Da "Il Gazzettino-cronache di Rovigo" 5 Giugno 2002: <<INCHIESTA. Il quadro tracciato dai giudici del Tribunale del Riesame che hanno disposto il sequestro. «Prevedibili erosione e disastri». Bloccare le estrazioni da "Naomi Pandora" e l’apertura di "Irma Carola">>

Subsidenza della zona costiera, arretramento della linea del litorale conseguente al mancato e comunque alterato ripascimento del litorale stesso. Pericoli per la pubblica incolumità.

I giudici (Bertolino, Stifano, Testoni) nell'ordinanza che se verrà accolta anche dalla Cassazione rappresenterà una grande salvaguardia per il Delta del Po e l'intero Polesine, hanno rilevato che i professori Ricceri e Schreffler sostengono che "difficilmente il cono di subsidenza potrà interessare la costa" o che "non possono essere date indicazioni in merito ad eventuali subsidenze lungo la costa" e il prof. Francani (consulente della difesa) sembra escludere tali conseguenze "individuando in altri tipi di attività antropiche o di fenomeni naturali le vere cause della subsidenza", ma pure sottolineato che "l'ing. Zambon e il professor Nosengo giungono a conclusioni opposte, riferendo l'uno che l'estrazione di gas provoca generalmente un fenomeno di subsidenza che si propaga per decine di chilometri dai giacimenti, l'altro che i pozzi off-shore del progetto Agip provocherebbero accentuazione della subsidenza in corrispondenza del litorale".

Per il Riesame con «la destabilizzazione delle difese costiere, l'innalzamento della superficie liquida dell'acqua rispetto al fondo marino, l'aumento del potere distruttivo delle mareggiate (prof. Zambon) e l'ingressione del mare verso l'entroterra (prof. Nosengo), la deposizione dei materiali di trasporto inizierebbe più a monte, vi sarebbe l'innalzamento degli alvei che, in concomitanza col movimento inverso del suolo e degli argini (dovuto all'ulteriore abbassamento del suolo) faciliterebbe le esondazioni dei fiumi». Il Tribunale conclude che «non può che giungere a ritenere come "ragionevole" la prospettiva di verificazione del fenomeno di erosione del litorale e di conseguente ingressione del mare nell'entroterra, con i I giudici si sono soffermati anche sulla "asserita povertà del giacimento Irma Carola" paventata dall'Eni, rilevando che «la concessione di coltivazione di idrocarburi sul giacimento, rilasciata con D.M. del 16 novembre 2000, resta del tutto invariata, con conseguenti effettive possibilità di posa degli impianti e prosecuzione del piano di sviluppo in modo indisturbato». notori effetti alluvionali o di esondazioni».

A supportare i giudici sono state le conclusioni dei periti: «Questa purtroppo è la situazione che si verificherà», ha detto Zambon; «Sono pertanto prevedibili tutte le conseguenze indicate nelle ipotesi di reato», ha rilevato Nosengo.

Anche sul piano temporale, ossia sui danni provocati nell'arco di anni i giudici hanno ricordato: «Se da un lato è vero che le effettive conseguenze delle attività estrattive potrebbero essere di molto differite nel tempo, dall'altro si osserva che le attività risultano già iniziate (Naomi Pandora) o probabilmente imminenti (Irma Carola) e che il fenomeno della subsidenza, una volta innescatosi, è irreversibile e non cessa al cessare del pompaggio. Un sequestro differito nel tempo potrebbe, pertanto, rivelarsi intempestivo e inutile».

Da "Il Gazzettino-cronache di Rovigo" 5 Giugno 2002: <<«Se da un lato è vero che le effettive...>>

«Se da un lato è vero che le effettive conseguenze delle attività estrattive potrebbero essere di molto differite nel tempo, dall'altro si osserva che le attività risultano già iniziate (Naomi Pandora) o probabilmente imminenti (Irma Carola) e che il fenomeno della subsidenza, una volta innescatosi, è irreversibile e non cessa al cessare del pompaggio. Un sequestro differito nel tempo potrebbe, pertanto, rivelarsi intempestivo e inutile».

