ACCORDO SUI DIRITTI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'anno 2001, nel mese di Novembre, il giorno 06 presso l'Istituto Comprensivo "C. Colombo", in sede di contrattazione integrativa
tra
il Dirigente Scolastico in rappresentanza della parte pubblica
e
i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Istituzione scolastica
viene sottoscritto il presente Accordo sui Diritti Sindacali.


ART.1 Diritto di Affissione

(art. 25 L. 300/70, art. 3 CCNQ del 7/8/98)
1. Saranno predisposte dall'Amministrazione due bacheche sindacali distinte, una per le RSU interna e l'altra per le OO.SS., per ogni plesso o sede staccata dell'istituzione scolastica; eventuali bacheche aggiuntive sono previste in caso di edifici molto vasti o su molti piani.
2. In tali spazi i componenti delle R.S.U. e le OO.SS. che lo desiderino possono affiggere, senza preventivo visto del D.S., pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. L'affissione del materiale e l'aggiornamento della bacheca dedicata alle rappresentanze interne, sarà cura della RSU.
4. Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via telematica sarà consegnato al rappresentante interno o, in mancanza di questo, sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione.
5. Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di far giungere materiale al proprio delegato sindacale via e-mail oppure potrà essere attivata una casella di posta elettronica per ogni sindacato richiedente.

ART.2 Diritto di informazione e di accesso agli atti
(art. 6 CCNL scuola 26.05.99; CCDP Roma 14/7/97 sui Diritti e le Relazioni sindacali)
1. Sarà consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola che devono essere affissi all'albo (in particolare organici, graduatorie, delibere del Consiglio di Circolo/d'Istituto).
2. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.
3. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forma scritta in seguito ad espressa richiesta del dirigente scolastico.
4. Il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta e comunque entro 3 giorni.
5. In caso di argomenti urgenti e/o di complessità della scuola (grande, con più sedi, ecc.) le comunicazioni della RSU vengono, a richiesta, distribuite in visione a tutto il personale.
6. I componenti della RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, all'uso di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet, e di quant'altro sia necessario all'espletamento del loro mandato.

ART.3 Diritto di Assemblea
(art. 20 L. 300/1970, artt. 2 e 10 CCNQ 7/8/98, artt. 13 e 14 CCNL-Scuola 1995; artt.22,23,24 CCDP Roma 14/7/97 Roma 14/7/97sui Diritti e le Relazioni sindacali)
1. I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l'orario di lavoro di durata massima di due ore e fuori orario di lavoro, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall'art. 13 del CCNL-Scuola 1995.
2. Le assemblee possono essere richieste:
Ø dalla RSU (in questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dei componenti);
Ø da ciascuno dei componenti la RSU;
Ø dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria:
Ø da almeno 1/3 dei dipendenti dell'istituto.
3. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d'istituto se interna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima al capo d'istituto. Per le assemblee fuori dall'orario di lezione, il preavviso è ridotto a 3 giorni.
4. In casi di urgenza, previo accordo con il dirigente scolastico, la convocazione può essere fatta in tempi più ristretti.
5. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere affissa all'albo dell'istituzione scolastica e dei vari plessi, succursali e sedi staccate e/o coordinate e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione.
6. Contestualmente all'affissione all'albo della comunicazione dell'assemblea, il capo d'istituto provvederà ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione. Tale dichiarazione dovrà avvenire entro i tre giorni lavorativi antecedenti l'assemblea; decorso tale termine il personale non potrà più dare l'adesione.
7. Al personale, che per ragioni motivate non abbia potuto prendere visione della circolare, ne sarà data comunicazione telefonica da parte della Scuola. Analogamente al personale, che pur avendo dato l'adesione, si trovi in malattia non verranno computate le ore.
8. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
9. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico.
10. Il D.S. sospende le attività didattiche, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti d'orario che vengono concordati secondo i seguenti modi:
ð In caso di un'unica assemblea (dalle11,30 alle 13,30)
a. Sezioni di scuola materna e classi a tempo pieno: potranno partecipare all'assemblea sindacale i soli docenti del turno antimeridiano e i docenti del turno pomeridiano anticiperanno l'ingresso per consentire l'uscita dei primi. L'orario di uscita degli alunni non verrà mutato e le eventuali ore o frazioni di ore prestate in eccedenza dai docenti saranno recuperate entro lo stesso mese lavorativo, previa comunicazione. I docenti adotteranno nel corso dell'anno il criterio della rotazione in occasione delle assemblee.
b. Corso di scuola media a tempo prolungato e sperimentale: nelle classi i cui docenti parteciperanno all'assemblea, il D. S. informerà le famiglie che l'orario delle lezioni verrà sospeso alle ore 11.30 e riprenderà alle 14.15. Ai docenti verranno computate le ore di assemblea in ragione del loro orario di servizio.
ð In caso di assemblea alle prime due ore o ultime due di lezione, il D. S. posticipa l'ingresso o anticipa l'uscita degli alunni.
11. Esclusivamente in caso di partecipazione all'assemblea di tutti i collaboratori scolastici in servizio nell'Istituto, in ciascun plesso verrà mantenuta in servizio una sola unità di questo personale per garantire il minimo di servizio per la vigilanza. In tal caso, il D. S., in concerto con il D. G. S. A., valuterà in un primo momento la disponibilità degli interessati e solo successivamente sceglierà il nominativo tramite un sorteggio effettuato alla presenza delle RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
12. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi anche in orario intermedio.
13. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

