La Legge sui Trapianti 1999
"Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"
(Testo approvato in via
definitiva dal Senato della Repubblica il 31 marzo 1999)
Art. 1.
(Finalità)
1.
La
presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui
sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta
le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto
di organi.
2.
2.
Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle
stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento
per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da
assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari
opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa
determinati da parametri clinici ed immunologici.
Art. 2.
(Promozione dell'informazione)
1. Il Ministro della sanità,
d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti,
di cui all'articolo 8, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni
di volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le
aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture
sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una
libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere
tra i cittadini:
a)
la
conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonchè della legge 29
dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994,
n. 582;
b)
la conoscenza di stili di vita utili a
prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche
il trapianto di organi;
c)
la
conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle problematiche scientifiche
collegate al trapianto di organi e di tessuti.
3.
Le
regioni e le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con i centri
regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10 e con i
coordinatori locali di cui all'articolo 12, adottano iniziative volte a:
a)
diffondere
tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche
e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonchè della
legge
29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto
1994, n. 582;
b)
diffondere
tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti,
anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale;
c)
promuovere
nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia
di prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di trapianti.
3. Per le finalità di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dal 1999, di cui lire 1.800 milioni perl'attuazione del comma
1 e lire 200 milioni per l'attuazione del comma 2.
Capo II
DICHIARAZIONE DI VOLONTA IN
ORDINE AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI
Art. 3.
(Prelievo di organi e di
tessuti)
1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito
secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo
accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del
decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.
2. All'inizio del periodo di
osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29
dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994,
n. 582, i medici delle strutture di cui all'articolo 13 forniscono informazioni
sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonchè
sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al
convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori
di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante
legale.
3. E vietato il prelievo delle gonadi e
dell'encefalo.
4. La manipolazione genetica degli embrioni è
vietata anche ai fini del trapianto di organo.
Art. 4.
(Dichiarazione di volontà in
ordine alla donazione)
1. Entro i termini, nelle
forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro
della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a
dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di
tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la
mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione,
secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.
2. I soggetti cui non sia
stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine
alla donazione di organi e di tessuti, secondo le modalità indicate con il
decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, sono
considerati non donatori.
3. Per i minori di età la
dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori
esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile
procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita
la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i
nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonchè per i minori
affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.
4.
Fatto
salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e di tessuti
successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:
a)
nel
caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui
all'articolo 7 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari personali
risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volontà
favorevole al prelievo;
b)
qualora
dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7
risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del decreto del Ministro
della sanità di cui all'articolo 5,
comma 1, e non abbia espresso alcuna volontà.
5. Nei casi previsti dal
comma 4, lettera b), il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente
al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui
all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582,
sia presentata una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo del
soggetto di cui sia accertata la
morte.
6. Il prelievo di organi e
di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo
è punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio
della professione sanitaria fino a due anni.
Art. 5.
(Disposizioni di attuazione
delle norme sulla dichiarazione di volontà)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto,
disciplina:
a) i termini, le forme e le
modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a
notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la
richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi
e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di
trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della
richiesta da parte di ciascun assistito;
b) le modalità attraverso le
quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia tata effettivamente
notificata;
c) le modalità attraverso le
quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria
volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla
morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni
dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);
d) le modalità attraverso le
quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna olontà in ordine alla
donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente
a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici
di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di
richiesta dei documenti personali di identità;
e) i termini e le modalità
attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;
f) le modalità di
conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso
alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende unità sanitarie locali,
nonchè di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;
g) le modalità di
trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna
volontà ed ai non donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro
nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti
e alle strutture per i prelievi;
h) le modalità attraverso le
quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi
ai residenti.
2. Alle disposizioni del
presente articolo è data attuazione contestualmente alla istituzione della
tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari
per la distribuzione della predetta tessera.
3. Con il decreto di cui al
comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità ella
dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente
alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio
nazionale nonchè degli stranieri che richiedono la cittadinanza.
Art. 6.
(Trapianto terapeutico)
1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati
dalla presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto
terapeutico.
Capo III
ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI
E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI
Art. 7.
(Princìpi organizzativi)
1. L'organizzazione
nazionale dei prelievi e dei trapianti è costituita dal Centro nazionale per i trapianti,
dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o
interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture
per la conservazione dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e
dalle aziende unità sanitarie locali.
2. E istituito il sistema
informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.
