ASSARCO -
F.N.A.A.R.C.
Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio della Provincia
di Napoli
8° Convegno internazionale giuridico professionale dell'agente di commercio
"L'agente di commercio
europeo e il 2000"
Napoli 19 - 20 - 21 Maggio 2000
C.C.I.A.A. di Napoli - Salone della Borsa
INTERVENTO DELLO AVV. DARIO DE
LANDRO
Legale dell'Assarco
"Brevi cenni, in particolare sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale dellart. 1751 c.c. anche in relazione al decreto legislativo 65/'99".
Anchio porgo a tutti Voi i miei saluti e spero di riuscire a tenere sufficientemente desta la Vs. attenzione.
Ciò è difficile a causa dellorario pomeridiano inoltrato e in considerazione della serie di interventi precedenti, che hanno giustamente calamitato linteresse di tutti noi. La qualità delle relazioni che hanno preceduto: quelle del Prof. CARUSO, del dirigente dello IUCAB, dellAvv. PETRIELLO, del Prof. VILLONE, del Consigliere Dott.ssa CASOLA e degli altri, rende impari qualsiasi mio sforzo emulativo, per forza di cose modesto.
Non potendo percorrere pertanto questa strada, cercherò di recuperare, forzatamente solo in parte, lincolmabile gap cui cennavo, proponendoVi un argomento, che è sempre stato oggetto di grandissima attenzione da parte degli agenti e cioè lart. 1751 c.c. La mia, quindi, non sarà e non potrebbe essere una relazione, perchè non ne sarei peraltro titolato, ma un intervento tecnico, da operatore della giustizia.
Trattandosi di indennità, cioè dun diritto suscettibile di quantificazione economica, si comprende bene linteresse della categoria. Forse solo labolizione dello s.d.c. può superare oggi per interesse largomento delle indennità.
Peraltro poiché lindennità in questione sappiamo essere abbastanza cospicua nel suo massimo vieppiù linteresse cresce.
Daltronde noi legali sindacali abbiamo il polso degli argomenti di maggior Vs. interesse, dai quesiti che ci ponete di continuo.
Quindi ben sappiamo come le indennità in genere siano argomento appetibile.
Ma ho desiderato fortemente parlarVi ancora su questo tema perché levoluzione giurisprudenziale e, ora, anche normativa, è stata notevole.
E inattuale ormai quindi quanto sul punto ebbi a scrivere sul Notiziario dellAssarco anni fa, a pochi anni dallintroduzione dellindennità di cui parliamo.
Peraltro il taglio del mio scritto non era certamente ottimistico, basato comera sul realismo che mi proveniva dalle pronunzie di accoglimento, alquanto sporadiche nei primi tempi dellapplicazione della norma in questione.
Di poi significative sono state le pronuncie di accoglimento ed oggi cè da registrare una ancor più netta inversione di tendenza e ancor migliori auspici per il futuro. Quindi andava aggiornato il commento dei legali dellAssarco sul punto.
Ed è unulteriore buona notizia, quindi, dopo quella dellabolizione dello s.d.c. e degli altri aspetti migliorativi della normativa per gli agenti di cui già hanno esaustivamente parlato gli altri relatori, in particolare lAvv. PETRIELLO e alla Dott.ssa CASOLA, che hanno affrontato luno le modifiche degli artt. 1742 c.c. e segg. e laltra le indennità in particolare.
Lindennità di cui ora qui parliamo da alcuni degli agenti viene solitamente definita indennità europea, con un termine che non è certamente tecnico, ma che ha la sua giustificazione.
Difatti volendo cennare brevemente alla genesi di questa indennità (prima di passare alle modifiche normative) ricordiamo che questo emolumento di fine rapporto è stato introdotto nel ns. ordinamento nellanno 1991 col decreto legislativo 303, che ha, recepito una direttiva comunitaria del 1986 la quale prevedeva tale tipo di emolumento.
Da qui evidentemente il sia pure improprio e abusato termine di indennità europea.
Lindennità in parola è prevista alla fine del rapporto di agenzia.
Vè la decadenza di un anno, quindi entro un anno dalla fine del rapporto va richiesta, almeno con raccomandata a.r., altrimenti se ne perde il diritto.
Si applica solo ai casi di cessazione del rapporto ad iniziativa della preponente che non sia la giusta causa per fatto addebitabile allagente cioè se è stato lagente col suo grave comportamento a determinare la risoluzione del rapporto.
