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PRINCIPI
Art.
1
Viene
costituita con sede in Frosinone v.le Napoli 50, l'Associazione
di volontariato " Siloe ", organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (O.N.L.U.S.).
ART.
2
L'Associazione,
apolitica,è costituita da laici e religiosi con fine di culto,
religione e solidarietà.
ART.
3
L'Associazione
non ha scopo di lucro e si rivolge a tutte le persone che
si trovino nella condizione di aver bisogno di aiuto, affinchè
nella reciproca partecipazione e condivisione si realizzi
una reale pari dignità. Persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria,
beneficenza, istruzione, formazione, cultura e tutela e valorizzazione
dell'ambiente. Le iniziative rivolte a creare, sostenere,
animare e servire, potranno essere svolte tanto in campo nazionale
che internazionale. L'Associazione promuoverà ed organizzerà
ogni tipo di attività che reputerà opportuna per la realizzazione
di tali scopi, comprese attività di impegno tecnico-formativo,
incontri periodici di formazione culturale e/o ricreativo,
viaggi e soggiorni anche per motivi di culto, ecc.., al fine
di realizzare una maggiore integrazione e formazione degli
associati. L'Associazione potrà avvalersi anche di obiettori
di coscienza che intendano svolgere tale servizio e collaborare
con altre associazioni, enti, privati ecc... . L'Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate
ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie
a quelle statutarie. L'Associazione può emettere titoli di
solidarietà.
SOCI
ART.
4
Fanno
parte dell'Associazione di diritto e per tutta la durata della
loro vita i soci fondatori, salvo il caso di loro dimissioni.
Possono far parte dell'Associazione coloro che compiuto il
diciottesimo anno di età ne facciano richiesta su apposito
modulo e prestino servizio di volontariato gratuito secondo
i principi e gli scopi dell'Associazione accettandone le norme
statutarie e regolamentari. L'adesione all'Associazione è
a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo.
ART.
5
I
soci dell'Associazione iscritti in apposito albo si distinguono
in:
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Fondatori
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Titolari
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Ausiliari
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Aggregati
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ART. 6
Sono
soci fondatori coloro che sottoscrivono il presente statuto.
I soci fondatori sono equiparati ai soci titolari.
ART.
7
Possono
diventare soci ausiliari i maggiorenni che ne facciano richiesta
e la cui accettazione sia deliberata dal consiglio direttivo.
ART.
8
Il
socio ausiliare che per tre anni ha partecipato con impegno
alla vita dell'Associazione con carattere di continuità, seguendo
le iniziative e le attività di formazione promosse, può presentare
domanda di ammissione a socio titolare, unico ad avere il
diritto di voto e ad essere eleggibile, dichiarando di condividere
ed accettare le finalità dell'Associazione osservando lo statuto
ed i regolamenti.
L'ammissione
avviene con delibera del consiglio direttivo.
ART.
9
Sono
soci aggregati coloro che partecipano e/o sostengono le iniziative
dell'Associazione senza tuttavia impegnarsi concretamente
nel servizio, ed i minorenni che, con il consenso dei genitori
e nell'ambito delle loro possibilità, chiedano di prestare
il loro servizio.
ART.
10
L'iscrizione
all'Associazione deve essere rinnovata ogni anno dai soci
ausiliari e titolari mediante il versamento della quota associativa
così come determinata dal consiglio direttivo.
ART.
11
Il
socio decade per dimissioni volontarie presentate al consiglio,
per mancato versamento della quota associativa per due anni
consecutivi e per esclusione deliberata dal consiglio direttivo
per gravi motivi.
ART.
12
Qualsiasi
attività svolta nei confronti dell'Associazione e dei suoi
assistiti è gratuita ed è escluso qualsiasi rapporto lavorativo
del socio nei confronti dell'Associazione.
ORGANI
ART.
13
Sono
organi dell'Associazione:
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- L'Assemblea dei
soci titolari
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| |
-Il
Consiglio direttivo
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-
Il Presidente.
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ART.
14
L'assemblea
dei soci titolari si riunisce almeno una volta l'anno per
discutere l'andamento generale dell'Associazione. L'assemblea
inoltre ha il compito di:
-
eleggere
, dopo i primi tre anni di attività , il Presidente e
tre consiglieri del consiglio direttivo;
-
approvare
il programma proposto dal Consiglio Direttivo;
-
approvare
il bilancio preventivo e consuntivo;
-
deliberare
sulle modificazioni del presente statuto. L'assemblea
è presieduta dal Presidente ed in sua assenza da uno dei
membri del Consiglio direttivo appositamente delegato.
Tutte
le deliberazioni dell'assemblea saranno verbalizzate su apposito
registro firmato dal Presidente e dal segretario.
ART.
