Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento della funzione
pubblica
Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
CIRCOLARE N. 2/2010/DFP/DDI
Oggetto: art. 55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica
dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.
Premessa.
Con circolare n.
1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 sono state fornite indicazioni operative
relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati
e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto
dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nella predetta
circolare venivano dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del
sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi
per i lavoratori e ai tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli
obblighi di trasmissione secondo le nuove modalità. In particolare, nel
paragrafo 6 ("Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli
obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica")
è stato previsto quanto segue.
"Per
assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno
precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto
dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio
nazionale.
A decorrere
dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministero della
salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il medico curante procede,
in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei
certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di
certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.
Per i tre 3
mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al
periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di
procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente
vigenti.
Al termine
del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta
pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la trasmissione è effettuata
esclusivamente per via telematica.
Per
verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare
interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del
periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo
generale del sistema, secondo modalità definite
d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
La
responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con
l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei
periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4
mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel
tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da
individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e
l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per le quali continua a
non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato
decreto.".
Nel medesimo
paragrafo sono state fornite delucidazioni sul regime sanzionatorio con
riferimento alle previsioni dell'art. 55 septies
citato.
Al fine di
procedere al collaudo generale, in linea con quanto comunicato nella circolare,
con decreto del Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica del 1
luglio 2010 è stata costituita apposita commissione i cui componenti
rappresentano le amministrazioni e i soggetti coinvolti dall'applicazione del
nuovo sistema. I lavori della commissione si sono svolti nel periodo luglio -
settembre 2010. Allo scadere del primo mese successivo al periodo transitorio,
come definito nella circolare, la commissione ha riscontrato l'esistenza di
"a) ritardi registrati nella procedura di messa a disposizione dei
medici delle credenziali di accesso al sistema; b) la non disponibilità del
canale telefonico per l'invio da parte del medico dei certificati; c) necessità
di messa a punto delle prestazioni del sistema in relazione al progressivo
aumento degli utenti.". Pertanto, la commissione ha ritenuto di non
poter "considerare positivamente l'esito del collaudo" e di
dover proseguire l'esame dell'operatività del sistema generale.
La seconda fase del
collaudo si è conclusa il 15 settembre scorso. Durante la seduta, "la
commissione, preso atto dei risultati delle verifiche del sistema,
relativamente ai servizi resi disponibili ai medici, ai lavoratori e alle
amministrazioni, nonché alla messa a disposizione dei medici e datori di lavoro
delle credenziali di accesso necessarie per il suo utilizzo, ritiene concluso
il collaudo in quanto è verificata la funzionalità delle piattaforme e dei
sistemi. Si evidenziano segnalazioni di difficoltà applicativa sotto il profilo
organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per le quali vanno previste soluzioni da porre in atto in tempi
brevi nella fase di compiuta ottimizzazione, al fine di realizzare la finalità
di un sistema che richiede il complessivo allineamento di tutte le
responsabilità. In funzione di ciò, la commissione stabilisce di avviare un
monitoraggio continuo con il concerto di tutte le amministrazioni interessate,
della regolarità del servizio, al fine di certificare eventuali situazioni di
oggettiva difficoltà di adempiere alla trasmissione di
quanto previsto dalla norma.".
Come si evince
dal verbale della commissione, il collaudo delle funzionalità è stato ormai
concluso e, in considerazione delle criticità organizzative emerse e che emergeranno,
si aprirà una fase di monitoraggio del sistema, che sarà svolto in
collaborazione tra i vari soggetti istituzionali interessati. La durata del
monitoraggio viene stimata in circa quattro mesi.
Considerato lo
sviluppo del sistema, si ritiene necessario far conoscere ulteriori elementi
procedurali per la migliore fruizione del servizio da parte degli utenti e, al
contempo, fornire indicazioni alle amministrazioni e agli operatori
sull'applicazione della normativa anche alla luce delle richieste di
chiarimento pervenute. Resta fermo l'integrale rinvio ai contenuti della
menzionata circolare n. 1.
Come noto, il
sistema offre una serie di servizi ai medici, ai lavoratori e ai datori di
lavoro già illustrati nella circolare n. 1.
Si segnala che
per l'utilizzo del canale telefonico da parte del medico è attivo il numero verde 800 013 577, raggiungibile da telefono fisso
o mobile. Tale canale consente di superare eventuali difficoltà temporanee
dovute, ad esempio, alla mancanza di un personal computer o di una
connessione a internet.