E anche prevista per il caso che sia lagente a disdettare il mandato, ma per fatto imputabile alla preponente, quando cioè sia stata questultima, col suo grave inadempimento contrattuale a determinare la risoluzione del rapporto. E ancora prevista per il caso che lagente dismetta il mandato per ragione di età, più specificamente per il maturamento del diritto alla pensione o per inabilità e altro (morte dellagente, ipotesi su cui glissiamo per ovvi motivi scaramantici).
Le condizioni per lottenimento sono due e, prima dellultima modifica dellanno scorso, erano previste come alternative cioè ne bastava una sola.
La prima è lincremento dei fatturati apportati dellagente sia rispetto al periodo precedente il suo mandato sia nel corso del suo rapporto con la preponente e ciò coniugatamente al vantaggio esistente per la mandante anche dopo la cessazione del rapporto con lagente (cioè in quei casi in cui la clientela dellagente continuata a esser servita dalla mandante).
Laltra è lequità cioè motivi di oggettiva giustizia anche in considerazione delle provvigioni che lagente perde.
Il quantum dellindennità è previsto solo nel massimo e cioè fino ad un anno delle provvigioni medie dellultimo quinquennio o del minor periodo trascorso se il mandato ha avuto una durata inferiore ai cinque anni.
Ciò che è importante è che il comma 6° dellart. 1751 precisa che le disposizione dellarticolo sono inderogabili a svantaggio dellagente.
Facciamo quindi molta attenzione a questo comma perché ritorneremo fra poco su tale importantissimo aspetto. Ripercorrendo levoluzione avutasi sin qui dobbiamo ricordare anche che nellOttobre e Novembre 1992 rispettivamente per il settore industriale e quello commerciale, furono stilati gli accordi c.d. ponte voluti proprio nellincertezza applicativa in cui ci si dibatteva subito dopo la norma del 91 di cui parlavo allinizio di questo mio intervento.
In particolare pensando a quei (numerosi) casi in cui non erano presenti i requisiti per beneficiare delle indennità di cui allart. 1751 (prima fra tutti lincremento del fatturato) e col riferimento al timore di perdere così anche lindennità suppletiva di clientela (che, invece, ricordiamo, non abbisogna di alcuna condizione che non sia la disdetta della preponente e le altre assimilabili), fu previsto che lindennità suppletiva di clientela soddisfaceva, complessivamente i requisiti di cui allart. 1751 c.c. La giurisprudenza, allora, si è atteggiata non univocamente.
Le pronunzie di disapplicabilità dellart. 1751 si incentrano essenzialmente sulla considerazione che il senso delle parole complessivamente più favorevole prevista negli accordi ponte a favore dellindennità suppletiva di clientela è da riferirsi proprio alle minori difficoltà probatorie, anzi alla quasi assenza di difficoltà per lottenimento di detta indennità suppletiva di clientela, essendo questa, come sappiamo, quasi automatica e secondaria solo alla disdetta di mandato della preponente a casi assimilabili previsti.
In tal senso:
Ente giudicante: Tribunale di Torino, 19 Dicembre 1997.
Parti in causa: Marchese c. Soc. Italpro. Voce AGENZIA
1998 39 GIUR. TRIB.
Ove le parti facciano riferimento, per la disciplina del
rapporto di agenzia, agli Accordi Ponte del
1992, lindennità in caso di cessazione del
rapporto andrà calcolata conformemente ad essi, ciò in quanto
la disciplina collettiva (...) non si pone in contrasto
con 1art. 1751 c. c. nuovo
testo, atteso che tale norma prevede solo la
soglia massima dellemolumento dalla quale non può pertanto
ricavarsi alcuna ipotesi di inderogabilità
in favore dellagente. Insomma gli A.E.C. del
1992 non violano i limiti posti dallart. 1751
per 1erogazione dellindennità di cessazione del
rapporto nel senso che, salva disposizione più favorevole del
contratto individuale o collettivo, 1agente non potrebbe
ottenere unindennità più elevata di quella massima
prevista dalla legge.
