo
annuncio un grave effetto: una ulteriore richiesta di somministrazione da parte
dello Stato di altre scariche del congegno assassino finchè il condannato sia
realmente ucciso e il mewdico ne possa annunciare la morte.
Allo stesso modo il cappellano, di solito un ministro del culto cristiano, serve
lo Stato prestando la sua opera nel corso dell'esecuzione e agevolandone lo
svolgimento.
Ci
si chiede quale sia la posizione delle comunità religiose che si ispirano alla
tradizione giudaico-cristiana (la piu' diffusa nelle democrazie occidentali) di
fronte alla presunta "moralità" dell' omicidio di Stato.
L'ironia che la chiesa cristiana, fondata da Gesu'di Nazaret che fu giustiziato
sulla croce, sia incapace di impedire allo Stato di continuare sulla strada
degli "omicidi amministrativi" rivela la totale assimilazione tra
comunità religiosa e società: la vera obbedienza va allo Stato, non al
Signore.
Nel corso dei secoli l'eredità giuridico-cristiana é stata coerente nell'insegnare che l'omicidio é un fatto immorale. Benchè la tradizione sia ambigua sul tema della pena capitale, in tutte le grandi confessioni religiose é emerso il consenso sulla tesi che la pena di morte contravviene alla morale e dovrebbe essere abolita. Quindi la norma etica ha finito per coincidere con la posizione ufficiale di tutte le democrazie occidentali che, con l'eccezione degli Stati Uniti, hanno abolito la pena di morte.
Uno dei motivi della posizione della Chiesa è la constatazione che ogni essere umano è figlio di Dio. Se ogni persona racchiude l'immagine di Dio, la società dovrebbe rispettarne l'integrità, invece di distruggerla mediante l'assassinio legalizzato dallo Stato. Ma a sostegno dell'eticità dell'omicidio sancito dallo Stato c'è la pretesa che lo Stato in questo modo possa risolvere il problema della criminalità.
Si
arriva così a sostenere che l'omicidio è un atto morale purché sia lo Stato
stesso a commetterlo e lo faccia per il bene del popolo.
Ma la comunità giudaico-cristiana sconfessa l'eticità di questo omicidio: la
pena di morte non è un atto di reintegrazione, non riporta in vita la vittima,
anzi aggiunge al circolo di sofferenze un'altra vittima con tutta la sua
famiglia; in sostanza è un atto di rappresaglia. Non c'è nulla di insito
nell'omicidio che richieda come vendetta la vita dell'omicida.
Anzi, la Bibbia ci mostra che alcuni dei figli prediletti di Yahweh erano omicidi, da Davide all'apostolo Paolo; ma Dio ha sempre distinto l'atto dalla persona che lo commette. Lo dimostra chiaramente il quarto capitolo della Genesi con il racconto del primo omicidio della storia umana, in cui Yahweh punisce Caino con l'esilio per l'omicidio del fratello Abele. L'immoralità dell'omicidio, che sia commesso dall'individuo o dallo Stato, è al centro della fede giudaico-cristiana. Per la Chiesa la vita va protetta, non annientata: la risposta morale all'omicidio esige che lo Stato non aggravi l'omicidio commettendone uno anch'esso. "La pena capitale deve essere abbandonata perché rappresenta unicamente un'applicazione della vendetta. I valori cristiani di giustizia, misericordia, perdono e riconciliazione sono realtà sconosciute in un sistema che prevede la pena di morte e in cui il bene pubblico diventa un eufemismo per indicare l'intenzione dello Stato di distruggere la vita umana. Esistono molte pene contro il comportamento criminale e le Nazioni europee se la cavano anche senza la pena di morte che è un assassinio alla vista di Dio e della Chiesa che lo rappresenta in terra. Il diritto umano alla vita è una realtà etica che la Chiesa dovrebbe proteggere più efficacemente, non limitandosi ad affermarlo ma facendo concrete pressioni politiche per la creazione di un tribunale internazionale che agisca nei paesi che cercano di uccidere i propri cittadini. " (Joseph B. Ingle, Il male estremo, Milano, Marco Tropea, 1997)
La pena di morte è oggi giorno praticata in 95 Stati: è presente in quasi tutti i paesi asiatici, in buona parte di quelli africani, in alcune zone della America, come Stati Uniti, Cuba e Cile, mentre in Europa è limitata esclusivamente ai territori della ex-Jugoslavia e alla Bulgaria. Di tutte queste nazioni, escludendo gli Stati Uniti, le più significative sono la Cina e il Giappone.
