U.I.L. P.A. DIFESA  
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Riportiamo di seguito la circolare relativa alla contrattazione collettiva integrativa di livello periferico e la nota dell'ARAN di riferimento.

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° REPARTO - 5^ DIVISIONE - 1^ SEZIONE

V.le dell'Università n.4 - 00185 ROMA

   

Prot. C/5-17996                                                     Roma, 13 Marzo 2002

 

OGGETTO: Contrattazione collettiva integrativa di livello periferico.

Per conoscenza e norma e con preghiera di diffusione anche agli Enti dipendenti, si comunica che l'ARAN, con nota n.10291 dell'11.07.01, ha precisato che "in sede di contrattazione integrativa i soggetti necessari della relativa delegazione trattante per il personale dei comparti sono la RSU unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL. Non possono, pertanto, essere ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali che, per quanto consistenti in sede locale, non abbiano raggiunto le percentuali di rappresentatività necessarie per essere ammesse alle trattative in sede nazionale ed, in tale sede, non abbiano sottoscritto il CCNL del biennio economico di riferimento".

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI

 

 

          ARAN

AGENZIA PER LA

RAPPRESENTANZA

     NEGOZIALE                                                      Roma, 11 LUG. 2001

DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

 

                  Al Ministero della Difesa

                                               Direzione Generale per il personale civile

                                                Roma

                         10291

Oggetto: Quesito. Contrattazione collettiva integrativa di livello periferico.

(Rif. nota del 31 maggio 2001 prot. 54268)

Con riferimento al quesito in oggetto si invia in allegato copia della risposta di questa Agenzia ad analogo quesito.

Si significa, inoltre, che ogni riferimento ad una nota inviata da questa Agenzia nel settembre 1996 non può che ritenersi superato alla luce della nuova legislazione in materia, dei CCNL nel frattempo stipulati, nonché del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, normativa a conoscenza di codesto Ministero.

Si precisa, infine, che in sede di contrattazione integrativa i soggetti necessari della relativa delegazione trattante per il personale dei comparti sono la RSU unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL. Non possono, pertanto, essere ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali che, per quanto consistenti in sede locale, non abbiano raggiunto le percentuali di rappresentatività necessarie per essere ammesse alle trattative in sede nazionale ed, in tale sede, non abbiano sottoscritto il CCNL del biennio economico di riferimento.

 

                                                                          Il Dirigente Generale

                                                                 Dott.ssa Silvana DRAGONETTI

 

 

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