D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (1).

Regolamento per  il  recepimento  delle  norme risultanti    
dalla    disciplina     prevista dall'accordo del 6 aprile 
1990 concernente  il personale del comparto del Servizio  
sanitario nazionale, di cui all'art. 6, 
D.P.R.  5  marzo 1986, n. 68 (2)

                 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo  1983,  n.
93;
  Visti i decreti del Presidente della  Repubblica  1°  febbraio
1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per
tutti i  comparti  di  contrattazione  collettiva  del  pubblico
impiego, risultanti  dalla  disciplina  prevista  dagli  accordi
intercompartimentali emanati ai  sensi  dell'articolo  12  della
legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito ai sensi  dell'articolo  5
della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comparto di  contrattazione
collettiva per il personale  del  Servizio  Sanitario  Nazionale
comprensivo   di   una   apposita   area   negoziale   per    la
professionalità medica;
  Visti i decreti del  Presidente  della  Repubblica  25  giugno
1983, n. 348, 20 maggio 1987, n. 270, e 17  settembre  1987,  n.
494;
  Vista la circolare del Ministro per la  funzione  pubblica  in
data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del 2 novembre 1988, concernente  il  requisito  della  maggiore
rappresentatività su base nazionale  richiesta  dalla  legge  29
marzo  1983,  n.  93,  alle  confederazioni  ed   organizzazioni
sindacali  per  partecipare  alla   formazione   degli   accordi
sindacali;
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica  del  7
ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12
ottobre 1989 - che ha designato i componenti  delle  delegazioni
trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto  del
personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;
  Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24  dicembre  1988,  n.
541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
400,  concernente  la  disciplina  dell'attività  di  Governo  e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata
nella riunione del 25 maggio 1990, ai  sensi  dell'ottavo  comma
dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale -
respinte o  ritenute  inammissibili  le  osservazioni  formulate
dalle organizzazioni sindacali  dissenzienti  o  che  non  hanno
partecipato  alle  trattative  -  è  stata  autorizzata,  previa
verifica  delle  compatibilità  finanziarie,  la  sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il
comparto  del  personale  dipendente  dal   Servizio   Sanitario
Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986,  n.  68,  comprensiva  dell'ipotesi  di
accordo relativa all'area negoziale per  professionalità  medica
di cui al predetto articolo 6, comma 5 e seguenti, stipulata  in
data 6  aprile  1990  fra  la  delegazione  di  parte  pubblica,
composta come previsto dall'articolo 1 del  citato  decreto  del
Ministro per la funzione pubblica  del  7  ottobre  1989,  e  le
Organizzazioni Sindacali  nazionali  di  categoria  maggiormente
rappresentative  nel  comparto  CGIL/funzione   Pubblica-Sanità,
CISL-FISOS,   UIL-Sanità,    CIDASI.DIR.SS.,    CONFEDIR-DIRSAN,
CIDIESSE,  CISAS-Sanità,  CISAL-FIALS,  SICUS  ed  AUPI  (queste
ultime due ammesse con riserva dell'esito  finale  del  giudizio
pendente)   e   le   confederazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  su  base  nazionale  CGIL,  CISL,  UIL,   CIDA,
CONFEDIR, CISAL, CONF.SAL nonché, per l'area  negoziale  medica,
le   Organizzazioni   Sindacali   COSMED,   ANAAO/SIMP,    CIMO,
Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici,  CISL  medici,  CGIL
medici, SNR, SIVEMP e SIMET - queste ultime quattro ammesse  con
riserva dell'esito finale del giudizio pendente - come  il  SUMI
che ha sottoscritto l'ipotesi  di  accordo  il  7  luglio  1990,
sempre con riserva dell'esito finale del giudizio pendente;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 12 luglio 1990;
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata
nella riunione del 3 agosto 1990 e  del  23  novembre  1990,  ai
sensi  dell'articolo  6  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,
concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta
in  data  6  aprile  1990   dalle   stesse   confederazioni   ed
organizzazioni  sindacali  trattanti  in  precedenza   indicate,
nonché il recepimento  e  l'emanazione  delle  norme  risultanti
dalla  disciplina  prevista  dall'accordo   sindacale   per   il
personale dipendente del Servizio  Sanitario  Nazionale  di  cui
all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
  Visto il decreto-legge  13  novembre  1990,  n.  326,  recante
disposizioni urgenti  per  assicurare  l'attuazione  di  rinnovi
contrattuali relativi al triennio 1988-1990;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri
della sanità, del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale;
  Emana il seguente:

                          Regolamento

PARTE I     - Comparto sanità

                                                           Artt.
TITOLO I    - Disposizioni generali:
 Capo I     - Campo di applicazione. . . . . . . . .           1
 Capo II    - Rapporti con l'utenza:
  Sez. I    - Cittadino utente . . . . . . . . . . .           2
  Sez. II   - Norme  di  garanzia  del funzionamento
              dei servizi pubblici essenziali. . . .     3 -   4
 Capo III   - Contrattazione  decentrata e procedure
              per il raffreddamento dei conflitti. .     5 -   7

TITOLO II   - Programmazione  ed organizzazione  del
              lavoro:
 Capo I     - Organizzazione del lavoro. . . . . . .     8 -  10
 Capo II    - Mobilità . . . . . . . . . . . . . . .    11 -  17

TITOLO III  - Diritti -  doveri -  responsabilità  e
              profili:
 Capo I     - Norme  applicative dell'accordo inter-
              compartimentale. . . . . . . . . . . .    18 -  24
 Capo II    - Relazioni sindacali. . . . . . . . . .    25 -  38
 Capo III   - Ordinamento professionale. . . . . . .    39 -  40

TITOLO IV   - Trattamento economico:
 Capo I     - Stipendi . . . . . . . . . . . . . . .    41 -  43
 Capo II    - Indennità. . . . . . . . . . . . . . .    44 -  52
 Capo III   - Norme particolari. . . . . . . . . . .    53 -  56

TITOLO V    - Produttività ed  efficienza dei servi-
              zi:
 Capo I     - Produttività . . . . . . . . . . . . .    57 -  67

TITOLO VI   - Norme finali di rinvio:
 Capo I     - Disposizioni particolari e finali. . .    68 -  70

PARTE II    - Area medica

TITOLO I    - Disposizioni generali:
 Capo I     - Campo di applicazione. . . . . . . . .          71
 Capo II    - Rapporti con l'utenza:
  Sez. I    - Cittadino utente . . . . . . . . . . .          72
  Sez. II   - Norme  di  garanzia del  funzionamento
              dei servizi pubblici essenziali. . . .    73 -  74
 Capo III   - Contrattazione  decentrata e procedure
              per il raffreddamento dei conflitti. .    75 -  77

TITOLO II   - Programmazione  ed  organizzazione del
              lavoro:
 Capo I     - Organizzazione del lavoro. . . . . . .    78 -  80
 Capo II    - Mobilità . . . . . . . . . . . . . . .    81 -  86

TITOLO III  - Diritti - doveri - responsabilità:
 Capo I     - Norme applicative ed integrative degli
              accordi intercompartimentali . . . . .    87 -  92
 Capo II    - Relazioni sindacali. . . . . . . . . .    93 - 106
 Capo III   - Ordinamento professionale. . . . . . .   107

TITOLO IV   - Trattamento economico:
 Capo I     - Stipendi ed indennità. . . . . . . . .   108 - 117
 Capo II    - Norme particolari. . . . . . . . . . .   118 - 122

TITOLO V    - Produttività ed  efficienza dei servi-
              zi:
 Capo I     - Produttività . . . . . . . . . . . . .   123 - 132

TITOLO VI   - Norme transitorie finali e di rinvio:
 Capo I     - Disposizioni particolari e finali. . .   133 - 136

PARTE TERZA - Disposizioni comuni. . . . . . . . . .   137 - 138

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

  Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del  diritto  di
sciopero

    1.  Area  di  applicazione  e  durata.  -  1.  Il   presente
regolamento si applica a tutto il personale di ruolo  e  non  di
ruolo dipendente dagli  Enti  individuati  dall'articolo  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (3).
  2. Il presente regolamento concerne  il  triennio  1°  gennaio
1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici  decorrono  dal  1°
gennaio 1988; gli effetti  economici  decorrono  dal  1°  luglio
1988, fatte salve le diverse decorrenze  espressamente  previste
nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

                Capo II - Rapporti con l'utenza
                  Sezione I - Cittadino utente
\AT 2. Rapporti amministrazione-cittadino. - 1. Nell'intento  di
perseguire  l'ottimizzazione  dell'erogazione  dei  servizi,  le
parti   assumono   come   obiettivo   fondamentale   dell'azione
amministrativa il miglioramento delle  relazioni  con  l'utenza,
da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed  efficace  da
 parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.

2. A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti  per  la
tutela degli interessi  degli  utenti  e  per  una  più  agevole
utilizzazione dei servizi anche attraverso  l'individuazione  di
appositi  Uffici   di   Pubbliche   Relazioni,   se   necessario
decentrati, con il compito di fornire  agli  utenti  ogni  utile
informazione anche documentale sui servizi erogati  dall'Ente  e
sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di  apertura
e sul tipo di prestazione nonché di ricevere eventuali reclami e
suggerimenti  da  parte  degli  utenti  stessi   al   fine   del
miglioramento dei servizi.
  3. In tale quadro gli Enti, sentite  le  Organizzazioni  e  le
Confederazioni    Sindacali    maggiormente     rappresentative,
predispongono appositi progetti finalizzati - in  particolare  -
per assicurare condizioni di rispetto, chiarezza e  dialogo  nel
rapporto con gli utenti, ivi compresa la  riconoscibilità  degli
addetti ai servizi attraverso il  cartellino  di  riconoscimento
secondo le vigenti  disposizioni.  I  suddetti  interventi  sono
diretti ad  assicurare,  secondo  la  natura  degli  adempimenti
istituzionali:
    a) una  formazione  professionale  del  personale  volta  al
rispetto della  dignità  umana  del  malato  e  dell'utente,  da
attuare attraverso piani da definire  in  sede  di  negoziazione
decentrata, specificamente rivolta ad assicurare  completezza  e
chiarezza delle informazioni fornite,  anche  con  l'ausilio  di
apparecchiature elettroniche;
    b) la semplificazione  e  l'unificazione  della  modulistica
almeno a livello di Ente e la riduzione della  documentazione  a
corredo  delle  domande  di  prestazioni,  applicando  le  norme
sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.  15
(4), e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro  per
la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
    c) l'ampliamento degli orari di  apertura  delle  strutture,
per garantire l'esigenza degli utenti di accedere alle strutture
stesse;
    d) il collegamento tra amministrazioni e  l'unificazione  di
adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti,
anche attraverso l'istituzione di servizi polivalenti;
    e) il miglioramento della logistica relativamente ai  locali
adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo  di  ridurre
al  minimo  l'attesa  ed  i  disagi  ad  essa  connessi,   anche
abbattendo  le  barriere  architettoniche  ed  adottando  idonee
soluzioni atte a facilitare  l'accesso  all'informazione  ed  ai
pubblici  servizi  delle  persone  non  autonome  portatrici  di
handicap ed anziane.
  4.  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore   del   presente
regolamento  e,  in  seguito,  con  cadenza  annuale,  gli  Enti
promuovono apposite conferenze, unitamente alle Organizzazioni e
Confederazioni Sindacali maggiormente  rappresentative,  sentite
le  associazioni  diffuse  su   larga   scala   e   maggiormente
rappresentative degli  utenti,  per  esaminare  l'andamento  dei
rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati  ottenuti  e
gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo  di
erogazione dei servizi, allo scopo di consentire  la  promozione
di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli  e
per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Sezione II - Norme di garanzia  del  funzionamento  dei  servizi
                      pubblici essenziali

  3. Servizi pubblici essenziali. - 1. Ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  1988,  n.
395 (4/a), i servizi da considerare essenziali nel comparto  del
personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
    1) assistenza sanitaria;
    2) igiene pubblica;
    3) veterinaria;
    4) protezione civile;
    5) sicurezza e salvaguardia degli impianti;
    6) approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni  e
servizi di prima  necessità,  distribuzione  di  energia  nonché
gestione e manutenzione dei relativi impianti;
    7) erogazione di assegni e  di  indennità  con  funzione  di
sostentamento.
  2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono
garantirsi, con le modalità  ed  i  contingenti  minimi  di  cui
all'articolo  4,  la  continuità  delle   seguenti   prestazioni
indispensabili per assicurare  il  rispetto  dei  valori  e  dei
diritti costituzionalmente tutelati:
    a) prestazioni di accettazione per i ricoveri d'urgenza e di
pronto soccorso, nonché specialistiche e diagnostiche necessarie
a garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze;  medicina
neonatale; rianimazione e terapia intensiva; unità  coronariche;
emodialisi;  servizio  trasfusionale;  psichiatria;  trattamenti
sanitari  obbligatori;  assistenza   di   persone   anziane   ed
handicappate;   assistenza   farmaceutica   anche   integrativa;
servizio ambulanze;
    b) raccolta,  nei  casi  di  urgenza,  dei  rifiuti  solidi;
raccolta, allontanamento e  smaltimento  dei  rifiuti  speciali,
tossici, nocivi e radioattivi; vigilanza, nei casi  di  urgenza,
sugli alimenti e bevande; salvaguardia degli  impianti  e  delle
apparecchiature anche a ciclo continuo soggetti a vigilanza  nei
casi in cui l'interruzione del funzionamento comporti danni alle
persone ed agli impianti stessi; sicurezza e funzionamento degli
impianti termoelettrici e degli impianti di emergenza  necessari
ad assicurare i servizi essenziali;
    c) vigilanza sui focolai o  malattie  infettive  e  zoonosi;
controllo degli animali morsicatori  ai  fini  della  profilassi
antirabbica; macellazione di urgenza degli animali  in  pericolo
di vita; approvvigionamento carneo agli ospedali, case  di  cura
ed  istituti  convenzionati   nonché   residenze   protette   ed
assistite;
    d)  referti,   denunce,   certificazioni   e   provvedimenti
contingibili ed urgenti;
    e)  prestazioni  urgenti  svolte  dal   Servizio   Sanitario
Nazionale per conto della protezione civile;
    f) approvvigionamento urgente dei beni di prima necessità;
    g) servizi  di  cucina,  incluse  banche  del  latte  per  i
neonati, per assicurare  le  esigenze  alimentari  e  dietetiche
salvo nei casi in  cui  non  sia  possibile  prevedere  adeguata
sostituzione del servizio;
    h) distribuzione del vitto; somministrazione dello stesso  a
persone non autosufficienti ed ai minori;
    i) pagamento degli assegni e dei sussidi  con  carattere  di
sostentamento, per il periodo di tempo strettamente  necessario,
in base all'organizzazione dei singoli Enti.



  4. Prestazioni indispensabili e contingenti di  personale  per
il funzionamento dei servizi pubblici essenziali. - 1.  Al  fine
di  cui  all'articolo  3  sono  individuati,  per   le   diverse
qualifiche  e  professionalità  addette  ai   servizi   pubblici
essenziali  indicati   nello   stesso   articolo   3,   appositi
contingenti di personale che sono esonerati dallo  sciopero  per
garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la  continuità
delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
  2.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, con apposito accordo decentrato a livello Regionale
- da  definirsi  prima  dell'inizio  di  ogni  altra  trattativa
decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche
di personale che formano i contingenti  e  sono  disciplinati  i
criteri  per  la  determinazione   dei   contingenti   medesimi,
necessari  a   garantire   la   continuità   delle   prestazioni
indispensabili  per  il  rispetto  dei  valori  e  dei   diritti
costituzionalmente tutelati.
  3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi
1 e 2 è  effettuata  in  sede  di  contrattazione  decentrata  a
livello locale per singolo Ente entro 15 giorni dall'accordo  di
cui al citato comma 2 e, comunque,  prima  dell'inizio  di  ogni
altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni  degli
accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano di assicurare
comunque i servizi pubblici essenziali.
  4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, gli  Enti
individuano, in occasione di ciascuno sciopero che  interessi  i
servizi essenziali di  cui  all'articolo  3,  i  nominativi  dei
dipendenti in servizio presso le aree  interessate  tenuti  alle
prestazioni indispensabili ed esonerati  dallo  sciopero  stesso
per  garantire  la  continuità   delle   predette   prestazioni,
comunicando - 5 giorni prima della data di  effettuazione  dello
sciopero - i nominativi  inclusi  nei  contingenti,  come  sopra
individuati, alle Organizzazioni Sindacali locali ed ai  singoli
interessati.  Il  lavoratore  individuato  ha  il   diritto   di
esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione,  la
volontà  di  aderire  allo  sciopero  chiedendo  la  conseguente
sostituzione nel caso sia possibile.
  5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità
per il periodo di vigenza del presente regolamento e  conservano
la loro efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.

Capo  III  -  Contrattazione  decentrata  e  procedure  per   il
                  raffreddamento dei conflitti

  5. Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale. -
1. I provvedimenti applicativi delle  disposizioni  contrattuali
riguardanti istituti  a  contenuto  economico  e  normativo  con
carattere vincolato ed automatico sono adottati  dai  competenti
organi entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento.



  6. Tempi e procedure della contrattazione decentrata. - 1.  La
negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di
cui agli articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (5), salvo quanto previsto dal
comma 2.
  2 ........................................................(6).



  7. Procedure di raffreddamento dei conflitti. - 1 ........(7).

                           TITOLO II
          Programmazione ed organizzazione del lavoro
               Capo I - Organizzazione del lavoro

  8. Organizzazione del lavoro. - 1.  Al  fine  di  favorire  il
processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del  Servizio
Sanitario   Nazionale   già   avviato   -   nel   quadro   della
programmazione  sanitaria  nazionale  prevista  dalla  legge  25
ottobre 1985, n. 595 (8) - con il decreto-legge 8 febbraio 1988,
n. 27 (9), convertito, con modificazioni, dalla legge  8  aprile
1988, n. 109, e con il decreto  del  Ministro  della  Sanità  13
settembre  1988  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24
settembre 1988, n. 225  ed  -  a  livello  regionale  -  con  le
relative leggi di  piano  sanitario  ed  atti  di  indirizzo,  è
necessario, in attesa dell'approvazione della legge  di  riforma
del  Servizio  Sanitario  Nazionale,   introdurre   criteri   di
adeguamento  dell'organizzazione  del  lavoro  per  il  corretto
svolgimento delle attività istituzionali.
  2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento  previsto
dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e  servizi
sanitari,   tecnici    ed    amministrativi    richiedono    una
razionalizzazione  dei   modelli   organizzativi   delle   unità
operative  ospedaliere  ed  extraospedaliere  anche   in   senso
dipartimentale ed una  diversa  articolazione  funzionale  delle
varie  professionalità  che  concorrono  nel   lavoro   d'équipe
all'erogazione delle prestazioni, secondo il grado di  autonomia
e  responsabilità  di  ciascun  dipendente  in  relazione   alla
specifica professionalità.
  2. Al fine del raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dai
commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,  n.  395
(10), e sulla base  delle  disposizioni  regionali  in  materia,
rideterminano le dotazioni organiche previste per  le  posizioni
funzionali corrispondenti al IX  livello  retributivo  dei  vari
ruoli, trasformando - per  il  ruolo  sanitario  -  il  47%  dei
relativi posti in  altrettanti  posti  di  posizione  funzionale
intermedia e per gli altri ruoli  il  24%.  Ferma  rimanendo  la
dotazione  organica  complessiva,  analoga  trasformazione   può
riguardare i  posti  di  posizione  funzionale  iniziale  resisi
vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo
quelli per i quali siano stati banditi i  relativi  concorsi  di
assunzione.   La   copertura   dei   posti   risultanti    dalla
trasformazione  è  disciplinata  con  successivo   decreto   del
Ministro della Sanità da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
(11), entro e non oltre il 1° dicembre 1990. Detto decreto deve,
inoltre, tenere conto per gli altri operatori del  comparto  del
disposto dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (11/a).
  6. Nelle Regioni, in cui sia già  stato  avviato,  sulla  base
delle leggi di organizzazione, il processo di trasformazione dei
posti del personale laureato non medico del ruolo sanitario,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 5  e  6,
della parte seconda - area medica.
  5. Gli Enti, nella proposta di ampliamento e di istituzione di
nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie  o  definitive,
di norma, si attengono al nuovo assetto della organizzazione del
lavoro di cui ai commi precedenti.
  6. In attuazione di quanto previsto dai commi  1  e  2,  nella
presente  fase  di  transizione,   una   diversa   articolazione
funzionale  delle  professionalità  dei   laureati   dei   ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e  di  altre
figure   del   comparto   si   pone,   altresì,   come   fattore
indispensabile dell'avvio del processo di  trasformazione  e  di
riordino dei servizi sanitari, tecnici ed  amministrativi  degli
Enti che si realizza anche attraverso una parziale revisione  di
alcuni profili e delle attribuzioni ad essi correlate,  per  una
migliore  aderenza  alla  realtà   ed   alle   mutate   esigenze
dell'organizzazione  del  lavoro,  secondo  l'allegato  2)   che
costituisce  parte  integrante  del  presente  regolamento.   In
particolare per la specificità del ruolo infermieristico occorre
prevedere   una   valorizzazione   dell'attività   professionale
adeguata alle  esigenze  di  una  crescente  responsabilità  per
qualificare   l'assistenza   sanitaria    secondo    le    linee
dell'ordinamento comunitario.



  9. Orario di lavoro. - 1. In  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo   8   al   fine   di   garantire   un   incremento
dell'efficacia dei  servizi  sanitari  nonché  per  favorire  le
attività di didattica, ricerca  ed  aggiornamento  del  relativo
personale, a decorrere dal 1° ottobre 1990, l'orario  di  lavoro
del personale non medico collocato  nelle  posizioni  funzionali
ricomprese  dal  IX  all'XI   livello   dei   ruoli   sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo è  fissato  in  ore  38
settimanali.



  10. Lavoro straordinario. - 1. Il lavoro straordinario non può
essere utilizzato come fattore ordinario di  programmazione  del
lavoro.
  2. Le prestazioni  di  lavoro  straordinario  hanno  carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio
e debbono essere preventivamente autorizzate.
  3. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore  complessivo
annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve  eccedere
il limite globale pari a n.  50  ore  annue  per  il  numero  di
dipendenti  in  servizio.  Nel  caso  di  particolari   motivate
esigenze di servizio con carattere di emergenza dovute  anche  a
carenze di  organico  e  per  assicurare  i  servizi  di  pronta
disponibilità,  il  monte  ore  annuo  complessivo  può   essere
aumentato del 30%.
  4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di
contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate ovvero per  fronteggiare  situazioni
ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario
complessivo di  cui  al  comma  3.  I  limiti  individuali  così
determinati  per   dipendenti   costituiscono   il   monte   ore
disponibile per l'unità operativa  di  appartenenza  all'interno
della quale è possibile l'attribuzione  di  ore  non  fruite  da
altro personale.
  5.  Nella  determinazione  dei  limiti  individuali  si  tiene
particolare  conto:  del  richiamo  in   servizio   per   pronta
disponibilità; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli
organi  collegiali   istituzionali;   della   partecipazione   a
commissioni -  ivi  comprese  quelle  relative  a  concorsi  del
Servizio Sanitario Nazionale -  o  ad  altri  organi  collegiali
nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
  6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per
esigenze  sopravvenute  dopo  la   determinazione   dei   limiti
individuati  nei  commi  4  e  5  sono  compensate  con   riposi
sostitutivi  da  fruire,  compatibilmente  con  le  esigenze  di
servizio, nel mese successivo.
  7. La misura oraria dei compensi per  lavoro  straordinario  è
determinata maggiorando la misura  oraria  di  lavoro  ordinario
calcolata  convenzionalmente,  dividendo  per  156  i   seguenti
elementi retributivi:
    a)  stipendio  tabellare  base  iniziale   di   livello   in
godimento;
    b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento  nel
mese di dicembre dell'anno precedente;
    c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
  8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo  41,
comma 1, hanno effetto sulla  misura  oraria  dei  compensi  per
lavoro  straordinario  a  decorrere  dal  1°  giorno  del   mese
successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
  9. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro  straordinario  prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato  in  orario
notturno festivo.

                       Capo II - Mobilità
\AT  11.  Mobilità  ordinaria  nell'ambito   dell'Ente.   -   1.
L'istituto  della  mobilità   all'interno   dell'Ente   concerne
l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del  personale  in
presidio o servizio ubicato in località diversa da quella  della
                     sede di assegnazione.

2. Rientra nel potere organizzatorio  dell'Ente  l'utilizzazione
del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati  a
non oltre 10 km  dalla  località  sede  di  assegnazione.  Detta
utilizzazione, che non è soggetta alle procedure previste  dalle
lettere A) e B) del comma  3  per  la  mobilità  di  urgenza  ed
ordinaria,  è  disposta  sentite  le  Organizzazioni   Sindacali
maggiormente rappresentative quando  avviene  al  di  fuori  del
presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
  3. La mobilità interna si distingue in mobilità di  urgenza  e
ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:
    A) Mobilità di urgenza:
      1) nei casi in cui, nell'ambito dell'Ente  sia  necessario
soddisfare le esigenze  funzionali  dei  servizi  a  seguito  di
eventi   contingenti   e   non   prevedibili,    l'utilizzazione
provvisoria dei  dipendenti  in  servizio,  presidio  e  ufficio
diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente  al
perdurare delle situazioni predette;
      2) tale  utilizzazione  è  disposta,  con  atto  motivato,
dall'ufficio  di  Direzione  della  Unità  Sanitaria  Locale   o
dall'organo corrispondente secondo i rispettivi  ordinamenti,  e
non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
      3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo  di  tutto
il personale di  uguale  ruolo,  posizione  funzionale,  profilo
professionale e  disciplina  ove  prevista,  ferma  restando  la
necessità di assicurare, in  via  prioritaria,  la  funzionalità
dell'unità operativa di provenienza;
      4) al personale interessato spetta l'indennità di missione
prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta;
    B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente:
    gli enti,  prima  di  procedere  alla  copertura  dei  posti
vacanti  secondo  le  vigenti  disposizioni,  a  domanda   degli
interessati,  possono  attivare,   sentite   le   Organizzazioni
Sindacali  maggiormente  rappresentative,  misure  di   mobilità
ordinaria interna nell'osservanza delle modalità e nel  rispetto
dei seguenti criteri:
      a) adeguata e tempestiva informazione sulla  disponibilità
dei posti da ricoprire mediante mobilità del personale;
      b) per il personale collocato nelle  posizioni  funzionali
ricomprese dal VI all'XI livello retributivo, a seguito  di  una
valutazione positiva ed, in caso di più domande,  comparata  del
curriculum di carriera e professionale in rapporto al  posto  da
ricoprire - effettuata dall'Ufficio di direzione - integrato dal
Responsabile di Servizio cui  il  posto  si  riferisce  ove  non
facente già parte dell'ufficio di  Direzione  stesso  -  per  le
posizioni funzionali ricomprese dal VI al X livello retributivo;
      c) per il  restante  personale  mediante  compilazione  di
graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio di ruolo e non
di ruolo nella posizione funzionale,  profilo  e  disciplina  di
appartenenza nonché della situazione  personale  e  familiare  e
della residenza anagrafica;
      d) con riferimento alle lettere b) e c), per la situazione
personale e familiare, riguardante anche documentate  situazioni
di  particolare  rilevanza  sociale,  nonché  per  la  residenza
anagrafica è attribuito un massimo di punti 15  sulla  base  dei
criteri individuati  in  sede  di  contrattazione  decentrata  a
livello locale;
      e) in caso di parità di  punteggio  ha  la  precedenza  il
dipendente con maggiore anzianità complessiva di servizio.
  4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre
d'ufficio misure di mobilità interna del personale sulla base di
criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
  5. Nei confronti  del  personale  laureato  appartenente  alle
posizioni funzionali apicali la mobilità  ordinaria  può  essere
effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
  6. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda  o
d'ufficio,  predisposti  secondo  le  procedure   indicate   nel
presente  articolo  sono  adottati  dal  Comitato  di   Gestione
dell'Unità Sanitaria Locale od organo corrispondente  secondo  i
rispettivi  ordinamenti,  sentite  le  Organizzazioni  Sindacali
maggiormente rappresentative.



  12. Mobilità tra Enti in ambito regionale. -  1.  La  mobilità
del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti
fattispecie.
  2. Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
    A)  il   personale   può   essere   trasferito   a   domanda
compatibilmente con le  esigenze  di  servizio  in  altra  Unità
Sanitaria Locale della stessa  Regione  con  l'osservanza  delle
seguenti procedure:
      1) pubblicità, con cadenza trimestrale,  degli  avvisi  di
mobilità relativi alla copertura dei posti  vacanti  individuati
da parte  dell'Unità  Sanitaria  Locale  interessata,  nell'albo
dell'Unità Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia
degli avvisi di mobilità  deve  essere  inviata  contestualmente
alla Regione ed alle altre Unità Sanitarie  Locali  per  analoga
forma di pubblicità;
      2) accoglimento della domanda  di  trasferimento  mediante
deliberazione di assenso dei Comitati di  Gestione  delle  Unità
Sanitarie  Locali  interessate,  sentito  nell'Unità   Sanitaria
Locale di destinazione il parere dell'ufficio  di  Direzione  in
relazione a quanto previsto dal punto 3);
      3) in caso di pluralità  di  domande  il  trasferimento  è
disposto   dall'Unità   Sanitaria   Locale    di    destinazione
subordinatamente ad una  valutazione  positiva  e  comparata  da
effettuarsi in base al curriculum di  carriera  e  professionale
del personale interessato in rapporto al posto da  ricoprire  da
parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile  del
Servizio cui il posto da ricoprire si riferisce ove non  facente
già parte dell'ufficio di Direzione.  Possono,  altresì,  essere
prese  in  considerazione   documentate   situazioni   familiari
(ricongiunzione  al  nucleo  familiare,  numero  dei  familiari,
distanza tra le sedi) e sociali, secondo  le  modalità  definite
dalla lettera d) nel comma 3 dell'articolo 11;
      4)  il  provvedimento   di   trasferimento   deve   essere
notificato alla Regione  entro  60  giorni  per  le  conseguenti
variazioni nei ruoli nominativi regionali;
    B) assegnazione di personale a seguito di  soppressione  del
posto o di verifica di esubero:
      1) in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 29  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
(11/b), nonché del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27  (11/c),
convertito, con modificazioni, dalla legge  8  aprile  1988,  n.
109, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto
- conseguente a vincoli legislativi ed  indirizzi  programmatici
di piano in materia di organizzazione dei  servizi  delle  unità
sanitarie  locali  -  al  conferimento  di   altro   posto,   di
corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina - ove
prevista  -  vacante  presso   l'unità   sanitaria   locale   di
appartenenza;
      2) l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede  alla
nuova assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna
da attuarsi secondo la procedura dell'articolo 11  e  di  quella
disciplinata alla lettera A);
      3) qualora il dipendente  non  trovi  idonea  collocazione
nella  unità  sanitaria  locale  di  appartenenza,  la   regione
provvede ad attivare i processi di mobilità a  domanda  previsti
dalla lettera A), con  le  medesime  procedure  ed  alle  stesse
condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4  e
5, della legge 29 dicembre 1988,  n.  554  (11/d)  e  successive
modificazioni ed integrazioni. A tal fine non  sono  considerati
disponibili  i  posti  per  i  quali  siano  in  atto  procedure
concorsuali con le prove di esame già iniziate;
      4) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato  di
gestione;
      5) al personale assegnato con le  procedure  di  cui  alla
presente lettera, oltre i benefici previsti in materia  per  gli
impiegati civili dello Stato, compete  anche  una  indennità  di
incentivazione  alla  mobilità  pari  a  due   mensilità   dello
stipendio in godimento alla  data  di  assegnazione,  o  se  più
favorevoli, le indennità sotto indicate;

posizione funzionale    V ed inferiori . . . . . . L.  2.000.000
posizione funzionale   VI. . . . . . . . . . . . . »   2.500.000
posizione funzionale  VII. . . . . . . . . . . . . »   3.000.000
posizione funzionale VIII e superiori. . . . . . . »   3.500.000

  Le indennità di incentivazione alla mobilità sono  corrisposte
a cura dell'Ente ricevente e rimborsate dallo  Stato  sino  alla
concorrenza massima delle somme di cui sopra.
  3. Mobilità tra gli enti del comparto:
    a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti  gli
enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata  e
documentata del dipendente interessato, previa  intesa  tra  gli
enti stessi in base a criteri concordati con  le  Organizzazioni
Sindacali    maggiormente    rappresentative,    a    condizione
dell'esistenza nell'Ente di destinazione  di  posto  vacante  di
corrispondente posizione funzionale e profilo  professionale  e,
ove  prevista,  disciplina  in  base   alle   tabelle   di   cui
all'allegato 2) al decreto del Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979,  n.  761  (11/b),  ed  allegato  1)  al  presente
regolamento, nonché della sussistenza  negli  ordinamenti  degli
Enti del comparto diversi da Unità  Sanitarie  Locali  di  norme
dirette a garantire condizioni di reciprocità  nell'applicazione
della mobilità;
    b) qualora il trasferimento ad uno degli enti  del  comparto
riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali,  è  altresì,
necessario il nulla osta della regione interessata.



