dr. med. Cosimo Savoia |
Assenze
per Malattia secondo la legislazione italiana 1.
Il dipendente è tenuto a comunicare al diretto superiore con la
massima tempestività o comunque, all'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui si verifica, la propria assenza per malattia. Tale obbligo
sussiste anche nel caso di prosecuzione di malattia già precedentemente
segnalata. Qualora il lavoratore durante l'assenza dimori in luogo diverso da
quello di residenza/domicilio, deve contestualmente dare comunicazione
dell'indirizzo al quale può essere reperito: la stessa indicazione dovrà
essere contenuta nell'apposito spazio del certificato di cui al punto 2; 2.
la certificazione medica di prognosi o giustificazione dell'assenza
deve essere, a cura del lavoratore, consegnata o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro i tre giorni successivi all'inizio della
malattia o alla prosecuzione della stessa. Qualora detto termine (ovvero il
terzo giorno successivo all'inizio o prosecuzione della malattia) scadesse in
giorno festivo è utile per i fini di cui sopra il primo giorno lavorativo
immediatamente successivo. La certificazione medica di diagnosi deve essere
trattenuta dal dipendente; 3.
ai fini della decorrenza della malattia fa fede esclusivamente la data
che il Medico Curante (di famiglia, guardia medica, pronto soccorso o,
comunque, qualunque altro Medico abilitato all'esercizio della professione)
certifica come inizio della malattia stessa e, conseguentemente della
prognosi. Pertanto, possono avere valore le dichiarazioni formulate dal
lavoratore, come tali raccolte dal Sanitario e, quindi, contenute nel
certificato medico; 4.
l'Azienda ha la possibilità di disporre l'effettuazione del controllo
fiscale a carico del lavoratore, di norma fin dal primo giorno di assenza ed
anche in caso di prosecuzione di malattia; 5.
all'attivazione della procedura di cui al punto precedente provvedono i
Responsabili dell'Ufficio a ciò preposti secondo le specifiche modalità
organizzative in atto in ogni azienda; 6.
il dipendente assente per malattia è tenuto a farsi reperire al
domicilio comunicato all'Amministrazione dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i festivi, anche in presenza di
espressa autorizzazione del Medico Curante ad uscire; 7.
qualora il dipendente debba allontanarsi dal domicilio durante le fasce
orarie sopraindicate per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto o darne preventiva comunicazione all'Ufficio Personale
della sede di riferimento; 8.
l'assenza ingiustificata comporta la decadenza dal diritto al
trattamento economico, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 12.9.83
n. 463 convertito in Legge 11.11.83, n 638, nella misura del 100% per i primi
10 giorni e del 50% per i giorni successivi; 9.
il certificato di malattia deve essere prodotto in ogni caso,
indipendentemente dal fatto che il controllo fiscale possa essere avvenuto
precedentemente rispetto alla visita del Medico Curante; 10.
le assenze per malattia limitate ad una parte della giornata lavorativa,
possono essere autocertificate dal dipendente se non superiori a tre ore. |