Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
Art. 1
(Risultati differenziali)
1. Per lanno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per lanno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
1. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i cinque periodi dimposta successivi laliquota è stabilita nella misura dell1,9 per cento; per il periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2004 laliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. Allarticolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dallarticolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».
3. Il termine di cui al comma 3 dellarticolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e larrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dallarticolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
4. Per lanno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per lanno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le attività di cui al terzo comma dellarticolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali»;
b) dopo larticolo 78 è inserito il seguente:
«Art. 78-bis. - (Altre attività agricole) 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui allarticolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nellammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nellarticolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento di animali, il reddito è determinato applicando allammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dellarticolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando allammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui allarticolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso lopzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni»;
c) allarticolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui allarticolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui allarticolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sullesercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80».
7. Dopo larticolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse) 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dellarticolo 2135 del codice civile, limposta sul valore aggiunto è determinata riducendo limposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dellimposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso lopzione o la revoca per la determinazione dellimposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
8. Allarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti: «conservazione, valorizzazione,»;
2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera c) dellarticolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,» sono soppresse;
3) dopo la parola: «conferiti» è inserita la seguente: «prevalentemente»;
4) le parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni» sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato.
9. Allonere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per lanno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. Allarticolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno dell8 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento»;
3) alla lettera b), le parole: «un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili»;
b) al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 5»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dellimposta sul valore aggiunto, allammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, laliquota media risultante dal rapporto tra limposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume daffari dichiarato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per i periodi dimposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito dimpresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti allamministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dellarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) allarticolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) allarticolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per i medesimi periodi dimposta di cui al comma 8, relativamente al reddito dimpresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato»;
f) al comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «non soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo dimposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4»;
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La sospensione dellesercizio dellattività, ovvero della licenza o dellautorizzazione allesercizio dellattività, prevista dallarticolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale dellAgenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dellobbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga allarticolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;
h) al comma 12, lettera b), le parole: «importo superiore a 5.154.569,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole: «hanno titolo a regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si sono avvalsi dei regimi forfettari»;
i) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA»;
l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4».
11. Per lanno 2004 è istituita laddizionale comunale sui diritti dimbarco di passeggeri sulle aeromobili. Laddizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata allentrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dellinterno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dellincolumità delle persone e delle strutture, l80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «lanno 2003», sono inserite le seguenti: «e per lanno 2004»;
b) allarticolo 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004» sono inserite le seguenti: «, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione»;
c) allarticolo 19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
d) allarticolo 21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
e) allarticolo 21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dellarticolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. Allarticolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: «10%» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dellamianto, compete, per le spese sostenute nellanno 2004, entro limporto massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dellarticolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino allesenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per lesecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
16. Allarticolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005» e le parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dellunità immobiliare risultante nellatto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro limporto massimo di 60.000 euro».
17. Allarticolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dallarticolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004».
18. Sono confermate per lanno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dellIRPEF di cui allarticolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dallarticolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. Allonere derivante dallattuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
20. Allarticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni»;
c) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento lattuazione dellarticolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dellautonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo dimposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dellAlta Commissione di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, lapplicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
24. Allarticolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
25. Nellarticolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro il 31 dicembre 2002». Limposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo allesercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dellimposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. Limposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. Lapplicazione dellimposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato laffrancamento dei valori. Allarticolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria».
27. Ai fini dellattuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. Allarticolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,».
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui allarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. Limporto degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.
30. Nellipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui allarticolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.
32. Allarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse».
33. In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e laccertamento dellimposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.
34. Allarticolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «trenta unità» sono sostituite dalle seguenti: «33 unità».
35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione dellattività della struttura interdisciplinare prevista dallarticolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinata, a decorrere dallanno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. Allarticolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per lesercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano unarte o professione di cui allarticolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nellesercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;».
37. Allarticolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche a seguito della»; nello stesso comma, dopo le parole: «relativi ai rimborsi ed ai recuperi» sono inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per lanno 2004. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate prioritariamente allerogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per lespressione del parere delle competenti Commissioni.
39. Allarticolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «produttrici o» e dopo la parola: «distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i grossisti».
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui allarticolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica».
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui allarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dellimposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dellimposta per lanno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per lutilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dellarticolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui allarticolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione delleccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1) allintero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi dimposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui allarticolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui allarticolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi dimposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dellimposta sul valore aggiunto ovvero dellimposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui allarticolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui allarticolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o lintegrazione, le somme derivanti dallaccertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica larticolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dellarticolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. Lesercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
45. Le disposizioni dellarticolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di cui allarticolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dallarticolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dellarticolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché alladempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, ladempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, larticolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dellarticolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute allestero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nellinventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dellimposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004.
