ACCORDO SULLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO D'ISTITUZIONE SCOLASTICA
L'anno 2001, nel mese di Novembre, il giorno sei, presso l'Istituto Comprensivo
"C. Colombo" di Cagliari in sede di contrattazione integrativa
tra
il Dirigente Scolastico in rappresentanza della parte pubblica
e
i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Istituzione scolastica
viene sottoscritto il presente Accordo sulle Relazioni Sindacali.
ART.1 Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verterà
sulle materie previste dall'art.6, comma 3, punti b), c), d), e), h), i) del
CCNL 26.05.99.
2. I contratti siglati tra le parti non potranno contenere nessuna deroga
"in peius" rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti.
(art.2077 del Codice Civile).
3. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano
problematiche didattiche di competenza del Collegio dei Docenti, non possono
essere oggetto di trattative.
4. Saranno oggetto di informazione preventiva alle RSU le materie di cui ai
punti a), f), g), l) dello stesso comma 3 dell'art.6 CCNL 26.05.99
5. Saranno oggetto di informazione successiva le materie di cui ai punti a)
e b) del comma 4 dell'art.6 CCNL 26.05.99
6. Il D.S., su richiesta, fornisce informazioni, oltre che sulle materie previste
dall'art.6 CCNL 26.05.99, su tutto quanto concerne la determinazione degli
organici e l'organizzazione del personale docente, educativo ed ATA e quant'altro
derivi dall'applicazione degli accordi decentrati nazionali, provinciali e
d'istituto
7. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione
fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo d'istituto, fatta comunque
salva la possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni
legislative e/o contrattuali, sia su formale richiesta del DS o della maggioranza
della RSU.
ART.2 Composizione delle delegazioni
1. La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico.
2. La delegazione di parte sindacale è composta dai componenti delle
RSU e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL e di quelle di appartenenza
degli eletti nella RSU.
3. Il dirigente scolastico non potrà essere sostituito da un insegnante
o da altro personale privo di qualifica dirigenziale.
ART.3 Modalità di convocazione e calendarizzazione degli incontri
1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola possono
essere convocati di propria iniziativa dal Dirigente Scolastico o su richiesta
dei componenti delle RSU.
2. Data, orario, ordine del giorno degli incontri saranno concordati fra il
DS e le RSU almeno 5 giorni prima. In situazione di comprovata urgenza le
convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti, sempre comunque
secondo accordi preventivamente assunti.
3. Il dirigente scolastico provvede alla convocazione con atto scritto che
deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine della riunione ed
individuare con chiarezza le tematiche da trattare. Alle convocazioni deve
essere allegato tutto il materiale che consenta un'ampia informazione preliminare.
4. All'inizio di ciascun anno scolastico sarà concordato un calendario
di massima degli incontri e che presumibilmente sarà così articolato:
a) Nella prima decade del mese di luglio:
- assegnazione del personale ai plessi
- assegnazione dei docenti alle classi e alle attività (entro il 30
Giugno il Dirigente
Scolastico acquisirà la richiesta dei docenti ad una eventuale diversa
assegnazione,
ferma garantita la continuità didattica, in presenza di nuova cattedra
o corso);
b) Nel mese di settembre:
- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
- organizzazione del lavoro del personale A.T.A;
- adeguamento degli organici del personale in relazione alla copertura dei
posti
vacanti
c) Nel mese di ottobre:
- pano delle attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica;
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale relativi a progetti e
convenzioni;
- criteri per la fruizione dei permessi, ferie e aggiornamento e criteri per
l'invio delle
visite fiscali;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;
- utilizzazione dei servizi sociali;
d) Nel mese di gennaio:
- verifica organizzazione del lavoro del personale A.T.A.;
e) Nel mese di febbraio:
- Proposte di formazione classi e determinazione degli organici di diritto;
5. Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell'orario di lavoro. Ove
ciò non fosse possibile, sarà comunque garantito ai componenti
la RSU l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità
idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione
dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse.
ART.4 Validità delle decisioni
1. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte da
- il Dirigente scolastico
- la maggioranza dei componenti la RSU
2. Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare
l'accordo. E' diritto di ciascun membro della RSU e del dirigente scolastico
prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le
questioni oggetto di contrattazione.
3. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti
la RSU, singolarmente o congiuntamente, se lo ritengono necessario, devono
disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio
sottoporre l'ipotesi di accordo.
4. Di ogni seduta dovrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale.
8. Entro sette giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede
all'affissione di copia integrale delle Intese siglate nelle bacheche sindacali
dell'Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico ______________________________________________
Le R.S.U. _________________________________________
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