Si veda altresì, nello stesso senso, il Tribunale di Viterbo del 24 Novembre 1997, secondo il quale laccordo economico collettivo agenti del 27 Novembre 1992 non contrasta con quanto previsto dallart. 1751 c.c. in punto di indennità per la cessazione del rapporto, risultando la disciplina collettiva complessivamente migliorativa rispetto a quella codicistica. Infatti - afferma il Tribunale - lincongruenza del raffronto in ciò risiede che lart. 1751 c. c. dispone la doverosità dellindennità di cessazione del rapporto determinandone un tetto massimo (importo pari ad un anno di provvigioni calcolate sulla media degli ultimi cinque anni ...) mentre il contratto collettivo disciplina analiticamente tutte le voci di spettanza e ne determina la concreta applicabilità. In primo grado di giudizio sulla medesima vicenda anche il Pretore di Viterbo si è schierato a favore dellapplicabilità degli A.E.C.: Lart. 1751 c.c., in materia di indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia, è praticamente inapplicabile, Il sistema di cui allA.E.C. 27 Ottobre 1992 è certamente più favorevole di quello di cui art. 1751, in guanto assicura in ogni caso almeno una parte della complessiva indennità, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni poste dalla norma del codice.
Nello stesso senso la Pretura di Milano del 12 Gennaio 1995, inedita, che ha affermato che per guanto attiene allindennità di scioglimento del contratto, essa risulta dovuta ai sensi dellart. 1751 così come è stato novellato sussistendo, per quanto già sopra espresso i requisiti di cui allart. 1751, commi 1, 2, e 3. Codice civile, e deve essere quantificata sulla base delle disposizioni del nuovo accordo economico stilato il 30 Ottobre 1992. Le disposizioni del citato accordo ponte non possono essere considerate deteriori e pertanto illegittime rispetto alla nuova formulazione del rapporto di agenzia.
Anche la Pretura di Reggio Emilia del 5 Gennaio 1996 e la pretura di Lecco del 29 Febbraio 1996 hanno affermato che è pienamente valida ed efficace la disciplina dellaccordo economico collettivo del 27 Novembre 1992 (c.d. accordo ponte) che ha dato concreta attualità allart. 1751 c.c. nuovo testo, individuando i criteri per la determinazione dellindennità in caso di cessazione del rapporto dagenzia. Infine la Pretura di Milano del 26 Giugno 1996 (inedita) ha ritenuto che le indennità previste dallaccordo economico collettivo non costituiscono un trattamento di sfavore rispetto alla normativa legale ed in particolare alla indennità in essa prevista.
Già prima della modifica introdotta dal decreto legislativo 65/99 ovviamente alcune note pronunzie erano invece state a favore dellapplicazione dellart. 1751 c.c. Personalmente la più favorevole che ho avuto modo di leggere è quella del Tribunale di Arezzo procuratore di parte attrice Avv. GELSOMINO a cui vanno tutte le felicitazioni e complimenti per il risultato ottenuto. In quel caso è stato riconosciuta addirittura cumulativamente lindennità di cui allart. 1751 e quella suppletiva di clientela, oltre il risarcimento del danno che, peraltro, però è fatto espressamente salvo, ove sussistente proprio della norma del 1751.
Ma la più autorevole appare la pronuncia della Suprema Corte del 19/8/97:
Per linefficacia degli accordi collettivo del 1992 si è infatti pronunciata la Suprema Corte la quale, sia pur occupandosi di un rapporto soggetto alla precedente disciplina, ha affermato che in tema di rapporto di agenzia, la disciplina dellindennità sostitutiva del preavviso di recesso, di cui allari. 1750 c.c. e dellindennità per lo scioglimento del contratto, di cui allart. 1751 c.c. (modificato dal d. leg. 10 Settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/GEE a norma dell art. 15, legge 29 dicembre 1990, n. 428) non è derogabile dalle parti neppure con accordo collettivo.
Sulla medesima vicenda, dopo il giudizio di rinvio, la Cassazione si è pronunciata una seconda volta confermando che lindennità dovuta allagente in sostituzione del periodo di preavviso e lindennità di scioglimento del rapporto di agenzia hanno carattere inderogabile e non possono essere escluse da contrari accordi collettivi o individuali.
Nella giurisprudenza di merito si sono pronunciati nel senso della prevalenza della disciplina del codice rispetto agli accordi collettivi: la Pretura di Forlì, ai sensi della quale in linea di principio, la regola deve essere quella dellapplicazione dellart. 1751 perché il giudice non può esimersi dallapplicare la legge nellapplicazione della legge linterprete si troverà in un settore in cui non larbitrio ma la naturale componente valutativa, sicuramente allargata al massimo, del Giudice dovrà esprimersi, giustificando con la motivazione le scelte operate .... Prosegue la Pretura di Forlì: con la riforma si è voluto sottolineare come novità della disciplina del rapporto il riconoscimento meritocratico nei confronti dellagente, come da indicazione europea e solo applicando lart. 1751 c.c. si può essere fedeli a tale volontà del legislatore. Ed infine, sempre secondo il Pretore di Forlì, nel caso in cui vuoi per la mancanza di particolari condizioni, necessarie per applicare la norma di cui all art. 1751 c.c. (quali gli incrementi nella clientela o lequità dellindennità stessa o ancora la riferibilità della conclusione alla casa mandante) oppure per situazioni particolari dovesse risultare più favorevole alla fattispecie concreta il disposto degli A.E.C., nessuno elemento contrario si troverebbe nellarticolo citato del codice per lapplicazione di questo diverso metodo per calcolare le indennità dovute poiché il divieto di deroga ex ultimo comma dellart. 1751 c.c. è previsto solo a sfavore dellagente, e non a suo favore.
