Associazione   “FAMIGLIE A GENOVA”

STATUTO

Art. 1 Costituzione

È istituita l’associazione denominata “Famiglie a Genova”, che ha sede nel comune di Genova, in passo dell'Acquidotto 4/15.

Essa si ispira alla visione cristiana della vita e della persona umana, fa riferimento alla famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” (Costituzione Italiana, 27 dicembre 1947, art. 29, 30, 31) e si riconosce nella “Carta dei Diritti della Famiglia” formulata dalla Santa Sede. (1)

è un’associazione di volontari, apartitica, non persegue fini di lucro.

La durata dell’Associazione è prevista fino al 31/12/2020 e potrà essere prorogata una o più volte con voto dell’Assemblea secondo la maggioranza prevista dall’art.6.

Art. 2 Finalità

L’associazione “Famiglie a Genova” ha le seguenti finalità:

a. la diffusione e la crescita di una cultura favorevole alla famiglia nel territorio genovese; 

b.  la promozione, l'incentivazione e il sostegno delle iniziative di singoli o gruppi che si impegnano in favore della famiglia sotto il profilo sociale, economico, culturale, spirituale;

c.  la promozione di una mentalità solidale e di relazioni tra famiglie;

d.  la sensibilizzazione alla tutela dei diritti della famiglia e allo studio di adeguate politiche familiari, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà e alle famiglie numerose;

e.  lo sviluppo di iniziative di formazione dirette alla famiglia, in ordine alla

    preparazione al matrimonio, alla crescita umana e spirituale dei coniugi, allo sviluppo della  competenza educativa e alla partecipazione responsabile alla vita sociale;

f.   l’attenzione alle varie forme di disagio familiare in qualunque situazione esso si esprima e la promozione di iniziative adeguate per il suo superamento;

g. la collaborazione con persone, associazioni, istituzioni, gruppi e movimenti impegnati per le stesse finalità.

In ordine alle suddette finalità l’associazione “Famiglie a Genova” opera attraverso l'impegno personale e volontario dei suoi membri anche attraverso  Gruppi di lavoro designati dal Consiglio e può attivare strumenti di informazione attraverso i media e i siti internet.

Art. 3 Adesioni ed iscrizioni

Possono far parte dell’associazione “Famiglie a Genova” le famiglie e le persone singole che ne condividono i principi e le finalità come espresse negli art.1 e  2.

Coloro che intendono aderire all’associazione “Famiglie a Genova ” devono sottoscrivere il modulo di adesione in cui dichiarano espressamente di conoscere, condividere ed accettare lo statuto dell’Asso­cia­zione stessa.

Ai soci è richiesta una quota annuale per famiglia o per singola persona associata, modificabile dall'assemblea ordinaria.

Art.4  Soci famiglie e soci singoli

Ai fini degli articoli che seguono  con il termine “socio” si intendono sia il socio persona singola sia il socio famiglia

Art. 5 Cessazione e decadenza

Il socio cessa di far parte dell’associazione “Famiglie a Genova”:

a.  con il mancato versamento della quota associativa annuale entro i primi sei

mesi dell’anno successivo, previa valutazione del caso da parte del Consiglio;

b.  per recesso da dichiararsi per iscritto;

c.  per esclusione deliberata e motivata da parte del Consiglio.

Art. 6 Organi

Sono organi dell’associazione “Famiglie a Genova”:

a)  l’Assemblea dei soci;

b)  il Presidente;

c)  il Consiglio;

I membri degli organi dell’Associazione prestano la loro opera  in modo volontaristico e gratuito.

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale, sono rinnovabili per il triennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.

Art. 7 Assemblea dei soci

L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota.

I membri di ogni famiglia associata possono partecipare all'assemblea, ma ogni famiglia associata esprime  in ogni caso due voti anche se è presente un solo membro o se è presente per delega.

Ai fini del calcolo dei quozienti del numero dei soci indicati negli articoli che seguono,  sia il socio  famiglia sia il socio singolo  contano  come un socio.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno entro il 30 giugno.

Il Presidente convoca l’Assemblea con almeno trenta giorni di anticipo con lettera, fax o e-mail contenente l’ordine del giorno.

