dr. med. Cosimo Savoia

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LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 175 MODIFICATA CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1999 N. 42 E LEGGE 14 OTTOBRE 1999 N. 362

NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA’ SANITARIA E DI REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

 

capo 1

.1 La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione.

.2 Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a)       nome, cognome. indirizzo, numero telefonico ed e­ventuale recapito del professionista e orario delle visi­te o di apertura al pubblico,

b)       titoli di studio, titolo accademici, titoli di specializza­zione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco,

c)       onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

.3  L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E vietato l’uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all’estero, se non riconosciuti dallo Stato.

.4  Il medico non specialista può far menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n 833 (2). L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o Istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l’ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario del medici chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre pro­fessioni di cui al comma 1.

 

capo 2

.1 Per a pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall’art 1, è necessaria l’autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla-osta dell’Ordine o Collegio professionale presso il quale è scritto il ri­chiedente. Quando l’attività a cui si riferisce l’annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all’albo professionale, il nulla-osta è rilasciato dall’Ordine o Collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l’annuncio stesso.

.2 Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l’Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario. L’Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al Sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

.3 Ai fini del rilascio del nulla osta, l’Ordine o Collegio professionale deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1, nonché la rispondenza delle Caratteristiche estetiche della targa o dell’inserzione o delle insegne di cui all’art 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministero della Sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli Ordini o Collegi professionali, che esprimono il parere entro 90 giorni dalla richiesta

3 bis  Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.

 

capo 3

.1 Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’art.1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del Sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanita­rie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mez­zi e forme non disciplinati dalla presente legge.

 

capo 4

.1 La pubblicità concernente le Case di Cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione, con facoltà di indicare le specifiche attività medico chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica

.2 E’ in ogni caso obbligatoria l’indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria,

.3 Al responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabili della direzione sanitaria di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 1.

 

capo 5

.1 La pubblicità di cui all’art 4 è autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché a rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell’insegna o dell’inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell’art. 2.

.2 Con decreto del Ministero della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell’autorizzazione regionale (2/a).

.3 Gli annunci pubblicitari dl cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell’autorizzazione regionale.

.4 I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strut­ture di cui all’art 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l’autorizzazione regionale, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio delta professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

.5 Qualora l’annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che a struttura è abilitata a svolgere o non contenga l’indicazione del direttore sanitario, l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

5 bis Le inserzioni autorizzate dalla regione per Ia pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per Ia pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per Ia pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per Ia pubblicità sugli elenchi telefonici.

5 ter Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo quando siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.

 

capo 6

.1 E’ necessaria l’autorizzazione dei sindaci per Ia pubblicità concernente l’esercizio di un arte ausiliaria delle professioni sanitarie

.2 L’autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo pa­rere del rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.

.3 Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell’art 1 e nell’articolo 3 in quanto compatibili.

 

capo 7

.1 Il ministro della Sanità, di propria Iniziativa o su ri­chiesta degli ordini e del collegi professionali, ove costituiti, può disporre a rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso Ia stampa o mezzi di comunicazione radiotelevisivi

.2 A tal fine il Ministro della sanità, sentito ove neces­sario il parere del Consiglio superiore, invita i respon­sabili della pubblicazione o della trasmissione, fissan­do ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce Ia rettifica stessa

.3 I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale del comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o di in­teresse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

.4 Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al pre­sente articolo si applica Ia sanzione di cui al 6° com­ma dell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948 n° 47 (3), come sostituito dall’articolo 42 della legge 5 agosto 1981 n° 416 (4).

 

capo 8

.1 Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno

.2 Gli ordini e collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere l’ispezione presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sui rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

 

capo 9

.1 Con decreto del Ministro della sanità sentito il parere delle Federazioni Nazionali degli Ordini, dei Collegi Professionali e delle Associazioni Professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

.2 Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel Decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato dei relativo organo professionale di data non anteriore a due mesi.

.3 La violazione delle disposizioni di cu al comma 2 è punita anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari ai valore del beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

9-bis Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all’articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l’anno precedente.

 

capo 10

.1 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, le strutture di cui all’articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all’art 6, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.