In Cina, come del resto in tutti gli altri paesi asiatici, la pena di morte è massicciamente praticata; in tal senso, basti pensare che nel 1993 il 63% delle esecuzioni mondiali sono avvenute proprio in territorio cinese. I reati capitali sono 68, tra cui omicidio, stupro, rapina, furto, traffico di droga, prostituzione, evasione delle tasse e, addirittura, stampa o esposizione di materiale pornografico. Particolarmente raccapricciante è il fatto che spesso le esecuzioni vengono fatte in luoghi pubblici e i condannati sono costretti a tenere al collo un cartello con il loro nome ed il reato per il quale vengono giustiziati. Amnesty International, inoltre, denuncia il fatto che spesso ai condannati, una volta giustiziati, vengono espiantati gli organi senza il loro permesso; proprio per questo motivo, si ritiene che alcune condanne vengano eseguite in quanto sono richiesti organi per i trapianti.
In Giappone, la legge prevede la pena di morte per 17 reati, quali l'omicidio e il provocare morte durante un dirottamento aereo. L'aspetto sicuramente più sconvolgente per i detenuti giapponesi è, oltre naturalmente all'esecuzione, il trattamento a loro riservato nel braccio della morte: possono, infatti, ricevere visite solo dai parenti più stretti, nella maggior parte dei casi non è permesso loro ricevere posta, vivono in celle dove la luce viene sempre tenuta accesa, sorvegliati da telecamere, che controllano che non tentino il suicidio. Devono, inoltre, sempre sedere al centro della cella e non è concesso loro di appoggiarsi al muro nè di dormire nelle ore diurne. I detenuti che non rispettano le regole subiscono severe punizioni, come l'isolamento o la sospensione delle visite. Da sottolineare, vi è il fatto che tra il novembre del 1989 ed il marzo del 1993 le esecuzioni vennero sospese perchè i ministri di giustizia dell'epoca erano contrari alla pena di morte: durante la moratoria, il tasso di criminalità non aumentò, ma anzi diminuì.
LA PENA DI MORTE NEGLI STATI UNITI
In molte parti degli Stati Uniti è prevista la pena di morte nei casi di omicidio di primo grado. Per avere un'idea di quali siano le motivazioni e i criteri di applicazione di questa pena. prendiamo qui in esame lo Stato di New York nel quale la pena di morte può essere applicata a individui che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e a patto che vi sia una delle otto aggravanti, qui sotto indicate:
L'accusato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la vittima era un agente di polizia, un agente del servizio sociale, un impiegato del servizio correzionale che al momento dell'omicidio era in servizio.
La vittima era un testimone, un potenziale testimone contro l'imputato.
L'accusato era in prigione o era un evaso su cui pesava una condanna di oltre 15 anni al momento dell'omicidio.
Prima dello stesso crimine l'imputato era già stato condannato per omicidio di primo o secondo grado.
L'imputato ha commesso l'omicidio in base ad un accordo stabilito in cambio di una somma di denaro.
L'imputato intendeva procurare seri danni fisici o la morte ad una seconda persona e, oltre al primo omicidio, ha effettivamente procurato la morte di quest'ultima.
L' imputato intendeva infliggere torture e le ha effettivamente inflitte per autogratificazione.
L'accusato negli ultimi due anni ha procurato la morte a qualcuno nello stesso modo.
La pena di morte è prevista anche per il mandante dell'omicidio. L'accusato, una volta condannato alla pena capitale, dispone di un periodo di 120 giorni per scagionarsi. Il periodo entro cui applicare la pena di morte è a discrezione del District Attorney.
L'applicazione
della pena di morte è influenzata da fattori razziali?
