U.I.L. P.A. DIFESA
Si allega di seguito la documentazione fornitaci dall'Amministrazione relativa alla convenzione per l'esercizio finanziario 2002.
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 tra Il Ministro della Difesa ed Il Direttore Generale Agenzia Industrie Difesa
Premessa 1. La presente convenzione ha come riferimento principale il decreto del Ministro della Difesa del 09 gennaio 2002., concernente: a) l'approvazione del piano di attività e del bilancio di previsione 2002 dell'Agenzia Industrie Difesa in conformità a quanto indicato dalla "Proposta di piano di attività e bilancio di previsione 2002" predisposto dal Direttore Generale dell'Agenzia; b) l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'avvio dell'Agenzia, per un periodo di un anno e relativo all'esercizio 2002, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento interno di amministrazione e contabilità. Detto articolo riporta, al comma 1 "la gestione del bilancio avviene in via provvisoria.... per un periodo di un anno nel caso di avvio dell'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro Vigilante", al comma 2 "durante l'esercizio provvisorio la gestione di bilancio è consentita per tanti dodicesimi di spesa, per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, considerato in gruppi di tre mesi e, per il primo esercizio, sulla base dei dati dell'esercizio precedente per le unità operative e dei costi ordinari di struttura dell'Agenzia centrale, salvo il ricorso alla maggiore spesa necessaria ove sì tratti di spese non suscettibili di pagamento ricorrendo all'erogazione trimestrale". 2. A detti finanziamenti fanno capo gli oneri di gestione, le spese di investimento e la quota incentìvante connessa al conseguimento degli obiettivi gestionali. a) Relativamente agli oneri di gestione, la tabella 1 allegata riporta i dati desunti dai preconsuntivi di ottobre 2001 predisposti dall'Agenzia, nel documento "Piano di attività e bilancio preventivo 2002" approvato dal Ministro. In tale tabella potrebbero non essere comprese alcune spese non desumibili dalla documentazione esistente o valori non perfettamente valutati al momento della redazione del preconsuntivo. Pertanto, partendo da tale valore, occorre prevedere di intervenire per eventuali variazioni durante l'esercizio 2002, dopo la redazione del quinto rendiconto consuntivo 2001. 11 valore attualmente previsto, comprensivo dei finanziamenti disposti nel 2001 dagli SS.MM. per specifiche esigenze di Forza Armata, è di Euro 88.263.5 17, di cui 66.400.000 di oneri del personale (Lire 170.902.000.000 di cui 128.568.000.000 di oneri del personale) e su tale valore sono determinati i finanziamenti, in base al richiamato articolo 9 del regolamento interno di amministrazione e contabilità. b) Per il settore investimento, in tabella 2 allegata, sono riportati, per le varie unità confluite, tutti i finanziamenti programmati nell'E.F. 2001 sulla base dei fondi resi disponibili e desumibili dal preventivo predisposto dall'Agenzia. Il valore determinato, con le stesse considerazioni precedenti, è di Euro 13.946.000 (Lire 27.002.792.000). c) Relativamente alle spese di adeguamento a norme, nel citato piano di attività approvato dal Ministro è stabilito che "i beni materiali fabbricati e terreni.... nell'attesa della loro individuazione e valorizzazione....siano conferiti all'Agenzia, per il 2002, in comodato gratuito con manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell'Amministrazione Difesa, sulla base dei lavori previsti e finanziati e degli interventi necessari a mettere a "norma" stabilimenti, infrastrutture e impianti. I relativi importi, previsti o da prevedere, fatta eccezione per il minuto mantenimento, saranno oggetto di determinazione nei primi tre mesi dell'esercizio e dovranno essere trasferiti all'Agenzia qualora gli Enti interessati siano impossibilitati a completare detti lavori entro il 2002. In particolare, è da evidenziare che la, gestione UGGEATI, nel prevedere il trasferimento alla Protezione civile dell'unità di Capua, ha previsto quale località deputata alla produzione di munizionamento di piccolo calibro quella di Fontana Liri. La commissione, nominata dall'Agenzia per definire tempi e costi per detto trasferimento e l'avvio dell'attività, ha previsto un onere di poco inferiore a 5 miliardi ed un tempo dì realizzazione di circa 2 anni. Fanno capo all'amministrazione Difesa, tra 211 altri, gli oneri