Ric. n. 385/1998 | Sent. n. 5603/02 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Venetocostituito da:, prima sezione,
Stefano Baccarini | Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fulvio Rocco | Consigliere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silvia La Guardia | Consigliere, relatore |
ha pronunziato la seguente
SENTENZA |
sul ricorso n. 385/1998 proposto dal COMUNE DI PORTO TOLLE in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Innocenzo Gorlani, con elezione di domicilio presso lo studio dellavv. Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma 461;
e con latto di intervento ad adiuvandum |
della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallavv. Angelo Clarizia, con elezione di domicilio presso lo studio dellavv. Stefano Sacchetto in Venezia, Piazzale Roma S. Croce 466/G;
contro |
il MINISTERO DELLAMBIENTE in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
la REGIONE VENETO in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dallavv. Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso la Sede della Giunta Regionale in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901;
lENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dallavv. Gianmaria Del Monaco, con elezione di domicilio presso lo studio dellavv. Davide Bernardin in Mestre, via D. Manin 44;
la REGIONE EMILIA ROMAGNA in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
ed il COMUNE DI CORBOLA in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti |
di BOVOLENTA MARINA e PAVAN NERELLA, non costituite in giudizio;
per l'annullamento |
del decreto del Presidente della Giunta Regionale 11.11.1997 n. 2412 inerente nomina consiglio dellEnte Parco Regionale del Delta del Po; nonché dellintesa 27.12.1996 tra il Ministero dellAmbiente e le Regioni Veneto ed Emilia Romagna;
Visto il ricorso, notificato il 16.1.1998 e depositato presso la Segreteria il 10.2.1998, con i relativi allegati;
visto latto di intervento ad adiuvandum della Federazione Italiana della Caccia, notificato il 18.2.1998 e depositato presso la Segreteria il 23.2.1998;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e dellEnte Parco Regionale Veneto del Delta del Po;
visti gli atti tutti della causa;
uditi all'udienza pubblica del 31 ottobre 2001 (relatore il consigliere Silvia La Guardia) l'avv. Garlani per la parte ricorrente, lavv. Lorigiola per la Regione Veneto, lavv. Del Monaco per lEnte Parco Delta del Po e lavv. Sacchetto per la Federazione Italiana della Caccia;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O |
Il Comune di Porto Tolle agisce per lannullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2412 dell11.11.1997, concernente la nomina del consiglio dellente Parco regionale del Delta del Po ed occorrendo, dellintesa di data 27.12.1996 tra il Ministero dellAmbiente e le regioni Veneto ed Emilia Romagna, denunciandone lillegittimità derivante dalla ritenuta incostituzionalità di norme della l. reg. 8.9.1997 n. 36, istitutiva del Parco predetto e della l. n. 394/91.
Resistono la Regione Veneto e lEnte Parco regionale del Delta del Po mentre è intervenuta a adiuvandun la Federazione italiana della Caccia.
Giova premettere all'esame della questioni proposte alcune precisazioni.
Il Parco del Delta del Po era stato contemplato, nellambito delle programmazione triennale per la tutela dellambiente di cui alla l. 28.8.1989 n. 305, come parco nazionale (art. 10). La previsione è poi stata modificata dalla l. n. 394/91 che ha stabilito, allart. 35, co. 4°, che le regioni Veneto ed Emilia Romagna provvedessero, dintesa con il Ministero dellAmbiente ed entro il termine del 31.12.1996, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po, in conformità alle risultanze dei lavori di apposita commissione paritetica, integrata dai rappresentanti degli enti locali e delle associazioni di protezione ambientale; in mancanza della intesa si sarebbe provveduto alla istituzione di un parco nazionale.
Lintesa, perfezionata con atto del 27.12.1996, ha previsto listituzione del Parco interregionale stabilendo che il relativo territorio venisse gestito da specifici Enti Parco regionali, istituiti dalle due regioni, garantendosi lunitarietà della gestione mediante un Comitato di coordinamento interregionale la cui composizione (con partecipazione di un rappresentante del Ministero dellAmbiente) e competenze sono definite allart. 2 dellintesa.