Statistiche recenti mostrano che la metà di coloro a cui è stata inflitta la
pena di morte appartiene a minoranze razziali. Il 51% dei 2976 prigionieri
americani che nel 1995 erano in attesa dell'esecuzione non appartenrvano alla
razza bianca. I condannati di colore sono in media il 42% del totale e , in
numerosi stati del Sud, superano la percentuale dei condannati bianchi. Ma
questi dati vanno confrontati con il fatto che solo il 12% dei cittadini
statunitensi è di colore:
|
In ALABAMA i condannati a morte di colore sono il 43% sul 26% di popolazione. In LOUSIANA il 67% sul 31%. Nel MISSISSIPI il 60% sul 36%. Nel NORD CAROLINA il 43% sul 23%. Nel SUD CAROLINA il 50% sul 30%. In VIRGINIA il 48% sul 19%. Nell' ILLINOIS il 61% sul 15%. Nel MARYLAND l'86% sul 25% Nell' OHIO il 50% sul 10%. In PENNSYLVANIA il 59% sul 20%. |
|
E' difficile dire se l'applicazione della pena di morte sia influenzata da fattori razziali dal momento che la popolazione non-bianca ha vissuto in condizioni di emarginazione e quindi, per ragioni sociologiche, è stata più portata a commettere crimini. Certo è strano che negli Stati del Sud vi sia una così alta incidenza di persone di colore fra i condannati alla pena capitale: in questi Stati infatti, nel corso della storia, ha sempre trovato largo consenso l'associazione razzista chiamata Ku Klux Klan.
Nella maggior parte di questi Stati inoltre è prevista la sedia elettrica, un metodo di esecuzione ormai universalmente riconosciuto come crudele e doloroso.
Negli Stati Uniti c'è un largo consenso a favore della pena di morte e gran parte dei politici e lo stesso presidente fanno della pena capitale un cavallo di battaglia per ottenere voti nelle campagne elettorali.
Purtroppo molti cittadini americani appoggiano fanaticamente ogni esecuzione addirittura festeggiando fuori dal carcere.
Da quando la pena di morte è stata reintrodotta in molti Stati nella metà degli anni settanta, sono state giustiziate 313 persone e oltre 3100 aspettano da anni nel braccio della morte. Ma questi dati sono in continua crescita: ogni anno vengono giustiziate in media circa 35 persone, principalmente mediante iniezione letale.
Bibliografia
Jay M.Cohen-Robert Rosenthal, The New York Death Penalty Statute,
Internet edition, 1995.
NAACP Legal Defense Fund, Death Penalty Racist? Stats Say Yes, Internet
edition, 1995.
Sandokan, New Peak in Executions in the USA, Internet edition, 1995.
Cinque anni dopo l'abolizione effettiva della pena di morte nel nostro paese (1 Gennaio 1948) un sondaggio tra gli italiani rivelò che un italiano su due non sapeva affatto che la pena di morte fosse stata abrogata. Tuttavia in quell'anno gli omicidi diminuirono. Se in un anno di piena rinascita come il '53 metà degli italiani avevano una vaga nozione dell'articolo 27 della Costituzione è facile immaginare quanto ridotta fosse la minoranza al corrente di quel decreto che nel '45 ripristinava la fucilazione per i delitti comuni. Per altro mezzo secolo, in Italia i 'sì' e i 'no' alla pena di morte vennero pronunciati al di sopra di una popolazione per metà analfabeta totale e per un altro quarto disperatamente esclusa da qualsiasi informazione. Solo 10 tra i 98 condannati a morte conoscevano al momento di uccidere la pena prevista per il loro delitto.
Subito
dopo la nascita dell'Italia unita:
Nel 1865 la camera dei deputati osò presentare al senato
(conservatore) un progetto di legge che, in sostanza, limitava la massima pena a
crimini di straordinaria gravità e a qualche reato politico, ma il senato
rispose che fatta l'Italia che bisogno c'era di esagerare disfacendo il passato?