Nello stesso senso la Pretura di Treviso secondo cui la normativa introdotta dallart. 1751 c.c. nuovo testo è inderogabile a svantaggio dellagente sicché al fine di assicurare a questultimo il trattamento più favorevole deve essere verificata sia in astratto, sia in concreto, la prevalenza applicativa delle disposizioni della normativa contrattuale collettiva su quella della normativa legale.
Ed ancora, nello stesso senso si è pronunciata la Pretura di Torino per la quale lassunto secondo cui il disposto dellart. 1751 c.c. risulterebbe derogato dallA.E.C. del 1992 è smentito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che questo Pretore ritiene di condividere pienamente, secondo cui la disciplina di cui allart. 1751, nuovo testo, non è derogabile neppure con accordo collettivo.
Anche la Pretura di Milano concorda con le tesi sopra esposte in ordine allaffermazione di una radicale incompatibilità tra il nuovo art. 1751 c.c. con le norme collettive contenute negli A.E.C. del 1992, risolvendosi per la prevalenza dellart. del codice.
In particolare, risulta interessante tale ultima sentenza per lindicazione dei criteri di computo dellindennità dei quali si vedrà più oltre.
Con ciò, passiamo ad esaminare ora, invece, limportante evoluzione normativa.
La norma del 91 prevedeva come alternative le condizioni per la fruizione dellindennità di cui allart. 1751 c.c.
Cioè bastava possedere un solo requisito:
1. incremento degli affari con vantaggio attuale della preponente;
2. al limite anche solo appunto la presenza del requisito dellequità.
La direttiva comunitaria dell86, invece, prevedeva che i requisiti dovessero sussistere entrambi.
La ratio della norma comunitaria era quella di premiare lagente che avesse incrementato i fatturati.
Linesatta applicazione della direttiva da parte dellordinamento italiano, col decreto legislativo del 91 poteva invece prescindere dai criteri meritocratici voluti dalla norma comunitaria e ne stravolgeva quindi proprio le finalità cui ho accennato pocanzi.
LItalia ha quindi subito una procedura di infrazione per inesatta applicazione della direttiva comunitaria ed ha dovuto adeguarsi ad essa rispettandola più puntualmente.
Alluopo col decreto legislativo 65/99 le condizioni per usufruire dellindennità sono divenute cumulative.
Sembrerebbe una modifica in pejus ma complessivamente (tanto per usare il termine dellaccordo ponte) sostanzialmente non lo è.
Infatti levenienza positiva e veramente rilevante è che il legislatore abbia ribadito lindennità introdotta nel 1991 col decreto legislativo 303, nonostante gli accordi ponte del 1992. E questa una precisa volontà del legislatore che ha evidentemente inteso, ripetesi, ribadire lindennità di specie, caso mai ve ne fosse bisogno.
E difatti il 6° comma dellart. 1751 c.c. abbiamo detto recita:
le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dellagente.
Ne deriva da ciò che in tutti i casi in cui lagente ha e li può provare entrambi i requisiti di cui allarticolo 1751 e lapplicazione dellindennità relativa, in concreto, per le peculiarità del rapporto (es. rapporto lungo e proficuo) porti ad una quantificazione dellindennità, maggiore di quella che si avrebbe col calcolo dellindennità suppletiva di clientela, non potrà essere disapplicato larticolo 1751 c.c.
In tutti gli altri casi resta ferma la validità degli AECNL anche degli accordi-ponte che prevedono il riconoscimento dellindennità suppletiva di clientela.
In sostanza non è più possibile una valutazione a priori come prevista dagli accordi ponte, che lindennità suppletiva di clientela sia sempre un trattamento complessivamente più favorevole allagente, dovendosi procedere in concreto, caso, per caso allesame della maggiore o minore convenienza dellapplicazione delluna o dellaltra fonte normativa (disciplina codicistica o fonte contrattuale collettiva). Si tratta del ragionamento già svolto dal Pretore di Treviso prima della novella del 1999.