Con il primo motivo il Comune di Porto Tolle denuncia lillegittimità costituzionale degli artt. 1 e ss. della l. reg. n. 36/97, relativi al momento genetico del parco, per contrasto con lart. 22 della legge quadro n. 394/91, lart. 81 D.P.R. 24.7.1977 n. 616, lart. 35 della Statuto regionale, lart. 4 della l. n. 59/97.
La questione prospettata appare manifestamente infondata. Il richiamo alle procedure di cui allart. 22 cit., relative allistituzione delle aree naturali protette regionali non è pertinente. La legge quadro ha posto infatti per il Parco del Delta del Po una disciplina speciale (art. 35 cit.) che ne prevede la configurazione come parco interregionale ovvero, in caso di mancata realizzazione dellintesa tra le regioni interessate e il Ministero dellAmbiente, nazionale.
E una distinta, specifica norma quella di cui allart. 35, co. 4°, l. n. 394/91 che, non a caso, la ricorrente investe, col terzo motivo, del sospetto di incostituzionalità a regolare la formazione del Parco del Delta del Po.
Né induce a condividere il dubbio di costituzionalità delle considerate disposizioni della legge regionale il richiamo alla ulteriori norme di cui sopra invocate dal ricorrente nel contesto di un piuttosto generico riferimento al principio di sussidiarietà e allesigenza di considerare la interdipendenza degli interessi pubblici tutelati a diversi livelli e consentire loperosa concertazione tra gli enti che ne garantiscono la conservazione e lo sviluppo.
Va, peraltro, constatato come la partecipazione del ricorrente in vista della costituzione del parco non sia certo stata pretermessa, anche se non avvenuta attraverso la conferenza di cui allart. 22 cit., dato che lintesa tra il Ministero e la Regione interessata è stata assunta in base alle risultanze dei lavori di apposita Commissione paritetica cui ha partecipato il Sindaco pro tempore del Comune di Porto Tolle, quale rappresentante dei comuni veneti.
Con il secondo motivo si denuncia la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 7, 8, 12, 13 della l. reg. n. 36/97, in relazione agli artt. 5 e 128 Cost. e degli art. 1, 2, 3, 9, 27, co. 4°, l. 8.6.1990 n. 142, per essersi, in sostanza, defraudato il Comune dalle sue competenze (e relativo margine di autonomia), specie in materia urbanistica.
Il Collegio ritiene manifestamente infondata detta questione (formulata daltra parte, in termini alquanto generici, limitandosi a un richiamo ai contenuti della citata norma della l. 142/90 e alla valenza costituzionale, testimoniata dalla clausola di abrogazioni o derogazione espressa, dei relativi principi, senza peraltro spiegare per quali aspetti e in che misura le numerose norme della legge regionale imputata di incostituzionalità sarebbero con essi contrastanti nel senso dellinadeguatezza del raccordo delle competenze dellEnte Parco e dei Comuni). Esaminando le norme contestate si osserva che al Piano del Parco, previsto dallart. 4 (che lo definisce strumento di attuazione delle finalità del parco) ed i cui contenuti sono elencati dallart. 5, è attribuita dallart. 8 efficacia di Piano di area regionale a valenza paesistica ai sensi dellart. 124 della l. reg. n. 61/85, vale a dire di uno strumento pianificatorio già conosciuto dalla legislazione regionale e regolato dalla legge urbanistica regionale. Anche la legge quadro in materia di parchi, del resto, prevede (art. 25) che il piano ambientale del parco ha valore anche di piano paesistico.
In ogni caso lart. 5, lett. t) prevede che si applichino gli strumenti urbanistici dei relativi territori a centri abitati, zone artigianali, ecc. dimostrando pieno rispetto delle previsioni degli enti locali. Lart. 7, relativo al procedimento di formazione del Piano del Parco, ne affida la adozione al Consiglio dellEnte del Parco, nel quale è prevista la partecipazione del Sindaco (o suo delegato) di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio del Parco (così come nel comitato esecutivo e nella comunità del parco è assicurata la partecipazione degli enti locali). I compiti dellEnte parco elencati dallart. 13 attengono a funzioni amministrative delegate dalle regioni e ad altre in materia di vincoli idrogeologici e di polizia idraulica, tutela della fauna e della flora, in ordine alla cui affermata potenzialità lesiva dellautonomia comunale il ricorrente non ha ritenuto di dover spendere argomenti; ne vi si soffermerà il Collegio.