necessari all'attuazione di detta determinazione. d) In mancanza di dati attuali l'importo relativo alla quota incentivante formerà oggetto di apposita variazione amministrativa. e) Ai finanziamenti precedenti e relativi alle unità operativa, si sommano i fondi necessari al funzionamento della direzione centrale, che, anche in funzione del richiamato comma 2 dell'articolo 9 del regolamento interno di Amministrazione e contabilità, potrebbero richiedere una variazione amministrativa incrementale, nel corso di esercizio, in quanto previsti, per 1.973.000 Euro, limitatamente alla gestione dei soli sei stabilimenti conferiti con decreto ministeriale 24.04.2001, da compensare, eventualmente, con i fondi a tale scopo destinati ad UGGEATI per la gestione delle unità conferite con decreto ministeriale 14 ottobre 2001. 3. La presente convenzione tra Ministro della Difesa ed Agenzia, anche se non richiesta espressamente da quanto previsto per l'esercizio provvisorio, viene predisposta al soli fini di poter trasmettere i fondi sopra riportati dalla u.p.b. nel CRA Segredifesa (UGGEATI) alla banca tesoriera dell'Agenzia. Il Direttore dell'Agenzia, pur in presenza di un esercizio provvisorio di avvio, ha sottoposto all'approvazione del Ministro il piano di attività ed il bilancio operativo preventivo 2002, cosi come previsto e in accordo agli articoli 4, 6 e 9 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, al fine di definire gli obiettivi dell'Agenzia per il 2002 e permettere al Ministro la valutazione dei risultati raggiunti. 4. La presente convenzione serve inoltre quale normativa per definire le modalità con cui alcuni servizi saranno espletati, per l'Agenzia e per l'esercizio 2002, da Segredifesa a fronte dei finanziamenti disponibili.
Con le premesse fatte, parte integrante della convenzione, limitatamente al periodo gestionale corrispondente all'esercizio 2002 avente carattere transitorio, il Ministro della Difesa ed il Direttore dell'Agenzia Industrie Difesa, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: PARTE PRIMA: DEFINIZIONI, OGGETTO E DURATA ARTICOLO 1. DEFINIZIONI Ai sensi della presente convenzione si intendono per: a) Ministro: il Ministro della Difesa; b) Ministero: il Ministero della Difesa; c) Amministrazione Difesa: tutti gli Organi Centrali e gli Enti aventi il loro riferimento apicale nello Stato Maggiore Difesa; d) Agenzia: l'Agenzia Industrie Difesa; e) Direttore: il Direttore dell'Agenzia Industrie Difesa; f) Unità: le Unità produttive ed industriali della Difesa assegnate all'Agenzia con i decreti ministeriali in data 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001; g) UPB: l'Unità previsionale di base; h) Piano dell'Agenzia: il Piano di attività e bilancio di previsione 2002 approvato dal Ministro; i) UGGEATI: Segredifesa - Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico Industriale (CRA 31). ARTICOLO 2. OGGETTO E DURATA 1. La presente convenzione regola, per il periodo transitorio 1 gennaio - 31 dicembre 2002, i rapporti inerenti le attività dell'Agenzia, così come definite nel piano dell'Agenzia ed i finanziamenti all'Agenzia in base all'approvato esercizio provvisorio ed in quanto all'uopo predisposto dal richiamato articolo 9 del regolamento interno di amministrazione e contabilità. 2. Il Piano dell'Agenzia, approvato dal Ministro vigilante, definisce, per i principali settori di intervento, le tipologie dei servizi e produzioni da sviluppare bel corso dell'esercizio con i relativi obiettivi. Le indicazioni contenute nel Piano non limitano in alcun modo gli impegni istituzionali dell'Agenzia, la quale è, in ogni caso, tenuta a svolgere, nei settori di competenza, tutti i servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. PARTE SECONDA: OBIETTIVI ED IMPEGNI ARTICOLO 3. OBIETTIVI GENERALI DELLA GESTIONI Nel corso del 2002, l'attività dell'Agenzia sarà prioritariamente finalizzata al conseguimento degli obiettivi generali specificati nel Piano dell'Agenzia e volti ad assicurare, secondo criteri di imprenditorialità, efficacia ed economicità, la gestione coordinata ed unitaria delle attività produttive ed industriali degli Enti ad essa assegnati con i decreti ministeriali in data 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001. ARTICOLO 4. DIRETTIVE GENERALI SUI CRITERI DELLA GESTIONE 1. Per facilitare il perseguimento degli obiettivi della missione dell'Agenzia, lo Stato Maggiore e l'Agenzia si impegnano a sviluppare un'efficace azione di coordinamento, nonché la massima sinergia tra esigenze dello Stato Maggiore e servizi e produzioni sviluppabili dell'Agenzia. 