ART.4 Diritto ai Locali
(art. 27 L. 300/70, art. 5 CCNQ per la Costituzione delle RSU del 07/08/98)
1. L'amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a disposizione, nell'ambito della struttura, un locale idoneo per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo.
2. Nelle scuole con almeno 200 dipendenti, l'amministrazione pone permanentemente a disposizione della RSU l'uso continuativo di idoneo locale attrezzato per consentire l'esercizio della sua attività (archivio, armadietto, computer, ecc.). Nelle scuole con meno di 200 dipendenti, tale diritto è vincolato all'esistenza di spazi utilizzabili.
3. In istituti comprendenti più plessi/sezioni staccate, si predisporrà un locale in ognuno di questi, ove possibile.

ART.5 Diritto ai Permessi Retribuiti
(artt. 9, 10 e 16 CCNQ 7/8/98 sulle Libertà e prerogative sindacali)
1. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (almeno 30 minuti da moltiplicare per il numero di dipendenti) è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
2. I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
3. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.
4. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.
5. Della fruizione del permesso sindacale va dato congruo preavviso al D.S.
6. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta all'O.S. di appartenenza.

ART.6 Diritto ai Permessi non retribuiti
(art. 24 L. 300/1970, art. 12 CCNQ 7/8/98 sulle Libertà e prerogative sindacali)
1. I componenti delle R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
2. Per garantire la funzionalità dell'attività lavorativa, il componente RSU ne darà comunicazione scritta al dirigente scolastico di regola tre giorni prima.
3. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta all'O.S. di appartenenza.

ART.7 Diritto di sciopero
(art. 2 comma 3 dell'allegato "Attuazione della Legge 146/90" al CCNL del 1999 che sostituisce integralmente quanto previsto dal precedente CCNL 1995).
1. In occasione di ogni sciopero, il capo d'istituto inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. La comunicazione ha carattere volontario;.sciopero Il personale non ha l'obbligo di informare il D.S. della propria intenzione di scioperare, ma la dichiarazione di adesione allo sciopero non potrà più essere revocata.
2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà alle famiglie solo ed esclusivamente che il servizio scolastico per tale giorno non verrà assicurato, a causa della proclamazione dello sciopero.
3. Nel caso l'Amministrazione o il Capo d'istituto non abbia provveduto ad informare il personale dello sciopero, la responsabilità degli eventuali disservizi ricade interamente sull'Amministrazione o sul Capo d'Istituto.
4. Il Capo d'Istituto non può disporre la presenza alla prima ora del personale docente e A.T.A. non scioperante in servizio nel giorno dello sciopero così come non può organizzare forme sostitutive di erogazione del servizio. Tutto il personale che, comunque, non aderisce allo sciopero è tenuto a rimanere nella propria sede per la durata del proprio orario di servizio. Solo ed esclusivamente in caso di chiusura totale di una sede il personale non scioperante, in servizio presso la stessa, è libero da qualsiasi obbligo di presenza.
5. Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentamento riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato "ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dall'art. 2 comma 1 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/90.
6. Il Capo d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, in caso nell'Istituto vi siano attività previste dall'art.2 c.1 citato, individuerà, sulla base della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali, i nominativi del personale da includere nei contingenti, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
7. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.

Il Dirigente Scolastico ______________________________________________
Le R.S.U. _________________________________________
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le RSU hanno un mare di problemi, lo sappiamo, a breve attrezzeremo un area di discussione per tutte le questioni che sorgono scuola per scuola...

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