Così i giudici del Tribunale del Riesame hanno concluso il decreto di sequestro degli impianti Eni-Agip per l'estrazione di idrocarburi al largo del Delta, sottolineando la necessità di intervenire a priori, ossia prima che si verifichi il disastroso effetto subsidenza che provocherebbe alluvioni ed esondazioni nel Bassopolesine. I giudici hanno completamente accolto l'impostazione del sostituto procuratore Manuela Fasolato che si avvalsa delle consulenze dei professori Ricceri e Schreffler di Padova, del professor Nosengo (geologo) di Genova e dell'ingegner Zambon di Rovigo. Ora dalla Cassazione si attende un eguale pronuncia di indispensabile salvaguardia del territorio.

Da "Il Gazzettino-cronache di Rovigo" 5 Giugno 2002: <<PRINCIPIO DA APPLICARE ALL'INTERO TERRITORIO, di DONATO SINIGAGLIA>>

C'è un curioso filo che lega, nel bene e nel male, l'Eni al Polesine. A disegnare il fortunato simbolo Agip del cane a sei zampe è stato il badiese Bruno Munari. A prendere la decisione senza precedenti del sequestro preventivo di piattaforme, giacimenti e gasdotti marini, è stato il Tribunale del riesame di Rovigo, presieduto dal giudice Giuseppe Bertolino.

È giusto soffermarsi sull'importanza "storica" di questa sentenza.

Essa dà ragione all'impianto accusatorio proposto dal Pubblico ministero Manuela Fasolato, respingendo nel contempo il tentativo dell'Eni di esautorare dal procedimento la Procura di Rovigo. Il sequestro preventivo (diventerà esecutivo se la Cassazione non accoglierà il ricorso dell'Ente nazionale idrocarburi) è un segnale fortissimo a difesa dell'incolumità del cittadino e della tutela ambientale nei confronti di qualsiasi, pur importante, interesse industriale.

La sentenza, infatti, stabilendo il principio che esiste pericolo per la pubblica incolumità conseguente all'attività estrattiva, ne dispone la chiusura. Sostiene la tesi dell'irreversibilità del fenomeno subsidenza per cui il sequestro diventa inevitabile. Esso sarebbe inutile se effettuato una volta che si è verificato l'abbassamento. Lo sprofondamento dei fondali, l'alterazione del gioco delle correnti, l'aumento delle erosioni, la riduzione del grado di sicurezza idraulica indotta sulla terraferma con la destabilizzazione delle difese costiere costituiscono effetti gravissimi da prevenire.

Il Tribunale del riesame riconosce la solidità del quadro tecnico e giuridico su cui si fonda l'inchiesta e prende atto delle conclusioni alle quali sono pervenute le diverse perizie tecniche che hanno evidenziato i rischi della subsidenza, che possono verificarsi anche a distanza di anni.

Si riafferma il principio fondamentale che, vista la possibilità di danni ambientali con gravi conseguenze sulla popolazione, non si debbono effettuare trivellazioni o "prospezioni" che inducano a qualsiasi forma di pericolo.

È un principio anche politico che, a dire il vero, era già stato avvalorato dall'azione di numerosi enti locali ai vari livelli, Comuni, Provincia, Regione e recepito per diversi aspetti anche dal famoso Decreto Ronchi e dal Parlamento.

Un messaggio deciso che dovrebbe valere per tutta una serie di problematiche legate alla sicurezza, alla qualità della vita e dell'ambiente per indurre chi ci governa a riflettere non solo sulle estrazioni di gas in alto Adriatico, ma anche sull'intero pacchetto legato alla gestione del territorio polesano e alla sua salvaguardia da possibili inquinamenti.