POLIZZA
n. 81301025
Copertura rischi economici dei medici
di Medicina Generale
II Medico di Famiglia, quando si
assenta per malattia ed infortunio dal servizio per più di 3
giorni consecutivi, deve comunicare alla competente A.S.L. il nominativo del collega che
lo sostituisce al quale dovrà
corrispondere un emolumento per i primi 30 giorni.
La polizza in questione nasce,
per compensare il medico del danno economico subito
in questa circostanza. Per questo
motivo viene richiesta
la fattura, che rappresenta
l'unico documento comprovante
l'effettivo carico economico subito. Nel caso in cui il medico
nominato abbia assicurato la
sostituzione, a titolo gratuito (per es.: un collega con il
quale si scambia mutualmente il
servizio) non è previsto il rimborso per la semplice
ragione che non c'è stato alcun danno economico.
Questo sistema consente una corretta gestione della
polizza ed assicura la massima trasparenza.
CONTRAENTE
Organizzazioni
Sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti libero-professionali
con i Medici di Medicina Generale.
ASSICURATORI
Assicurazioni Generali S.p.A. - Delegataria
Unipol - Coassicuratrice
Fondiaria
– Sai - Coassicuratrice
ASSICURATI
I Medici
di Medicina Generale
GARANZIE
La Società corrisponde al medico,
che a causa di malattia si trovi nell'impossibilità di
prestare la propria opera e che abbia
comunicato tale impossibilità alla competente
azienda A.S.L.
e quindi sia stato sostituito da altro medico, il rimborso dell'effettiva
spesa sostenuta dall'assicurato
stesso - nei limiti
riportati al successivo punto
"limiti delle
prestazioni" -, a presentazione della fattura in originale, quietanzata per
avvenuto pagamento, rilasciatagli dal
collega sostituto. La fattura riporterà anche la
descrizione del servizio reso (sostituzione) e del periodo in
cui lo stesso e' stato effettuato.
LIMITI DELLE PRESTAZIONI
Il rimborso sarà corrisposto,
all'assicurato, entro il limite di un importo massimo
giornaliero calcolato secondo un indice forfettario
delle competenze spettanti dell'ACN
a titolo dell'Art. 59 lettera A comma 1, con la variazione relativa alla maggiore
o minore morbilità individuata
convenzionalmente nel 20% (integralmente nei
mesi di aprile, maggio, ottobre e
novembre; maggiorati del 20% nei mesi di
dicembre, gennaio, febbraio e marzo;
ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre.).
Il suddetto rimborso sarà calcolato con decorrenza dal:
· sesto giorno di sostituzione fino al trentesimo giorno, per ogni malattia che
non comporti ricovero
in Istituto di Cura;
·
primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di
malattia e/o malattia
in gravidanza e/o
infortunio che
comporti ricovero in Istituto di Cura, day hospital
con intervento
chirurgico, day hospital
per malattia oncologica anche senza intervento chirurgico;
·
primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di
malattia in gravidanza che
comporti ricovero in Day
Hospital per prestazioni diagnostiche invasive (amniocentesi,
endoscopie con biopsia, biopsie, coronarografie, eliminazione dei
calcoli renali attraverso bombardamento/laser);
·
primo giorno di sostituzione sino al trentesimo, in caso di
infortunio senza ricovero
che abbia per conseguenza un grave
traumatismo (che comporta immobilizzazione
o gessatura superiore a 40 gg.).
La sostituzione si deve
iniziare e concludere in giorno lavorativo - eventuali giorni festivi all'inizio
e/o al termine
del periodo non saranno liquidati.
