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Laddove gli stati riescono a stringere un accordo non vi sono problemi.
Ma difficile e' individuare le norme o la norma applicabile in caso di
mancanza di accordo.
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La Conferenza di Ginevra del 1958 fa riferimento in primis all'accordo
e in mancanza, salvo che delle circostanze speciali non giustifichino altra
delimitazione, dispone la individuazione della linea mediana i cui punti
sono equidistanti dai punti piu' prossimi delle linee di base a partire
dalle quali e' misurata l'ampiezza del mare territoriale di ciascuno di
questi stati. Ma poi non specifica quali siano le circostanze speciali
citate e gli altri modi di delimitazione !!
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La Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982
non riesce al fare meglio a causa della mancanza di uniformita' e convergenza
a livello si prassi internazionale (e dunque di consolidata regola generale
consuetudinaria a proposito). Si limita a invitare ad intese provvisorie
con la ratio di impedire in ogni caso conflitti assicurando mezzi pacifici
di risoluzione della controversia.
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Mancando una norma sostanziale che regoli la materia la giurisprudenza
a riguardo richiama il principio della equa soluzione. Se si
puo' parlare di formazione giurisorudenziale di una norma che prescrive
un'equa soluzione rimane difficile stabilire con certezza come tale norma
operi. Si tratta in realta' di un espediente concettuale cui ricorre il
giudice che, dovendo comunque dirimere la controversia proposta, non vuole
apertamente ammettere il suo ruolo creativo di diritto.
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Si ricordi comunque che la regola del ricorso a equi principi non
ha alcunche' in comune con la soluzione ex aequo et bono: più
che applicare salomonicamente l'equita', quest'ultima e' posta come fine
mediante il quale individuare dei principi di determinazione rigorosi improntati
a evitare ogni differenza di trattamento ingiustificabile.
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