L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, oppure da almeno 2/3 dei  Consiglieri, oppure, su richiesta scritta e motivata, rivolta al Presidente, di almeno un quarto dei soci dell’Associazione; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assem­blea entro quindici giorni dalla richiesta, e l’Assemblea dovrà svolgersi entro i successivi trenta giorni.

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero. In entrambi i casi  delibera a maggioranza dei voti dei presenti, anche con delega. Ogni socio può portare un massimo di due deleghe.

Le deliberazioni che modificano lo statuto devono essere approvate da almeno due terzi dei voti dei  presenti.

L'Assemblea  stabilisce le regole per  il proprio funzionamento.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal  Presidente e da  un socio che svolge funzioni di segretario dell’Assemblea.

Il verbale è conservato nella sede dell’Associazione e è disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 8 Compiti dell’Assemblea

Compiti dell’Assemblea sono:

a.  stabilire le linee programmatiche generali dell’Associazione;

b.  eleggere il Presidente e i Consiglieri, determinandone il numero;

c.  approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

d.  stabilire la quota sociale annuale su proposta del Consiglio;

e.  apportare modifiche allo Statuto.

Art. 9 Presidente

Il Presidente deve essere scelto tra i soci dell'associazione.

Egli assume la rappresentanza legale dell’associazione “Famiglie a Genova”.

Il Presidente:

a.   convoca l’Assemblea;

b.   convoca e presiede il Consiglio e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori;

c.   vigila sulla puntuale attuazione delle delibere dell’Assemblea e delle decisioni del Consiglio;

d.   dà all’Assemblea relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione;

e.   relaziona sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio;

f.    nomina il Tesoriere e il Segretario nei casi previsti dagli artt.10 e 11.

Il  Presidente può essere revocato per gravi motivi di inadempienza dall’Assemblea convocata in riunione straordinaria, con i due terzi dei voti dei presenti.

La carica di Presidente è incompatibile con cariche politiche.

Art. 10 Consiglio

Il Consiglio è composto dal Presidente e da due a cinque membri eletti dall’Assemblea, che ne stabilisce il numero. Esso si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio nomina al suo interno un vice Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese per maggioranza dei presenti.

Ai lavori del Consiglio potranno partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i membri  dei Gruppi di lavoro.

Compiti del Consiglio sono:

a.  decidere e istruire l’ordine del giorno dell’Assemblea;

b.  predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

c.  proporre all’Assemblea l’importo della quota associativa annuale;

d.  attuare le delibere dell’Assemblea;

e.  coadiuvare l’attività del Presidente nella gestione ordinaria della Associazione;

f.          promuovere la costituzione di Gruppi di lavoro , assegnare gli indirizzi  e verificarne periodicamente i lavori;

i.   deliberare in ordine all’ammissione e alla esclusione dei soci.

Art. 11 Revisore dei conti

L'Assemblea, qualora ne ravvisi la necessità può nominare un revisore dei conti.

Il Revisore dei conti  ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Egli esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite in rapporto al bilancio preventivo, e sulla correttezza dei documenti contabili di tutti gli organi dell’Associazione.

Il Revisore dei Conti redige la relazione da presentare all’Assemblea generale unitamente al bilancio consuntivo

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica sociale dell’Associazione.

Art. 12 Tesoriere

Qualora sia opportuno il Consiglio propone al Presidente la nomina di un Tesoriere.

Il Tesoriere amministra i fondi dell’Associazione e cura la relativa contabilità, predispone il bilancio preventivo e compila quello consuntivo da sottoporre

 

all’esame del Consiglio e da approvarsi dall’Assemblea.

In assenza del Tesoriere, la contabilità è tenuta dal Presidente.

Art. 13 Segretario

Qualora sia opportuno il Consiglio propone al Presidente la nomina di un Segretario.

Il Segretario redige gli atti del Consiglio.

In assenza del Segretario, la redazione degli atti e la compilazione dei verbali sono curate dal Presidente.

Art. 12 Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione  “Famiglie a Genova”  sono costituite da:

a)   quote associative;

b)   contributi di privati o di enti;

      L'esercizio sociale è annuale e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre.

        Il bilancio consuntivo, insieme con il bilancio preventivo dell'esercizio successivo,  devono essere approvati entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

        In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad un’organizzazione di volontariato operante in settore analogo o similare.

(1) http://www.vaticano.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/