Ultimo aggiornamento: 23/12/14
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Regimi di tassazione possibili dei redditi di capitale e dei capital gain
per le persone fisiche che non operano in regime d'impresa, per gli imprenditori e per le società.
L'investimento in titoli (azioni, quote, ...) può determinare un duplice guadagno: uno rappresentato dagli interessi che maturano o dai dividendi se trattasi di azioni; l'altro è rappresentato dalla differenza del prezzo di acquisto o di sottoscrizione rispetto al prezzo di vendita realizzato al momento della cessione del titolo.
Di seguito è riportata una tabella che schematizza le diverse forme di prelievo fiscale, tenendo presente la recente riforma IRES (imposta sul reddito delle società).
L'individuazione dell'entità delle partecipazioni, che incide sulla definizione di partecipazioni qualificate e non, rappresenta un fatto determinante. Vedasi anche la nota in fondo alla pagina.
Regimi possibili dei redditi di capitale e dei capital gain per le persone fisiche che non operano in regime d'impresa, degli imprenditori e delle società ed enti commerciali |
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Tipo entrata |
Entità della partecipazione al capitale di rischio della società, o ai diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. |
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Dividendi percepiti da persone non imprenditori |
Partecipazioni qualificate |
Partecipazioni non qualificate |
Imposizione del 40% dell'ammontare distribuito; l'imposizione passa al 100% se la società è residente in un paese a fiscalità privilegiata. Si tenga presente, ad esempio, che di recente Malta e Cipro sono stati depennati dalla cd. "Black list" | Tassazione sostitutiva con ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, anche se provenienti da paesi in "Black list". La ritenuta sui dividendi esteri è prelevata sul netto frontiera. | |
Dividendi percepiti da persone imprenditori |
Partecipazioni qualificate |
Partecipazioni non qualificate |
Soggetti ad imposizione per il 40% dell'ammontare |
Soggetti ad imposizione per il 40% dell'ammontare | |
Dividendi percepiti da Società di capitali ed enti commerciali | Partecipazioni qualificate |
Partecipazioni non qualificate |
Il 5% delle somme distribuite è imponibile. In taluni casi è possibile optare per il regime cd. della trasparenza o del consolidato | Il 5% delle somme distribuite è imponibile. In taluni casi è possibile optare per il regime cd. della trasparenza o del consolidato. | |
Capital gain percepiti da persone non imprenditori |
Partecipazioni qualificate |
Partecipazioni non qualificate |
Imposizione del 40% dell'ammontare conseguito; l'imposizione passa al 100% se la società è residente in un paese a fiscalità privilegiata. Si tenga presente, ad esempio, che di recente Malta e Cipro sono stati depennati dalla cd. "Black list" | Tassazione sostitutiva del 12,50% | |
Capital gain percepiti da persone imprenditori |
Partecipazioni qualificate |
Partecipazioni non qualificate |
Soggetti ad imposizione per il 40% dell'ammontare |
Soggetti ad imposizione per il 40% dell'ammontare | |
Capital gain percepiti da Società di capitali ed enti commerciali | Partecipazioni qualificate |
Partecipazioni non qualificate |
Esenzione totale a certe condizioni |
Esenzione totale a certe condizioni |
Le partecipazioni qualificate sono quelle partecipazioni attraverso le quali è possibile esercitare una percentuale di voti, nell'assemblea ordinaria, superiore al 20%
ovvero
sono quelle partecipazioni che comportano una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%.
Quanto sopra, vale nel caso di società non quotate.
Va tenuto presente, inoltre, che nel caso di donazione di partecipazioni l'entità della partecipazione va determinata tenendo conto della posizione del donante qualora la partecipazione venga ceduta entro i 5 anni. Pertanto il donatario determinerà l'imposta nel medesimo modo del donante. Questo a seguito della soppressione della imposta sulle donazioni: L. 383/2001.
dottore Giuseppe Rocco