Legge Finanziaria 2003

Testo delle disposizioni fiscali coordinato con le modificazioni introdotte dal

disegno di legge di conversione del decreto legge 282/02

omissis

Art. 7

Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro

autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 5

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n.917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro

autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualita' per le quali le dichiarazioni

sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione

automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative

addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si perfeziona con

il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla

base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e

successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da

181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano

in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi

produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di

redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di

cui alle lettere a) e b).

2. La definizione automatica puo' altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui al

comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e

successive modificazioni, nonche' dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e

successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante

pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualita', sulla base di una specifica metodologia di calcolo,

approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta

sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di

impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione

con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore.aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui

all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la

definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,

n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica,

ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore

della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di

pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione

delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i

quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto

del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente

articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il

versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta

successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme

determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi

calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e

a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le

maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50

per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli

altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per

ciascuna annualita' oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di

settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie

negli indici di coerenza economica, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non e' dovuta dai

soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica

eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli

importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20

giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini

indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle

somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una

sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento

eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base

degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono

riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e

compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi

da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione

automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'. I soggetti

che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli

studi di settore di cui all’articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono

riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il

versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella

dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle

ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni.caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti

definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto

delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a

nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la

definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione

delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento

per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale

stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma

societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalita' del

presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta

definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi

prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,

secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto

periodo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione

effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi

dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive

modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per

il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle societa' o associazioni nonche' dai titolari

dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi

prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi

d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di

ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e

successive modificazioni, [ ] nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a

quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre

1995, n. 549, e successive modificazioni.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi

organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente

all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51,

52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed

esclude l'applicabilita' delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione

dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante

esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non e' revocabile ne soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile

da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo

quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte

risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente

o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale

in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni

IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le

variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente

articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle

dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore

aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive..14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle

informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le

metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1 [ ] nonche' i criteri per la

determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in

ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo

esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei

contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui

al comma 10, secondo periodo, e le modalita' di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

15-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole:

’Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle

finanze,’ e le parole: ’entro il 30 novembre 2002’ sono soppresse.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai

sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni

originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti

favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 8

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro

il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione puo'

avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul

patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,

del contributo straordinario per l’Europa, di cui all’articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo

III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte,

possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al

presente comma.

[ ]

3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante

l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1

nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da

presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione

gia' presentata. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, per l’omessa osservanza degli obblighi di cui agli

articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l’integrazione deve operarsi esclusivamente con

riferimento all’imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a

condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all’articolo 9-bis. Nella dichiarazione

integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per

ciascun periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via telematica direttamente

ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni [ ]. Qualora gli importi da

versare [ ] eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000

euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20

giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle

predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle.somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione

amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di

versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La

dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta

precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in

precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra

l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito

spettante in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita' previste dal presente articolo. e' in

ogni caso preclusa la deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle

dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non

assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le

modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

esclusa la compensazione ivi prevista.

4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad

eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di

cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti

convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli

interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 24 aprile 2003, le maggiori somme

dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la

compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate

l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno

presentato la dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la rateazione di cui al comma 3. Gli istituti

previdenziali non comunicano all’amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di

cui vengono a conoscenza.

5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalita', anche tramite soggetti non residenti

o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per

la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo

comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori

imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del

100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e

contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonche',

ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle

sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonchè per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis

e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati

commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti

alla stessa pendenza o situazione tributaria. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di

esercizio dell’azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di

presentazione della dichiarazione integrativa.

[ ]

6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori

ritenute dovute sono comunque limitate all’eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli

imponibili integrati, all’eccedenza rispetto all’imposta sul valore aggiunto e all’eccedenza rispetto alle

ritenute, aumentate ai sensi del comma 6..7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui

alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma

4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se

considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha

presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,

estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme

di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei

contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con

esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto

ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai

sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi

oggetto di integrazione, ovvero di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in

vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima

data di pagamento degli importi per l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con

esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di

imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-

bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del

presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente

ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

11. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda

coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione

integrativa secondo le modalita' del presente articolo, comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche

titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La

integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona

presentando, entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando

contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma 3. La

presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma

costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi

prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non

genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione

effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.

Art. 9

Definizione automatica per gli anni pregressi

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione

con le modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d’imposta.per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002,

chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonchè, anche

separatamente, per l’imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione automatica i

redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8, ferma restando, per i

predetti redditi, la possibilita' di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo

le modalita' ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta:

a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive, del contributo straordinario per l’Europa di cui all’articolo 3, commi 194 e seguenti, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i

versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari all’8 per cento delle imposte lorde e delle imposte

sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva e'

risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6 per cento,

mentre se e' risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza

e' pari al 4 per cento;

b) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un

importo pari alla somma del 2 per cento dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi

effettuate dal contribuente, per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel periodo d’imposta, e del 2 per cento

dell’imposta detratta nel medesimo periodo; se l’imposta esigibile ovvero l’imposta detratta superano gli

importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti

importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per

cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per

ciascun periodo d’imposta, almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di

impresa e da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d’impresa, per gli esercenti arti e professioni,

per le società e le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i soggetti di cui

all’articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 400 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

2) 500 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 600 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.