Per quanto
riguarda l'utilizzo del sistema da parte del lavoratore, si segnala inoltre che
questi, dopo essersi registrato al sito dell'INPS (www.INPS.it
- home page), può prendere visione di tutti
i certificati a lui intestati.
Si rammenta che
le amministrazioni possono ricevere gli attestati di malattia relativi ai
propri dipendenti sia accedendo direttamente via web al sistema INPS,
sia richiedendo all'Istituto l'invio ad una propria casella di posta
elettronica certificata (PEC). L'accesso diretto al sistema INPS avviene
tramite apposite credenziali, che devono essere richieste secondo le modalità
indicate nella circolare INPS n. 60 del 16 aprile 2010. Le istruzioni per
attivare l'invio alla casella PEC sono contenute nella circolare INPS n. 119
del 7 settembre 2010. Considerate le richieste di chiarimento pervenute, è
opportuno evidenziare che l'Ente con il quale le amministrazioni pubbliche
debbono dialogare per la ricezione degli attestati di malattia relativi ai
propri dipendenti è l'INPS anche se gli stessi sono iscritti al regime
contributivo INPDAP.
Ulteriori
indicazioni sui servizi sono disponibili sul sito www.innovazionepa.gov.it
nella sezione dedicata ai certificati di malattia online.
2.
Chiarimenti sull'ambito di applicazione.
2.1. I
dipendenti della pubblica amministrazione interessati.
Un primo chiarimento
riguarda l'ambito di applicazione della disciplina. In proposito, si segnala
che la disposizione di riferimento - che, come detto, è l'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 - riguarda il
personale ad ordinamento privatistico, ovvero il personale soggetto alla
disciplina del decreto legislativo citato. Pertanto, la norma non riguarda
direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del
medesimo decreto (magistrati e avvocati dello Stato,
professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze
di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle
carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi
del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale
rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, fermo restando che il nuovo
sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di
personale a seguito di approfondimenti istruttori e dell'adozione delle misure
del caso. In conclusione, per le categorie di personale ad ordinamento
pubblicistico, non soggette al regime del d.lgs. n. 165 del 2001, i medici
compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e le
amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le
consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente
interessato.
2.2. I
medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica.
Si precisa poi
che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i
medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con
il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta),
nonché i medici liberi professionisti. Riprendendo quanto detto nella
circolare n. 1, la violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica è
sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del
servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Il mancato
utilizzo della modalità telematica non è invece specificamente sanzionato per i
medici liberi professionisti. A fini di economicità e di efficienza, è comunque
auspicabile che l'intero sistema delle certificazioni funzioni in maniera
uniforme. Il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione
e le altre Amministrazioni competenti si stanno impegnando per la sua
estensione generalizzata e il processo di distribuzione delle credenziali di
accesso al sistema telematico ai medici privati è in corso. Nelle more, i dipendenti
pubblici che, in linea e nei limiti di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 55
septies del d.lgs. n. 165 del 2001, si
rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell'assenza dovranno
chiedere al medico il certificato o l'attestato in forma cartacea e lo
recapiteranno all'amministrazione secondo le tradizionali modalità. Quindi,
sino alla compiuta messa a regime del sistema, le amministrazioni sono tenute
ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti
da medici liberi professionisti, sempre che siano rispettate le condizioni
previste nel citato art. 55 septies comma 1.
Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione dell'assenza avverrà invece mediante
certificazione telematica ogni qual volta i medici privati siano già in
possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti necessari per
l'invio telematico.
2.3. I
certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso e dagli ospedali in
caso di ricovero e dimissione.