  13. Mobilità tra  Enti  in  ambito  interregionale.  -  1.  La
mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti
fattispecie.
  2. Mobilità tra Unità Sanitarie Locali:
    a) la mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione
avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato  con
le procedure e alle condizioni indicate  nella  lettera  A)  del
comma 2 dell'articolo 12, alle quali nel  punto  2)  è  aggiunto
anche l'obbligo di approvazione delle Regioni interessate;
    b) per comprovate esigenze di servizio la  mobilità  di  cui
alla lettera a) può essere attuata anche  attraverso  l'istituto
del comando con le procedure e modalità di cui  all'articolo  44
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761 (11/b). Il comando non può avere durata superiore  a  dodici
mesi eventualmente rinnovabili.
  3. Mobilità tra enti del comparto:
    a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti  gli
enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata  e
documentata del dipendente interessato,  previa  intesa  tra  li
Enti stessi in base a criteri concordati con  le  Organizzazioni
Sindacali    maggiormente    rappresentative,    a    condizione
dell'esistenza nell'ente di destinazione  di  posto  vacante  di
corrispondente posizione funzionale e profilo  professionale  e,
ove  prevista,  disciplina  in  base   alle   tabelle   di   cui
all'allegato 2) al decreto del Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979,  n.  761  (11/b),  ed  allegato  1)  al  presente
regolamento, nonché della sussistenza  negli  ordinamenti  degli
Enti del comparto diversi dalle Unità Sanitarie Locali di  norme
dirette a garantire condizioni di reciprocità  nell'applicazione
della mobilità;
    b) qualora il trasferimento ad uno degli enti  del  comparto
riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali  è,  altresì,
necessario il nulla osta della regione interessata.



  14. Mobilità intercompartimentale. - 1. Ai sensi dell'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  1986,
n. 13 (11/e), oltre alla mobilità di cui gli articoli 11,  12  e
13, è consentito il trasferimento  di  personale  tra  gli  enti
destinatari del presente regolamento e  gli  Enti  del  comparto
Enti Locali, a domanda motivata  e  documentata  del  dipendente
interessato,  previa   intesa   tra   gli   Enti,   sentite   le
Organizzazioni   Sindacali   maggiormente   rappresentative,   a
condizione dell'esistenza di  posto  vacante  di  corrispondente
posizione e profilo professionale nell'ente  di  destinazione  e
purché il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere
al posto oggetto del trasferimento.
  2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando da e  verso  gli
Enti del comparto sanità e quelli del comparto enti  locali  con
le stesse modalità e condizioni di cui al comma 1. L'onere  è  a
carico   dell'ente   presso   il   quale    l'impiegato    opera
funzionalmente.
  3. Tale comando,  fatti  salvi  quelli  previsti  da  norme  e
regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore  a
dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
  4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è
esente dall'obbligo del periodo di prova purché superata  presso
l'ente  di  provenienza  ed   è   inquadrato   nella   posizione
funzionale, profilo professionale e,  ove  prevista,  disciplina
rivestita secondo le modalità indicate nell'articolo 53.



  15. Mobilità di compensazione. - 1. La mobilità tra  gli  Enti
del comparto  sia  in  ambito  regionale  che  interregionale  è
consentita in ogni momento nei  casi  di  domanda  congiunta  di
compensazione  fra  i  dipendenti  di  corrispondente  posizione
funzionale, profilo professionale e, ove  prevista,  disciplina,
previa deliberazione di assenso degli enti interessati e sentiti
i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti, tenuto
conto di quanto disposto nel punto  2),  lettera  A),  comma  2,
dell'articolo 12.



  16. Passaggio ad altra funzione per inidoneità  fisica.  -  1.
Nei confronti del dipendente riconosciuto  fisicamente  inidoneo
in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,
secondo la procedura di cui  all'articolo  56  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761  (11/f),
l'ente non può procedere alla dispensa dal servizio  per  motivi
di  salute  prima  di  aver  esperito  ogni   utile   tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori,
per recuperarlo al servizio attivo.
  2. A tal fine l'Ente,  individuate  le  mansioni  proprie  del
dipendente in base al decreto del Presidente della Repubblica  7
settembre 1984, n. 821 (12), nonché alle leggi che  regolano  in
particolare lo svolgimento della  professione  di  appartenenza,
ovvero, in mancanza, in base  all'attività  svolta  abitualmente
nell'unità operativa di assegnazione, deve accertare  -  per  il
tramite del Collegio Medico legale dell'Unità  Sanitaria  Locale
competente per territorio -  quali  siano  le  mansioni  che  il
dipendente, in relazione alla  posizione  funzionale  e  profilo
professionale di appartenenza, sia in grado  di  svolgere  senza
che ciò comporti cambiamento di profilo  o  di  disciplina,  ove
prevista.
  3. Nel solo caso in cui non si  rinvengano  nell'ambito  della
posizione e profilo di appartenenza e  nell'attività  di  lavoro
svolta mansioni alle quali il dipendente  possa  essere  adibito
pur essendo giudicato idoneo a proficuo  lavoro,  il  dipendente
stesso, a domanda, può essere collocato in posizione  funzionale
inferiore anche di diverso profilo professionale e ruolo per  il
quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto  sia
vacante. Il soprannumero è  consentito  solo  a  condizione  del
congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.
  4. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue  la
dinamica retributiva  della  nuova  posizione  funzionale  senza
alcun riassorbimento del trattamento  già  in  godimento,  fatto
salvo quanto previsto  dalle  norme  in  vigore  in  materia  di
infermità per causa di servizio.
  5. La procedura di cui ai commi 1  e  2  può  essere  attivata
dall'ente  anche  nei  confronti  del  dipendente   riconosciuto
temporaneamente  inidoneo   allo   svolgimento   delle   proprie
attribuzioni.
  6. In tal caso la  nuova  utilizzazione  del  dipendente  deve
essere  disposta  esclusivamente  per   il   periodo   giudicato
necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
(11/e), al recupero della piena efficienza fisica.
  7.  Il  posto  del  dipendente  temporaneamente   inidoneo   è
considerato indisponibile ai fini della sua copertura.



  17. Passaggio ad altro profilo o ruolo. - 1. Gli  enti,  prima
di procedere alla copertura dei posti  vacanti  nelle  posizioni
funzionali dei profili  professionali  collocati  dal  1  al  IV
livello retributivo, possono, a domanda, disporre  il  passaggio
dei dipendenti da un profilo all'altro della medesima  posizione
funzionale, anche di altro ruolo, purché il richiedente  sia  in
possesso  dei  requisiti  per  accedere  al  posto  oggetto  del
passaggio e con il solo  limite  che  il  profilo  professionale
richiesto escluda intercambiabilità per il contenuto o i  titoli
professionali che  specificatamente  lo  definiscono,  ai  sensi
dell'articolo 19 legge 29 marzo 1983, n. 93 (11/e).
  2. Nel caso di presentazione di più domande rispetto ai  posti
disponibili,  i  passaggi  sono  disposti  secondo   l'anzianità
complessiva di servizio di ruolo  e  non  di  ruolo,  anche  non
continuativo, nella posizione funzionale di provenienza.
  3.  Il  dipendente  conserva  il  trattamento   economico   in
godimento  per  stipendio  base  e  salario  di   anzianità   ed
acquisisce dalla data del passaggio le indennità specifiche  del
nuovo profilo professionale, ove previste.
  4.  Al  fine  di  consentire  il  proficuo   inserimento   dei
dipendenti nel nuovo ruolo o profilo,  possono  essere  previsti
appositi corsi di aggiornamento obbligatorio.

                           TITOLO III
          Diritti - doveri - responsabilità e profili
  Capo I - Norme applicative dell'accordo intercompartimentale

  18. Trattamento di missione per particolari categorie. - 1. Le
particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 23  agosto  1988,
n. 395 (13), sono individuate nel personale inviato in  missione
fuori dell'ordinaria sede di servizio per:
    a) attività di protezione civile nelle situazioni  di  prima
urgenza;
    b) assistenza ed  accompagnamento  di  pazienti  ed  infermi
durante il trasporto di emergenza od in  particolari  condizioni
di sicurezza;
    c) attività che comportino imbarchi brevi;
    d)  interventi  in  zone  particolarmente  disagiate   quali
lagune, fiumi, boschi e selve.
  2. Per il personale indicato nel comma 1, le  particolarissime
condizioni di cui al comma 7 dell'articolo  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  23  agosto  1988,  n.  395,  sono
individuate nella impossibilità della fruizione del pasto  anche
per mancanza di strutture e servizi  di  ristorazione.  In  tale
circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di
lire ventimila nette in  luogo  dell'importo  corrispondente  al
costo del pasto.



  19. Copertura assicurativa. - 1. In attuazione dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  1988,  n.
395 (13), gli Enti sono  tenuti  a  stipulare  apposita  polizza
assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in
occasione di  missioni  o  per  adempimenti  di  servizio  fuori
dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,  limitatamente  al
tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni
di servizio.
  2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla  copertura  dei
rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di  terzi,
di  danneggiamento  al  mezzo  di  trasporto  di  proprietà  del
dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente  medesimo
e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
  3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di  trasporto
di proprietà dell'Ente  sono  in  ogni  caso  integrate  con  la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1  e  2,
dei rischi di lesioni o  decesso  del  dipendente  addetto  alla
guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
  4. I massimali delle polizze di cui al presente  articolo  non
possono eccedere quelli previsti, per  i  corrispondenti  danni,
dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
  5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici  in  base
alle  polizze  stipulate  da  terzi  responsabili  e  di  quelle
previste  dal  presente  articolo  sono  detratti  dalle   somme
eventualmente spettanti a  titolo  di  equo  indennizzo  per  lo
stesso evento.



  20. Diritto allo studio. - 1. I permessi di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  1988,  n.
395 (13), qualora le richieste superino il tre per  cento  delle
unità in servizio presso ciascun Ente all'inizio dell'anno, sono
concessi nel seguente ordine,  ferma  rimanendo  la  percentuale
suddetta:
    a) ai dipendenti che frequentano corsi per il  conseguimento
di  diplomi  professionali  relativi  ai   profili   del   ruolo
sanitario;
    b) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso  di
studi e, se studenti universitari o  post-universitari,  abbiano
superato gli esami degli anni precedenti;
    c) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso;
successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano  gli  anni
ad esso anteriori, escluso il  primo,  ferma  restando  per  gli
studenti universitari e post-universitari la condizione  di  cui
alla lettera b).
  2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui  al  comma
1, la precedenza è accordata,  nell'ordine,  ai  dipendenti  che
frequentino corsi di studi della scuola media  inferiore,  della
scuola media superiore, universitari o post-universitari,  sulla
base di una adeguata ripartizione  tra  i  dipendenti  dei  vari
ruoli.
  3. A parità  di  condizioni,  i  permessi  sono  accordati  ai
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei  permessi  medesimi
per lo stesso o per altro corso di studi e, in caso di ulteriore
parità, secondo l'ordine decrescente di età.
  4. Ulteriori condizioni che diano  titolo  a  precedenza  sono
definite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata.
  5.  Per  la  concessione  dei  permessi  di  cui  al  presente
articolo, i dipendenti  interessati  debbono  presentare,  prima
dell'inizio dei  corsi,  il  certificato  di  iscrizione  e,  al
termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli
esami sostenuti.
  6. Per quanto non previsto nel presente articolo si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (13).



  21.  Tutela   dei   dipendenti   in   particolari   condizioni
psico-fisiche. - 1. In attuazione dell'articolo 18  del  decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto  1988,  n.  395  (13),
allo scopo di favorire  la  riabilitazione  ed  il  recupero  di
dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata,  da  una
struttura  sanitaria  pubblica  o   da   strutture   associative
convenzionate  previste  dalle  leggi  regionali   vigenti,   la
condizione  di  soggetto  ad   effetti   di   tossicodipendenza,
alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica  e  che  si
impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero  e
di riabilitazione predisposto  dalle  strutture  medesime,  sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità  di
esecuzione del progetto:
    a) concessione dell'aspettativa per infermità  per  l'intera
durata del  ricovero  presso  strutture  specializzate:  per  il
periodo  eccedente  la  durata  massima   dell'aspettativa   con
retribuzione intera compete la retribuzione  ridotta  alla  metà
per l'intera durata del ricovero;
    b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti  nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
    c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi  previsti  per  il  rapporto  a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
    d) utilizzazione del dipendente  in  mansioni  della  stessa
posizione funzionale diverse  da  quelle  abituali  quando  tale
misura sia individuata dalla struttura sanitaria  pubblica  come
supporto della terapia in atto.
  2. 1 dipendenti, i cui parenti entro il secondo  grado  o,  in
mancanza, entro il terzo  grado,  si  trovino  nelle  condizioni
previste dal  comma  1  ed  abbiano  iniziato  l'esecuzione  del
progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere
collocati in aspettativa per motivi di  famiglia  senza  assegni
per l'intera durata del progetto medesimo.
  3. L'Ente dispone l'accertamento della  idoneità  al  servizio
dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i  dipendenti  medesimi
non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie  e
verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici  di
recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di  cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.



  22. Tutela dei dipendenti  portatori  di  handicap.  -  1.  In
attuazione  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (13/a), allo scopo di favorire
la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei
quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o
da strutture  associative  convenzionate  previste  dalle  leggi
regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e  che
debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione,
predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti
misure  di  sostegno  secondo  le  modalità  di  esecuzione  del
progetto:
    a) concessione dell'aspettativa per infermità  per  l'intera
durata del  ricovero  presso  strutture  specializzate;  per  il
periodo  eccedente  la  durata  massima   dell'aspettativa   con
retribuzione intera compete la retribuzione  ridotta  alla  metà
per l'intera durata del ricovero;
    b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti  nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
    c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi  previsti  per  il  rapporto  a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
    d) utilizzazione del dipendente  in  mansioni  della  stessa
posizione funzionale diverse  da  quelle  abituali  quando  tale
misura sia individuata dalla struttura sanitaria  pubblica  come
supporto della terapia in atto.
  2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo  grado  o,  in
mancanza, entro il terzo  grado,  si  trovino  nelle  condizioni
previste dal  comma  1  ed  abbiano  iniziato  l'esecuzione  del
progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere
collocati in aspettativa per motivi di  famiglia  senza  assegni
per l'intera durata del progetto medesimo.
  3. L'Ente verifica periodicamente  il  rispetto  dei  progetti
terapeutici  di  recupero  agli  effetti  del  mantenimento  dei
provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
  4. L'attuazione della normativa sulla  tutela  dei  lavoratori
invalidi, di cui alla legge 30  marzo  1971,  n.  118  (14),  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,  n.  384
(14), al decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio
1986,  n.  13  (13/a),  ed  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 23 agosto 1988,  n.  395  (13/a),  è  demandata  alla
negoziazione decentrata al fine di:
    a) individuare e rimuovere gli ostacoli  architettonici  che
limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli  ambienti  di
lavoro;
    b)  richiedere  l'intervento   delle   strutture   ispettive
competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la  natura
degli interventi necessari per rimuoverli;
    c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte  a
garantire  la  piena  integrazione  produttiva  dei   lavoratori
invalidi.



  23. Pari opportunità. - 1. I Comitati per le pari opportunità,
di  cui  all'articolo  40  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  20  maggio  1987,  n.  270  (15),  ove  non   ancora
costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  regolamento.  Gli  Enti
assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni  e  gli
strumenti idonei per il loro funzionamento.
  2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'Ente, sono
costituiti  da  un  componente   designato   da   ognuna   delle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative  e  da  un
pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
  3. In sede di negoziazione decentrata  a  livello  di  singolo
Ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai  Comitati
per le pari opportunità, sono concordate le misure per  favorire
effettive pari opportunità  nelle  condizioni  di  lavoro  e  di
sviluppo professionale, che tengano conto anche della  posizione
delle  lavoratrici  in  seno  alla  famiglia,  con   particolare
riferimento a:
    a)  accesso  e  modalità  di  svolgimento   dei   corsi   di
formazione,   di    aggiornamento    e    di    specializzazione
professionale;
    b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto  a  quelli
dei servizi sociali;
    c) perseguimento di un effettivo equilibrio  di  diposizioni
funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si  deve
tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni  più
qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la
generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via  permanente  di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni  possibilità
di evoluzione professionale.
  4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del
comma 3, formano oggetto di valutazione nella relazione  annuale
del Comitato di cui all'articolo 40 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (15/a).
  5. Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente
articolo, la  promozione  di  iniziative  volte  ad  attuare  le
direttive  C.E.E.  per  l'affermazione  sul  lavoro  della  pari
dignità   delle   persone,   in   particolare   per    rimuovere
comportamenti molesti  e  lesivi  delle  libertà  personali  dei
singoli e superare quegli atteggiamenti che  recano  pregiudizio
allo sviluppo di corretti rapporti.



  24. Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.  -
1. La tutela della salute degli  operatori  sanitari  esposti  a
particolari  e  diversificati  rischi,  inerenti  le  specifiche
attività  lavorative,  impone   una   rigorosa   osservanza   di
interventi preventivi a  tutela  della  salute  degli  operatori
stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.
  2. Gli Enti provvedono, oltre  all'applicazione  di  tutte  le
leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia  e  a
promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le  misure  idonee
alla tutela della salute e all'integrità fisica e  psichica  dei
lavoratori   dipendenti,   con   particolare   attenzione   alle
situazioni di lavoro che possano  rappresentare  rischi  per  la
salute riproduttiva.
  3. Le Organizzazioni  Sindacali  maggiormente  rappresentative
hanno potere di contrattazione sui problemi  degli  ambienti  di
lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore  sanitario,
nonché di controllare l'applicazione di ogni norma utile in  tal
senso.
  4. A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali  suddette
individuano aree omogenee sulla base del rischio e  istituiscono
il registro dei dati biostatistici,  la  cui  rilevazione  e  la
registrazione compete alla Direzione sanitaria - in funzione  di
medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei
servizi sanitari -  o  al  Servizio  di  Igiene  e  prevenzione,
secondo le rispettive  attribuzioni  e  le  leggi  regionali  di
organizzazione dei relativi servizi; detta attività viene svolta
in stretto collegamento con i servizi di medicina  preventiva  e
del  lavoro  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle   Unità
Sanitarie Locali.
  5. I dipendenti sono sottoposti almeno  annualmente  a  visite
mirate.  Per  ogni  dipendente  viene  istituito   il   libretto
sanitario e di rischio individuale, la  cui  formulazione  viene
definita d'intesa con le Organizzazioni  Sindacali  maggiormente
rappresentative nel quadro della  normativa  vigente.  Le  spese
derivanti sono a carico del Fondo Sanitario.
  6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli
enti provvedono all'installazione ed  attivazione  di  opportuni
impianti di decontaminazione  delle  camere  operatorie,  nonché
alla  esecuzione  di  visite  e  controlli  trimestrali  e  alla
adeguata  protezione  delle   lavoratrici   gestanti   e   degli
epato-pazienti.
  7. Gli  Enti  devono  prevedere  visite  mediche  con  cadenza
quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per  l'intera
giornata lavorativa all'uso di videoterminali  quale  misura  di
prevenzione per la salute dei dipendenti.
  8. Nei confronti delle  lavoratrici  nei  primi  tre  mesi  di
gravidanza, qualora si riscontrino attraverso  gli  accertamenti
sanitari  temporanee  inidoneità,  si  provvede  al  provvisorio
mutamento di attività delle dipendenti interessate che  comporti
minore aggravio psico-fisico.
  9. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte
a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria  e
di tutte le norme vigenti in materia di igiene e  sicurezza  del
lavoro e degli impianti, tenendo conto,  in  particolare,  delle
misure atte a garantire la salubrità e, sicurezza degli ambienti
di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
  10. Le Organizzazioni Sindacali  maggiormente  rappresentative
unitamente agli  Enti  verificano,  anche  attraverso  i  propri
patronati, l'applicazione del presente articolo e promuovono  la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare  la  salute  e  l'integrità  fisica  e  psichica  dei
dipendenti, con particolare  riguardo  ai  reparti  di  malattie
infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e  cura  delle
infezioni da HIV.
  11. Per la realizzazione degli obiettivi di  cui  al  presente
articolo, a livello di contrattazione decentrata  devono  essere
previste modalità per la elaborazione  delle  mappe  di  rischio
sulle quali attuare la priorità degli interventi  per  rimuovere
ogni fonte di nocività per la salute di chi lavora e  la  tutela
della salute degli utenti.

                 Capo II - Relazioni sindacali

  25. Esercizio dell'attività sindacale. - 1. I dipendenti degli
Enti di cui all'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 5 marzo 1986, n.  68  (15/b),  hanno  diritto  di
costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e  di  svolgere
attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
  2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato,
hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi  giornalieri
e di permessi orari nei limiti e secondo le  modalità  stabilite
negli articoli seguenti.
  3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti
sindacali   i   lavoratori   facenti   parte   degli   organismi
rappresentativi di cui all'articolo  25  della  legge  29  marzo
1983, n. 93 (15/c), e degli organi direttivi ed esecutivi  delle
Confederazioni   ed   Organizzazioni   Sindacali    maggiormente
rappresentative su base nazionale. Per  il  loro  riconoscimento
gli organismi, le organizzazioni  e  le  confederazioni  di  cui
sopra sono  tenuti  a  dare  regolare  e  formale  comunicazione
all'Ente da cui gli interessati dipendono.



  26. Diritto di assemblea. - 1.  Nell'ambito  della  disciplina
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica  23
agosto 1988, n. 395 (15/c), i dipendenti  di  ciascun  Ente  del
comparto hanno  diritto  di  partecipare,  durante  l'orario  di
lavoro,  ad  assemblee  sindacali  in  locali   concordati   con
l'amministrazione  nell'unità  in  cui   prestano   la   propria
attività, per 12 ore annue pro capite senza  decurtazione  della
retribuzione.



  27.  Aspettative  sindacali.   -   1.   I   dipendenti   delle
Amministrazioni  destinatarie  del  presente   regolamento   che
ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie Confederazioni
od Organizzazioni Sindacali a carattere  nazionale  maggiormente
rappresentative  sono  collocati  in  aspettativa   per   motivi
sindacali,  a  domanda  da  presentare  tramite  la   competente
Confederazione  od  Organizzazione   sindacale   nazionale,   in
relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
  2.  Il  numero  globale  dei  dipendenti   da   collocare   in
aspettativa è fissato in rapporto di una unità  per  ogni  3.000
dipendenti in attività di servizio di ruolo. Il conteggio per la
determinazione  delle  unità  da  collocare  in  aspettativa   è
effettuato globalmente per gli Enti compresi nel comparto. Nella
prima applicazione, il numero dei  dipendenti  da  collocare  in
aspettativa è fissato in n. 875 unità fino al raggiungimento del
rapporto di cui sopra.
  3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è
riservato per il 90  per  cento  alle  Organizzazioni  Sindacali
maggiormente rappresentative nel comparto e per il  restante  10
per   cento   alle   Confederazioni    Sindacali    maggiormente
rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro
per la funzione pubblica in data 7 ottobre  1989,  e  successive
modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di tale  ultima
percentuale una aspettativa per ogni Confederazione Sindacale di
cui al citato decreto ministeriale.
  4.  Alla  ripartizione  tra   le   varie   Confederazioni   ed
Organizzazioni Sindacali, in  relazione  alla  rappresentatività
delle medesime accertata ai sensi dell'articolo  8  del  decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (15/c), e
della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28  ottobre  1988,
provvede,  entro  il  primo  trimestre  di  ogni  triennio,  nel
rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.  395  (15/c),  la
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
Funzione Pubblica, d'intesa con l'Associazione Nazionale  Comuni
Italiani (A.N.C.I.), sentite le Confederazioni e  Organizzazioni
Sindacali interessate.
  5. La domanda  di  collocamento  in  aspettativa  sindacale  è
presentata  dalla  Confederazione  od  Organizzazione  Sindacale
interessata all'A.N.C.I., che cura gli  adempimenti  istruttori,
acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica in  ordine  al
rispetto  dei  contingenti  di  cui  al  presente  articolo.  Il
provvedimento  di  collocamento  in   aspettativa   per   motivi
sindacali è emanato dagli Enti  interessati  e  protrae  i  suoi
effetti fino alla revoca  dell'aspettativa  sindacale  da  parte
della  rispettiva  Confederazione  od  Organizzazione,  che   va
comunicata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.N.C.I.
  6. La Regione,  previa  segnalazione  dell'A.N.C.I.,  provvede
alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio  territorio  degli
oneri  finanziari  conseguenti  all'applicazione  del   presente
articolo.
  7.  Diverse  intese  intervenute  tra  le  Confederazioni   ed
Organizzazioni Sindacali sulla  ripartizione  delle  aspettative
sindacali,  fermo  restando  il  numero   delle   stesse,   sono
comunicate all'A.N.C.I. ed alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della   Funzione   Pubblica   per   i
conseguenziali adempimenti (15/d).



  28. Disciplina del personale in aspettativa sindacale. - 1. Al
personale collocato in aspettativa  ai  sensi  dell'articolo  27
sono corrisposti dall'Ente da  cui  dipende  tutti  gli  assegni
spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione
funzionale di appartenenza,  nonché  le  quote  di  retribuzione
accessorie fisse e ricorrenti relative alla  professionalità  ed
all'incentivo della produttività, escluse in questo caso  quelle
conseguenti alla necessità dello svolgimento di  prestazioni  ai
sensi  dell'articolo  61,  comma  13.  Sono  altresì  esclusi  i
compensi per lavoro straordinario.
  2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili  a
tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del  periodo
di prova e del computo del congedo ordinario.
  3.  Il   personale   collocato   in   aspettativa   ai   sensi
dell'articolo 27 è sostituito, per la durata del mandato, con le
procedure di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio  1985,  n.
207 (16), e successive modificazioni, ovvero, per i profili  per
l'accesso ai quali è previsto il  solo  requisito  della  scuola
dell'obbligo, secondo le modalità dell'articolo 16  della  legge
28 febbraio 1987,  n.  56  (16/a),  e  successive  modificazioni
(15/d).



  29. Permessi sindacali retribuiti.  -  1.  I  dirigenti  degli
organismi rappresentativi e degli organi di cui all'articolo 25,
comma  3,  non  collocati  in   aspettativa   usufruiscono   per
l'espletamento  del  loro   mandato   di   permessi   retribuiti
giornalieri e di permessi orari. I  permessi  sindacali  sono  a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Ente.
  2.  I  permessi  giornalieri,  nel  limite   del   monte   ore
complessivamente spettante a ciascuna  organizzazione  sindacale
secondo i criteri fissati nell'articolo 30, non possono superare
settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale,  tre  giornate
lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative.
  3. I permessi sindacali sono concessi  salvo  inderogabili  ed
eccezionali  esigenze  di  servizio,  dirette  ad  assicurare  i
servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3 (16/b).



  30. Monte orario complessivo. - 1. Nell'ambito di ciascun Ente
il monte orario annuo  complessivamente  a  disposizione  per  i
permessi di cui all'articolo 29 è determinato in ragione di n. 3
ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro  il  primo
trimestre di ciascun anno in sede di  trattativa  decentrata  in
modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in
parti uguali fra tutti gli  organismi  rappresentativi  operanti
nell'Ente interessato e  la  parte  restante  sia  ripartita  in
proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna
Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la
riscossione del contributo sindacale, risultanti alla  data  del
31 dicembre di ciascun anno.
  3. Le modalità per  la  concessione  dei  permessi  retribuiti
vengono definite in sede di  contrattazione  decentrata  tenendo
conto, in modo particolare, del  numero  dei  dipendenti,  delle
dimensioni e delle condizioni organizzative dell'Ente e del  suo
eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire  una
congrua  utilizzazione  dei  permessi  presso  tutte   le   sedi
interessate.
  4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3  dell'articolo  25
sono concessi, a richiesta, salvo  inderogabili  ed  eccezionali
esigenze di servizio dirette  ad  assicurare  i  servizi  minimi
essenziali di cui all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti,
esclusivamente per la partecipazione alle  trattative  sindacali
di cui alla legge 29 marzo  1983,  n.  93  (16/c),  ai  convegni
nazionali, alle riunioni degli  organi  nazionali,  regionali  e
provinciali territoriali ed ai congressi previsti dagli  Statuti
delle rispettive  Confederazioni  ed  Organizzazioni  Sindacali.
Tali permessi non si computano nel  contingente  complessivo  di
cui al comma 1.
  5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni  Sindacali
sulla ripartizione dei permessi  sindacali,  fermo  restando  il
numero  complessivo,   sono   comunicate   agli   Enti   per   i
conseguenziali adempimenti (16/b).



  31. Diritto  di  affissione.  -  1.  Le  Confederazioni  e  le
Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi
spazi che l'Ente ha obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a  tutto  il   personale   all'interno   dell'unità   operativa,
pubblicazioni,  testi  e  comunicati  inerenti  a   materie   di
interesse sindacale e del lavoro.



  32. Locali per le rappresentanze sindacali. -  1.  In  ciascun
Ente con almeno duecento dipendenti è consentito agli  organismi
rappresentativi, per  l'esercizio  della  loro  attività,  l'uso
continuativo  di  idonei  locali,  da  individuarsi   da   parte
dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali all'interno  della
struttura.
  2. Negli Enti con un numero inferiore  a  duecento  dipendenti
gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da
individuarsi  da  parte  dell'Ente  sentite  le   Organizzazioni
Sindacali, nell'ambito della struttura.



  33. Patronato sindacale. - 1. I dipendenti in  attività  o  in
quiescenza  possono  farsi   rappresentare   dal   Sindacato   o
dall'Istituto di Patronato sindacale, per  l'espletamento  delle
procedure riguardanti prestazioni assistenziali e  previdenziali
davanti ai competenti organi dell'Ente.
  2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro
attività nei luoghi di lavoro anche  in  relazione  alla  tutela
dell'igiene e  della  sicurezza  del  lavoro  ed  alla  medicina
preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804 (17).



  34.  Garanzie  nelle  procedure   disciplinari.   -   1.   Nei
procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve  essere
garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di  difesa,  con
l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale  o  di
un rappresentante  sindacale  designato  dal  dipendente  stesso
entro un mese dalla richiesta.



  35. Referendum. - 1. Gli Enti  devono  consentire  nelle  sedi
delle unità operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categoria, su materie  inerenti
all'attività sindacale indetti  dalle  Organizzazioni  Sindacali
tra i dipendenti, con diritto  di  partecipazione  di  tutto  il
personale appartenente all'unità  operativa  ed  alla  categoria
particolarmente interessata.



  36. Contributi sindacali. - 1. I dipendenti hanno  facoltà  di
rilasciare  delega,  esente   da   imposta   di   bollo   e   di
registrazione, a favore della propria organizzazione  sindacale,
per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga  o
retribuzione per il pagamento  dei  contributi  sindacali  nella
misura stabilita dai competenti organi statutari.
  2. La delega ha validità dal primo giorno del mese  successivo
a quello del rilascio fino al 31 dicembre  di  ogni  anno  e  si
intende   tacitamente   rinnovata   ove   non   venga   revocata
dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La  revoca  della
delega deve essere inoltrata,  in  forma  scritta,  all'Ente  di
appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
  3. Le  trattenute  mensili  operate  dai  singoli  Enti  sulle
retribuzioni dei dipendenti  in  base  alle  deleghe  presentate
dalle Organizzazioni Sindacali  sono  versate  entro  il  decimo
giorno del mese  successivo  alle  stesse  secondo  le  modalità
comunicate dalle organizzazioni sindacali  con  accompagnamento,
ove richiesta, di distinta nominativa.
  4. Gli  Enti  sono  tenuti,  nei  confronti  dei  terzi,  alla
segretezza dei nominativi del personale  che  ha  rilasciato  la
delega  e  dei   versamenti   effettuati   alle   Organizzazioni
Sindacali.



  37.  Tutela  dei  dipendenti  dirigenti  sindacali.  -  1.  Il
trasferimento  in  una  unità  operativa,  ubicata  in  località
diversa da quella della  sede  di  assegnazione,  dei  dirigenti
sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di  cui
all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (18),  e  delle
Organizzazioni e Confederazioni Sindacali  può  essere  disposto
solo  previo  nulla  osta  delle  rispettive  Organizzazioni   e
Confederazioni di appartenenza.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  sino  alla
fine dell'anno successivo alla data di  cessazione  del  mandato
sindacale.
  3. I dirigenti sindacali  di  cui  all'articolo  25  non  sono
soggetti alla subordinazione  gerarchica  prevista  da  leggi  e
regolamenti  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  sindacali  e
conservano tutti i  diritti  derivanti  dall'applicazione  degli
istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per  la
posizione funzionale di appartenenza.



  38. Norma transitoria. - 1. Entro il  termine  di  120  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,  gli
Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle
norme di cui al presente capo.
  2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
Funzione Pubblica, nonché all'Associazione Nazionale dei  Comuni
Italiani, il numero delle aspettative sindacali  in  essere,  in
relazione a ciascuna Organizzazione o Confederazione  Sindacale.
I  predetti  dati  sono   comunicati   alle   Organizzazioni   o
Confederazioni Sindacali interessate.
  3. La ripartizione di cui all'articolo 27,  commi  3  e  4,  è
effettuata entro il 31 dicembre 1990.

              Capo III - Ordinamento professionale

  39. Tabelle del personale. -  1.  Al  fine  di  assicurare  la
maggiore funzionalità degli Enti, in applicazione della legge 29
marzo 1983, n. 93 (18), la tabella 1  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761  (18/a),
ferme  restando   le   posizioni   funzionali   ed   i   profili
professionali ivi previsti, salvo quanto disposto  dall'articolo
40, sono riordinate secondo l'allegato 1) che costituisce  parte
integrante del presente regolamento.