Insomma essendo stata la norma ribadita anche dopo laccordo del 1992 ed essendo le disposizione dellart. 1751 inderogabili, a svantaggio dellagente, non sarà più possibile, si ripete sempre ove ne ricorrono le condizioni, disapplicare lindennità di cui allart. 1751 c.c.
Si può dare anche qualche consiglio pratico agli agenti:
Nella fase stragiudiziale eventuale converrà allagente incassare eventualmente lindennità suppletiva di clientela, e poi richiedere la differenza ex art. 1751, endoannualmente, ad evitare la decadenza.
Con ciò non dovrà essere sottoscritta quietanza a saldo se lagente è costituito in forma societaria perché lart. 2113 c.c. che prevede che la scrittura privata transattiva è impugnabile entro sei mesi, salvaguardia solo lagente costituito come ditta individuale (per analogia col lavoratore dipendente) e non le società di rappresentanze. Ovviamente né lagente costituito come ditta individuale nè quello in forma societaria dovranno sottoscrivere verbali conciliativi dinanzi allUPLMO, alle associazioni sindacali o innanzi al Giudice, perché questi sono inimpugnabili.
Prima di concludere non voglio smentire, però, tanto per non cambiare la mie caratteristiche prudenza e realismo. Voglio ancora sottolineare che la norma prevede solo il massimo dellindennità: fino ad un anno delle provvigioni medie dellultimo quinquennio, quindi, per mera ipotesi discorsiva, lindennità può variare in un range da zero lire ad un anno di provvigioni. Il massimo sarà ovviamente riservato ai rapporti di maggior durata e maggior soddisfazione, mentre negli altri casi sarà graduata tra il minimo e il massimo. Voglio sintetizzare solo una sentenza famosa al riguardo nella sua parte motiva cioè esplicativa. Si tratta duna sentenza del foro di Milano in cui era convenuta la nota società di prodotti musicali KENWOOD.
Il Giudicante, valutato lincremento dellagente del 65% del fatturato, ha attribuito solo per metà allagente il merito di tale incremento, riconoscendo poi alla preponente, per il prestigio del suo marchio, per lenorme dispendio in termini di pubblicità ecc. il residuo merito dellulteriore metà dellincremento del fatturato. Ha quindi riconosciuto la metà del 65% del fatturato annuo quale indennità ex art. 1751, che è ben lontano quindi dal 100%.
Ovviamente altre pronunzie basandosi sic et simpliciter su un buon incremento di fatturato hanno riconosciuto, nel massimo, lindennità in questione.
Ora posso veramente concludere con lauspicio che la Giurisprudenza che seguirà sarà conforme ai principi che ho enunciati atteggiandosi sostanzialmente per linderogabilità di qualsiasi patto contrario allapplicazione dellart. 1751 c.c. così come il 6° comma di detto articolo prevede espressamente.
Non dovrebbero quindi esserci perplessità di alcun tipo al riguardo.
Noi Avvocati della FNAARC continueremo quindi a chiedere, quando ne sussistono i requisiti, lapplicazione di entrambe le indennità (suppletiva clientela e ex art. 1751 c.c.) cumulativamente o in subordine alternativamente a cominciare da quello di maggior effettivo favore caso per caso.
Lo facevamo anche prima.
Ora, però, con la novella del decreto legislativo 65/99 lo faremo senzaltro con maggiore efficacia (la convinzione lavevamo anche prima) perché voglio sia pur noiosamente ripetere il 6° comma dellart. 1751 rinnovellato recita: le disposizioni dellarticolo sono inderogabili a svantaggio dellagente.
Vogliate voi tutti scusarmi se largomento è poi risultato un po tedioso, spero non molto, ma indubbiamente il tecnicismo delle norme rende spesso pedante lesplicazione.
Spero comunque di essere riuscito ad aggiornare sufficientemente i non addetti ai lavori sullargomento.
Grazie ancora per lattenzione e, se proprio vi dovranno essere interruzioni di rapporti di agenzia (purtroppo è inevitabile ciò) auguri di buone provvigioni e di ottime indennità a tutti gli agenti. E un augurio ovviamente anche un po interessato perchè a difenderVi ci saremo noi Avvocati.
Napoli, 20/5/2000
(Avv. Dario DE LANDRO)
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