|
|
|
|
|
|
NOTIZIE DERIVANTI DALLA REGIONE ABRUZZO:
REGIONE ABRUZZO - LR 28 LUGLIO 1999 N.45
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LR 28 luglio 1998, n.60 "DERIVAZIONE DEL TRAFFICO PESANTE DALLA SS. 16 ADRIATICA ALL'AUTOSTRADA A/14 NELLE ZONE LITORANEE DEL TERRITORIO ABRUZZESE ANNO 1998".
Art. 1 Finalità
1. La presente legge integra e modifica la disciplina stabilita dalla LR n.60 del 28 luglio 1998, a seguito del raggiungimento dell'intesa per la sperimentazione della deviazione obbligatoria del traffico pesante sulla A/14 tra le Regioni Marche, Abruzzo e Molise, le Province ed i Comuni costieri delle stesse, la Società Autostrade S.p.A. e le associazioni degli autotrasportatori ed intende disciplinare la suddetta materia anche per gli anni 1999-2000.
Art. 2 Periodicità dell'intervento
1. L'intervento di deviazione del traffico pesante dalla S.S.16 Adriatica all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese sarà attuato anche per gli anni 1999-2000 e coinvolgerà oltre le regioni interessate, gli enti locali costieri, la Società Autostrade e le associazioni di categoria.
2. Le modalità di attuazione degli interventi saranno stabilite annualmente con accordi di programma tra i soggetti di cui al comma 1 messi a punto nel corso delle attività del Gruppo di lavoro insediato presso il Ministero dei Lavori Pubblici con l'Accordo di Programma "Dirottamento della circolazione dei mezzi pesanti dalla S.S.16 Adriatica all'Autostrada A/14" siglato a Roma il 30.7.1998 fra Ministero dei Lavori Pubblici, Autostrade S.p.A., ANAS, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Molise, associazioni degli autotrasportatori e con intese con gli enti locali interessati.
3. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio provvedimento, a disciplinare le modalità degli interventi annuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; tali modalità potranno anche prevedere estensione dei periodi di intervento e delle fasce orarie, nonché limitazioni delle categorie di utenti e delle modalità di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso. La spesa relativa graverà sul Cap.182420 del bilancio di previsione 1999.
Art. 3 Studi di settore
1. La Regione Abruzzo promuove, mediante l'approvazione di appositi progetti attuativi da parte della Giunta Regionale, iniziative, consulenze, e attività di studio dei flussi di traffico interessati alla sperimentazione e di monitoraggio dei dati ambientali connessi che possano servire di supporto alle attività del Gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 2, anche con utilizzazione ed elaborazione dei dati a disposizione dell'ANAS e della Società Autostrade S.p.A.
2. La Giunta Regionale affiderà l'esecuzione dello studio di cui ai commi precedenti a termini della LR 52/86 recante: "Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali". 3. All'onere derivante dai commi precedenti della presente legge, valutato complessivamente per l'anno 1999 in £.250.000.000 (duecentocinquantamilioni) si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 11424.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
- Cap.11424 - in diminuzione £.250.000.000
- Cap. 181400 di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 18, Tit. 1 Categ. 4, con uno stanziamento per competenza e cassa di £.250.000.000.
Art. 4 Intervento degli enti locali
1. Gli enti locali intervengono ogni anno con quote da determinare con apposite intese con la Regione Abruzzo nei provvedimenti di deviazione stabiliti ai sensi dell'art.2 della presente legge.
2. Per l'anno 1998 l'intervento è limitato agli enti locali che hanno sottoscritto apposita intesa con la Regione Abruzzo.
3. Per introitare e per utilizzare le somme di spettanza degli enti locali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione dell'Entrata e della Spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata: Cap.32104 di nuova istituzione ed iscrizione al Tit. 3, Ctg. 2 denominato: "Deviazione traffico pesante dalla S.S.16 all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese, introito quote degli enti locali", con uno stanziamento, per competenza e cassa, di £.400.000.000;
Spesa: Cap.181410 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 18, Tit. l, Ctg. 4, denominato: "Interventi nel campo della deviazione del traffico pesante", con uno stanziamento, per competenza e cassa, di £.400.000.000
4. Gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2000 troveranno copertura nei corrispondenti capitoli di bilancio.
Art. 5 Rimborso quote di pedaggio agli autotrasportatori
1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui all'art.5 della presente legge, ed anche per gli anni 1999-2000 se così stabilito in base alla procedura prevista dal comma 2 dell'art.2 della presente legge, l'intervento finanziario della Regione Abruzzo è destinato al rimborso alla Società Autostrade S.p.A. delle quote di pedaggio pagate dagli autotrasportatori mediante Telepass e Viacard di conto corrente ed al rimborso direttamente agli autotrasportatori da parte delle regioni sottoscrittrici dell'Accordo di programma delle quote di pedaggio pagate con tutte le altre modalità.
2. Al fine di semplificare le procedure di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuna regione effettuerà anche rimborsi di pedaggi relativi a tratte autostradali del percorso Fano-Termoli di competenza delle altre due, procedendo in seguito alla compensazione contabile dei rispettivi debiti e crediti. Le modalità attuative di tali compensazioni saranno stabilite con apposite intese tra le regioni interessate.
3. Per l'introito di eventuali crediti della Regione Abruzzo nei confronti della Regione Marche e della Regione Molise nello stato di previsione delle entrate e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata: Cap. 32105 di nuova istituzione ed iscrizione al Tit.3 Ctg.2 denominato: "Deviazione traffico pesante dalla S.S.16 all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese, introito somme derivanti da compensazioni contabili con le Regioni Marche e Molise", con uno stanziamento per memoria;
Spesa: Cap.181411 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 18, Tit.1, Ctg.4, denominato: "Interventi per deviazione del traffico pesante dalla SS. 16 per rimborso quote di pedaggio" con uno stanziamento per memoria.
4. L'onere relativo all'esercizio finanziario 2000 a carico della Regione Abruzzo presuntivamente quantificabile in £.300.000.000 troverà copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità finanziarie attribuite al Settore 18, Sez. 9, Ctg. 8, voce economica 3 del bilancio pluriennale.
Art. 6 Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. |
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VII LEGISLATURA
225 SEDUTA PUBBLICA - MERCOLEDì 16 FEBBRAIO 2005 PROT. N. 1838
OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2005". (Progetto di legge n. 551)
...........................
ART. 13-INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1993, N. 8 "PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE ( LEGGE FINANZIARIA 2003).
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale del 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni, la Regione è autorizzata a finanziare interventi per il transito gratuito dei veicoli avente massa superiore a 7 t., nei tratti metropolitani veneti delle autostrade.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni, anche in via sperimentale, con le società autostradali e con gli enti locali interessati, con un impegno finanziario regionale fino a euro 1.500.000,00 (upb U0135 "Viabilità reginale, provinciale e comunale").
3. E' abrogato l'articolo 20 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione "Legge finanziaria 2003" |
|
|
|
|
|
 |
|
|