Definizione
Sono opere conformi agli strumenti urbanistici ed al regolamento
edilizio vigente, a norma dell'art. 26 della legge 47/1985, tutte
le opere eseguite all'interno delle costruzioni che:
non comportino modifiche della
sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento
delle superfici utili o delle unità immobiliari;
non modifichino la destinazione
d'uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari;
non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile, e per gli immobili compresi nella
zone A, di carattere storico artistico, o di particolare
pregio ambientale, che rispettino le originarie
caratteristiche cotruttive;
Procedura
Per questa catergoria di intervento il proprietario
dell'immobile, contestualmente all'inizio dei lavori,
deve:
presentare una comunicazione
all'ufficio tecnico comunale;
allegare una relazione, redatta
da un professionista abilitato, contenente la descrizione
delle opere da realizzare e l'asseverazione delle stesse
in merito alla conformità alle norme urbanistiche ed
igienico sanitarie.
a fine lavori va inviata
comunicazione all'ufficio tecnico comunale;