dr. med. Cosimo Savoia

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REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO

  Oggetto:  Certificazione medica per attività educativo-motoria, sportiva non agonistica e agonistica promossa dalla Scuola.

 

Al Pediatra di Libera Scelta e al Medico di Medicina Generale è richiesto il rilascio del certificato di buona salute da diversi Istituti Scolastici, da Società Sportive ed Enti diversi, per attività motorie da praticarsi con diverso grado di preparazione ed impegno fisico, negli ambiti più disparati.

Nel tentativo di contemperare le esigenze, non sempre convergenti, dei medici certificatori, della Scuola, delle famiglie e degli studenti, nel piano rispetto delle norme che tutelano tutti coloro che praticano attività sportive, s’intende offrire, con la presente, un contributo di chiarezza in merito all’obbligo e alla gratuità della certificazione medica.

1) Educazione fisica:

E’ attività d’educazione organizzata dalla Scuola, dedicata alla promozione dell’attività fisica con fine esclusivamente formativo-motoria (ginnastica, corsi di nuoto, settimane bianche ecc.), rivolta a tutti gli studenti, per effettuare la quale non é richiesto alcun tipo di certificazione. E’ prevista invece l’eventualità che, per ben precise ragioni di salute, al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di Libera scelta sia richiesto di rilasciare un certificato che attesti la non idoneità dell’alunno a praticare l’educazione fisica, che fa parte delle tipiche attività curricolari a dei programmi annuali d’Istituto. Tale certificato non rientra tra gli obblighi convenzionali, bensì nel rapporto privatistico del medico, che può rilasciarlo a titolo oneroso per il richiedente.

2) Attività sportiva non agonistica (1° livello):

E’ attività sportiva organizzata dalla Scuola o da organi collegiali in ambito parascolastico - cioè anche fuori dell’orario e dall’ambito scolastico - comunque sotto l’egida della Scuola, per la quale é previsto un impegno fisico continuo, essendo finalizzata anche ad aspetti competitivi d’Istituto o inter-Istituti e alla preparazione ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti quella nazionale, pertanto, maggiormente gravosa per lo studente. Tale attività, la cui tutela sanitaria é disciplinata dal D.M. 28.02.83, non comprende partecipazioni individuali ad occasionali a manifestazioni indette da Enti o Associazioni di qualsiasi natura, né le attività motorie e amatoriali individuali, non è rivolta a tutti gli studenti, ma solo a quelli selezionati per le finalità sopra dette. Solo per questi il certificato di buona salute è obbligatorio e la relativa richiesta deve essere nominativa per il singolo studente e redatta dall’Istituto scolastico d’iscrizione, su modulo appositamente predisposto.

Il certificato di buona salute, che ha validità annuale, è rilasciato gratuitamente dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, come previsto dai rispettivi Accordi Nazionali (D.P.R. n.270 del 28.07.2000 art. 31, comma 2, lett. e, e dal D.P.R. n.272 del 28.07.2000 art. 29, comma 2, lett. g).

3) Attività sportiva agonistica (2° livello):

E’ l’attività sportiva praticata sistematicamente a continuativamente in forme organizzate, oltre che dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., della Scuola per quanto riguarda i Giochi della Gioventù fasi nazionali, per il conseguimento di. prestazioni sportive di livello elevato, indipendentemente dalle finalità competitive, la cui tutela sanitaria è disciplinata dal D.M. 18.02.82 e successive integrazioni.

E’ precisa responsabilità dell’Istituto Scolastico, limitatamente ai Giochi della Gioventù fasi nazionali, nonché delle Società Sportive riconosciute dal C.O.N.1. per quanto concerne l’ambito sportivo extra-scolastico, identificare i limiti entro i quali l’attività sportiva si configura come agonistica a indirizzare lo studente agonista ai Centri pubblici e privati accreditati di Medicina Sportiva, con richiesta nominativa per la visita specialistica e gli accertamenti sanitari necessari al rilascio del certificato di idoneità specifica, che ha validità annuale.

La visita e gli accertamenti per il rilascio del certificato d’idoneità, sono soggetti a compartecipazione della spesa sanitaria da parte dei cittadini che ne usufruiscono, con esclusione del soggetto d’età inferiore ai 18 anni, che ne sono esentati.

Chiedo cortesemente che la presente nota sia trasmessa a tutte le scuole del territorio, per opportuna informazione del Corpo Insegnante, degli studenti e delle loro famiglie.

La ringrazio per la collaborazione che vorrà offrirmi in tal senso e Le porgo i miei più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

GianPiero Saronni

 

II responsabile del procedimento; dr. Paolo Tarabini tel. 031370967