La Garanzia non è operante nei seguenti casi:
1.
gravidanza;
2.
interruzione
volontaria della gravidanza (legge n. 194 del 22/05/1978 e successive
modifiche);
3.
maternità –
nei due mesi antecedenti la data del parto e nei tre mesi successivi la data
effettiva del parto (ai sensi della
legge n. 379 del 11/12/1990);
4. aborto, spontaneo o terapeutico,
verificatosi nel periodo compreso tra l'inizio del terzo
mese e il termine del sesto mese
(ai sensi della legge n. 379 del 11/12/1990);
5. cure termali;
6. alcolismo, tossicodipendenza;
7. infermità mentale, secondo
quanto stabilito dall'art. 19 comma f dell'A.C.N.;
8. uso non terapeutico di
stupefacenti o psicofarmaci;
9. azioni dolose commesse o tentate
dall'Assicurato, atti contro la propria persona
da lui volontariamente compiuti o
consentiti;
10. quanto previsto agli artt. 18 e 19 dell'A.C.N..
Sono inoltre escluse
dalla garanzia le malattie senza ricovero che abbiano colpito il medico
assicurato nei quindici giorni immediatamente successivi alla
chiusura di ogni precedente
periodo, per il quale sia stato richiesto il rimborso a termini della presente
assicurazione.
PRESCRIZIONE
In base all'art.
2952 del Codice Civile la prescrizione si realizza trascorso un anno dalla
data effettiva di accadimento dell'evento.
L'interruzione dei termini può avvenire solo
su comunicazione del medico e resta valida per un anno dalla data dell'ultima
comunicazione.
DENUNCIA DEL SINISTRO
L'Assicurato deve comunicare – a mezzo di raccomandata al Servizio Malattia Medici –
sezione Medici di Medicina Generale – l'inizio della
malattia che comporti l'impossibilità
di prestare la propria opera e la
sostituzione con altro medico. (non vengono accettate
denunce via fax o via telefono). La comunicazione deve essere
inviata entro 10 gg.
dall'inizio della malattia ovvero
dalla dimissione dall'Istituto di
Cura che contenga:
1.
certificato
medico o dichiarazione di ricovero in Istituto di Cura;
2.
esatto recapito
ove il medico si rende reperibile durante il decorso della malattia;
3. autodichiarazione che attesti lo svolgimento di tutti gli incarichi in Convenzione
(Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ecc.)
COMUNICAZIONE
ALLEGATA CHE VIENE INVIATA AL MEDICO NON APPENA RICEVUTA
RIFERIMENTI
Servizio
Malattia Medici
Viale di Villa Massimo, 39 - 00161 Roma (RM) - Tel.
06/44248341
Responsabile Altri Operatori
Laura CARMOSINO Valentina
MANCINI – Marianna AMORE
* * * * * * * * * * * * * * *
POLIZZA
n. 81302066
Copertura rischi economici
dei medici di
Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria
CONTRAENTE
Organizzazioni
Sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti
libero-professionali con i Medici addetti ai servizi di Continuità
Assistenziale e di Emergenza
Sanitaria.
ASSICURATORI
Assicurazioni
Generali S.p.A. - Delegataria Unipol
- Coassicuratrice
ASSICURATI
I Medici addetti ai servizi di Continuità Assistenziale
ed Emergenza Sanitaria.
GARANZIE
La società
corrisponde al medico che per malattia e/o per malattia in gravidanza e/o
per infortunio
extra-professionale si trovi nell'impossibilità di prestare servizio di
Continuità Assistenziale e/o di
Emergenza Sanitaria, che abbia comunicato tale impossibilità
alla competente A.S.L., un indennizzo pari alle competenze
spettanti, ma non percepite, riportato alla voce:
ONORARIO PROFESSIONALE
con il massimo della media
oraria dei turni effettuati nei tre mesi precedenti alla data di
accadimento del
sinistro, la liquidazione prevede l'applicazione dei seguenti scoperti:
· sul l' sinistro 15% di scoperto;
·
sul 2°
sinistro 25% di scoperto;
·
sul 3°
sinistro 40% di scoperto;
·
sul 4°
sinistro 50% di scoperto.
Tuttavia, in
caso di "gravi mali" verrà
sempre applicato lo scoperto del 15% indipendentemente
dal numero dei
sinistri denunciati nel corso dell'anno solare.
