REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio

Sez.II Bis

 

N.            Reg

Anno

N.           Reg

Anno

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4177/2000  proposto da ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE – ONLUS, in persona del legale rappresentante Arch. Fulco Pratesi, la LIPU – LEGA ITALIANA PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI – ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Danilo Mainardi, la L.A.V. – LEGA ANTI VIVISEZIONE – ONLUS, in persona della legale rappresentante si.ra Elisa D’Alessio, la L.A.C. – LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Carlo Consiglio, tutti   rappresentati e difesi dall’Avv. A. Petretti  ed elettivamente domiciliati  presso  lo stesso  in Roma, via degli Scipioni n. 268/a;

contro

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sede di Roma, viadei Portoghesi, 12;

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE – Servizio di collaborazione al Funzionamento degli Organi di Alta Conulenza del Ministero e per la Organizzazione e il Coordinamento dei loro Uffici ausiliari (SCOC) e la dott.ssa TERESA GAGLIARDI, vice-direttore del servizio SCOC, non autonomamente costituiti;

l’Associazione EKOCLUB INTERNATIONAL, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. A. Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per l'annullamento

del provvedimento di presa d’atto del vice direttore del servizio SOC del Ministero dell’Ambiente, con il quale l’Amministrazione ha dichiarato che permangono in capo all’Associazione Ekoclub international le condizioni di rappresentatività, proprie del sodalizio riconosciuto con D.M. 26.6.1992 e che pertanto l’Associazione continua ad essere individuata come Associazione di Protezione Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. n. 349/86;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avv.ra Gen.le dello Stato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Associazione controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2000, il  Consigliere G. De Michele e uditi, altresì, gli Avv.ti  A. Petretti per i ricorrenti e A. Clarizia per l’Associazione controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso il ricorso in esame – notificato alle diverse parti intimate fra il primo ed il 3 marzo 2000 – si impugna il decreto ministeriale, adottato in data non conosciuta, attraverso cui il Servizio di Collaborazione al Funzionamento degli Organi di alta Consulenza del Ministero dell’Ambiente rileva la “permanenza, in capo all’Associazione Ekoclub International”, delle “condizioni di rappresentatività proprie del sodalizio riconosciuto con D.M. 26 giugno 1992, n. 862”, con conseguente presa d’atto della attuale qualificazione della medesima come Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. n. 349/88.

Avverso la predetta determinazione, nell’impugnativa vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:

1)violazione dell’art. 13 L. 8.7.1986, n. 349, essendo stata ignorata una condotta (approvazione – da parte della controinteressata Ekoclub International – di uno statuto diverso e incompatibile con quello, posto a base del riconoscimento di cui trattasi) che avrebbe dovuto comportare l’immediata ed automatica decadenza del riconoscimento stesso;

2)incompetenza, essendo l’atto impugnato riservato al Ministro;

3)eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione di disposizioni regolamentari.

Il Ministero intimato e l’Associazione controinteressata – costituitisi in giudizio – sottolineano l’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento, per la verifica di compatibilità del nuovo statuto, seguita – tuttavia – dal pieno ripristino di una condizione di regolarità, che avrebbe consentito di definire la questione a seguito di mera attività accertativa.

Non sarebbe prevista, inoltre, la decadenza automatica per sopravvenuta carenza dei requisiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. n. 349/87 cit. ed il Ministro, infine, dovrebbe essere ritenuto competente solo in caso di emanazione del cosiddetto “contrarius actus” (ovvero, per quanto qui interessa, per l’emanazione di provvedimento di revoca del riconoscimento).

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover esaminare anticipatamente – per motivi di priorità logica - la censura di incompetenza prospettata nel secondo motivo di gravame, censura che appare fondata.

L’Amministrazione era chiamata ad espletare nel caso di specie, infatti, una procedura di autotutela, nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo, alla medesima rimessi nei confronti delle Associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell’art. 13 L. n. 349/86.

Quanto sopra, con specifico riferimento alla Associazione Ekoclub, che aveva ottenuto il riconoscimento, di cui alla norma sopra citata, con decreto ministeriale n. 862 del 25.6.1992, sulla base dello statuto adottato in data 1.7.1989.