2. In particolare, l'Amministrazione Difesa si impegna a: a) richiedere prioritariamente preventivi e fattibilità per tutti quei servizi e produzioni che oggi sono attività istituzionali delle unità dell'Agenzia; b) esaminare la possibilità di affidamento di nuove linee produttive nell'area del munizionamento ed in particolare la possibilità di ampliare l'attuale attività missilistica di Noceto realizzando un centro di eccellenza per la manutenzione delle "guide missili"; l'avvio e produzione della Bomba a mano post 2000, della linea di produzione di munizionamento di piccolo calibro e quanto altro possibile in vista di una eventuale completa responsabilizzazione dell'Agenzia al loro sviluppo e fornitura; c) ripianificare i lavori di manutenzione del naviglio militare per gli arsenali di La Maddalena e Messina anche al fine di rivalutare le lavorazioni oggi attribuite all'esterno dagli arsenali che riferiscono direttamente allo
Stato Maggiore; e) attuare quanto richiesto dal Ministero della Salute per l'utilizzo, presso la Forza Armata, dei medicinali prodotti dallo stabilimento farmaceutico di Firenze; collaborare con l'Agenzia per l'ottenimento delle autorizzazioni
all'immissione in commercio di medicinali di base e lo studio della possibilità di attuare nello stesso stabilimento dei centri specializzati (produzione di medicinali orfani, banca dei tessuti e quanto altro). ARTICOLO 5. IMPEGNI ASSUNTI DAGLI ENTI DIPENDENTI L'Agenzia si impegna, a fronte dei necessari finanziamenti, a: a) rispettare le obbligazioni commerciali e contrattuali già assunte dagli organi centrali, e periferici del Ministero per il funzionamento degli Enti ad essa assegnati; b) portare a compimento le attività tecnico -amministrative in corso alla data del 31 dicembre 2001, riferite alla gestione delle unità produttive e/o industriali degli Enti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure vigenti e degli impegni
dagli stessi assunti. ARTICOLO 6. FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA 1. Allo scopo di rendere disponibili all'Agenzia le somme occorrenti per far fronte agli oneri di funzionamento relativi all'anno 2002, il Ministero, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30
Luglio 1999, n.300, si impegna a trasferire all'Agenzia i fondi, iscritti in apposita unità previsionale di base, di seguito indicati: a) gli oneri necessari a garantire la sicurezza delle installazioni militari ubicate nelle unità produttive dell'Agenzia, nel rispetto della normativa dello Stato Maggiore, a cui rimane la competenza del potere ispettivo nello specifico settore; b) gli oneri connessi con la gestione degli Organismi di Protezione Sociale esistenti presso le unità produttive, compresi quelli eventualmente derivanti da prestazioni/servizi forniti dall'Agenzia. I pagamenti maturati in esito ad impegni assunti negli esercizi precedenti all' E.F. 2002, sono a
carico dell'Amministrazione Difesa. A tale scopo, Segredifesa UGGEATI provvede a finanziare per
ogni specifica esigenza le unità produttive, che provvedono al pagamento del relativo onere secondo
le norme della contabilità di Stato. L'Agenzia si impegna a tenere tempestivamente informato il Ministro sulla propria struttura
organizzativa, sugli andamenti gestionali degli Enti assegnati e sulle modalità di utilizzo delle
risorse. Il Ministro e l'Agenzia avvieranno, a partire dal mese di luglio 2002, le trattative per la definizione
della successiva convenzione triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del DPR 15 novembre
2000, n.424, da stipularsi entro il 31.12.2002. Qualora nel corso dell'anno mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle
quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche del quadro
normativo che incidano fortemente sulla qualità o sulla quantità dei servizi dovuti, si provvede a
concordare le modifiche ed integrazioni necessarie alle clausole della convenzione e ai relativi
allegati. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente
convenzione, devono prevedere la quantificazione analitica dei relativi costi e, qualora comportino
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non è intervenuta
l'autorizzazione alle relative variazioni contabili. |
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