D. Lgs. 9 Aprile
2008, n. 81
ATTUAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 3
AGOSTO 2007, N. 123,
IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI
LAVORO
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Sezione V
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Art.
38.
Titoli e requisiti del medico competente
1.
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei
seguenti titoli o requisiti:
a)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica;
b)
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in
fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c)
autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277;
d)
specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2.
I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a
frequentare appositi percorsi
formativi
universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e
della ricerca di
concerto
con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata
in
vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino
di avere svolto
tali
attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in
vigore del presente decreto
legislativo,
sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A
tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro
comprovante l'espletamento
di
tale attività.
3.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario
partecipare al programma
di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e successive
modificazioni
e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in
vigore del presente
decreto
legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere
conseguiti nella misura non
inferiore
al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro».
4.
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo
sono iscritti nell'elenco dei medici
competenti
istituito presso il Ministero della salute.
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