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L' art.11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ha apportato le seguenti modificazioni all' art. 17 della lagge 6 marzo 1976 n. 51 concernente la tassa di stazionamento per unità da diporto: comma 1: "Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale." comma 2: "L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:
Conseguentemente non è più dovuta la tasssa di stazionamento per natanti da diporto. |
| prec. | succ. |