  40.  Profili  professionali.   -   1.   I   seguenti   profili
professionali a decorrere dal 1°  dicembre  1990  sono  ascritti
alle posizioni funzionali corrispondenti ai livelli  retributivi
sottoindicati:

 ------------------------------------------------------ ------- 
|                                                      |Livello|
|                                                       ------- 
|- agente tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  III  |
|- ausiliario socio sanitario . . . . . . . . . . . . .|  III  |
|- commesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  III  |
|- operatori professionali di  II categoria (infermieri|       |
|  generici ed infermieri psichiatrici con  un anno  di|       |
|  corso, puericultrici, massofisioterapisti) . . . . .|   V   |
|- operatore tecnico:                                  |       |
|  - conduttore di caldaie a vapore . . . . . . . . . .|   V   |
|  - autista di autoambulanze . . . . . . . . . . . . .|   V   |
|  - cuoco   con   diploma   di   scuola  professionale|       |
|    alberghiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   V   |
|  - impiantisti elettricisti  ed impiantisti idraulici|       |
|    ed impiantisti manutentori . . . . . . . . . . . .|   V   |

  2. I profili professionali di  agente  tecnico  ed  ausiliario
socio-sanitario,  ricollocati  ai   sensi   del   comma   1,   e
l'ausiliario socio sanitario specializzato già  collocato  nella
posizione funzionale corrispondente al III  livello  retributivo
sono riunificati in un solo profilo che assume la  denominazione
di &laqno;ausiliario specializzato». Le attribuzioni del nuovo profilo
sono definite nell'allegato 2 che costituisce  parte  integrante
del  presente  regolamento  e   sono   distinte   in   relazione
all'assegnazione dei dipendenti interessati ai  servizi  tecnico
economali o  socio  assistenziali.  A  tal  fine,  la  dotazione
organica complessiva del nuovo profilo - che è data dalla  somma
dei posti già previsti  nelle  piante  organiche  provvisorie  o
definitive  degli  Enti  per  gli  agenti   tecnici,   ausiliari
socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati -  deve
essere  distinta  in  contingenti  separati  in  rapporto   alle
suddette aree di attività, ferma restando  l'interscambiabilità,
nel rispetto dei contingenti, del  personale  interessato  prima
dell'espletamento del corso di cui al comma 3.
  3. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV
livello retributivo, è istituito  il  profilo  professionale  di
&laqno;operatore tecnico addetto all'assistenza»,  al  quale  accedono
gli ausiliari specializzati del contingente addetto  ai  servizi
socio assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento
di un apposito corso  annuale  le  cui  modalità,  requisiti  di
accesso, percentuali di  ammissione  per  candidati  interni  ed
esterni  sono  stabiliti,   nell'ambito   della   programmazione
sanitaria, con decreto del Ministro  della  Sanità  da  emanarsi
entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.  Nell'ammissione  ai  corsi  va  data  priorità  ai
dipendenti  già  ausiliari  socio  sanitari  specializzati.   Le
attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza  sono
descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del  presente
regolamento (19).
  4. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al II
livello retributivo del  ruolo  amministrativo  è  istituito  il
nuovo  profilo  professionale  di  &laqno;fattorino»,  al  quale  sono
affidati   compiti    elementari    nell'ambito    dell'attività
amministrativa e di archivio. Per detto profilo è  richiesto  il
requisito della scuola e l'accesso è disciplinato  dall'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56  (19/a),  e  successive
modificazioni.

                           TITOLO IV
                     Trattamento economico
                       Capo I - Stipendi

  41. Nuovi stipendi. - 1. I valori stipendiali annui  lordi  di
cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della  Repubblica
20 maggio 1987, n. 270 (19/b), comprensivi del conglobamento  di
L. 1.081.000 di cui all'articolo 51 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 settembre 1987, n.  494  (19/c),  sono  così
stabiliti a regime:

   Livello I . . . .  L.    6.081.000
   Livello II. . . .  L.    7.131.000
   Livello III . . .  L.    8.181.000
   Livello IV. . . .  L.    9.181.000
   Livello V . . . .  L.   10.521.000
   Livello VI. . . .  L.   11.631.000
   Livello VII . . .  L.   13.631.000
   Livello VIII. . .  L.   15.531.000
   Livello IX. . . .  L.   18.071.000
   Livello X . . . .  L.   25.211.000
   Livello XI. . . .  L.   33.593.000

  2.   Gli   aumenti   stipendiali   annui    lordi    derivanti
dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma  1  sono
attribuiti con decorrenza dal 10 luglio 1990.
  3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989  ai  dipendenti  di
cui al comma 1 competono i seguenti  aumenti  stipendiali  annui
lordi:

   Livello I . . . .  L.      120.000
   Livello II. . . .  L.      150.000
   Livello III . . .  L.      220.000
   Livello IV. . . .  L.      255.000
   Livello V . . . .  L.      314.000
   Livello VI. . . .  L.      335.000
   Livello VII . . .  L.      405.000
   Livello VIII. . .  L.      405.000
   Livello IX. . . .  L.      499.000
   Livello X . . . .  L.    1.023.000
   Livello XI. . . .  L.    1.551.000

  4. Dal 1° ottobre  1989  ai  dipendenti  di  cui  al  comma  1
competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

   Livello I . . . .  L.      480.000
   Livello II. . . .  L.      600.000
   Livello III . . .  L.      880.000
   Livello IV. . . .  L.    1.020.000
   Livello V . . . .  L.    1.256.000
   Livello VI. . . .  L.    1.340.000
   Livello VII . . .  L.    1.620.000
   Livello VIII. . .  L.    1.620.000
   Livello IX. . . .  L.    1.996.000
   Livello X . . . .  L.    4.092.000
   Livello XI. . . .  L.    6.205.000

  5. Dal 1°  luglio  1990  ai  dipendenti  di  cui  al  comma  1
competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

   Livello I . . . .  L.    1.200.000
   Livello II. . . .  L.    1.500.000
   Livello III . . .  L.    2.200.000
   Livello IV. . . .  L.    2.550.000
   Livello V . . . .  L.    3.140.000
   Livello VI. . . .  L.    3.350.000
   Livello VII . . .  L.    4.050.000
   Livello VIII. . .  L.    4.050.000
   Livello IX. . . .  L.    4.990.000
   Livello X . . . .  L.   10.230.000
   Livello XI. . . .  L.   15.512.000

  6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3  e  4  ha  effetto
fino alla data del conseguimento di quello successivo.



  42. Retribuzione individuale di anzianità. - 1. Con decorrenza
dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal comma 1
dell'articolo 41, che abbia prestato  servizio  nel  periodo  1°
gennaio 1987-31 dicembre 1988, la  retribuzione  individuale  di
anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

   Livello I . . . .  L.      270.000
   Livello II. . . .  L.      290.000
   Livello III . . .  L.      310.000
   Livello IV. . . .  L.      340.000
   Livello V . . . .  L.      380.000
   Livello VI. . . .  L.      450.000
   Livello VII . . .  L.      490.000
   Livello VIII. . .  L.      540.000
   Livello IX. . . .  L.      518.000
   Livello X . . . .  L.      672.000
   Livello XI. . . .  L.      840.000

  2. Al personale assunto in  una  data  intermedia  tra  il  1°
gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è  corrisposto
in proporzione ai mesi di servizio prestato.
  3. Gli importi di cui commi 1 e 2 riassorbono, a far data  dal
1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente  corrisposte  al
medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 50 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  17  settembre  1987,  n.  494
(19/c).



  43. Effetti dei nuovi stipendi. - 1.  Le  nuove  misure  degli
stipendi risultanti dall'applicazione del  presente  regolamento
hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilità,  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità
di  buonuscita  e  di  licenziamento,  sull'assegno   alimentare
previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (19/c),  o
da disposizioni analoghe sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi  contributi,  compresi
la ritenuta in conto  entrata  Tesoro  o  altre  analoghe  ed  i
contributi  di  riscatto,  nonché  sulla  determinazione   degli
importi dovuti per indennità integrativa speciale.
  2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29
marzo 1983,  n.  93  (19/d),  i  benefici  economici  risultanti
dall'applicazione  del  presente  regolamento  sono  corrisposti
integralmente  alle  scadenze  e  negli  importi   previsti   al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza contrattuale.

                      Capo II - Indennità

  44. Indennità di direzione per i direttori  amministrativi.  -
1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi  e
direttori amministrativi capo servizio è corrisposta a decorrere
dal 1° dicembre 1990 l'indennità  di  direzione  nelle  seguenti
misure annue lorde fisse e ricorrenti:

Livello IX - vice direttore amministrativo. . . . . L. 4.650.000
Livello  X - direttore amministrativo . . . . . . . L. 8.450.000
Livello XI - direttore amministrativo capo servizio L.13.100.000

  2. Tali indennità assorbono sino  alla  concorrenza  tutte  le
altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
  3. Gli Enti devono attivare le procedure di mobilità  previste
dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento per  favorire  i
riassorbimenti di eventuali soprannumeri esistenti nelle  piante
organiche  provvisorie  e  definitive  riguardanti  i  direttori
amministrativi capo servizio rispetto ai  servizi  istituzionali
previsti dalle leggi regionali di organizzazione.



  45. Indennità per il personale laureato non medico  dei  ruoli
sanitario, professionale e tecnico. -  1.  A  decorrere  dal  1°
dicembre  1990  al  personale  laureato  non  medico  dei  ruoli
sanitario, professionale e tecnico, appartenente alle  posizioni
funzionali e profili professionali sottoindicati,  competono  le
seguenti indennità lorde annue, fisse e ricorrenti:
    A) Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi:

Livello IX - indennità specialistica. . . . . . . . L. 1.650.000
             indennità professionale e di aggiorna-
               mento. . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.900.000
Livello X -  indennità specialistica. . . . . . . . L. 2.160.000
             indennità di dirigenza . . . . . . . . L. 1.200.000
             indennità professionale e di aggiorna-
               mento. . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.600.000
Livello XI - indennità specialistica. . . . . . . . L. 3.360.000
             indennità professionale e di aggiorna-
               mento. . . . . . . . . . . . . . . . L.11.300.000

    B)  Avvocati,  procuratori  legali,  ingegneri,  architetti,
geologi, analisti, statistici, sociologi:

Livello IX - indennità tecnico-professionale. . . . L. 4.650.000
Livello X -  indennità tecnico-professionale. . . . L. 8.450.000
Livello XI - indennità tecnico-professionale. . . . L.13.100.000

  2. Agli ingegneri, architetti  e  geologi  inquadrati  nel  IX
livello retributivo, la somma annua lorda prevista dall'articolo
61, comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
maggio 1987, n. 270 (20), è elevata a L. 7.140.000  a  decorrere
dal 1° luglio 1990.
  3. Tali indennità assorbono sino  alla  concorrenza  tutte  le
altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.



  46.  Indennità  per  il   personale   dei   ruoli   sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo. - 1.  Sono  confermate
nelle misure ed alle condizioni già previste dagli articoli 52 e
53 del decreto del Presidente della Repubblica 20  maggio  1987,
n. 270 (20), le indennità di  bilinguismo  e  di  partecipazione
all'ufficio di Direzione.
  2.  A  decorrere  dal   1°   dicembre   1990,   le   indennità
differenziate di coordinamento  previste  dall'articolo  54  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270
(20), sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e  L.
4.860.000. Dalla stessa data l'indennità di polizia  giudiziaria
di cui all'articolo 55 del medesimo decreto è  rideterminata  in
L. 1.400.000.



  47.  Qualificazione  professionale  del  personale  ricompreso
nella posizione funzionale di X livello retributivo. - 1.  Ferme
restando le competenze e le attribuzioni del  personale  apicale
di cui alle vigenti disposizioni,  per  il  personale  di  ruolo
appartenente alla posizione funzionale intermedia di  X  livello
retributivo  dei  ruoli  sanitario,  professionale,  tecnico  ed
amministrativo, al quale  con  atto  formale  dell'Ente,  previa
selezione,  sia  affidata  la  responsabilità  di  un   servizio
all'interno  dell'organizzazione  divisionale  o  dipartimentale
ovvero  di  un  settore  o  modulo   organizzativo   -   secondo
l'articolazione interna dei servizi istituzionali prevista dalla
vigente legislazione nazionale o regionale in materia  -  ovvero
da atti  di  indirizzo  o  regolamentari,  a  decorrere  dal  1°
dicembre   1990,   le   indennità   sottoindicate   sono    cosi
rideterminate.
  Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi coadiutori:
A) Indennità specialistica L. 3.360.000.
   B) Indennità di  dirigenza L. 3.400.000.
  Avvocati, analisti, statistici, sociologi coadiutori:
    A) Indennità tecnico professionale L. 11.810.000.
  Direttori amministrativi:
    A) Indennità di direzione L. 11.810.000.
  2. Ai fini di cui sopra, l'Ente procede entro  il  31  ottobre
1990 alla preventiva ricognizione delle necessità  organizzative
indicate  nel  comma  1,  ricomprendendovi  anche  ogni  analogo
provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione delle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
  3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte,  che  deve
essere effettuata sulla base delle reali  esigenze  di  servizio
correlate con l'organizzazione del lavoro,  non  può,  comunque,
superare per il personale  del  ruolo  sanitario  il  20%  della
dotazione organica complessiva dei relativi posti  di  posizione
funzionale   intermedia   previsti   nelle   piante    organiche
provvisorie o definitive dell'Ente e, per gli  altri  ruoli,  il
40% delle complessive dotazioni organiche  dei  relativi  posti.
Dette percentuali  sono  calcolate  tenendo  conto  anche  della
prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
  4.  Alla  selezione  prevista  dal  comma  1  sono  ammessi  i
dipendenti di posizione funzionale intermedia di ruolo  previsti
dal medesimo comma 1 in possesso di una anzianità di cinque anni
di servizio nella posizione medesima o di specializzazione nella
disciplina o  di  specializzazione  strettamente  connessa  alle
funzioni da affidare. La valutazione, per la selezione di cui al
comma 1, avviene secondo i  criteri  previsti  dal  decreto  del
Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, con particolare riguardo,
nel curriculum formativo e professionale,  ai  titoli  attinenti
alla funzione da ricoprire. La  valutazione  è  affidata  ad  un
collegio tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario
dal  Coordinatore  Sanitario  e,  per  il  personale  del  ruolo
professionale,  tecnico  ed  amministrativo   dal   Coordinatore
amministrativo, nonché da due dirigenti di posizione  funzionale
non  inferiore  a  quella  intermedia  dei  rispettivi  ruoli  e
profili, di cui uno  designato  dalle  Organizzazioni  Sindacali
maggiormente rappresentative.
  5. Nella prima applicazione, la decorrenza  del  beneficio  di
cui al comma 1, è fissata al 1° dicembre 1990 per  i  dipendenti
interessati in possesso dei requisiti  richiesti  alla  medesima
data, ancorché l'affidamento formale delle funzioni previste dal
comma 1 sia intervenuto successivamente.
  6. L'affidamento delle funzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle
successive applicazioni avviene nei limiti  della  disponibilità
del contingente numerico individuato nel comma 3, salvo che  non
intervengano modifiche  delle  piante  organiche  provvisorie  o
definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel  comma  1
da  effettuarsi  secondo  le  procedure  previste  dalle   leggi
vigenti.



  48.  Qualificazione  professionale  del  personale  ricompreso
nelle posizioni funzionali di IX livello retributivo.  -  1.  In
riferimento a quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  6,  al
personale  appartenente  alla  posizione   funzionale   iniziale
corrispondente al IX livello retributivo  dei  ruoli  sanitario,
professionale, tecnico  ed  amministrativo  che  abbia  maturato
un'anzianità di servizio complessiva nella posizione  funzionale
di appartenenza di anni cinque, a decorrere dal 1° dicembre 1990
le indennità sottoindicate sono così rideterminate:
  Farmacisti biologi, chimici, fisici psicologi collaboratori:
A) Indennità specialistica L. 2.160.000.
   B) Indennità di  dirigenza L. 1.200.000.
  Procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi,  analisti,
statistici, sociologi collaboratori:
    A) Indennità tecnico professionale L. 6.330.000.
  Vice direttori amministrativi:
    A) Indennità di direzione L. 6.330.000.
  Detto beneficio è attribuito  previo  giudizio  favorevole  da
formularsi,  entro  due  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei
requisiti e con decorrenza dalla stessa data,  da  parte  di  un
collegio tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario
dal  coordinatore  sanitario  e,  per  il  personale  dei  ruoli
professionale,  tecnico  ed  amministrativo,  dal   coordinatore
amministrativo, nonché da due dirigenti di posizione  funzionale
non  inferiore  a  quella  intermedia  dei  rispettivi  ruoli  e
profili, uno dei quali designato dalle Organizzazioni  Sindacali
maggiormente rappresentative. Detto Giudizio deve essere  basato
sulla valutazione dell'attività professionale, di  formazione  e
di studio svolta, nonché sul livello di qualificazione acquisito
nell'arco del servizio prestato.
  2. Nella prima applicazione, la decorrenza  del  beneficio  di
cui al comma 1 è fissata al 1° dicembre 1990  per  i  dipendenti
interessati in possesso dei  requisiti  richiesti,  ancorché  il
giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.
  3.  Ad  integrazione  di  quanto  previsto  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 (21), per i
singoli profili professionali interessati, il personale indicato
nel comma 1,  una  volta  accertata  la  conseguita  formazione,
acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale nel  rispetto
delle  necessità  del  lavoro  di  gruppo  e  sulla  base  delle
direttive ricevute dal  personale  appartenente  alle  posizioni
funzionali apicali.



  49. Indennità  della  professione  infermieristica.  -  1.  In
riferimento   all'articolo   8,   comma   6,   agli    operatori
professionali  di  1  categoria   collaboratori   -   infermieri
professionali, vigilatrici di infanzia,  ostetriche,  assistenti
sanitari - compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente
di L. 2.400.000. Tale indennità è maggiorata nel modo seguente:
    a) al 20° anno di effettivo servizio di L. 1.200.000;
    b) al  25°  anno  di  effettivo  servizio  di  ulteriori  L.
1.200.000;
    c) al  30°  anno  di  effettivo  servizio  di  ulteriori  L.
1.200.000.
  2. Agli operatori professionali di 11 categoria  -  infermieri
generici - l'indennità di cui al comma 1  compete  nella  misura
del 10%.
  3.  Al  personale  infermieristico  di  posizione   funzionale
corrispondente al V, VI e VII livello retributivo dei servizi di
diagnosi e cura, operante su tre turni,  compete  una  indennità
giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato  pari
a L. 6.000.
  4. Agli operatori professionali di I categoria coordinatori  -
capo  sala,  vigilatrici  d'infanzia,  assistenti  sanitari   ed
ostetriche - compete  una  indennità  lorda,  mensile,  fissa  e
ricorrente pari a  quella  prevista  dal  comma  1.  Agli  altri
operatori  professionali  di  I   categoria   coordinatori   del
personale infermieristico compete una indennità lorda,  mensile,
fissa e ricorrente di L. 130.000.
  5.  Al  personale  infermieristico  di  posizione   funzionale
corrispondente al V, VI  e  VII  livello  retributivo,  operante
nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale  operatorie  e
nei  servizi  di  nefrologia  e  dialisi,  compete  un'indennità
giornaliera, per le giornate  di  effettivo  servizio  prestate,
pari a L. 8.000 giornaliere.
  6. L'indennità di cui al  comma  5,  maggiorata  di  L.  2.000
giornaliere,  compete,  altresì,  al  personale  infermieristico
assegnato ai servizi di malattie infettive.
  7. Le indennità di cui al presente articolo decorrono  dal  1°
dicembre  1990  e  non   si   cumulano   con   quelle   indicate
nell'articolo 50, commi 4 e 5.



  50.  Indennità  di  incremento   della   utilizzazione   delle
strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi. -  1.
Al  personale  già  appartenente   alla   posizione   funzionale
corrispondente al III livello retributivo - ex ausiliario  socio
sanitario specializzato - compete una indennità lorda,  mensile,
fissa e ricorrente di L. 45.000.
  2. Al personale di posizione funzionale corrispondente  al  IV
livello retributivo -  coadiutori  amministrativi  ed  operatori
tecnici  -  compete  una  indennità  lorda,  mensile,  fissa   e
ricorrente di L. 65.000.
  3.  Agli  operatori  tecnici  coordinatori  appartenenti  alla
posizione funzionale corrispondente  al  V  livello  retributivo
compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente  di  L.
78.000.
  4.  Al  sottoindicato  personale   di   posizione   funzionale
corrispondente al VI livello retributivo dei vari ruoli  compete
una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000:
  Ruolo sanitario:
  - Personale infermieristico (dietiste, podologi)
  - Personale tecnico sanitario
  - Personale della riabilitazione
  - Personale di vigilanza e di ispezione
  Ruolo tecnico:
  - Assistente sociale
  - Assistente tecnico
  Ruolo amministrativo:
  - Assistente amministrativo.
  5. Agli operatori professionali di I categoria -  coordinatori
- del ruolo sanitario  compete  una  indennità  lorda,  mensile,
fissa e ricorrente di L. 130.000.
  6. Agli assistenti sociali coordinatori compete una  indennità
lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
  7. Ai collaboratori amministrativi appartenenti alla posizione
funzionale corrispondente al VII livello retributivo compete una
indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
  8. Ai collaboratori  coordinatori  del  ruolo  amministrativo,
nonché agli operatori  professionali  dirigenti  non  ricompresi
nell'articolo 68, comma 6, compete un'indennità lorda,  mensile,
fissa e ricorrente di L. 130.000.
  9. Le indennità previste dal presente articolo  decorrono  dal
1° dicembre 1990.



  51. Indennità di turno. - 1. Agli operatori di tutti  i  ruoli
inquadrati nelle posizioni  funzionali  dal  I  al  VII  livello
retributivo addetti agli impianti e  servizi  attivati  in  base
alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore  giornaliere
ed operanti su due turni per  la  ottimale  utilizzazione  degli
impianti  stessi,  ovvero  che  siano  ausiliari   specializzati
operanti su due turni in corsia o in  struttura  protetta  anche
territoriale  o  servizi  diagnostici,  compete  una   indennità
giornaliera, legata alla effettuazione  dei  turni  di  servizio
programmati, pari a L. 3.500.
  2. L'indennità di cui al comma 1, che decorre dal 1°  dicembre
1990, non è cumulabile con quelle previste  dall'articolo  49  e
riassorbe l'indennità prevista dall'articolo 57,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270
(21/a). L'indennità di pronta disponibilità è  rideterminata  in
L. 40.000  lorde.  Una  indennità  giornaliera  di  L.  2.000  è
corrisposta al personale  ausiliario  assegnato  ai  servizi  di
malattie infettive.



  52. Indennità  per  servizio  notturno  e  festivo.  -  1.  Al
personale dipendente il cui turno di servizio si svolga  durante
le ore notturne spetta una  &laqno;indennità  notturna»  nella  misura
unica uguale per tutti  di  L.  4.500  lorde  per  ogni  ora  di
servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
  2. Per il servizio di turno prestato  per  il  giorno  festivo
compete un'indennità  di  L.  30.000  lorde  se  le  prestazioni
fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno,
ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata  pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di  2
ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo  non  può  essere
corrisposta  più  di  un'indennità  festiva  per  ogni   singolo
dipendente.
  3. Le indennità di cui al presente articolo decorrono  dal  1°
dicembre 1990 e riassorbono quelle previste al  medesimo  titolo
dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica  20
maggio 1987, n. 270 (21/a).

                  Capo III - Norme particolari

  53. Norma di garanzia nel caso di passaggio di livello.  -  1.
Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore anche  di
diverso profilo e ruolo a seguito di concorso od avviso pubblico
presso lo stesso o altro Ente del comparto  senza  soluzione  di
continuità dei servizi, il dipendente acquisisce il  trattamento
economico previsto per la nuova posizione funzionale  mantenendo
la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla  data
del passaggio.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai  dipendenti
vincitori di concorso od avviso provenienti  dal  comparto  Enti
locali, nonché dagli enti indicati negli articoli 24,  25  e  26
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761 (22),  non  ricompresi  nel  comparto  Sanità.  La  medesima
disposizione si applica nei confronti  dei  dipendenti  suddetti
anche nel caso in cui il  passaggio  avvenga  nell'ambito  della
stessa posizione funzionale o di posizione inferiore.
  3. Qualora i dipendenti provenienti dagli Enti indicati  negli
articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761 (22), abbiano mantenuto il  sistema  di
progressione economica per  classi  e  scatti,  la  retribuzione
individuale di anzianità è costituita dal valore delle classi  e
scatti medesimi effettivamente maturati alla data  di  passaggio
con l'esclusione dei benefici previsti dall'articolo 42.



  54. Indennità di rischio da radiazioni. - 1. Le  indennità  di
rischio da radiazioni sono  corrisposte  al  personale  indicato
dalla legge 2 1988, n. 460 (23).
  2.  Le  indennità  citate  spettano  alla  condizione  che  il
suddetto  personale   presti   la   propria   opera   in   &laqno;zone
controllate», ai  sensi  della  circolare  del  Ministero  della
Sanità n. 144 del 4 settembre 1971,  e  che  il  rischio  stesso
abbia carattere professionale nel senso che  non  sia  possibile
esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
  3.   L'accertamento   delle    condizioni    ambientali    che
caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le
modalità di cui alla richiamata circolare  del  Ministero  della
Sanità.
  4. L'individuazione del personale non  compreso  nell'articolo
1, comma 2,  della  legge  27  ottobre  1988,  n.  460  (23),  è
effettuato dalla  commissione  già  prevista  dall'articolo  58,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio
1987,  n.  270  (23/a),  così  modificata:  la   commissione   è
presieduta   dal   Coordinatore   Sanitario   e   composta   dal
Responsabile del  Servizio  radiologico,  dal  Responsabile  del
servizio di  igiene,  prevenzione  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro,  da  un  componente   designato   dalle   Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative,  nonché  da  un  esperto
qualificato  nominato  dal  Comitato  di  gestione   od   Organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La  commissione
deve  tenere  conto  dei  dipendenti  addetti  ai   servizi   di
radiologia medica,  radiodiagnostica,  radioterapia  e  medicina
nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della  legge  27
ottobre 1988, n. 460 (23), nonché del personale  che  presta  la
propria attività nelle sale operatorie.
  5. La continuità  o  la  occasionalità  della  esposizione  al
rischio radiologico è valutata tenendo conto anche dei  seguenti
criteri:
    a) frequenza della presenza in zona controllata e  tempo  di
effettiva  esposizione,  al  fine  di  accertare  il  grado   di
assorbimento;
    b) livello del conseguente  rischio  stabilito  dall'esperto
qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma 4,  in
relazione alla concreta possibilità di  superamento  delle  dosi
massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori
in  esame,  compatibilmente  con  un  corretto  utilizzo   delle
apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.
  6. Al personale di cui al comma 4 che, a seguito  della  nuova
verifica effettuata  dalla  commissione  ivi  prevista,  risulti
esposto al rischio da  radiazioni  anche  in  modo  discontinuo,
temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'articolo 9,  lettera  h)
gruppo  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185 (24),  in  quanto  adibito  normalmente  o
prevalentemente a funzioni diverse,  è  corrisposta  l'indennità
nella misura unica mensile lorda di L. 50.000.
  7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata  in
concomitanza con lo stipendio.
  8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.
146 (25), e con altre eventualmente previste a titolo di  lavoro
nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile  con  l'indennità  di
profilassi antitubercolare.
  9. Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27
ottobre 1988,  n.  460  (23),  compete  un  periodo  di  congedo
ordinario  aggiuntivo  di  giorni  quindici  da  usufruirsi   in
un.unica soluzione.


    55. Mansioni superiori. - 1. Gli Enti nel caso di vacanza  o
di disponibilità  dei  posti  previsti  nelle  piante  organiche
definitive   o   provvisorie,   debbono   attivare   ai    sensi
dell'articolo 9 della legge 20  maggio  1985,  n.  207  (26),  e
successive   modificazioni,   le   procedure   concorsuali   per
provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando,
ove esistenti, le graduatorie concorsuali  -  ancora  valide  ai
sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n.  554
(25), prorogata dal decreto-legge  27  dicembre  1989,  n.  413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
37,  oppure,  in  carenza  di  graduatorie,  effettuando  avvisi
pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.
  2. Per esigenze di  servizio  ed  al  fine  di  assicurare  la
continuità della funzione, a condizione che siano state attivate
le  procedure  indicate  nel  comma   1,   il   dipendente   può
eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
  3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso  in  cui
la  sostituzione  del   dipendente   di   posizione   funzionale
immediatamente superiore assente non rientri  tra  gli  ordinari
compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle
attribuzioni per  ciascuna  di  esse  fissate  dal  Decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821  (26/b),  e
successive modificazioni.
  4. Le mansioni superiori si configurano,  altresì,  quando  la
sostituzione  del  superiore  assente,  pur   rientrando   negli
ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto.
  5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori  prevista
dai commi 3 e 4 spetta al  dipendente  di  posizione  funzionale
immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della  medesima
struttura. In caso di più aventi titolo, le  mansioni  superiori
sono attribuite  al  dipendente  con  maggiore  anzianità  nella
posizione funzionale di appartenenza. L'assegnazione  temporanea
alle mansioni superiori consentita nei casi indicati nel comma 1
non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare  e  non  dà
titolo ad alcuna retribuzione.
  6. Qualora, per giustificati motivi, le procedure  di  cui  al
comma 1 non possano essere portate  a  compimento  nell'arco  di
tempo previsto  al  comma  5,  al  dipendente  incaricato  delle
mansioni superiori con provvedimento formale, secondo le vigenti
disposizioni, è corrisposto un compenso per il periodo eccedente
i sessanta giorni commisurato alla differenza fra  lo  stipendio
base della posizione  superiore  e  quello  della  posizione  di
appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi, al termine
del  quale  le  mansioni  superiori  non  sono  in  alcun   caso
rinnovabili.
  7. In nessun caso può farsi luogo al conferimento di  mansioni
superiori con la procedura di cui al comma 6 per la copertura di
posti vacanti o disponibili  di  direttore  amministrativo  capo
servizio se non siano state attivate le procedure  di  mobilità,
ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2,  lettera  B),  per   il
riassorbimento dei soprannumeri di tali posizioni funzionali, da
commisurarsi in rapporto al numero  dei  servizi  amministrativi
istituzionali stabiliti dalle leggi regionali.
  8. La disciplina di cui al presente articolo ha validità dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento e,  nel  caso
di inosservanza di quanto  previsto  ai  commi  1,  6  e  7,  si
applicano le disposizioni indicate nell'articolo 14, commi  7  e
8, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (26/c).



  56. Assenze obbligatorie.  -  1.  Alle  lavoratrici  madri  in
astensione obbligatoria dal  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  4
della legge 30 dicembre 1971,  n.  1204  (27),  sono  garantite,
oltre al trattamento economico ordinario, le  quote  di  salario
accessorio fisse e ricorrenti relative alla  professionalità  ed
alla produttività,  escluse  quelle  legate  alla  necessità  di
effettuazione delle relative prestazioni ai sensi  dell'articolo
61, comma 13.

                            TITOLO V
             Produttività ed efficienza dei servizi
                     Capo I - Produttività

  57. Tipologia e finalità dell'istituto. - 1. L'istituto  della
incentivazione della produttività deve realizzare un  incremento
della qualità e della  economicità  dei  servizi  ed  è  altresì
rivolto a raggiungimento degli  obiettivi  della  programmazione
sanitaria nazionale, regionale e locale.
  2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura,  a  regime
deve essere organizzato su base  budgettaria  con  un  fondo  di
dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
  3. Dalla data del 1° gennaio 1990 per l'arco  di  vigenza  del
presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente  quale
fase di evoluzione verso il futuro sistema &laqno;per obiettivi»,  con
gli opportuni e specifici adattamenti  riferiti  alle  due  aree
negoziali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
  4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al
conseguimento  dei  seguenti  obiettivi  validi  su   tutto   il
territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione:
    a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni
rese  in  normale  orario  di  lavoro  e  prestazioni  rese   in
plus-orario, in relazione alla consistenza dei posti di organico
coperti;
    b) la  gestione  dell'istituto  deve  tendere  a  migliorare
alcuni indici di produttività complessivi:
      miglioramento degli indici relativi a: durata media  della
degenza,  indice  di  occupazione  di  posti  letto,  indice  di
turn-over del posto letto;
      riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
      economie realizzate dall'indice  medio  regionale  per  la
farmaceutica esterna ed interna;
      potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti
di vita e di lavoro;
      miglioramento di altri eventuali indici  di  produttività,
oggettivamente  rilevabili  e  quantificabili,   determinati   a
livello regionale;
      pieno utilizzo e valorizzazione dei  servizi  pubblici  in
modo da garantire  maggiori  spazi  di  prestazione  di  servizi
all'utenza  ed   un   minore   ricorso   alle   prestazioni   di
specialistica convenzionata esterna;
      potenziamento degli interventi di assistenza sociale nelle
aree del disagio sociale, dell'emarginazione e nella attività di
recupero delle tossicodipendenze;
    c)   deve   concretizzarsi   una   razionale   distribuzione
territoriale ed oraria delle prestazioni utilizzando le attività
rese in plus-orario, oltre che nella sede di assegnazione, anche
nei presidi territoriali  (distretti,  centri  di  prenotazione,
consultori) e nei presidi multizonali;
    d) deve attivarsi un modello di  assistenza  infermieristica
che,   nel   quadro   di    valorizzazione    della    specifica
professionalità, consenta, anche attraverso  l'adozione  di  una
cartella   di   assistenza   infermieristica,   un   progressivo
miglioramento delle prestazioni al cittadino;
    e) devono  incentivarsi  le  prestazioni  ed  i  trattamenti
deospedalizzanti e le attività di ospedale diurno.
  5.  Tali  obiettivi  costituiscono   vincoli   per   l'accordo
decentrato a livello regionale,  che  deve  tracciare  le  linee
generali dei programmi, criteri di attuazione degli stessi e  le
verifiche.  Ogni  semestre  devono  essere  verificati  con   le
Organizzazioni  Sindacali   maggiormente   rappresentative   gli
aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al
grado di conseguimento  degli  obiettivi  che  costituiscono  la
condizione per l'attribuzione dei compensi.
  6. Il processo è così articolato:
    a) incentivazione ai sensi dell'articolo 66 del decreto  del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (28);
    b) produttività &laqno;per obiettivi».
  7. In riferimento ai commi 3  e  4,  con  gli  accordi  quadro
regionali possono essere sperimentate forme di integrazione  fra
le due tipologie dell'istituto.