Qualche anno dopo tuttavia il senato cedette e la lunga battaglia umanitaria di
Cesare Beccaria sfociò nella compilazione del codice Zanardelli che eliminava
del tutto la pena di morte tranne che per i reati militari. In quell'epoca il
grande brigantaggio meridionale era stato ormai militarmente sconfitto. I
briganti il più delle volte erano stati fucilati sul posto senza neppure
ricorrere a una sentenza anche se secondo la versione ufficiale essi rimanevano
vittime di un conflitto a fuoco.Dopo l'abrogazione della pena di morte del 1889
l'indice degli assassini non subì variazioni notevoli ma diventò
impressionante il numero di delitti impuniti. Questo significa che i criminali
si comportavano esattamente come se operassero sotto l'incubo della pena di
morte ossia congegnando il delitto in modo sempre più raffinato. Dopo
l'assassinio di re Umberto I a Monza nel 1900 per opera dell'anarchico italiano
Gaetano Bresci, si levò una campagna di stampa per il ripristino della massima
pena. Ma lo spirito di Cesare Beccaria resistette all'impeto di quell'urto: la
pena di morte rimaneva in vigore solo per i reati militari.
Durante
il fascismo:
Durante la prima guerra mondiale le statistiche non contemplano le
sentenze di morte fatte in quegli anni sicchè questo periodo appare
paradossalmente immune dalla massima pena. Ma nell'immediato dopoguerra Benito
Mussolini, contrario alla pena di morte quando ancora era socialista, attraverso
il giornale da lui diretto, Il Popolo D'Italia, colse l'occasione per
lanciare una campagna che la riproponesse. Inizialmente nel '26 la campagna per
il ripristino della pena di morte fu limitata a crimini contro i membri della
famiglia reale ma, in seguito a numerosi attentati contro lo stesso Mussolini,
il 4 Novembre dello stesso anno il Senato votò compatto la reintroduzione della
massima pena. Il regime fece di tutto per evitare nell'opinione pubblica
l'impressione di un provvedimento d'emergenza di pura marca dittatoriale. Sia il
ministro Rocco sia Mussolini garantirono che la legge e il tribunale speciale
sulla pena di morte sarebbero rimasti in vigore soltanto per sei anni. In
realtà essi durarono fino al 25 aprile del 1945. Il 28 Ottobre del 1930 la
Gazzetta Ufficiale pubblicò il testo definitivo del nuovo codice che prevedeva
la pena di morte mediante fucilazione che doveva avvenire nel carcere per opera
delle forze armate e degli agenti di polizia. Per persuadere l'opinione pubblica
dell'utilità del provvedimento, il ministro della Giustizia e i suoi
propagandisti dovettero ricorrere ad una vera e propria manipolazione dei dati
statistici. Negli anni successivi quasi a dimostare l'insufficienza della pena
di morte come deterrente psicologico gli omicidi presero ad aumentare.
Marzo1944: dopo l'armistizio con gli alleati in piena guerra civile il governo del Sud eliminò la massima pena per i reati comuni. Più tardi l'abolizione fu estesa a tutta Italia.
10 MAGGIO 1945: Umberto II di Savoia riammetteva la pena di morte in particolari circostanze criminose. Solo nel 1947 con la formulazione dell'articolo 27 della Costituzione la pena di morte sarà definitivamente abolita in Italia.
Articolo27:
La responsabilità penale è personale. L'imputato è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva . Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla medicazione del
condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Il 13 Ottobre 1994 la pena di morte verrà abolita anche nel codice penale militare di guerra.
|
CONSIDERAZIONI SULLA PENA DI MORTE Nel discutere fra noi su un problema così complesso come la pena di morte, dapprima lo abbiamo analizzato nei suoi diversi aspetti generali per disporre degli elementi necessari a formare il nostro giudizio. Dal momento che sono sorte fra di noi opinioni contrastanti, abbiamo deciso di esporre separatamente i due diversi punti di vista con un piccolo approfondimento. |
|
A favore
Considerazioni preliminari:
non siamo favorevoli alla pena di morte in ogni caso di omicidio;
siamo favorevoli solo a metodi di esecuzione indolori;
riteniamo la pena di morte attuabile solo in presenza di varie e precise aggravanti.
Gli uomini incaricano lo Stato di promulgare leggi che tutelino i cittadini; nel caso in cui un individuo le trasgredisca al massimo grado, ovvero compiendo un omicidio efferato, questi automaticamente priva se stesso di qualsiasi forma di altrui rispetto e dello stesso diritto di vita, vita intesa come partecipazione attiva alla società umana.
Riteniamo che si debba applicare la pena di morte solo nei casi in cui non sia possibile una rieducazione completa del reo ed il suo conseguente reinserimento nella società.
