Modifiche alla legge 185/90
 
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E' stata approvata definitivamente alla Camera il 3 giugno 2003, con 222 sì, 115 no, 20 astenuti, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003. Si tratta della legge n. 148 del 17 giugno 2003, intitolata "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185". La forte pressione che per lunghi mesi è stata esercitata sul Parlamento, in difesa della legge 185/90, al fine di garantire i necessari controlli e la trasparenza nel settore del commercio delle armi ha dato alcuni risultati. Al testo di legge approvato, composto di 13 articoli di cui i primi due relativi alla ratifica dell'Accordo di Farnborough e gli altri dedicati alla modifica della legge 185/1990, seguirà un nuovo regolamento di attuazione. Uno dei punti critici della legge 148/2003 riguarda la licenza globale di progetto, creata per alleggerire tutte le procedure di controllo sulla produzione di armi. In pratica, cambiano le procedure di autorizzazione. Infatti, se in passato l'esportazione di una mitraglietta, cannone o singolo bullone di un armamento doveva essere sottoposta a specifica autorizzazione ora, con la licenza globale di progetto, è sufficiente una sola autorizzazione per un certo numero di pezzi, scambiati con un Paese partner e poi eventualmente esportati verso Paesi terzi. Quello che preoccupa chi si è impegnato nella Campagna di difesa della 185/90 è che allo stato attuale non è dato sapere l'identità di questi Paesi terzi: infatti, gli stessi fanno parte di una lista compilata dai partner di Farnborough che non viene resa pubblica. Il disegno di legge, anzi, andava ben oltre la ratifica di Farnborough, estendendo il meccanismo della licenza globale di progetto a tutti i Paesi Nato e Ue. Ciò poteva significare che per questi Paesi e le loro industrie, non aderenti all'Accordo di Farnborough ed alla lista delle destinazioni lecite, la licenza globale di progetto si sarebbe potuta trasformare in una delega in bianco. Tuttavia, a fare da contrappeso a questa possibilità, la versione definitiva della legge ha reintrodotto quello che il disegno di legge tendeva ad eliminare ossia la responsabilità dello Stato italiano nella definizione delle destinazioni lecite anche per le coproduzioni con Stati non parte del trattato (art. 7: Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro). Inoltre, grazie agli emendamenti introdotti al Senato, è stata salvaguardata la trasparenza bancaria, eliminando l'art. 11 del disegno di legge che, invece, avrebbe abolito il meccanismo delle autorizzazione alle transazioni bancarie. Infine, nella relazione annuale al Parlamento, dovrà essere indicato anche l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto. L'obbligo dei Paesi partner di comunicare il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione rappresenta uno strumento per avere informazioni sulla destinazione finale degli armamenti. Tuttavia, il limite di questa norma sta nel fatto che non tutti i Paesi rilasciano autorizzazione all'esportazione. Conseguentemente, vi sono ampi margini per cui, alla fine, l'ultimo compratore riesca a rimanere nell'ombra. Ultimo discusso passaggio della legge 148/2003 riguarda il divieto di esportare armi a Paesi che si siano resi responsabili di gravi violazioni ai diritti umani. In questo caso, l'aggiunta dell'aggettivo “gravi” viene motivata con la necessità di adeguarsi ai criteri del Codice di condotta dell'Unione Europea, approvato nel 1998, che prevede proprio la specifica della gravità delle violazioni. Tuttavia il Codice di condotta costituisce solo un insieme di regole “minime” per gli Stati, sempre modificabili in meglio. E soprattutto, il Codice di condotta non è vincolante. (marzo 2004)