  58. Finanziamento dei fondi di incentivazione. - 1.  Il  fondo
di incentivazione della produttività di cui al comma 6,  lettera
a), dell'articolo 57, è determinato annualmente, dal 1°  gennaio
1990, per singolo Ente prendendo a base il fondo determinato per
il finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in  applicazione
delle norme di cui all'articolo 67 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (28), e della  circolare
attuativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10705  del
30 dicembre 1987.
  2. Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio  1990,
è incrementato  del  tasso  di  inflazione  programmato  per  il
corrispondente anno.
  3. Fermo restando che,  a  parità  di  bisogno  assistenziale,
l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della
struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore
del valore delle prestazioni erogate in regime di  specialistica
convenzionata   esterna,   in   caso   di   maggiore    esigenza
assistenziale, il fondo come sopra determinato è incrementato in
ragione del valore delle prestazioni  aggiuntive  al  30  giugno
1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate  in
base al  tariffario  vigente  e  comparate  con  le  prestazioni
erogate in  regime  di  specialistica  convenzionata  esterna  -
valutate in base al predetto  tariffario  recepito  con  decreto
ministeriale 8 agosto 1984 - e riferite alle distinte discipline
nel medesimo periodo temporale assunto a riferimento. Il  limite
massimo annuale di aumento di cui  al  presente  comma  non  può
essere superiore al 10% del fondo dell'anno precedente.
  4. Le competenze previste nel tariffario per la categoria.
    A) - medici vengono; utilizzati come  riferimento  economico
di riparto per il personale della categoria.
    B) - personale laureato non medico.
  5. Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste
nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate,  che
non  trovano  riscontro   nel   suddetto   tariffario,   vengono
individuate dal Ministro  della  Sanità,  con  proprio  decreto,
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  6. Le Regioni possono integrare il  fondo  assegnando  risorse
strettamente connesse all'attivazione di nuove  unità  operative
in misura non superiore  alla  media  di  quanto  liquidato  pro
capite  a  titolo  di   incentivazione   nell'anno   precedente,
moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative  di
nuova attivazione.
  7. Le Unità Sanitarie Locali nelle  quali  l'istituto  non  ha
avuto sviluppo in quanto il  relativo  fondo  erogato  nell'anno
1989 non ha raggiunto la percentuale di cui articolo  67,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 20  maggio  1987,
n. 270  (28),  sono  autorizzate  ad  incrementare  i  fondi  di
finanziamento   dell'istituto   della    incentivazione    della
produttività di cui al comma 6, lettera a), dell'art.  57  nella
misura utile ad attribuire a tutto  il  personale  laureato  del
ruolo sanitario due ore di plus-orario settimanale nonché un'ora
di plus-orario  settimanale  al  restante  personale  del  ruolo
sanitario e al personale laureato degli altri ruoli, al fine  di
favorire lo sviluppo della attività specialistica  ambulatoriale
all'interno delle strutture e migliorare gli attuali rapporti di
efficienza del funzionamento delle stesse. A tal fine, le  Unità
Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale  e  per  mesi
dodici i relativi acconti  al  personale  interessato  ai  sensi
dell'articolo  61,  comma  10.  Al  termine   del   periodo   di
sperimentazione,   le   Unità   Sanitarie   Locali    verificano
formalmente   l'avvenuta   realizzazione    delle    prestazioni
preventivamente previste nei piani di lavoro  a  giustificazione
della  sperimentazione  avviata,  dandone   comunicazione   alla
regione. I fondi necessari al finanziamento del  plus-orario  di
cui  al  presente   comma   trovano   copertura   attraverso   i
corrispondenti risparmi realizzati sulla attività  specialistica
convenzionata esterna. Terminato il periodo di  sperimentazione,
la determinazione del  fondo  avviene  mediante  l'utilizzo  dei
criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.
  8. Dal 1° gennaio 1990 il fondo determinato ai sensi dei commi
1, 2 e 3 è  incrementato  annualmente  delle  somme  corrisposte
nell'anno precedente da Enti e Privati paganti  per  prestapiani
erogate dal Servizio  Sanitario  Nazionale,  al  netto  del  15%
corrispondente alle spese di amministrazione. Tale  fondo  viene
ripartito  in  ragione  dell'85%  al  fondo  di  categoria   cui
afferisce l'équipe che ha reso la prestazione, del 10% al  fondo
della categoria C) e del 5% al fondo della categoria D).
  9.  Le  Regioni,  sulla  base  della  quota  parte  del  fondo
Sanitario  Nazionale  necessario  a   garantire   la   copertura
economica  dei  bilanci  di  previsione  delle   singole   Unità
Sanitarie Locali possono prevedere che nell'ambito  dell'accordo
quadro  regionale  per  l'istituto  della  incentivazione  della
produttività, limitatamente alle Unità  Sanitarie  Locali  nelle
quali siano stati avviati sistemi di contabilità per  centri  di
costo e di gestione budgettaria o di progetti obiettivo mirati e
verificati nei risultati, qualora si  verifichino  risparmi  tra
spese preventivate e spese a consuntivo, tali risparmi vadano ad
incrementare nell'anno successivo a quello preso  a  riferimento
il fondo di incentivazione  di  cui  al  comma  6,  lettera  b),
dell'art. 57. I dati di riferimento delle singole voci di  spesa
vanno raffrontate con il bilancio consuntivo  del  1989,  tenuto
conto dell'indice inflattivo e di eventuali aumenti  determinati
da disposizioni nazionali sulle singole voci di bilancio.
  10. Le quote incrementali del fondo determinate ai  sensi  dei
commi 3 e 4, relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono
ripartite come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,  n.  348
(29), come modificato dall'articolo 2 dell'allegato  al  decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228 (30).  La
suddivisione della quota oraria spettante alle categorie A) e B)
avviene  tenuto  conto  della   rispettiva   presenza   numerica
all'interno della équipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.
  11. Il fondo regionale di incentivazione di cui  al  comma  6,
lettera a), dell'art. 57 è  costituito  dalla  somma  dei  fondi
delle singole Unità Sanitarie Locali che di norma rimane di loro
competenza. In connessione  con  interventi  di  riordino  e  di
ridistribuzione  di   funzioni   sanitarie,   l'accordo   quadro
regionale  può  stabilire,  in   relazione   a   fabbisogni   di
prestazioni  ed  obiettivi  da   raggiungere,   definiti   dalla
programmazione regionale, una diversa  distribuzione  del  fondo
nella Regione.
  12. L'istituto  della  produttività  &laqno;per  obiettivi»  di  cui
all'articolo 66, comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (30/a), viene  finanziato  dal
1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 con il fondo di incentivazione
costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun  Ente
e da una quota del fondo comune di cui agli articoli  70  e  105
del medesimo decreto non superiore allo  1,45%,  determinata  in
sede di accordo quadro regionale. Lo 0.80 del monte salari viene
incrementato dello 0,65 a decorrere dal 1° luglio 1990.
  13. Sono fatti  salvi  i  fondi  definiti  alla  data  del  31
dicembre 1989 a norma delle disposizioni contenute  nel  decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.  270  (30/a),
che rimangono  indisponibili  fino  ad  avvenuto  riassorbimento
derivante dall'applicazione del comma 12.



  59.  Valutazione  della  produttività.  -  1.  L'istituto   di
incentivazione della produttività,  valutato  sulla  base  delle
prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità
operative od indici obiettivi che comportano  un  incremento  di
impegno dei componenti dell'équipe stessa, viene  garantito  nel
rispetto  delle  attribuzione  delle  posizioni  funzionali   di
appartenenza.
  2. Le prestazioni effettuate vengono  valutate  economicamente
sulla base del tariffario nazionale con riferimento all'articolo
58,  commi  4  e  5,  e  ripartite  con  le  modalità   previste
nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica  20
maggio  1987,  n.  270   (30/a),   fatto   salvo   il   disposto
dell'articolo  58,  comma   10.   Titolare   delle   prestazioni
specialistiche utili ai fini  dell'istituto  dell'incentivazione
di cui al comma 6,  lettera  a),  dell'art.  57  è  soltanto  il
personale delle categorie A) e B).
  3. Ai fini della  valutazione  economica  della  produttività,
ferme restando le prestazioni effettuate dalle  singole  équipes
al  31  dicembre  1989,  vengono  valorizzate,  secondo   quanto
previsto  dal  comma  2,   tutte   le   prestazioni   aggiuntive
effettuate.
  4.   Le   prestazioni   sono    effettuate    attraverso    la
predisposizione di orari  e  turni  che  garantiscono  una  equa
ripartizione di tutto il personale  in  modo  da  assicurare  la
partecipazione di tutti i componenti dell'équipe.
  5. L'accordo quadro regionale può  prevedere,  ai  fini  della
valutazione  della  produttività,  la  costituzione  di   nuclei
interdisciplinari  di  personale  per   la   valutazione   della
produttività medesima. Agli stessi  fini  è  previsto  l'apporto
delle commissioni professionali di cui all'articolo 67.
  6. Il personale costituente tali  nuclei  non  partecipa  alla
ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e  percepisce,
secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali,  quote
prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi.
  7. Non è ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune
il personale  avente  partecipazione  agli  utili  in  strutture
private.



  60. Tabella di ripartizione del fondo  di  incentivazione,  di
cui al comma 6, lettera A), dell'art. 57.  -  1.  Le  competenze
spettanti al personale, articolate per settori, a secondo  della
diversa incidenza professionale degli operatori necessaria  alla
realizzazione delle prestazioni, saranno  ripartite  secondo  lo
schema seguente:
    A) Medici.
    B)  Biologi,   chimici,   fisici,   farmacisti,   ingegneri,
psicologici.
    C) Personale tecnico-sanitario,  personale  infermieristico,
personale della riabilitazione  e  personale  di  prevenzione  e
vigilanza igienica di cui alle tabelle H-I-L-M-N dell'allegato 1
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  761/1979  (31),
riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento.
    D) Restante personale.
  2. Le competenze attribuite al personale  della  categoria  B)
(personale laureato non medico) sono suddivise come segue:
    a)  all'équipe  che  ha  reso  la  prestazione  il  45%   da
ripartirsi ai singoli componenti;
    b) al fondo comune il 55%.
  3. Il fondo comune è  suddiviso  in  quote  orarie.  L'accordo
quadro regionale e i conseguenti accordi locali  stabiliscono  i
criteri di utilizzo del fondo comune la  cui  quota  parte,  non
inferiore al 25%, deve essere riservata al raggiungimento  degli
obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e  regionale,
per particolari  funzioni  o  aree  di  attività  connesse  alla
operatività  complessiva  delle  strutture  sanitarie.  Per   le
restanti  quote  di  fondo   comune   gli   accordi   decentrati
stabiliscono modalità  di  utilizzo  che  consentano  meccanismi
perequativi all'interno del personale per il perseguimento degli
obiettivi  locali  e  la  realizzazione  dei  piani  di   lavoro
programmati.
  4.  La  partecipazione  alla  ripartizione  del  fondo  comune
comporta la prestazione del plus orario con le modalità appresso
indicate e articolate sulla base di accordi locali.
  5.  Al  fondo  comune  afferiscono  le  somme  di   competenza
individuale eccedenti il tetto retributivo.
  6.  La   distribuzione   delle   quote   avviene   in   misura
proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.
  7. Le quote di fondo  comune  non  attribuite  a  seguito  del
raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite
al fondo comune stesso.
  8. Le eventuali quote di fondo comune  non  ripartite  per  il
raggiungimento   dei   tetti   economici   individuali   vengono
utilizzate, all'interno dell'istituto di cui al comma 6, lettera
a), dell'articolo 57, per obiettivi di produttività  individuati
in sede di accordi quadro regionali.
  9. Gli accordi quando  regionali  possono  prevedere,  secondo
quanto previsto nell'articolo 57, commi 1, 2 e 3, che  il  fondo
di  incentivazione  di  cui  al  comma  3  sia  gestito  in  via
sperimentale, limitatamente o totalmente, con il  sistema  della
produttività per obiettivi.



  61. Plus orario e sua determinazione. - 1. L'attività connessa
con l'istituto delle incentivazioni di cui la comma 6, punto  I,
dell'articolo 66, del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270 (32), va svolta in plus orario.
  2. I tetti massimi di plus orario sono fissati, nei limiti del
fondo di cui all'articolo 58, come segue:
    a)  7  ore  settimanali  per  il  personale  laureato  della
categoria B);
    b) 3 ore settimanali per il personale tecnico  sanitario  di
riabilitazione, di vigilanza e di ispezione;
    c) 2 ore settimanali per il personale infermieristico.
  3.   Per   il   personale   laureato   dirigente   dei   ruoli
amministrativi, professionali e tecnici e, distintamente, per il
restante personale amministrativo e per gli assistenti  sociali,
per i quali sono previsti limiti  massimi  individuali  di  plus
orario settimanale di 4 ore e  di  2  ore,  gli  accordi  quadro
regionali  definiscono,  in  relazione  alle  differenti   leggi
regionali sull'organizzazione dei servizi, modalità e ambiti  di
applicazione dell'istituto.
  4. Il plus orario, concordato con le Organizzazioni  Sindacali
e successivamente deliberato  dall'Amministrazione,  si  integra
con il normale orario di lavoro. Il plus  orario  e  il  normale
orario di lavoro sommati tra loro  costituiscono  debito  orario
complessivo   individuale.   Il   debito   orario    complessivo
individuale così  definito  deve  essere  verificato  attraverso
sistemi obiettivi di controllo.
  5. La misura del plus  orario  individuale  reso  può  trovare
compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto
o in eccesso  di  plus  orario  individuale  reso  nel  semestre
rispetto a quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre
successivo.  In  caso  di  mancato  recupero  del  plus   orario
individuale  dovuto  e  non  reso,  si  effettuano  le  relative
proporzionali trattenute economiche corrispondenti.
  6. Fermo restando il disposto dell'articolo 71, comma  8,  del
decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio  1987,  n.
270  (32),  per  il  periodo  di   applicazione   del   presente
regolamento la  misura  del  valore  orario  è  rapportata,  per
ciascun operatore, al  10%  del  trattamento  economico  globale
mensile lordo, così come determinato al comma 7,  per  ogni  ora
settimanale di plus-orario reso.
  7. Il trattamento economico da assumere a riferimento  per  la
determinazione del valore orario del plus orario reso e  per  il
riparto del fondo di incentivazione di cui al comma  6,  lettera
b), dell'art. 57 è quello in atto goduto  al  31  dicembre  1989
sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270 (32). Non concorrono alla determinazione  di  detto
trattamento  economico  i  miglioramenti  economici   e   quelli
connessi  all'anzianità  di  servizio  previsti   dal   presente
regolamento. Per il personale neo assunto o nei casi di modifica
della posizione funzionale o del profilo o del rapporto  di  ore
successivamente al 31 dicembre 1989, si applicano i  trattamenti
economici iniziali previsti dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (32). E' fatto salvo l'importo
del valore orario in godimento qualora più  favorevole.  Dal  1°
gennaio  1990  il  valore  orario  come  sopra   determinato   è
incrementato annualmente di una percentuale  pari  al  tasso  di
inflazione programmato per l'anno stesso.
  8. Con periodicità semestrale può essere attuata la  revisione
del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.
  9. Le competenze  economiche  relative  al  presente  istituto
vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
  10. Le Regioni sono tenute a verificare che le Unità Sanitarie
Locali, una volta determinati i fondi da destinare  all'istituto
di incentivazione della produttività di cui al comma 6,  lettera
a), dell'art. 57 provvedano ad applicare l'istituto attivando le
procedure  per  l'individuazione  del  plus  orario   necessario
pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione  ai
piani di lavoro di  équipe,  ovvero  alla  determinazione  degli
obiettivi di produttività attribuendo al  personale  interessato
agli  obiettivi  i  relativi  acconti  economici  nella   misura
dell'80% del valore massimo fissato per la singola ora  di  plus
orario.  Tale  acconto  sarà  restituito  in  caso  di   mancato
conseguimento  dell'obiettivo  di  produttività  prefissato   in
ragione percentuale  al  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo
stesso. Le modalità sono definite  in  sede  di  accordo  quadro
regionale.
  11.  In  sede  di  accordo  a  livello  di  Enti,  gli  stessi
convengono  con   le   Organizzazioni   Sindacali   maggiormente
rappresentative l'articolazione delle attività professionali  da
rendere in  plus-orario  soggette  a  rilevazione,  in  modo  da
garantire un incremento  della  produttività  e  maggiori  spazi
anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
  12. Al personale soggetto al  plus  orario  che  rinunci  alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso  a  titolo
di incentivazione.
  13.  Al  personale  collocato  in   aspettativa   per   motivi
sindacali, ai sensi degli articoli 27 e 28, nonché al  personale
in congedo straordinario ai sensi degli articoli  4  e  5  della
legge  30  dicembre   1971,   n.   1204   (32/a),   compete   la
corresponsione di una quota fissa pari a quelle riconosciute  al
personale della categoria D) di  pari  livello  retributivo  sul
fondo di appartenenza.
  14. Qualora  nell'arco  di  vigenza  del  piano  di  lavoro  o
dell'obiettivo programmato si realizzano situazioni  di  vacanza
di organico relativamente a personale impegnato in  attività  di
plus orario o rinunce a plus orari assegnati le  relative  quote
di équipe vengono ripartite dalla  data  della  vacanza  tra  il
restante personale componente l'équipe.



  62. Modalità di determinazione  del  fondo  per  il  personale
della categoria B). - 1. Il fondo del personale della  categoria
B) è costituito dalle quote corrisposte  o  da  corrispondere  a
detto personale in riferimento all'anno 1989 dalle singole Unità
Sanitarie Locali, incrementato  con  i  criteri  indicati  negli
articoli precedenti.
  2. Per l'arco di vigenza del presente  regolamento,  al  fondo
del  personale  della  categoria  B)  affluiscono,  altresì,  le
entrate  realizzate  dal  personale  ingegnere  per  prestazioni
effettuate a richiesta di Enti o privati.
  3.  Il  fondo  di  cui  al  presente   articolo   può   essere
incrementato da una quota pari al 70%  del  risparmio  derivante
dalla distribuzione diretta all'utenza  di  farmaci,  presidi  e
prodotti  previsti  dall'assistenza  farmaceutica   integrativa,
nonché per la produzione in proprio di prodotti galenici.
  4. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono  determinati  con
riferimento ai criteri di cui all'articolo 58, comma 8.
  5. Il fondo della categoria B) di cui al presente  articolo  è
prioritariamente  garantito  e  liquidato  al  personale   della
categoria  medesima  che  ha  effettuato  le  prestazioni,   con
l'obiettivo    di    mantenere     elevati     gli     standards
quali-quantitativi delle attività  connesse.  Nel  caso  che  le
verifiche semestrali della produttività  non  le  giustifichino,
esso è, per la parte non utilizzata, messo a disposizione  delle
altre categorie secondo criteri di  distribuzione  da  definirsi
negli accordi quadro regionali.



  63. Modalità di determinazione dei fondi di incentivazione per
il personale delle  categorie  C)  e  D).  -  1.  Le  competenze
attribuite  al  personale  della  categoria  C)  nell'anno  1989
vengono sommate e l'importo risultante forma  il  monte  globale
complessivo da suddividere fra tutto il suddetto  personale  con
modalità che vengono definite nell'accordo quadro regionale  per
l'arco di validità del presente regolamento.
  2. Le Regioni, nell'accordo quadro regionale, in  relazione  a
problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la  carenza
infermieristica, possono riservare, esclusivamente al  personale
infermieristico operante nei turni  di  assistenza  continuativa
nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva  di  incentivazione
della produttività di cui al comma 6, lettera a),  dell'art.  57
da  prelevare  sulla  quota  attribuita  dal   fondo   sanitario
nazionale di parte corrente, nei limiti della quota relativa  al
risparmio derivante dalla forzata, mancata copertura  dei  posti
vacanti, fino al raggiungimento del  limite  orario  individuale
previsto per  il  personale  infermieristico  dall'articolo  61,
comma 2.
  3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria
D) dell'articolo 70 del decreto del Presidente della  Repubblica
20 maggio 1987, n. 270 (33), restano fissate nella quota  minima
corrispondente percepita nel 1989 e  sono  suddivise  base  alle
seguenti  proporzioni  individuali:  al  personale   dei   ruoli
amministrativo, professionali e tecnico inquadrato  nei  livelli
dal VII all'XI: 2; al personale inquadrato nei livelli dal V  al
VI: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli:  1.
Le  competenze  derivanti  da  detto  riparto  non  spettano  al
personale al quale vengano assegnate ore di plus orario.
  4. Il Fondo dei gruppi  C)  e  D),  fatto  salvo  il  disposto
dell'articolo 58, comma 8,  è  ulteriormente  e  rispettivamente
incrementato delle quote pari al 10% e 5% del fondo  determinato
per  il  personale-medico  veterinario,  che  viene  portato  in
diminuzione del fondo medesimo.
  5. Le quote non attribuite al  personale  della  categoria  C)
vanno ad incrementare il fondo del personale della categoria D).



  64. Valutazione  e  modalità  di  ripartizione  del  fondo  di
incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57. - 1.
I  fini,  le  modalità  operative   e   la   valutazione   della
produttività dell'istituto  di  cui  al  comma  6,  lettera  b),
dell'articolo 57 sono quelli indicati negli articoli 66 e 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270
(33).
  2. La valutazione delle produttività dell'istituto di  cui  al
comma 1 viene definita su specifici programmi in sede regionale,
attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie Locali  sulla
base dei seguenti indici  medi  di  produttività  oggettivamente
rilevati a livello regionale:
    a) contenimento  della  spesa  corrente  rispetto  a  quella
storica  riferita  all'anno  precedente  a   quello   preso   in
considerazione;
    b) durata media della  degenza,  indice  di  occupazione  di
posti letto, indice di turn-over del posto letto;
    c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
    d) economie realizzate rispetto all'indice  medio  regionale
per la farmaceutica esterna ed interna;
    e) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;
    f) progressiva rilevazione degli standards di intervento  in
materia di prevenzione negli ambienti di vita e del lavoro;
    g) attivazione e  svolgimento  di  programmi  di  educazione
sanitaria;
    h) altri eventuali indici  di  produttività,  oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello  regionale  o
di Unità Sanitaria Locale.
  3.  L'accordo  quadro  regionale  provvede  a  determinare  le
principali  aree  nell'ambito  delle  quali  le  singole   Unità
Sanitarie  Locali  devono  realizzare  gli  specifici   progetto
obiettivo. Lo stesso  accordo  deve  pure  prevedere  i  criteri
metodologici attraverso i quali perseguire i processi  attuativi
dei singoli interventi che devono tendere al  conseguimento  dei
risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto  accordo
deve, in particolare, determinare le modalità per  correlare  la
misura  dei  compensi  ai  risultati  conseguiti  rispetto  agli
obiettivi prefissati, escludendo in ogni caso la possibilità  di
erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla  presenza
in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.
  4. Gli Enti  individuano  su  proposta  dei  responsabili  dei
servizi e sentite  le  Organizzazioni  Sindacali,  le  unità  di
personale assegnate alla realizzazione dei singoli  progetti  di
intervento.
  5. Ai  fini  di  verifiche  e  programmazione  dei  successivi
interventi le Unità Sanitarie Locali sono tenute  a  trasmettere
alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento  dei
risultati ottenuti. Le regioni a loro  volta,  per  i  fini  del
sistema informativo  del  Governo,  riferiscono  annualmente  al
Ministro della Sanità ed ai Ministri per la Funzione Pubblica  e
del Tesoro.
  6. Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei  tempi
concordati, si provvede alla liquidazione delle  quote  relative
ai singoli progetti nei  confronti  degli  operatori  che  hanno
effettivamente partecipato alla loro realizzazione,  sulla  base
della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed
in  relazione  al  grado  di   perseguimento   degli   obiettivi
prefissati.



  65. Fondo di incentivazione della  produttività  del  servizio
veterinario e sue modalità di ripartizione. -  1.  Nel  rispetto
della normativa generale dell'istituto disciplinato dal presente
capo,  che  si  richiama  a  tutti  gli  effetti,  l'attivazione
dell'istituto stesso è obbligatoria nel servizio  veterinario  e
deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attività
di vigilanza, ispezione e profilassi.
  2. Il personale delle categorie C) e D) operante nel  servizio
veterinario  partecipa  alla  suddivisione  dei  relativi  fondi
unitamente al restante personale delle categorie predette.
  3. Il trattamento economico da assumere a riferimento  per  la
determinazione del valore orario del plus orario reso o  per  il
riparto del  fondo  di  incentivazione  di  cui  all'art.  64  è
calcolato con i medesimi  criteri  utilizzati  per  il  restante
personale.
  4. Al fine di incrementare le attività di vigilanza, ispezione
e profilassi, le Regioni,  nel  definire  il  finanziamento  del
fondo suddetto, possono prevedere l'attribuzione al personale in
questione di adeguati incentivi.



  66. Fondo di incentivazione della produttività e sue  modalità
di  ripartizione  per  il  personale  medico  veterinario  degli
Istituti Zooprofilattici. - 1. Il  finanziamento  del  fondo  di
incentivazione  della  produttività  per  il   personale   degli
Istituti Zooprofilattici è fissato  in  ragione  del  10%  della
spesa complessiva risultante a rendicontazione per  le  attività
finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.
  2. Tale fondo è incrementabile per le entrate  corrisposte  da
enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste.
  3. Il fondo così determinato è ripartito come  previsto  nella
tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente  della
Repubblica  25  giugno  1983,  n.  348  (34),  come   modificato
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  13
maggio 1987, n. 228 (35). La suddivisione della quota  spettante
ai gruppi A) e B) di cui all'articolo 60  avviene  tenuto  conto
della rispettiva presenza numerica all'interno della équipe  che
ha reso la prestazione.
  4. Le  Regioni,  nell'ambito  dell'accordo  quadro  regionale,
possono prevedere per l'istituto  di  riferimento  relativamente
all'attività di supporto alla vigilanza veterinaria  permanente,
per il personale laureato non medico e per il restante personale
di gruppo C) di cui all'articolo 60, adeguati incentivi.



  67. Norme finali. - 1. A regime  l'individuazione  globale  di
indicatori e di indici di produttività e di ulteriori  fondi  di
finanziamento per i diversi settori  sanitari  amministrativi  e
tecnici e la  definizione  del  modello  di  applicazione  degli
standards  conseguiti,   ai   fini   della   valutazione   della
produttività, è demandata ad un'apposita Commissione  costituita
presso il Ministero della Sanità, composta da esperti  designati
dal Governo, Regioni ed ANCI,  che  li  definisce  entro  il  31
dicembre  1990  anche  in  riferimento  agli   obiettivi   della
programmazione nazionale.
  2. Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanità e  del  Tesoro
gli accordi decentrati relativi all'applicazione  dell'istituto.
Il Ministero della Sanità effettua le  relative  valutazioni  in
ordine  all'andamento  della  spesa  per  incentivazione   della
produttività e per attività specialistica convenzionata esterna,
comunicandone  i  risultati  al   Ministero   del   Tesoro,   al
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e   alle   Regioni   ed
assumendo,  congiuntamente  con   i   predetti,   le   opportune
iniziative  atte  a  correggere   l'eventuale   incremento   non
controllato dell'onere.
  3. A far data dal 1° dicembre 1990 i compensi previsti a saldo
derivanti dall'istituto dell'incentivazione alla produttività di
cui al comma 6 dell'art. 57 non possono essere  erogati  se  non
sono state costituite le Commissioni tecnico-scientifiche per la
promozione  della  qualità  dei  servizi  e  delle   prestazioni
sanitarie di cui all'articolo 69.
  4.  Al  fine  di  consentire  la  soluzione  di  problematiche
applicative connesse alle norme di cui al presente  capo,  anche
in relazione alla specificità delle  realtà  interessate  e  con
riferimento  all'articolo  54,  comma  7,  viene  demandata   al
Ministero della Sanità - Servizio Centrale della  Programmazione
Sanitaria - la titolarità ad attivare nuclei tecnici composti da
un rappresentante designato dal Ministero della  Sanità  che  la
presiede, un rappresentate designato dal Ministero  del  Tesoro,
un rappresentante designato  dalla  Regione  interessata  ed  un
rappresentante   designato   dall'ANCI.   L'attivazione    della
Commissione   ha   luogo   d'ufficio,   ovvero    a    richiesta
dell'Amministrazione    regionale    interessata     o     delle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. I verbali
della commissione sono trasmessi ai Ministeri  ed  alle  Regioni
interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

                           TITOLO VI
                     Norme finali di rinvio
           Capo I - Disposizioni particolari e finali

  68. Disposizioni particolari. - 1 .......................(36).
  2 .......................................................(37).
  3 .......................................................(38).
  4. L'articolo 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica
20 maggio 1987, n. 270 (38/a), è così integrato:
    a) ....................................................(39).
    b) ....................................................(40).
    c) ....................................................(41).
    d) ....................................................(42).
    5) ....................................................(43).
  6.  Agli  operatori   professionali   dirigenti   forniti   di
abilitazione alle funzioni direttive ed  adibiti  a  compiti  di
organizzazione  e  di  programmazione,  nonché  agli   operatori
professionali dirigenti direttori  delle  scuole  di  formazione
degli  operatori  sanitari  ed  ai  collaboratori   coordinatori
amministrativi  con  tre  anni  di  anzianità  nella   posizione
funzionale medesima è attribuito, a decorrere  dal  1°  dicembre
1990, il livello retributivo VIII-bis previsto dall'articolo  49
del decreto del Presidente della Repubblica 17  settembre  1987,
n. 494 (44), pari a L. 17.571.000 annue lorde.
  7.  Il  personale  del  ruolo  sanitario   con   funzioni   di
riabilitazione - operatori professionali di I categoria previsto
dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (44/a),  a  decorrere  dal  1°
dicembre  1990  è  inquadrato  nella  posizione  funzionale   di
operatore  professionale  coordinatore  corrispondente  al   VII
livello retributivo.
  8.  Il  personale  appartenente  alla   posizione   funzionale
corrispondente al I livello retributivo - addetto alle pulizie -
in servizio alla data 1° dicembre 1990 al compimento di tre anni
di anzianità nella posizione  funzionale  è  inquadrato  nel  II
livello retributivo.
  9. Nel comma 13 dell'articolo 18 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20  maggio  1987,  n.  270  (38/a),  la  parola
&laqno;farmacisti» è abrogata.



