MASTER ABILITANTE PER LE FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
E’
stato emanato ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs.
81/08 e successive modificazioni e integrazioni
il decreto
interministeriale 15.11.2010 recante “Master abilitante per le funzioni del
medico competente”.
Come
è noto l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prevede
che i medici in possesso della specializzazione
in igiene e medicina preventiva o in medicina legale “sono
tenuti a frequentare appositi percorsi formativi
universitari da definire con apposito decreto del Ministero
dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al
precedente periodo i quali, alla
entrata
in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o
dimostrino di avere svolto
tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori
all’entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono
tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore
di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività”.
L’art.
1 del decreto interministeriale dispone che “I medici in possesso dei titoli di
specializzazione
in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non
possiedono il requisito di aver svolto le
attività di medico competente per almeno un anno nell’arco
dei tre anni anteriori all’entrata in vigore
del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008, ai fini dello svolgimento di tale attività
devono seguire
un percorso formativo universitario, articolato in attività
di tipo professionalizzante e in attività didattica formale,
frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di
studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero
di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un
diploma di master di
II livello abilitante per
lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, ai sensi dell’articolo
38, comma 2
del decreto legislativo n. 81 del
L’art.
2 demanda alle Università la predisposizione dell’ordinamento didattico del
suddetto corso di studio.
L’art.
3 dispone che le Università, una volta attivato il
suddetto percorso formativo, lo pubblicizzino nel
proprio sito, indicandone i settori e i CFU ad essa afferenti, non
meno di 60 giorni dall’inizio del corso stesso.
L’art.
4 chiarisce che il corso di cui all’art. 2 può essere attivato solo dalle
Università sedi delle Facoltà
di Medicina e Chirurgia. Le attività formative sono svolte
presso la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro
con la collaborazione delle scuole di Igiene e Medicina legale.
Il corso è riservato esclusivamente agli specialisti di cui
all’art. 1 del decreto.
L’art.
5 prevede che i contenuti ed i crediti formativi previsti dal decreto possano
essere adeguati
in
considerazione delle nuove disposizioni degli ordinamenti delle scuole di
specializzazione dell’area
sanitaria, con riferimento particolare al tronco comune per
la classe delle specializzazioni in sanità pubblica.
Provvederemo, come sempre,
ad aggiornarvi tempestivamente.