Legge
Regionale 32/2007
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
STUDI
MEDICI E ODONTOIATRICI
Sul sito
dell’Agenzia Sanitaria Regionale: www.asrabruzzo.it è possibile reperire
tutta la normativa e la modulistica per le Autorizzazioni e/o Accreditamento
all’esercizio dell’attività
sanitaria di ambulatori, poliambulatori, studi medici e
odontoiatrici,
ecc.
I Sanitari che esercitano
la professione
ed eseguono anche una sola delle prestazioni riportate da pagg. 91/99 dell’
Allegato B4 “Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime
ambulatoriale”
(pubblicato sul B.U.R.A. n. 37 del 07.07.2006)
sono tenuti a presentare DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
all’esercizio dell’attività sanitaria
entro il 6-01-2011
(90 gg dalla
data di pubblicazione sul bura n.66 dell’8.10.2010
della delibera del Commissario ad Acta n.57
/27.09.2010)
SU MODELLO APPOSITAMENTE
PREDISPOSTO-mod.02-
ed allegare:
- scheda 1.1 (requisiti organizzativi di garanzia dei diritti
dei pazienti)
rispondere
solo alle domande pertinenti all’attività svolta
- scheda 6.1 o 6.2 o 6.3 ( requisiti minimi)
- eventuale programma d’adeguamento dei
requisiti minimi
(termini adeguamento requisiti minimi:-organizzativi entro
UN anno;
tecnologici entro TRE anni;
strutturali entro CINQUE anni)
(Se l’allegato B4 non si apre facilmente dal link su
indicato è possibile consultare la “lista delle
procedure” utilizzando il collegamento al bura
dal nostro sito e digitando su ricerca bollettino
n. 37 data 07.07.2006, aprire,
scorrere tutta la pagina fino a “bollettino integrale”,
aprire e visualizzare da pag.
Per visualizzare
il modello di domanda per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività
sanitaria Studio
di specialistica Medica,
Specialistica Chirurgica o Studio Odontoiatrico:
“Documenti”
(Procedureautorizzazioneeaccreditamentoemoduli)
(pag. 15 /17:
domanda e pag. 18/19: istruzioni per compilazione ).
Per visualizzare i
requisiti minimi :-
scheda 6.1 Studio di specialistica Medica – scheda 6.2
Studio
di specialistica Chirurgica – scheda 6.3
Studio Odontoiatrico:
“Manuale
di autorizzazione” (Manuale autorizzazione)
stampare scheda 1.1
e 6.1 o 6.2 o 6.3 (attenzione:
aprire il “manuale” scorrere fino alla fine del
documento, aprire l’ “Indice”, stampare la scheda 1.1 relativa
ai requisiti organizzativi di
garanzia
dei diritti dei pazienti, rispondere
solo alle domande pertinenti all’attività
svolta,
tornare indietro scorrere il documento fino al punto 6 e stampare la
scheda
relativa ai requisiti specifici studi professionali: 6.1 studio
di specialistica
medica; 6.2 studio di specialistica
chirurgica e 6.3 studio odontoiatrico)
Chiarimenti del Sub Commissario ad acta su procedure autorizzazione studi
DAL NOTIZIARIO
OMCeO PESCARA OTTOBRE 2010
Regione Abruzzo n.19 del 26.09.2009.
dei Medici e degli Odontoiatri, in primis dalle loro
rappresentanze istituzionali, gli Ordini,
aveva corretto quanto stabilito dalla precedente LR
32/2007, esentando dal regime
autorizzatorio gli studi medici e/o odontoiatrici che non
intendono avviare la procedura
di Accreditamento istituzionale, cioè i professionisti
che non forniscono prestazioni in
nome e per conto del SSN.
Le ragioni per cui si è invocato l'esonero dall'Autorizzazione per gli
studi sopra citati
consistono nel fatto che tali studi già rispondono a criteri
di sicurezza stabiliti peraltro
da leggi statali, le quali pongono tutti i
professionisti della Salute sullo stesso piano,
senza creare, come invece fanno i requisiti fissati dalle
varie leggi regionali, discrimine
per i diversi requisiti richiesti e condizioni
differenti per l'esercizio professionale da
territorio a territorio, con ripercussioni anche per le
condizioni di accoglienza dei nostri
pazienti, diverse da una Regione all'altra.