  69. Commissioni per la verifica e la revisione  della  qualità
dei servizi e delle prestazioni sanitarie. - 1. In ogni  Regione
è  costituita  la  Commissione  regionale  per  la  verifica   e
revisione  della  qualità  dei  servizi  e   delle   prestazioni
sanitarie.
  2. La Commissione ha i seguenti compiti:
    a) valutare i servizi sanitari in termini di:
      adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;
      correttezza delle procedure e delle prestazioni;
      risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini,  ai
programmi deliberati e in comparazione  con  gli  standard  medi
nazionali;
    b)  promuovere  la  diffusione  delle  metodologie  per   il
miglioramento qualitativo delle  prestazioni,  anche  attraverso
l'avvio  di  iniziative  specifiche,  regionali  o  locali,   di
formazione di personale  esperto  in  valutazione  e  promozione
delle qualità dei servizi e della assistenza sanitaria;
    c)  convalidare  e  verificare  progetti  e   programmi   di
valutazione predisposti a  livello  di  Unità  Sanitaria  Locale
dell'apposita commissione di cui al comma 7.
  3. La commissione è nominata con provvedimento del  Presidente
della Giunta entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento ed è presieduta  dal  Presidente
dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione.
  4. La Commissione è composta da:
    a) i Presidente degli Ordini e dei Collegi  provinciali  del
capoluogo regionale;
    b)   due   funzionari   regionali   scelti    nei    settori
epidemiologico-informativo,  dell'assistenza   sanitaria   della
programmazione sanitaria;
    c) sette esperti qualificati nei settori  della  valutazione
delle qualità dei servizi e delle prestazioni  sanitarie;  della
programmazione   ed   organizzazione    dei    servizi;    della
epidemiologia  e  statistica;  della  formazione  professionale;
della   assistenza   infermieristica    (nursing),    assistenza
farmaceutica e diagnostica strumentale, scelti dalla regione fra
i dipendenti del Servizio Sanitario  Nazionale  o  di  strutture
universitarie e tra i componenti di società scientifiche;
    d)   cinque   rappresentanti    nominati    annualmente    e
congiuntamente  dalle  Organizzazioni   Sindacali   maggiormente
rappresentative, in modo da garantire la  presenza  dei  diversi
profili professionali;
    e)  un  funzionario  regionale  della   carriera   direttiva
amministrativa, con funzioni di segretario.
  5. La commissione regionale invia un  rapporto  semestrale  al
Comitato nazionale di  cui  al  comma  11  sui  progetti  e  sui
programmi avviati e sui risultati raggiunti.
  6. Per la vigenza del presente  regolamento,  il  coordinatore
sanitario della  Unità  Sanitaria  Locale,  tenuto  conto  degli
indirizzi regionali e sentito l'Ufficio di Direzione,  individua
almeno tre tra i seguenti progetti di valutazione della  qualità
dei servizi e delle prestazioni, dei quali almeno uno di valenza
ospedaliera e uno di valenza territoriale:
    a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;
    b) consumo  di  farmaci  per  giornata  di  degenza  e  loro
valutazione  quanti-qualitativa  anche  unzione   del   rapporto
costo-beneficio;
    c)  tempi  di  risposta  diagnostica  intraospedaliera,   in
rapporto alle attività in plus-orario e alla durata media  delle
degenze;
    d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla  durata
delle degenze nelle unità operative a valenza  chirurgica  e  al
rapporto tra ricoverati e operati nelle stesse unità;
    e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;
    f) adozione e valutazione di  nuovi  modelli  di  assistenza
infermieristica per obietti i e miglioramento degli  aspetti  di
carattere alberghiero;
    g)  riscontri  anatomo-patologi  sui  reperti  chirurgici  e
riscontri autoptici sui decessi;
    h) valutazione  dei  servizi  di  pronta  disponibilità  nei
settori  sanitario,  veterinario  e  igienistico-ambientale,  in
rapporto ai bisogni prevedibili e alle  attività  effettivamente
svolte;
    i) valutazione dei  servizi  e  dei  programmi  adottati  in
attuazione del Piano Sanitario Nazionale e regionale;
    l) qualità della documentazione  clinica  e  adozione  della
cartella infermieristica.  Ulteriori  programmi  possono  essere
aggiunti in sede locale con riferimento ad aspetti critici della
situazione assistenziale;
    m)  valutazione  di  progetti  e  di  metodologie   per   la
prevenzione delle infezioni ospedaliere.
  7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro
il termine indicato al comma 3, gli organi della unità sanitaria
locale, i quali procedono,  contestualmente,  alla  costituzione
della commissione professionale per la verifica e  la  revisione
della qualità  dei  servizi  e  delle  prestazioni  della  Unità
Sanitaria Locale, la cui composizione, in relazione ai programmi
deliberati, è la seguente:
    a) il Presidente dell'ordine o collegio interessato, che  la
presiede;
    b) i responsabili dei servizi interessati;
    c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;
    d) tre operatori dei servizi interessati;
    e) il  direttore  sanitario  e  il  coordinatore  sanitario,
nonché il coordinatore amministrativo per  programmi  a  valenza
organizzativo-gestionale.
  8. In relazione alle peculiarità della  verifica  e  revisione
delle qualità nei presidi ospedalieri, la commissione  di  Unità
Sanitaria Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della
direzione  sanitaria  del  presidio  ospedaliero   di   maggiore
rilevanza nella Unità Sanitaria  Locale,  la  quale  opera  come
nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la  valutazione
della qualità tecnico-scientifica ed umana dei servizi  e  delle
prestazioni ospedaliere. Il nucleo operativo  è  composto  dagli
operatori che intendono avviare o hanno  in  atto  programmi  di
valutazione della qualità, dal direttore sanitario,  che  ne  fa
parte  di  diritto  e  dal  coordinatore  sanitario   ed   opera
nell'ambito dei programmi  a  valenza  ospedaliera  adottati  ai
sensi del comma 7.
  9.  La  commissione  della  Unità   Sanitaria   Locale   invia
semestralmente alla commissione regionale di cui al comma  1  un
rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.
  10. La mancata osservanza dei termini perentori  indicati  per
la costituzione delle commissioni regionali e di Unità Sanitaria
Locale  determina  l'azione  sostitutiva  a  norma  delle  leggi
vigenti.  Le  commissioni  operano  validamente  anche   se   in
composizione ristretta per carenza  di  designazione  di  alcuni
membri.
  11. A livello nazionale il  coordinamento  delle  attività  di
verifica  e  revisione  della  qualità  dei  servizi   e   delle
prestazioni  è  affidato  ad  un  comitato  nazionale   per   la
valutazione  della  qualità  tecnico-scientifica  ed  umana  dei
servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle
istituzioni sanitarie.
  12. Il comitato, istituito  con  decreto  del  Ministro  della
Sanità, è presieduto  dal  Presidente  della  Federazione  degli
Ordini dei medici ed è composto da:
    a) i rappresentanti delle federazioni  degli  ordini  e  dei
collegi;
    b)   esperti   nelle   seguenti   aree;   diagnosi,    cura,
riabilitazione, prevenzione,  sanità  pubblica,  farmaceutica  e
organizzazione dei  servizi,  epidemiologia,  valutazione  della
qualità e sistemi informativi;  amministrativo-gestionale;  essi
sono scelti fra i dipendenti del Servizio  Sanitario  Nazionale,
delle università, di Enti nazionali di ricerca scientifica e  le
associazioni  scientifiche  e  culturali  mediche,  e  di  altre
professionalità sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;
    c) il direttore dell'Istituto  superiore  di  sanità  o  suo
delegato;
    d) sei rappresentanti nominati annualmente e  congiuntamente
dalle  Organizzazioni  Sindacali  maggiormente  rappresentative,
garantendo la presenza dei diversi profili professionali;
    e) il segretario generale del Consiglio sanitario nazionale;
    f) sei rappresentanti delle direzioni generali del Ministero
della Sanità;
    g) un rappresentante del Ministero del Tesoro;
    h)  un  rappresentante  del  Dipartimento   della   funzione
pubblica;
    i) sei rappresentanti delle Regioni;
    l) tre rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM;
    m)  il  dirigente  generale  del  Servizio  centrale   della
programmazione   sanitaria   come   responsabile   del   sistema
informativo di governo,  con  funzioni  di  coordinamento  della
segretaria del Comitato.
  13.   Il   Comitato   può   essere   articolato   in   sezioni
corrispondenti ad aree distinte di intervento e di valutazione.



  70. Norma finale di rinvio. - 1. Restano confermate,  ove  non
modificate   o   sostituite   dal   presente   regolamento,   le
disposizioni di cui ai decreti del Presidente  della  Repubblica
25 giugno 1983, n. 348 (44/b), e 20 maggio 1987,  n.  270  (45),
per quanto compatibili.
  2. Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (45), sono abrogati.

                         PARTE SECONDA
                          Area medica
                            TITOLO I
                     Disposizioni generali
                 Capo I - Campo di applicazione

  71.  Area  di  applicazione  e  durata.  -  1.   Il   presente
regolamento si applica a tutto il personale medico  di  ruolo  e
non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo  6,
commi 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68 (45/a).
  2. Il presente regolamento concerne  il  triennio  1°  gennaio
1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici  decorrono  dal  1°
gennaio 1988; gli effetti  economici  decorrono  dal  1°  luglio
1988, fatte salvo le diverse decorrenze  espressamente  previste
nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

                Capo II - Rapporti con l'utenza
                  Sezione I - Cittadino utente

  72. Rapporti amministrazione-cittadino. - 1.  Nell'intento  di
perseguire  l'ottimizzazione  dell'erogazione  dei  servizi,  le
parti   assumono   come   obiettivo   fondamentale   dell'azione
amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da
realizzarsi nel modo più  congruo,  tempestivo  ed  efficace  da
parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.
  2. A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la
tutela degli interessi  degli  utenti  e  per  una  più  agevole
utilizzazione dei servizi anche attraverso  l'individuazione  di
appositi  Uffici   di   Pubbliche   Relazioni,   se   necessario
decentrati, con il compito di fornire  agli  utenti  ogni  utile
informazione, anche documentale, sui servizi erogati  dall'Ente,
sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura,
sul tipo di prestazioni nonché di ricevere eventuali  reclami  e
suggerimenti degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.
  3.  In  tale  quadro  gli  Enti  predispongono,   sentite   le
Organizzazioni Sindacali mediche  maggiormente  rappresentative,
appositi progetti - in particolare - per  assicurare  condizioni
di rispetto, chiarezza e di dialogo nel rapporto con gli utenti,
vivi  compresa  la  riconoscibilità  degli  addetti  ai  servizi
attraverso il cartellino di riconoscimento, secondo  le  vigenti
disposizioni. I suddetti interventi sono diretti ad  assicurare,
secondo la natura degli adempimenti istituzionali:
    a) una  formazione  professionale  del  personale  volta  al
rispetto della  dignità  umana  del  malato  e  dell'utente,  da
attuare attraverso piani da definire  in  sede  di  negoziazione
decentrata, specificamente rivolta ad assicurare  completezza  e
chiarezza delle informazioni fornite,  anche  con  l'ausilio  di
apparecchiature elettroniche;
    b) la semplificazione e  l'unificazione  della  modulistica,
almeno a livello di Ente, e la riduzione della documentazione  a
corredo  delle  domande  di  prestazioni,  applicando  le  norme
sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.  15
(46), e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per
la funzione pubblica del  20  dicembre  1988,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
    c) l'ampliamento degli orari di apertura delle strutture per
garantire, la esigenza degli utenti di accedere  alle  strutture
stesse;
    d) il collegamento tra Amministrazioni nonché l'unificazione
di adempimenti che valgano ad  agevolare  il  rapporto  con  gli
utenti, anche attraverso l'istituzione di servizi polivalenti;
    e) il miglioramento della logistica relativamente ai  locali
adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo  di  ridurre
al  minimo  l'attesa  ed  i  disagi  ad  essa  connessi,   anche
abbattendo  le  barriere  architettoniche  ed  adottando  idonee
soluzioni atte a facilitare  l'accesso  all'informazione  ed  ai
pubblici  servizi  delle  persone  non  autonome  portatrici  di
handicap ed anziane.
  4.  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore   del   presente
regolamento  e,  in  seguito,  con  cadenza  annuale,  gli  Enti
promuovono apposite conferenze  unitamente  alle  Organizzazioni
Sindacali   mediche   maggiormente   rappresentative   su   base
nazionale, sentite le associazioni  diffuse  su  larga  scala  e
maggiormente  rappresentative  degli   utenti,   per   esaminare
l'andamento dei  rapporti  con  l'utenza  ed  in  particolare  i
risultati    ottenuti    e    gli    impedimenti     riscontrati
nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo
scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per  la
rimozione dei predetti ostacoli e  per  il  miglioramento  delle
relazioni con l'utenza.

Sezione II - Norme di garanzia  del  funzionamento  dei  servizi
                      pubblici essenziali

  73. Servizi pubblici essenziali. - 1. Ai  sensi  dell'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 23  agosto  1988,
n. 395 (47), i servizi da considerare essenziali,  nel  comparto
del personale del Servizio Sanitario Nazionale - Area  negoziale
della professionalità medica - sono i seguenti;
    a) assistenza sanitaria;
    b) igiene pubblica;
    c) veterinaria;
    d) protezione civile.
  2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono
garantirsi,  con  le  modalità  di  cui  all'articolo   74,   la
continuità  delle  seguenti  prestazioni   indispensabili,   per
assicurare   il   rispetto   dei   valori    e    dei    diritti
costituzionalmente tutelati:
    a) accettazione per i ricoveri  d'urgenza;  pronto  soccorso
medico e chirurgico nonché servizi specialistici  e  diagnostici
necessari a garantire le urgenze; prestazioni di diagnosi e cura
non differibili a giudizio  medico  nelle  divisioni  e  servizi
ospedalieri nonché nei servizi territoriali psichiatrici  e  per
le   tossicodipendenze;   anestesia   per   le   sole   urgenze;
rianimazione e terapia intensiva;
    b)  profilassi  urgente  delle  malattie  infettive,   delle
tossinfezioni alimentari e  degli  interventi  urgenti  per  gli
inquinamenti ambientali; interventi urgenti in caso di infortuni
sul lavoro;
    c) interventi urgenti in caso di  malattie  infettive  e  di
zoonosi; controllo  degli  animali  morsicatori  ai  fini  della
profilassi  antirabbica;  ispezione  veterinaria  degli  animali
morti o in pericolo  di  vita;  approvvigionamento  carneo  agli
ospedali,  case  di  cura  ed  istituti   convenzionati   nonché
residenze protette ed assistite; servizi  diagnostici  necessari
per garantire le urgenze;
    d)  referti,  denunce,  certificazioni   ed   autorizzazioni
sanitarie  urgenti;  prestazioni  di  sanità  pubblica  per  gli
aspetti urgenti comprese quelle medico-legali; atti ed  attività
non differibili previsti per gli adempimenti imposti dalla legge
a tutela degli interessi  pubblici  preminenti  e  provvedimenti
contingibili ed urgenti di  competenza  dell'autorità  sanitaria
locale;
    e)  prestazioni  urgenti  svolte  dal   Servizio   Sanitario
Nazionale per conto della protezione civile.



  74. Prestazioni  indispensabili  e  contingenti  di  personale
medico per il funzionamento dei servizi pubblici  essenziali.  -
1. Al fine di cui all'articolo 73  -  relativamente  ai  servizi
pubblici essenziali in esso indicati - sono individuati, per  le
diverse  qualifiche  e  discipline,  appositi   contingenti   di
personale medico, non inferiori a quelli stabiliti per i  giorni
festivi,  per  garantire   la   continuità   delle   prestazioni
indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
  2.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, con apposito accordo decentrato  a  livello  locale
per singolo Ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni  altra
trattativa decentrata - sono  individuate  le  discipline  e  le
qualifiche di personale che formano i contingenti nonché,  sulla
base di quanto previsto dal  comma  1,  i  contingenti  numerici
necessari  a   garantire   la   continuità   delle   prestazioni
indispensabili  per  il  rispetto  dei  valori  e  dei   diritti
costituzionalmente tutelati. In mancanza di accordo nel  termine
predetto, nei successivi quindici  giorni  il  Ministro  per  la
Funzione Pubblica convoca  le  parti,  unitamente  alla  Regione
interessata, per il raggiungimento dell'intesa.
  3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui  al  comma
2, le Organizzazioni Sindacali mediche assicurano, comunque,  le
prestazioni  indispensabili  indicate  nell'articolo   73,   con
contingenti non  inferiori  a  quelli  stabiliti  per  i  giorni
festivi.
  4. In conformità dell'accordo di cui al  comma  2,  gli  Enti,
sentite  le  Organizzazioni   Sindacali   mediche   maggiormente
rappresentative, sulla base dei turni programmati e su  proposta
dei responsabili dei relativi servizi, individuano, in occasione
di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali  di  cui
all'articolo 73, i nominativi dei dipendenti in servizio  presso
le aree interessate tenuti alle  prestazioni  indispensabili  ed
esonerati dallo sciopero  stesso  per  garantire  la  continuità
delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni  prima  della
data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi  nei
contingenti,  come  sopra   individuati,   alle   Organizzazioni
Sindacali dei medici che hanno proclamato l'azione  di  sciopero
ed ai singoli  interessati.  Il  lavoratore  individuato  ha  il
diritto  di  esprimere,  entro  24  ore  dalla  ricezione  della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo  la
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
  5. L'accordo decentrato di cui al comma 2 ha validità  per  il
periodo di vigenza del presente regolamento e  conserva  la  sua
efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.

Capo  III  -  Contrattazione  decentrata  e  procedure  per   il
                  raffreddamento dei conflitti

  75. Tempi e procedure di applicazione dell'accordo  nazionale.
- 1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali
riguardanti istituti  a  contenuto  economico  e  normativo  con
carattere vincolato ed automatico sono adottati  dai  competenti
organi entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento.



  76. Tempi e procedure della contrattazione decentrata. - 1. La
negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di
cui agli articoli 74 e  75  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (47/a), salvo quanto  previsto
dal comma 2.
  2 .......................................................(48).



  77. Procedure di raffreddamento dei conflitti. - 1 ......(49).

                           TITOLO II
          Programmazione ed organizzazione del lavoro
               Capo I - Organizzazione del lavoro

  78. Organizzazione del lavoro. - 1. Al  fine  di  favorire  il
processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del  Servizio
Sanitario   Nazionale   già   avviato   -   nel   quadro   della
programmazione  sanitaria  nazionale  prevista  dalla  legge  25
ottobre 1985, n. 595 (50) -  con  il  decreto-legge  8  febbraio
1988, n. 27 (51), convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
aprile 1988, n. 109, con il decreto del Ministro della Sanità 13
settembre  1988  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24
settembre 1988 n. 225 ed, a livello regionale, con  le  relative
leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è necessario,  in
attesa dell'approvazione della legge  di  riforma  del  Servizio
Sanitario   Nazionale,   introdurre   criteri   di   adeguamento
dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle
attività istituzionali.
  2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento  previsto
dall'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e  servizi
sanitari   richiedono   una   razionalizzazione   dei    modelli
organizzativi   delle    unità    operative    ospedaliere    ed
extraospedaliere anche in senso dipartimentale  ed  una  diversa
articolazione  funzionale  delle   varie   professionalità   che
concorrono nel lavoro d'équipe all'erogazione delle  prestazioni
secondo il grado di autonomia e responsabilità di  ciascuno  dei
dipendenti medici e veterinari.
  3. Al fine del raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dai
commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,  n.  395
(51/a), e sulla base delle disposizioni  regionali  in  materia,
rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti  medici  e
veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei relativi posti
in altrettanti posti di posizione funzionale  intermedia.  Ferma
rimanendo   la   dotazione   organica    complessiva,    analoga
trasformazione può riguardare i posti  di  assistente  medico  e
veterinario  collaboratore  resisi  vacanti  dopo  l'entrata  in
vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali  siano
stati banditi i relativi concorsi di  assunzione,  La  copertura
dei   posti   risultanti   dalla   predetta   trasformazione   è
disciplinata con decreto del Ministro della Sanità da  emanarsi,
ai sensi dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (52), entro e non  oltre  il
1° dicembre 1990.
  4. Gli Enti, nella proposta di ampliamento  o  istituzione  di
nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie  o  definitive,
di norma si attengono al nuovo assetto della organizzazione  del
lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5.  Le  Regioni  e  gli  Enti  nell'ambito  delle   rispettive
competenze, entro sei mesi dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento, portano a termine, con le modalità già deliberate a
livello  regionale  e  qualora  non   ultimate,   le   procedure
concorsuali  per  la  copertura  dei   posti   derivanti   dalla
trasformazione delle dotazioni organiche,  comunque  attuata  ai
sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n.  761  (52),  e,  comunque,
sono tenuti a verificare lo stato di attuazione dell'articolo 17
stesso, ai fini di una corretta applicazione del principio della
parità aiuti-assistenti.
  6.  La  trasformazione  dei  posti  di  assistente  medico   e
veterinario collaboratore prevista dal comma 3 riguarda tutti  i
servizi  sanitari  e   veterinari   dell'Ente   e,   nell'ambito
ospedaliero, è aggiuntiva rispetto ai processi di trasformazione
di cui al comma 5. La percentuale complessiva di cui al comma  3
è  articolata,  con  compensazione  dei  resti,  nel  5%  per  i
veterinari, nel 5% per i medici dei servizi extra ospedalieri  e
nel 20% per i medici ospedalieri, tenuto conto,  in  tale  caso,
delle attività assistenziali riconosciute come  alta  specialità
ai sensi dell'articolo 5 della legge 25  ottobre  1985,  n.  595
(50).
  7. In attuazione di quanto previsto dai commi  1  e  2,  nella
presente  fase  di  transizione,   una   diversa   articolazione
funzionale della professionalità medica e  veterinaria  si  pone
come  fattore  indispensabile   dell'avvio   del   processo   di
trasformazione e di riordino dei servizi  sanitari  degli  Enti,
che  si  realizza  anche  attraverso  una   integrazione   delle
attribuzioni proprie  delle  posizioni  funzionali  iniziali  ed
intermedie  del  personale   medico   e   veterinario   prevista
dall'articolo  63,  commi  terzo  e  quarto,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.  761,  e  dagli
articoli 5 e 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 1984, n. 821 (53),  per  una  migliore  aderenza  alla
realtà ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro.



  79. Orario di lavoro. - 1. In attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo  78,  al   fine   di   garantire   un   incremento
dell'efficienza dei servizi  sanitari  nonché  per  favorire  le
attività di didattica, ricerca ed aggiornamento, a decorrere dal
1° ottobre 1990 l'orario di lavoro del personale medico a  tempo
pieno, nonché del personale veterinario, è  fissato  in  ore  38
settimanali.
  2. Per il personale medico a tempo definito l'orario di lavoro
è  fissato  dalla  stessa  data  in  28  ore  e  trenta   minuti
settimanali.
  3. Si conferma l'articolo 77 del decreto del Presidente  della
Repubblica 20 maggio  1987,  n.  270  (54),  per  la  parte  non
modificata dal presente articolo.



  80. Lavoro straordinario. - 1. Il lavoro straordinario non può
essere utilizzato come fattore ordinario di  programmazione  del
lavoro.
  2. Le prestazioni  di  lavoro  straordinario  hanno  carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio
e debbono essere preventivamente autorizzate.
  3. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore  complessivo
annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve  eccedere
il limite globale pari a n. 50  ore  annue  per  il  numero  dei
dipendenti  in  servizio.  Nel  caso  di  particolari   motivate
esigenze di servizio con carattere di emergenza, dovute anche  a
carenza di organico e per assicurare  i  servizi  di  guardia  e
pronta disponibilità, il monte ore annuo complessivo può  essere
aumentato del 30%.
  4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di
contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate ovvero per  fronteggiare  situazioni
ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario
complessivo di  cui  al  comma  3.  I  limiti  individuali  così
determinati  per   dipendente   costituiscono   il   monte   ore
disponibile per l'unità operativa di  appartenenza,  all'interno
della quale è possibile l'attribuzione  di  ore  non  fruite  da
altro personale.
  5.  Nella  determinazione  dei  limiti  individuali  si  tiene
particolare  conto  del  richiamo   in   servizio   per   pronta
disponibilità; del servizio di guardia medica  nella  previsione
del comma 7 dell'articolo 80 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270  (54/a);  dell'assistenza  e
partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali;
della  partecipazione  a  commissioni  -  ivi  comprese   quelle
relative a concorsi del Servizio  Sanitario  Nazionale  -  o  ad
altri organi collegiali nella sola  ipotesi  in  cui  non  siano
previsti specifici compensi.
  6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per
esigenze  sopravvenute  oltre  la  determinazione   dei   limiti
individuati  nei  commi  4  e  5  sono  compensate  con   riposi
sostitutivi  da  fruire,  compatibilmente  con  le  esigenze  di
servizio, nel mese successivo.
  7. La misura oraria dei compensi per  lavoro  straordinario  è
determinata maggiorando la misura  oraria  di  lavoro  ordinario
calcolata  convenzionalmente,  dividendo  per  156  i   seguenti
elementi retributivi;
    a)  stipendio  tabellare  base  iniziale   di   livello   in
godimento;
    b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento  nel
mese di dicembre dell'anno precedente;
    c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
  8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 108,
comma 1, hanno effetto sulla determinazione della misura  oraria
dei compensi per lavoro  straordinario  a  decorrere  dal  primo
giorno del mese successivo all'entrata in  vigore  del  presente
regolamento.
  9. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro  straordinario  prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato  in  orario
notturno festivo.
  10.  Ai  medici  a  tempo  definito  compete  per  il   lavoro
straordinario reso oltre l'orario d'obbligo  la  stessa  tariffa
spettante ai medici a tempo pieno di pari posizione funzionale.

                       Capo II - Mobilità

  81. Mobilità nell'ambito  dell'Ente.  -  1.  L'istituto  della
mobilità, all'interno dell'Ente,  concerne  l'utilizzazione  sia
temporanea che definitiva del personale in presidio  o  servizio
ubicato  in  località  diversa   da   quella   della   sede   di
assegnazione.
  2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione
del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati  a
non oltre 10 Km  dalla  località  sede  di  assegnazione.  Detta
utilizzazione, che non è soggetta alle procedure previste  dalle
lettere A) e B)  del  comma  3  per  la  mobilità  d'urgenza  ed
ordinaria,  è  disposta  sentite  le  Organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative quando  avviene  al  di  fuori  dal
presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
  3. La mobilità interna si distingue in mobilità di  urgenza  e
ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:
    A) Mobilità d'urgenza:
      1) nei casi in cui nell'ambito  dell'Ente  sia  necessario
soddisfare le esigenze  funzionali  dei  servizi  a  seguito  di
eventi   contingenti   e   non   prevedibili,    l'utilizzazione
provvisoria dei dipendenti in servizi, presidi e uffici  diversi
da  quello  di  assegnazione  è  effettuata   limitatamente   al
perdurare delle situazioni predette;
      2) tale  utilizzazione  è  disposta,  con  atto  motivato,
dall'ufficio  di  Direzione  dell'Unità   Sanitaria   Locale   o
dall'organo corrispondente secondo i  rispettivi  ordinamenti  e
non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
      3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo  di  tutto
il personale di  uguale  ruolo,  posizione  funzionale,  profilo
professionale e  disciplina,  ferma  restando  la  necessità  di
assicurare,  in  via  prioritaria,  la  funzionalità  dell'unità
operativa di provenienza;
      4) al personale interessato spetta l'indennità di missione
prevista dalla normativa vigente, se ed in quanto dovuta;
    B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente:
      gli enti, prima di  procedere  alla  copertura  dei  posti
vacanti secondo le vigenti disposizioni, a  domanda  dei  medici
interessati,  possono  attivare,   sentite   le   Organizzazioni
Sindacali  maggiormente  rappresentative,  misure  di   mobilità
ordinaria interna nell'osservanza delle modalità e nel  rispetto
dei seguenti criteri:
    a) adeguata e tempestiva  informazione  sulla  disponibilità
dei posti da ricoprire mediante mobilità del personale;
    b)  valutazione  positiva  ed,  in  caso  di  più   domande,
comparata del curriculum di carriera e professionale in rapporto
al posto da ricoprire, effettuata dall'Ufficio  di  direzione  -
integrato  dal  Responsabile  di  Servizio  cui  il   posto   si
riferisce, ove non facente già parte dell'Ufficio  di  direzione
stesso - per i medici di posizione funzionale corrispondente  al
IX e X livello retributivo; possono, altresì,  essere  prese  in
considerazione documentate situazioni personali  (ricongiunzione
del nucleo familiare, numero dei familiari) e sociali nonché  di
residenza anagrafica alle quali è attribuito un massimo di punti
15 sulla base dei criteri individuati in sede di  contrattazione
decentrata a livello locale;
    c) in caso di  parità  di  punteggio  ha  la  precedenza  il
dipendente  medico  con  maggiore   anzianità   complessiva   di
servizio.
  4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre
d'ufficio misure di mobilità interna del personale sulla base di
criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
  5. Nei confronti  del  personale  laureato  appartenente  alle
posizioni funzionali apicali la mobilità  ordinaria  può  essere
effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
  6. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda  o
d'ufficio,  predisposti  secondo  le  procedure  indicate  nella
lettera B) del comma 3 e nel comma 4, sono adottati dal Comitato
di gestione dell'Unità Sanitaria Locale od organo corrispondente
secondo i  rispettivi  ordinamenti,  sentite  le  Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative.



  82. Mobilità tra Enti in ambito regionale. -  1.  La  mobilità
del personale medico tra enti in ambito regionale  comprende  le
seguenti fattispecie.
  2. Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
    A)  Il   personale   può   essere   trasferito   a   domanda
compatibilmente con le  esigenze  di  servizio  in  altra  Unità
Sanitaria Locale della stessa Re  ione  con  l'osservanza  delle
seguenti procedure:
      1) pubblicità con cadenza  trimestrale,  degli  avvisi  di
mobilità relativi alla copertura dei posti individuati da  parte
della Unità Sanitaria Locale interessata nell'albo  della  Unità
Sanitaria Locale medesima per  almeno  15  giorni.  Copia  degli
avvisi di mobilità  deve  essere  inviata  contestualmente  alla
Regione ed alle altre unità sanitarie locali per  analoga  forma
di pubblicità;
      2) accoglimento della domanda  di  trasferimento  mediante
deliberazione di assenso dei Comitati di  Gestione  delle  Unità
Sanitarie Locali  interessate,  sentito  nella  Unità  Sanitaria
Locale di destinazione il parere dell'Ufficio  di  Direzione  in
relazione a quanto previsto dal punto 3);
      3) in caso di pluralità  di  domande  il  trasferimento  è
disposto  dalla   Unità   Sanitaria   Locale   di   destinazione
subordinatamente ad una valutazione positiva e  comparata  -  da
effettuarsi in base al curriculum di  carriera  e  professionale
del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire - da
parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile  del
Servizio cui il posto si riferisce ove  non  facente  già  parte
dell'Ufficio di direzione, per le posizioni funzionali di IX e X
livello  retributivo.  Possono,   altresì,   essere   prese   in
considerazione documentate situazioni familiari  (ricongiunzione
al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi)
e sociali, secondo le modalità di cui al comma  3,  lettera  b),
dell'articolo 81;
      4)  il  provvedimento   di   trasferimento   deve   essere
notificato alla Regione  entro  60  giorni  per  le  conseguenti
variazioni nei ruoli nominativi regionali.
    B) In caso di soppressione del posto o verifica di esubero -
conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici  di
piano in materia  di  organizzazione  dei  servizi  delle  unità
sanitarie   locali   -   in   applicazione   dell'ultimo   comma
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica  20
dicembre  1979,  n.  761  (54/b),  nonché  del  decreto-legge  8
febbraio 1988, n.  27  (54/c),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto,  al
trasferimento  ad  altro  posto,  di  corrispondente   posizione
funzionale,  profilo,  e  disciplina  vacante   presso   l'unità
sanitaria  locale  di  appartenenza,  con   l'osservanza   delle
seguenti procedure:
      1) l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede  alla
nuova assegnazione  -  con  priorità  sulla  mobilità  ordinaria
interna secondo  le  procedure  dell'articolo  81  e  di  quella
disciplinata alla lettera A);
      2) qualora il dipendente  non  trovi  idonea  collocazione
nella  unità  sanitaria  locale  di  appartenenza,  la   Regione
provvede ad attivare i processi di mobilità  a  domanda  di  cui
alla lettera  A)  con  le  medesime  procedure  ed  alle  stesse
condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4  e
5, della legge 29 dicembre 1988, n.  554  (54/d),  e  successive
modificazioni. A tal fine non  sono  considerati  disponibili  i
posti per i quali siano in atto  procedure  concorsuali  con  le
prove di esame già iniziate;
      3) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato  di
gestione;
      4) al personale assegnato con le  procedure  di  cui  alla
presente lettera, oltre i benefici previsti in materia  per  gli
impiegati civili dello Stato, compete  anche  una  indennità  di
incentivazione  alla  mobilità  pari  a  due   mensilità   dello
stipendio in godimento alla  data  di  assegnazione  o,  se  più
favorevole, una indennità massima  pari  a  L.  3.500.000.  Tale
indennità  è  corrisposta  a  cura  dell'ente  ricevente  ed   è
rimborsata dallo Stato  sino  alla  concorrenza  massima  di  L.
3.500.000.
  3. Mobilità tra gli enti del comparto:
    a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti  gli
enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata  e
documentata del dipendente interessato, previa  intesa  tra  gli
enti  stessi  ed  in  base   a   criteri   concordati   con   le
Organizzazioni   Sindacali   maggiormente   rappresentative,   a
condizione dell'esistenza nell'ente  di  destinazione  di  posto
vacante  di   corrispondente   posizione   funzionale,   profilo
professionale  e  disciplina  in  base  alle  tabelle   di   cui
all'allegato 2 al decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761 (54/b), ed allegato 3 - area medica -  del
presente regolamento, nonché della sussistenza negli ordinamenti
degli Enti del Comparto diversi dalle Unità Sanitarie Locali  di
norme   dirette   a   garantire   condizioni   di    reciprocità
nell'applicazione della mobilità;
    b) qualora il trasferimento ad uno degli enti  del  comparto
riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali,  è  altresì,
necessario il nulla osta della regione interessata.



