Legge Regionale 32/2007

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

       STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI

 

Sul sito dell’Agenzia Sanitaria Regionale: www.asrabruzzo.it  è possibile reperire

tutta la normativa e la modulistica per le Autorizzazioni e/o Accreditamento

all’esercizio dell’attività sanitaria di ambulatori, poliambulatori, studi medici e

odontoiatrici, ecc.

                      I Sanitari che esercitano la professione

    ed eseguono anche una sola delle prestazioni riportate da pagg. 91/99 dell’

   Allegato B4 “Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale”

                             (pubblicato sul B.U.R.A. n. 37 del 07.07.2006) 

             sono tenuti a presentare DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

                               all’esercizio dell’attività sanitaria

                                              entro il 6-01-2011

(90 gg dalla data di pubblicazione sul bura n.66 dell’8.10.2010 della delibera del Commissario ad Acta n.57 /27.09.2010)

                       SU MODELLO APPOSITAMENTE PREDISPOSTO-mod.02-

                                    ed allegare:

-  scheda 1.1  (requisiti organizzativi di garanzia dei diritti dei pazienti)

                             rispondere solo alle domande pertinenti all’attività svolta

- scheda 6.1 o 6.2 o 6.3 ( requisiti minimi)

- eventuale programma d’adeguamento dei requisiti minimi

  (termini adeguamento requisiti minimi:-organizzativi entro UN anno; tecnologici entro TRE anni; 

     strutturali entro CINQUE anni)

(Se l’allegato B4 non si apre facilmente dal link su indicato è possibile consultare la “lista delle

procedure” utilizzando il collegamento al bura dal nostro sito e digitando su ricerca bollettino

n. 37 data  07.07.2006, aprire,  scorrere tutta la pagina fino a “bollettino integrale”,

aprire e visualizzare da pag. 91 a 99 )

 

Per visualizzare il modello di domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio

dell’attività sanitaria Studio di specialistica Medica,  Specialistica Chirurgica o Studio Odontoiatrico:      

         “Documenti” (Procedureautorizzazioneeaccreditamentoemoduli)

(pag. 15 /17: domanda e pag. 18/19: istruzioni per compilazione ).

 

Per visualizzare i requisiti minimi :- scheda 6.1 Studio di specialistica Medica – scheda 6.2

Studio di specialistica Chirurgica – scheda 6.3 Studio Odontoiatrico:

        “Manuale di autorizzazione” (Manuale autorizzazione)

stampare  scheda 1.1 e 6.1 o 6.2 o 6.3 (attenzione: aprire il “manuale” scorrere fino alla fine del

documento, aprire l’ “Indice”, stampare la scheda 1.1 relativa ai requisiti organizzativi di

garanzia dei diritti dei pazienti, rispondere solo alle domande pertinenti all’attività

svolta,  tornare indietro scorrere il documento fino al punto 6 e stampare la

scheda relativa ai requisiti specifici studi professionali: 6.1 studio di specialistica

medica; 6.2 studio di specialistica chirurgica e 6.3 studio odontoiatrico)

            

Chiarimenti del Sub Commissario ad acta su procedure autorizzazione studi

del 23.12.2010.

 

             DAL NOTIZIARIO OMCeO PESCARA OTTOBRE 2010

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 1, della Legge della

Regione Abruzzo n.19 del 26.09.2009.

La Legge Regionale n.19/2009, fortemente voluta da tutte le Associazioni di categoria

dei Medici e degli Odontoiatri, in primis dalle loro rappresentanze istituzionali, gli Ordini,

aveva corretto quanto stabilito dalla precedente LR 32/2007, esentando dal regime

autorizzatorio gli studi medici e/o odontoiatrici che non intendono avviare la procedura

di Accreditamento istituzionale, cioè i professionisti che non forniscono prestazioni in

nome e per conto del SSN.

