6 Ottobre
2009
Il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare del 4 Agosto 2009
Prot.
n. 77410/08.03:
““Accertamento dei requisiti psicofisici per
il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità
alla guida dei ciclomotori.
Il comma 49 dell’art. 3 della legge
15.07.2009, n. 94 (pubblicata sul supplemento ordinario
n. 128/L alla G.U.) ha apportato modifiche in materia di certificazione
sanitaria per il rilascio
o la conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori.
In particolare, il nuovo testo del comma 1 quater, dell’art. 116 del codice della strada, risultante
A seguito della modifica introdotta dal citato comma 49, recita: “I
requisiti fisici e psichici richiesti
per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di
categoria A, ivi compresa quella
speciale. Fino alla data di applicazione del 30.09.2009, la certificazione potrà
essere limitata
all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso
del ciclomotore, eseguita dal
medico di medicina generale.”
In base alla nuova
disposizioni normativa, dunque, a far dada 1.10.2009 tutti i certificati
medici
allegati
alle istanze per il conseguimento dei certificati di idoneità alla guida dei
ciclomotori
ovvero
necessari per il loro rinnovo dovranno essere rilasciati dai sanitari di cui
all’art. 119,
commi
2 o 4 del codice della strada (medici delle ASL cui sono attribuite funzioni in
materia
medico-legale e anche medici militari in servizio permanente effettivo,
medici del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato, ispettori medici delle
Ferrovie dello Stato,
medici
del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ecc.).””
LEGGE 168/05 art. 5
“Disposizioni in materia di
targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori”
La Legge 168/05 ha
dettato nuove disposizioni relative al rilascio del certificato di
idoneità
alla guida dei ciclomotori stabilendo che “I requisiti fisici e psichici
richiesti
per
la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A…
Fino alla data del 1°
gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza
di
condizioni psicofisiche non ostative all’uso del ciclomotore, eseguito dal
medico di
medicina
generale”. Con
Circolare MOT3/4397/M350 del 02.09.2005 il Ministero
dei Trasporti ha fornito
chiarimenti sul punto in questione sottolineando di aver
interessato il Ministero della Salute
per la determinazione delle condizioni
psicofisiche minime per la conduzione
dei ciclomotori nonché dei medici competenti al
rilascio dei certificati di
idoneità.
Il Ministero dei
Trasporti ha, inoltre, stabilito che in attesa di una risposta del Ministero
della
Salute, gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri possono
accettare
certificazioni, rilasciate da medici che svolgono la loro attività sia in
regime
libero
professionale sia in ambito di strutture pubbliche, che attestino che
l’interessato
sia
in possesso di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del
ciclomotore.
Trattandosi di materia
che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini
e
coinvolge in prima persona l’attività dei medici che devono rilasciare i
suddetti certificati,
anche
la
di
problematicità. Innanzitutto è necessario che il Ministero della Salute
identifichi quanto
prima
i “requisiti di principio non ostativi alla guida del ciclomotore” per consentire
al medico
di
poter rilasciare o meno il certificato valutando con cognizione di causa e
disponendo di
linee-guida
ad hoc. In secondo luogo deve essere chiarito quale sia il medico competente
al
rilascio dei certificati in oggetto, se, come dice la legge 168/05, il medico
di medicina generale,
o,
come indicato nella Circolare del Ministero dei Trasporti, “i medici che
svolgono la loro
attività
sia in regime libero professionale sia in ambito di strutture pubbliche”
(A mio modestissimo
avviso il Ministero dei Trasporti qualifica come libero-professionisti
i
Medici di medicina generale).
Altro aspetto rilevante, di
cui non è fatta menzione né nella legge né nella circolare, è
costituito da quei soggetti che presentino particolari situazioni
patologiche.
In questi casi è
previsto, per il rilascio della patente A, il ricorso alla
Commissione patenti speciali,
organismo
collegiale che è in grado di poter valutare, attraverso il concorso di varie
professionalità,
l’idoneità
di un soggetto, che presenta alcuni tipi di patologia, a poter guidare il
mezzo.
A nostro avviso si
dovrebbe prevedere, anche nel caso dei certificati per la guida dei
ciclomotori,
la
possibilità dei medici competenti – nel caso di dubbio sulla presenza dei
requisiti di principio
non
ostativi alla guida del ciclomotore – di dirottare il soggetto interessato alla
Commissione
patenti speciali per
una più attenta disamina del caso.
In caso contrario un
eventuale diniego da parte del medico comporterebbe per il soggetto interessato
l’impossibilità
di far ricorso ad un’ulteriore autorità competente, negando una prova
d’appello, facendo,
così,
ricadere solo ed esclusivamente sul medico la responsabilità del mancato
rilascio del certificato.
La Federazione ha chiesto
pertanto un urgente intervento del Ministero della Salute sui punti
in
questione e rimane a disposizione per un eventuale incontro nel quale
potrebbero essere
risolte
le problematicità evidenziate.
Enrico
Lanciotti
CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DEI
CICLOMOTORI
(LEGGE N. 168 del 17.08.2005)
CERTIFICO CHE
Nome ____________________________ Cognome
_________________________
nato
a _____________________________ il _____________________________
sulla
base delle risultanze anamnestico-cliniche, secondo
le linee guida predisposte dal
Ministero
della Salute, è in possesso delle condizioni psicofisiche di principio
non ostative
all’uso del ciclomotore.
Ovvero
presenta
un quadro clinico anamnestico tale da non consentire al medico di
famiglia di
esprimere
giudizio di idoneità sulla base delle linee guida predisposte dal
Ministero della
Salute.
Resta salva la possibilità di chiedere la revisione
del giudizio secondo la vigente normativa,
alla
Commissione Provinciale Patenti Speciali.
(Cassare la condizione esclusa)
Dichiaro
sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in
mia
conoscenza utili a definire il mio stato di salute, in
particolare dichiaro di non fare abuso
di
alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e non aver avuto crisi
epilettiche negli
ultimi due anni.
Data___________________
Firma del richiedente o di
chi ne esercita la patria potestà
____________________________
Luogo
e data ____________________
Firma e timbro
___________________________
CERTIFICATO DI
IDONEITA’ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI
(LEGGE N. 168
del 17.08.2005)
SCHEDA ANAMNESTICA
Nome
___________________________ Cognome ____________________________
Deficit
visivo
O
assente O
presente
O
compatibile con
Deficit
uditivo
O
assente O
presente
O
compatibile con
Affezioni
cardiovascolari
O
assente O
presente
O
compatibile con
Complicanze
del diabete
O
assente O
presente
O
compatibile con
Malattie
endocrine
O
assente O
presente
O
compatibile con
Malattie
del sistema nervoso
O
assente O
presente
O
compatibile con
Efficienza
degli arti
O
compatibile con l’uso dei comandi del veicolo
O
non compatibile con l’uso dei comandi del veicolo
Epilessia
O
assente O presente
O
compatibile con
Malattie
psichiche
O
assente O
presente
O
compatibile con
Malattie
del sangue
O
assente O
presente
O
compatibile con
Assunzione
di sostanze psicoattive
O
assente O
presente
Dichiaro
sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni
in
mia conoscenza utili a definire il mio stato di salute, in particolare dichiaro
di
non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e non aver
avuto
crisi
epilettiche negli ultimi due anni.
Data___________________ Firma del richiedente o di chi ne
esercita la patria potestà
_____________________________