U.I.L. P.A. DIFESA  
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Si allega di seguito la documentazione fornitaci dall'Amministrazione relativa alla convenzione per l'esercizio finanziario 2002.

 

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

tra Il Ministro della Difesa

ed Il Direttore Generale Agenzia Industrie Difesa

 

Premessa

1. La presente convenzione ha come riferimento principale il decreto del   Ministro della Difesa del 09 gennaio 2002., concernente:

a) l'approvazione del piano di attività e del bilancio di previsione 2002 dell'Agenzia Industrie Difesa in conformità a quanto indicato dalla "Proposta di piano di attività e bilancio di previsione 2002" predisposto dal Direttore Generale dell'Agenzia;

b) l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'avvio dell'Agenzia, per un periodo di un anno e relativo all'esercizio 2002, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento interno di amministrazione e contabilità. Detto articolo riporta, al comma 1 "la gestione del bilancio avviene in via provvisoria.... per un periodo di un anno nel caso di avvio dell'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro Vigilante", al comma 2 "durante l'esercizio provvisorio la gestione di bilancio è consentita per tanti dodicesimi di spesa, per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, considerato in gruppi di tre mesi e, per il primo esercizio, sulla base dei dati dell'esercizio precedente per le unità operative e dei costi ordinari di struttura dell'Agenzia centrale, salvo il ricorso alla maggiore spesa necessaria ove sì tratti di spese non suscettibili di pagamento ricorrendo all'erogazione trimestrale".

2. A detti finanziamenti fanno capo gli oneri di gestione, le spese di investimento e la quota incentìvante connessa al conseguimento degli obiettivi gestionali.

a) Relativamente agli oneri di gestione, la tabella 1 allegata riporta i dati desunti dai preconsuntivi di ottobre 2001 predisposti dall'Agenzia, nel documento "Piano di attività e bilancio preventivo 2002" approvato dal Ministro. In tale tabella potrebbero non essere comprese alcune spese non desumibili dalla documentazione esistente o valori non perfettamente valutati al momento della redazione del preconsuntivo. Pertanto, partendo da tale valore, occorre prevedere di intervenire per eventuali variazioni durante l'esercizio 2002, dopo la redazione del quinto rendiconto consuntivo 2001. 11 valore attualmente previsto, comprensivo dei finanziamenti disposti nel 2001 dagli SS.MM. per specifiche esigenze di Forza Armata, è di Euro 88.263.5 17, di cui 66.400.000 di oneri del personale (Lire 170.902.000.000 di cui 128.568.000.000 di oneri del personale) e su tale valore sono determinati i finanziamenti, in base al richiamato articolo 9 del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

b) Per il settore investimento, in tabella 2 allegata, sono riportati, per le varie unità confluite, tutti i finanziamenti programmati nell'E.F. 2001 sulla base dei fondi resi disponibili e desumibili dal preventivo predisposto dall'Agenzia. Il valore determinato, con le stesse considerazioni precedenti, è di Euro

13.946.000 (Lire 27.002.792.000).

c) Relativamente alle spese di adeguamento a norme, nel citato piano di attività approvato dal Ministro è stabilito che "i beni materiali fabbricati e terreni.... nell'attesa della loro individuazione e valorizzazione....siano conferiti all'Agenzia, per il 2002, in comodato gratuito con manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell'Amministrazione Difesa, sulla base dei lavori previsti e finanziati e degli interventi necessari a mettere a "norma" stabilimenti, infrastrutture e impianti. I relativi importi, previsti o da prevedere, fatta eccezione per il minuto mantenimento, saranno oggetto di determinazione nei primi tre mesi dell'esercizio e dovranno essere trasferiti all'Agenzia qualora gli Enti interessati siano impossibilitati a completare detti lavori entro il 2002. In particolare, è da evidenziare che la, gestione UGGEATI, nel prevedere il trasferimento alla Protezione civile dell'unità di Capua, ha previsto quale località deputata alla produzione di munizionamento di piccolo calibro quella di Fontana Liri. La commissione, nominata dall'Agenzia per definire tempi e costi per detto trasferimento e l'avvio dell'attività, ha previsto un onere di poco inferiore a 5 miliardi ed un tempo dì realizzazione di circa 2 anni. Fanno capo all'amministrazione Difesa, tra 211 altri, gli oneri necessari all'attuazione di detta determinazione.

