Alla Spett.le FIP COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE Via Vitorchiano 113 – 00189 ROMA

 

Spett.le FIP Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Varese Via Mori 45 – 21100 VARESE

  

La A.S. BASKET VERBANO in persona del suo Presidente pro-tempore dott. MARCO RAMPON, con sede in GERMIGNAGA (VA) vicolo del Torchio 2, n° di affiliazione 18042 con il presente atto propone formale ricorso in appello avverso la Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Varese di cui C. U. n° 398 – Giudice Sportivo n°185 del 15/04/2003 con la quale l’aiuto allenatore della società ricorrente prof. Piergiorgio Manfrè è stato inibito da ogni attività federale per anni tre fino al 15.04.2006

Il presente ricorso viene proposto solo ora in quanto la Società ricorrente non ha mai avuto formale comunicazione del provvedimento disciplinare suddetto. Questo infatti risulta essere stato comunicato alla diversa società “Pallacanestro Verbano Luino” – cod. società 25656 – con sede in via Cervinia 39/a 21016 Luino. In difetto di una formale comunicazione deve ritenersi, con riferimento all’art. 212, I e IV comma, del Regolamento Esecutivo (i quali fanno decorrere i termini per l’invio del preannuncio telegrafico di ricorso e poi della motivazione del ricorso dalla conoscenza del provvedimento impugnato) che detti termini decorrono solo dalla piena cognizione del provvedimento e della sua portata motivazionale e dispositiva. La Società ricorrente pertanto chiede che il presente ricorso sia ritenuto ammissibile e tempestivo, a nulla rilevando la pregressa esistenza di un diverso autonomo ricorso del tesserato Piergiorgio Manfrè, che è soggetto giuridico federale diverso dalla società attua e ricorrente e titolare di un suo diritto di impugnazione. Tanto premesso la Società deduce nel merito del gravame che il tesserato Piergiorgio Manfrè non si è affatto reso colpevole nel corso della gara n°1771 del 6 aprile 2003 A.S.BASKET VERBANO – BOSTO VA di alcun atto che possa essere ricondotto al concetto di “violenza”, inteso sia in senso giuridico che nell’accezione suggerita dal normale buon senso. Il prof. Manfrè nel corso della gara ha indubbiamente protestato contro gli arbitri, avrà anche pronunciato parole acerbamente critiche e al limite offensive, ma non ha avvicinato neppure un dito alla persona dei direttori di gara. La sua resistenza al provvedimento di espulsione è stata meramente passiva ed avrebbe potuto essere superata con un minimo di saggezza e di savoir faire da parte degli arbitri, segnatamente dal Sig. Caputo, il quale invece con solare irresponsabilità ha sospeso una gara che nulla vietava proseguisse nella massima tranquillità e nel rispetto dei principi etici tipici dell’attività giovanile. Anche dopo la gara non si è avuto da parte del prof. Manfrè alcun episodio violento ed anche il singolare episodio avente ad oggetto i veicoli del Manfrè e dell’arbitro Caputo deve essere interpretato per quello che realmente è stato, e cioè una “goliardata” portato un po’ all’estremo da parte del Manfrè, che a lungo ha proceduto con la sua auto quella dell’arbitro, tenendosi peraltro sempre a distanza davanti ad essa e senza mai accennare a fermarsi per procurare un contatto diretto.

Si badi bene  che si è detto che il Manfrè ha sempre proceduto l’arbitro non l’ha inseguito, come è invece tipico di chi vuole raggiungere qualcuno con intenti non pacifici. In proposito si chiede la testimonianza del Sig. Flavio Lattuada, il Presidente della Pallacanestro Verbano Luino, residente in via Dante a Luino e il quale era presente alla gara , nonché di altri testimoni, che saranno indicati in sede di discussione. Si chiederà anche l’audizione del dott. Marco Rampon , Dirigente Responsabile della  A.S. BASKET VERBANO presente alla gara ed anche all’episodio riguardante i veicoli dell’arbitro e del prof. Manfrè, che ambedue seguiva nel viaggio di ritorno dal campo.Si chiede pertanto che la sanzione irrogata al prof. Manfrè sia, se non completamente annullata, adeguatamente ridotta per renderla congrua rispetto alle molto modeste proporzioni dei fatti da sanzionarsi. Si chiede di essere sentiti in sede di discussione con l’assistenza dell’Avv. Emanuele Ricci del Foro di Roma. Il preavviso telegrafico di ricorso è stato spedito in data 29/05/03 dall’Ufficio postale di Germignaga. La tassa di ricorso è stata versata come risulta dalla ricevuta che si allega in fotocopia.

Con riserva di esibizione dell’originale in sede di discussione orale.

 

A.S.BASKET VERBANO
Il Dirigente Responsabile

 

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