Studio Legale Ceruti

AVV. GIANLUIGI CERUTI

Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori

AVV. MATTEO CERUTI

Rovigo,via All'Ara 8, tel. 21634 (0425) - telefax 21898 (0425)

Vicenza, Contrà Barche, 33, tel. e telefax 326316 (0444)

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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
Venezia
RICORSO

per L.A.C.-LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA - O.N.L.U.S., con sede in Milano in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Carlo Consiglio,

e per il W.W.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FOR NATURE - O.N.L.U.S., con sede in Roma in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore arch. Fulco Pratesi,

rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluigi Ceruti e Matteo Ceruti con studio legale in Rovigo via All'Ara n. 8 e in Vicenza Contrà Barche n. 33 ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Luca Partesotti in Venezia Dorsoduro n. 1249, giusta procura speciale in data 1.2.2001 rep. n. 121569 dott.ssa Annamaria Lipari notaio in Roma e mandato a margine del presente ricorso,

contro

REGIONE DEL VENETO, in persona del presidente pro tempore della Giunta regionale,

e nei confronti di

CENEDESE ALESSANDRO, residente a San Biagio di Callalta (TV) 31048 p.zza San Lorenzo n. 8,

EKOCLUB INTERNATIONAL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

per l'annullamento previa sospensione

del decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 1 dicembre 2000 n. 2496, pubblicato sul B.U.R. del 2.1.2001, recante la nomina dei componenti della Commissione Faunistico venatoria Regionale ex art. 3 della l. r. n. 50/1993 nella parte in cui ha disposto la nomina del sig. Alessandro Cenedese in rappresentanza di Ekoclub International, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato.

FATTO

Da sempre la C.F.V.R.-Commissione faunistico-venatoria regionale del Veneto di cui all'art. 3 della l.r. n. 50/1993 è largamente appannaggio dei cacciatori. Infatti, mentre le associazioni di protezione ambientale contano quattro rappresentanti, le associazioni venatorie sono ben più ampiamente rappresentate essendo previsto che ogni associazione venatoria presente in regione abbia un proprio esponente in quest'organo consultivo. A ciò si aggiunga la prassi di designare dei cacciatori anche tra i rappresentanti del mondo agricolo e tra gli esperti.

Così, con l'ultimo decreto del presidente della Giunta regionale n. 2496/2000 le associazioni di cacciatori contano otto rappresentanti in C.F.V.R. (esponenti di Federcaccia, A.N.U.U., Associazione nazionale libera caccia, Arci caccia, ENAL caccia, Ente Produttori Selvaggina, Italcaccia, Associazione cacciatori veneti), ossia il doppio delle associazioni ambientaliste.

Si pensi che in totale, esclusi gli assessori competenti, su 18 membri della C.F.V.R. ben 13 sono cacciatori.

Ciò evidentemente non è sembrato sufficiente a garantire le ragioni del mondo venatorio. Infatti, con il menzionato provvedimento presidenziale n. 2496/2000 di nomina della C.F.V.R., si è avuta la sorpresa di veder inserito tra i quattro rappresentanti ambientalisti (oltre a WWF, LIPU e Italia Nostra) anche un esponente dell'associazione "Ekoclub International" affiliata all'associazione venatoria Federcaccia.

Inoltre gli uffici regionali competenti hanno omesso di richiedere la designazione in C.F.V.R. a tutte le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente presenti nel territorio regionale, come la qui ricorrente L.A.C.-Lega per l'Abolizione della Caccia, oltre alla L.A.V.-Lega Anti Vivisezione e ad altre ancora.

Di tutta evidenza, quindi, l'illegittimità del decreto del Presidente della Giunta regionale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1.-VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. VENETO 50/1993 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE ED OMESSA PREFISSIONE DI AUTOLIMITI IN ORDINE AI CRITERI DI NOMINA

L'art. 3, comma 3, della legge regionale Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio") stabilisce che, per lo svolgimento delle proprie funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo in materia faunistica, la Regione si avvale della consulenza della C.F.V.R.-Commissione faunistico-venatoria regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta (oltre che dall'assessore regionale competente che la presiede , da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, da un esperto per il territorio lagunare e vallivo ed uno per la zona faunistica delle Alpi) anche "da un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta ai sensi dell'art. 34 della legge n. 157/1992 esistente nella Regione" (lett. d) e da "quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale" (lett. e).