In quali casi
Pensiamo che la pena di morte debba essere giustamente applicata in concomitanza con le seguenti aggravanti:
Il condannato sia recidivo nei confronti della legge (ripetuti omicidi o crimini violenti).
L'omicidio sia commesso per motivi biechi e futili (cavalcavia*).[*proponiamo l'esempio dell'omicidio compiuto all'inizio del 1997 con i sassi lanciati dal cavalcavia, asserendo che, a differenza di quanto è stato detto da molti, i ragazzi che hanno compiuto un così grave crimine non si possono considerare disadattati dal momento che, in tal modo, si potrebbe trovare una giustificazione per qualsiasi crimine seguendo il principio banale che chi commette un crimine debba godere di attenuanti in quanto influenzato dal clima di emarginazione in cui è cresciuto.]
L' omicidio venga commesso assieme a molestie sessuali e/o torture e/o in casi di pedofilia.
Omicidio di minori.
Stragi e omicidi di massa (non legati a motivi politici e/o religiosi).
Riteniamo che ovviamente prima di dare la pena di morte bisogna analizzare ogni dato che comprovi l'effettiva colpevolezza dell'imputato. E' necessario e doveroso considerare prima una effettiva possibile riabilitazione del condannato analizzando, ad esempio, la buona condotta in carcere ed il convinto pentimento.
Perchè consideriamo giusta la pena di morte:
Gente capace di commettere delitti tanto atroci non ha alcun diritto di vivere.
L'applicazione della pena di morte funge da prevenzione nei confronti dei cittadini.
Osserviamo inoltre che l'ergastolo, sostituto della pena di morte in moltissimi Stati, non consente assolutamente un reinserimento nella società ed è per certi aspetti più atroce della pena di morte stessa (si veda il carcere duro o l'isolamento). Nell'esaminere la questione della pena di morte non abbiamo preso in considerazione dottrine e principi inerenti a fedi religiose in quanto arbitrarie e legate alla culture di popoli diversi.
Contro
Riflettendo sui dati relativi ai paesi in cui la pena di morte è attualmente in vigore e alle procedure con cui essa è praticata, abbiamo cosiderato la sua effettiva utilità e indispensabilità.
Dal punto di vista etico
Come nessun uomo ha il diritto di uccidere un suo simile per qualsiasi motivo - il diritto alla vita è un principio fondamentale su cui si basa la nostra società, così lo Stato, che agisce razionalmente, non spinto dall'emozione del momento, e in quanto garante della giustizia, non deve mettersi sullo stesso piano di chi si macchia del più orribile dei crimini: l'omicidio.
Così facendo si fornirebbe a tutti un esempio di atrocità compiuto dalla legge stessa, mentre essa è stata creata proprio per la tutela dei diritti umani e quindi per quello della vita.
Le leggi, infatti, moderatrici della condotta degli uomini e espressioni della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commetterebbero uno esse medesime e, per allontanare i cittàdini dall'assassinio, ordinerebbero un pubblico assassinio.
Inoltre questo procedimento è ingiusto, considerando che la personalità di ogni individuo è profondamente segnata dall'ambiente circostante, dagli eventi che si trova costretto ad affrontare e dagli eventuali disturbi mentali che lo affliggono.
Come può quindi la società ritenere la sua morte indispensabile pur essendo, in un certo senso, corresponsabile di ciò che egli ha compiuto?
Beccaria ha affermato che la pena di morte non è altro che "la guerra della nazione contro un cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere" (Dei delitti e delle pene, paragrafo sulla Pena di morte).
Condividiamo completamente il suo pensiero, ritendo che lo Stato debba dare la possibilità a chi ha commesso un grave delitto, pur sottoponendolo a un'adeguata punizione, di riconoscere il proprio errore, di pentirsene e di modificare il proprio atteggiamento nei confronti della realtà.
In fondo quello del perdono e della possibilità di redimersi di ogni peccatore è un principio fondamentale del messaggio evangelico, anche se la Chiesa, come abbiamo visto (Cfr. sopra: La religione e la pena di morte), pur essendosi dichiarata contraria alla pena di morte e avendo sostenuto questa sua posizione in appelli isolati, non si è mai opposta radicalmente e inflessibilmente ad essa.