d) In mancanza di dati attuali l'importo relativo alla quota incentivante formerà oggetto di apposita variazione amministrativa.

e) Ai finanziamenti precedenti e relativi alle unità operativa, si sommano i fondi necessari al funzionamento della direzione centrale, che, anche in funzione del richiamato comma 2 dell'articolo 9 del regolamento interno di Amministrazione e contabilità, potrebbero richiedere una variazione amministrativa incrementale, nel corso di esercizio, in quanto previsti, per 1.973.000 Euro, limitatamente alla gestione dei soli sei stabilimenti conferiti con decreto ministeriale 24.04.2001, da compensare, eventualmente, con i fondi a tale scopo destinati ad UGGEATI per la gestione delle unità conferite con decreto ministeriale 14 ottobre 2001.

3. La presente convenzione tra Ministro della Difesa ed Agenzia, anche se non richiesta espressamente da quanto previsto per l'esercizio provvisorio, viene predisposta al soli fini di poter trasmettere i fondi sopra riportati dalla u.p.b. nel CRA Segredifesa (UGGEATI) alla banca tesoriera dell'Agenzia. Il Direttore dell'Agenzia, pur in presenza di un esercizio provvisorio di avvio, ha sottoposto all'approvazione del Ministro il piano di attività ed il bilancio operativo preventivo 2002, cosi come previsto e in accordo agli articoli 4, 6 e 9 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, al fine di definire gli obiettivi dell'Agenzia per il 2002 e permettere al Ministro la valutazione dei risultati raggiunti.

4. La presente convenzione serve inoltre quale normativa per definire le modalità con cui alcuni servizi saranno espletati, per l'Agenzia e per l'esercizio 2002, da Segredifesa a fronte dei finanziamenti disponibili.

 

Con le premesse fatte, parte integrante della convenzione, limitatamente al periodo gestionale corrispondente all'esercizio 2002 avente carattere transitorio, il Ministro della Difesa ed il Direttore dell'Agenzia Industrie Difesa,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

PARTE PRIMA: DEFINIZIONI, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente convenzione si intendono per:

a) Ministro: il Ministro della Difesa;

b) Ministero: il Ministero della Difesa;

c) Amministrazione Difesa: tutti gli Organi Centrali e gli Enti aventi il loro     riferimento apicale nello Stato Maggiore Difesa;

d) Agenzia: l'Agenzia Industrie Difesa;

e) Direttore: il Direttore dell'Agenzia Industrie Difesa;

f) Unità: le Unità produttive ed industriali della Difesa assegnate all'Agenzia con i decreti ministeriali in data 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001;

g) UPB: l'Unità previsionale di base;

h) Piano dell'Agenzia: il Piano di attività e bilancio di previsione 2002 approvato dal Ministro;

i) UGGEATI: Segredifesa - Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico Industriale (CRA 31).

ARTICOLO 2. OGGETTO E DURATA

1. La presente convenzione regola, per il periodo transitorio 1 gennaio - 31 dicembre 2002, i rapporti inerenti le attività dell'Agenzia, così come definite nel piano dell'Agenzia ed i finanziamenti all'Agenzia in base all'approvato esercizio provvisorio ed in quanto all'uopo predisposto dal richiamato articolo 9 del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2. Il Piano dell'Agenzia, approvato dal Ministro vigilante, definisce, per i principali settori di intervento, le tipologie dei servizi e produzioni da sviluppare bel corso dell'esercizio con i relativi obiettivi. Le indicazioni contenute nel Piano non limitano in alcun modo gli impegni istituzionali dell'Agenzia, la quale è, in ogni caso, tenuta a svolgere, nei settori di competenza, tutti i servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

PARTE SECONDA: OBIETTIVI ED IMPEGNI

ARTICOLO 3. OBIETTIVI GENERALI DELLA GESTIONI

Nel corso del 2002, l'attività dell'Agenzia sarà prioritariamente finalizzata al conseguimento degli obiettivi generali specificati nel Piano dell'Agenzia e volti ad assicurare, secondo criteri di imprenditorialità, efficacia ed economicità, la gestione coordinata ed unitaria delle attività produttive ed industriali degli Enti ad essa assegnati con i decreti ministeriali in data 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001.

