Denuncia di inizio attività (Dia).

Interventi che possono essere eseguiti con la Dia
La denuncia di inizio attività è stata introdotta in alternativa alla presentazione della domanda di concessione/autorizzazione edilizia, per i seguenti interventi edilizi:

Interventi che non possono eessere eseguiti con la Dia
Non è ammessa la facoltà di presentare denuncia di inizio attività, quando le trasformazioni progettate riguardino:

Procedura
La denuncia di inizio attività va presentata dagli aventi titolo 20 (venti) giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Alla denuncia vanno allegati:

La denuncia di inizio attività ed i relativi allegati devono essere presentati in duplice copia, una delle quali verrà restituita all'interessato munita del timbro recante il numero di protocollo e la data di presentazione. Tale copia deve essere conservata in cantiere quale titolo abilitante l'effettuazione dei lavori.
Il termine di validità della denuncia di inizio attività è di 3 (tre) anni, come pure l'obbligo di comunicazione di fine lavori. Il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.


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