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TRIBUNALE DI VENEZIA

 

Il Giudice del Lavoro

 

Letti gli atti e sciolta la riserva, osserva quanto segue.

 

 

FATTO

 

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 21.06.2001, XXX XXX, dipendente di TRENITALIA s.p.a., lamentava la mancata concessione di congedi parentali dal 14.6 al 13.08.2001, motivata dall’Azienda con riferimento ad esigenze di servizio, e chiedeva in via d’urgenza che venisse ordinato a TRENITALIA di consentirgli il godimento del suo diritto facendo rilevare che il tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio ordinario avrebbe vanificato il diritto stesso.

TRENITALIA s.p.a. si costituiva in giudizio e contestava il fondamento della domanda cautelare sia sotto il profilo del fumus boni iuris, asserendo la necessità di contemperare l’esigenza del ricorrente con quelle dell’impresa, sia sotto il profilo del periculum in mora, segnalando in proposito che il ricorrente non aveva accettato la proposta aziendale di godimento di quindici giorni di astensione e di quindici giorni di ferie dalla metà di giugno ed inoltre che alla moglie del medesimo, anch’ella dipendente di TRENITALIA s.p.a., erano stati concessi congedi parentali e ferie in modo tale da assicurare che il bambino potesse essere accudito dai genitori senza soluzione di continuità.

 

DIRITTO

 

La L. n. 53/2000, con cui è stata recepita la Direttiva Cee n. 34/1996, a sua volta attuazione del primo accordo collettivo comunitario concluso dalle organizzazioni sindacali europee, modificando la disciplina contenuta nelle L. n. 1204/1971 e 903/1977 ha introdotto misure a sostegno della maternità e della paternità oltre che misure volte a consentire un uso flessibile del tempo di lavoro per ragioni anche diverse dall’accudimento dei figli.

In particolare la legge, per quel che qui interessa, contiene una disciplina dei congedi parentali improntata ad una organizzazione della famiglia che, nella cura della prole, non differenzia tra madre e padre, salve le diversità connesse alla fase di gravidanza.

L’art.3 L. 53 cit. stabilisce che ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, anche se l’altro genitore non ne ha diritto, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi nei primi otto anni di età del bambino; tale diritto può essere esercitato anche congiuntamente purchè, complessivamente, i genitori non superino i dieci mesi, limite derivante dalla somma dei periodi fruiti da l padre e dalla madre, elevabile a dodici ove il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore ai tre mesi.

Al co. 3 si legge poi: ”Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1 (che regola i congedi parentali per ciascun genitore quanto a durata) il genitore è tenuto, salvo il caso di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni”.

Le norme sin qui riportate sono state trasfuse nell’art. 32 del T.U. n. 151/2000, adottato ai sensi dell’art. 15 L. n. 53/2000.

Sulla base della piena interpretazione letterale della norma deve ritenersi che il titolare del diritto ai congedi parentali possa sceglierne quando fruirne, nell’ambito dei primi otto anni di vita del bambino, salvo l’obbligo di preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, sempre che non ricorra un caso di oggettiva impossibilità. Il preavviso non può essere inferiore a quindici giorni.

Così legiferando lo Stato italiano ha esercitato la discrezionalità riconosciuta ai paesi membri dell’accordo collettivo, recepito in direttiva comunitaria, nella parte in cui esso prevede che: “le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e\o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e\o le parti sociali possono in particolare: …omissis… e) definire le circostanze in cui il datore di lavoro, previa la consultazione conforme alla legge, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, è autorizzato a rinviare la concessione del congedo parentale per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell’impresa …omissis…”.

Tanto premesso e passando all’esame del caso di specie, si rileva che il ricorrente, padre di un bambino di età inferiore agli otto anni, ha chiesto di fruire di un periodo di astensione facoltativa dal 14.06 al 13.08.2001 inoltrando domanda al proprio datore di lavoro nel febbraio 2001.

TRENITALIA ha risposto, una volta definita la turnazione estiva, che era disposta a concedere un periodo di quindici giorni allegando, come impedimento al godimento dell’intero periodo richiesto, esigenze di servizio.

Orbene, si è visto che la legge non subordina la possibilità di fruizione del diritto ai congedi parentali alle necessità dell’impresa né vi è allo stato alcuna disposizione contrattuale collettiva che regoli le modalità ed i criteri con cui occorre dare preavviso. Quanto al termine di quindici giorni previsto dalla legge, è pacifico che esso è stato rispettato dal ricorrente con la lettera del 04.02.2001.

Sulla base delle considerazioni che precedono va ravvisato il fumus boni iuris della pretesa azionata dal XXX.

Con riguardo al periculum in mora deve rilevarsi che la facoltà di scelta dell’epoca in cui fruire del diritto rimarrebbe vanificata ove l’istante dovesse attendere la conclusione di un giudizio ordinario.

Quanto al provvedimento da adottarsi in via d’urgenza, va evidenziato che le cautele per loro natura sono destinate ad operare nel futuro e che il XXX non risulta essersi assentato dal lavoro a far tempo dal 14.06.2001. Appare, quindi, misura idonea a tutelare in via d’urgenza il diritto azionato dall’istante, ordinare al datore di lavoro di consentire al XXX, a far tempo dal giorno successivo alla notificazione della presente ordinanza, di godere dell’astensione richiesta sino al 13.08.2001. Il ricorrente dovrà instaurare il giudizio di merito entro trenta giorni dalla comunicazione a cura della Cancelleria.

Spese al definitivo.

 

P.Q.M.

 

Ordina a TRENITALIA s.p.a. di consentire a XXX XXX di fruire del congedo parentale previsto dall’art. 32 T.U. n. 151\2001 a far tempo dalla notifica della presente ordinanza e sino al 13.08.2001; assegna al ricorrente il termine di trenta giorni per l’instaurazione del giudizio di merito;

spese al definitivo;

si comunichi.

 

Venezia, 02.07.2001                                                                                       

Il Giudice del Lavoro

(Dott.ssa Anna Maria MARRA)

 

 

(Tribunale Ordinario – Venezia – depositata il 03/07/2001)