SILOE

ATTIVITA'

Indirizzo: Viale Napoli 50
03100 Frosinone
tel. 0775881000
fax 0775852244
Soci Fondatori
Consiglio Direttivo
Statuto
Noi Volontari Siloe
associazione.siloe@tin.it
 
Principi
Soci
Organi
Patrimonio
Adunanze
Scioglimento e Modifiche

 

PRINCIPI

Art. 1

Viene costituita con sede in Frosinone v.le Napoli 50, l'Associazione di volontariato " Siloe ", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

ART. 2

L'Associazione, apolitica,è costituita da laici e religiosi con fine di culto, religione e solidarietà.

ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e si rivolge a tutte le persone che si trovino nella condizione di aver bisogno di aiuto, affinchè nella reciproca partecipazione e condivisione si realizzi una reale pari dignità. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, cultura e tutela e valorizzazione dell'ambiente. Le iniziative rivolte a creare, sostenere, animare e servire, potranno essere svolte tanto in campo nazionale che internazionale. L'Associazione promuoverà ed organizzerà ogni tipo di attività che reputerà opportuna per la realizzazione di tali scopi, comprese attività di impegno tecnico-formativo, incontri periodici di formazione culturale e/o ricreativo, viaggi e soggiorni anche per motivi di culto, ecc.., al fine di realizzare una maggiore integrazione e formazione degli associati. L'Associazione potrà avvalersi anche di obiettori di coscienza che intendano svolgere tale servizio e collaborare con altre associazioni, enti, privati ecc... . L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie. L'Associazione può emettere titoli di solidarietà.

SOCI

ART. 4

Fanno parte dell'Associazione di diritto e per tutta la durata della loro vita i soci fondatori, salvo il caso di loro dimissioni. Possono far parte dell'Associazione coloro che compiuto il diciottesimo anno di età ne facciano richiesta su apposito modulo e prestino servizio di volontariato gratuito secondo i principi e gli scopi dell'Associazione accettandone le norme statutarie e regolamentari. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. 5

I soci dell'Associazione iscritti in apposito albo si distinguono in:

Fondatori

Titolari

Ausiliari

Aggregati

ART. 6

Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono il presente statuto. I soci fondatori sono equiparati ai soci titolari.

ART. 7

Possono diventare soci ausiliari i maggiorenni che ne facciano richiesta e la cui accettazione sia deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 8

Il socio ausiliare che per tre anni ha partecipato con impegno alla vita dell'Associazione con carattere di continuità, seguendo le iniziative e le attività di formazione promosse, può presentare domanda di ammissione a socio titolare, unico ad avere il diritto di voto e ad essere eleggibile, dichiarando di condividere ed accettare le finalità dell'Associazione osservando lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione avviene con delibera del consiglio direttivo.

ART. 9

Sono soci aggregati coloro che partecipano e/o sostengono le iniziative dell'Associazione senza tuttavia impegnarsi concretamente nel servizio, ed i minorenni che, con il consenso dei genitori e nell'ambito delle loro possibilità, chiedano di prestare il loro servizio.

ART. 10

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata ogni anno dai soci ausiliari e titolari mediante il versamento della quota associativa così come determinata dal consiglio direttivo.

ART. 11

Il socio decade per dimissioni volontarie presentate al consiglio, per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi e per esclusione deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi.

ART. 12

Qualsiasi attività svolta nei confronti dell'Associazione e dei suoi assistiti è gratuita ed è escluso qualsiasi rapporto lavorativo del socio nei confronti dell'Associazione.

ORGANI

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

 

- L'Assemblea dei soci titolari

 

-Il Consiglio direttivo

 

- Il Presidente.