48. Relativamente al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dellarticolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dellarticolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione delleccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dellarticolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. Limporto della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sullimporto delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero delleconomia e delle finanze e del direttore dellAgenzia delle entrate, ai sensi dellarticolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dallarticolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dellarticolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui allarticolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito dimpresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dallapplicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo lobbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dallapplicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione duso sono rideterminati, con effetto dal 1º gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento».
54. Allarticolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui allarticolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di questultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere liscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente lintervento di un notaio».
55. Allallegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dallaumento dellaliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dellimposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dellarticolo 3, nonché per lapplicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui allarticolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1º gennaio 2003, allarticolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dallarticolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione prevista dallarticolo 10, comma 3-bis, per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,»;
b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti: «reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dallarticolo 10, comma 3-bis, per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono».
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, lAgenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, allarticolo 8, comma 1, le parole da: «previsti» fino a: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nellanno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro».
60. Allarticolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dellarticolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le seguenti: «nonché dei soggetti incaricati di cui allarticolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dallarticolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, allarticolo 3, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dellimposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze. La misura del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze con lapplicazione di una percentuale pari alla variazione dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dallISTAT nellanno precedente».
62. A decorrere dallanno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dellarticolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dellarticolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
64. Allarticolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».
65. Al comma 38 dellarticolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «degli utili distribuiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei proventi cui al comma 37», dopo le parole: «la provincia di Lecco,» sono inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse le seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco».
66. Il termine di cui allarticolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dallarticolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica laliquota IVA nella misura del 4 per cento. Lefficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
68. Allarticolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
«14-bis.1. Lefficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
69. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dellotto per mille dellimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo lequilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e allarticolazione su più sedi dellattività didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), lAgenzia spaziale italiana (ASI), lIstituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e lEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti i Ministri dellistruzione, delluniversità e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche linterscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per lattuazione delle politiche comunitarie e per linternazionalizzazione delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dellASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta allAgenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dellarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dellarticolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
8. Per lanno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
9. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative allutilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui allarticolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per lanno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dallex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dellinterno Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e del Ministero dellinterno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere allestinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dellarticolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e lItalia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per lanno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dallanno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e lentità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca dItalia trasmette al Ministero delleconomia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la stessa Banca dItalia.
15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, allatto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, listituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero delleconomia e delle finanze, indicando il beneficiario, limporto delloperazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, sentita lAssociazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dellarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per lesercizio di servizi pubblici, possono ricorrere allindebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare lindebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui allarticolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dellarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, lassunzione di mutui, lemissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a unattività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all85 per cento del prezzo di mercato dellattività oggetto di cartolarizzazione valutato da ununità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentito lISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
18. Ai fini di cui allarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) lacquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) lacquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) lacquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali allerogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra lintervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dellarticolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere allindebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine listituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dallente lesplicazione specifica sullinvestimento da finanziare e lindicazione che il bilancio dellazienda o della società partecipata, per la quale si effettua loperazione, relativo allesercizio finanziario precedente loperazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentito lISTAT.
21. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare listruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.
23. Allonere derivante dallapplicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui allarticolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. Le disposizioni dellarticolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative allaumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dellIVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dellarticolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dellarticolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dellIVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.
27. Per lanno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. Lincremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato lesercizio associato di servizi.
28. Gli enti locali di cui allarticolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con lalienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui allarticolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dellarticolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dellimporto a base di gara di unopera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dallarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero delleconomia e delle finanze, limitatamente allanno 2004, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità speciali di cui allarticolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale allIRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per lanno 2004, nonché a titolo di compartecipazione allIVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero delleconomia e delle finanze ai sensi dellarticolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.
31. Limitatamente allanno 2004, il Ministero delleconomia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale allIRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dellaccesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dallAccordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui allarticolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, allarticolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo lobbligo del ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dallAccordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dallarticolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dellarticolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dallAccordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per lanno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per lanno 2004, lincremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dallapplicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dallarticolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui allarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni.
36. Per lanno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dellarticolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dellarticolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, nellambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 Uffici allestero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici allestero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
40. Allarticolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi allestero ed in attesa dellaccreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui allarticolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze e allUfficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento allentrata del controvalore in euro dellimporto prelevato seguendo le procedure previste dallarticolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro delleconomia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dellavvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze e allUfficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri».
41. Allarticolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «da emanare entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.
42. Allarticolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Il 10 per cento delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno».
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative.
44. Per gli oneri derivanti dallassunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per lorganizzazione dellattività della «International Task Force per leducazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah» è autorizzata, per lanno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
45. Larticolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Copertura finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dallattuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute».
46. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per lanno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per lincentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per lanno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dallanno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dallanno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dellordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e dellimposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare allincentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.
50. In relazione a quanto previsto dallarticolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui allultimo periodo del comma 40 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dallanno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui allarticolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dallarticolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
51. A decorrere dallanno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui allarticolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui allarticolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per lanno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dallAccordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dallarticolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per lanno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dallanno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per lanno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore allunità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per lanno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui allarticolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano allAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dellassorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per lanno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dallanno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero delleconomia e delle finanze. Nellambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata limmissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dellamministrazione civile del Ministero dellinterno in correlazione alleffettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dellamministrazione penitenziaria in correlazione alleffettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari dalluniversità nella quale prestano servizio ad altra università statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dallimpiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dallamministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per lanno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui allarticolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e lUnioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dallesterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per lanno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per lanno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. Allonere derivante dallattuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per lanno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dallanno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dallanno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dallanno 2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative allautorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per lanno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per lanno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dellanno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dellincidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dallarticolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per lanno 2003. Fino allemanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino allemanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per lanno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dallarticolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e lUnioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero delleconomia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per lanno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per lanno 2004. In attesa dellemanazione del regolamento di cui allarticolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e lAgenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dellarticolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero delleconomia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dellarticolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per lanno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui allarticolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui allarticolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per lassunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dellIstituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui allarticolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
65. Per lanno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dallarticolo 108 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dallarticolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nellanno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nellanno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per lanno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dallarticolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dellamministrazione penitenziaria, provvede allacquisizione di personale civile con professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure lAmministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra laliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dallAutorità con le modalità di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dellAutorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso lAutorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è stabilita dallAutorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per lanno 2004, per gli enti di ricerca, lIstituto superiore di sanità (ISS), lIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), lASI, lENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lattuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero delleconomia e delle finanze, dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dallarticolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui allarticolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dallarticolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, lArma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per lanno 2004, 190 milioni di euro per lanno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dallanno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nellanno 2004, 3.420 nellanno 2005 e 3.430 nellanno 2006. In deroga a quanto previsto dallarticolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e lAvvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso lAgenzia del demanio che ha esercitato lopzione ai sensi dellarticolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso lAgenzia del demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
72. Larticolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dellindennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Larticolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che lemolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini dellattribuzione dei trattamenti di cui allarticolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
73. Larticolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere allaggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dellassegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. Larticolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dellapplicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dellUnione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nellambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dellUnione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente allesercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per lattuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui allarticolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.
78. Nelle more dellattuazione della vicedirigenza di cui allarticolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del Ministero delleconomia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato ai sensi dellarticolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1º gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative allapplicazione dellarticolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di lite.
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete lindennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte dappello di Roma.
80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata in 3.844.206 euro a decorrere dallanno 2004. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del presente comma, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
81. Al fine di realizzare lomogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dellindennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dallarticolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per lattuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti.
83. Dopo larticolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui allarticolo 10, comma 4, comprese quelle previste dallarticolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, lelaborazione, la valutazione e il trasferimento allesterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga di cui allarticolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite alluso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì lelenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso».
84. Allarticolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: «Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».
85. Allarticolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga».
86. Allattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nellambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dellarticolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse.
88. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dallarticolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, larticolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dellarticolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dellarticolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui allaccordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto lesonero o il semiesonero dallinsegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dellinfanzia ed elementare possono ottenere lesonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere lesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
4. Lesonero o il semiesonero dallinsegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, lesonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1».
89. Nellambito delle attività di riconversione previste dallarticolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nellambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, dufficio.
91. Al comma 21 dellarticolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui allarticolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1º gennaio 2004».
92. Per lattuazione del piano programmatico di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dallanno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dellistruzione e formazione tecnica superiore e per leducazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche laffidamento, nellanno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dellarticolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
94. Dopo il comma 7 dellarticolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per lattribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche».
95. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per lanno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dellENPALS.
98. Allelenco di cui allarticolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente:
«23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali».
99. Allarticolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dellarticolo 3, salvo lobbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente».
100. Allarticolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma:
«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dellarticolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente alladempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo».
