L' art.11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ha apportato le seguenti modificazioni all' art. 17 della lagge 6 marzo 1976 n. 51 concernente la tassa di stazionamento per unità da diporto:

comma 1: "Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale."

comma 2: "L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7.5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24."

Conseguentemente non è più dovuta la tasssa di stazionamento per natanti da diporto.

 

pagina precedente pagina successiva
prec.   succ.