Alla Commissione Giudicante Nazionale
Federazione Italiana Pallacanestro

  

Oggetto : Ricorso avverso provvedimento disciplinare inflitto all’allenatore nazionale Piergiorgio Manfrè, dal giudice zonale Fip Varese – C.U. n°398

 

 

In base agli art. 198 e 199 del Regolamento Esecutivo FIP , si presenta reclamo, a seguito di telegramma di preavviso inoltrato già a Roma, avverso “una inibizione di 3 anni dal partecipare a qualsiasi attività federale” per il prof. piergiorgio Manfrè allenatore nazionale n°11618 e istruttore nazionale minibasket n°2832 dellla società A.S.BASKET VERBANO 18042 , ingiustificata nella qualità degli articoli contestati e nella quantità della sanzione inflitta. 

In particolare si ritiene che per l’art. 199 di “legittimazione attiva” tale provvedimento leda diritti del tesserato e colpisca oltre misura la professione e il curriculum dell’allenatore sanzionato.

 Si chiede pertanto di conoscere il rapporto arbitrale all’origine di questo pesante provvedimento e al tempo stesso si citano i seguenti vizi di forma e si contesta che i fatti, non configurano gli articoli citati nel provvedimento.

 - art. 179 Motivazioni, comunicazioni , assunzione  e trascrizione del provvedimento
Il provvedimento è stato trasmesso via fax mercoledi 16/4/2003 all’indirizzo dell’allenatore che per motivi di lavoro ha potuto leggere tale provvedimento solo in tarda serata. Tale fax era praticamente illeggibile e ne è stata data informazione anche con un fax di ritorno alla Fip Varese a cui non è seguita alcuna risposta di verifica.

Per la gravità della sanzione ci sembra che una lettera di raccomandata sia da preferire e comunque l’aver pubblicato nello stesso giorno, come ci è stato detto, tale comunicato sul sito internet della Fip Va non impone ovviamente l’immediata acquisizione della notizia da parte dell’interessato.Solo il giorno successivo, considerando gli obblighi di lavoro si è potuto studiare gli articoli contestati nel provvedimento , tenendo conto altresì che iniziate le vacanze pasquali da venerdi 18/4/2003 gli uffici postali sono rimasti chiusi nella nostra zona.Sono state richieste dall’allenatore, tramite e mail all’indirizzo di Roma giustizia@fip.it informazioni circa le procedure del ricorso, preannunciando comunque tale reclamo anche con telegramma a Roma presso l’ufficio giustizia.

 - art. 83 “incidenti sui campi di gioco

L’allenatore, la società e i altri tesserati Verbano presenti alla gara– semifinale Allievi : Verbano – Bosto Varese, sospesa dalla coppia arbitrale contestano modalità e tempi attuati in particolare dall’arbitro Caputo.

E’ la 3° volta in 10 anni che tale arbitro sospende una gara (1993 gara ragazzi Tradate - Verbano, 1995 gara propaganda Lago Maggiore –Verbano, le uniche gare sospese nella storia della Società) per giunta di finale sempre alla nostra società e quantomeno tale designazione ci è sembrata inopportuna.Da rilevare che solo in 1 di questi casi vi era presente l’allenatore P.G. Manfrè.Anche per dal punteggio, 28 –18 in favore del Verbano in una gara dall’esito scontato per la squadra avversaria di almeno 40 punti, si comprende che le proteste non potessero essere tali da imporre un provvedimento di sospensione perpetrato dal 1° arbitro Caputo, mentre il giovane arbitro Cantore ha recitato il ruolo di comprimario passivo e sottomesso alla volontà del 1°.Anche per alcuni tesserati della squadra del Bosto Va, il provvedimento di sospensione è apparso eccessivo tanto da provare a far recedere l’arbitro Caputo da tale sorprendente decisione. Correttamente il Bosto non voleva vincere così. 

Sui fatti della gara si allega:
-    fotocopia della cronaca dei giornali locali sulla gara allievi sospesa
-
    la lettera delle dimissioni dell’allenatore P. G. Manfrè dagli incarichi tecnici con la società A.S.BASKET VERBANO, pubblicata guardacaso 1 settimana prima del provvedimento di squalifica per 3 anni, redatta dopo l’ennesimo provvedimento iniquo preso contro l’allenatore ed in particolare il figlio, ns giovane cadetto ingiustamente sanzionato con 4 (quattro) giornate colpevole solo del proprio cognome. Siamo sicuri che tale lettera di dimissioni abbia influito sulla delibera del provvedimento.

