Il Piano Regolatore Generale comunale (a cura di Gabriele Calmanti)

 

 
 
 
 

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 Testo elaborato dal curatore sulla base di: S. Alberico, G. Paludi, Legislazione urbanistica/nozioni minime – strumenti di conoscenza, materiali per il corso di urbanistica a.a. 2001-2002, prof. C. Carozzi, 2° Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino; Valeria Erba, Il Piano Regolatore Comunale, Ediziodi delle Autonomie, Roma 1987

Introduzione

Nel processo gerarchico a cascata previsto dalla Legge Urbanistica Nazionale n.1150 del 1942, il secondo livello è rappresentato dalla pianificazione urbanistica comunale che disciplina le attività consentite nelle singole porzioni del territorio comunale ed i tipi di intervento ammessi affinché queste vengano attuate.
Lo strumento urbanistico della pianificazione territoriale comunale è il Piano Regolatore Generale Comunale (Prg). Nonostante sia subordinato gerarchicamente al piano territoriale (primo livello) e ne possa recepire orientamenti ed indirizzi, il Prg rappresenta lo strumento urbanistico per eccellenza, in virtù del carattere prescrittivo delle sue previsioni. 
Attraverso norme vincolanti inderogabili il piano disciplina ogni attività, definendo gli interventi consentiti, sia relativamente ai tessuti esistenti (risanamento, recupero, trasformazione), sia relativamente alle espansioni.
L’obbligatorietà del Prg, originariamente prevista solo per alcuni comuni inseriti in appositi elenchi del Ministero dei Lavori Pubblici, è oggi estesa a tutti i comuni, a seguito di modifiche successive alla L. 1150 e a seguito dell’introduzione della legislazione regionale.
Prima dell’introduzione della regolamentazione nazionale con la L. 1150 i piani (ad esempio quelli ottocenteschi) normavano il territorio in modo parziale (piani di ristrutturazione, piani di ampliamento), occupandosi esclusivamente degli ambiti urbani. Il Prg è invece esteso all’intero territorio comunale ed esplica le sue previsioni attribuendo specifiche destinazioni d’uso ad ogni singola parte, suddividendo il territorio in zone funzionali, distinte tra esistenti e di espansione.
Il principio dello zoning (o zonizzazione, o azzonamento) è derivato dalle teorie espresse dagli architetti e urbanisti del movimento razionalista. Nella Carta di Atene Le Corbusier aveva individuato ed analizzato le varie funzioni che si svolgono nelle città moderne riconducendole essenzialmente alle quattro fondamentali: abitare, lavorare, coltivare il corpo e lo spirito, circolare.
Da qui è discesa la necessità di prevedere luoghi adatti ad ogni funzione e perciò di individuare nei piani le zone ad esse riservate, considerando inoltre l’interazione che corre tra le stesse; intervenendo sul territorio infatti, la previsione di nuove attività induce al fabbisogno di altre funzioni accessorie ed indispensabili allo svolgimento di quelle previste (ad esempio la previsione di nuovi insediamenti residenziali rende necessario prevedere adeguati spazi per la viabilità e la sosta, spazi ricreativi e a verde, scuole e più in generale tutti quei servizi che gli abitanti futuri avranno necessità di utilizzare).
Complessivamente il Prg è quindi strumento di intervento pubblico sul territorio; in esso convivono le scelte dell’Amministrazione comunale sulla base delle proprie valutazioni politiche, le esigenze della collettività e le concrete dinamiche territoriali.