Orbene, la giurisprudenza amministrativa in materia di nomina di rappresentanti in seno ad organi collegiali è pacifica nell'affermare l'obbligo di motivazione circa i criteri seguiti dall'amministrazione procedente nella determinazione del grado di rappresentatività dei gruppi associativi che hanno provveduto alla designazione (vds. ad es., T.A.R. Emilia Romagna-Parma, 8 aprile 1998, n. 1555, in T.A.R., 1998, I, 1921; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 1993, n. 172, in Cons. Stato, 1993, I, 235); obbligo di motivazione altresì imposto normativamente dalla nota disposizione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

Nel caso di specie, con l'impugnato decreto n. 2496/2000 il Presidente delle Giunta regionale, come detto, ha provveduto a nominare i rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute maggiormente rappresentative nella C.F.V.R. includendo un esponente dell'associazione"Ekoclub International", ed escludendo invece il rappresentante della L.A.C. - Lega per l'Abolizione del Caccia e di altre associazioni ambientaliste riconosciute presenti ed operative nella Regione  che non sono state neppure invitate a presentare le relative designazioni.

Ebbene, tale ultimo provvedimento di nomina della C.F.V.R. è stato adottato senza minimamente indicare quali siano stati i criteri utilizzati dall'Amministrazione per valutare il grado di rappresentatività delle associazioni di protezione ambientale e, tantomeno, senza indicare sulla base di quali accertamenti siano stati applicati detti criteri, ma limitandosi ad indicare le designazioni effettuate. Né, d'altra parte, risulta che la prescritta predeterminazione ed enunciazione dei criteri seguiti per la nomina dei componenti la Commissione sia contenuto in alcun atto del procedimento istruttorio richiamato per relationem nel provvedimento presidenziale impugnato.

Manifesti, pertanto, sia l'eccesso di potere sotto i profili della totale mancanza di motivazione dell'atto avversato e dell'omessa prefissione si autolimiti, sia le violazioni di legge indicate nella rubrica del motivo.

2.-VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA L.R. 27/1997 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO

La L.R. 22 luglio 1997 n. 27, nel disciplinare il procedimento di nomina a pubblici incarichi di competenza regionale, ivi compresi i componenti degli organi consultivi (art. 1, comma 2), precisa all'art. 5, comma 3, che al fine di favorire le proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati -tra cui le organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi con sedi ed operatività nel territorio regionale (art. 6, comma 6)- il Presidente della Regione è tenuto, attraverso forme dirette di pubblicità, a dare adeguata informazione delle nomine e designazioni novanta giorni prima.

Ebbene, nel caso de quo non risulta che la designazione dei commissari ambientalisti sia stata preceduta da dette forme di pubblicità di competenza del Presidente della Giunta regionale.

Invero risulta che gli uffici regionali competenti non fecero altro che invitare a presentare le rispettive designazioni soltanto ad alcuni gruppi associativi, tra cui "Ekoclub International", escludendo invece altre associazioni di protezione ambientale riconosciute presenti ed operative nella Regione. Così ad esempio la ricorrente L.A.C.-Lega per l'Abolizione della Caccia riconosciuta con D.M. 15.10.1996 e presente nel Veneto con le Sezioni di Venezia e Treviso non venne affatto notiziata della possibilità di designare un proprio rappresentante nella C.F.V.R.

Ne deriva, con ogni evidenza, oltreché una violazione dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 27/1997, anche un eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.

3. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. VENETO 50/1993 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN ORDINE ALLA RAPPRESENTATIVITA'' DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

La giurisprudenza amministrativa in materia di nomine negli organi collegiali ha avuto occasione di precisare che il criterio della maggiore rappresentatività delle associazioni (sindacali, di categoria, ecc.) deve fondarsi non tanto e non solo sul dato quantitativo del numero degli associati, ma senza dubbio anche sul parametro dell'effettività dell'azione, discrezionalmente valutato in base alla comparazione delle attività svolte dai gruppi associativi (Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 1998, n. 347, in Foro amm., 1998, 765) e dalla qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi (T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 11 settembre 1989, n. 913, in Foro amm., 1990, n. 1795; T.A.R. Puglia, Sez. Lecce, 22 maggio 1991, n. 392, in T.A.R., 1991, I, 3211).

E' proprio sulla base di questi pacifici precedenti che recentemente il giudice amministrativo toscano ha avuto occasione di pronunciarsi sulla nomina dei rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale nei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia affermando la perfetta legittimità dell'esclusione di Ekoclub motivata dall'esistenza di fondati dubbi in ordine all'effettiva rappresentatività di interessi ambientalistici in ragione, inter alia, del meccanismo di automatica adesione all'associazione dei soci di Federcaccia e della circostanza documentata che la stessa nascita di Ekoclub è dovuta all'iniziativa della medesima associazione venatoria (così T.A.R. Toscana, Sez. III, 22 febbraio 2000, n. 307).

