STATUTO

ART.1

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

 

1 - E’ costituita una Associazione di volontariato denominata "CASA DEL SORRISO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2 - L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso l’autogestione di case d’accoglienza e altre strutture residenziali, e l’erogazione dei relativi servizi complementari di assistenza ludo-educativa dei bambini ed assistenza psicoterapica per loro e le loro mamme.

3 - L’Associazione ha durata illimitata.

4 – La Sede dell’Associazione è in Via Piave a Villa Santina (UD)

5 - I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti, consentendo l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività dell’organizzazione.

6 – L’Associazione s'ispira ai principi della Legge 266/91, del Decreto Legislativo 460/97, alla l.reg.12/95 ed al Decreto Legislativo 266/03 ed è disciplinata dal presente Statuto che vincola gli Associati alla sua osservanza.

Art.2

FINALITA’

1 - L’Associazione non ha fini di lucro.Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale fondandosi esclusivamente sull’impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti.

2 - Lo scopo mutualistico generale dell’Associazione è di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei bambini e delle loro mamme attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi.

Per conseguire tale scopo generale, l’Associazione intende creare Case d’Accoglienza dove le mamme e i loro bambini in difficoltà, con l’aiuto di personale specializzato e attraverso le attività quotidiane, possano ritrovare la serenità e la fiducia necessarie per il reinserimento nella vita sociale.

Altresì l’Associazione intende creare altre strutture residenziali ed educative

( asilo – casa vacanza), sempre per il pieno raggiungimento dello scopo, il tutto attraverso il diretto coinvolgimento degli associati.

3 – E’ fatto divieto agli organi sociali, ai singoli Associati ed a chiunque e a qualsiasi titolo di svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse, spendendo il nome dell’Associazione Casa del Sorriso Onlus.

4 – Le attività dell’Associazione sono dirette ad arrecare benefici a mamme e bambini svantaggiati in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari così come previsto dall’art.10 del decreto Legge n.460 del 4/12/1997.

 

ART.3

ATTIVITA’

L’Associazione intende effettuare:

Accoglienza, assistenza e ospitalità temporanea presso le proprie strutture di mamme e bambini in difficoltà

Servizi di consulenza e assistenza presso ospedali, carceri, famiglie e presso strutture pubbliche e private Socio sanitarie

Attività formative generali di recupero scolastico

Attività prettamente ludo-educative per bambini

Attività di soggiorno estivo per bambini bisognosi

Assistenza finalizzata al controllo dei processi di reinserimento

Oltre a quanto sopra indicato, durante la fase di accoglienza, assistenza, integrazione ed erogazione di servizi Socio educativi, le mamme potranno e dovranno svolgere tutte le attività che servono per la conduzione quotidiana della casa, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzata all’inserimento lavorativo.

In relazione a ciò l’Associazione può effettuare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

Attività di formazione professionale sviluppata nei propri laboratori o officine delle associate;

Attività di coltivazione e trasformazione di prodotti agricoli e attività di allevamento, da destinare in prevalenza all’autoconsumo;

Attività di formazione e manutenzione di verde pubblico o privato;

Attività artigianali di falegnameria, meccanica, di tipo-litografia, di edilizia, di tessitura e di realizzazione di confezioni;

Attività informatiche quali l’assemblaggio di hardware o lo sviluppo di software.

L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, come attività comunque non prevalente, per il miglior conseguimento dell’oggetto Sociale, od utili alla realizzazione degli scopi associativi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

 

 

ART.4

COLLABORAZIONI E ADESIONI

L’Associazione potrà fornire la propria specifica collaborazione ad altri Enti ed Associazioni al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra esposte.

Può aderire ad Organizzazioni, Associazioni, Enti e partecipare ai relativi organismi direttivi al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

Nei limiti fissati dalla Legge, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori che svolgono attività tecnica e amministrativa per il buon funzionamento dell’Associazione stessa e per qualificare l’attività da essa svolta.

ART.5

CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

1 - Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, cittadini italiani e stranieri, che dichiarano con atto formale la loro adesione all’iniziativa presentando domanda al Consiglio Direttivo correlata dei dati anagrafici, Codice Fiscale, professione e residenza e dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali impegnandosi ad operare personalmente per le finalità statutarie.

2 - Tutte le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito.

3 – E’ ammessa l’adesione all’Associazione di Enti e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti (aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione) i quali designano un loro rappresentante a far parte dell’Assemblea.

4 – l’Adesione all’Associazione è subordinata all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo che è tenuto a motivare l’eventuale reiezione e a rinviare l’istanza all’Assemblea per i provvedimenti del caso.

5 – L’Adesione cessa in caso di decesso o scioglimento se si tratta di ente o soggetto organizzato e per il mancato pagamento della quota sociale. La qualità di Associato non è trasmissibile mentre sono escluse partecipazioni temporanee all’Associazione.

6 – Oltre che per i casi previsti dalla Legge, la qualità di socio si perde, altresì per esclusione adottata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nei casi in cui:

l’Associato abbia perduto i requisiti di ammissione,

non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale,

si trovi in situazioni di conflitto d’interessi con l’Associazione,

non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni e/o alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.

7 – Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dall’Associazione presentando dimissioni scritte al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso.

