5.a)divieti ai sensi della L. 394/'91

Ai sensi dell'art. 6/4° della L. 394/'91, dall'istituzione di ogni area protetta (compresi i Parchi Regionali), sino all'approvazione del Piano del Parco (come detto, in attesa di stesura), valgono i divieti di cui all'art. 11 della legge stessa.

Analizziamoli cercando di "quantificare" il "disagio", da essi arrecato ai cittadini di Porto Tolle.

Nei Parchi è vietato:

-la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale.

Commento:

Per quanto riguarda la cattura e l'uccisione delle specie animali, vengono "penalizzati" i cacciatori, ma ciò riguarda solo il 3,8% della popolazione che, ad ogni modo, può continuare ad esercitare questo tipo di "attività" fuori dal Parco.

Per quanto riguarda il divieto di disturbo delle specie animali (tra l'altro sancito anche dall'art. 14/8° della L.R. 50/'93, la legge sulla caccia), di raccogliere e danneggiare le specie vegetali  (sanciti, tra l'altro,  anche dalla L.R. 15 novembre 1974, nr. 53 e successive modificazioni,"norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e delle flora") pensiamo comporti un "sacrificio" solo per eventuali "vandali" residenti a Porto Tolle, perché trattasi di "comportamenti di rispetto" che dovrebbero far parte di tutte le persone che si possano definire "educate".

Per quanto concerne il divieto di introduzione di specie animali e vegetali non autoctone,  crediamo che anch'esso non comporti "sacrifici" agli 11.000 abitanti di Porto Tolle.

-l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali.

Commento:

Per quanto riguarda il divieto di aprire cave (che per il Delta riguarderebbe, ovviamente, solo quelle di sabbia) è già stabilito dall'art. 14 del Piano d'Area che è stato approvato dallo stesso Comune di Porto Tolle, come ha tenuto a precisare nel ricorso al T.A.R. contro il Parco (citando, a tal proposito, la delibera nr. 48/97). Quindi non è un divieto che dovrebbe "pesare" ai portotollesi (ad ogni modo, i cavatori locali si conteranno sulle dita di una mano!).

Per le discariche è ovvio che non si possono aprire nei parchi ed eventuali "imprenditori delle discariche", ammesso che ce ne siano a Porto Tolle, potranno "impiantarle" solo in ottemperanza al decreto Ronchi.

Per quanto riguarda il divieto di aprire miniere e di estrarre minerali, naturalmente, esso riguarda altri tipi di parchi (e non  il Delta, dove non vi sono "minerali appetibili").

-modificare il regime delle acque.

Commento:

Ovvio che il divieto riguarda i "privati" (alcuni lo fanno in Sicilia, dove c'è penuria d'acqua). Tale divieto (sancito, naturalmente, anche da altre leggi, come il testo unico 25 luglio 1904, n. 523 "regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria",che tutela l'integrità delle sponde dei corsi d'acqua e dei loro alvei, ed il regio Decreto 2 dicembre 1933, nr. 1775, che disciplina dell'utilizzazione delle risorse idriche")  non crediamo "pesi" sugli usi e costumi dei portotollesi.

-lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco.

Commento:

Specificato che, in ogni caso, l'Ente Parco può concedere delle deroghe, non ci risulta che vi siano portotollesi interessati a piantare nel Delta  pannelli pubblicitari.

-l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distribuzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.

Commento:

La cosa è talmente complessa che ne noi ne i portotollesi siamo in grado di capirla, perciò dubitiamo che qualcuno possa essere penalizzato da tale divieto.

-l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzato.

Commento:

Anche in questo caso i "penalizzati" dovrebbero essere i cacciatori ed eventuali "dinamitardi" residenti in paese. Certi che questi ultimi non esistono, i primi rappresentano, come già detto, solo il 3,8% degli abitanti ed, in ogni caso, anche se la legge prevede che l'Ente Parco possa concedere delle deroghe ai cacciatori che debbano attraversare il Parco (zona di caccia non consentita) per raggiungere le zone autorizzate (e l'Ente aveva iniziato a rilasciare i permessi), i politici  regionali (tutti, da destra a sinistra, con la L.R. 19 del 16.8.01 che ha introdotto delle modifiche alla legge sul Parco), hanno sollevato i portotollesi anche da questo "problema". Trattasi, perciò, di un divieto che non "pesa" praticamente su nessuno.

-l'uso di fuochi all'aperto.

Commento:

Anche questo è un divieto che si commenta da solo: dovrebbe essere il buon senso a dettarlo. Ad ogni modo, a parte i "piromani" (ma non ne conosciamo uno), ben pochi abitanti di Porto Tolle sono abituati a ritrovarsi per accendere fuochi nelle golene, sulle barene o sugli scanni!

-il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Commento:

Premesso che, anche in questo caso, il divieto permette delle deroghe, non crediamo siano tanti i portotollesi che si "dilettano" a volare sul Parco.

Conclusioni:

Dall'analisi dei divieti previsti dal Parco, in attesa di studiare quelli che stabilirà il Piano del Parco che, ad ogni modo e come detto, ai sensi dell'art. 4/2° della L.R. 36/'97, non potranno essere diversi da quelli previsti dal piano d'Area, risulta che ad essere "penalizzati" dai vincoli imposti dal Parco sono solo i cacciatori portotollesi (e qualche altra rara "mosca bianca") ossia il solo 3,8% dell'intera popolazione o poco più!