Il regime autorizzatorio regionale si rivela
dunque un inutile aggravio burocratico che
nulla aggiunge alle condizioni di sicurezza e di
riduzione dei rischi. Inoltre la permanenza
di tale regime ha già sollevato ed ancora solleverà
molte perplessità sulla sua costituzionalità
e sul rispetto delle norme comunitarie in materia di libero esercizio professionale.
Purtroppo la pronuncia di illegittimità costituzionale si è determinata
in assenza di una
rappresentanza legale della nostra Regione che potesse confutare i
riferimenti giuridici
(impropri) invocati dall'Avvocatura dello Stato a sostegno della
necessità inderogabile di
autorizzare tutti gli studi medici e odontoiatrici indistintamente.
Non sappiamo chi abbia avuto la responsabilità della mancata difesa di un
articolo di Legge
approvato quasi all'unanimità dell'intero Consiglio
Regionale, anche con gran parte dei
voti dell'attuale Opposizione, decidendo di rinunciare
ad esporre le ragioni che sono
alla base del provvedimento impugnato. Come pure è grave
che di questa decisione
fosse stato tenuto all'oscuro anche l'Assessore regionale
alla Sanità, con cui i rappresentanti
ordinistici si erano intesi per un'efficace difesa della Legge impugnata.
Noi continuiamo a credere, e per questo lavoreremo, che sia possibile
arrivare ad una
soluzione condivisa, rispettosa sia del dettato
costituzionale che del buon senso, una soluzione
che tenga conto delle differenze tra studi professionali e strutture più complesse.
Se le nostre istanze, tante volte riaffermate nelle Assemblee degli esercenti
la medicina o
l'odontoiatria in libera professione, non dovessero
essere comprese dagli interlocutori
politici, allora saremmo obbligati a percorrere tutte le vie
possibili, anche quelle giudiziarie,
per veder riaffermati i nostri diritti.
In ogni caso c'è tempo novanta giorni, a partire dal giorno 8 di Ottobre 2010, data di
pubblicazione sul BURA della Delibera n.57/2010 del Commissario
ad Acta, Dr. Giovanni Chiodi,
per chiedere di essere autorizzati all'esercizio
professionale.
Per questo si consiglia di aspettare, auspicando un ulteriore atto
legislativo regionale
(o nazionale) che accolga le nostre istanze, atto per la cui
realizzazione i rappresentanti
ordinistici si stanno già adoperando.
DELIBERAZIONE N. 57 del 27/09/2010 - B.U.R.A. n. 66 del 08/10/2010
“…omissis…
TUTTO CIÒ PREMESSO
per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui
si intendono
integralmente trascritte ed approvate
delibera
1) di dare atto, in via generale, che per
effetto della declaratoria di
incostituzionalità
dell’art. 1, comma
e medici di cui
all’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 31.07.2007
n. 32, sono assoggettati
al regime di
autorizzazione di cui alla medesima legge;
2) di stabilire che gli studi odontoiatrici e
medici di cui all’art. 2, comma 1, lett. e)
della L.R. 31.07.2007 n. 32, attualmente in esercizio, sono
tenuti a produrre domanda
di autorizzazione
ai sensi della citata legge entro e non oltre il termine di novanta giorni
dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
3) di ribadire che i predetti studi, non sono
contemplati fra le strutture da disciplinare
con l’atto di
fabbisogno, e pertanto l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non
è subordinata al
rilascio del parere regionale di compatibilità programmatoria e non
è soggetta al regime
di sospensione di cui in premessa;
4) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della
Regione Abruzzo e
la sua trasmissione, per quanto di competenza, ai Ministeri
dell’Economia e Finanze e della
Salute.
Il Commissario ad acta
Dr. Giovanni Chiodi”