 

I fatti post gara:
Come detto a dirigenti e tecnici delle 2 squadre l’arbitro Caputo ha sospeso la gara (in 20” con 2 falli tecnici e il ritorno in spogliatoio con il referto in mano strappato all’ufficiale di tavolo) perché l’allenatore ha minacciato di non andarsene dalla panchina dopo l’espulsione (!?). Questo unico fatto per giustificare un provvedimento di tal genere ?! (in 20”) e in assenza di qualsiasi contenzioso o problema non solo di ordine pubblico, ma nella totale serenità di gioco tra le 2 squadre giovanili in campo e il pubblico attonito sulle tribune.La discussione protratta poi per 10’ al max si è svolta unicamente chiedendo all’arbitro di proseguire la gara, dopo averla temporaneamente sospesa, dato che l’allenatore si era effettivamente allontanato non solo dagli spogliatoi, ma anche dalla palestra.Si può configurare il comportamento offensivo, da parte dell’allenatore P.G. Manfrè durante la discussione dai toni forti tipo “non conosci il regolamento” , “lo stai facendo apposta”, ecc ma mai minaccioso e tantomeno violento. Con possibilità di testimoni anche di parte avversa, si può escludere l’art. 163 – 23 e .NON C’E’ MAI STATO COMPORTAMENTO VIOLENTO A LIVELLO DI TENTATIVO O TENTATIVO DI AGGRESSIONE . Prova ne è che la situazione è tornata del tutto normale, dopo che finalmente l’arbitro ha concesso al ns capitano di firmare sul referto di gara una richiesta di protesta, sulla quale si è praticamente svolta la concitata discussione MA SOLO VERBALE.

 Anche i fatti contestati verbalmente dal Presidente Fip Va al ns dirigente Verbano in sede FIP il giorno di pubblicazione del provvedimento disciplinare non corrispondono alla realtà dei fatti in quanto :
- la coppia arbitrale ha lasciato l’impianto di gara su unica auto guidata dall’arbitro Caputo mentre il nostro allenatore stava già uscendo dal cortile con il pullmino della Società, accompagnato dal figlio.
A questo punto è venuta la provocazione dell’arbitro Caputo con il suo gesto di saluto e scherno e la stupida reazione dell’allenatore, sentitosi deriso, ancora una volta e messo all’indice dalla categoria arbitrale, che a livello ufficiale pare abbia chiesto un “provvedimento esemplare”.
 

Sulla strada del ritorno a casa l’allenatore ha superato l’auto della coppia arbitrale per poi non cedergli strada per 2 km.

 Nessun rodeo o tentativo di inseguimento come lo stesso arbitro Caputo, ci si dice “poliziotto autista di volanti”, diffonde in giro vantandosi anche di aver “provocato l’uscita fuoristrada del pulmino”.

 

Per tutti questi fatti corrispondenti alla solo verità e tenuto conto a norma di regolamento delle circostante attenuanti , della condotta e della particolare attività promozionale svolta dallo stesso allenatore e dalla nostra società sull’orlo della chiusura della propria vita sociale e sportiva
                                               si            CHIEDE

di accogliere la domanda di reclamo per un provvedimento meno pesante non solo per le implicazioni economiche della società e dell’allenatore, ma per i risvolti sociali e sportivi che tale provvedimento comporta.

 

Tenuto conto della assoluta e irrevocabile disponibilità dello stesso allenatore a non svolgere l’attività presso la ns società e anche presso altre società provinciali, già sancita con la lettera allegata , un provvedimento che ridimensioni nei termini e nei tempi ristretti nei mesi , non anni, la sanzione favorirebbe:

- il proseguio regolare della stagione con la disputa della gara di ritorno play off allievi a Varese nella assolutà regolarità e senza alcuna eventuale polemica da parte di ns tesserati
- la chiusura di ogni polemica, in ogni modo e forma compreso sito internet, fonte di alcune controversie in sede provinciale
- la continuità della attività della nostra società nella ns zona messa in serio pericolo per le polemiche derivanti da tali contenziosi

- una corretta e civile conclusione anche tra i due tesserati conosciuti nell’ambiente provinciale. Compresa la disponibilità dell’allenatore  per ogni modo e forma richiesta da Organi FIP.

Luino, 19/04/2003

 

prof. Piergiorgio Manfrè

 

 

A QUESTA LETTERA VENGONO ALLEGATE LE 2 TESTIMONIANZE DEI DIRIGENTI VERBANO PRESENTI AI FATTI

 

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