ARTICOLO 4. DIRETTIVE GENERALI SUI CRITERI DELLA GESTIONE

1. Per facilitare il perseguimento degli obiettivi della missione dell'Agenzia, lo Stato Maggiore e l'Agenzia si impegnano a sviluppare un'efficace azione di coordinamento, nonché la massima  sinergia tra esigenze dello Stato Maggiore e servizi e produzioni sviluppabili dell'Agenzia.

2.  In particolare, l'Amministrazione Difesa si impegna a:

a) richiedere prioritariamente preventivi e fattibilità per tutti quei servizi e produzioni che oggi sono attività istituzionali delle unità dell'Agenzia;

b) esaminare la possibilità di affidamento di nuove linee produttive nell'area del munizionamento ed in particolare la possibilità di ampliare l'attuale attività missilistica di Noceto realizzando un centro di eccellenza per la manutenzione delle "guide missili"; l'avvio e produzione della Bomba a mano post 2000, della linea di produzione di munizionamento di piccolo calibro e quanto altro possibile in vista di una eventuale completa responsabilizzazione dell'Agenzia al loro sviluppo e fornitura;

c) ripianificare i lavori di manutenzione del naviglio militare per gli arsenali di La Maddalena e Messina anche al fine di rivalutare le lavorazioni oggi attribuite all'esterno dagli arsenali che riferiscono direttamente allo Stato Maggiore;

d) riconoscere alla Corderia di Castellammare di Stabia il molo di centro di eccellenza in termini di qualità, servizio e competitività commerciale che, operando con mandato specifico, permetta di appurare direttamente i fabbisogni in quantità e tipologia, individuando i prodotti ottimali ed operando come fornitore privilegiato, ovvero come acquisitore qualificato di prodotti da terzi per gli enti utenti; tale azione, che viene svolta inizialmente per la Marina Militare, deve essere poi estesa all'Esercito (paracadutisti, genieri, alpini, ecc.) e ad ogni altro ente istituzionale interessato;

e) attuare quanto richiesto dal Ministero della Salute per l'utilizzo, presso la Forza Armata, dei medicinali prodotti dallo stabilimento farmaceutico di Firenze; collaborare con l'Agenzia per l'ottenimento delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali di base e lo studio della possibilità di attuare nello stesso stabilimento dei centri specializzati (produzione di medicinali orfani, banca dei tessuti e quanto altro).

f) supportare l'Agenzia nelle trattative commerciali con sistemi di difesa stranieri;

g) perseguire, in occasione di contratti con ditte industriali, "compensazioni" basate su servizi ed attività in quei campi in cui è attiva l'Agenzia (a titolo di esempio nel campo di llavorazioni meccaniche),
h) collaborare con l'Agenzia per la soluzione di tutte le problematiche connesse con le attività riguardanti materiali di impiego militare.

3. L'Agenzia si impegna a fornire prodotti di qualità certificata e rispondenti alle specifiche tecniche concordate, a valori economici congrui con quelli del mercato concorrenziale e nei tempi previsti e concordati.
Tali servizi e produzioni, in base a quanto previsto dall'esercizio provvisorio, saranno forniti allo Stato Maggiore, nel corso del 2002, a fronte dei fondi trasferiti con la convenzione salvo il costo di materiali non disponibili in magazzino ed eventuali attrezzature particolari.

4. Per la gestione della propria organizzazione l'Agenzia dovrà attenersi ai criteri indicati nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento approvato con decreto ministeriale datato 8 giugno 2001 e  nel regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con decreto interministeriale del 6 novembre 2001.

ARTICOLO 5.  IMPEGNI ASSUNTI DAGLI ENTI DIPENDENTI

L'Agenzia si impegna, a fronte dei necessari finanziamenti, a:

a) rispettare le obbligazioni commerciali e contrattuali già assunte dagli organi centrali, e periferici del Ministero per il funzionamento degli Enti ad essa assegnati;

b) portare a compimento le attività tecnico -amministrative in corso alla data del 31 dicembre 2001, riferite alla gestione delle unità produttive e/o industriali degli Enti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure vigenti e degli impegni dagli stessi assunti.

