L'anno 2001, nel mese di Novembre, il giorno 06 presso l'Istituto Comprensivo
"C. Colombo", in sede di contrattazione integrativa
tra
il Dirigente Scolastico in rappresentanza della parte pubblica
e
i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Istituzione scolastica
viene sottoscritto il presente Accordo sui Diritti Sindacali.
ART.1 Diritto di Affissione
(art. 25 L. 300/70, art. 3 CCNQ del 7/8/98)
1. Saranno predisposte dall'Amministrazione due bacheche sindacali distinte,
una per le RSU interna e l'altra per le OO.SS., per ogni plesso o sede staccata
dell'istituzione scolastica; eventuali bacheche aggiuntive sono previste in
caso di edifici molto vasti o su molti piani.
2. In tali spazi i componenti delle R.S.U. e le OO.SS. che lo desiderino possono
affiggere, senza preventivo visto del D.S., pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. L'affissione del materiale e l'aggiornamento della bacheca dedicata alle
rappresentanze interne, sarà cura della RSU.
4. Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax
o via telematica sarà consegnato al rappresentante interno o, in mancanza
di questo, sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione.
5. Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la
possibilità di far giungere materiale al proprio delegato sindacale
via e-mail oppure potrà essere attivata una casella di posta elettronica
per ogni sindacato richiedente.
ART.2 Diritto di informazione e di accesso agli atti
(art. 6 CCNL scuola 26.05.99; CCDP Roma 14/7/97 sui Diritti e le Relazioni
sindacali)
1. Sarà consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola che
devono essere affissi all'albo (in particolare organici, graduatorie, delibere
del Consiglio di Circolo/d'Istituto).
2. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di
accesso a tutti gli atti dell'Istituzione scolastica riguardanti tutte le
materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva
e successiva.
3. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente.
Assume forma scritta in seguito ad espressa richiesta del dirigente scolastico.
4. Il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta
e comunque entro 3 giorni.
5. In caso di argomenti urgenti e/o di complessità della scuola (grande,
con più sedi, ecc.) le comunicazioni della RSU vengono, a richiesta,
distribuite in visione a tutto il personale.
6. I componenti della RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento
delle attività scolastiche, all'uso di telefono, fax, fotocopiatrice,
posta elettronica, accesso Internet, e di quant'altro sia necessario all'espletamento
del loro mandato.
ART.3 Diritto di Assemblea
(art. 20 L. 300/1970, artt. 2 e 10 CCNQ 7/8/98, artt. 13 e 14 CCNL-Scuola
1995; artt.22,23,24 CCDP Roma 14/7/97 Roma 14/7/97sui Diritti e le Relazioni
sindacali)
1. I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica
assemblee durante l'orario di lavoro di durata massima di due ore e fuori
orario di lavoro, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le
modalità previste dall'art. 13 del CCNL-Scuola 1995.
2. Le assemblee possono essere richieste:
Ø dalla RSU (in questo caso è necessaria la richiesta della
maggioranza dei componenti);
Ø da ciascuno dei componenti la RSU;
Ø dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria:
Ø da almeno 1/3 dei dipendenti dell'istituto.
3. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d'istituto
se interna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie d'interesse
sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali
esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno
5 giorni prima al capo d'istituto. Per le assemblee fuori dall'orario di lezione,
il preavviso è ridotto a 3 giorni.
4. In casi di urgenza, previo accordo con il dirigente scolastico, la convocazione
può essere fatta in tempi più ristretti.
5. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere affissa
all'albo dell'istituzione scolastica e dei vari plessi, succursali e sedi
staccate e/o coordinate e comunicata a tutto il personale interessato nella
stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire
al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria
adesione.
6. Contestualmente all'affissione all'albo della comunicazione dell'assemblea,
il capo d'istituto provvederà ad avvisare tutto il personale interessato,
mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al
fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione
del personale in servizio nell'orario dell'assemblea e conseguentemente predisporre
gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione. Tale dichiarazione
dovrà avvenire entro i tre giorni lavorativi antecedenti l'assemblea;
decorso tale termine il personale non potrà più dare l'adesione.
7. Al personale, che per ragioni motivate non abbia potuto prendere visione
della circolare, ne sarà data comunicazione telefonica da parte della
Scuola. Analogamente al personale, che pur avendo dato l'adesione, si trovi
in malattia non verranno computate le ore.
8. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del
personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini
del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea
stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
9. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato
ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali
senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico.
10. Il D.S. sospende le attività didattiche, avvertendo le famiglie
e disponendo gli eventuali adattamenti d'orario che vengono concordati secondo
i seguenti modi:
ð In caso di un'unica assemblea (dalle11,30 alle 13,30)
a. Sezioni di scuola materna e classi a tempo pieno: potranno partecipare
all'assemblea sindacale i soli docenti del turno antimeridiano e i docenti
del turno pomeridiano anticiperanno l'ingresso per consentire l'uscita dei
primi. L'orario di uscita degli alunni non verrà mutato e le eventuali
ore o frazioni di ore prestate in eccedenza dai docenti saranno recuperate
entro lo stesso mese lavorativo, previa comunicazione. I docenti adotteranno
nel corso dell'anno il criterio della rotazione in occasione delle assemblee.
b. Corso di scuola media a tempo prolungato e sperimentale: nelle classi i
cui docenti parteciperanno all'assemblea, il D. S. informerà le famiglie
che l'orario delle lezioni verrà sospeso alle ore 11.30 e riprenderà
alle 14.15. Ai docenti verranno computate le ore di assemblea in ragione del
loro orario di servizio.
