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Riforma del diritto societario

(D. Lgs 6 /2003)

Brevi note per gli adempimenti societari con scadenza 30/6/04 o 30/9/04

Per effetto dell’art. 9 del D. Lgs 6/2003 le società già esistenti al 1/1/2004 avranno tempo fino al 30 Settembre 2004 per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni inderogabili introdotte con la riforma del diritto societario.

Talune delibere, come quelle che riducono la possibilità di recedere, vanno prese entro il 30/6/2004 e potranno essere assunte dall’assemblea straordinaria anche con le maggioranze semplici, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Tra gli adeguamenti necessari si possono suggerire i seguenti:

definire con precisione l'oggetto sociale;
fissare il termine di durata o prevedere, nel caso di durata a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere;
stabilire un diverso criterio di ripartizione delle azioni, se si vuole derogare al principio di proporzionalità rispetto ai conferimenti, ricordando che le nuove norme rendono possibile anche un'assegnazione delle azioni non proporzionale ai conferimenti;
nominare, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile.

Inoltre qualora venga svolta attività di direzione e di coordinamento di una società rispetto ad un’altra è necessaria un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese.

Va sottolineata l’importanza dell’estensione dei casi in cui il socio può recedere dalla società, ad esempio quando viene di fatto modificato l’oggetto sociale, viene trasformata la società, viene prorogato il termine della società, vengono modificate le regole di circolazione delle azioni, quando vengono alterare le condizioni di rischio dell’investimento (in talune ipotesi).

Se viene esercitato il recesso il socio che recede ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione in misura pari al patrimonio sociale.