PARTE TERZA: RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 6. FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA

1. Allo scopo di rendere disponibili all'Agenzia le somme occorrenti per far fronte agli oneri di funzionamento relativi all'anno 2002, il Ministero, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 Luglio 1999, n.300, si impegna a trasferire all'Agenzia i fondi, iscritti in apposita unità previsionale di base, di seguito indicati:

- Euro 1.973. 000,  pari a £ 3.820 000.000, per oneri di gestione della direzione centrale;

- Euro 21.870 000, pari a £ 42.346.000.000 per oneri di gestione (al netto degli oneri per il personale militare e civile presente), di cui Euro 16.670.000 presumibilmente entro il primo trimestre 2002 e la differenza sotto forma di finanziamenti per programmi ordinati all'Agenzia dall'Amministrazione Difesa;

- Euro 13.946.000, pari a £ 27.003.221.000, per spese di investimento, di cui Euro 5.280.000 in unica soluzione, presumibilmente entro il primo trimestre 2002, e la differenza successivamente, ( fatte salve le integrazioni di fondi, di cui alla Premessa della presente convenzione.
L'importo relativo alla quota incentivante formerà oggetto di apposita variazione
amministrativa, sulla base di quanto potrà essere convenuto nel corso dell'anno tra il Ministro e l'Agenzia.

2. Restano a carico del Ministero, per il presente esercizio, gli oneri relativi agli assegni fissi del personale militare e civile, che resteranno in forza agli Enti dell'Agenzia dopo la definizione dell'organico definitivo ed alla sua organizzazione centrale.
A cura degli organi erogatori i suddetti oneri saranno trimestralmente comunicati all'Agenzia, nelle aggregazioni da queste indicate, al fine di consentire alla stessa le rilevazioni contabili di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del decreto Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n.424.
Il personale di cui sopra conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento e continua ad essere amministrato dagli organi attualmente previsti, che l'Agenzia si impegna a mantenere per l'esercizio 2002, per lo svolgimento delle predette funzioni.

3. Nell'ipotesi che i fondi sopra previsti non fossero disponibili con l'inizio deI 2002, all'operatività economica delle varie unità e/o della direzione centrale ed ai relativi atti connessi dovrà provvedere ancora Segredifesa in base alle esigenze che si verificheranno.

4. Restano a carico del Ministero:

a) gli oneri necessari a garantire la sicurezza delle installazioni militari ubicate nelle unità produttive dell'Agenzia, nel rispetto della normativa dello Stato Maggiore, a cui rimane la competenza del potere ispettivo nello specifico settore;

b) gli oneri connessi con la gestione degli Organismi di Protezione Sociale esistenti presso le unità produttive, compresi quelli eventualmente derivanti da prestazioni/servizi forniti dall'Agenzia.

5. In considerazione delle peculiarità connesse con la fase di attivazione dell'Agenzia, le parti concordano dì procedere ad una verifica dei costi e del Piano delle attività al termine del primo semestre di esercizio, al fine di promuovere iniziative dirette anche all'eventuale soddisfacimento di esigenze economiche sopravvenute

6. Le risorse complessivamente trasferite dal bilancio dello Stato, fermo restando l'impegno a fronteggiare tutti gli oneri di gestione saranno impiegate dall'Agenzia in conformità alla programmazione economica e di bilancio effettuata.

7. I finanziamenti di cui al presente articolo affluiscono all'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 63 del R.D. 18 novembre 1.923, n.2440 e dall'articolo 287 del R.D. 23 maggio 1924, n.827.

ARTICOLO 7. GESTIONE DEGLI IMPEGNI FINANZIARI PREGRESSI

I pagamenti maturati in esito ad impegni assunti negli esercizi precedenti all' E.F. 2002, sono a carico dell'Amministrazione Difesa. A tale scopo, Segredifesa UGGEATI provvede a finanziare per ogni specifica esigenza le unità produttive, che provvedono al pagamento del relativo onere secondo le norme della contabilità di Stato.