Dal punto di vista sociale
Dal libro Occhio per occhio di S.Veronesi, (Mondadori, 1986), che narra di quattro esecuzioni capitali avvenute rispettivamente in Sudan, a Taiwan, in Unione Sovietica e in California, emerge l'immagne di uomini che, pur avendo commesso orribili crimini, sono allo stesso tempo vittime della società accanitasi contro di loro. Nel caso californiano, il colpevole, rimasto nel braccio della morte per vent'anni, è ormai diventato un individuo completamente diverso da quello responsabile dei delitti imputatigli. Egli nonostante ciò, pur essendo ormai diventato assolutamente inoffensivo per la società, viene mandato alla sedia elettrica, condannato prima di tutto dall'opinione pubblica all'oscuro dei disturbi cerebrali organici e dei numerosi altri disordini psichici di cui soffriva, ma largamente influenzata dai mass- media.
Crediamo che non solo la pena di morte debba essere sostituita con l'ergastolo -ritenendo, inoltre, la perdita totale e perpetua della propria libertà un elemento molto più deterrente della stessa morte- ma che l'intera società si debba adoperare per l'eliminazione alla radiceì del malessere e della disperazione che talvolta spingono gli uomini a ricorrere ad atroci delitti.
Tutto ciò può essere considerato utopistico e forse difficilmente realizzabile ma indubbiamente si possono prendere molte più iniziative di aiuto e assistenza per persone economicamente e psicologicamente deboli e, comunque, si potrebbero realizzare interventi sociali più utili che non aggiungere una morte ad un'altra nella presunzione di fare giustizia ma, in realtà, aumentando il numero delle vittime e rendendo, così, la società più violenta per tutti.
Dal punto di vista della funzionalità
La pena di morte oltre ad essere contraria ai principi morali non si è mostrata neanche una soluzione efficace contro il crimine, come dimostrano le statistiche. Infatti si può notare che nei paesi in cui è applicata la pena di morte il numero di omicidi non diminuisce. Forse questo dovrebbe aiutarci a riflettere su quanto questa pena sia sbagliata: che senso ha infatti usare una condanna così terribile e disumana se non si hanno neanche risultati soddisfacenti? Questa domanda dovrebbero porsela i 94 Stati che ancora la applicano. Bisognerebbe affrontare il problema in altro modo: cercare di intervenire alla radice della questione. Non serve a nulla colpire i singoli uomini perchè essi sono soltanto la dimostrazione di un male ormai presente da troppo tempo nella nostra società. Ma in fondo è comodo per il nostro sistema agire così, infatti senza grande fatica si riesce a dare ai mass-media un'immagine di funzionalità dello Stato. Sarebbe necessario che si intervenisse contro l'uso della pena di morte ma, ad esempio, la Chiesa è la prima a non interessarsene. Di tanto in tanto lancia un appello in favore di qualche detenuto in attesa nel braccio della morte. Eppure il movimento cattolico dovrebbe essere più che interessato alla questione, dato che proprio il messaggio evangelico parla del perdono della possibilità di redimersi e uno dei dieci comandamenti, il quinto, afferma: "non uccidere".
Al contrario di coloro che sostengono la necessità di infliggere la pena di morte almeno quando il reo è pericoloso o quando la sua punizione può avere un ruolo esemplare per distogliere gli altri da gravi reati, siamo ormai consapevoli che questa pratica è inutile, assolutamente inefficace. Perché? L'esperienza di tutti i popoli dimostra che "l'ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini determinati dall'offendere la società"; infatti i criminali, prodotti della nostra società, vissuti probabilmente in condizioni precarie, non hanno assolutamente paura della morte o addirittura, distorti dalla passione o dal fanatismo o dall'ideologia, non vi pensano.
Così non è altro che un'illusione la convinzione purtroppo di molti di fare giustizia, togliendo la vita al colpevole dell'uccisione di una persona innocente, la quale non riacquista la vita. In questo modo inoltre non si dà la possibilità al colpevole di redimersi e di riconoscere il suo errore. Nè tanto meno serve da monito alla società.
Che senso ha mantenere ancora in vigore questa pena?