15
Il
Consiglio Direttivo, per i primi tre anni di vita dell'Associazione
eletto dai soci fondatori e successivamente dall'assemblea
dei soci titolari, è composto dal Presidente, da un Vice-presidente,
da un tesoriere, dal segretario e da tre consiglieri. Possono
far parte del consiglio anche altri membri a solo titolo consultivo.
Il
Presidente è eletto tra i soci fondatori oppure tra i soci
titolari con almeno sei anni di anzianità, dall'assemblea
dei soci titolari e per la prima volta dai soci fondatori.
Il
Vice-presidente, il segretario ed il tesoriere sono eletti
dal Presidente.
I
tre consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci titolari.
Il
Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, oppure
su richiesta di almeno tre consiglieri ed ogni qual volta
sia reso necessario per l'organizzazione delle attività, previa
convocazione da riceversi almeno cinque giorni prima.
Il
Consiglio determina e coordina tutta attività associativa
a livello organizzativo, amministrativo e contabile, conservando
tutte le scritture. Esso delibera:
-
le
norme per il funzionamento dell'Associazione;
-
la
programmazione e lo svolgimento delle attività;
-
la
determinazione della quota associativa;
-
l'ammissione
dei soci ausiliari e titolari;
-
gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- la
formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
-
qualsiasi
altra decisione relativa alla vita dell'associazione che
non siano di competenza di altri organi, comprese eventuali
controversie.
ART.
16
Il
Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione che
dirige curando l'ordinaria amministrazione, convoca il Consiglio
direttivo eseguendone le deliberazioni, controlla tutta attività
dell'associazione garantendo il rispetto dello statuto. Convoca
l'assemblea dei soci titolari su deliberazione del Consiglio
direttivo. In caso di necessità ed urgenza adotta tutti i
provvedimenti necessari di competenza del Consiglio, che dovranno
da questo essere sottoposti a ratifica nella prima riunione
successiva.
Al
Vice-presidente sono attribuiti tutti i poteri del Presidente
in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
ART.
17
Il
Segretario assiste il Presidente nelle sedute di consiglio
ed assembleari provvedendo alla redazioni dei verbali ed alla
custodia degli stessi. Provvederà al disbrigo ed all'invio
della corrispondenza ed all'aggiornamento del libro dei soci
che custodisce.
ART.
18
Il
Tesoriere tiene la contabilità, custodisce e compila i libri
contabili dell'Associazione, provvedendo alla riscossione
delle entrate ed ai pagamenti in conformità delle decisioni
del consiglio.
PATRIMONIO
ART.
19
Il
Patrimonio dell'Associazione è costituito dal versamento iniziale
effettuato dai fondatori, dalle quote associative di coloro
che aderiscono all'Associazione, dalle offerte di benefattori,
dal contributo di enti pubblici o privati, da eventuali lasciti
donazioni e legati, dal ricavato delle iniziative benefiche
o dalle attività svolte dall'Associazione, da beni mobili
ed immobili ecc... . I versamenti effettuati dai soci sono
a fondo perduto ed in nessun caso, nemmeno di scioglimento,
morte, esclusione, recesso ecc..., può pertanto farsi luogo
alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.
Il
versamento non crea altri diritti di partecipazione, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè
per successione a titolo particolare e/o universale. All'Associazione
è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione
o distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate
a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento
facciano parte delle medesima unitaria struttura.
L'Associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad essa direttamente connesse. Ogni operazione finanziaria
è disposta con firma disgiunta dal Presidente e dal Tesoriere.
ART.
20
L'esercizio
finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e
termine il 31 dicembre di ciascun anno.
L'Associazione
dovrà predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo
da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.
ADUNANZE
ART.
21
Le
assemblee ed i consigli devono essere convocati con apposito
avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e
l'orario della prima e seconda convocazione, da riceversi
almeno cinque giorni prima. Non sono ammesse deleghe.
SCIOGLIMENTO
E MODIFICHE
ART.
22
Lo
scioglimento dell'associazione può essere disposto per i primi
tre anni di vita soltanto con delibera del Consiglio Direttivo
composto per l'occasione anche da tutti i soci fondatori,
approvata con maggioranza dei 2/3. Dopo i primi tre anni lo
scioglimento potrà essere deliberato dall'assemblea dei soci
titolari con la maggioranza dei 2/3.
Il
patrimonio dell'associazione sarà devoluto in beneficenza
ad altre O.N.L.U.S., sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3 comma 190 L. 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
ART.
23
Le
modifiche del presente Statuto possono essere operate per
i primi tre anni di vita dell'Associazione dal Consiglio Direttivo
e dai soci fondatori con la maggioranza dei 2/3, successivamente
dall'assemblea dei soci titolari con la maggioranza dei 2/3.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto
valgono le norme del Codice Civile e delle leggi Italiane
in materia.
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