  83. Mobilità tra  Enti  in  ambito  interregionale.  -  1.  La
mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti
fattispecie.
  2. Mobilità tra Unità sanitarie locali:
    a) la mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione
avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato  con
le procedure e alle condizioni indicate  nella  lettera  A)  del
comma 2 dell'articolo 82, alle quali nel  punto  2)  è  aggiunto
anche l'obbligo di approvazione delle Regioni interessate;
    b) per comprovate esigenze di servizio la  mobilita  di  cui
alla lettera a) può essere attuata anche  attraverso  l'istituto
di comando con le procedure e modalità di  cui  all'articolo  44
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761 (54/e). Il comando non può avere durata superiore  a  dodici
mesi eventualmente rinnovabili.
  3. Mobilità tra Enti del comparto:
    a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti  gli
Enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata  e
documentata del dipendente interessato, previa  intesa  tra  gli
enti stessi e in base a criteri concordati con le Organizzazione
Sindacali mediche  maggiormente  rappresentative,  a  condizione
dell'esistenza nell'Ente di destinazione  di  posto  vacante  di
corrispondente posizione  funzionale,  profilo  professionale  e
disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (54/e),
ed allegato 3 - area medica - del presente  regolamento,  nonché
della sussistenza negli  ordinamenti  degli  Enti  del  Comparto
diversi  dalle  Unità  Sanitarie  Locali  di  norme  dirette   a
garantire  condizioni  di  reciprocità  nell'applicazione  della
mobilità;
    b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti  del  comparto
riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali  è,  altresì,
necessario il nulla osta della regione interessata.



  84. Mobilità intercompartimentale. - 1. Ai sensi dell'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  1986
n. 13 (54/f) oltre alla mobilità di cui agli articoli 81,  82  e
83, è consentito il trasferimento  di  personale  tra  gli  Enti
destinatari del presente regolamento e  gli  Enti  del  comparto
Enti  locali,  a  domanda  motivata  e  documentata  del  medico
interessato,  previa  intesa  tra  gli   Enti   e   sentite   le
Organizzazioni   Sindacali   maggiormente   rappresentative    a
condizione dell'esistenza di  posto  vacante  di  corrispondente
posizione,  profilo  professionale  e  disciplina  nell'Ente  di
destinazione  e  purché  il  richiedente  sia  in  possesso  dei
requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.
  2. Per comprovate;  esigenze  di  servizio,  la  mobilità  può
essere attuata anche attraverso  l'istituto  del  comando  da  e
verso gli enti del comparto sanità e quelli  del  comparto  enti
locali, con le stesse modalità e condizioni di cui al  comma  1.
L'onere è a carico dell'ente presso il  quale  il  medico  opera
funzionalmente.
  3. Tale comando,  fatti  salvi  quelli  previsti  da  norme  o
regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore  a
dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
  4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è
esente dall'obbligo del periodo di prova purché superata  presso
l'ente  di  provenienza  ed   è   inquadrato   nella   posizione
funzionale, profilo professionale e disciplina  di  assegnazione
secondo le modalità previste dall'articolo 118.



  85. Mobilità di compensazione. - 1. La mobilità tra  gli  enti
del comparto  sia  in  ambito  regionale  che  interregionale  è
consentita in ogni momento nei  casi  di  domanda  congiunta  di
compensazione  fra  i  dipendenti  di  corrispondente  posizione
funzionale,   profilo   professionale   e   disciplina,   previa
deliberazione di assenso degli  enti  interessati  e  sentiti  i
rispettivi uffici di direzione o organi  corrispondenti,  tenuto
conto di quanto disposto nel punto 2 della lettera A), comma  2,
dell'articolo 82.



  86. Passaggio ad altra funzione per inidoneità  fisica.  -  1.
Nei confronti del  medico  dipendente  riconosciuto  fisicamente
inidoneo in  via  permanente  allo  svolgimento  delle  mansioni
attribuitegli secondo la procedura di cui  all'articolo  56  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
(54/e), l'ente non può procedere alla dispensa dal servizio  per
motivi di salute prima di aver esperito  ogni  utile  tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori,
per recuperarlo al servizio attivo.
  2. A tal fine l'Ente,  individuate  le  mansioni  proprie  del
medico dipendente - previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 29  marzo  1969,  n.  128  (55),
dall'articolo, o 63 del decreto del Presidente della  Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761 (54/e), dagli articoli 4,  5  e  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821
(55/a), nonché  dalle  leggi  che  regolano  in  particolare  lo
svolgimento delle professioni mediche  ed,  infine,  sulla  base
dell'attività  svolta  abitualmente  nell'unità   operativa   di
assegnazione - deve  accertare,  per  il  tramite  del  Collegio
Medico  legale  della  Unità  Sanitaria  Locale  competente  per
territorio,  quali  siano  le  mansioni  che  il  dipendente  in
relazione alla posizione  funzionale,  profilo  professionale  e
disciplina di appartenenza sia in grado di  svolgere  senza  che
ciò  comporti  cambiamento  del  profilo  o   della   disciplina
medesima.
  3. Nel  caso  in  cui  non  si  rinvengano  nell'ambito  della
posizione, profilo e disciplina di  appartenenza  mansioni  alle
quali il medico dipendente  possa  essere  adibito  pur  essendo
giudicato idoneo a proficuo lavoro, lo stesso,  a  domanda,  può
essere assegnato ad altra disciplina compatibile con lo stato di
salute, in presenza del relativo posto vacante di pari posizione
funzionale purché in possesso  dei  requisiti  per  accedere  al
posto medesimo.
  4. Qualora il comma  3  non  possa  trovare  applicazione,  il
dipendente giudicato idoneo a proficuo lavoro  può,  a  domanda,
essere collocato in posizione funzionale  inferiore  in  diversa
disciplina ovvero di diverso profilo e ruolo compatibile con  lo
stato di salute, se in possesso dei requisiti  ed  a  condizione
che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero è  consentito
solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente
posizione funzionale.
  5. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue  la
dinamica retributiva  della  nuova  posizione  funzionale  senza
alcun riassorbimento del trattamento  già  in  godimento,  fatto
salvo quanto previsto  dalle  norme  in  vigore  in  materia  di
infermità per causa di servizio.
  6. La procedura di cui ai commi 1  e  2  può  essere  attivata
dall'Ente anche nei confronti del medico dipendente riconosciuto
temporaneamente  inidoneo   allo   svolgimento   delle   proprie
attribuzioni.
  7. In tal caso la nuova utilizzazione  del  medico  dipendente
deve essere disposta esclusivamente  per  il  periodo  giudicato
necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
(56), al recupero della piena efficienza fisica.
  8. Il posto del medico dipendente temporaneamente  inidoneo  è
considerato indisponibile ai fini della sua copertura.

                           TITOLO III
                 Diritti-doveri-responsabilità
Capo  I  -  Norme  applicative  ed  integrative  degli   accordi
                      intercompartimentali

  87. Trattamento di missione per particolari categorie. - 1. Le
particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 23  agosto  1988,
n. 395 (57), sono individuate nel personale  medico  inviato  in
missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
    a) attività di protezione civile nelle situazioni  di  prima
urgenza;
    b) attività che comportino imbarchi brevi;
    c) interventi  svolti  in  zone  particolarmente  disagiate,
quali lagune, fiumi, boschi e selve;
    d) assistenza a pazienti ed infermi durante il trasporto  di
emergenza od in particolari condizioni di sicurezza.
  2. Per il personale indicato nel comma 1, le  particolarissime
condizioni di cui al comma 7 dell'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.  395  (57),  sono
individuate nella impossibilità della fruizione del pasto  anche
per mancanza di strutture e servizi  di  ristorazione.  In  tale
circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di
lire ventimila nette in  luogo  dell'importo  corrispondente  al
costo del pasto.



  88. Copertura assicurativa. - 1. In attuazione dell'articolo 6
del decreto del presidente della Repubblica 23 agosto  1988,  n.
395 (57), gli Enti sono  tenuti  a  stipulare  apposita  polizza
assicurativa in  favore  dei  medici  dipendenti  autorizzati  a
servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio
fuori   dall'ufficio,   del   proprio   mezzo   di    trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per  l'esecuzione
delle prestazioni di servizio.
  2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla  copertura  dei
rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di  terzi,
di  danneggiamento  al  mezzo  di  trasporto  di  proprietà  del
dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
  3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di  trasporto
di proprietà dell'Ente  sono  in  ogni  caso  integrate  con  la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1  e  2,
dei rischi di lesioni o  decesso  del  dipendente  addetto  alla
guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
  4. I massimali  delle  polizze  non  possono  eccedere  quelli
previsti,  per  i  corrispondenti   danni,   dalla   legge   per
l'assicurazione obbligatoria.
  5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici  in  base
alle  polizze  stipulate  da  terzi  responsabili  e  di  quelle
previste  dal  presente  articolo  sono  detratti  dalle   somme
eventualmente spettanti a  titolo  di  equo  indennizzo  per  lo
stesso evento.



  89.  Tutela   dei   dipendenti   in   particolari   condizioni
psico-fisiche. - 1. In attuazione dell'articolo 18  del  decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto  1988,  n.  395  (57),
allo scopo di favorire  la  riabilitazione  ed  il  recupero  di
dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata,  da  una
struttura  sanitaria  pubblica  o   da   strutture   associative
convenzionate  previste  dalle  leggi  regionali   vigenti,   la
condizione  di  soggetto  ad  effetti   di   tossico-dipendenza,
alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica  e  che  si
impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero  e
di riabilitazione predisposto  dalle  strutture  medesime,  sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità  di
esecuzione del progetto:
    a) concessione dell'aspettativa per infermità  per  l'intera
durata del  ricovero  presso  strutture  specializzate;  per  il
periodo  eccedente  la  durata  massima   dell'aspettativa   con
retribuzione intera compete la retribuzione  ridotta  alla  metà
per l'intera durata del ricovero;
    b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti  nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
    c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi  previsti  per  il  rapporto  a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
    d) utilizzazione del dipendente  in  mansioni  della  stessa
posizione funzionale diverse  da  quelle  abituali  quando  tale
misura sia individuata dalla struttura sanitaria  pubblica  come
supporto della terapia in atto.
  2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo  grado  o,  in
mancanza, entro il terzo  grado,  si  trovino  nelle  condizioni
previste dal  comma  i  ed  abbiano  iniziato  l'esecuzione  del
progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere
collocati in aspettativa per motivi di  famiglia  senza  assegni
per l'intera durata del progetto medesimo.
  3. L'ente dispone l'accertamento della  idoneità  al  servizio
dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i  dipendenti  medesimi
non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie  e
verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici  di
recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di  cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.



  90. Tutela dei dipendenti  portatori  di  handicap.  -  1.  In
attuazione dell'articolo 18 del  decreto  del  presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (57/a), allo scopo di favorire
la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei
quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o
da strutture  associative  convenzionate  previste  dalle  leggi
regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e  che
debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di  riabilitazione
predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti
misure  di  sostegno  secondo  le  modalità  di  esecuzione  del
progetto:
    a) concessione dell'aspettativa per infermità  per  l'intera
durata del  ricovero  presso  strutture  specializzate;  per  il
periodo  eccedente  la  durata  massima   dell'aspettativa   con
retribuzione intera compete la retribuzione  ridotta  alla  metà
per l'intera durata del ricovero;
    b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti  nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
    c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi  previsti  per  il  rapporto  a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
    d) utilizzazione del dipendente  in  mansioni  della  stessa
posizione funzionale diverse  da  quelle  abituali  quando  tale
misura sia individuata dalla struttura sanitaria  pubblica  come
supporto della terapia in atto.
  2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo  grado  o,  in
mancanza, entro il terzo  grado,  si  trovino  nelle  condizioni
previste dal  comma  1  ed  abbiano  iniziato  l'esecuzione  del
progetto di recupero  e  di  riabilitazione,  hanno  diritto  ad
ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di  famiglia
senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
  3. L'Ente verifica periodicamente  il  rispetto  dei  progetti
terapeutici  di  recupero  agli  effetti  del  mantenimento  dei
provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1.
  4. L'attuazione della normativa sulla  tutela  dei  lavoratori
invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118  (58),  ed  ai
decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,  n.  384
(58), 1° febbraio 1986, n. 13 (57/a), 23  agosto  1988,  n.  395
(57/a), è demandata alla negoziazione decentrata, al fine di:
    a) individuare e rimuovere gli ostacoli  architettonici  che
limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli  ambienti  di
lavoro;
    b)  richiedere  l'intervento   delle   strutture   ispettive
competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la  natura
degli interventi necessari per rimuoverli;
    c) definire le modifiche strutturali ed organizzative atte a
garantire  la  piena  integrazione  produttiva  dei   lavoratori
invalidi.



  91. Pari opportunità. - 1. I Comitati per le pari opportunità,
di  cui  all'articolo  40  del  decreto  del  presidente   della
Repubblica 20  maggio  1987,  n.  270  (58/a),  ove  non  ancora
costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  regolamento.  Gli  Enti
assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni  e  gli
strumenti idonei per il loro funzionamento.
  2. I Comitati presieduti da un rappresentante  dell'Ente  sono
costituiti  da  un  componente   designato   da   ognuna   delle
Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative  e
da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
  3. In sede di negoziazione decentrata  a  livello  di  singolo
Ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai  Comitati
per le pari opportunità, sono concordate le misure per  favorire
effettive pari opportunità  nelle  condizioni  di  lavoro  e  di
sviluppo professionale, che tengano conto anche della  posizione
delle  lavoratrici  in  seno  alla  famiglia,  con   particolare
riferimento a:
    a)  accesso  e  modalità  di  svolgimento   dei   corsi   di
aggiornamento professionale e di specializzazione;
    b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto  a  quelli
dei servizi sociali.
  4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del
comma 3 formano oggetto di valutazione nella  relazione  annuale
del Comitato di cui all'articolo 40 del decreto  del  presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (58/a).
  5. Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente
articolo, la  promozione  di  iniziative  volte  ad  attuare  le
direttive  C.E.E.  per  l'affermazione  sul  lavoro  della  pari
dignità  delle  persone  ed   in   particolare   per   rimuovere
comportamenti molesti e lesivi delle  libertà  personali  e  dei
singoli  e  per  superare  quegli   atteggiamenti   che   recano
pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.



  92. Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.  -
1. La tutela della salute dei medici  esposti  a  particolari  e
diversificati   rischi,   inerenti   le   specifiche    attività
lavorative,  impone  una  rigorosa  osservanza   di   interventi
preventivi a  tutela  della  salute  dei  medici  stessi,  anche
attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.
  2. Gli Enti provvedono, oltre  all'applicazione  di  tutte  le
leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia  e  a
promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le  misure  idonee
alla tutela della salute e all'integrità fisica e  psichica  dei
lavoratori   dipendenti,   con   particolare   attenzione   alle
situazioni di lavoro che possano  rappresentare  rischi  per  la
salute riproduttiva.
  3.   Le   Organizzazioni   Sindacali   mediche    maggiormente
rappresentative hanno  potere  di  contrattazione  sui  problemi
degli ambienti di  lavoro,  sulle  condizioni  psicofisiche  del
medico e di controllare l'applicazione di ogni  norma  utile  in
tal senso.
  4. A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali  suddette
individuano aree omogenee sulla base del rischio e  istituiscono
il registro dei dati biostatistici,  la  cui  rilevazione  e  la
registrazione compete alla Direzione sanitaria, in  funzione  di
medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei
servizi sanitari, o al Servizio di Igiene e prevenzione  secondo
le   rispettive   attribuzioni   e   le   leggi   regionali   di
organizzazione dei relativi servizi; detta attività viene svolta
in stretto collegamento con i servizi di medicina  preventiva  e
del  lavoro  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle   Unità
Sanitarie Locali.
  5. I dipendenti sono sottoposti almeno  annualmente  a  visite
mirate.  Per  ogni  dipendente  viene  istituito   il   libretto
sanitario e di rischio individuale, la  cui  formulazione  viene
definita d'intesa con le Organizzazioni  Sindacali  maggiormente
rappresentative nel quadro della  normativa  vigente.  Le  spese
derivanti sono a carico del Fondo Sanitario.
  6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli
Enti provvedono alla istallazione ed  attivazione  di  opportuni
impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonché alla
esecuzione di visite  e  controlli  trimestrali,  alla  adeguata
protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti.
  7. Nei confronti delle  lavoratrici  nei  primi  tre  mesi  di
gravidanza, qualora si riscontrino attraverso  gli  accertamenti
sanitari  temporanee  inidoneità,  si  provvede  al  provvisorio
mutamento di attività delle dipendenti interessate che  comporti
minore aggravio psico-fisico.
  8. Gli E'nti  provvedono  all'adozione  di  idonee  iniziative
volte  a   garantire   l'applicazione   della   regolamentazione
comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di  igiene  e
sicurezza  del  lavoro  e  degli  impianti,  tenendo  conto,  in
particolare, delle  misure  atte  a  garantire  la  salubrità  e
sicurezza degli  ambienti  di  lavoro  e  la  prevenzione  delle
malattie professionali.
  9.   Le   Organizzazioni   Sindacali   mediche    maggiormente
rappresentative,  unitamente   agli   Enti,   verificano   anche
attraverso  i  propri  patronati  l'applicazione  del   presente
articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e  l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare  la  salute  e  l'integrità
fisica e psichica dei medici dipendenti.
  10. Per la realizzazione degli obiettivi di  cui  al  presente
articolo, a livello di contrattazione decentrata, devono  essere
previste modalità per la elaborazione  delle  mappe  di  rischio
sulle quali attuare la priorità degli interventi  per  rimuovere
ogni fonte di nocività per la salute di chi lavora  ogni  tutela
della salute degli utenti, con particolare riguardo  ai  reparti
di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi  e
cura delle infezioni da HIV.

                 Capo II - Relazioni Sindacali

  93. Esercizio  dell'attività  sindacale.  -  1.  Il  personale
medico dipendente degli Enti di cui all'articolo 6  del  decreto
del presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68 (59), ha
diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di
svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
  2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato,
hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi  giornalieri
e di permessi orari nei limiti e secondo le  modalità  stabilite
negli articoli seguenti.
  3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti
sindacali   i   lavoratori   facenti   parte   degli   organismi
rappresentativi di cui all'articolo  25  della  legge  29  marzo
1983, n. 93 (59), e degli organi direttivi  ed  esecutivi  delle
Organizzazioni Sindacali maggiormente  rappresentative  su  base
nazionale.  Per  il  loro  riconoscimento  gli  organismi  e  le
organizzazioni di cui sopra  sono  tenuti  a  darne  regolare  e
formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati
dipendono.



  94. Diritto di assemblea. - 1.  Nell'ambito  della  disciplina
dell'articolo 11 del decreto del presidente della Repubblica  23
agosto 1988, n. 395 (59),  il  personale  medico  dipendente  di
ciascun Ente del Comparto ha  diritto  di  partecipare,  durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in locali concordati
con  l'Amministrazione  nell'unità  in  cui  presta  la  propria
attività, per 12 ore annue pro capite senza  decurtazione  della
retribuzione.
  2. Durante le assemblee  continuano  ad  essere  assicurati  i
sevizi così some previsti per i giorni festivi  per  far  fronte
alle situazioni di emergenza.



  95. Aspettative sindacali. - 1. Il personale medico dipendente
delle Amministrazioni destinatarie del presente regolamento, che
ricopre cariche statutarie in seno alle  proprie  Organizzazioni
Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative,  è
collocato in aspettativa per  motivi  sindacali,  a  domanda  da
presentare  tramite  la  competente   Organizzazione   Sindacale
nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
  2. Il numero globale dei medici  dipendenti  da  collocare  in
aspettativa è fissato in rapporto di una unità  per  ogni  3.000
medici dipendenti in attività di servizio di ruolo. Il conteggio
per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa  è
effettuato  globalmente  per  gli  Enti  comparto.  Nella  prima
applicazione, il numero dei medici dipendenti  da  collocare  in
aspettativa sindacale è fissato  in  numero  55  unità  fino  al
raggiungimento del rapporto di cui sopra.
  3. Alla ripartizione tra le varie Organizzazioni Sindacali, in
relazione alla, rappresentatività delle medesime,  accertata  ai
sensi  dell'articolo  8  del  decreto   del   presidente   della
Repubblica 23 agosto 1988, n.  395  (59/a),  e  della  circolare
direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede entro il
primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della  disciplina
di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del   presidente   della
Repubblica 23 agosto 1988, n.  395  (59/a),  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
d'intesa  con  la   Associazione   Nazionale   Comuni   Italiani
(A.N.C.I.), sentite le Organizzazioni Sindacali interessate.  La
ripartizione e effettuata  in  modo  da  garantire  a  tutte  le
Organizzazioni Sindacali  mediche  maggiormente  rappresentative
una aspettativa per ogni  Organizzazione  Sindacale,  mentre  la
parte  restante  e  attribuita  in  proporzione  al   grado   di
rappresentatività   accertato   per   ciascuna    Organizzazione
Sindacale in base alla normativa di cui sopra.
  4. La domanda  di  collocamento  in  aspettativa  sindacale  è
presentata   dalla    Organizzazione    Sindacale    interessata
all'A.N.C.I. che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo  il
preventivo assenso della presidenza del Consiglio  dei  Ministri
Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto  dei
contingenti di cui al presente  articolo.  Il  provvedimento  di
collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dagli
Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della
richiesta della aspettativa sindacale da parte della  rispettiva
organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del  Consiglio
dei   Ministri   Dipartimento   della   funzione   pubblica   ed
all'A.N.C.I..
  5. La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I. provvede alla
ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli  oneri
finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
  6. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni  Sindacali
mediche sulla ripartizione delle  aspettative  sindacali,  fermo
restando il numero complessivo  delle  stesse,  sono  comunicate
all'Associazione Nazionale Comuni Italiani  ed  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica,
per i conseguenziali adempimenti (59/b).



  96. Disciplina del personale in aspettativa sindacale. - 1. Al
personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo
95, sono  corrisposti,  dall'Ente  da  cui  dipende,  tutti  gli
assegni spettanti ai sensi delle  vigenti  disposizioni  per  la
posizione  funzionale  di  appartenenza,  nonché  le  quote   di
retribuzione  accessoria  fisse  e  ricorrenti   relative   alla
professionalità  ed  alla  incentivazione  della   produttività,
escluse in questo caso  quelle  conseguenti  alla  necessità  di
svolgimento di prestazioni. Sono, altresì,  esclusi  i  compensi
per lavoro straordinario.
  2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili  a
tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del  periodo
di prova e del computo del congedo ordinario.
  3. Il personale  medico  collocato  in  aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 25 è sostituito, per la durata del mandato, con le
procedure di cui all'articolo 9, legge 20 maggio  1985,  n.  207
(60), e successive modificazioni (59/b).



  97. Permessi sindacali retribuiti.  -  1.  I  dirigenti  degli
organismi rappresentativi e degli  organi  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 93, non collocati  in  aspettativa,  usufruiscono,
per l'espletamento del  loro  mandato,  di  permessi  retribuiti
giornalieri e di permessi orari. I  permessi  sindacali  sono  a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato negli Enti.
  2.  I  permessi  giornalieri,  nel  limite   del   monte   ore
complessivamente spettante a ciascuna  organizzazione  sindacale
secondo i criteri fissati nell'articolo 98, non possono superare
settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale,  tre  giornate
lavorative o, in ogni caso, le 19 ore lavorative.
  3. I permessi sindacali sono concessi  salvo  inderogabili  ed
eccezionali  esigenze  di  servizio,  dirette  ad  assicurare  i
servizi minimi essenziali di cui all'articolo 73 (59/b).



  98. Monte orario complessivo. - 1. Nell'ambito di ciascun Ente
il monte orario annuo  complessivamente  a  disposizione  per  i
permessi di cui all'articolo 97 è determinato in ragione di n. 3
ore per dipendente medico in servizio al  31  dicembre  di  ogni
anno.
  2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro  il  primo
trimestre di ciascun anno in sede di  trattativa  decentrata  in
modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in
parti uguali fra tutti gli  Organismi  rappresentativi  indicati
nell'articolo 93, comma 3, operanti nell'Ente interessato  e  la
parte  restante  sia  ripartita  in  proporzione  al  grado   di
rappresentatività   accertato   per   ciascuna    Organizzazione
Sindacale, in base al numero delle deleghe  per  la  riscossione
del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di
ciascun anno.
  3. Le modalità per  la  concessione  dei  permessi  retribuiti
vengono definite in sede di  contrattazione  decentrata  tenendo
conto, in modo particolare, del numero  dei  medici  dipendenti,
delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'Ente e del
suo eventuale decentramento territoriale, in modo da  consentire
una congrua utilizzazione dei  permessi  presso  tutte  le  sedi
interessate.
  4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3  dell'articolo  93
(60/a),  sono  concessi,  a  richiesta,  salvo  inderogabili  ed
eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi
minimi essenziali di cui  all'articolo  73,  ulteriori  permessi
retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle  trattative
sindacali di cui alla legge 29 marzo  1983,  n.  93  (60/a),  ai
convegni  nazionali,  alle  riunioni  degli  organi   nazionali,
regionali, provinciali territoriali  ed  ai  congressi  previsti
dagli Statuti delle rispettive  Organizzazioni  Sindacali.  Tali
permessi non si computano nel contingente complessivo di cui  al
comma 1.
  5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni  Sindacali
mediche  sulla  ripartizione  dei  permessi   sindacali,   fermo
restando il numero complessivo, sono comunicate agli Enti per  i
conseguenziali adempimenti (60/b).



  99. Diritto di affissione. - 1.  Le  Organizzazioni  Sindacali
hanno diritto di affiggere, in  appositi  spazi  che  l'Ente  ha
l'obbligo di  predisporre  in  luoghi  accessibili  a  tutto  il
personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi
e comunicati inerenti a materie di  interesse  sindacale  e  del
lavoro.



  100. Locali per le rappresentanze sindacali. - 1.  In  ciascun
Ente con almeno duecento dipendenti è consentito agli  organismi
rappresentativi, per  l'esercizio  della  loro  attività,  l'uso
continuativo  di  idonei  locali,  da  individuarsi   da   parte
dell'Ente,  sentite   le   Organizzazioni   Sindacali   mediche,
all'interno della struttura.
  2. Negli Enti con un numero inferiore  a  duecento  dipendenti
gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da
individuarsi  da  parte  dell'Ente,  sentite  le  Organizzazioni
Sindacali mediche, nell'ambito delle strutture.



  101. Patronato sindacale. - 1.  I  medici  in  attività  o  in
quiescenza  possono  farsi   rappresentare   dal   Sindacato   o
dall'Istituto di Patronato sindacale, per  l'espletamento  delle
procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali,
davanti ai competenti organi dell'Ente.
  2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro
attività nei luoghi di lavoro anche  in  relazione  alla  tutela
dell'igiene e  della  sicurezza  del  lavoro  ed  alla  medicina
preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804 (61).



  102.  Garanzie  nelle  procedure  disciplinari.   -   1.   Nei
procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve  essere
garantito  ai  medici  dipendenti  l'esercizio  del  diritto  di
difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato,  di  un
legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente
stesso entro un mese dalla richiesta.



  103. Referendum. - 1. Gli Enti devono  consentire  nelle  sedi
delle unità operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categoria, su materie  inerenti
all'attività sindacale indetti  dalle  Organizzazioni  Sindacali
tra i dipendenti, con diritto  di  partecipazione  di  tutto  il
personale appartenente all'unità  operativa  ed  alla  categoria
particolarmente interessata.



  104. Contributi sindacali. -  1.  I  medici  dipendenti  hanno
facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di  bollo  e  di
registrazione, a favore della propria Organizzazione  Sindacale,
per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga  o
retribuzione per il pagamento  dei  contributi  sindacali  nella
misura stabilita dai competenti organi statutari.
  2. La delega ha validità dal primo giorno del mese  successivo
a quello del rilascio fino al 31 dicembre  di  ogni  anno  e  si
intende   tacitamente   rinnovata   ove   non   venga   revocata
dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La  revoca  della
delega deve essere inoltrata,  in  forma  scritta,  all'Ente  di
appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
  3. Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni
sulle  retribuzioni  dei  dipendenti,  in  base   alle   deleghe
presentate dalle Organizzazioni Sindacali mediche, sono  versate
entro  il  decimo  giorno  del  mese  successivo   alle   stesse
organizzazioni secondo  le  modalità  comunicate  Organizzazioni
Sindacali,  con  accompagnamento,  ove  richiesta,  di  distinta
nominativa.
  4. Gli  Enti  sono  tenuti,  nei  confronti  dei  terzi,  alla
segretezza dei nominativi del personale  che  ha  rilasciato  la
delega  e  dei   versamenti   effettuati   alle   Organizzazioni
Sindacali.



  105. Tutela  dei  dipendenti  dirigenti  sindacali.  -  1.  Il
trasferimento  in  una  unità  operativa,  ubicata  in  località
diversa da quella della  sede  di  assegnazione,  dei  dirigenti
sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di  cui
all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (60/a), e delle
Organizzazioni Sindacali mediche può essere disposto solo previo
nulla osta delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  sino  alla
fine dell'anno successivo alla data di  cessazione  del  mandato
sindacale.
  3. I dirigenti sindacali  di  cui  all'articolo  93  non  sono
soggetti alla subordinazione  gerarchica  prevista  da  leggi  e
regolamenti  nell'esercizio  delle  loro   funzioni   sindacali;
conservano ed  acquisiscono  tutti  i  diritti  derivanti  dalla
applicazione degli istituti normativi ed economici relativi alla
posizione funzionale di appartenenza.



  106. Norma transitoria. - 1. Entro il termine  di  120  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,  gli
Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle
norme di cui al presente capo.
  2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
funzione pubblica, nonché alla Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, il numero delle aspettative sindacali  in  essere,  in
relazione a ciascuna Organizzazione Sindacale. I  predetti  dati
sono comunicati alle Organizzazioni Sindacali interessate.
  3.  La  ripartizione  di  cui  all'articolo  95,  comma  4,  è
effettuata entro il 31 dicembre 1990. Fino a  tale  ripartizione
restano in vigore le disposizioni di  cui  all'articolo  36  del
decreto del presidente della Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270
(62).

              Capo III - Ordinamento professionale

  107. Tabelle del personale. - 1.  Al  fine  di  assicurare  la
maggiore funzionalità degli Enti, in applicazione della legge 29
marzo 1983, n. 93 (63), la tabella 1  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761  (63/a),
ferme  restando   le   posizioni   funzionali   ed   i   profili
professionali del personale medico e veterinario ivi previsti, è
riordinata secondo l'allegato 3 - area medica - che  costituisce
parte integrante del presente regolamento.

                           TITOLO IV
                     Trattamento economico
                 Capo I - Stipendi ed indennità

  108. Nuovi stipendi. - 1. I valori stipendiali annui lordi  di
cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della  Repubblica
20 maggio 1987, n. 270 (62), comprensivi del conglobamento di L.
1.081.000 di cui all'articolo  51  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 settembre  1987,  n.  494  (63),  sono  così
stabiliti, al 1° luglio 1990, data di decorrenza del regime:
  Personale medico
  Assistente medico, stipendio  a  tempo  fieno  L.  18.071.000,
stipendio a tempo definito L. 13.553.000;
  Coadiutore  sanitario,   vice   direttore   sanitario,   aiuto
corresponsabile  ospedaliero,  stipendio  a   tempo   pieno   L.
25.211.000, stipendio a tempo definito L. 18.908.000;
  Dirigente  sanitario,  sovraintendente  sanitario,   direttore
sanitario, primario ospedaliero,  stipendio  a  tempo  pieno  L.
33.593.000, stipendio a tempo definito L. 25.195.000.
  Personale veterinario
  Collaboratore, stipendio L. 18.071.000;
  Coadiutore, stipendio L. 25.211.000;
  Dirigente, stipendio L. 33.593.000.
  2. I valori tabellari di cui al comma 1 progrediscono in  otto
classi biennali del 6% costante, computato sul  valore  iniziale
delle voci medesime,  ed  in  successivi  aumenti  biennali  del
2,50%, computati sul valore dell'ottava classe.
  3. La determinazione del valore economico  dell'anzianità  per
classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene,
fino al 30 giugno 1990, in base al decreto del Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (62). A far data dal 1° luglio
1990 i livelli economico-tabellari per  i  medici  e  veterinari
dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore  tabellare
iniziale, previsto dal presente regolamento  per  le  rispettive
posizioni funzionali, il numero delle classi o degli scatti  già
in godimento al 30 giugno 1990.
  4. Il periodo temporale  eccedente  le  classi  o  gli  scatti
maturati alla data del 1° luglio 1990 viene utilizzato  ai  fini
del conseguimento della successiva classe o scatto.



  109. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le  nuove  misure  degli
stipendi risultanti dall'applicazione del  presente  regolamento
hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilità,  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità
di  buonuscita  e  di  licenziamento,  sull'assegno   alimentare
previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (63), o da
disposizioni  analoghe,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi  contributi,  compresi
la ritenuta in conto  entrata  Tesoro  o  altre  analoghe  ed  i
contributi  di  riscatto,  nonché  sulla  determinazione   degli
importi dovuti per indennità integrativa speciale.