L’Associato non ha diritto al rimborso della quota associativa né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

8 – l’Assemblea può sempre dichiarare l’esclusione dall’Associazione per gravi motivi e quando l’aderente assume comportamenti contrari alle finalità del presente Statuto.

9 – Gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

ART.6

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1 – L’adesione all’Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell’Associazione.

2 – Gli aderenti debbono svolgere le attività concordate e le prestazioni da loro svolte sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.

3 – Gli aderenti si impegnano, altresì, a corrispondere la quota associativa nella misura stabilita dall’Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

4 – Gli associati sono obbligati all’osservanza delle disposizioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

5 – Gli aderenti possono contribuire alle spese dell’organizzazione.

6 – Le prestazioni e le attività degli associati per l’Associazione, non instaurano nessuna forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e non contemplano alcun rapporto di contenuto patrimoniale. Le prestazioni non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario e quindi devono essere a titolo completamente gratuito e volontario.

ART. 7

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1 – Gli associati maggiori d’età hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche Associative.

2 - Tutti gli aderenti all’Associazione hanno diritto di essere informati sui programmi dell’Organizzazione, di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di controllo sull’attività dell’Organizzazione, di recedere dall’Organizzazione in qualsiasi momento come al punto 7 dell’art.5 del presente Statuto.

ART.8

ORGANI

1 - Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il collegio dei Revisori dei Conti se istituito

2 – Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute a favore dell’Associazione.

ART.9

ASSEMBLEA

1 - Gli associati formano l’Assemblea. L’Assemblea è convocata dal presidente, che la presiede.

2 - L’Assemblea degli aderenti può essere straordinaria o ordinaria e ad essa partecipano tutti gli associati.

3 – All’Assemblea straordinaria competono:

le modifiche allo Statuto

lo scioglimento dell’Associazione

4 – L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti i tre quarti degli aderenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In caso di scioglimento, avvenuta la liquidazione, l’assemblea destinerà l’eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

5 – sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

l’elezione delle cariche Associative

l’approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali

l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

6 - L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi al domicilio di ciascun aderente almeno sette giorni prima della data di convocazione.

7 – l’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in seduta ordinaria per l’approvazione dei documenti contabili. Può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti.

8 – l’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà piu’ uno degli aderenti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono valide a maggioranza degli stessi.

9 – in tutte le Assemblee, ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha un voto.

ART.10

AMMINISTRAZIONE

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea che procede alla relativa elezione. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

2 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

3 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

4 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alle lettere c) ed e) comma 6, dell’art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n.460.

5 - Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.

6 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, è convocato dal Presidente, con preavviso anche verbale da comunicarsi almeno 8 giorni prima. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

ART.11

PRESIDENTE

1 - Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, Il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

2 - E’ prevista, a titolo puramente onorifico e senza poteri amministrativi, la carica di Presidente Onorario. Questi, eletto a maggioranza in qualsiasi assemblea, sarà persona che, con la propria fama ed il proprio operato, possa conferire lustro e visibilità all’Associazione. Tale carica prevede l’obbligatorietà di appartenenza all’Associazione ed il voto del Presidente onorario avrà valore pari a quello di ogni altro socio.

ART.12

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.12

Il Collegio dei Revisori conti è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, nonché la contabilità, la consistenza di cassa e la regolare tenuta dei libri sociali predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del Bilancio.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o due membri effettivi subentrano automaticamente i membri supplenti. L’Assemblea dovrà provvedere alla reintegrazione del Collegio dei Revisori nel corso della prima riunione successiva a detta cessazione.

La carica di sindaco è incompatibile con quella di consigliere.

ART.13

SEGRETARIO/TESORIERE

Il Consiglio Direttivo potrà nominare, su proposta del Presidente, un Segretario/a-Tesoriere/a che avrà i seguenti compiti:

curare la stesura del verbale di ogni Assemblea dei Soci

curare la corrispondenza

aggiornare i libri sociali

curare diligentemente la contabilità dell’Associazione

predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio

curare i rapporti con gli Istituti di Credito

redigere periodicamente l’inventario dei beni dell’Associazione

La funzione del Segretario/a è gratuita.

ART.14

RISORSE FINANZIARIE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

quote sociali

eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione

contributi di Enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

contributi privati

donazioni e lasciti testamentari ricevuti

rimborsi derivanti da convenzioni

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con l’obbligo di rendere pubblici, nelle forme piu’ appropriate, i documenti contabili.

ART.15

DIVIETO DI DISTRIBUIRE UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI, RISERVE O CAPITALE

 

1 - Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse, di cui all’art.2.

2 - Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, né durante la vita dell’Associazione, né in seguito al suo scioglimento, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi istituzionali analoghi, compatibili o complementari a quelli propri dell’Associazione.

ART.16

BILANCIO

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve presentare per l’approvazione dell’Assemblea, il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere depositati presso la Sede dell’Associazione per la consultazione da parte degli aderenti, almeno sette giorni prima della convocazione dell’Assemblea per l’approvazione.

 

ART.17

SCIOGLIMENTO

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art.27 del codice civile:

quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi,

per le altre cause di cui all’art.27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, (622?) salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.18

CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro procederà il presidente del Tribunale di Tolmezzo.

 

ART.19

NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgano le norme legislative vigenti che disciplinano la materia.