Opere soggette a concessione Sono soggette a concessione tutti gli interventi diretti ad
eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, risanare o
demolire quelle esistenti, ovvero diretti all'esecuzione di opere
di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti una
modificazione del territorio.
Elaborati e documenti a
corredo della domanda
Alla domanda di concessione devono essere allegati i seguenti
documenti:
titolo di proprietà;
elaborati tecnici di progetto;
eventuali certificazioni
previste per legge;
eventuali autorizzazioni
preventive previste per legge;
Procedura per il rilascio
della concessione
entro 60 (sessanta) giorni,
dalla data di presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento deve redigere una relazione
tecnico- giuridica contenente tutte le valutazioni in
merito alla legittimità dell'intervento previsto. Sempre
entro i quindici giorni può convocare una conferenza dei
servizi per acquisire i necessari pareri e nullaosta
previsti per legge.
Il termine previsto di 60 giorni viene raddoppiato a 120
nei comuni con oltre centomila abitanti.
Il termine prescritto può
essere interrotto una sola volta entro i quindici giorni
(30 per i comuni con oltre centomila abitanti) per
acquisire eventuale documentazione integrativa.
Nei 10 (dieci) giorni successivi
(20 per i comuni con oltre centomila abitanti) il termine
di sessanta giorni il responsabile del procedimento deve
far pervenire all'organo competente al rilascio della
concessione la propria proposta motivata. Entro questo
stesso periodo il responsabile del procedimento deve
acquisire il parere della commissione edilizia. Nel caso
in cui la commissione edilizia non si dovesse esprimere
tempestivamente, il responsabile del procedimento può
formulare la propria proposta di provvedimento, redigendo
una relazione scritta in cui vengono spiegati i motivi
per cui non è stato rispettato il termine per la
formulazione del provvedimento. Il termine per la
conclusione dell'istruttoria è quindi di 70 giorni (170
per i comuni con oltre centomila abitanti).
Nei successivi 15 giorni (ai
settanta di cui sopra) l'autorità decide sul rilascio o
diniego della concessione.
Nel caso in cui l'inerzia
dell'autorità comunale dovesse protrarsi ulteriormente,
l'interessato può metterla in mora con atto notificato,
intimandole di provvedere entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta.
Se decorre inutilmente anche
questo termine, l'interessato può inoltrare istanza al
presidente della giunta regionale competente, il quale,
nell'esercizio dei poteri sostitutivi, nomina entro i 15
giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine
di 30 (trenta) giorni adotta il provvedimento.
** Procedimento aggiornato
con le ultime modifiche apportate dalla legge finanziaria 1997 -
art. 2, comma 60 e 61.