ART. 14

L'assemblea dei soci titolari si riunisce almeno una volta l'anno per discutere l'andamento generale dell'Associazione. L'assemblea inoltre ha il compito di:

  1. eleggere , dopo i primi tre anni di attività , il Presidente e tre consiglieri del consiglio direttivo;

  2. approvare il programma proposto dal Consiglio Direttivo;

  3. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

  4. deliberare sulle modificazioni del presente statuto. L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza da uno dei membri del Consiglio direttivo appositamente delegato.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea saranno verbalizzate su apposito registro firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo, per i primi tre anni di vita dell'Associazione eletto dai soci fondatori e successivamente dall'assemblea dei soci titolari, è composto dal Presidente, da un Vice-presidente, da un tesoriere, dal segretario e da tre consiglieri. Possono far parte del consiglio anche altri membri a solo titolo consultivo.

Il Presidente è eletto tra i soci fondatori oppure tra i soci titolari con almeno sei anni di anzianità, dall'assemblea dei soci titolari e per la prima volta dai soci fondatori.

Il Vice-presidente, il segretario ed il tesoriere sono eletti dal Presidente.

I tre consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci titolari.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, oppure su richiesta di almeno tre consiglieri ed ogni qual volta sia reso necessario per l'organizzazione delle attività, previa convocazione da riceversi almeno cinque giorni prima.

Il Consiglio determina e coordina tutta attività associativa a livello organizzativo, amministrativo e contabile, conservando tutte le scritture. Esso delibera:

  1.  le norme per il funzionamento dell'Associazione;

  2.  la programmazione e lo svolgimento delle attività;

  3.  la determinazione della quota associativa;

  4.  l'ammissione dei soci ausiliari e titolari;

  5.  gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  6.  la formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  7.  qualsiasi altra decisione relativa alla vita dell'associazione che non siano di competenza di altri organi, comprese eventuali controversie.

ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione che dirige curando l'ordinaria amministrazione, convoca il Consiglio direttivo eseguendone le deliberazioni, controlla tutta attività dell'associazione garantendo il rispetto dello statuto. Convoca l'assemblea dei soci titolari su deliberazione del Consiglio direttivo. In caso di necessità ed urgenza adotta tutti i provvedimenti necessari di competenza del Consiglio, che dovranno da questo essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva.

Al Vice-presidente sono attribuiti tutti i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 17

Il Segretario assiste il Presidente nelle sedute di consiglio ed assembleari provvedendo alla redazioni dei verbali ed alla custodia degli stessi. Provvederà al disbrigo ed all'invio della corrispondenza ed all'aggiornamento del libro dei soci che custodisce.

ART. 18

Il Tesoriere tiene la contabilità, custodisce e compila i libri contabili dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti in conformità delle decisioni del consiglio.

PATRIMONIO

ART. 19

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal versamento iniziale effettuato dai fondatori, dalle quote associative di coloro che aderiscono all'Associazione, dalle offerte di benefattori, dal contributo di enti pubblici o privati, da eventuali lasciti donazioni e legati, dal ricavato delle iniziative benefiche o dalle attività svolte dall'Associazione, da beni mobili ed immobili ecc... . I versamenti effettuati dai soci sono a fondo perduto ed in nessun caso, nemmeno di scioglimento, morte, esclusione, recesso ecc..., può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare e/o universale. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle medesima unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta dal Presidente e dal Tesoriere.

ART. 20

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione dovrà predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

ADUNANZE

ART. 21

Le assemblee ed i consigli devono essere convocati con apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario della prima e seconda convocazione, da riceversi almeno cinque giorni prima. Non sono ammesse deleghe.

SCIOGLIMENTO E MODIFICHE

ART. 22

Lo scioglimento dell'associazione può essere disposto per i primi tre anni di vita soltanto con delibera del Consiglio Direttivo composto per l'occasione anche da tutti i soci fondatori, approvata con maggioranza dei 2/3. Dopo i primi tre anni lo scioglimento potrà essere deliberato dall'assemblea dei soci titolari con la maggioranza dei 2/3.

Il patrimonio dell'associazione sarà devoluto in beneficenza ad altre O.N.L.U.S., sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23

Le modifiche del presente Statuto possono essere operate per i primi tre anni di vita dell'Associazione dal Consiglio Direttivo e dai soci fondatori con la maggioranza dei 2/3, successivamente dall'assemblea dei soci titolari con la maggioranza dei 2/3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi Italiane in materia.