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nellambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per lanno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare allulteriore finanziamento delle finalità previste dallarticolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dellattività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
102. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dallarticolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita allarticolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui allarticolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. Limporto complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, allimporto di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente allapplicazione dellaliquota marginale prevista dalla normativa vigente per limposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101.
103. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 101 e 102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti lassegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse alluopo corrisposte dallapposita gestione speciale dellINPS.
105. Dopo larticolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale laltro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. Leventuale dissenso deve essere motivato. Lassenso o il dissenso devono essere comunicati allinteressato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione».
106. Allarticolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «da almeno cinque anni» sono soppresse.
107. Allarticolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «e delle aziende sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,».
108. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per ledilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per lanno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per lattuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per lattuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dellattuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.
112. Lattuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore allimporto determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unità immobiliari, tenuto conto dellandamento del mercato delle locazioni immobiliari e dellincidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.
114. Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dellalloggio locato.
115. I comuni, nellambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero lesenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dellaliquota ICI, anche differenziando tali benefìci in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dallimprenditore.
116. Lincremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per lanno 2004 dallarticolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per lintegrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dellinfanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dellinfanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dellistruzione, delluniversità e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui allarticolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
119. Allarticolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: «fino al termine di tale periodo,» sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché larticolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti linvalidità civile di cui allarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, questultima, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con lINPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per lesercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, allarticolo 27, comma 1, la parola: «regionale» è soppressa.
122. Allarticolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi dinvestimento immobiliare chiusi disciplinati dallarticolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dallarticolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dellimposta è tenuta la società di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dallapportante senza addebito dellimposta, con losservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con lindicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere integrata dalla società di gestione del risparmio con lindicazione dellaliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui allarticolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dellarticolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili».
123. Lefficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dellUnione europea ai sensi dellarticolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
124. Al comma 2-bis dellarticolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dallarticolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento più una quota degli intervenuti allassemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione».
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dallarticolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui allarticolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per lattivazione del Centro di alta specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per lanno 2004.
127. Al fine di favorire lintegrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con lattività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino.
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006» è autorizzato il limite dimpegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nellattesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per laffidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dellarticolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto dallarticolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: «formalmente delegati», sono inserite le seguenti: «nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero delleconomia e delle finanze» e il periodo: «Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri» è soppresso.
130. Per il completamento e lottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante linterconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite dimpegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
131. Allarticolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,».
132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui allarticolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento allINAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dallINAIL. Allonere relativo allapplicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per lanno 2004, 97 milioni di euro per lanno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
133. I benefìci previdenziali di cui allarticolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. Allarticolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto».
135. Allarticolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dallarticolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e le parole: «e di 45 milioni di euro per lanno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».
136. Allarticolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dallarticolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». Allonere derivante dallattuazione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima finalità e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.
137. Per le finalità di cui allarticolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nellesercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lintervento di cui allarticolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire nellanno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. Allarticolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dallarticolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di 100 milioni di euro per lanno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilità, qualora liscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti lofferta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma.
138. Al comma 1 dellarticolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»;
b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività» sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano allinterno dello stesso stabilimento».
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
140. Dopo il comma 3 dellarticolo 20 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dellevento».
141. Per lanno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.
142. Nellambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione dellAccordo tra Governo, regioni e le province autonome dell8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dallarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte allesame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dellaccresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero delleconomia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché in relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui è destinata, dintesa con le organizzazioni sindacali, allincentivazione della produttività del personale delle aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore dellAzienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per lanno 2004, 60 milioni di euro per lanno 2005 e 75 milioni di euro per lanno 2006, nonché 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dellospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dellAzienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio limporto di 19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo lassegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dellarticolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilità dellassegno di cui al comma 1 dellarticolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dellarticolo 2 della stessa legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonché al fine di rafforzare significativamente i risultati dellattività di controllo tributario in relazione a quanto previsto dallarticolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, lAgenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unità di personale appartenente allarea C che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico retribuito.
147. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dallarticolo 34, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, allarticolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale contrattualizzato dellarea 1 non superino le cinque unità, il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per lanno 2004, lAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici (APAT) è autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nellanno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dellAgenzia.
149. In attuazione dellarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per lattuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
150. In relazione allaccresciuta complessità dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dallattuazione dellarticolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, lintera quota del 10 per cento dellimporto proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, di cui allarticolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è destinata, limitatamente allanno 2004, allincentivazione del personale con le modalità previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi limporto percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per lacquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dellattività e delle procedure ad essa connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dellinterno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dellAmministrazione, con una dotazione, a decorrere dallanno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dellinterno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dellordine, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per lanno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dellinterno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dellinterno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
153. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 500 unità complessive. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per lanno 2004, euro 12.000.000 per lanno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui allarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dellinterno sono stabiliti i relativi criteri, modalità e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dellinterno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dellinterno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
154. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni per lanno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dallanno 2005.