3. Il Ministro della sanità,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli
obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo dei trapianti,
comprese le modalità del collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma
1, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il
Servizio
sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche della rete
unitaria della pubblica amministrazione.
4. Per l'istituzione del
sistema informativo dei trapianti è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dal 1999.
Art. 8.
(Centro nazionale per i
trapianti)
1. E istituito presso
l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti, di seguito denominato
"Centro nazionale".
2. Il Centro nazionale è composto:
a) dal direttore
dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante per
ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
c) dal direttore generale.
3. I componenti del Centro nazionale sono nominati
con decreto del Ministro della sanità.
4. Il direttore generale è
scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra
i medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in
materia di trapianti ed è assunto con contratto di diritto privato di durata
quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
5. Per lo svolgimento delle
proprie funzioni il Centro nazionale si avvale del personale dell'Istituto
superiore di sanità.
6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) cura, attraverso il
sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, la tenuta delle liste delle
persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto,
risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i
trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità
sanitarie locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità di tali dati
24 ore su 24;
b) definisce i parametri
tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa
di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con
particolare riferimento alla tipologia ed all'urgenza del trapianto richiesto,
e di consentire l'individuazione dei riceventi;
c) individua i criteri per
la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei
tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle
compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera a);
d) definisce linee guida
rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare
l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;
e) verifica l'applicazione
dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui alla
lettera d);
f) procede all'assegnazione
degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello
nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo
corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della
lettera c);
g) definisce criteri
omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia
coinvolti nelle attività di trapianto;
h) individua il fabbisogno
nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima annuale di attività per
ogni struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata distribuzione
territoriale delle medesime;
i) definisce i parametri per
la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti;
l) svolge le funzioni
attribuite ai centri regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino
di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
m) promuove e coordina i
rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio
di organi.
7. Per l'istituzione del
Centro nazionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni annue a
decorrere dal 1999, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese
relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di
funzionamento.
Art. 9.
(Consulta tecnica permanente
per i trapianti)
1. E istituita la Consulta
tecnica permanente per i trapianti, di seguito denominata "Consulta".
La Consulta è composta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, o da un
suo delegato, dal direttore generale del Centro nazionale, dai coordinatori dei
centri regionali e interregionali per i trapianti, dai rappresentanti di
ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro interregionale, da tre
clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno
rianimatore, e da tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel
settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.
2. I componenti della
Consulta sono nominati con decreto del Ministro della sanità per la durata di
due anni, rinnovabili alla scadenza.
3. La Consulta predispone
gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e
di trapianto di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro
nazionale.
4. Per l'istituzione della
Consulta è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art. 10.
(Centri regionali e
interregionali)
1. Le regioni, qualora non
abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644,
istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra
esse, un centro interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente,
"centro regionale" e "centro interregionale".
2. Il Ministro della sanità
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in
corrispondenza del quale le regioni provvedono
all'istituzione di centri interregionali.
3. La costituzione ed il
funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra
le regioni interessate.
4. Il centro regionale o interregionale
ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di
immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione tissutale.
5. Qualora entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano
promosso la costituzione dei centri regionali o interregionali il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni
inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.
6. Il centro regionale o interregionale svolge le
seguenti funzioni:
a) coordina le attività di
raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto
nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;
b) coordina le attività di
prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e
le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di
cui all'articolo 12;
c) assicura il controllo
sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di
uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità
del donatore;
d) procede all'assegnazione
degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in
base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto
di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a);
e) assicura il controllo
sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto
nel territorio di competenza;
f) coordina il trasporto dei
campioni biologici, delle èquipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel
territorio di competenza;
g) cura i rapporti di
collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le
associazioni di volontariato.
7. Le regioni
esercitano il controllo sulle attività dei centri regionali e interregionali
sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministro della sanità.
8. Per l'istituzione e il
funzionamento dei centri regionali e interregionali è autorizzata la spesa di
lire 4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art. 11.
(Coordinatori dei centri
regionali e interregionali)
1. Le attività dei centri
regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato
dalla regione, o d'intesa tra le regioni interessate, per la durata di cinque
anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza
nel settore dei trapianti.
2. Nello svolgimento dei
propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale è coadiuvato da un
comitato regionale o interregionale composto dai responsabili, o loro delegati,
delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell'area dicompetenza
e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.
Art. 12.
(Coordinatori locali)
1. Le funzioni di
coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da un medico dell'azienda
sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore
dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda per un periodo di
cinque anni, rinnovabile alla scadenza.