3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili

sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali

non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchè i soggetti che hanno dichiarato

ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui

all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono

effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il

versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e

compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato

articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli

indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma

pari a 700 euro per ciascuna annualità.

4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi

dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche' il.titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione

integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le

modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale

importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.

5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in

ciascun periodo d’imposta, almeno pari a:

a) 500 euro, se l’ammontare del volume d’affari non è superiore a 50.000 euro;

b) 600 euro, se l’ammontare del volume d’affari non è superiore a 180.000 euro;

c) 700 euro, se l’ammontare del volume d’affari è superiore a 180.000 euro.

7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti

dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione di quelle determinate dall’applicazione delle disposizioni di cui

all’articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il

versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse. Per la definizione automatica dei periodi

d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e' versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3,

lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per

ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000

euro per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui

all'articolo 87 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte

risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente

o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale

in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni

IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai

sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti

derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul

valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La dichiarazione integrativa non

costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne per il

riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse

da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;

c) l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10

marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del

codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi

per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa

pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice

civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si

provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le modalita' ivi

previste[ ]. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della

quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la

definizione automatica.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di.cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita'

detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale

regolarizzazione delle attivita' medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo [ ] eccedano complessivamente, per le persone

fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono

essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli

interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date

indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali

scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento

delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla

scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha

presentato la dichiarazione riservata puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di

esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme versate ai fini

della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con

esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto

ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai

sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all’articolo

41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,

ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in

vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima

data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con

esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi

d’imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-

bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del

presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il

contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la

definizione automatica;

c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2

e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi

d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona

se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata,

ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente

articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi

che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai

sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla

base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce

rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e

Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione

civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei

provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono.definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si

perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al

netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento

della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai

sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un

massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso

versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della

definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì

dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di

versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono

definite le modalita' applicative del presente articolo.

Art. 9-bis

Definizione dei ritardati od omessi versamenti

1. Le sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai

contribuenti e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o

delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine

di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta

eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli

importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre

rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni

di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a

condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle

relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate

scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto

doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all’autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una

dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati

indicati dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati

del versamento effettuato, nonchè gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate

al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non

ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità,

ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a

tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito

tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002,

all’autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle

iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo..Art. 10

Proroga di termini

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in

deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo

43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e

all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

sono prorogati di due anni.

Art. 11

Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle

successionie donazioni e sull’incremento di valore degli immobili. Proroga di termini

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore

degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la

data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori

dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad

istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che

non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore

della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l’istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia

priva di effetti, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e

la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

1-bis. Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture,

denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a

condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale

dichiarazione di non volere beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si

applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e

liquidazione delle maggiori imposte.

2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto

corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di

liquidazione, la domanda di definizione e' priva di effetti.

4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la

presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l’esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma

3 dell’articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al

pagamento dei tributi e all’adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003.

Art. 12

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio

nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere

gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive

eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai

ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al.comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi

della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l’80 per cento delle somme di

cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai

concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione

europea.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2

e sono stabilite le modalita' di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte

dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di

definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

omissis

Art. 14

Regolarizzazione delle scritture contabili

1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad

esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa

posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i

nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i

maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili,

maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto dall'articolo 43,

primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.

2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad

ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario,

nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a

tale data nonchè negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le

quantita' e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta

per i quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto

di accertamento o rettifica d'ufficio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla

eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.

Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del

reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione

dei relativi fondi.

4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 8, possono

procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi

dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita' anche

dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle

imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta

successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.

5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla

regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei

principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al

31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonchè negli altri libri e registri

relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attivita' in precedenza omesse; in tal caso, sui.valori o maggiori valori dei beni iscritti e' dovuta entro il 16 aprile 2003 un'imposta sostitutiva del 6 per cento

dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' dovuta anche con riferimento alle attivita'

detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del

periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo

8. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non e' dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal

comma 5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini

delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta

successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle

disposizioni di cui all’articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai

fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee

all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale e familiare dell’imprenditore delle attività

regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di

inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che

ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d’imposta, ai fini dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva

pagata.

Art. 15

Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione

delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione

1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati

i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora

intervenuta la definizione, nonche' i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata

in vigore della presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al

contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita' previste dal presente articolo, senza applicazione di

interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione non è

ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di

perfezionamento della definizione.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona

mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione

delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli

inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;

b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli

inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;

c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli

inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 e' altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,

qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita

risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore

della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti

mediante il pagamento del 10 per cento dell’importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.

4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento,

entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:.a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento

alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal

verbale medesimo;

b) per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette,

riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;

b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista

dall’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90

per cento le sanzioni minime applicabili;

b-ter) per le violazioni concernenti l’omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da

parte del sostituto d’imposta, riducendo del 65 per cento l’ammontare delle maggiori ritenute omesse

risultante dal verbale stesso.

4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all’articolo 3,

comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,

n. 73.

4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione

europea.

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo

le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la

compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone

fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono

essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli

interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date

indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze

si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle

somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza

medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata

il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un

prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.