Successivamente, tuttavia, l’Amministrazione veniva a conoscenza della avvenuta adozione – in data 8.12.1996 – di un nuovo statuto, che ad avviso dell’Amministrazione stessa apportava “radicali innovazioni alla struttura dell’Ente, tali da snaturare i presupposti, che all’epoca consentirono il riconoscimento dell’associazione quale associazione di protezione ambientale” (era stato instaurato, infatti, un meccanismo convenzionale, che consentiva l’iscrizione automatica dei soci FISPAS e FEDERCACCIA, con compromissione del principio di democraticità interna e delle stesse finalità di protezione ambientale del sodalizio).

In tale situazione, il Ministero dell’Ambiente inviava – ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/90 la comunicazione di avvio del procedimento, mirante ad accertare la compatibilità del nuovo statuto con i requisiti, di cui all’art. 13 L. n. 349/86; in pendenza di tale procedura, tuttavia, l’Associazione interessata operava una nuova modifica statutaria, reintroducendo le regole precedenti (fatto salvo il mutamento della denominazione sociale in “Ekoclub international”).

A questo punto il Servizio di Collaborazione al Funzionamento degli Organi di Alta Consulenza del Ministero intimato (SCOC) riteneva ripristinate le condizioni di democraticità e rappresentatività interna ed interrompeva – con atto firmato dal Vice Direttore del Servizio stesso, in questa sede impugnato – la procedura in corso, senza nuova richiesta di parere al Consiglio Nazionale dell’Ambiente.

Secondo l’Amministrazione resistente, gli atti compiuti sarebbero riconducibili ad una fase di accertamento, da intendere come “mero procedimento istruttorio, finalizzato all’esercizio del potere di vigilanza del Ministero dell’Ambiente”, legittimamente concluso con la presa d’atto delle correzioni statutarie.

Il Collegio non condivide tale prospettazione, in base ai pacifici indirizzi giurisprudenziali in materia di cosiddetto “contrarius actus”, intendendo come tale quello (di norma revoca, o annullamento) emesso al termine di un procedimento di autotutela, che deve offrire le medesime garanzie procedurali offerte dal provvedimento oggetto di riesame (cfr. per il principio TAR Lazio, Roma, 8.10.1988, n. 1234; TAR Sardegna, 10.2.1984, n. 74; TAR Abruzzo, L’Aquila, 27.9.1985, n. 409; TAR Puglia, Lecce, 27.1.1987, n. 66; TAR Umbria, 19.5.1988, n. 184).

Nel caso di specie, l’avvio della procedura di autotutela comportava espletamento – in senso inverso - della medesima procedura prevista per il riconoscimento delle Associazioni di Protezione Ambientale, con obbligatorio parere del Consiglio Nazionale per l’Ambiente e provvedimento finale motivato della medesima Autorità, competente in base alla vigente normativa al rilascio dell’autorizzazione.

Quanto sopra, evidentemente, per qualsiasi tipo di esito del procedimento in questione, esito che nel caso di specie poteva essere di revoca (per constatata infrazione delle regole, relative al possesso in via continuativa dei requisiti prescritti per ottenere - e conservare - la qualifica di Associazione di Protezione Ambientale), ovvero di sostanziale sanatoria, tenuto conto del ripristino delle caratteristiche originarie dell’Associazione e dell’attività nel frattempo svolta dalla medesima.

Non può condividersi, invece, la frettolosa e incompleta chiusura dell’istruttoria, operata - nel caso di specie - attraverso quello che il Collegio ritiene definibile come atto interruttivo del procedimento di autotutela, senza acquisizione di tutti i  necessari dati fattuali e dei pareri prescritti, ai fini del conclusivo provvedimento, a firma della medesima Autorità preposta all’emanazione del riconoscimento, di cui al più volte citato art. 13 L. n. 349/86.

Il ricorso in esame, pertanto, appare da accogliere, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione.

P.Q.M.

 Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. II bis), ACCOGLIE il ricorso n. 4177/2000 e, per l’effetto, ANNULLA il decreto ministeriale di presa d’atto – circa la permanenza dei requisiti di Associazione di Protezione Ambientale dell’Associazione Ekoclub International - a firma del Vice Direttore del Servizio di Collaborazione al Funzionamento degli Organi di Alta Consulenza del Ministero dell’Ambiente e per l’Organizzazione ed il Coordinamento dei loro Uffici Ausiliari.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2000 con l'intervento dei Magistrati:

Presidente Franco Bianchi

Consigliere Evasio Speranza

Consigliere est. Gabriella De Michele

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