REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

-IIIª SEZIONE-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
n. 307 Reg. Sent. Anno 2000

n. 1265 Reg. Ric. Anno 1999

sul ricorso n. 1265/99 proposto dalla Associazione EKOCLUB, rappresentata e difesa dall'avv. A. Clarizia ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. A. Cuccurullo, Lungarno Amerigo Vespucci n. 8;

contro

Amministrazione Provinciale di Pisa, rappresentata e difesa dagli avv.ti: M. A. Antoniani e S. Salvini;

e nei confronti

del W.W.F., Comitato provinciale di Pisa, rappresentato e difeso dall'avv. M. Passalacqua, nonché della L.I.P.U., Sezione Provinciale di Pisa e della Lega Ambiente, n.c.;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio provinciale di Pisa del 18 marzo 1999 con la quale sono costituiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia nn. 14 e 15;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lW.W.F.; l'atto di costituzione in giudizio della P.A. nonché del W.W.F.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 22 dicembre 1999 il cons. Borea, e uditi, altresì, l'avv. Cuccurullo in sostituzione dell'avv. Clarizia per la ricorrere, l'avv. Cappuccio in sostituzione dell'avv. Passalacqua per il W.W.F. e l'avv. Antoniani per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La ricorrente, associazione ambientalista come tale formalmente riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, si duole con il ricorso in esame del fatto che la Provincia di Pisa in occasione della nomina dei rappresentanti di associazioni ambientaliste da inserire nei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia nn. 14 e 15 (rappresentanti previsti per ogni comitato in numero di due, a fronte di tre rappresentanti di associazioni agricole, di tre di associazioni venatorie e di due designati dalla Provincia stessa) non l'abbia ritenuta in possesso, con delibera 18 marzo 1999, dei requisiti necessari per candidare, al pari delle altre associazioni ambientaliste, i propri rappresentanti.

A tale determinazione la P.A. è pervenuta, come risulta dalle argomentazioni svolte nelle premesse della delibera impugnata, in ragione dei dubbi insorti sul fatto che l'associazione in questione possa essere considerata portatrice effettiva di interessi esclusivamente ambientalistici, tenuto conto delle modalità di affiliazione previste dallo statuto, modalità consistenti nella previsione, oltre ai soci ordinari, dei soci cosiddetti federali, è cioè già tesserati delle federazioni sportive del C.O.N.I., tra le quali la Federcaccia.

Va detto che alla contestata determinazione la P.A. è pervenuta dopo una duplice attività istruttoria, nei confronti da un lato del Consiglio Nazionale dell'Ambiente, al quale invano, ben 18 mesi prima, era stato chiesto un parere al riguardo, mai reso, e, dall'altro, della stessa associazione ricorrente, la quale, richiesta di fornire dati sulla suddivisione del numero dei soci fra le varie categorie nonché sulla provenienza dei soci federali (e si comprende bene lo scopo perseguito), rispondeva con un rifiuto, affermando l'irrilevanza giuridica della acquisizione dei dati richiesti.

Tutto ciò premesso, e chiarito che la pretesa ricorrente va comunque limitata al solo ambito territoriale di caccia n. 14, non risultando domanda di partecipazione anche per ciò che riguarda l'ambito n. 15, ritiene il Collegio che la determinazione impugnata sia esente dai vizi dedotti. La ricorrente muove dal presupposto, da ritenersi sostanzialmente erroneo, dell'obbligo dell'Amministrazione, ai fini della nomina dei rappresentanti degli ambientalisti nei comitati di gestione degli A.T.C., di tenere conto esclusivamente di dati oggettivi, e cioè dello status di associazione ambientalista dei richiedenti nonché del numero di soci presenti nel territorio, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione stessa di sovrapporre a tali dati proprie valutazioni discrezionali.

Si vuol dire cioè, in conformità ad un generale principio in materia di nomina di rappresentanti di categorie in seno ad organi collegiali, che la P.A. non è tenuta a limitarsi ad elementi di valutazione di carattere oggettivo o addirittura aritmetico, ad es. con riguardo al numero di iscritti (se così fosse, al limite, si dovrebbe addirittura dubitare della giurisdizione amministrativa in materia, risolvendosi la nomina in un diritto pieno) ma può, se non deve, pur tenendo conto, naturalmente, di tali dati oggettivi, integrarli ed assorbirli con valutazioni discrezionali, ovviamente motivate, finalizzate al miglior perseguimento dell'interesse pubblico di settore (cfr. in arg., fra le tante, C. d. S., VI, n. 517/84, nella quale si afferma il potere della P.A. di indagare sull'effettivo grado di rappresentatività di un'associazione sindacale al di là della sua consistenza quantitativa). Ciò posto, vale a dire escluso cioè che la P.A. fosse vincolata dal fatto che la ricorrente possiede lo status di associazione ambientalista e gode (la circostanza è incontestata ed è fuori dal giudizio) di una forte rappresentatività locale, e spostato l'esame alle ragioni addotte a giustificazione della scelta operata, esse paiono al Collegio convincenti. Il dubbio che l'associazione ricorrente non possa essere considerata effettiva portatrice di interessi esclusivamente ambientalistici appare infatti più che ragionevole, tenuto conto:

a)che lo statuto prevede la categoria dei soci federali, automaticamente tali in quanto tesserati delle federazioni sportive del C.O.N.I., tra le quali la Federcaccia;

b)che l'associazione ricorrente, richiesta di precisare la consistenza dei propri aderenti alla Federcaccia, si è rifiutata di rispondere;

c)che il Consiglio Nazionale dell'Ambiente, richiesto di un parere sull'opportunità di nominare rappresentanti della associazione suddetta si è trincerato dietro un ambiguo silenzio;

d)che infine, come da documentazione prodotta, risulta che l'associazione ricorrente deve la sua stessa nascita ad una iniziativa della Federcaccia.

E se poi a ciò si aggiunga che in base alla normativa di settore nei comitati degli A.T.C. sono presenti ben tre rappresentanti delle associazioni venatorie e soltanto due delle associazioni di protezione ambientale, si comprende il timore, espresso nelle premesse della delibera impugnata, che l'ingresso nei comitati di rappresentanti della suddetta associazione, in quanto non garantisce piena ed esclusiva rappresentatività di interessi esclusivamente ambientalistici, possa alterare gli equilibri voluti dalla normativa di settore fra le esigenze dell'ambiente e quelle dei cacciatori (oltre che degli agricoltori).

Con la precisazione che non potrebbe addursi, a favore della piena trasparenza ambientalistica della associazione ricorrente, il fatto che i soci federali siano statutariamente privi del diritto di voto: non solo tale circostanza non vale ad escludere, se pure in via indiretta, l'influenza di tali soci sulle scelte e gli orientamenti operativi dell'ente, ma altresì la stessa previsione in seno al detto ente di soci che sono altresì iscritti ad una federazione di cacciatori indubbiamente può incidere sulla scelta di questa associazione ambientalista in luogo di un'altra da parte di aspiranti soci ordinari.

Risultano così infondate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte dalla ricorrente, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono tuttavia valide ragioni, tenuto conto della indubbia delicatezza della questione posta, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. terza, RESPINGE il ricorso proposto come in epigrafe dalla Associazione EKOCLUB

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla P.A.

Così deciso in Camera di Consiglio, addì 22 dicembre 1999, in Firenze, con l'intervento dei sigg.

-Dott. Vincenzo Antonio BOREA - Presidente est.

-Dott. Adolfo METRO - Consigliere

-Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22.02.2000

Firenze, lì 22.02.2000