6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati

al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo

del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti

sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i reati tributari

di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli

articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623

del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero

per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. E’ altresì esclusa, per le

definizioni perfezionate, l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 12 del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 471, e all’articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’esclusione di

cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della quale il contribuente ha

avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la

proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis,

nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n.218 del 1997,

relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

Art. 16

Chiusura delle liti fiscali pendenti.1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in

ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha

proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria dello

Stato nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità

dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica

pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del

giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel

primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito

ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita'

previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista

dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono

essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici

rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine

indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate

successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina

l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le

disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,

ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli

interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella in cui è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di

accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di

entrata in vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella per la quale

l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende,

comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in

giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa

all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato

oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali

sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla

irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore

della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero

di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto

ai sensi del presente articolo ed e' presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in

carta libera, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio

dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della

presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in

pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al.comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè

eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute

per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003;

qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del

contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che

possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per

la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in

riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

[ ]

8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla

Corte di cassazione, entro il 31 ottobre 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata

domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2004. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a

seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed

il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della

commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2004. Entro la stessa data l'eventuale

diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli

uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi

all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in

pendenza del termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione

entro sessanta giorni dalla sua notifica.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e'

consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della

relativa comunicazione dell'ufficio.

9-bis. Per l’estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all’esito della

definizione della lite trova applicazione l’articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della

sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare

cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare

la data dell’udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni.

10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli

altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

Art. 17

Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale

1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla

legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa di concessione governativa prevista,

da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31

dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento

amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualita'

dovuta. Il versamento e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n.241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo

a restituzione di quanto gia' versato.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicita' commesse fino al 30

novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di

giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il

versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni

commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della.tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un

comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di

cui al presente comma non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di

sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di

cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della

legge 10 dicembre 1993, n. 515.

omissis

Art. 20

Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l’estero

[ ]

6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di

fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

omissis

Art. 22

Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento

e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive

1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni

da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la

produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali

idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con

il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa

verifica della conformita' degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al

gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in

attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi

e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati

della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.

2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:

"Articolo 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e

intrattenimento). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di

Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,

comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione

di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero

progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle

prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di

dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di

funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che

ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che

impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei

dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo

schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I.produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta,

un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita' di

funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e

congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del

nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla

osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore

cessione.

2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003

richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti,

precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive

modificazioni.

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al

Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica

tecnica della loro conformita' alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e

della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle

modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il

funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso

alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei

programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video

dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica

tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle

modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun

apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione

all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata apposita

certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

puo' stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla

osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato

testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla

osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un

apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i

congegni sono conformi al modello per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I

produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della

scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e

dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda

esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e

congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003

richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni

apparecchio o congegno per il quale la richiesta e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del produttore o

dell'importatore ad essi relativo. Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle

attrazioni "gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità",

inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto

interministeriale del Ministero dell’interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991, e

successive modificazioni, che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo

viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.

6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive

modificazioni..7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento

della pubblica sicurezza, nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia

tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli

importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li

detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il

nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In

caso di irregolarita', e' revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli

apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi

degli apparecchi e congegni irregolari.

8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attivita'

finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli

elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici,

scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti

uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Articolo 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,

autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal

questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel

pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita

negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo

sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli

che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o

in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi

gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di

abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei

quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della

partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che

distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola

partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal

caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo

complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali

apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o

strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore,

per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della

partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di

diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della

partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con

l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali

gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire

per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un

massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati.solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640,

e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali

apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la

conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi

restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive

modificazioni;

c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata

della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore

a 50 centesimi di euro.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione

o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie

degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al

comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da

4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere

distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque,

gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma

8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o

comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie

di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre,

essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita'

procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa

per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo

8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le

modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e

successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni

concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti,

informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione

disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".

4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:

"Articolo 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco

lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile

medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite

dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni

anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni

installati dopo il 1° marzo. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed

elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati

prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale,

al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia

apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute

previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive

modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di

pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli

anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In caso di

inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e,

nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli

di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo..2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per

il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti,

un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli

intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001,

e' per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.

4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110,

comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, e' istituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la

gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' avvalersi di uno o piu'

concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e

comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si

riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonche'

stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle

caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".

5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi

le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-citta'

ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie

di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di

raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di

cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' le prescrizioni da osservare ai fini

dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione e natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;

b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente

articolo e' assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura

delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e

divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive,

previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive

modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione

autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso e'

subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare,

della disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di

ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a

distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto altre concessioni, tenuto

conto della possibile capacita' di raccolta delle scommesse in rapporto alla densita' e alla composizione

demografica della zona..9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e

delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui rilascio e' comunque subordinato alla

valutazione del non decremento della complessiva capacita' di raccolta, definita in funzione di quella gia'

riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi

locali da parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purche' rappresentati

da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.

10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati

alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e

locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni

amministrazione competente, anche statale, attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente

connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione

di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonche' di audio-video

diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche individuate con provvedimento del Ministero

dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonche' di quelle

disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono

partecipare anche le societa' di capitali.

12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4,

comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica

alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi.

13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita,

esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.

14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la

scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione

della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita se non ne chiede il

pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.

15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del

regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su

avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto

possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a

116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.

16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,

possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di

concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione

del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della

quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze puo' essere disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota

dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,

sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della predetta

lettera b).

17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13

maggio 1999, n. 133.