2. I coordinatori locali
provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni:
a) ad assicurare l'immediata
comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei
trapianti di cui all'articolo 7, al centro regionale o interregionale
competente ed al Centro nazionale, al fine dell'assegnazione degli organi;
b) a coordinare gli atti amministrativi relativi
agli interventi di prelievo;
c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) ad organizzare attività
di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in
materia di trapianti nel territorio di competenza.
3. Nell'esercizio dei
compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori
scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.
4. Per l'attuazione
dell'articolo 11 e del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni
annue a decorrere dal 1999.
Art. 13.
(Strutture per i prelievi)
1. Il prelievo di organi è
effettuato presso le strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di rianimazione.
L'attività di prelievo di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la
morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro
della sanità 22 agosto 1994, n. 582, può essere svolta anche nelle strutture
sanitarie accreditate non dotate di reparti di rianimazione.
2. Le regioni,
nell'esercizio dei propri poteri di programmazione sanitaria e nell'ambito
della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17
maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996,
n. 382, provvedono, ove necessario, all'attivazione o al potenziamento dei
dipartimenti di urgenza e di emergenza sul territorio ed al potenziamento dei
centri di rianimazione e di neurorianimazione, con particolare riguardo a
quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione,
sia presente anche un reparto neurochirurgico.
3. I prelievi possono
altresì essere eseguiti, su richiesta, presso strutture diverse da quelle di appartenenza
del sanitario chiamato ad effettuarli, nel rispetto delle vigenti disposizioni
sulla incompatibilità dell'esercizio dell'attività libero-professionale, a condizione
chetali strutture siano idonee ad effettuare l'accertamento della morte, ai
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della
sanità 22 agosto 1994, n. 582.
Art. 14.
(Prelievi)
1. Il collegio medico di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui
si possa procedere al prelievo di organi, è tenuto alla redazione di un verbale
relativo all'accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelievo
sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento
della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi
nonchè alle modalità di svolgimento del prelievo.
2. I verbali di cui al comma
1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue
ore successive alle operazioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto
luogo il prelievo ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini
statistici ed epidemiologici.
3. Gli originali dei verbali
di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nella
struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.
4. Il prelievo è effettuato
in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il
prelievo il cadavere è ricomposto con la massima cura.
5. Il Ministro della sanità,
sentita la Consulta di cui all'articolo 9, definisce, con proprio decreto, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri e le modalità per la certificazione dell'idoneità dell'organo
prelevato al trapianto.
Art. 15.
(Strutture per la
conservazione dei tessuti prelevati)
1. Le regioni, sentito il
centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche
aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati,
certificandone la idoneità e la sicurezza.
2. Le strutture di cui al
comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei
tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalità definite dalle
regioni.
Art. 16.
(Strutture per i trapianti)
1. Le regioni individuano,
nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle
idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro
della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Centro nazionale,
sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture di
cui al presente articolo, in base ai requisiti previsti dal decreto del
Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
26 del 1o febbraio 1992, nonchè gli standard minimi di attività per le finalità
indicate dal comma 2.
2. Le regioni provvedono
ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto
di organi e di tessuti svolte dalle strutture di cui al presente articolo
revocando l'idoneità a quelle che abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del
50 per cento dell'attività minima prevista dagli standard di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione degli
articoli 13 e 15, nonchè del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire
2.450 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art. 17.
(Determinazione delle
tariffe)
1. Il Ministero della
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina periodicamente la
tariffa per le prestazioni di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti,
prevedendo criteri per la ripartizione della stessa tra le strutture di cui
agli articoli 13 e 16, secondo modalità tali da consentire il rimborso delle
spese sostenute dal centro regionale o interregionale, nonchè il rimborso delle
spese aggiuntive relative al trasporto del feretro nel solo ambito del
territorio
nazionale sostenute dalla struttura nella quale è effettuato il prelievo.
2. Per il rimborso delle
spese aggiuntive relative al trasporto del feretro, nei limiti indicati dal comma
1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art. 18.
(Obblighi del personale
impegnato in attività di prelievo e di trapianto)
1. I medici che effettuano i
prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli
che accertano la morte.
2. Il personale sanitario ed
amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a
garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.
Capo IV
ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE
DI ORGANI E DI TESSUTI E TRAPIANTI ALL'ESTERO
Art. 19.