La metà dei paesi del mondo ha abolito la pena di morte di diritto o de facto. Le informazioni più recenti in possesso di Amnesty International mostrano che:
72 paesi hanno abolito la pena di morte per tutti i reati
13 paesi hanno abolito la pena di morte per tutti i reati tranne per quelli eccezionali e per quelli commessi in tempo di guerra
21 paesi si possono considerare abolizionisti de facto: mantengono la pena di morte ma non eseguono condanne a morte da più di dieci anni.
In
totale 106 paesi hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica. 89
paesi ( vedi sotto) mantengono la pena di morte ma il numero dei paesi
che eseguono condanne a morte è sempre più esiguo ogni anno.
Dal 1976 una media di piu' di due paesi all'anno ha abolito la pena di morte
nella legge o, avendola abolita per reati comuni, ne ha deciso l'abrogazione per
tutti i reati.
Quando la pena di morte viene abolita raramente viene poi reintrodotta. Dal 1985 oltre 35 paesi hanno abolito la pena di morte dalla legge o avendola abolita in precedenza per reati comuni, ne hanno deciso l'abolizione per tutti i reati. Tra questi vi sono paesi Africani (Angola, Mauritius, Mozambico, Sudafrica), paesi Americani (Canada, Paraguay), Asiatici (Cambogia, Hong Kong, Nepal), Europei (Azerbaijan, Bulgaria, Cipro, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia) e del Pacifico (Nuova Zelanda). Nello stesso periodo solo 4 paesi abolizionisti hanno reintrodotto la pena di morte. Uno di essi, il Nepal, l' ha in seguito abolita nuovamente, mentre in Gambia e Papua Nuova Guinea non sono state eseguite condanne a morte. Il quarto paese invece, le Filippine, ha eseguito la prima condanna nel febbraio 1999.
La pena di morte nel mondo nel 1998
Nel 1998 almeno 1625 persone sono state giustiziate in 37 paesi del mondo e 3899 persone sono state condannate a morte in 78 paesi. Questi dati comprendono solo i casi noti ad Amnesty International; e' quindi possibile che le cifre reali siano piu' elevate.
Nel 1999 Amnesty International ha avuto notizie di condanne eseguite nei seguenti paesi: Afghanistan, Arabia Saudita, Bielorussia, Burundi, Cina, Rep. Dem. del Congo, Cuba, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, Iran, Iraq, Pakistan, Terr. dell'Autorita' Palestinese, Fed. Russa, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Tailandia, Trinidad, Uganda, Yemen.
Nel
1998 come negli anni precedenti la maggior parte delle esecuzioni hanno avuto
luogo in pochi paesi: secondo i dati in nostro possesse l'80% delle esecuzioni
hanno avuto luogo in Cina, Repubblica Democratica del Congo, USA e Iran.
Amnesty International e' a conoscenza di 1067 esecuzioni in Cina, oltre 100
nella Rep. Dem del Congo, 66 in Iran e 68 negli USA. Amnesty International e'
inoltre a conoscenza di numerose esecuzioni in Iraq, anche se non e' in grado di
confermare questa notizia ne' di fornire cifre esatte.
La
risoluzione per una moratoria sulle esecuzioni all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite - Una valutazione
Il 2007 sarà
ricordato come un anno importante nel percorso abolizionista. Un anno cominciato
in modo brutale con ancora negli
occhi le immagini trasmesse in tutto il mondo dell’esecuzione di Saddam Hussein, avvenuta sul finire del
2006, e terminato il 18 dicembre con il voto dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, dove
una maggioranza significativa di paesi del mondo
ha detto no alla pena di morte: 104 i favorevoli alla risoluzione, 29 gli
astenuti e 54 i contrari.
Una grande
soddisfazione per Amnesty International e per tutti coloro che si sono impegnati
al fine di ottenere questo
risultato. La risoluzione è un importante riconoscimento della tendenza mondiale
verso l’abolizione e ha visto partecipare, tra i sostenitori, anche paesi come
il Guatemala e il Tajikistan, che ancora conservano nel proprio
ordinamento giuridico la pena di morte
e l’Uzbekistan, abolizionista dal 1° gennaio 2008.
