MASTER ABILITANTE PER LE FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

E’ stato emanato ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni

il decreto interministeriale 15.11.2010 recante “Master abilitante per le funzioni del medico competente”.

Come è noto l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prevede che i medici in possesso della specializzazione

in igiene e medicina preventiva o in medicina legale “sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi

universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla

entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto

tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo,

sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore

di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività”.

L’art. 1 del decreto interministeriale dispone che “I medici in possesso dei titoli di specializzazione

in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non possiedono il requisito di aver svolto le

attività di medico competente per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore

del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire

un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale,

frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero

di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di

II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, ai sensi dell’articolo 38, comma 2

del decreto legislativo n. 81 del 2008.”

L’art. 2 demanda alle Università la predisposizione dell’ordinamento didattico del suddetto corso di studio.

L’art. 3 dispone che le Università, una volta attivato il suddetto percorso formativo, lo pubblicizzino nel

proprio sito, indicandone i settori e i CFU ad essa afferenti, non meno di 60 giorni dall’inizio del corso stesso.

L’art. 4 chiarisce che il corso di cui all’art. 2 può essere attivato solo dalle Università sedi delle Facoltà

di Medicina e Chirurgia. Le attività formative sono svolte presso la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro

con la collaborazione delle scuole di Igiene e Medicina legale. Il corso è riservato esclusivamente agli specialisti di cui

all’art. 1 del decreto.

L’art. 5 prevede che i contenuti ed i crediti formativi previsti dal decreto possano essere adeguati

in considerazione delle nuove disposizioni degli ordinamenti delle scuole di specializzazione dell’area

sanitaria, con riferimento particolare al tronco comune per la classe delle specializzazioni in sanità pubblica.

Provvederemo, come sempre, ad aggiornarvi tempestivamente.