Nel corso dei
lavori della commissione di collaudo sono emerse alcune specifiche criticità
legate ai certificati e agli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o
in sede di pronto soccorso o per attestare il ricovero del paziente o prodotti
al momento delle dimissioni. I documenti rilasciati in tali occasioni
presentano delle particolarità che creano delle criticità nell'applicazione del
nuovo modello di trasmissione. Le particolarità sono rinvenibili per i
certificati rilasciati dal pronto soccorso nel carattere dell'urgenza proprio
della specifica attività, per i certificati di ricovero nell'esigenza di
attestare - oltre alla diagnosi - il ricovero del paziente nella struttura e
per i certificati di dimissione nella necessità di produrre una relazione al
paziente al momento del rilascio dalla struttura. La commissione ha preso atto
dell'esistenza di queste criticità per l'applicazione del sistema di
trasmissione telematica dei certificati, contestualmente ad altre problematiche
organizzative, ed ha segnalato la necessità di individuare adeguate soluzioni e
di attuare un monitoraggio con il concerto delle amministrazioni coinvolte per
verificare la funzionalità del servizio. Si chiarisce pertanto che, durante
questo periodo di monitoraggio e sino a quando non saranno decise le misure ad
hoc da seguire in queste situazioni, per i certificati di ricovero, di
dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno ad elaborare
certificati in forma cartacea, i dipendenti continueranno a recapitare o
consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di
appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali
modalità.
3.
Situazioni nelle quali l'amministrazione deve conoscere la diagnosi.
Secondo il
processo di trasmissione telematica dei certificati attualmente sviluppato, una
volta formato e spedito in formato telematico il certificato da parte del medico,
il datore di lavoro riceve l'attestato di malattia. Come chiarito nella
circolare n.
4. La
responsabilità specifica per violazione della normativa in materia di
trasmissione telematica dei certificati.
Con la circolare
n. 1 sono state fornite informazioni relativamente alle sanzioni per
l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei
certificati (par. 6). Rimandando al contenuto della predetta circolare, giova
soltanto rammentare che la legge ha introdotto specifiche sanzioni per la
violazione delle norme sulla trasmissione telematica. Infatti, l'art. 55 septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001
stabilisce che "
Anche i
contratti e gli accordi collettivi recentemente stipulati sono intervenuti sulla
specifica materia. Infatti, il CCNL relativo all'area IV, dirigenza medica e
veterinaria, stipulato il 6 maggio 2010 prevede la sanzione della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino
ad un massimo di sei mesi per il caso di "inosservanza degli obblighi,
a lui ascrivibili, in merito alla certificazione medica concernente assenze di
lavoratori per malattia" (art. 8, comma 8) e richiama il contenuto
dell'art. 55 septies comma 4 citato tra le
fattispecie di illecito che comportano il licenziamento con preavviso.
Inoltre, gli
accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992
per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale,
i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti hanno previsto apposite
sanzioni per il caso di mancata osservanza degli adempimenti connessi alla
trasmissione telematica dei certificati (art. 59 ter
dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici di
medicina generale; art. 58 ter dell'ACN del
15 dicembre 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i pediatri di libera
scelta; art. 28 ter dell'ACN 23 marzo 2005,
introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici specialisti, veterinari ed
altre professionalità sanitarie).
Ciò premesso,
come detto in precedenza (cfr: Premessa), all'esito del collaudo relativo alla
funzionalità del sistema la commissione ha segnalato l'esigenza di monitorare
il processo di trasmissione telematica, visto che durante i lavori sono emerse
delle criticità organizzative soprattutto per alcuni settori ed aree
territoriali. L'esistenza di tali criticità, per il superamento delle quali le Amministrazioni interessate lavoreranno
durante i prossimi mesi anche utilizzando le evidenze del monitoraggio, rendono
allo stato problematici l'emersione e l'accertamento di eventuali
responsabilità per la violazione della specifica normativa e, quindi, lo
svolgimento dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni.
Infatti, la piena applicazione dell'apparato sanzionatorio richiede la
definizione di presupposti di azione chiari e di un quadro di operatività certo
in mancanza dei quali potrebbe non essere
riscontrabile l'elemento della colpevolezza dell'illecito. Pertanto, fermo
restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via
telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono
possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il
quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le
Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti
specificamente riferiti all'adempimento.
Sarà cura dei
Dipartimenti della funzione pubblica, per la digitalizzazione e l'innovazione
tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo
ulteriori informazioni in vista della piena messa a regime del sistema.
Raccomandazioni
finali.
A fini di
monitoraggio, si raccomanda alle Amministrazioni che, in qualità di datori di
lavoro, ricevono attestati di malattia in forma cartacea al di fuori delle
situazioni indicate nella presente circolare di segnalare l'anomalia entro 48
ore dal ricevimento degli stessi, inviando apposita comunicazione alla casella
di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico.
Si invitano le
Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a
conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti.
Si chiede
inoltre al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle
Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare
diffusione presso gli esercenti la professione medica.
Roma,
Il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione
Renato Brunetta