Tattiche di difesa

contro lo spamming telefonico

 
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Sempre più spesso assistiamo, apparentemente senza difese, al fenomeno della diffusione di messaggi pubblicitari telefonici. Che siano trasmessi tramite telefonia fissa o mobile non fa differenza: siamo le vittime di anonimi promotori pubblicitari o di semplici sms che quotidianamente reclamano questo o quel prodotto! Il risultato è quello di un malcostume diffuso che fa leva sull'ignoranza nei diritti inalienabili dell'individuo! Primo fra tutti, quello di non essere scocciati a qualsiasi ora da una gentile voce che, al telefono, vuole convincerci ad acquistare un certo prodotto contro la caduta dei capelli (e magari noi siamo capelloni) o da un sms che avvisa di aver vinto un favoloso week end ai tropici per due, salvo poi scoprire che per godere di questa vincita occorre acquistare un personal computer e un'enciclopedia che costano il triplo della somma che avremmo speso per lo stesso viaggio ma della durata di una settimana!! Eppure, ripeto, è la nostra ignoranza che favorisce tutto questo perché dicendo "BASTA" potremmo cominciare ad eliminare qualche scocciatore. Ma non solo! L’ordinamento italiano, infatti, prevede vari obblighi e garanzie in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, in particolare in tema di riservatezza, identità personale, dignità, libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni. In molti casi questi diritti possono essere esercitati senza che sia necessario instaurare subito una controversia dinanzi all’autorità giudiziaria. Quindi, è proprio facendo riferimento all'ordinamento giuridico e all'ignoranza insita anche nel nostro interlocutore che possiamo difenderci. Prendiamo ad esempio la pubblicità che arriva per il tramite della nostra utenza di telefonia fissa. Insomma, il telefono di casa per capirci! E' un massacro continuo! Prima l'organizzazione benefica che cerca fondi, poi quella società che vende prodotti, poi quell'istituto che fa statistiche commerciali... e noi lì ad ascoltare, cercando di liberarci dall'astuzia verbale del venditore di turno che, imperterrito, ci tiene incollati alla cornetta! E, a nulla serve attaccare il telefono! La "voce" richiamerà esordendo con un "mi scusi, è caduta la linea, stavo dicendo..." E allora... se il gioco si fa duro, i duri entrano in campo! Ecco alcuni suggerimenti "tattici" su come sconfiggere sul nascere il pericolo! Appena ti rendi conto del tenore del "contenuto" della telefonata, che devi essere capace di comprendere nei primi 10 - 15 secondi di conversazione, interrompi il tuo interlocutore con voce ferma, tono basso, calmo ma deciso e formula questa domanda: "mi scusi se la interrompo ma posso sapere chi le ha dato il mio numero di telefono?" Se avrai il giusto tono di voce, l'effetto sarà uguale a quello di una pistolettata sparata a bruciapelo! Seguiranno, dall'altra parte, alcuni secondi di silenzio durante i quali puoi tranquillamente immaginare lo "scocciatore" che inizia a precipitare dall'ultimo piano di un grattacielo! Annaspa nel vuoto... ma sta' velocemente raggiungendo il punto di schianto! E tu ne sarai l'artefice! Devi sapere che il 70% delle telefonate pubblicitarie che raggiungono il tuo telefono fisso sono fatte, semplicemente, perché dall'altra parte c'é qualcuno che ha davanti a se un elenco telefonico! Si, hai capito bene! Quello che hai anche tu in casa! Un comune elenco telefonico della Telecom. Inoltre, c'é la convinzione diffusissima, fra questi "scocciatori", che dall'altra parte del telefono ci siano "babbei" pronti a credere a qualunque favola venga loro raccontata. Alla tua domanda, invariabilmente, l'interlocutore comincerà a balbettare qualcosa di incomprensibile ma tu, senza concedergli spazi di cui potrebbe approfittare e sempre gentilmente, ripeterai la domanda con qualche variante: "mi scusi se insisto ma