Nel caso di intervento chirurgico
con ricovero presso struttura sanitaria e/o day surgery
verrà applicato lo
scoperto relativo all'eventuale sinistro precedente e non incide sul
numero progressivo di sinistri nell'anno solare.
L'INDENNIZZO
E' CORRISPOSTO CON DECORRENZA:
dal primo giorno e fino al 30° giorno – fino ad un massimo di 104 ore
mensili e di 24 ore
settimanali, per i medici in servizio di Continuità Assistenziale e
fino ad un massimo di 164 ore
mensili e di 38 settimanali per i medici in servizio di
Emergenza Sanitaria – indipendentemente dai
turni di servizio assegnati – per ogni
malattia e/o infortunio extra-professionale.
Per infortunio extra-professionale
s'intende l'evento occorso al medico al di fuori della sua
attività professionale
dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni fisiche
obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza
l'effettivo
impedimento per il
medico a prestare servizio di Continuità Assistenziale e/o Emergenza
Sanitaria.
La Garanzia non è operante nei seguenti casi:
1.
gravidanza;
2.
interruzione
volontaria della gravidanza (legge n. 194 del 22/05/1978);
3.
maternità nei due mesi
antecedenti la data del parto e nei tre mesi successivi la data
effettiva del parto (ai sensi della legge n. 379
del 11/12/1990);
4.
aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi nel periodo
compreso tra l'inizio del
terzo mese e il termine del sesto mese (ai sensi della
legge n. 379 del 11/12/1990);
5.
cure termali;
6.
alcolismo,
tossicodipendenza;
7.
infermità
mentali secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma f dell'A.C.N.;
8.
uso non
terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci;
9.
infortuni professionali
(tutelati da altre polizze secondo gli artt. 73 e 99 - commi 3,4,5,6, dell'A.C.N.;
10.
azioni dolose
commesse o tentate dall'Assicurato, atti contro la propria persona da lui
volontariamente
compiuti o consentiti;
11.
quanto previsto dagli
artt. 18 e 19 dell' A.C.N..
Sono inoltre escluse dalla garanzia la malattia e/o
la malattia in gravidanza e/o l'infortunio extra-professionale
senza ricovero che abbiano colpito il
medico assicurato nei quindici giorni immediatamente successivi
alla ripresa del lavoro e con effettuazione di un turno
completo.
PRESCRIZIONE
In base all'art. 2952 del Codice
Civile la prescrizione si realizza trascorso un anno dalla data effettiva
di accadimento dell'evento.
L'interruzione dei termini può avvenire solo su comunicazione del medico e resta
valida per un anno dalla data dell'ultima comunicazione.
DENUNCIA DEL SINISTRO
L'Assicurato deve comunicare - a mezzo di raccomandata al Servizio Malattia Medici - sezione Continuità
Assistenziale ed Emergenza Sanitaria - della malattia
e/o malattia in gravidanza e/o infortunio extra-professionale
che comporti l'impossibilità di prestare la propria
opera e l'eventuale sostituzione con altro medico
(non vengono accettate denunce via fax o via
telefono).
La comunicazione deve essere inviata entro 10 gg.
dall'inizio della malattia e/o malattia in gravidanza
e/o infortunio
ovvero dalla dimissione dall'Istituto di Cura che contenga:
1. certificato medico o dichiarazione di ricovero/day surgery in Istituto di Cura;
2.
esatto recapito ove il medico si
rende reperibile durante il decorso della malattia;
3. autodichiarazione che attesti lo svolgimento di tutti gli incarichi in Convenzione
(Continuità assistenziale,
Assistenza Primaria, Emergenza Sanitaria ecc.)
NELLA COMUNICAZIONE ALLEGATA
CHE VIENE INVIATA AL MEDICO NON APPENA
RICEVUTA
RIFERIMENTI
Servizio Malattia Medici Sezione Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria
Viale di Villa Massimo, 39 00161 Roma (RM)
Tel. 06/4402037
Responsabile Altri Operatori
Laura CARMOSINO Valentina
MANCINI – Marianna AMORE