  110. Indennità del personale medico  e  veterinario.  -  1.  I
valori annui lordi delle indennità previste dall'articolo 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270
(62), per il personale medico e veterinario sono così stabiliti,
al 1° luglio 1990, data di decorrenza del regime:
  Personale medico:
    A) Tempo pieno:
      Assistente  medico,  medico  specialistica  L.  1.650.000,
tempo pieno L. 13.300.000;
      Coadiutore  sanitario,  vice  direttore  sanitario,  aiuto
corresponsabile ospedaliero, medico specialistica L.  2.160.000,
tempo pieno L. 16.520.000, dirigenza medica L. 1.200.000;
      Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,  direttore
sanitario,  primario  ospedaliero,   medico   specialistica   L.
3.360.000, tempo pieno L. 19.780.000;
    B) Tempo definito:
      Assistente medico, medico specialistica L. 1.238.000;
      Coadiutore  sanitario,  vice  direttore  sanitario,  aiuto
corresponsabile ospedaliero, medico specialistica L.  1.620.000,
dirigenza medica L. 1.200.000;
      Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,  direttore
sanitario,  primario  ospedaliero,   medico   specialistica   L.
2.520.000;
    C) Veterinari:
      Collaboratore,   indennità   medico    specialistica    L.
1.650.000, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza  e
polizia veterinaria L. 13.300.000;
      Coadiutore, indennità medico specialistica  L.  2.160.000,
indennità medico veterinaria,  ispezione,  vigilanza  e  polizia
veterinaria L. 16.520.000, dirigenza medica L. 1.200.000;
      Dirigente, indennità medico  specialistica  L.  3.360.000,
indennità medico-veterinaria,  ispezione,  vigilanza  e  polizia
veterinaria L. 19.780.000 (63/b).
  2. Le indennità di cui al comma 1, ad eccezione dell'indennità
di dirigenza medica, progrediscono in otto classi  biennali  del
6% costante, computato sul valore iniziale delle voci  medesime,
ed in successivi  aumenti  biennali  del  2,50%,  computati  sul
valore dell'ottava classe.
  3. La determinazione del valore economico della anzianità  per
classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene,
fino al 30 giugno 1990, in base al decreto del Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (63/c).  A  far  data  dal  1°
luglio 1990  i  livelli  economico  tabellari  per  i  medici  e
veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore
tabellare  iniziale,  previsto  dal  presente  articolo  per  le
rispettive posizioni funzionali, il numero delle classi o  degli
scatti già in godimento al 30 giugno 1990.
  4. Il periodo temporale  eccedente  le  classi  o  gli  scatti
maturati alla data del 1° luglio 1990 viene utilizzato  ai  fini
del conseguimento della successiva classe o scatto.
  5. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270  (63/c)  sono  abrogati,
mentre sono confermati i commi 7 e 8 dello stesso articolo.  Dal
1° dicembre 1990 al personale di  posizione  funzionale  apicale
medico  cui  non   è   corrisposta   l'indennità   differenziata
primariale è attribuita una indennità di dirigenza medica  lorda
annua,  fissa  e  ricorrente  di  L.  3.400.000.  Sono  altresì,
confermati gli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (63/c).
  6. A decorrere dal 1° dicembre 1990 le indennità differenziate
di coordinamento  previste  dall'articolo  54  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (63/c),  sono
rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000 e
l'indennità di  cui  all'articolo  97  dello  stesso  decreto  è
rideterminata   in   L.   3.780.000.   L'indennità   di   pronta
disponibilità è rideterminata in L. 40.000 lorde.



  111. Decorrenze degli stipendi e delle indennità. - 1. Dal  1°
gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale medico e veterinario
competono i seguenti aumenti annui lordi, in migliaia di lire:
  Personale medico:
    A) Tempo pieno:
      Assistente medico, stipendio + L. 1.996, indennità  medico
specialistica - L.  260,  indennità  tempo  pieno  +  L.  1.320,
indennità dirigenza medica - L. 180, totale + L. 2.876;
      Coadiutore  sanitario,  vice  direttore  sanitario,  aiuto
corresponsabile ospedaliero, stipendio  +  L.  4.092,  indennità
medico specialistica - L. 576, indennità tempo pieno + L. 1.008,
indennità dirigenza medica + 236, totale + L. 4.760;
      Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,  direttore
sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 6.204, indennità
medico specialistica - L. 896, indennità tempo pieno + L. 1.152,
totale + L. 6.460.
    B) Tempo definito:
      Assistente medico, stipendio + L. 1.788, indennità  medico
specialistica - L. 144, indennità dirigenza  medica  -  L.  180,
totale + L. 1.464;
      Coadiutore  sanitario,  vice  direttore  sanitario,  aiuto
corresponsabile ospedaliero, stipendio  +  L.  2.970,  indennità
medico specialistica - L. 312, indennità dirigenza medica  +  L.
236, totale + L. 2.894;
      Direttore sanitario, sovraintendente sanitario,  direttore
sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 4.445, indennità
medico specialistica - L. 552, totale + L. 3.893.
    C) Veterinari:
      Collaboratore, stipendio  +  L.  1.996,  indennità  medico
specialistica - L. 260, indennità medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.320, indennità  dirigenza
medica - L. 180, totale + L. 2.876;
      Coadiutore,  stipendio  +  L.  4.092,   indennità   medico
specialistica - L. 576, indennità medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.008, indennità  dirigenza
medica + L. 236, totale + L. 4.760;
      Dirigente,  stipendio  +  L.   6.204,   indennità   medico
specialistica - L. 896, indennità medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.152, totale + L. 6.460.
  2. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti
aumenti annui lordi in migliaia di lire:
  Personale medico:
    A) Tempo pieno:
      Assistente medico, stipendio + L. 4.990, indennità  medico
specialistica - L.  650,  indennità  tempo  pieno  +  L.  3.300,
indennità dirigenza medica - L. 450, totale + L. 7.190;
      Coadiutore sanitario, vice direttore  responsabile,  aiuto
corresponsabile ospedaliero, stipendio +  L.  10.230,  indennità
medico specialistica - L. 1.440,  indennità  tempo  pieno  +  L.
2.520, indennità dirigenza medica + L. 590, totale + L. 11.900;
      Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,  direttore
sanitario,  primario  ospedaliero,  stipendio   +   L.   15.512,
indennità medico specialistica - L. 2.240, indennità tempo pieno
+ L. 2.880, totale + L. 16.152.
    B) Tempo definito:
      Assistente medico, stipendio + L. 4.472, indennità  medico
specialistica - L. 362, indennità dirigenza  medica  -  L.  450,
totale + L. 3.660;
      Coadiutore sanitario, vice direttore  responsabile,  aiuto
corresponsabile ospedaliero, stipendio  +  L.  7.427,  indennità
medico specialistica - L. 780, indennità dirigenza medica  +  L.
590, totale + L. 7.237;
      Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,  direttore
sanitario,  primario  ospedaliero,  stipendio   +   L.   11.114,
indennità medico specialistica - L. 1.380, totale + L. 9.734.
    C) Veterinari:
      Collaboratore, stipendio  +  L.  4.990,  indennità  medico
specialistica - L. 650, indennità medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria + L. 3.300, indennità  dirigenza
medica - L. 450, totale + L. 7.190;
      Coadiutore,  stipendio  +  L.  10.230,  indennità   medico
specialistica  -   L.   1.440,   indennità   medico-veterinaria,
ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 2.520, indennità
dirigenza medica + L. 590, totale + L. 11.900;
      Dirigente,  stipendio  +  L.  15.512,   indennità   medico
specialistica  -   L.   2.240,   indennità   medico-veterinaria,
ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 2.880, totale  +
L. 16.152.
  3. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 1  e  2  ha  effetto
fino alla data del conseguimento di quello successivo.



  112. Una tantum. - 1. Per il periodo dal 1° luglio 1988 al  31
dicembre 1989 al personale  medico  e  veterinario  competono  i
seguenti importi lordi:
  Personale medico:
    Assistente  medico,  a  tempo  pieno  L.  600.000,  a  tempo
definito L. 300.000;
    Coadiutore  sanitario,  vice  direttore   sanitario,   aiuto
corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno L. 1.000.000, a tempo
definito L. 600.000;
    Dirigente sanitario,  sovraintendente  sanitario,  direttore
sanitario, primario ospedaliero, a tempo pieno L.  1.400.000,  a
tempo definito L. 900.000.
  Personale veterinario:
    Collaboratore L. 600.000;
    Coadiutore L. 1.000.000;
    Dirigente L. 1.400.000.



  113. Effetti dei nuovi stipendi ed indennità  sul  trattamento
di quiescenza. - 1. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13
della legge 29 marzo 1983, n.  93  (64),  i  benefici  economici
risultanti  dall'applicazione  del   presente   regolamento   al
personale medico e veterinario  sono  corrisposti  integralmente
alle scadenze e negli importi previsti dagli articoli 108, 110 e
111 al personale  medico  e  veterinario  comunque  cessato  dal
servizio,  con  diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza
contrattuale. Per detto personale l'importo maturato per  classi
e scatti alla data di cessazione dal servizio è rideterminato  a
decorrere dalla medesima data, sulla base dei  valori  tabellari
iniziali di cui agli articoli 108, comma 1 e 110, comma 1.



  114. Indennità differenziata di responsabilità  primariale.  -
1. Gli importi dell'indennità  differenziata  di  responsabilità
primariale, di cui all'articolo 96 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (65),  punti  a)  e  b),
sono rispettivamente  rideterminati  in  L.  364.500  ed  in  L.
513.000 a decorrere dal 1° dicembre 1990.



  115. Indennità per  servizio  notturno  e  festivo.  -  1.  Al
personale dipendente il cui turno di servizio si svolga  durante
le ore notturne spetta una  &laqno;indennità  notturna»  nella  misura
unica uguale per tutti  di  L.  4.500  lorde  per  ogni  ora  di
servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
  2. Per il servizio di turno prestato  per  il  giorno  festivo
compete una indennità di  L.  30.000  lorde  se  le  prestazioni
fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno,
ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata  pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di  2
ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo  non  può  essere
corrisposta più  di  una  indennità  festiva  per  ogni  singolo
dipendente.
  3. I predetti importi decorrono dal 1° dicembre 1990.



  116.  Qualificazione  professionale  del  personale  medico  e
veterinario di posizione intermedia.  -  1.  Ferme  restando  le
competenze e le attribuzioni del personale apicale di  cui  alle
vigenti disposizioni,  nei  confronti  del  personale  medico  e
veterinario di  ruolo  appartenente  alla  posizione  funzionale
intermedia,  al  quale  con  atto  formale   dell'ente,   previa
selezione, sia affidata la responsabilità di un settore o modulo
organizzativo  o  funzionale   all'interno   dell'organizzazione
divisionale o dipartimentale - come previsti  nell'articolazione
interna dei servizi  istituzionali  dalla  vigente  legislazione
nazionale o regionale in materia  -  ovvero  lo  svolgimento  di
particolari funzioni all'interno  di  strutture  ospedaliere  di
alta specializzazione di cui al  decreto  ministeriale  previsto
dall'articolo 5 della legge 25 ottobre  1985,  n.  595  (66),  a
decorrere dal 1° dicembre 1990 l'indennità medico  specialistica
è rideterminata in L. 3.360.000 annue lorde per i medici a tempo
pieno, nonché per i veterinari  che  non  esercitano  la  libera
attività professionale extramuraria, ed in  L.  2.520.000  annue
lorde per i medici a tempo definito, nonché per i veterinari che
esercitano la libera professione  extramuraria.  L'indennità  di
dirigenza medica è, invece, rideterminata in L. 3.400.000.
  2. Ai fini di cui sopra, l'Ente deve  procedere  entro  il  31
ottobre  1990  alla  preventiva  ricognizione  delle   necessità
organizzative indicate nel comma 1, ricomprendendovi anche  ogni
analogo   provvedimento   organizzatorio   in    atto,    previa
consultazione    delle    Organizzazioni    Sindacali    mediche
maggiormente rappresentative.
  3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte deve essere
effettuata  sulla  base  delle  reali   esigenze   di   servizio
ritenendosi funzionale con l'organizzazione  un  rapporto  medio
complessivo pari al doppio  -  per  i  medici  e  veterinari  di
posizione funzionale intermedia dipendenti dalla Unità Sanitaria
Locale - della dotazione organica  del  personale  di  posizione
funzionale medico apicale, che non può,  comunque,  superare  il
50% della dotazione organica complessiva dei posti di  posizione
funzionale   intermedia   prevista   nelle   piante    organiche
provvisorie  o  definitive  dell'Ente.   Detta   percentuale   è
calcolata tenendo conto anche della prevista  trasformazione  ai
sensi dell'articolo 78, comma 3.
  4. Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i medici e
veterinari  di  posizione  funzionale  intermedia  di  ruolo  in
possesso di una anzianità  di  cinque  anni  di  servizio  nella
posizione e di specializzazione nella disciplina o in disciplina
strettamente connessa  alle  funzioni  da  affidare,  ovvero  di
un'anzianità  di  sette  anni  di   servizio   nella   posizione
funzionale intermedia o infine di un'anzianità di  tre  anni  di
servizio nella posizione medesima ed in  possesso  dell'idoneità
primariale nella disciplina. La valutazione per la selezione  di
cui al comma 1 avviene secondo i criteri  previsti  dal  decreto
del Ministro  della  Sanità  30  gennaio  1982  (pubblicato  nel
supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del  22
febbraio  1982),  con  particolare  riguardo,   nel   curriculum
formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione  da
ricoprire. La valutazione è  affidata  ad  un  collegio  tecnico
costituito da tre medici o veterinari  di  posizione  funzionale
apicale, di cui uno della stessa disciplina del personale medico
o  veterinario  di  posizione  intermedia  da  valutare  (o,  in
mancanza,  di  disciplina  equipollente  o  affine),   prescelto
dall'Amministrazione,   uno   della   divisione    o    servizio
interessato, in carenza del  quale  alla  designazione  provvede
l'Ordine  provinciale  dei  medici,  ed  uno   designato   dalle
Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative.
  5. Nella prima applicazione, la decorrenza  del  beneficio  di
cui al comma 1 è fissata al 1° dicembre 1990  per  i  dipendenti
medici  e  veterinari  interessati  in  possesso  dei  requisiti
richiesti alla medesima  data,  ancorché  l'affidamento  formale
delle  funzioni   previste   dal   comma   1   sia   intervenuto
successivamente.
  6. L'affidamento delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  nelle
successive applicazioni avviene nei limiti  della  disponibilità
del contingente numerico individuato  nel  comma  3,  salvo  che
intervengano modifiche  delle  piante  organiche  provvisorie  o
definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma  1,
da  effettuarsi  secondo  le  procedure  previste  dalle   leggi
vigenti.



  117.  Qualificazione  professionale  del  personale  sanitario
medico-assistente  e  veterinario   collaboratore.   -   1.   In
riferimento a quanto previsto  dall'articolo  78,  comma  7,  al
personale appartenente alla posizione funzionale  di  assistente
medico e  di  veterinario  collaboratore  di  ruolo,  che  abbia
maturato una anzianità di servizio complessiva di  anni  5  sono
attribuite le  indennità  medico-specialistica  e  di  dirigenza
medica previste  per  le  posizioni  funzionali  intermedie  dei
rispettivi profili. La progressione  economica  sulla  indennità
medico-specialistica   continua   a   svilupparsi   sull'importo
iniziale previsto per  la  posizione  funzionale  di  assistente
medico o veterinario collaboratore.
  2. Detto beneficio, a regime,  è  attribuito  previo  giudizio
favorevole  da  formularsi,  entro  due  mesi  dalla   data   di
maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da
parte  di  un  collegio  tecnico  costituito  da  due  medici  o
veterinari di posizione funzionale apicale ed uno  di  posizione
funzionale intermedia, tra i quali uno appartenente alla  stessa
disciplina  del  personale  medico  o  veterinario  disposizione
iniziale da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente
o affine), uno della divisione o  servizio  interessato  ed  uno
designato dalle Organizzazioni  Sindacali  mediche  maggiormente
rappresentative.  Detto  giudizio  deve  essere   basato   sulla
valutazione della attività professionale,  di  formazione  e  di
studio svolta, nonché sul livello  di  qualificazione  acquisito
nell'arco del servizio prestato.
  3. Nella prima applicazione, la decorrenza  del  beneficio  di
cui al comma 1 è fissata al 1° dicembre 1990  per  i  dipendenti
medici  e  veterinari  interessati  in  possesso  dei  requisiti
richiesti alla medesima data, ancorché  il  giudizio  favorevole
sia intervenuto successivamente.
  4. Ad integrazione dell'articolo 63, terzo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (67)  e
dell'articolo 6, terzo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 (68), il personale medico  e
veterinario  indicato  nel  comma  1,  una  volta  accertata  la
conseguita formazione,  acquisisce  uno  sviluppo  di  autonomia
professionale nel rispetto delle necessità del lavoro di  gruppo
e sulla base delle direttive ricevute  dal  medico  appartenente
alla posizione funzionale apicale.

                  Capo II - Norme particolari

  118. Norma di garanzia in caso di passaggio di livello.  -  1.
Nel caso di  passaggio  a  posizione  funzionale  superiore  per
concorso od avviso pubblico presso lo stesso o  altro  Ente  del
Comparto, e purché i servizi siano prestati senza  soluzione  di
continuità, l'inquadramento avviene sommando  al  nuovo  livello
retributivo il maturato economico in godimento  nel  livello  di
provenienza.
  2.  Qualora  in  conseguenza  dell'inquadramento  il  maturato
economico  si  collochi  nello  sviluppo   del   nuovo   livello
retributivo tra due classi, ovvero fra  l'ultima  classe  ed  il
primo scatto o fra due scatti, si attribuisce al  dipendente  la
classe o  scatto  immediatamente  inferiore.  La  somma  residua
compete sino al raggiungimento della successiva classe o  scatto
ed è, altresì, utilizzata mediante  la  temporizzazione  per  il
raggiungimento della successiva classe o scatto.
  3. Il criterio di cui al comma  2  si  applica  anche  per  le
indennità che progrediscono per classi e scatti.
  4. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  si  applicano  ai
vincitori di concorso  o  di  avviso  pubblico  provenienti  dal
comparto Enti Locali, nonché dagli enti indicati negli  articoli
24, 25 e 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979,  n.  761  (68/a),  non  ricompresi  nel  Comparto
Sanità.
  5. Ai fini dell'applicazione del  comma  3  l'anzianità  sulle
indennità per il personale proveniente dagli Enti Locali decorre
dalla data del passaggio e per il personale di cui agli articoli
24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  761
del 1979 (68/a) il riconoscimento di eventuali  anzianità  sulle
indennità opera nel caso  in  cui  esse  siano  previste  ed  in
godimento nell'Ente di provenienza all'atto del passaggio.
  6. Qualora i  dipendenti  di  cui  al  comma  4  fruiscano  di
retribuzione individuale di anzianità, il maturato economico per
classi e scatti di cui al  comma  2  è  costituito  dall'importo
acquisito  per  retribuzione   individuale   di   anzianità   in
godimento.
  7. Nei casi previsti dal comma 4, qualora il passaggio avvenga
nella  medesima  posizione  o  posizione  inferiore,  il  medico
dipendente segue  dal  momento  dell'inquadramento  la  dinamica
retributiva  prevista  per   la   nuova   posizione   funzionale
conseguita, fatto salvo il maturato economico in godimento.



  119. Passaggio dal rapporto  di  lavoro  a  tempo  definito  a
quello a tempo pieno. - 1. In caso di passaggio dal rapporto  di
lavoro a tempo definito a quello  a  tempo  pieno  e  viceversa,
nella  medesima  posizione  funzionale,  spetta  il  trattamento
economico iniziale relativo al nuovo rapporto, a cui si aggiunge
il maturato economico acquisito  per  anzianità  nel  precedente
rapporto di lavoro.
  2. Il criterio di cui al comma  1  si  applica  anche  per  le
indennità che progrediscono per classi e scatti.
  3. Nel caso di  passaggio  dal  rapporto  di  lavoro  a  tempo
definito a quello a tempo pieno senza  soluzione  di  continuità
fra i due servizi, ai fini  della  determinazione  del  maturato
economico  dell'indennità  di  tempo   pieno   sono   presi   in
considerazione anche i  periodi  di  servizio  con  rapporto  di
lavoro a tempo pieno non  continuativi.  Ove  tali  servizi  non
siano stati prestati nella  medesima  posizione  funzionale,  si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 118.



  120. Indennità di rischio da radiazioni. - 1. Le indennità  di
rischio da radiazioni sono  corrisposte  al  personale  indicato
dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460 (69).
  2. Le indennità  spettano  alla  condizione  che  il  suddetto
personale presti la propria  opera  in  &laqno;zone  controllate»,  ai
sensi della circolare del Ministero della Sanità n.  144  del  4
settembre  1971,  e  che  il  rischio  stesso  abbia   carattere
professionale  nel  senso  che  non  sia  possibile   esercitare
l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
  3.   L'accertamento   delle    condizioni    ambientali    che
caratterizzano le zone controllate deve essere effettuata con le
modalità di cui alla richiamata circolare  del  Ministero  della
Sanità.
  4. L'individuazione del personale non  compreso  nell'articolo
1, comma 2,  della  legge  27  ottobre  1988,  n.  460  (69),  è
effettuata dalla  commissione  già  prevista  dall'articolo  58,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio
1987, n. 270 (70), così modificato: la commissione -  presieduta
dal Coordinatore Sanitario - è  composta  dal  Responsabile  del
servizio radiologico, dal Responsabile del servizio  di  igiene,
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da  un  componente
designato dalle Organizzazioni  Sindacali  mediche  maggiormente
rappresentative, nonché da un esperto qualificato  nominato  dal
Comitato  di  gestione  od  organo  corrispondente   secondo   i
rispettivi ordinamenti. La commissione  deve  tenere  conto  dei
dipendenti medici  addetti  ai  servizi  di  radiologia  medica,
radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non  compresi
nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre  1988,  n.  460
(69), nonché del personale medico che presta la propria attività
nelle  sale  operatorie,  in  particolare,   appartenente   alla
disciplina di ortopedia.
  5. La continuità  o  la  occasionalità  della  esposizione  al
rischio radiologico è valutata tenendo conto anche dei  seguenti
criteri:
    a) frequenza della presenza in zone controllate e  tempo  di
effettiva  esposizione,  al  fine  di  accertare  il  grado   di
assorbimento;
    b) livello del conseguente  rischio  stabilito  dall'esperto
qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma 4,  in
relazione alla concreta possibilità di  superamento  delle  dosi
massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori
medici in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo  delle
apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.
  6. Al personale di cui al comma 4 che, a seguito  della  nuova
verifica effettuata  dalla  commissione  ivi  prevista,  risulti
sottoposto al rischio da radiazione anche in  modo  discontinuo,
temporaneo o a rotazione ai sensi dell'articolo 9,  lettera  h),
gruppo  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185 (71),  in  quanto  adibito  normalmente  o
prevalentemente a funzioni diverse,  è  corrisposta  l'indennità
nella misura unica mensile lorda di L. 50.000.
  7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata  in
concomitanza con lo stipendio.
  8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.
146 (72), e con altre eventualmente previste a titolo di  lavoro
nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile  con  l'indennità  di
profilassi antitubercolare.
  9. Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27
ottobre 1988,  n.  460  (69),  compete  un  periodo  di  congedo
ordinario  aggiuntivo  di  giorni  quindici  da  usufruirsi   in
un'unica soluzione.
  10. In attuazione dell'articolo  92,  comma  6,  al  personale
medico anestesista compete, a decorrere dal 1° dicembre 1990, un
periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni 8 da usufruire
in un'unica soluzione.
  11.  Gli  Enti,  attraverso  un'adeguata  organizzazione   del
lavoro, sono tenuti ad attivare forme di rotazione del personale
di cui al comma 10 nell'ambito del servizio di appartenenza.



  121. Mansioni superiori. - 1. Gli Enti, nel caso di vacanza  o
di disponibilità  dei  posti  previsti  nelle  piante  organiche
definitive  o  provvisorie,  debbono   attivare   le   procedure
concorsuali dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985,  n.  207
(73), e successive modificazioni, per provvedere  alla  regolare
copertura  dei  posti  stessi  utilizzando,  ove  esistenti,  le
graduatorie concorsuali ancora valide ai sensi degli articoli  1
e 2 della legge 29 dicembre 1988, n.  554  (74),  prorogata  dal
decreto-legge  29  dicembre  1989,  n.  413,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37,  oppure,  in
carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici  secondo  le
vigenti disposizioni in materia.
  2. Per esigenze di  servizio  ed  al  fine  di  assicurare  la
continuità della  funzione  ed  a  condizione  che  siano  state
attivate le procedure indicate nel comma 1, il medico dipendente
può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
  3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso  in  cui
la  sostituzione  del   dipendente   di   posizione   funzionale
immediatamente superiore assente non rientri  tra  gli  ordinari
compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle
attribuzioni per ciascuna fissate dall'articolo 63  del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.  761  (75),
integrato dall'articolo 117, comma 4, del presente  regolamento,
dagli articoli 6 e 7, comma quinto e seguenti, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (76), e  dagli
articoli 5 e 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 1984, n. 821 (77), e successive modificazioni.
  4. Le mansioni superiori si configurano,  altresì,  quando  la
sostituzione  del  superiore  assente,  pur   rientrando   negli
ordinari compiti sia imputabile a vacanza del posto.
  5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori  prevista
dai commi 3 e 4 spetta al  dipendente  di  posizione  funzionale
immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della  medesima
struttura, secondo le modalità di individuazione del titolare di
cui alle disposizioni richiamate nel comma 3  ed,  in  mancanza,
secondo la procedura prevista dall'articolo 7,  comma  quinto  e
seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica  29  marzo
1969, n. 128 (76). In  tutte  le  graduatorie  annuali  previste
dall'articolo 7 citato i titoli sono valutati  in  conformità  a
quanto previsto dal decreto del Ministro  della  Sanità  del  30
gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.  51  del  22  febbraio  1982)  per  i  concorsi  di
assunzione del personale da sostituire.
  6. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori  prevista
dai commi 3 e 4 non deve eccedere i  sessanta  giorni  nell'anno
solare e non dà titolo ad alcuna retribuzione.
  7. Qualora per giustificati motivi  le  procedure  di  cui  al
comma 1 non possano essere portate  a  compimento  nell'arco  di
tempo previsto dal  comma  6,  al  dipendente  incaricato  delle
mansioni superiori, con provvedimento formale secondo le vigenti
disposizioni, è corrisposto un compenso per il periodo eccedente
i sessanta giorni commisurato alla differenza fra  lo  stipendio
base della posizione  superiore  e  quello  della  posizione  di
appartenenza, per un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  al
termine del quale le mansioni superiori non sono in  alcun  caso
rinnovabili.
  8. La disciplina di cui al presente articolo ha validità dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso  di
inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 7 si  applicano  le
disposizioni indicate nell'articolo 14, commi 7 e 8, della legge
20 maggio 1985, n. 207 (73).



  122. Assenze obbligatorie. -  1.  Alle  lavoratrici  madri  in
astensione obbligatoria dal  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  4
della legge 30 dicembre 1971,  n.  1204  (78),  sono  garantite,
oltre al trattamento economico ordinario, le  quote  di  salario
accessorio fisse e ricorrenti relative alla  professionalità  ed
alla produttività,  escluse  quelle  legate  alla  necessità  di
effettuazione delle relative prestazioni.

                            TITOLO V
             Produttività ed efficienza dei servizi
                     Capo I - Produttività

  123. Tipologia e finalità dell'istituto. - 1. L'istituto della
incentivazione della produttività deve realizzare un  incremento
della qualità e della  economicità  dei  servizi  ed  è  altresì
rivolto al raggiungimento degli obiettivi  della  programmazione
sanitaria nazionale, regionale e locale.
  2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura,  a  regime
dovrà essere organizzato su base budgettaria  con  un  fondo  di
dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
  3. Dalla data 1° gennaio 1990 e  per  l'arco  di  vigenza  del
presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente  quale
fase di evoluzione verso il futuro sistema &laqno;per obiettivi»,  con
gli opportuni e specifici adattamenti  riferiti  alle  due  aree
negoziali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (74).
  4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al
conseguimento  dei  seguenti  obiettivi  validi  su   tutto   il
territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi,  cura
e riabilitazione:
    a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni
rese  in  normale  orario  di  lavoro  e  prestazioni  rese   in
plus-orario, in relazione alla consistenza dei posti di organico
coperti;
    b) la  gestione  dell'istituto  deve  tendere  a  migliorare
alcuni indici di produttività complessivi:
      miglioramento degli indici relativi a: durata media  della
degenza,  indice  di  occupazione  di  posti  letto,  indice  di
turn-over del posto letto;
      riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
      economie realizzate dall'indice  medio  regionale  per  la
farmaceutica esterna ed interna;
      potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti
di vita e di lavoro;
      miglioramento di altri eventuali indici  di  produttività,
oggettivamente  rilevabili  e  quantificabili,   determinati   a
livello regionale;
      pieno utilizzo e valorizzazione dei  servizi  pubblici  in
modo da garantire maggiori  spazi  di  prestazione  dei  servizi
all'utenza  ed   un   minore   ricorso   alle   prestazioni   di
specialistica convenzionata esterna;
    c)   deve   concretizzarsi   una   razionale   distribuzione
territoriale ed oraria delle prestazioni utilizzando le attività
rese in plus-orario, oltre che nella sede di assegnazione, anche
nei presidi territoriali  (distretti,  centri  di  prenotazione,
consultori) e nei presidi multinazionali;
    d) devono  incentivarsi  le  prestazioni  ed  i  trattamenti
deospedalizzanti e le attività di ospedale diurno.
  5.  Tali  obiettivi  costituiscono   vincoli   per   l'accordo
decentrato a livello regionale,  che  deve  tracciare  le  linee
generali dei programmi, i criteri di attuazione degli  stessi  e
le verifiche. Ogni semestre  devono  essere  verificati  con  le
Organizzazioni Sindacali  mediche  maggiormente  rappresentative
gli  aspetti  tendenziali  dell'applicazione  dell'istituto   in
ordine  al  grado   di   conseguimento   degli   obiettivi   che
costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.
  6. Il processo è così articolato:
    a) incentivazione ai sensi degli articoli 101 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270
(79);
    b) produttività &laqno;per obiettivi».
  7. In riferimento ai commi 3  e  4,  con  gli  accordi  quadro
regionali possono essere sperimentate forme di integrazione  fra
le due tipologie dell'istituto.



  124. Finanziamento dei fondi di incentivazione. - 1. Il  fondo
di incentivazione della produttività di cui al comma 6,  lettera
a), dell'articolo 123, è determinato annualmente dal 1°  gennaio
1990, per singolo Ente, prendendo a base  il  fondo  determinato
per  il  finanziamento  dell'istituto  per   l'anno   1989,   in
applicazione delle norme di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (79), e della
circolare attuativa del Dipartimento della Funzione pubblica  n.
10705 del 30 dicembre 1987.
  2. Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio  1990,
è incrementato  del  tasso  di  inflazione  programmata  per  il
corrispondente anno.
  3. Fermo restando che,  a  parità  di  bisogno  assistenziale,
l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della
struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore
del valore delle prestazioni erogate in regime di  specialistica
convenzionata   esterna,   in   caso   di   maggiori    esigenze
assistenziali, il fondo come sopra determinato è incrementato in
ragione del valore delle prestazioni  aggiuntive  al  30  giugno
1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate  in
base al  tariffario  vigente  e  comparate  con  le  prestazioni
erogate  in  regime  di  specialistica  convenzionata   esterna,
valutate in base al predetto tariffario recepito con decreto del
Ministro della Sanità 8 agosto 1984  e  riferite  alle  distinte
discipline nel medesimo periodo temporale assunto a riferimento.
Il limite massimo annuale di aumento di cui  al  presente  comma
non può essere superiore al 10% del fondo dell'anno precedente.
  4. Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste
nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente  erogate  che
non  trovano   riscontro   nel   suddetto   tariffario   vengono
individuate dal Ministro  della  Sanità,  con  proprio  decreto,
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  5. Le Regioni possono integrare il  fondo  assegnando  risorse
strettamente connesse all'attivazione di nuove  unità  operative
in misura non superiore  alla  media  di  quanto  liquidato  pro
capite  a  titolo  di   incentivazione   nell'anno   precedente,
moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative  di
nuova attivazione.
  6. Le Unità Sanitarie Locali, nelle quali  l'istituto  non  ha
avuto sviluppo, in quanto l'apposito fondo erogato relativamente
all'anno  1989  non  ha  raggiunto   la   percentuale   di   cui
all'articolo 102, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n.  270  (79),  sono  autorizzate  ad
incrementare  i  fondi  di  finanziamento  dell'istituto   della
incentivazione della produttività di cui al comma 6, lettera a),
dell'articolo 123 nella misura utile ad attribuire  a  tutto  il
personale  medico  a  tempo  pieno  due   ore   di   plus-orario
settimanale ed un'ora ai medici a tempo  definito,  al  fine  di
favorire lo sviluppo della attività specialistica  ambulatoriale
all'interno della struttura e delle attività di  prevenzione.  A
tal  fine,  le  Unità  Sanitarie  Locali  corrispondono  in  via
sperimentale e per dodici mesi i relativi acconti  al  personale
interessato, ai sensi dell'articolo 127, comma  10.  Al  termine
del  periodo  di  sperimentazione,  le  Unità  Sanitarie  Locali
verificano   formalmente    l'avvenuta    realizzazione    delle
prestazioni preventivamente  previste  nei  piani  di  lavoro  a
giustificazione   della   sperimentazione    avviata,    dandone
comunicazione alla Regione. I fondi necessari  al  finanziamento
dei plus-orari  di  cui  al  presente  comma  trovano  copertura
attraverso i corrispondenti risparmi realizzati  sulla  attività
specialistica convenzionata esterna.  Terminato  il  periodo  di
sperimentazione, la determinazione del  fondo  avviene  mediante
l'utilizzo dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.
  7. Dal 1° gennaio 1990, il  fondo  determinato  ai  sensi  dei
commi  1,  2  e  3  è  incrementato  annualmente   dalle   somme
corrisposte nell'anno precedente da Enti e privati  paganti  per
prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale,  al  netto
del 15% corrispondente alle spese di amministrazione. Tale fondo
viene ripartito in ragione dell'85% al fondo  di  categoria  cui
afferisce l'équipe che ha reso la prestazione, del 10% al  fondo
della categoria C) e del 5% al fondo della categoria D).
  8.  Le  Regioni,  sulla  base  della  quota  parte  del  Fondo
Sanitario  Nazionale  necessaria  a   garantire   la   copertura
economica  dei  bilanci  di  previsione  delle   singole   Unità
Sanitarie   Locali,   possono   prevedere    che,    nell'ambito
dell'accordo   quadro    regionale    per    l'istituto    della
incentivazione della produttività, qualora  in  alcune  voci  di
spesa  predeterminate  si   verifichino   risparmi   tra   spese
preventivate e spese a consuntivo  -  limitatamente  alle  Unità
Sanitarie Locali nelle quali  siano  stati  avviati  sistemi  di
contabilità per centri di costo e di gestione budgettaria  o  di
progetti obiettivo mirati e  verificati  nei  risultati  -  tali
risparmi vadano ad incrementare nell'anno  successivo  a  quello
preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui  al  comma
6, lettera b), dell'articolo 123. I dati  di  riferimento  delle
singole  voci  di  spesa  vanno  raffrontate  con  il   bilancio
consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice  inflattivo  e  di
eventuali aumenti determinati da  disposizioni  nazionali  sulle
singole voci di bilancio.
  9. Le quote incrementali del fondo, determinate ai  sensi  dei
commi 3 e 4, relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono
ripartite, come previsto nella tabella di  cui  all'articolo  63
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno  1983,  n.
348 (80), modificata dall'articolo 2  dell'allegato  al  decreto
del Presidente della Repubblica  13  maggio  1987,  n.  228.  La
suddivisione della quota oraria, spettante alle categorie  A)  e
B), avviene tenuto  conto  della  rispettiva  presenza  numerica
all'interno della équipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.
  10. Il fondo regionale di incentivazione di cui  al  comma  6,
lettera a), dell'articolo 123 è costituito dalla somma dei fondi
delle singole Unità Sanitarie Locali, che  di  norma  rimane  di
loro competenza. In connessione con interventi di riordino e  di
ridistribuzione  di   funzioni   sanitarie,   l'accordo   quadro
regionale  può  stabilire,  in   relazione   a   fabbisogni   di
prestazioni  ed  obiettivi  da   raggiungere,   definiti   dalla
programmazione regionale, una diversa  distribuzione  del  fondo
nella Regione.
  11. L'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270
(81), viene finanziato dal 1° gennaio 1990 al  30  giugno  1990,
con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del  monte
salari relativo a ciascun Ente e da una quota del  fondo  comune
di  cui  all'articolo  105  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270  (81),  non  superiore  allo
0,80%, determinata in sede di accordo quadro regionale.
  12. Sono fatti  salvi  i  fondi  definiti  alla  data  del  31
dicembre 1989 a norma delle disposizioni di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270  (81),  che
rimangono  indisponibili   fino   ad   avvenuto   riassorbimento
derivante dall'applicazione del comma 11.