Le ragioni per cui si è invocato l'esonero dall'Autorizzazione per gli studi sopra citati

consistono nel fatto che tali studi già rispondono a criteri di sicurezza stabiliti peraltro

da leggi statali, le quali pongono tutti i professionisti della Salute sullo stesso piano,

senza creare, come invece fanno i requisiti fissati dalle varie leggi regionali, discrimine

per i diversi requisiti richiesti e condizioni differenti per l'esercizio professionale da

territorio a territorio, con ripercussioni anche per le condizioni di accoglienza dei nostri

pazienti, diverse da una Regione all'altra.

Il regime autorizzatorio regionale si rivela dunque un inutile aggravio burocratico che

nulla aggiunge alle condizioni di sicurezza e di riduzione dei rischi. Inoltre la permanenza

di tale regime ha già sollevato ed ancora solleverà molte perplessità sulla sua costituzionalità

e sul rispetto delle norme comunitarie in materia di libero esercizio professionale.

Purtroppo la pronuncia di illegittimità costituzionale si è determinata in assenza di una

rappresentanza legale della nostra Regione che potesse confutare i riferimenti giuridici

(impropri) invocati dall'Avvocatura dello Stato a sostegno della necessità inderogabile di

autorizzare tutti gli studi medici e odontoiatrici indistintamente.

Non sappiamo chi abbia avuto la responsabilità della mancata difesa di un articolo di Legge

approvato quasi all'unanimità dell'intero Consiglio Regionale, anche con gran parte dei

voti dell'attuale Opposizione, decidendo di rinunciare ad esporre le ragioni che sono

alla base del provvedimento impugnato. Come pure è grave che di questa decisione

fosse stato tenuto all'oscuro anche l'Assessore regionale alla Sanità, con cui i rappresentanti

ordinistici si erano intesi per un'efficace difesa della Legge impugnata.

Noi continuiamo a credere, e per questo lavoreremo, che sia possibile arrivare ad una

soluzione condivisa, rispettosa sia del dettato costituzionale che del buon senso, una soluzione

che tenga conto delle differenze tra studi professionali e strutture più complesse.

Se le nostre istanze, tante volte riaffermate nelle Assemblee degli esercenti la medicina o

l'odontoiatria in libera professione, non dovessero essere comprese dagli interlocutori

politici, allora saremmo obbligati a percorrere tutte le vie possibili, anche quelle giudiziarie,

per veder riaffermati i nostri diritti.

In ogni caso c'è tempo novanta giorni, a partire dal giorno 8 di Ottobre 2010, data di

pubblicazione sul BURA della Delibera n.57/2010 del Commissario ad Acta, Dr. Giovanni Chiodi,

per chiedere di essere autorizzati all'esercizio professionale.

Per questo si consiglia di aspettare, auspicando un ulteriore atto legislativo regionale

(o nazionale) che accolga le nostre istanze, atto per la cui realizzazione i rappresentanti

ordinistici si stanno già adoperando.

 

DELIBERAZIONE N. 57 del 27/09/2010 - B.U.R.A. n. 66 del 08/10/2010

 

“…omissis…

                                          TUTTO CIÒ PREMESSO

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono

integralmente trascritte ed approvate

                                                    delibera

1)   di dare atto, in via generale, che per effetto della declaratoria di

     incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, L.R. 26.09.2009, n. 19, gli studi odontoiatrici

     e medici di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 31.07.2007 n. 32, sono assoggettati

     al regime di autorizzazione di cui alla medesima legge;

2)  di stabilire che gli studi odontoiatrici e medici di cui all’art. 2, comma 1, lett. e)

     della L.R. 31.07.2007 n. 32, attualmente in esercizio, sono tenuti a produrre domanda

     di autorizzazione ai sensi della citata legge entro e non oltre il termine di novanta giorni

     dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

3)  di ribadire che i predetti studi, non sono contemplati fra le strutture da disciplinare

     con l’atto di fabbisogno, e pertanto l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non

     è subordinata al rilascio del parere regionale di compatibilità programmatoria e non 

     è soggetta al regime di sospensione di cui in premessa;

4)  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale

     della Regione Abruzzo e la sua trasmissione, per quanto di competenza, ai Ministeri

     dell’Economia e Finanze e della Salute.

Il Commissario ad acta

   Dr. Giovanni Chiodi”