Il terzo motivo solleva la questione di legittimità costituzionale dellart. 35, co. 4°, l. 394/91, in riferimento allart. 2 della stessa legge, agli artt. 3, 5, 128 Cost., allart. 81 D.P.R.R. 616/77.
Si può prescindere dalle eccezioni, formulate dalla Regione, di tardività della censura, essendosi lintesa Stato Regioni perfezionata sin dal dicembre 1996, e di carenza di interesse in quanto, annullato che fosse lart. 35, co. 4°, rivivrebbe la previsione dellart. 10 l. 305/89 che prevede listituzione di un parco nazionale; la prospettazione dellillegittimità costituzionale dellart. 35 cit. è infatti, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata.
Il ricorrente afferma, nella sostanza, che la stessa alternativa prevista dalla norma tra parco interregionale e parco nazionale sarebbe incostituzionale in quanto si tratta di tipologie di parco non omologhe, come desumibile dal precedente art. 2 della l. 305/89 che intende linterregionalità in senso geografico e non come espressione della portata sovraregionale dellinteresse relativo. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, che lenunciata previsione dellart. 35, co. 4°, non assolveva la Regione, nellistituire il parco regionale del Delta del Po, dallattivare le procedure di cui allart. 22 stessa legge, tanto più che lintesa intervenuta con il Ministero non la vincolava avendo, per così dire, perduto valore di atto di indirizzo a seguito dellentrata in vigore della l. 15.3.1997 n. 59.
Si rileva, al riguardo, che lart. 35, co. 4°, ha rafforzato, piuttosto che indebolito, la posizione di Regione e Comuni ammettendo che il Parco del Delta del Po potesse configurarsi, anziché come parco nazionale come anteriormente previsto e come stabilito, in via residuale dalla stessa norma - quale parco interregionale prevedendosi lintesa con la Regione e la partecipazione alla Commissione paritetica dei Comuni.
La norma, daltra parte, non crea di per sé un vincolo per le Regioni ma solo una facoltà da esercitare entro un termine prefissato, mediante il perfezionamento di una intesa (intervenuta antecedentemente alla entrata in vigore della l. 59/97) con il Ministero dellAmbiente.
Da ultimo, con il quarto motivo, il ricorrente Comune segnala lillegittimità costituzionale degli artt. 7, 19 e 23 nonché 4, 8 e 11 l. reg. 38/97 per contrasto con gli artt. 22, co. 1°, lett. c) e 24 della legge 394/91 e con lart. 3 e 127 Cost. sostenendo, nella sostanza, che la rappresentanza del Comune di Porto Tolle negli organi amministrativi del Parco non avrebbe dovuto essere paritaria a quella degli altri Comuni nel territorio del Parco come previsto dalle norme incriminate, sebbene proporzionale.
Né lart. 3 Cost. né il riferimento alla differenziata forma organizzativa di cui allart. 4 l. 394/91 da cui il ricorrente desume un principio fondamentale che fa perno sulla peculiarità di ogni area, forniscono peraltro, adeguato spunto per sostenere lesigenza di una partecipazione dei Comuni ai parchi secondo un criterio proporzionale (non meglio individuato, non essendosi chiarito se il parametro debba poi essere lestensione territoriale compresa nel parco, il numero di abitanti o altro) ed anche tale ultima questione di costituzionalità appare manifestamente infondata.
Non potendosi dunque sospettare della legittimità costituzionale delle norme su cui si fondano i provvedimenti, impugnati esclusivamente sotto il profilo della illegittimità derivata, il ricorso va respinto.
Si ravvisano giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M. |
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio il 31.10.2001,
Il Presidente | L'Estensore | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il Segretario |