Quindi, l'Amministrazione regionale, prima di procedere alla nomina nella C.F.V.R. del rappresentante di Ekoclub International, avrebbe dovuto verificare il fondamentale requisito della rappresentatività dell'associazione mediante l'accertamento della quantità e della qualità dell'attività svolta in campo ambientale e, ancor prima, se la stessa associazione fosse effettivamente portatrice di interessi esclusivamente ambientalisti richiedendo, ad esempio, quali fossero le modalità di affiliazione a "Federcaccia", se la costituzione di "Ekoclub International" a livello regionale sia dovuta all'iniziativa della stessa associazione venatoria, se ci sia coincidenza tra gli iscritti e/o tra i soggetti che ricoprono le cariche direttive nelle due associazioni.

Appare evidente infatti che, in presenza dei citati elementi relativi all'affiliazione di "Ekoclub International" alla predetta associazione venatoria e alla coincidenza di soci, la nomina del rappresentante di Ekoclub nella C.F.V.R. si presenta come una manifesta alterazione dell'equilibrio voluto dal citato art. 3 della L.R. n. 50/1993 tra esigenze ambientali e venatorie in seno all'organo collegiale.

Tale alterazione degli interessi indicati dal legislatore è stata peraltro ammessa dallo stesso Assessore regionale competente il quale, nella nota del 17.1.2001 prot. n. 292/48.17, significativamente riconosceva che "si possono in parte condividere le riserve formulate" dai componenti ambientalisti in C.F.V.R. in ordine all'illegittimità della nomina del rappresentante di Ekoclub, anche se poi significativamente soggiungeva che in questo caso non era in giuoco la rappresentanza "in un organismo gestionale dove vengono assunte decisioni", bensì in un organo "avente mere funzioni consultive" (di cui, ovviamente, ci si preoccupava comunque di riconoscere "grande importanza"!).

Non solo. Così facendo, alla Federcaccia, già ufficialmente rappresentata in C.F.V.R. (con un rappresentante effettivo ed uno supplente), viene consentita una duplice presenza nel medesimo organismo consultivo -e ciò, come detto, in aperta violazione dell'art. 3 citato che prescrive la nomina di un solo rappresentante per ogni associazione venatoria esistente nella Ragione- con conseguente disparità di trattamento anche rispetto alle altre associazioni riconosciute di cacciatori.

Di qui i vizi di legittimità denunziati nell'intitolazione del motivo.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni juris emerge con evidenza da quanto sin qui illustrato.

In ordine al periculum in mora basti dire invece che l'esecuzione del provvedimento avversato con l'illegittima alterazione della composizione della C.F.V.R., già pesantemente sbilanciata a favore degli interessi venatori (come illustrato nelle premesse in fatto), sarebbe suscettibile di provocare un grave pregiudizio alle esigenze della protezione ambientale regionale in campo faunistico.

In proposito si rammenti infatti che la C.F.V.R. viene chiamata a pronunciarsi con parere obbligatorio su tutti i più importanti atti regionali relativi alla gestione del patrimonio faunistico del Veneto (piani faunistico-venatori, programmi d'intervento, iniziative di coordinamento e controllo).

D'altra parte, il dubbio in ordine all'illegittima  composizione della C.F.V.R. rischia di paralizzare il funzionamento dello stesso organo collegiale e l'attività regionale nel settore, a meno di non voler aprire un vasto fronte contenzioso su tutti gli atti adottati dalla Regione sulla base dei pareri espressi dalla C.F.V.R.

P.Q.M.

si chiede, previa sospensiva, l'annullamento in parte qua del provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, con ogni consequenziale di legge anche in ordine al carico delle spese e delle competenze del giudizio.

In via istruttoria

Si deposita copia del provvedimento impugnato e degli altri atti e documenti citati.

Si chiede voglia ordinarsi all'Amministrazione regionale il deposito di tutti gli atti e documenti dell'istruttoria procedimentale.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche con motivi aggiunti di ricorso.

Addì 26 Febbraio 2001

avv. Gianluigi Ceruti

avv. Matteo Ceruti

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Venezia, ho notificato il suesposto ricorso dinanzi al T.A.R. Veneto a

REGIONE DEL VENETO, in persona del presidente pro tempore della Giunta regionale rappresentato e domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Venezia San Marco n. 63

CENEDESE ALESSANDRO, residente a San Biagio di Callalta (TV) 31048 p.zza San Lorenzo n. 8

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