dr. med. Cosimo Savoia

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TICKET: informazioni e normativa

farmaci - pronto soccorso - prestazioni ambulatoriali

Ticket
Su proposta dell'Assessore alla Sanità, la Giunta Regionale ha approvato (D.G.R. n. 12287 del 4-3-2003) alcune modifiche alle forme di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria introdotte a fine 2002 riguardanti i farmaci, le prestazioni inappropriate al Pronto Soccorso e le prestazioni ambulatoriali di diagnostica specialistica e strumentale.
Con la D.G.R. n. 15592 del 12-12-2003 e la D.G.R. n. 18475 del 30-7-2004 sono state ampliate le casistiche di esenzione.

Questo il quadro sui ticket.

Sono esentati dal pagamento del ticket:

1.       Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia

2.       Gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a)

3.       Gli invalidi civili al 100%

4.       Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza

5.       I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992

6.       Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori)

7.       I ciechi e i sordomuti

8.       I pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni)

9.       I soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia

10.   Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia

11.   Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta

12.   I titolari di pensione e i familiari a carico, purché il reddito complessivo (riferito all’anno precedente) del nucleo familiare fiscale da essi formato non sia superiore a € 8.263,31 oppure a € 11.362,05 in presenza del coniuge. Tali cifre vanno incrementate di € 516,45 per ogni figlio a carico: ad esempio, se solo un coniuge è titolare di pensione e ha un figlio a carico, il reddito complessivo non dovrà superare € 8.779,76, se i figli a carico sono due € 9.296,21 etc. Nel reddito complessivo non vanno computati gli assegni di accompagnamento.

13.   I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico

14.   I lavoratori in mobilità e i familiari a carico

15.   I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico

16.   I trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.

17.   I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i
parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.

18.   I pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
 

Come fare per ottenere l’esenzione dal ticket sui farmaci
• Categorie da 12 a 15
• Categorie da 16 a 18

IL MODULO DI ESENZIONE: DOMANDE E RISPOSTE

• Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3
• Gli invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3
pagano 1 euro a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta.

Coloro che non rientrano nelle categorie indicate sopra pagano un ticket di 2 euro a confezione con un massimo di 4 euro per ricetta.
 

Farmaci generici e non coperti da brevetto
La quota fissa vale anche per i farmaci generici e per i farmaci non coperti da brevetto.
Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità, è dovuta la differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico.
Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia accertata la non disponibilità del farmaco al prezzo più basso a livello regionale.

Il ticket per i pazienti le cui visite non rivestono carattere d'urgenza (valutata dal medico del Pronto Soccorso), indipendentemente dalla presenza di un eventuale stato di esenzione, è:

bullet 35 euro per la sola visita specialistica
bullet 50 euro se vengono effettuate altre prestazioni diagnostico-terapeutiche

Non sono sottoposte a questa quota:

bullet le prestazioni seguite da ricovero
bullet le prestazioni effettuate a seguito di infortunio sul lavoro in assicurati INAIL
bullet le prestazioni effettuate su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria

Sono esentati dal ticket:

bullet I bambini di età inferiore a 6 anni
bullet I cittadini di età superiore a 65 anni

A tutti i cittadini è garantita l'erogazione gratuita di tutte le prestazioni di Pronto Soccorso riconosciute urgenti dal medico del Pronto Soccorso.

Per le prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale l'importo massimo per ricetta è fissato a 46 euro.
Ogni ricetta può contenere un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica.
Si fanno salve alcune eccezioni riguardanti i cicli di terapia fisica riabilitativa (vedi pag. 24 e 25 dell'Allegato al Decreto n. 32731 del 18.12.2000). 
Per le le nuove prestazioni introdotte con DGR VII/13796 del 25.7.2003 Allegato 5, cioè la terapia ad onde d'urto focalizzate per patologie muscolo-scheletriche e la terapia ad onde d'urto radiali per patologie muscolo scheletriche, possono essere prescritte un massimo di tre sedute per ricetta.

Prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse.

Sono esenti da ticket:

bullet i cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (lire 70 milioni), riferito all'anno precedente
bullet i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico
bullet i disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) e i familiari a carico, i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e i familiari a carico: entrambe queste condizioni sono subordinate all'appartenenza a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico
bullet gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
bullet i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
bullet gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate
bullet le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all'VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3
bullet le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti

Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della Legge 388/2000:

bullet Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda (l'aggiunta dopo la virgola viene riportata per disposizione del comma 31, art. 52 della Legge 448/2001-L. Finanziaria per il 2002)
bullet Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
bullet Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio
bullet Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:

bullet prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening)
bullet prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto del Ministero della Sanità 10 settembre 1998
bullet prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge
bullet prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione; (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo)
bullet prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie
bullet prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992
bullet i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia
bullet prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV
bullet vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, come specificato nella Legge n. 302/90 e successive modifiche e integrazioni.