Ric. n. 385/1998  
         
         
                                   
                 
Sent. n. 5603/02

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Venetocostituito da:, prima sezione,

Stefano Baccarini  
                                                           
Presidente
Fulvio Rocco    Consigliere
Silvia La Guardia   Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 385/1998 proposto dal COMUNE DI PORTO TOLLE in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Innocenzo Gorlani, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma 461;

e con l’atto di intervento ad adiuvandum

della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Stefano Sacchetto in Venezia, Piazzale Roma – S. Croce 466/G;

contro

il MINISTERO DELL’AMBIENTE in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

la REGIONE VENETO in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso la Sede della Giunta Regionale – in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901;

l’ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’avv. Gianmaria Del Monaco, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Davide Bernardin in Mestre, via D. Manin 44;

la REGIONE EMILIA ROMAGNA in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;

ed il COMUNE DI CORBOLA in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di BOVOLENTA MARINA e PAVAN NERELLA, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Presidente della Giunta Regionale 11.11.1997 n. 2412 inerente nomina consiglio dell’Ente Parco Regionale del Delta del Po; nonché dell’intesa 27.12.1996 tra il Ministero dell’Ambiente e le Regioni Veneto ed Emilia Romagna;

Visto il ricorso, notificato il 16.1.1998 e depositato presso la Segreteria il 10.2.1998, con i relativi allegati;

visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Federazione Italiana della Caccia, notificato il 18.2.1998 e depositato presso la Segreteria il 23.2.1998;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e dell’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all'udienza pubblica del 31 ottobre 2001 (relatore il consigliere  Silvia La Guardia) l'avv. Garlani per la parte ricorrente, l’avv. Lorigiola per la Regione Veneto, l’avv. Del Monaco per l’Ente Parco Delta del Po e l’avv. Sacchetto per la Federazione Italiana della Caccia;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O    E   D I R I T T O

Il Comune di Porto Tolle agisce per l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2412 dell’11.11.1997, concernente la nomina del consiglio dell’ente Parco regionale del Delta del Po ed occorrendo, dell’intesa di data 27.12.1996 tra il Ministero dell’Ambiente e le regioni Veneto ed Emilia Romagna, denunciandone l’illegittimità derivante dalla ritenuta incostituzionalità di norme della l. reg. 8.9.1997 n. 36, istitutiva del Parco predetto e della l. n. 394/91.

Resistono la Regione Veneto e l’Ente Parco regionale del Delta del Po mentre è intervenuta a adiuvandun la Federazione italiana della Caccia.

Giova premettere all'esame della questioni proposte alcune precisazioni.

Il Parco del Delta del Po era stato contemplato, nell’ambito delle programmazione triennale per la tutela dell’ambiente di cui alla l. 28.8.1989 n. 305, come parco nazionale (art. 10). La previsione è poi stata modificata dalla l. n. 394/91 che ha stabilito, all’art. 35, co. 4°, che le regioni Veneto ed Emilia Romagna provvedessero, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente ed entro il termine del 31.12.1996, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po, in conformità alle risultanze dei lavori di apposita commissione paritetica, integrata dai rappresentanti degli enti locali e delle associazioni di protezione ambientale; in mancanza della intesa si sarebbe provveduto alla istituzione di un parco nazionale.

L’intesa, perfezionata con atto del 27.12.1996, ha previsto l’istituzione del Parco interregionale stabilendo che il relativo territorio venisse gestito da specifici Enti Parco regionali, istituiti dalle due regioni, garantendosi l’unitarietà della gestione mediante un Comitato di coordinamento interregionale la cui composizione (con partecipazione di un rappresentante del Ministero dell’Ambiente) e competenze sono definite all’art. 2 dell’intesa.

Con il primo motivo il Comune di Porto Tolle denuncia l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e ss. della l. reg. n. 36/97, relativi al momento  “genetico” del parco, per contrasto con l’art. 22 della legge quadro n. 394/91, l’art. 81 D.P.R. 24.7.1977 n. 616, l’art. 35 della Statuto regionale, l’art. 4 della l. n. 59/97.

