D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

        ATTUAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123,

           IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

                                NEI LUOGHI DI LAVORO

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                                         Sezione V

                             SORVEGLIANZA SANITARIA

                                         Art. 38.

                        Titoli e requisiti del medico competente

 

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia

    industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi

formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di

concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata

in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto

tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto

legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.

A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento

di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma

di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive

modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente

decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non

inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici

competenti istituito presso il Ministero della salute.

 

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