PARTE QUARTA: SISTEMA DI RELAZIONI

ARTICOLO 8. VIGILANZA

1. L'Agenzia si impegna ad esercitare una funzione interna di vigilanza diretta a verificare che le attività svolte siano improntate ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza amministrativa. Tale funzione sarà oggetto di relazione annuale al Ministro.

2. Al Ministro della Difesa compete la vigilanza sull'Agenzia da esercitarsi nelle forme e con le modalità previste all'articolo 4 del DPR 15 novembre 2000, n.424.

ARTICOLO 9. MODALITA' PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'Agenzia si impegna a determinare i meccanismi organizzativi e procedurali idonei a consentire una corretta gestione del rapporto convenzionale instaurato.

2. In relazione agli impegni definiti nella presente convenzione, l'Agenzia:

a) comunica al Ministro, entro il primo quadrimestre, gli indicatori ed i parametri per l'attribuzione della quota incentivante di cui all'articolo 6, comma 1, della presente convenzione;

b) trasmette al Ministro, per informazione, entro il primo trimestre 2002, il programma degli investimenti che intende effettuare sulla base dei fondi resi disponibili in base all'esercizio provvisorio.

ARTICOLO 10. SISTEMA TRANSITORIO DI MONITORAGGIO

L'Agenzia si impegna a tenere tempestivamente informato il Ministro sulla propria struttura organizzativa, sugli andamenti gestionali degli Enti assegnati e sulle modalità di utilizzo delle risorse.

ARTICOLO 11. CONVENZIONE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI

Il Ministro e l'Agenzia avvieranno, a partire dal mese di luglio 2002, le trattative per la definizione della successiva convenzione triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del DPR 15 novembre 2000, n.424, da stipularsi entro il 31.12.2002.

ARTICOLO 12. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora nel corso dell'anno mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche del quadro normativo che incidano fortemente sulla qualità o sulla quantità dei servizi dovuti, si provvede a concordare le modifiche ed integrazioni necessarie alle clausole della convenzione e ai relativi allegati. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione analitica dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non è intervenuta l'autorizzazione alle relative variazioni contabili.

Roma, 11 febbraio 2002

Il Direttore dell'Agenzia                                   Il Ministro della Difesa

 

 

TABELLE

COSTI PER DESTINAZIONE - AID - preconsuntivo 10.2001

Stabilimento

(1)

Materiali

(2)

Mano

d'opera

(3)

Spese Varie

(4)

Primo Costo

(5)=(2+3+4)

Spese G.L.

(6)

Costi di lavorazione

(7)=(5+6)

Spese G.M. e S.

(8)

Costo economico tecnico

 (9)=(7+8)

di cui costo del personale (10)
Baiano 2.081 4.291 1.755 8.127 766 8.894 16.456 25.350 15.326
Noceto 525 2.952 450 3.927 1.789 5.715 7.004 12.719 8.944
Torre Ann. 1.300 5.215 240 6.755 4.496 11.251 10.238 21.489 17.983
Fontana L. 600 3.897 890 5.387 3.558 8.945 13.248 22.193 16.943
Castellamm. 1.444 2.084 192 3.720 2.251 5.971 5.095 11.066 8.336
Firenze 218 1.657 -------- 1.875 1.582 3.458 6.850 10.308 7.534
Gaeta 1.500 5.960 166 7.626 542 8.168 8.234 16.402 13.546
La Maddal. 440 5.392 485 6.317 1.710 8.026 7.349 15.375 13.150
Messina 1.500 12.328 5.000 18.828 6.164 24.992 11.008 36.000 26.800
TOTALE MLire 9.608 43.776 9.178 62.562 22.857 85.419 85.483 170.902 128.562
Totale MEuro 4,96212 22,60841 4,74004 32,31057 11,80470 44,11526 44,14825 88,26352 66,39673

 

Immobilizzazioni tecniche 2001- Impegnato

STABILIMENTO                                                             IMMOB. 2001
BAIANO 9.976.871.706
NOCETO 6.517.396.000
TORRE ANNUNZIATA 0
FONTANA LIRI 5.370.479.500
CASTELLAMARE 2.622.485.565
FIRENZE 2.406.800.000
GAETA 0
LA MADDALENA 0
MESSINA 108.760.000
totale Lire 27.002.792.771
totale Euro 13.945.779

 

 

 

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