dr. med. Cosimo Savoia

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Assenze per Malattia  

secondo la legislazione italiana

1.                  Il dipendente è tenuto a comunicare al diretto superiore con la massima tem­pestività o comunque, all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, la propria assenza per malattia. Tale obbligo sussiste anche nel caso di prosecuzione di malattia già precedentemente segnalata. Qualora il lavoratore durante l'assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza/domicilio, deve contestualmente dare comunicazione dell'indirizzo al quale può essere reperito: la stessa indicazione dovrà essere contenuta nell'apposito spazio del certificato di cui al punto 2;

2.                  la certificazione medica di prognosi o giustificazione dell'assenza deve essere, a cura del lavoratore, consegnata o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i tre giorni successivi all'inizio della malattia o alla prosecuzione della stessa. Qualora detto termine (ovvero il terzo giorno successivo all'inizio o prosecuzione della malattia) scadesse in giorno festivo è utile per i fini di cui sopra il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. La certificazione medica di diagnosi deve essere trattenuta dal dipendente;  

3.                  ai fini della decorrenza della malattia fa fede esclusivamente la data che il Medico Curante (di famiglia, guardia medica, pronto soccorso o, comunque, qualunque altro Medico abilitato all'esercizio della professione) certifica come inizio della malattia stessa e, conseguentemente della prognosi. Pertanto, possono avere valore le dichiarazioni formulate dal lavoratore, come tali raccolte dal Sanitario e, quindi, contenute nel certificato medico;

4.                  l'Azienda ha la possibilità di disporre l'effettuazione del controllo fiscale a carico del lavoratore, di norma fin dal primo giorno di assenza ed anche in caso di prosecuzione di malattia;

5.                  all'attivazione della procedura di cui al punto precedente provvedono i Responsabili dell'Ufficio a ciò preposti secondo le specifiche modalità organiz­zative in atto in ogni azienda;

6.                  il dipendente assente per malattia è tenuto a farsi reperire al domicilio comunicato all'Amministrazione dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i festivi, anche in presenza di espressa autorizzazione del Medico Curante ad uscire;

7.                  qualora il dipendente debba allontanarsi dal domicilio durante le fasce orarie sopraindicate per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto o darne preventiva comunicazione all'Ufficio Personale della sede di riferimento;

8.                  l'assenza ingiustificata comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 12.9.83 n. 463 convertito in Legge 11.11.83, n 638, nella misura del 100% per i primi 10 giorni e del 50% per i giorni successivi;

9.                  il certificato di malattia deve essere prodotto in ogni caso, indipendentemente dal fatto che il controllo fiscale possa essere avvenuto precedentemente rispetto alla visita del Medico Curante;

10.              le assenze per malattia limitate ad una parte della giornata lavorativa, possono essere autocertificate dal dipendente se non superiori a tre ore.