La questione prospettata appare manifestamente infondata. Il richiamo alle procedure di cui  all’art. 22 cit., relative all’istituzione delle aree naturali protette regionali non è pertinente. La legge quadro ha posto infatti per il Parco del Delta del Po una disciplina speciale (art. 35 cit.) che ne prevede la configurazione come parco interregionale ovvero, in caso di mancata realizzazione dell’intesa tra le regioni interessate e il  Ministero dell’Ambiente, nazionale.

E’ una distinta, specifica norma – quella di cui all’art. 35, co. 4°, l. n. 394/91 che, non a caso, la ricorrente investe, col terzo motivo, del sospetto di incostituzionalità – a regolare la formazione del Parco del Delta del Po.

Né induce a condividere il dubbio di costituzionalità delle considerate disposizioni della legge regionale il richiamo alla ulteriori norme di cui sopra invocate dal ricorrente nel contesto di un piuttosto generico riferimento al principio di sussidiarietà e all’esigenza di considerare la interdipendenza degli interessi pubblici – tutelati a diversi livelli e consentire l’operosa concertazione tra gli enti che ne garantiscono la conservazione e lo sviluppo.

Va, peraltro, constatato come la partecipazione del ricorrente in vista della costituzione del parco non sia certo stata pretermessa, anche se non avvenuta attraverso la “conferenza” di cui all’art. 22 cit., dato che l’intesa tra il Ministero e la Regione interessata è stata assunta in base alle risultanze dei lavori di apposita Commissione paritetica cui ha partecipato il Sindaco pro tempore del Comune di Porto Tolle, quale rappresentante dei comuni veneti.

Con il secondo motivo si denuncia la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 7, 8, 12, 13 della l. reg. n. 36/97, in relazione agli artt. 5 e 128 Cost. e degli art. 1, 2, 3, 9, 27, co. 4°, l. 8.6.1990 n. 142, per essersi, in sostanza, defraudato il Comune dalle sue competenze (e relativo margine di autonomia), specie in materia urbanistica.

Il Collegio ritiene manifestamente infondata detta questione (formulata d’altra parte, in termini alquanto generici, limitandosi a un richiamo ai contenuti della citata norma della l. 142/90 e alla “valenza costituzionale”,  testimoniata dalla clausola di abrogazioni o derogazione espressa, dei relativi principi, senza peraltro spiegare per quali aspetti e in che misura le numerose norme della legge regionale imputata di incostituzionalità sarebbero con essi contrastanti nel senso dell’inadeguatezza del “raccordo” delle competenze dell’Ente Parco e dei Comuni). Esaminando le norme contestate si osserva che al Piano del Parco, previsto dall’art. 4 (che lo definisce “strumento di attuazione delle finalità del parco) ed i cui contenuti sono elencati dall’art. 5, è attribuita – dall’art. 8 – “efficacia di Piano di area regionale a valenza paesistica” ai sensi dell’art. 124 della l. reg. n. 61/85, vale a dire di uno strumento pianificatorio già conosciuto dalla legislazione regionale e regolato dalla legge urbanistica regionale. Anche la legge quadro in materia di parchi, del resto, prevede (art. 25) che il piano ambientale del parco ha valore anche di piano paesistico.

In ogni caso l’art. 5, lett. t) prevede che si applichino gli strumenti urbanistici dei relativi territori a centri abitati, zone artigianali, ecc. dimostrando pieno rispetto delle previsioni degli enti locali. L’art. 7, relativo al procedimento di formazione del Piano del Parco, ne affida la adozione al Consiglio dell’Ente del Parco, nel quale è prevista la partecipazione del Sindaco (o suo delegato) di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio del Parco (così come nel comitato esecutivo e nella comunità del parco è assicurata la partecipazione degli enti locali). I compiti dell’Ente parco elencati dall’art. 13 attengono a funzioni amministrative delegate dalle regioni e ad altre in materia di vincoli idrogeologici e di polizia idraulica, tutela della fauna e della flora, in ordine alla cui affermata potenzialità lesiva dell’autonomia comunale il ricorrente non ha ritenuto di dover spendere argomenti; ne vi si soffermerà il Collegio.

