Interventi che possono
essere eseguiti con la Dia
La denuncia di inizio attività è stata introdotta in
alternativa alla presentazione della domanda di
concessione/autorizzazione edilizia, per i seguenti interventi
edilizi:
Opere di manutenzione ordinaria,
restauro e risanamento conservativo.
Opere di demolizione delle
barriere architettoniche in edifici esistenti,
consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Recinzioni, muri di cinta e
cancellate.
Aree destinate ad attività
sportive senza creazione di volumetrie.
Opere interne alle singole
unità immobiliari che non comportino modifiche della
sagome e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile.
Impianti tecnologici che si
rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni,
a seguito della revisione o installazione di nuovi
impianti tecnologici.
Varianti a concessioni edilizie
già rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la
destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino
la sagome e non violino le prescrizioni contenute nella
concessione edilizia.
Parcheggi di pertinenza nel
sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
Interventi che non possono
eessere eseguiti con la Dia
Non è ammessa la facoltà di presentare denuncia di inizio
attività, quando le trasformazioni progettate riguardino:
Immobili soggetti a vincolo
conservativo dalle norme urbanistiche e dagli strumenti
urbanistici vigenti, oppure compresi nella zona A, di cui
al D.M. LL. pp. 2.4.1968. Inoltre la denuncia di inizio
attività non può essere consentita sugli edifici
assoggettati a vincoli dalle leggi 1089/1939, 1497/1939,
431/1985.
Immobili oggetto di prescrizioni
di vigenti strumenti urbanistici.
Opere in contrasto con gli
strumenti adottati.
Procedura
La denuncia di inizio attività va presentata dagli aventi titolo
20 (venti) giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Alla denuncia vanno allegati:
Titolo di proprietà
Relazione dettagliata, firmata
da un tecnico abilitato, che asseveri la conformità
delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ed
ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
Elaborati progettuali grafici e
descrittivi.
Elenco della documentazione
presentata.
La denuncia di inizio attività ed i
relativi allegati devono essere presentati in duplice copia, una
delle quali verrà restituita all'interessato munita del timbro
recante il numero di protocollo e la data di presentazione. Tale
copia deve essere conservata in cantiere quale titolo abilitante
l'effettuazione dei lavori.
Il termine di validità della denuncia di inizio attività è di
3 (tre) anni, come pure l'obbligo di comunicazione di fine
lavori. Il progettista abilitato deve emettere un certificato di
collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto
presentato.