(Esportazione e importazione
di organi e di tessuti)
1. L'esportazione a titolo
gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata
la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del
Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, nonchè l'importazione a titolo
gratuito di organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente
tramite le strutture di cui agli articoli 13 e 16, previa autorizzazione del
rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei
casi previsti dall'articolo 8, comma 6, lettera l), secondo modalità definite
con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, in base a princìpi che garantiscano la certificazione
della qualità e della sicurezza dell'organo o del tessuto e la conoscenza delle
generalità del donatore da parte della competente autorità sanitaria.
2. E vietata l'esportazione
di organi e tessuti verso gli Stati che ne fanno libero commercio.
3. L'autorizzazione di cui
al comma 1 non è richiesta per le esportazioni e le importazioni effettuate in
esecuzione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonchè delle intese concluse ai sensi
dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, reso
esecutivo con legge 8 marzo 1995, n. 76.
4. E vietata l'importazione
di tessuti e di organi a scopo di trapianto da Stati la cui legislazione prevede
la possibilità di prelievo e relativa vendita di organi provenienti da cadaveri
di cittadini condannati a morte.
Art. 20.
(Trapianti all'estero)
1. Le spese di iscrizione in
organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a
carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e
solo se la persona è stata iscritta nella lista di attesa di cui all'articolo 8,
comma 6, lettera a), per un periodo di tempo superiore allo standard definito
con decreto del Ministro della sanità per
ciascuna tipologia di trapianto e secondo le modalità definite con il medesimo
decreto.
2. Le spese di trapianto
all'estero sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in
cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo criteri stabiliti dal Centro
nazionale.
Capo V
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Art. 21.
(Formazione)
1. Il Ministro della sanità,
sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
con proprio decreto istituisce borse di studio per la formazione del personale
di cui al comma 2, anche presso istituzioni straniere, e per l'incentivazione
della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti.
2. Le borse di studio di cui
al comma 1 sono riservate al personale delle strutture che svolgono le attività
di cui alla presente legge nonchè alla qualificazione del personale anche non
laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a
trapianto.
3. Il numero e le modalità
di assegnazione delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto
di cui al comma 1 nel limite di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.
4. Le regioni promuovono
l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari ed
amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti.
Capo VI
SANZIONI
Art. 22.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 è punito
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2
milioni a lire 20 milioni.
2. La sanzione di cui al
comma 1 è applicata dalle regioni con le forme e con le modalità previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Chiunque procura per
scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata
accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto
del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque
commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da
lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il
fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla
condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza
scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di
cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578,
e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la
reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una
professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad
un massimo di cinque anni dall'esercizio
della professione.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 23.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di cui
all'articolo 28, comma 2, è consentito procedere al prelievo di organi e di
tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29
dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994,
n. 582, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.
2. Nelle ipotesi di cui al
comma 1, il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i
figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante
legale possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al
periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo
4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.
AE1 3. La presentazione
della opposizione scritta di cui al comma 2 non è consentita qualora dai
documenti personali o dalle dichiarazioni depositate presso la azienda unità
sanitaria locale di appartenenza, secondo le previsioni del decreto del
Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, risulti che il soggetto
abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e di tessuti, salvo il
caso in cui gli stessi soggetti di cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione
di volontà, della quale siano in possesso, contraria al prelievo.
4. Il Ministro della sanità,
nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente
legge e la data di cui all'articolo 28, comma 2, promuove una campagna straordinaria
di informazione sui trapianti, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma
1.
5.
Fino
alla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui
all'articolo 7, e comunque non oltre i ventiquattro mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, i centri istituiti ai sensi
dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, ovvero i centri regionali
o interregionali di cui all'articolo 10 della presente legge, predispongono le
liste
delle persone in attesa di trapianto secondo criteri uniformi definiti con
decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito l'Istituto superiore di
sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e sono tenuti alla trasmissione reciproca delle informazioni relative
alle caratteristiche degli organi e dei tessuti prelevati al fine di garantirne
l'assegnazione in base all'urgenza ed alle compatibilità tissutali.
Art. 24.
(Disposizioni per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Restano salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano che disciplinano la materia di cui alla presente legge secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 25.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 11.740
milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e
2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000
milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministrie,
quanto a lire 1.740 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della
sanità.
2. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26.
(Verifica sull'attuazione)
1. Il Ministro della sanità,
nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
riferisce sulla situazione dei trapianti e dei prelievi effettuati sul
territorio nazionale.
Art. 27.
(Abrogazioni)
1. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive
modificazioni, è abrogata.
2. L'articolo 1 della legge
12 agosto 1993, n. 301, è abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo
28, comma 2. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12
agosto 1993, n. 301, continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di
cornea.
Art. 28.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le disposizioni previste
dall'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del
sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7.