ð In caso di assemblea alle prime due ore o ultime due di lezione, il
D. S. posticipa l'ingresso o anticipa l'uscita degli alunni.
11. Esclusivamente in caso di partecipazione all'assemblea di tutti i collaboratori
scolastici in servizio nell'Istituto, in ciascun plesso verrà mantenuta
in servizio una sola unità di questo personale per garantire il minimo
di servizio per la vigilanza. In tal caso, il D. S., in concerto con il D.
G. S. A., valuterà in un primo momento la disponibilità degli
interessati e solo successivamente sceglierà il nominativo tramite
un sorteggio effettuato alla presenza delle RSU, seguendo comunque il criterio
della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
12. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono
svolgersi anche in orario intermedio.
13. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento
degli scrutini finali e degli esami.
ART.4 Diritto ai Locali
(art. 27 L. 300/70, art. 5 CCNQ per la Costituzione delle RSU del 07/08/98)
1. L'amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a disposizione,
nell'ambito della struttura, un locale idoneo per le riunioni da tenersi in
orario di servizio e/o al di fuori di questo.
2. Nelle scuole con almeno 200 dipendenti, l'amministrazione pone permanentemente
a disposizione della RSU l'uso continuativo di idoneo locale attrezzato per
consentire l'esercizio della sua attività (archivio, armadietto, computer,
ecc.). Nelle scuole con meno di 200 dipendenti, tale diritto è vincolato
all'esistenza di spazi utilizzabili.
3. In istituti comprendenti più plessi/sezioni staccate, si predisporrà
un locale in ognuno di questi, ove possibile.
ART.5 Diritto ai Permessi Retribuiti
(artt. 9, 10 e 16 CCNQ 7/8/98 sulle Libertà e prerogative sindacali)
1. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (almeno 30 minuti da
moltiplicare per il numero di dipendenti) è da queste gestito autonomamente,
nel rispetto del tetto massimo attribuito.
2. I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei
permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del
loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
3. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati
a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi
anche frazionati.
4. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni
lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.
5. Della fruizione del permesso sindacale va dato congruo preavviso al D.S.
6. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte
del delegato RSU spetta all'O.S. di appartenenza.
ART.6 Diritto ai Permessi non retribuiti
(art. 24 L. 300/1970, art. 12 CCNQ 7/8/98 sulle Libertà e prerogative
sindacali)
1. I componenti delle R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche
trimestralmente.
2. Per garantire la funzionalità dell'attività lavorativa, il
componente RSU ne darà comunicazione scritta al dirigente scolastico
di regola tre giorni prima.
3. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte
del delegato RSU spetta all'O.S. di appartenenza.
ART.7 Diritto di sciopero
(art. 2 comma 3 dell'allegato "Attuazione della Legge 146/90" al
CCNL del 1999 che sostituisce integralmente quanto previsto dal precedente
CCNL 1995).
1. In occasione di ogni sciopero, il capo d'istituto inviterà in forma
scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo
sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello
sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più
comparti. La comunicazione ha carattere volontario;.sciopero Il personale
non ha l'obbligo di informare il D.S. della propria intenzione di scioperare,
ma la dichiarazione di adesione allo sciopero non potrà più
essere revocata.
2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente
Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico
e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà
alle famiglie solo ed esclusivamente che il servizio scolastico per tale giorno
non verrà assicurato, a causa della proclamazione dello sciopero.
3. Nel caso l'Amministrazione o il Capo d'istituto non abbia provveduto ad
informare il personale dello sciopero, la responsabilità degli eventuali
disservizi ricade interamente sull'Amministrazione o sul Capo d'Istituto.
4. Il Capo d'Istituto non può disporre la presenza alla prima ora del
personale docente e A.T.A. non scioperante in servizio nel giorno dello sciopero
così come non può organizzare forme sostitutive di erogazione
del servizio. Tutto il personale che, comunque, non aderisce allo sciopero
è tenuto a rimanere nella propria sede per la durata del proprio orario
di servizio. Solo ed esclusivamente in caso di chiusura totale di una sede
il personale non scioperante, in servizio presso la stessa, è libero
da qualsiasi obbligo di presenza.
5. Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentamento riguarda
solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato "ad assicurare
le prestazioni indispensabili" previste dall'art. 2 comma 1 dell'accordo
sull'attuazione della legge 146/90.
6. Il Capo d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, in caso nell'Istituto
vi siano attività previste dall'art.2 c.1 citato, individuerà,
sulla base della comunicazione volontaria del personale in questione circa
i propri comportamenti sindacali, i nominativi del personale da includere
nei contingenti, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche, esonerati
dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. I nominativi
inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni
prima dell'effettuazione dello sciopero.
7. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo
alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire
allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.
Il Dirigente Scolastico ______________________________________________
Le R.S.U. _________________________________________
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