L’azione
combinata di lobby sulle istituzioni italiane ed europee, le attività di
campaigning durante la Giornata
mondiale contro la pena di morte - più di 35.000 firme raccolte in Italia su paesi chiave dell’azione - e una comunicazione mirata ed
efficace hanno contribuito a raggiungere
l'importante traguardo.
Il testo
della risoluzione contiene indicazioni molto importanti, accoglie le
raccomandazioni di Amnesty
International e va anche oltre l’istituzione di una moratoria sulle esecuzioni
in vista dell’abolizione. Ai
paesi mantenitori viene chiesto il rispetto degli standard internazionali, trasparenza nella pubblicazione di dati e statistiche e una
significativa riduzione del numero di reati
capitali.
La
risoluzione chiede inoltre al Segretario generale dell’Onu di riferire
l’effettiva implementazione della moratoria e di riportare la verifica
alla prossima sessione dell’Assemblea.
In questo modo, si è stabilito di inserire il tema nell’agenda del prossimo
anno. Sebbene non vincolante, la
risoluzione porta con sé un considerevole peso morale e politico. Impegna i paesi che l’hanno approvata a lavorare verso
l’abolizione e rappresenta un valido strumento
per incoraggiare i mantenitori a metterne in discussione l’applicazione.
Un passo
importante è stato compiuto, l’impegno di Amnesty International continua in
vista della prossima sessione
dell’Assemblea.
Condanne a
morte ed esecuzioni nel 2008
I dati
annuali di Amnesty International sulle condanne a morte e sulle esecuzioni sono
valori minimi. Nel compilarli viene
utilizzato il dato più alto ricavato dalle informazioni di cui Amnesty
International è a conoscenza: se almeno 3 condanne a morte sono state eseguite,
il dato indicato sarà 3; se vi
sono state esecuzioni ma non
esistono informazioni sul numero, allora il dato sarà semplicemente indicato
con un “+”. Mentre il “+” dopo un numero indica che il dato è quello
minimo registrato. Ad esempio “47+” indica almeno 47 esecuzioni nel corso
dell’anno.
Condanne
a morte eseguite nel 2008
Paese Esecuzioni
CINA 1718+
IRAN 346+
ARABIA SAUDITA
102+
USA 37
PAKISTAN
36+
IRAQ 34+
VIETNAM 19+
AFGHANISTAN 17+
COREA DEL NORD
15+
GIAPPONE 15
YEMEN 13+
INDONESIA 10
LIBIA 8+
BANGLADESH 5
BIELORUSSIA 4
EGITTO 2+
MALESIA 1+
MONGOLIA 1+
SINGAPORE 1+
SUDAN 1+
SIRIA 1+
EMIRATI ARABI UNITI
1+
BAHRAIN
1
BOTSWANA
1
ST.
CHRISTOPHER E NEVIS 1
Condanne
a morte emesse nel 2008
Paese
Condanne a morte
CINA 7003+
IRAQ 285+
PAKISTAN 236+
ALGERIA 200+
BANGLADESH 185+
AFGHANISTAN 131
UGANDA 114
USA 111+
EGITTO 87+
INDIA
70+
SUDAN
60
VIETNAM
59+
REPUBBICA DEMOCRATICA DEL CONGO 50+
NIGERIA 40+
ETIOPIA 39
GIAPPONE 27
MALESIA 22+
MALI 15+
GIORDANIA 14+
CIAD
12+
INDONESIA 10+
TRINIDAD E TOBAGO
10
TAIWAN 8+
MAURITANIA 8
SIRIA 7+
KUWAIT 6+
SINGAPORE 5
MAROCCO/SAHARA OCCIDENTALE 4+
BOTSWANA 4
TAILANDIA 3+
GHANA 3
GUINEA 3
SIERRA LEONE
3
COREA DEL SUD
2+
GAMBIA
2
LAOS 2
SRI
LANKA 2
BAHAMAS
1+
ST.
CHRISTOPHER E NEVIS 1+
ST. VINCENT E GRENADINE
1+
BIELORUSSIA 1
BURKINA FASO
1
BURUNDI 1
GIAMAICA 1
NIGER 1
IRAN +
KENYA +
LIBIA +
MADAGASCAR +
COREA DEL NORD
+
ARABIA SAUDITA
+
TANZANIA +