155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per lanno 2004, 42 milioni di euro per lanno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1º gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dellEsercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dellAeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dellarticolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dellArma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dellarticolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per lanno 2004, 118 milioni di euro per lanno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dallanno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
156. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dallanalogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dellarticolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dellinquadramento previsto dallarticolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dellattività di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unità appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con progressivo riassorbimento nellambito della dotazione organica del settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2004.
158. Per lanno 2004, nellambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in applicazione dellarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati già idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dellarticolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dellarticolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, con dotazione a decorrere dallanno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
160. Allarticolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Laliquota prevista dal comma 4 dellarticolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dellarticolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze».
161. Allarticolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: «università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca», sono inserite le seguenti: «nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per lanno 2004, dellAgenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».
162. Le disposizioni di cui allarticolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per lassistenza alle collettività italiane allestero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dellarticolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: «, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze» fino a: «stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze».
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dellarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento dellAmministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttività del personale. I commi 195 e 196 dellarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
165. Allarticolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro delleconomia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dellarticolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con lattività di controllo e di monitoraggio dellandamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dallanno 2004, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dellAmministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le somme derivanti dallapplicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dellAmministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione allapporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1».
166. Larticolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dellultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dellarticolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dellarticolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. Allarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di beni e servizi a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per lacquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».
167. Allarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «a rilevanza regionale»;
b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dellarticolo 2, le parole: «aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dellarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad» sono sostituite dalle seguenti: «attuino i princìpi di cui allarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e allarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero»;
b) il comma 2 dellarticolo 2 è abrogato.
169. Allarticolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;
b) il comma 7 è abrogato.
170. Al comma 1 dellarticolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Tali enti, per lacquisto di beni e per lapprovigionamento di pubblici servizi caratterizzati dallalta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dellarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei princìpi di concorrenza.
Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti)
1. Per lanno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per lanno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per lutente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sullammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dellacquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nellambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per lacquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che lofferta commerciale indichi chiaramente allutente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dallarticolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dallarticolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dallanno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
6. Allarticolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: «cessione in uso di circuiti telefonici» sono inserite le seguenti: «e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,». Allonere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.
7. È autorizzata lulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dellarticolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute daula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dellarchivio audio e video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dellarticolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata lulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per lanno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dellinformazione nel Paese.
9. Il Fondo di cui allarticolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare lacquisizione e lutilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dellarticolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per lanno 2004, allistituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto allerogazione di un contributo di 200 euro per lacquisizione e lutilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo allanno dimposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per linnovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dellanno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per lacquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per linnovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefìci previsti dal presente comma.
12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dellinterno, aventi per oggetto lapplicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
13. Allarticolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le quote versate allENAV e allASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso».
14. LIstituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dellarticolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive allIstituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonché stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dellIstituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dallarticolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
15. Allarticolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole: «di un polo di attività industriali ad alta tecnologia» sono sostituite dalle seguenti: «di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia»; dopo le parole: «del comune di Genova», sono inserite le seguenti: «anche in relazione allattuazione dellarticolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006».
16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro è consentito il versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
17. Allarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: «connesse allattività antincendi boschivi di competenza,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,».
18. Le risorse provenienti da iniziative di cui allarticolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui allarticolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dellattuazione dellarticolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone allapprovazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dellarticolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. Allarticolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dellarticolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale».
22. Allarticolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui allarticolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti».
23. In deroga a quanto previsto dallarticolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente allatto della rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
25. Allarticolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2004».
26. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dallarticolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o limpossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dellarticolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui allarticolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.
29. Nelle more delladozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dellacquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.
30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dellacquacoltura per lanno 2004.
31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui allarticolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dallanno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
32. Le economie dasta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delleconomia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico». Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dellambiente e della tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui allarticolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delleconomia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreché presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione allattuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui allarticolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province lintroito dei proventi di cui allarticolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
39. A copertura dellonere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dallattuazione del comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
40. Con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente allammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38.
41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui allarticolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite allISMEA.
43. LISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per lattuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per lattribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.
45. Per le finalità di cui allarticolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, lISMEA può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere allacquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere lintroduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dellIstituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.
47. LIstituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48. LIstituto di cui al comma 46 ha sede presso luniversità degli studi di Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di ricerca.