Il terzo motivo solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, co. 4°, l. 394/91, in riferimento all’art. 2 della stessa legge, agli artt. 3, 5, 128 Cost., all’art. 81 D.P.R.R. 616/77.

Si può prescindere dalle eccezioni, formulate dalla Regione, di tardività della censura, essendosi l’intesa Stato Regioni perfezionata sin dal dicembre 1996, e di carenza di interesse in quanto, annullato  che fosse l’art. 35, co. 4°,  rivivrebbe la previsione dell’art. 10 l. 305/89 che prevede l’istituzione di un parco nazionale; la prospettazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 35 cit. è infatti, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata.

Il ricorrente afferma, nella sostanza, che la stessa alternativa prevista dalla norma tra parco interregionale e parco nazionale sarebbe incostituzionale in quanto si tratta di tipologie di parco non omologhe, come desumibile dal precedente art. 2 della l. 305/89 che intende l’interregionalità in senso geografico e non come espressione della portata sovraregionale dell’interesse relativo. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, che l’enunciata previsione dell’art. 35, co. 4°, non assolveva la Regione, nell’istituire il parco regionale del Delta del Po, dall’attivare le procedure di cui all’art. 22 stessa legge, tanto più che l’intesa intervenuta con il Ministero non la vincolava avendo, per così dire, perduto valore di atto di indirizzo a seguito dell’entrata in vigore della l. 15.3.1997 n. 59.

Si rileva, al riguardo, che l’art. 35, co. 4°, ha rafforzato, piuttosto che indebolito, la posizione di Regione e  Comuni ammettendo che il Parco del Delta del Po potesse configurarsi, anziché come parco nazionale – come anteriormente previsto e come stabilito, in via residuale dalla stessa  norma - quale parco interregionale prevedendosi l’intesa con la Regione e la partecipazione alla Commissione paritetica dei Comuni.

La norma, d’altra parte, non crea di per sé un vincolo per le Regioni ma solo una facoltà da esercitare entro un termine prefissato, mediante il perfezionamento di una “intesa (intervenuta antecedentemente alla entrata in vigore della l. 59/97) con il Ministero dell’Ambiente”.

Da ultimo, con il quarto motivo, il ricorrente Comune segnala l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, 19 e 23 – nonché 4, 8 e 11 l. reg. 38/97 per contrasto con gli artt. 22, co. 1°, lett. c) e 24 della legge 394/91 e con l’art. 3 e 127 Cost. sostenendo, nella sostanza, che la rappresentanza del Comune di Porto Tolle negli organi amministrativi del Parco non avrebbe dovuto essere paritaria a quella degli altri Comuni nel territorio del Parco – come previsto dalle norme “incriminate”, sebbene proporzionale.

Né l’art. 3 Cost. né il riferimento alla “differenziata forma organizzativa” di cui all’art. 4 l. 394/91 da cui il ricorrente desume un “principio fondamentale” che fa perno sulla peculiarità di ogni area, forniscono peraltro, adeguato spunto per sostenere l’esigenza di una partecipazione dei Comuni ai parchi secondo un criterio proporzionale (non meglio individuato, non essendosi chiarito se il parametro debba poi essere l’estensione territoriale compresa nel parco, il numero di abitanti o altro) ed anche tale ultima questione di costituzionalità appare manifestamente infondata.

Non potendosi dunque sospettare della legittimità costituzionale delle norme su cui si fondano i provvedimenti, impugnati esclusivamente sotto il profilo della illegittimità derivata, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in  camera di consiglio il 31.10.2001,

                   

  Il Presidente  
                                                           
L'Estensore
 

Il Segretario