REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio Sez.II Bis
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N.
Reg Anno N. Reg Anno
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4177/2000 proposto da ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE ONLUS, in persona del legale rappresentante Arch. Fulco Pratesi, la LIPU LEGA ITALIANA PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Danilo Mainardi, la L.A.V. LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS, in persona della legale rappresentante si.ra Elisa DAlessio, la L.A.C. LEGA PER LABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Carlo Consiglio, tutti rappresentati e difesi dallAvv. A. Petretti ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, via degli Scipioni n. 268/a;
contro
IL MINISTERO DELLAMBIENTE, rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sede di Roma, viadei Portoghesi, 12;
IL MINISTERO DELLAMBIENTE Servizio di collaborazione al Funzionamento degli Organi di Alta Conulenza del Ministero e per la Organizzazione e il Coordinamento dei loro Uffici ausiliari (SCOC) e la dott.ssa TERESA GAGLIARDI, vice-direttore del servizio SCOC, non autonomamente costituiti;
lAssociazione EKOCLUB INTERNATIONAL, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dallAvv. A. Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per l'annullamento
del provvedimento di presa datto del vice direttore del servizio SOC del Ministero dellAmbiente, con il quale lAmministrazione ha dichiarato che permangono in capo allAssociazione Ekoclub international le condizioni di rappresentatività, proprie del sodalizio riconosciuto con D.M. 26.6.1992 e che pertanto lAssociazione continua ad essere individuata come Associazione di Protezione Ambientale, ai sensi e per gli effetti dellart. 13 L. n. 349/86;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avv.ra Gen.le dello Stato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dellAssociazione controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2000, il Consigliere G. De Michele e uditi, altresì, gli Avv.ti A. Petretti per i ricorrenti e A. Clarizia per lAssociazione controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso il ricorso in esame notificato alle diverse parti intimate fra il primo ed il 3 marzo 2000 si impugna il decreto ministeriale, adottato in data non conosciuta, attraverso cui il Servizio di Collaborazione al Funzionamento degli Organi di alta Consulenza del Ministero dellAmbiente rileva la permanenza, in capo allAssociazione Ekoclub International, delle condizioni di rappresentatività proprie del sodalizio riconosciuto con D.M. 26 giugno 1992, n. 862, con conseguente presa datto della attuale qualificazione della medesima come Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dellart. 13 L. n. 349/88.
Avverso la predetta determinazione, nellimpugnativa vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:
1)violazione dellart. 13 L. 8.7.1986, n. 349, essendo stata ignorata una condotta (approvazione da parte della controinteressata Ekoclub International di uno statuto diverso e incompatibile con quello, posto a base del riconoscimento di cui trattasi) che avrebbe dovuto comportare limmediata ed automatica decadenza del riconoscimento stesso;
2)incompetenza, essendo latto impugnato riservato al Ministro;
3)eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione di disposizioni regolamentari.
Il Ministero intimato e lAssociazione controinteressata costituitisi in giudizio sottolineano lavvenuta comunicazione di avvio del procedimento, per la verifica di compatibilità del nuovo statuto, seguita tuttavia dal pieno ripristino di una condizione di regolarità, che avrebbe consentito di definire la questione a seguito di mera attività accertativa.
Non sarebbe prevista, inoltre, la decadenza automatica per sopravvenuta carenza dei requisiti, ai sensi e per gli effetti dellart. 13 L. n. 349/87 cit. ed il Ministro, infine, dovrebbe essere ritenuto competente solo in caso di emanazione del cosiddetto contrarius actus (ovvero, per quanto qui interessa, per lemanazione di provvedimento di revoca del riconoscimento).
DIRITTO
Il Collegio ritiene di dover esaminare anticipatamente per motivi di priorità logica - la censura di incompetenza prospettata nel secondo motivo di gravame, censura che appare fondata.
LAmministrazione era chiamata ad espletare nel caso di specie, infatti, una procedura di autotutela, nellesercizio dei poteri di vigilanza e di controllo, alla medesima rimessi nei confronti delle Associazioni di protezione ambientale, ai sensi dellart. 13 L. n. 349/86.
Quanto sopra, con specifico riferimento alla Associazione Ekoclub, che aveva ottenuto il riconoscimento, di cui alla norma sopra citata, con decreto ministeriale n. 862 del 25.6.1992, sulla base dello statuto adottato in data 1.7.1989.