vorrei conoscere la fonte che le ha fornito il mio numero di telefono". I duri sono entrati in campo!! A questo punto se il tizio lavora per una delle società che rientrano in quel 70% di "cannibali" dell'elenco telefonico Telecom, giocherà d'astuzia e ti risponderà che sta' usando un tabulato fornito, appunto, da Telecom! E' la risposta che aspettavi! Aumenta impercettibilmente il tono "deciso" della tua voce e con durezza, ma senza alzare la voce, controbatti: "e le risulta che lei può fare pubblicità semplicemente usando l'elenco telefonico Telecom? Ma lo sa che c'é una legge che garantisce la riservatezza dei miei dati personali? E lo sa che il mio numero di telefono rientra tra quelli?" Per ora sappi che questo metodo di "trattamento" dei tuoi dati personali per scopi pubblicitari non può essere fatto. O meglio, c'é una legge che ne regola l'uso! Fra poco ti spiegherò perché! Ma tu, ora, stai giocando con l'ignoranza del tuo interlocutore! Se il tizio ha bleffato ed usa effettivamente un comune elenco telefonico della Telecom, sentirai chiaramente lo "schianto"! Il tizio è spacciato e te ne accorgerai perché ad altri interminabili secondi di silenzio farà seguire un'altra serie confusa ed incomprensibile di motivazioni che stanno all'origine dell'uso dell'elenco telefonico. A questo punto tu darai "l'affondo" chiedendo al tuo interlocutore: "mi fornisca gentilmente il nome della società per cui lavora e l'indirizzo, perché ho intenzione di chiedere notizie sul trattamento dei miei dati personali e la cancellazione degli stessi dai vostri archivi"! Ma quali archivi? Quale trattamento dei dati? Il "vampiro" sta' usando un comune elenco telefonico! Ma, oramai, è lui che vuole liberarsi di te e pur di riuscirci, ti prometterà di cancellarti dagli "archivi", che non verrai più disturbato e si mortificherà in un profluvio di scuse! A questo punto hai raggiunto lo scopo e, sempre in tono minaccioso, spanderai al vento le ceneri del nemico affermando: "non vorrei essere costretto a rivolgermi al Garante per la Privacy"! Non lo sentirai più! Se, invece, il tizio sta' effettivamente usando un archivio dati "autorizzato" e magari (purtroppo) fornito dalla Telecom, il risultato sarà lo stesso! Tu hai dei diritti garantiti dalla legge! Questa è la n. 675 del 1996 sulle garanzie per il trattamento dei dati personali, di cui potrai prendere visione del testo integrale in queste pagine( formato PDF). Specificatamente è l'art. 13 che sancisce come l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare o dal responsabile del trattamento di dati personali una precisa risposta alla richiesta di conoscere se sono trattati dati personali che lo riguardano, quale ne sia il contenuto e l’origine, di aggiornarli, rettificarli o integrarli, di cancellarli se trattati illecitamente, ed altro. Quello che è importante è che ci si può opporre al trattamento dei dati personali per fini commerciali. A tal fine, puoi utilizzare il facsimile di richiesta presente in questo sito (formato ".PDF"), da adattare a seconda del tipo di richiesta (accesso, cancellazione, rettifica, ecc.). Il riscontro alla tua domanda deve essere fornito entro cinque giorni dal suo ricevimento e, in caso di mancata o insoddisfacente risposta, puoi adire l’autorità giudiziaria ordinaria oppure proporre un formale ricorso al Garante per la privacy, secondo le modalità previste dall'art. 29 della predetta legge. A tal proposito e per maggiori informazioni, ti consiglio di visitare il sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali. E, a proposito degli elenchi telefonici della Telecom, è recente un intervento dell'Ufficio del Garante che ha invitato le società di telefonia fissa e mobile a sottoporre all’Autorità bozze di moduli redatti in modo chiaro e comprensibile per tutta la clientela, prestando particolare attenzione al rischio che l’abbonato sia indotto a sottoscrivere, in modo non pienamente