MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI
Il percorso di responsabilità riguardo alla tematica dell'esercizio
professionale delle Medicine e pratiche non convenzionali, già avviato a Temi
dalla Federazione Nazionale nel 2002, vede oggi la
La presa di posizione di Temi rimane a tutt'oggi l'espressione concreta
della doverosa attenzione che la
Non è stato un percorso facile e ancora oggi rivendichiamo la giustezza
di quella scelta.
Ritenere che l'esercizio professionale di nove Medicine e pratiche non
convenzionali costituisce atto medico già all'epoca fu espressione della
volontà di offrire al cittadino la più ampia libertà possibile di scelta
terapeutica. Libertà di scelta che secondo noi medici ed odontoiatri non può
prescindere dalla piena informazione dei possibili e diversi approcci
diagnostici e terapeutici.
Sulla base, quindi, del consenso libero e informato si ritenne
consapevolmente di trasferire nella sfera delle responsabilità etiche, civili e
tecnico-professionali un sistema di conoscenze e di attività quali le Medicine
e pratiche non convenzionali, pur nella consapevolezza delle difficoltà
esistenti sul piano della metodologia scientifica che caratterizza e definisce
la Medicina ufficiale.
L'Ordine professionale riafferma anche in questo campo la propria
competenza e responsabilità in ambito deontologico con particolare riguardo ai
doveri dei medici in tema di trattamento terapeutico, di informazione al
cittadino e di acquisizione del consenso.
Oggi si ritiene opportuno ribadire la necessità di definire a livello
legislativo il sistema delle prestazioni mediche non convenzionali, in considerazione
della sempre più frequente richiesta professionale non convenzionale,
nell'intento della massima tutela della salute e a garanzia del livello
qualitativo delle prestazioni dei medici e degli odontoiatri.
Riteniamo che i pilastri di tale normazione dovranno fondarsi su una
puntuale definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei
soggetti formativi nonché dei curricula formativi, ovvero delle regole e norme
di regolamentazione dell'esercizio professionale e dell'autorizzazione di farmaci,
rimedi e presidi non convenzionali.
In tale senso
chiede
con
forza un intervento legislativo del Parlamento che porti all'approvazione di
una normativa specifica sulle Medicine e pratiche non convenzionali che
consenta anche in tali ambiti il rispetto del diritto sancito dalla
Costituzione alla tutela delta salute dei cittadini, possibile solo attraverso
una piena realizzazione e valutazione della competenza professionale,
decide
nelle
more di tale normazione legislativa di esercitare fino in fondo il proprio
ruolo di garanzia e di tutela dei cittadini indicando, quale atto di indirizzo
e coordinamento, norme di prima applicazione (all.to 1) per gli Ordini
provinciali finalizzate esclusivamente a consentire loro di svolgere in modo
omogeneo e coerente il ruolo di verifica della trasparenza e veridicità dei
messaggi pubblicitari informativi relativamente all' esercizio delle Medicine e
pratiche non convenzionali così come previsto dall'art. 2, comma l, lett. b)
della legge 4 agosto 2006 n. 248.
Requisiti indispensabili per la
pubblicità dell'informazione sanitaria relativa all'esercizio professionale
non convenzionale: PRIMA APPLICAZIONE
per
Agopuntura - Fitoterapia - Medicina Ayurvedica - Medicina Antroposofica
- Medicina Omeopatica - Medicina Tradizionale Cinese - Omotossicologia -
Osteopatia - Chiropratica
a)
Certificazione di una scuola almeno biennale, ad orientamento clinico,
frequentata per un minimo di 200 ore di monte orario che attesti la formazione
teorica e il superamento di un esame finale nonché autocertificazione
attestante l'esercizio professionale non convenzionale da almeno 3 anni.
Le scuole devono garantire i seguenti requisiti:
1. il responsabile
didattico della scuola deve essere medico,
2. i docenti
titolari/ordinari della formazione devono essere medici salvo casi particolari
di apporto di ulteriori competenze in riferimento alla didattica
(giurisprudenza, farmacia..),
3. la scuola deve avere un
minimo di tre docenti titolari e comunque la componente medica deve essere
almeno
di 2/3 del corpo docente;
oppure
b)
Certificazione di pratica clinica nella materia, effettuata in struttura
pubblica e/o privata, da almeno due anni, rilasciata dal direttore sanitario o
comunque dal responsabile sanitario della struttura.
Tale
fase di prima applicazione ha la durata fino a 12 mesi dalla data di scadenza
della deliberazione cui il presente testo è allegato.
Prorogata
al 22.08.2012 con deliberazione n. 155/2011 Comitato Centrale della
Nei
casi in cui gli Ordini ritengano sussistere una acclarata competenza e
professionalità clinica del richiedente potranno valutare in alternativa ai
requisiti di cui ai punti a) e b), e limitatamente alla fase di prima
applicazione l, il possesso di almeno 3 dei titoli che seguono. ai fini della
verifica del messaggio da pubblicizzare.
Titoli aggiuntivi al fine della
definizione del curriculum
a. pubblicazioni nella
specifica disciplina su libri, riviste mediche dotate di comitato scientifico o
comunicazioni a convegni;
b. partecipazione a
convegni in qualità di organizzatore scientifico;
c. effettuazione di
attività didattiche non continuative sulla materia;
d. partecipazione a corsi
formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi nella materia;
e.
partecipazione a convegni sulla materia nei cinque anni precedenti la richiesta
dell’attestazione.