dr. med. Cosimo Savoia |
LEGGE
5 FEBBRAIO 1992, N. 175 MODIFICATA CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1999 N. 42 E LEGGE 14
OTTOBRE 1999 N. 362 NORME
IN MATERIA DI PUBBLICITA’ SANITARIA E DI REPRESSIONE
capo 1 .1 La pubblicità concernente
l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni ausiliarie
previste e regolamentate dalle leggi vigenti e consentita soltanto mediante
targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale,
nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali
di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione. .2 Le targhe e le inserzioni di cui al
comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni: a)
nome, cognome. indirizzo, numero telefonico ed eventuale
recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico, b)
titoli di studio, titolo accademici, titoli di specializzazione
e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco, c)
onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato. .3 L’uso
della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano
conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E vietato
l’uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti
all’estero, se non riconosciuti dallo Stato. .4 Il medico non specialista può far menzione della particolare
disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la
denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o
equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto
attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari
alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso
strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in
tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’art. 43 della legge 23
dicembre 1978, n 833 (2). L’attività svolta e la sua durata devono essere
comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della
struttura o Istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso
l’ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non
può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria. 5. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli
di ricettario del medici chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi
dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le
altre professioni di cui al comma 1. capo 2 .1 Per a pubblicità a mezzo targhe e
inserzioni contemplate dall’art 1, è necessaria l’autorizzazione del
Sindaco che la rilascia previo nulla-osta dell’Ordine o Collegio
professionale presso il quale è scritto il richiedente. Quando l’attività
a cui si riferisce l’annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di
iscrizione all’albo professionale, il nulla-osta è rilasciato dall’Ordine
o Collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso
l’annuncio stesso. .2 Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda
attraverso l’Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una
descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti
dell’annuncio pubblicitario. L’Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al Sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla
data di presentazione. .3 Ai fini del rilascio del nulla osta,
l’Ordine o Collegio professionale deve verificare l’osservanza delle
disposizioni
di cui all’art. 1, nonché la rispondenza delle Caratteristiche estetiche
della targa o dell’inserzione o delle insegne di cui all’art 4 a quelle
stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministero della Sanità,
sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli Ordini
o Collegi professionali, che esprimono il parere entro 90 giorni dalla
richiesta 3 bis Le
autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario della pubblicità. capo 3 .1 Gli esercenti le professioni sanitarie
di cui all’art.1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo
stesso articolo senza autorizzazione del Sindaco, sono assoggettati alle
sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della
professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Se la
pubblicità
non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a
un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni
sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme
non disciplinati dalla presente legge. capo 4 .1 La pubblicità concernente le Case di
Cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti
alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte
sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché con
inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria,
attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni
sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione, con
facoltà di indicare le specifiche attività medico chirurgiche e le
prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché
accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei
responsabili di ciascuna branca specialistica .2 E’ in ogni caso obbligatoria
l’indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico
responsabile
della direzione sanitaria, .3 Al responsabili di ciascuna branca
specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabili della capo 5 .1 La pubblicità di cui all’art 4 è
autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o
dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso
e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché a rispondenza
delle caratteristiche estetiche della targa, dell’insegna o
dell’inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3
dell’art. 2. .2 Con decreto del Ministero della sanità
sono stabilite le modalità per il rilascio dell’autorizzazione regionale
(2/a). .3 Gli annunci pubblicitari dl cui al
presente articolo devono indicare gli estremi dell’autorizzazione regionale. .4 I titolari e i direttori sanitari
responsabili delle strutture di cui all’art 4, che effettuino pubblicità
nelle forme consentite senza l’autorizzazione regionale, sono assoggettati
alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione
dall’esercizio delta professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221. .5 Qualora l’annuncio pubblicitario
contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che a struttura è
abilitata a svolgere o non contenga l’indicazione del direttore sanitario,
l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria
è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno. 5 bis Le inserzioni autorizzate dalla regione
per Ia pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per Ia
pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni
autorizzate dalla regione per Ia pubblicità sugli elenchi generali di
categoria possono essere utilizzate per Ia pubblicità sugli elenchi
telefonici. 5 ter Le autorizzazioni di cui al comma 1
sono rinnovate solo quando siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicità. capo 6 .1 E’ necessaria l’autorizzazione dei
sindaci per Ia pubblicità concernente l’esercizio di un arte ausiliaria
delle professioni sanitarie .2 L’autorizzazione è rilasciata dal
sindaco previo parere del rispettivi ordini o collegi professionali, ove
costituiti. .3 Si applicano, nei confronti degli
esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni
contenute nell’art 1 e nell’articolo 3 in quanto compatibili. capo 7 .1 Il ministro della Sanità, di propria
Iniziativa o su richiesta degli ordini e del collegi professionali, ove
costituiti,
può disporre a rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere
medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso Ia
stampa o mezzi di comunicazione radiotelevisivi .2 A tal fine il Ministro della sanità,
sentito ove necessario il parere del Consiglio superiore, invita i responsabili
della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a
provvedere alla divulgazione .3 I responsabili delle reti radiofoniche
e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o
ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo
integrale del comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti
argomenti medici o di interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime. .4 Per l’inosservanza delle disposizioni
di cui al presente articolo si applica Ia sanzione di cui al 6° comma
dell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948 n° 47 (3), come sostituito
dall’articolo 42 della legge 5 agosto capo 8 .1 Gli esercenti le professioni sanitarie
che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo
di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni
medesime sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non
inferiore ad un anno .2 Gli ordini e collegi professionali, ove
costituiti, hanno facoltà di promuovere l’ispezione presso gli studi
professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di
vigilare sui rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. capo 9 .1 Con decreto del Ministro della sanità
sentito il parere delle Federazioni Nazionali degli Ordini, dei Collegi Professionali e delle
Associazioni Professionali degli esercenti le arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente
aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui
possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie. .2 Il commercio e la fornitura, a
qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli
indicati nel Decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro
che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le
professioni sanitarie, mediante attestato dei relativo organo professionale
di data non anteriore a due mesi. .3 La violazione delle disposizioni di cu
al comma 2 è punita anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto
costituisca più grave reato, con una ammenda pari ai valore del beni forniti,
elevabile fino al doppio in caso di recidiva. 9-bis Gli esercenti le professioni sanitarie
di cui all’articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all’articolo 4
possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge
e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l’anno precedente. capo 10 .1 Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al
comma 1 dell’articolo 1, le strutture di cui all’articolo 4 e gli
esercenti le arti ausiliarie di cui all’art 6, devono provvedere a
regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto
dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano
conformi alle disposizioni stesse. |