consapevole, formule di consenso "a raffica", specie per scopi pubblicitari. I moduli dovranno informare i milioni di abbonati della telefonia fissa e mobile rispetto ai nuovi diritti riconosciuti dalle norme in materia di privacy e, in particolare, il diritto di non figurare negli elenchi e di scegliere se ricevere o meno pubblicità, per telefono e al proprio indirizzo. Sempre recentemente, il Garante è intervenuto contro lo spamming telefonico. Ad un importante gestore di telefonia mobile è stato, infatti, imposto dall’Autorità di rifondere le spese del procedimento presentato nei suoi confronti da un abbonato che si era visto costretto ad adire il Garante con ricorso, a causa dell’inottemperanza della società telefonica, inerte di fronte a sue legittime richieste. L’interessato si era rivolto al Garante dopo aver chiesto al gestore, senza esito, di interrompere l’invio sul proprio telefonino di sms promozionali, relativi a servizi offerti dalla stessa società, affermando di non aver espresso alcun consenso a ricevere questo tipo di informazioni. Il ricorrente chiedeva inoltre di aggiornare il dato relativo alla propria residenza e di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento. Solo dopo l’intervento del Garante la società comunicava di aver aggiornato l’indirizzo dell’abbonato per il recapito delle bollette e per ogni altra comunicazione inerente il contratto di telefonia, adottando anche accorgimenti tecnici per interrompere l’invio di materiale pubblicitario. Su questo ultimo punto la società sosteneva, inoltre, di aver già recepito la richiesta del ricorrente, non andata a buon fine per un disallineamento dei sistemi interni. Poiché il pieno riscontro alle richieste del ricorrente è intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso il Garante, pur dichiarando il non luogo a procedere sul ricorso, ha obbligato il gestore telefonico al pagamento delle spese del procedimento, stabilite in misura forfetaria in 250 euro, da rifondere direttamente all’abbonato. E, sempre a proposito di gestori di telefonia fissa ed elenchi telefonici, attualmente risulta impresa ardua riuscire a capire come siamo tutelati o possiamo difenderci da "scocciature" come quelle sopra descritte. Personalmente, ho visitato il sito della Telecom e, francamente, fra la numerosa e colorata pubblicità di prodotti e servizi della stessa non ho trovato, per esempio, informazioni che chiarissero se esistono dei limiti all'uso dell'elenco telefonico pubblicato da Telecom, da parte di soggetti privati o società. Stesso risultato se si consulta l'elenco telefonico! Pagine e pagine di pubblicità su prodotti e servizi, a caratteri cubitali, ma nessun accenno a risposte relative alla ricerca da me effettuata! C'é da riconoscere che, almeno, la copia integrale della "Carta dei servizi" e delle "Condizioni generali di abbonamento" sono inserite fra la pubblicità! Naturalmente, a caratteri microscopici e, spesso, usando tecnicismi burocratici e legislativi non facilmente comprensibili da un comune mortale! Quello che sono riuscito a capire, leggendo pazientemente articolo dopo articolo delle "condizioni generali di abbonamento" è che possiamo chiedere, gratuitamente, la cancellazione dei nostri dati dall'elenco telefonico (art. 23) e che i nostri dati sono trattati, da Telecom, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/1996 (art. 33). Quindi, altro modo di evitare, radicalmente, che il nostro telefono venga raggiunto da chiamate indesiderate è quello di chiedere la cancellazione del nostro numero di telefono (ma anche del cognome, nome e indirizzo) dall'elenco telefonico! Come? Questo è un po' più complicato da scoprire! In pratica, utilizzando il sito web della Telecom o l'assistenza telefonica fornita dal 187 anche esso presente sul web (Servizio clienti Telecom). Armati di molta ma molta pazienza!

 

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