Successivamente, tuttavia, lAmministrazione veniva a conoscenza della avvenuta adozione in data 8.12.1996 di un nuovo statuto, che ad avviso dellAmministrazione stessa apportava radicali innovazioni alla struttura dellEnte, tali da snaturare i presupposti, che allepoca consentirono il riconoscimento dellassociazione quale associazione di protezione ambientale (era stato instaurato, infatti, un meccanismo convenzionale, che consentiva liscrizione automatica dei soci FISPAS e FEDERCACCIA, con compromissione del principio di democraticità interna e delle stesse finalità di protezione ambientale del sodalizio).
In tale situazione, il Ministero dellAmbiente inviava ai sensi dellart. 7 L. n. 241/90 la comunicazione di avvio del procedimento, mirante ad accertare la compatibilità del nuovo statuto con i requisiti, di cui allart. 13 L. n. 349/86; in pendenza di tale procedura, tuttavia, lAssociazione interessata operava una nuova modifica statutaria, reintroducendo le regole precedenti (fatto salvo il mutamento della denominazione sociale in Ekoclub international).
A questo punto il Servizio di Collaborazione al Funzionamento degli Organi di Alta Consulenza del Ministero intimato (SCOC) riteneva ripristinate le condizioni di democraticità e rappresentatività interna ed interrompeva con atto firmato dal Vice Direttore del Servizio stesso, in questa sede impugnato la procedura in corso, senza nuova richiesta di parere al Consiglio Nazionale dellAmbiente.
Secondo lAmministrazione resistente, gli atti compiuti sarebbero riconducibili ad una fase di accertamento, da intendere come mero procedimento istruttorio, finalizzato allesercizio del potere di vigilanza del Ministero dellAmbiente, legittimamente concluso con la presa datto delle correzioni statutarie.
Il Collegio non condivide tale prospettazione, in base ai pacifici indirizzi giurisprudenziali in materia di cosiddetto contrarius actus, intendendo come tale quello (di norma revoca, o annullamento) emesso al termine di un procedimento di autotutela, che deve offrire le medesime garanzie procedurali offerte dal provvedimento oggetto di riesame (cfr. per il principio TAR Lazio, Roma, 8.10.1988, n. 1234; TAR Sardegna, 10.2.1984, n. 74; TAR Abruzzo, LAquila, 27.9.1985, n. 409; TAR Puglia, Lecce, 27.1.1987, n. 66; TAR Umbria, 19.5.1988, n. 184).
Nel caso di specie, lavvio della procedura di autotutela comportava espletamento in senso inverso - della medesima procedura prevista per il riconoscimento delle Associazioni di Protezione Ambientale, con obbligatorio parere del Consiglio Nazionale per lAmbiente e provvedimento finale motivato della medesima Autorità, competente in base alla vigente normativa al rilascio dellautorizzazione.
Quanto sopra, evidentemente, per qualsiasi tipo di esito del procedimento in questione, esito che nel caso di specie poteva essere di revoca (per constatata infrazione delle regole, relative al possesso in via continuativa dei requisiti prescritti per ottenere - e conservare - la qualifica di Associazione di Protezione Ambientale), ovvero di sostanziale sanatoria, tenuto conto del ripristino delle caratteristiche originarie dellAssociazione e dellattività nel frattempo svolta dalla medesima.
Non può condividersi, invece, la frettolosa e incompleta chiusura dellistruttoria, operata - nel caso di specie - attraverso quello che il Collegio ritiene definibile come atto interruttivo del procedimento di autotutela, senza acquisizione di tutti i necessari dati fattuali e dei pareri prescritti, ai fini del conclusivo provvedimento, a firma della medesima Autorità preposta allemanazione del riconoscimento, di cui al più volte citato art. 13 L. n. 349/86.
Il ricorso in esame, pertanto, appare da accogliere, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. II bis), ACCOGLIE il ricorso n. 4177/2000 e, per leffetto, ANNULLA il decreto ministeriale di presa datto circa la permanenza dei requisiti di Associazione di Protezione Ambientale dellAssociazione Ekoclub International - a firma del Vice Direttore del Servizio di Collaborazione al Funzionamento degli Organi di Alta Consulenza del Ministero dellAmbiente e per lOrganizzazione ed il Coordinamento dei loro Uffici Ausiliari.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2000 con l'intervento dei Magistrati:
Presidente Franco Bianchi
Consigliere Evasio Speranza
Consigliere est. Gabriella De Michele