ACCORDO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER IL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

VISTO il D. Lgs 626/94, il D. Lgs 242/96 a successive modifiche,
VISTO l'Accordo Nazionale sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del 07?05?96 tra l'ARAN e le OO.SS. rappresentative, nonché il relativo CONQ;
VISTO l'art 4 punto e) del CCNL del 1999;
VISTI gli art. 57 a 58 del CCNI del1999;
Visto il D.M. 382/98 del M.P.I. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Circolare del M.P.I. n. 119 del 29!04/99, con le indicazioni attuative,
LE PARTI così costituite:
per la parte pubblica il Dirigente Scolastico
per la parte privata la R.S.U. d'Istituto
PRESO ATTO, della decisione della R.S.U, di designare quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) la sig.ra Ibba Irma
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO
1. PERMESSI ORARI RETRIBUITI
Per l'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, oltre i permessi per i compiti delle R.S.U, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue.
Per l'espletamento dei seguenti ulteriori adempimenti specifici non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività svolta è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro (art.19 D.Lgs.626/94, punti b) c) d) g) i) ed e):
- consultazione preventiva e tempestiva sull'individuazione, valutazione dei rischi nonché su tutta l'attività di prevenzione nella scuola;
- consultazione in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art 22 del D.Lgs 626/94, nonché frequenza dei corsi stessi;
- formulazione delle osservazioni in occasione di visite a verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipazione alle eventuali riunioni periodiche di cui all'art 11 del D1gs.626/94.
2. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.
II Rappresentante della sicurezza, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, ha accesso ai locali della scuola, anche durante le ore di lavoro, salvaguardando, per quanto possibile, le attività di docenza e scolastiche.

3. INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE.
II RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione, anche estraendone copia, in particolare sul rapporto di valutazione dei rischi, di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs.626/94, custodito presso l'Istituto, nonché copia di eventuali documenti che contengano informazioni, dirette o indirette, sulla sicurezza nel luogo di lavoro a quelle riguardanti l'igiene e la salute dei lavoratori.

4. RIUNIONI PERIODICHE.
Le riunioni periodiche, previste dall'art. 11 del D. Lgs.626/94, sono convocate con 10 gg. di anticipo e con ordine del giorno specifico, mettendo in condizioni il RLS di potervi partecipare proficuamente, anche con informazione preventiva o con la consegna di atti.
Della riunione viene redatto verbale e firmato dalle parti.
II RLS, in caso di improvviso cambiamento della situazione di sicurezza, può chiedere che venga immediatamente convocata la riunione.
Cagliari 03/10/2001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________
LE R.S.U. d'Istituto ______________________________
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le RSU hanno un mare di problemi, lo sappiamo, a breve attrezzeremo un area di discussione per tutte le questioni che sorgono scuola per scuola...

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