49. Limportazione e lesportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dellarticolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dallItalia ai sensi della normativa europea sullorigine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata lorigine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, luso di segni, figure, o quantaltro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per limmissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con lasportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quantaltro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sullorigine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso lesatta indicazione dellorigine o lasportazione della stampigliatura «made in Italy».
50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso lAgenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta allapplicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dellAgenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui allarticolo 7, comma 10, dellaccordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dallarticolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dallestensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del «made in Italy».
52. Laccesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato dintesa tra il direttore dellAgenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dallanno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, lAgenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta allapplicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.
56. Per le finalità di cui allarticolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza laccesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dellAgenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
57. Presso gli uffici dellAgenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per lassolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui allarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dellindicazione di origine o listituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dellEuropa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dellente di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nellambito del territorio nazionale. A tale fine, e per ladeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato allattuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui allarticolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo lordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate allente di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per lanno 2004 possono essere versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità «Naturalmenteitaliano».
63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento dellazione di contrasto alleconomia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dellarticolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, lorganico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza è incrementato di 470 unità dallanno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dallanno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante lassunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dellarticolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per lanno 2004, 28 milioni di euro per lanno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dallanno 2006.
65. Allarticolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Livorno,» è inserita la seguente: «Manfredonia,».
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dallUnione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone lintegrità e lindipendenza di giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, luso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa lordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.
68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR Spa lEsposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma.
69. LEsposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
70. Per lattuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.
71. Allarticolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per lanno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2003 e 2004».
72. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
73. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dellinterno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dellIstituto per il commercio con lestero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per lassistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
75. Per lattuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato allassistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73.
78. Per lattuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per lanno 2004, 4 milioni di euro per lanno 2005 e 2 milioni di euro per lanno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala allautorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
80. Lautorità amministrativa, quando accerta, sia allatto dellimportazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche dufficio, previo assenso dellautorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
81. Lopposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
82. Le disponibilità del fondo di cui allarticolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per lanno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.
83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
84. Allarticolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dellarticolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «delle imprese industriali e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi».
85. Allarticolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5º bando».
86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dellarticolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi di cui allarticolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dellutilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dellarticolo 30 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze.
89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dellarticolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
90. Le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dellarticolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dellarticolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
91. Per la prosecuzione degli interventi e dellopera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dallanno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dallanno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio dEuropa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati allesercizio dellattività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
92. Allarticolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui allarticolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
94. Allarticolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura lesecuzione».
95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dallanno 2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dellarticolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dallanno 2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dallanno 2005.
98. Al comma 1 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nellintero territorio regionale,».
99. In conformità con il principio di cui allarticolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui allarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
100. Al fine di cui al comma 99 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti allelenco speciale previsto dallarticolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.
101. Il Fondo di cui al comma 100 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è pari a 10 milioni di euro per lanno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dellarticolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
104. In deroga a quanto previsto dallarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per lanno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per lanno 2004 di euro 250.000.
105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dellarticolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dellarticolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dellarticolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dellarticolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dellarticolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti limporto dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato leventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorità per quelli cofinanziati dalle regioni.
107. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo di cui al comma 106 è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nellallegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.
109. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
110. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale.
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2004 e di 45 milioni di euro per lanno 2005.
112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per lincentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dellUnione europea.
115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sullutilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro.
116. Allarticolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per lelaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dallarticolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
117. Allarticolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dallutilizzazione dei beni demaniali trasferiti allANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra lANAS Spa e lAgenzia delle entrate.
1-sexies. Allarticolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Il Ministro delleconomia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dellautorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con lAgenzia delle entrate e liscrizione a ruolo avviene a seguito di uningiunzione conforme allarticolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dellAgenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dellufficio della società che lha richiesta».
118. Nellanno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dellaggio di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dellaggio di cui allarticolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo laggio, a carico del debitore, previsto dallarticolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, limporto di cui al comma 118 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige lobbligo della redazione bilingue degli atti.
120. Allonere derivante dallattuazione del comma 118, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
121. Allarticolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con lAgenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio».
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
123. Allarticolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «Ad esse non si applicano» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo,».
124. Al comma 30 dellarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «negli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario».
125. La lettera g) del comma 27 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:
«g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico».
126. Al comma 17 dellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «attività di promozione» sono inserite le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».
127. Allarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Tessera del cittadino», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Tessera sanitaria»;
b) la sigla: «TC», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «TS»;
c) al comma 13, le parole: «della TC» sono sostituite dalle seguenti: «della TS nella carta di identità elettronica o».
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per lanno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dellarticolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui allarticolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti dintervento allinterno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.
130. Allarticolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare laccelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nellambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;
b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente» e dopo le parole: «relativa localizzazione» sono aggiunte le seguenti: «,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate».
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui allarticolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito dimposta ai sensi dellarticolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dellAgenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dellinvestimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata listanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per lanno di presentazione dellistanza e per lanno successivo sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito dimposta ai sensi delle disposizioni di cui allarticolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dellopera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dallopera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui allarticolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati allesercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dallopera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino allestinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dellinfrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per lutilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nellinteresse dei soggetti finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. Ladeguamento tariffario è regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dallISTAT;
b) dellobiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo;
d) costi derivanti dalladozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso luso efficiente delle risorse, sostenuti nellinteresse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143. Per lanno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui allarticolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.
144. Per lanno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui allarticolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dellarticolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dellammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dellopera ovvero dellinfrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dellerogazione del contributo, a condizione che lente assegnatario assuma, nella medesima domanda, limpegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dellarticolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
«2. Lesecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dellimporto degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso dasta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, laumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento».
147. Dopo il comma 2-bis dellarticolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:
«2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dellesecuzione, nel limite massimo del 75 per cento delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti lavvenuta esecuzione. Lammontare residuo, pari al 25 per cento delliniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dellaffidamento e lacquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica lappalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1º gennaio 2004».
148. Al comma 1 dellarticolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali». Per lattuazione della lettera c-bis) del comma 1 dellarticolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per lanno 2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dellopera che, ai sensi della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere
realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare
complessivamente il 20 per cento dellimporto dellaffidamento posto a base di
gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in
unica soluzione, allatto dellultimazione dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del
soggetto proponente, allattivazione degli accordi di programma per la localizzazione
degli interventi di cui allarticolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati
attuati ai sensi dellarticolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su
proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente
della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione,
sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dellarticolo 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque
subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune
dellaccordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del
programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
151. Al comma 1 dellarticolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dellarticolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «modernizzazione e lo sviluppo del Paese» sono inserite le seguenti: «nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e lottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali».
152. Allarticolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: «e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte» sono soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere lapplicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per lanno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. Lefficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui allarticolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui allarticolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte allacquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte allacquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora loperazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dellacquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari delloperazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per lanno 2004 è fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1º gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista lesclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale allentità degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
158. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per lanno 2004, di 7 milioni di euro per lanno 2005 e di 10 milioni di euro per lanno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunità locali.
159. Per il sostegno e lulteriore potenziamento dellattività di ricerca scientifica e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per lanno 2006 a valere, fino allimporto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dellarticolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
160. Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per lavviamento di strutture di recente istituzione, è autorizzata per lanno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dellIstituto nazionale di astrofisica (INAF).
161. Per lanno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore dellIstituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dellarticolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste allItalia, è concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
164. Il contributo di cui al comma 163 è destinato a concorrere ad iniziative riguardanti lorganizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attività editoriali.
165. Il contributo di cui al comma 163 è altresì destinato al recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.
166. Per lesercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui allobiettivo 2, è assegnato allUniversità campus bio-medico (CBM), di cui allarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, limporto di 20 milioni di euro per lanno 2004 e di 30 milioni di euro per lanno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e lassistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dallarticolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è incrementato dellimporto di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui allarticolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni allimmissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui, rispettivamente, allarticolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.
170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dellIstituto superiore di sanità per lassolvimento dei compiti di cui allarticolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione allutenza.
172. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente già previste dal servizio universale.
173. Al comma 1 dellarticolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente lincendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data».
174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dellarticolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004.
175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con limporto di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui allarticolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo delleconomia e delloccupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e lanno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.
178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
179. Allarticolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «al 1º gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo» e le parole: «già predisposti e» sono soppresse.
180. Al comma 3 dellarticolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «e della Fiera di Verona» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova».
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito dimposta pari al 10 per cento della spesa per lacquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nellanno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per lanno 2005, in 95 milioni di euro.
182. La spesa per lacquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dalleditore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per lacquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per unarea superiore al 50 per cento dellintero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne lacquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate allacquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nellarticolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dellammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito dimposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito dimposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; leventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
185. Lammontare della spesa complessiva per lacquisto della carta e limporto del credito dimposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta durante il quale la spesa è stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito dimposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
187. Il comma 30, secondo periodo, dellarticolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dellEnte poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dellarticolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.
188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dellindustria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto lerogazione del contributo in due o tre tranche.
189. Lefficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata allautorizzazione delle competenti autorità europee.
190. Dei contributi di cui allarticolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.
191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 2, il quarto comma è abrogato;
b) allarticolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«LIstituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso lIstituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato dellaliquota ad esso spettante a norma dellarticolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con limporto dei premi riservati al CONI a norma dellarticolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dellarticolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
192. LIstituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.
193. Allarticolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo», e nel secondo periodo, le parole: «diversi da» sono sostituite dalla seguente: «inclusi».
194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai princìpi formulati nellarticolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nelladesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dallanno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dellarticolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per lesatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta limmediata decadenza della concessione, limmediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, limmediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano ladesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dallAmministrazione finanziaria, per il recupero dellimposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti allamministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nellanno precedente, incrementato dellaumento percentuale realizzatosi su base regionale nellanno di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta limmediata decadenza dalla concessione, limmediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, limmediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dellarticolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
195. Allarticolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui allarticolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1º maggio 2004».
196. Al comma 13 dellarticolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento».
197. Allarticolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto allobbligo di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38».
198. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dellINAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società sono tenute a effettuare i versamenti in ununica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione, nei confronti delle società interessate, di ogni accertamento e lesclusione di sanzioni.
200. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dellUnione europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dellUnione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per lassicurazione contro gli infortuni e la morte;
c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dellimposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui allarticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per lanno 2004 e di 1,5 milioni di euro per lanno 2005.
204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per lanno 2004.
205. Allarticolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per liscrizione allassicurazione obbligatoria presso lente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, lentità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi». Il decreto di cui allarticolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
206. Allarticolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Lampedusa,» sono inserite le seguenti: «nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,».
207. Per le finalità di cui al comma 4 dellarticolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per lanno 2006.
208. Al comma 15 dellarticolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «sono abrogate le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione le disposizioni»;
b) lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006».
209. Per gli interventi di cui allarticolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui allarticolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
210. Ai fini di cui al comma 209, allarticolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché allarticolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: «nellanno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nellanno 2003».
211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.
212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare allerogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.
215. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per lanno 2004, 1 milione di euro per lanno 2005 e 1 milione di euro per lanno 2006.
216. Il fondo di cui al comma 215 è destinato allassegnazione di contributi, per labbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.
217. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi.
218. Allarticolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Lalienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dellazionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per lErario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro delleconomia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica larticolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali»;
b) al comma 5, le parole: «Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delleconomia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni»; dopo le parole: «possono affidare» sono inserite le seguenti: «anche in deroga alle disposizioni dellarticolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili»; dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente periodo: «I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero delleconomia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione».
219. Allarticolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «è effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere effettuato anche».
220. Allarticolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «non coinvolto nella strutturazione delloperazione di alienazione» sono soppresse.
221. Allarticolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A modifica di quanto previsto dallarticolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione».
222. Allarticolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento».
223. Il comma 24 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dellarticolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dellarticolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dellalloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dellarticolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.
225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dellarticolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dellarticolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
226. Allarticolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dallarticolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dallavvio dellesercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dallAccordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti».
227. Allarticolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delleconomia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dellassemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro delleconomia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive:
a) opposizione allassunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui allarticolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro delleconomia e delle finanze con proprio decreto. Lopposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che loperazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per lesercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dalloperazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro delleconomia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui allarticolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui allarticolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nellassemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro delleconomia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini dellesercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro delleconomia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per lesercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con ladesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, alladozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dellazienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale allestero, di cambiamento delloggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto».
228. Il potere di opposizione di cui allarticolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, è esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga lesigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso latto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dellassemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro delleconomia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali.
230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delleconomia e delle finanze e delle attività produttive, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.
231. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.
232. In relazione alle disposizioni di cui allarticolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, limporto di 130 milioni di euro per lanno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale allestero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con lobiettivo dellinternazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
234. Allarticolo 113 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con lerogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono allesecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui allarticolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e allarticolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia lesecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.»;
b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.»;
c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dellespletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per lammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto allestero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per leffettiva apertura dei relativi mercati».
235. Allarticolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole: «aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «aziende artigianali, agricole e di pesca». La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme già stanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere allalienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, nel rispetto della normativa generale sullalienazione dei beni immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238. Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dellassegno vitalizio di cui allarticolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per lanno 2004 per fronteggiare lemergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allarticolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dallarticolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
242. Ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dallarticolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno delleconomia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
243. Ai termini dellarticolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nellanno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nellallegato 1 alla presente legge.
247. In applicazione dellarticolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nellallegato 2 alla presente legge.
248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra gli interventi di cui allarticolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nellambito dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per lanno 2004.
251. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2004.