VISTO il D. Lgs 626/94, il D. Lgs 242/96 a successive modifiche,
VISTO l'Accordo Nazionale sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
del 07?05?96 tra l'ARAN e le OO.SS. rappresentative, nonché il relativo
CONQ;
VISTO l'art 4 punto e) del CCNL del 1999;
VISTI gli art. 57 a 58 del CCNI del1999;
Visto il D.M. 382/98 del M.P.I. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Circolare del M.P.I. n. 119 del 29!04/99, con le indicazioni attuative,
LE PARTI così costituite:
per la parte pubblica il Dirigente Scolastico
per la parte privata la R.S.U. d'Istituto
PRESO ATTO, della decisione della R.S.U, di designare quale Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) la sig.ra Ibba Irma
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO
1. PERMESSI ORARI RETRIBUITI
Per l'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del D.Lgs.
626/94, oltre i permessi per i compiti delle R.S.U, il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), utilizza appositi permessi retribuiti orari
pari a 40 ore annue.
Per l'espletamento dei seguenti ulteriori adempimenti specifici non viene
utilizzato il predetto monte ore e l'attività svolta è considerata
a tutti gli effetti tempo di lavoro (art.19 D.Lgs.626/94, punti b) c) d) g)
i) ed e):
- consultazione preventiva e tempestiva sull'individuazione, valutazione dei
rischi nonché su tutta l'attività di prevenzione nella scuola;
- consultazione in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art
22 del D.Lgs 626/94, nonché frequenza dei corsi stessi;
- formulazione delle osservazioni in occasione di visite a verifiche effettuate
dalle autorità competenti;
- partecipazione alle eventuali riunioni periodiche di cui all'art 11 del
D1gs.626/94.
2. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.
II Rappresentante della sicurezza, previa comunicazione al Dirigente Scolastico,
ha accesso ai locali della scuola, anche durante le ore di lavoro, salvaguardando,
per quanto possibile, le attività di docenza e scolastiche.
3. INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE.
II RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione, anche estraendone
copia, in particolare sul rapporto di valutazione dei rischi, di cui all'art.
4 comma 2 del D.Lgs.626/94, custodito presso l'Istituto, nonché copia
di eventuali documenti che contengano informazioni, dirette o indirette, sulla
sicurezza nel luogo di lavoro a quelle riguardanti l'igiene e la salute dei
lavoratori.
4. RIUNIONI PERIODICHE.
Le riunioni periodiche, previste dall'art. 11 del D. Lgs.626/94, sono convocate
con 10 gg. di anticipo e con ordine del giorno specifico, mettendo in condizioni
il RLS di potervi partecipare proficuamente, anche con informazione preventiva
o con la consegna di atti.
Della riunione viene redatto verbale e firmato dalle parti.
II RLS, in caso di improvviso cambiamento della situazione di sicurezza, può
chiedere che venga immediatamente convocata la riunione.
Cagliari 03/10/2001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________
LE R.S.U. d'Istituto ______________________________
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