  125.  Valutazione  della  produttività.  -  1.  L'istituto  di
incentivazione della produttività,  valutato  sulla  base  delle
prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità
operative od indici obiettivi che comportano  un  incremento  di
impegno dei componenti dell'équipe stessa, viene  garantito  nel
rispetto  delle  attribuzioni  delle  posizioni  funzionali   di
appartenenza.
  2. Le prestazioni effettuate vengono  valutate  economicamente
sulla base del tariffario nazionale con riferimento al  disposto
di  cui  all'articolo  105  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (81), fatto salvo il  disposto
dell'articolo  124,  comma   9.   Titolare   delle   prestazioni
specialistiche, utili ai fini dell'istituto della incentivazione
di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, è soltanto  il
personale delle categorie A) e B).
  3. Ai fini della  valutazione  economica  della  produttività,
fermo restando il  riconoscimento  economico  delle  prestazioni
effettuate dalle singole équipes al 31  dicembre  1989,  vengono
valorizzate, secondo quanto  previsto  dal  comma  2,  tutte  le
prestazioni aggiuntive effettuate.
  4.   Le   prestazioni   vengono   effettuate   attraverso   la
predisposizione di orari  e  turni  che  garantiscano  una  equa
ripartizione di tutto il personale  in  modo  da  assicurare  la
partecipazione di tutti i componenti dell'équipe.
  5. L'accordo quadro regionale può  prevedere,  ai  fini  della
valutazione  della  produttività,  la  costituzione  di   nuclei
interdisciplinari  di  personale  per   la   valutazione   della
produttività medesima. Agli stessi  fini  è  previsto  l'apporto
delle commissioni professionali di cui all'articolo 135.
  6. Il personale costituente tali nuclei interdisciplinari  non
partecipa alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto
e percepisce, secondo quanto  previsto  dai  rispettivi  accordi
regionali,   quote   prestabilite   di   fondo   comune   o   di
incentivazione per obiettivi.
  7. Non è ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune
il personale medico convenzionato esterno ai sensi dell'articolo
48 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833  (81/a),  ovvero  il
personale avente partecipazione agli utili in strutture  private
convenzionate.



  126. Tabella di ripartizione del fondo  di  incentivazione  di
cui  al  comma  6,  lettera  a),  dell'articolo  123.  -  1.  Le
competenze spettanti al personale,  articolate  per  settori,  a
seconda della diversa incidenza  professionale  degli  operatori
necessaria alla realizzazione delle prestazioni, sono  ripartite
secondo lo schema seguente:
    A) Medici;
    B)  Biologi,   chimici,   fisici,   farmacisti,   ingegneri,
psicologi;
    C) personale tecnico-sanitario,  personale  infermieristico,
personale della riabilitazione  e  personale  di  prevenzione  e
vigilanza igienica di cui alle  tabelle  H),  I),  L),  M),  N),
dell'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n.  761  (82),  riordinate  dall'allegato  1  del
presente regolamento;
    D) Restante personale.
  2. Le competenze attribuite al personale  della  categoria  A)
(medici) sono suddivise come segue:
    a)  all'équipe  che  ha  reso  la  prestazione  il  45%   da
ripartirsi fra i singoli componenti;
    b), al fondo comune il 55%.
  3. L'accordo quadro regionale e i conseguenti  accordi  locali
stabiliscono i criteri di utilizzo  del  fondo  comune,  la  cui
quota parte, non inferiore al  25%,  deve  essere  riservata  al
raggiungimento degli obiettivi  della  programmazione  sanitaria
nazionale e  regionale,  per  particolari  funzioni  o  aree  di
attività connesse alla operatività complessiva  delle  strutture
sanitarie.  Per  le  restanti  quote,  gli  accordi   decentrati
stabiliscono modalità  di  utilizzo  che  consentano  meccanismi
perequativi   all'interno   del   personale   medico   per    il
perseguimento degli obiettivi  locali  e  la  realizzazione  dei
piani di lavoro programmati.
  4.  La  partecipazione  alla  ripartizione  del  fondo  comune
comporta la prestazione del plus orario con le modalità appresso
indicate e articolate sulla base di accordi locali.
  5.  Al  fondo  comune  afferiscono  le  somme  di   competenza
individuale eccedente il tetto retributivo.
  6.  La   distribuzione   delle   quote   avviene   in   misura
proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.
  7. Le quote di fondo  comune  non  attribuite  a  seguito  del
raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite
al fondo comune stesso.
  8. Le eventuali quote di fondo comune  non  ripartite  per  il
raggiungimento   dei   tetti   economici   individuali   vengono
utilizzate, all'interno dell'istituto di cui al comma 6, lettera
a), dell'articolo 123, per obiettivi di produttività individuati
in sede di accordi quadro regionali.
  9. Gli accordi quadro  regionali  possono  prevedere,  secondo
quanto stabilito nell'articolo 123, commi 1, 2 e 3, che il fondo
di  incentivazione  di  cui  al  comma  8  sia  gestito  in  via
sperimentale, limitatamente o totalmente, con il  sistema  della
produttività per obiettivi.



  127.  Plus  orario  e  sua  determinazione.  -  1.  L'attività
connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui all'articolo
101,  comma  6,  punto  I,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270  (82/a),  va  svolta  in  plus
orario.
  2. I tetti massimi di plus orario  individuali  sono  fissati,
nei limiti del fondo a disposizione, come segue:
    a) 7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
    b) 5  ore  settimanali  per  il  personale  medico  a  tempo
definito.
  3. Il plus orario individuale concordato con le Organizzazioni
Sindacali     mediche     e      successivamente      deliberato
dall'Amministrazione si integra con il normale orario di lavoro.
Il plus-orario e il normale orario di lavoro  sommati  tra  loro
costituiscono debito orario complessivo individuale.  Il  debito
orario  complessivo  così  definito   deve   essere   verificato
attraverso sistemi obiettivi di controllo.
  4. La misura del  plus-orario  individuale  reso  può  trovare
compensazione all'interno del semestre: Le differenze in difetto
o in eccesso di plus-orario reso nel semestre, rispetto a quello
dovuto, debbono essere compensate nel  semestre  successivo.  In
caso di mancato recupero del plus-orario  individuale  dovuto  e
non reso, si effettuano  le  relative  proporzionali  trattenute
economiche corrispondenti.
  5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo  106,  comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 20  maggio  1987,
n. 270 (82/a), limitatamente  al  periodo  di  applicazione  del
presente regolamento, la misura del valore orario  è  rapportata
per ciascun operatore al 10% del trattamento  economico  globale
mensile lordo, così come determinato nel comma 6, per  ogni  ora
settimanale di plus-orario reso.
  6. Il trattamento economico da assumere a riferimento  per  la
determinazione del valore orario del plus orario reso e  per  il
riparto del fondo di incentivazione di cui al comma  6,  lettera
b), dell'articolo 123 è quello in atto  goduto  al  31  dicembre
1989 sulla base del decreto del Presidente della  Repubblica  20
maggio 1987, n. 270 (82/a). Non concorrono  alla  determinazione
di detto  trattamento  economico  i  miglioramenti  economici  e
quelli connessi all'anzianità di servizio previsti dal  presente
regolamento. Per il personale assunto o  nei  casi  di  modifica
della posizione funzionale, o del rapporto di  lavoro,  in  data
successiva al 31  dicembre  1989,  si  applicano  i  trattamenti
economici iniziali previsti dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20  maggio  1987,  n.  270  (82/a).  E'  fatto  salvo
l'importo del valore orario in godimento qualora più favorevole.
Dal 1° gennaio 1990 il valore orario come  sopra  determinato  è
incrementato  annualmente  di  una  percentuale  pari  al  tasso
inflattivo programmato per l'anno stesso.
  7. Con periodicità semestrale può essere attuata la  revisione
del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.
  8. Le competenze  economiche  relative  al  presente  istituto
vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
  9. Al  personale  soggetto  a  plus-orario  che  rinunci  alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso  a  titolo
di incentivazione.
  10. Le Regioni sono tenute a verificare che le Unità Sanitarie
Locali, una volta determinati i fondi da destinare  all'istituto
di incentivazione della produttività di cui al comma 6,  lettera
a),  dell'articolo  123,  provvedano  ad  applicare   l'istituto
attivando le  procedure  per  l'individuazione  del  plus-orario
necessario, pervenendo al pieno utilizzo  dei  fondi  stessi  in
connessione  ai  piani  di  lavoro   di   équipe   ovvero   alla
determinazione degli obiettivi di produttività,  attribuendo  al
personale  interessato  agli  obiettivi   i   relativi   acconti
economici nella misura dell'80% del valore massimo  fissato  per
la singola ora di plus-orario. Tale acconto è restituito in caso
di  mancato   conseguimento   dell'obiettivo   di   produttività
prefissato in  ragione  percentuale  al  mancato  raggiungimento
dell'obiettivo stesso. Le modalità  sono  definite  in  sede  di
accordo quadro regionale.
  11.  In  sede  di  accordo,  a  livello  di  Enti  gli  stessi
convengono  con   le   Organizzazioni   Sindacali   maggiormente
rappresentative l'articolazione delle attività professionali  da
rendere in  plus-orario  soggette  a  rilevazione,  in  modo  da
garantire un incremento  della  produttività  e  maggiori  spazi
anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
  12. Qualora, nell'arco  di  vigenza  del  piano  di  lavoro  o
dell'obiettivo programmato, si realizzino situazioni di  vacanze
di organico, relativamente al personale impegnato in attività di
plus-orario, o rinunce di  plus-orario  assegnato,  le  relative
quote di équipe vengono ripartite, dalla data di vacanza, tra il
restante personale componente l'équipe.



  128. Modalità di determinazione del fondo del personale  della
categoria A). - 1. Il Fondo del personale della categoria A)  di
cui all'articolo 126 è costituito dalle quote corrisposte  o  da
corrispondere a  detto  personale  relativamente  all'anno  1989
dalle singole Unità Sanitarie Locali, incrementato con i criteri
indicati negli articoli precedenti.
  2. Il  fondo  predetto  deve  essere,  comunque,  garantito  e
liquidato nella sua globalità al personale medico per il periodo
di  validità  del  presente  regolamento,  con  l'obiettivo   di
mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attività
ambulatoriale  e  di  prevenzione  complessivamente  resa  dalle
strutture pubbliche.



  129. Modalità di ripartizione del fondo di  incentivazione  di
cui al comma 6, lettera B), dell'articolo 123. - 1. I  fini,  le
modalità  operative  e   la   valutazione   della   produttività
dell'istituto di cui all'articolo 101, comma 6,  punto  II,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,  n.  270
(82/b), sono quelli indicati negli  articoli  101  e  108  dello
stesso decreto.
  2. La valutazione della produttività dell'istituto di  cui  al
comma 1 viene definita su specifici programmi in sede regionale,
attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie Locali  sulla
base dei seguenti indici  medi  di  produttività  oggettivamente
rilevati a livello regionale:
    a) contenimento  della  spesa  corrente  rispetto  a  quella
storica  riferita  all'anno  precedente  a   quello   preso   in
considerazione;
    b) durata media della  degenza,  indice  di  occupazione  di
posti letto, indice di turn-over del posto letto;
    c)  la  riduzione  dei  tempi  di  attesa  intra  ed   extra
ospedaliera;
    d) economie realizzate rispetto all'indice  medio  regionale
per la farmaceutica esterna ed interna;
    e) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;
    f) progressiva elevazione degli standards di  intervento  in
materia di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;
    g) attivazione e  svolgimento  di  programmi  di  educazione
sanitaria;
    h) altri eventuali indici  di  produttività,  oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello  regionale  o
di Unità Sanitarie Locali.
  3.  L'accordo  quadro  regionale  provvede  a  determinare  le
principali  aree  nell'ambito  delle  quali  le  singole   Unità
Sanitarie  Locali  devono  realizzare  gli  specifici   progetti
obiettivo. Lo stesso  accordo  deve  pure  prevedere  i  criteri
metodologici attraverso i quali perseguire i processi  attuativi
dei singoli interventi che devono tendere al  conseguimento  dei
risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto  accordo
deve, in particolare, determinare le modalità per  correlare  la
misura  dei  compensi  ai  risultati  conseguiti  rispetto  agli
obiettivi prefissati, escludendo, in ogni caso,  possibilità  di
erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla  presenza
in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.
  4. Gli Enti individuano,  su  proposta  dei  responsabili  dei
servizi e sentite  le  Organizzazioni  Sindacali,  le  unità  di
personale assegnate alla realizzazione dei singoli  progetti  di
intervento.
  5. Ai  fini  di  verifiche  e  programmazione  dei  successivi
interventi le Unità Sanitarie Locali sono tenute  a  trasmettere
alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento  dei
risultati ottenuti. Le Regioni, a loro volta,  per  i  fini  del
sistema  informativo  di  Governo,  riferiscono  annualmente  al
Ministro della Sanità ed ai Ministri per la Funzione Pubblica  e
del Tesoro.
  6. Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei  tempi
concordati, si provvede alla liquidazione delle  quote  relative
ai singoli progetti nei  confronti  degli  operatori  che  hanno
effettivamente partecipato alla loro realizzazione,  sulla  base
della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed
in  relazione  al  quadro  di  perseguimento   degli   obiettivi
prefissati.



  130. Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità
di ripartizione per il personale medico veterinario.  -  1.  Nel
rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal
presente regolamento, che si richiama a tutti gli  effetti,  gli
incentivi della produttività per il servizio veterinario formano
un   comparto    autonomo    e    riservato    agli    operatori
medico-veterinari del servizio stesso.
  2. Il fondo di incentivazione del personale medico veterinario
viene  costituito  dalle  somme   destinate   al   finanziamento
dell'istituto  relativamente  all'anno  1989  ed   eventualmente
integrato dalle entrate  aggiuntive  a  quelle  rilevate  al  31
dicembre 1989, corrisposte da enti  o  privati  per  prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto  della  quota
di  spettanza  della   amministrazione   e   della   percentuale
rispettivamente del 10% e del 5% da portare in aumento ai  fondi
delle categorie C) e D) di cui all'articolo 126.
  3. Al personale medico veterinario è  riconosciuto  lo  stesso
tetto orario del personale medico a tempo pieno.
  4. Il trattamento economico da assumere a riferimento  per  la
determinazione del valore orario del plus orario reso o  per  il
riparto del fondo di incentivazione di cui al comma  6,  lettera
b), dell'articolo 123 è determinato con i criteri del  personale
medico.
  5. Le competenze spettanti  al  personale  medico  veterinario
sono  ripartite  secondo  i   criteri   di   cui   allo   schema
dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270 (83).
  6.  L'attuazione  dell'incentivazione  di  cui   al   presente
articolo è obbligatoria e deve essere  prioritariamente  rivolta
ad incrementare le attività di vigilanza permanete e profilassi.
A  tale  scopo  le  Unità  Sanitarie  Locali,  nel  definire  il
finanziamento  del  fondo   suddetto,   prevedono   stanziamenti
sufficienti a incentivare adeguatamente l'attività di vigilanza,
fermo restando  il  limite  massimo  individuale  di  sette  ore
settimanali. Tale fondo viene finanziato con  le  somme  erogate
nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale  dal  Ministero  della
Sanità per l'attività di vigilanza e con gli eventuali  proventi
derivanti da attività di assistenza zooiatrica svolte in  regime
convenzionale.



  131. Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità
di  ripartizione  per  il  personale  medico  veterinario  degli
Istituti Zooprofilattici. - 1. Il  finanziamento  del  fondo  di
incentivazione  della  produttività  per  il   personale   degli
Istituti Zooprofilattici è fissato  in  ragione  del  10%  della
spesa complessiva risultante a rendicontazione per  le  attività
finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.
  2. Tale fondo è incrementabile per le entrate  corrisposte  da
enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste.
  3. Il fondo così determinato è ripartito come  previsto  nella
tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente  della
Repubblica  25  giugno  1983,  n.  348  (84),  come   modificato
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  13
maggio 1987, n. 228. La suddivisione della  quota  spettante  ai
gruppi A) e B) di cui  all'articolo  127  avviene  tenuto  conto
della rispettiva presenza numerica all'interno della équipe  che
ha reso la prestazione.
  4.  L'attuazione  dell'incentivazione  di  cui   al   presente
articolo è obbligatoria e deve essere  prioritariamente  rivolta
ad  incrementare  le  attività  di   supporto   alla   vigilanza
veterinaria permanente e zooprofilassi. A tale scopo le Regioni,
nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono prevedere  un
fondo da trasferire all'Istituto di riferimento  per  l'attività
di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, nella  misura
utile  ad  attribuire  al  personale  medico  veterinario  e  al
personale laureato non medico adeguati incentivi.



  132. Norme finali. - 1. A regime l'individuazione  globale  di
indicatori e di indici di produttività e di ulteriori  fondi  di
finanziamento per i diversi settori sanitari,  amministrativi  e
tecnici e la  definizione  del  modello  di  applicazione  degli
standards  conseguiti,   ai   fini   della   valutazione   della
produttività,  è  demandata   ad   una   apposita   commissione,
costituita presso il Ministero della Sanità, composta da esperti
designati dal Governo, Regioni ed  A.N.C.I.,  che  li  definisce
entro il 31 dicembre 1990, anche in riferimento  agli  obiettivi
della programmazione nazionale.
  2. Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanità e  del  Tesoro
gli accordi decentrati relativi all'applicazione  dell'istituto.
Il Ministero della Sanità effettua le  relative  valutazioni  in
ordine  all'andamento  della  spesa  per  incentivazione   della
produttività e per attività specialistica convenzionata esterna,
comunicandone  i  risultati  al   Ministero   del   Tesoro,   al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   alle   Regioni   ed
assumendo,  congiuntamente  con   i   predetti,   le   opportune
iniziative  atte  a  correggere   l'eventuale   incremento   non
controllato dell'onere.
  3. A far data dal 1°  dicembre  1990  i  compensi  previsti  a
saldo,  derivanti  dall'istituto  della   incentivazione   della
produttività di cui al comma 6 dell'articolo  123,  non  possono
essere erogati se  non  sono  state  costituite  le  commissioni
tecnico scientifiche per la promozione della qualità dei servizi
e delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 65. In caso di
inerzia degli Enti si applica l'articolo 135, comma 10.
  4.  Al  fine  di  consentire  la  soluzione  di  problematiche
applicative connesse alle norme  contenute  nel  presente  capo,
anche in relazione alla specificità  delle  realtà  interessate,
con riferimento al disposto di cui all'articolo  124,  comma  6,
viene demandata al Ministero della Sanità -  Direzione  Generale
della Programmazione Sanitaria la  titolarità  ad  attivare  una
commissione tecnica composta da un rappresentante designato  dal
Ministero della  Sanità,  che  la  presiede,  un  rappresentante
designato dal Ministero del Tesoro, un rappresentante  designato
dalla  Regione  interessata  ed  un   rappresentante   designato
dall'A.N.C.I..  L'attivazione  di  tale  commissione  ha   luogo
d'ufficio, ovvero a richiesta  delle  amministrazioni  regionali
interessate   o   delle   Organizzazioni    Sindacali    mediche
maggiormente rappresentative. I verbali della  commissione  sono
trasmessi ai Ministeri e alle Regioni interessati per l'adozione
dei provvedimenti di competenza.

                           TITOLO VI
              Norme transitorie finali e di rinvio
           Capo I - Disposizioni particolari e finali

  133. Norma transitoria per gli ex medici  condotti.  -  1.  La
validità della normativa di cui all'articolo 110 del decreto del
Presidente della Repubblica  20  maggio  1987,  n.  270  (84/a),
integrato dall'articolo 6 del decreto del Ministro della  Sanità
18 novembre 1987, n. 503, è prorogata fino al 30  dicembre  1990
solo nei confronti degli ex medici  condotti  ed  equiparati  in
attività di servizio  che  non  abbiano  ancora  optato  per  il
rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.
  2.  Ai   limitati   effetti   economici   del   riconoscimento
dell'anzianità di servizio pregressa, al personale indicato  nel
comma 1 ed a  coloro  che  hanno  effettuato  l'opzione  tra  il
rapporto a tempo pieno e  quello  a  tempo  definito,  ai  sensi
dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270 (84/a), e del  decreto  del  Ministro  della
Sanità 18 novembre 1987, n. 503, è applicato con decorrenza  dal
31 dicembre 1990 il meccanismo di  ricostruzione  economica  già
previsto dall'articolo  54  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348  (84/b),  con  riferimento  ai
valori tabellari stipendiali previsti per il rapporto di  lavoro
a tempo definito dall'articolo 46 del succitato decreto, secondo
la posizione funzionale di inquadramento.



  134. Disposizioni particolari. - 1 .......................(85)
  2 ........................................................(86)
  3 ........................................................(87)
  4. L'articolo 83 del decreto del Presidente  della  Repubblica
20 maggio 1987, n. 270 (84/a), è così integrato:
    a) .....................................................(88)
    b) .....................................................(89)
    c) .....................................................(90)
  5 ........................................................(91)
  6 ........................................................(92)



  135. Commissioni per la verifica e la revisione della  qualità
dei servizi e delle prestazioni sanitarie. - 1. In ogni  Regione
è  costituita  la  Commissione  regionale  per  la  verifica   e
revisione  della  qualità  dei  servizi  e   delle   prestazioni
sanitarie.
  2. La commissione ha i seguenti compiti:
    a) valutare i servizi sanitari in termini di:
      adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;
      correttezza delle procedure e delle prestazioni;
      risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini,  ai
programmi deliberati e in comparazione  con  gli  standard  medi
nazionali;
    b)  promuovere  la  diffusione  delle  metodologie  per   il
miglioramento qualitativo delle  prestazioni,  anche  attraverso
l'avvio  di  iniziative  specifiche,  regionali  o  locali,   di
formazione di personale  esperto  in  valutazione  e  promozione
delle qualità dei servizi e della assistenza sanitaria;
    c) validare e verificare progetti e programmi di valutazione
predisposti a livello di Unità  Sanitaria  Locale  dall'apposita
commissione di cui al comma 7.
  3. La commissione è nominata con provvedimento del  Presidente
della Giunta entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento ed è presieduta dal Presidente  dell'Ordine
dei medici della provincia capoluogo di regione.
  4. La commissione è composta da:
    a) i Presidenti degli Ordini e dei Collegi  provinciali  del
capoluogo regionale;
    b)   due   funzionari   regionali   scelti    nei    settori
epidemiologico-informativo,  dell'assistenza  sanitaria,   della
programmazione sanitaria;
    c) sette esperti qualificati nei settori  della  valutazione
della qualità dei servizi e delle prestazioni  sanitarie;  della
programmazione   ed   organizzazione    dei    servizi;    della
epidemiologia  e  statistica;  della  formazione  professionale;
della   assistenza   infermieristica    (nursing),    assistenza
farmaceutica e diagnostica strumentali, scelti dalla Regione fra
i dipendenti del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  di  strutture
universitarie e tra i componenti di società scientifiche;
    d)   cinque   rappresentanti    nominati    annualmente    e
congiuntamente  dalle  Organizzazioni   Sindacali   maggiormente
rappresentative, in modo da garantire la  presenza  dei  diversi
profili professionali;
    e)  un  funzionario  regionale  della   carriera   direttiva
amministrativa, con funzioni di segretario.
  5. La commissione regionale invia un  rapporto  semestrale  al
Comitato nazionale di  cui  al  comma  11  sui  progetti  e  sui
programmi avviati e sui risultati raggiunti.
  6. Per la vigenza del presente  regolamento,  il  coordinatore
sanitario della  Unità  Sanitaria  Locale,  tenuto  conto  degli
indirizzi regionali e sentito l'ufficio di direzione,  individua
almeno tre tra i seguenti progetti di valutazione della  qualità
dei servizi e delle prestazioni, dei quali almeno uno di valenza
ospedaliera e uno di valenza territoriale:
    a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;
    b) consumo  di  farmaci  per  giornata  di  degenza  e  loro
valutazione quanti-qualitativa, anche in funzione  del  rapporto
costo-beneficio;
    c)  tempi  di  risposta  diagnostica  intraospedaliera,   in
rapporto alle attività in plus-orario e alla durata media  delle
degenze;
    d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla  durata
delle degenze nelle unità operative a valenza  chirurgica  e  al
rapporto tra ricoverati e operati nelle stesse unità;
    e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;
    f) adozione e valutazione di  nuovi  modelli  di  assistenza
infermieristica per obiettivi e miglioramento degli  aspetti  di
carattere alberghiero;
    g)  riscontri  anatomo-patologi  sui  reperti  chirurgici  e
riscontri autoptici sui decessi;
    h) valutazione  dei  servizi  di  pronta  disponibilità  nei
settori  sanitario,  veterinario  e  igienistico-ambientale,  in
rapporto ai bisogni prevedibili e alle  attività  effettivamente
svolte;
    i) valutazione dei  servizi  e  dei  programmi  adottati  in
attuazione del Piano Sanitario Nazionale e regionale;
    l) qualità della documentazione  clinica  e  adozione  della
cartella infermieristica;  ulteriori  programmi  possono  essere
aggiunti in sede locale con riferimento ad aspetti critici della
situazione assistenziale;
    m) valutazione di progetti di metodologie per la prevenzione
delle infezioni ospedaliere.
  7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro
il termine indicato al comma 3, gli organi della Unità Sanitaria
Locale, i quali procedono,  contestualmente,  alla  costituzione
della commissione professionale per la verifica e  la  revisione
della qualità  dei  servizi  e  delle  prestazioni  della  Unità
Sanitaria Locale, la cui composizione, in relazione ai programmi
deliberati, è la seguente:
    a) il Presidente dell'ordine o collegio interessato, che  la
presiede;
    b) i responsabili dei servizi interessati;
    c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;
    d) tre operatori dei servizi interessati;
    e) il  direttore  sanitario  e  il  coordinatore  sanitario,
nonché il coordinatore amministrativo per i programmi a  valenza
organizzativo-gestionale.
  8. In relazione alle peculiarità della  verifica  e  revisione
della qualità nei presidi ospedalieri, la commissione  di  Unità
Sanitaria Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della
direzione  sanitaria  del  presidio  ospedaliero   di   maggiore
rilevanza nella Unità Sanitaria  Locale,  la  quale  opera  come
nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la  valutazione
della qualità tecnico-scientifica ed umana dei servizi  e  delle
prestazioni ospedaliere. Il nucleo operativo  è  composto  dagli
operatori che intendono avviare o hanno  in  atto  programmi  di
valutazione della qualità, dal direttore sanitario,  che  ne  fa
parte  di  diritto,  e  dal  coordinatore  sanitario  ed   opera
nell'ambito dei programmi  a  valenza  ospedaliera  adottati  ai
sensi del comma 7.
  9.  La  commissione  della  Unità   Sanitaria   Locale   invia
semestralmente alla commissione regionale di cui al comma  1  un
rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.
  10. La mancata osservanza dei termini perentori  indicati  per
la costituzione delle commissioni regionali e di Unità Sanitaria
Locale  determina  l'azione  sostitutiva  a  norma  delle  leggi
vigenti.  Le  commissioni  operano  validamente  anche   se   in
composizione ristretta per carenza  di  designazione  di  alcuni
membri.
  11. A livello nazionale il  coordinamento  delle  attività  di
verifica  e  revisione  della  qualità  dei  servizi   e   delle
prestazioni  è  affidato  ad  un  comitato  nazionale   per   la
valutazione  della  qualità  tecnico-scientifica  ed  umana  dei
servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle
istituzioni sanitarie.
  12. Il comitato, istituito  con  decreto  del  Ministro  della
Sanità, è presieduto  dal  Presidente  della  Federazione  degli
Ordini dei medici ed è composto da:
    a) i rappresentanti delle federazioni  degli  ordini  e  dei
collegi;
    b)   esperti   nelle   seguenti   aree:   diagnosi,    cura,
riabilitazione; prevenzione,  sanità  pubblica,  farmaceutica  e
organizzazione dei  servizi;  epidemiologia,  valutazione  della
qualità e sistemi informativi;  amministrativo-gestionale;  essi
sono scelti fra i dipendenti del Servizio  Sanitario  Nazionale,
delle università, di Enti nazionali di ricerca scientifica e  le
associazioni  scientifiche  e  culturali  mediche  e  di   altre
professionalità sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;
    c) il direttore dell'Istituto  superiore  di  sanità  o  suo
delegato;
    d) sei rappresentanti nominati annualmente e  congiuntamente
dalle  Organizzazioni  Sindacali  maggiormente  rappresentative,
garantendo la presenza dei diversi profili professionali;
    e) il segretario generale del Consiglio sanitario nazionale;
    f) sei rappresentanti delle direzioni generali del Ministero
della Sanità;
    g) un rappresentante del Ministero del Tesoro;
    h)  un  rappresentante  del  Dipartimento   della   Funzione
Pubblica;
    i) sei rappresentanti delle Regioni;
    l) tre rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M.;
    m)  il  dirigente  generale  del  Servizio  centrale   della
programmazione   sanitaria   come   responsabile   del   sistema
informativo di governo,  con  funzioni  di  coordinamento  della
segreteria del Comitato.
  13.   Il   Comitato   può   essere   articolato   in   sezioni
corrispondenti ad aree distinte di intervento e di valutazione.



  136. Norma finale di rinvio. - 1. Restano confermate, ove  non
modificate   o   sostituite   dal   presente   regolamento,   le
disposizioni di cui ai decreti del Presidente  della  Repubblica
25 giugno 1983, n. 348 (93), e 20 maggio 1987, n. 270 (94),  per
quanto compatibili.
  2. L'articolo 79 del decreto del Presidente  della  Repubblica
20 maggio 1987, n. 270 (94), è abrogato anche per quanto attiene
alle professionalità mediche veterinarie.

                          PARTE TERZA
                      Disposizioni comuni

  137.   Copertura   finanziaria.   -   1.   L'onere   derivante
dall'applicazione del presente regolamento è  valutato  in  lire
4.273 miliardi per l'anno 1990, ivi  compreso  l'onere  per  gli
anni 1988 e 1989 ed in lire 6.117 miliardi per l'anno 1991.
  2. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione  del
presente regolamento si provvede ai sensi del  decreto-legge  13
novembre 1990, n. 326.



  138. Entrata in vigore. - 1. Il presente regolamento entra  in
vigore il giorno successivo a  quello  della  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                      (Si omettono gli allegati)
                     COMPARTO DEL PERSONALE
                DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
                  (Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986)
                 Codice di autoregolamentazione
             dell'esercizio del diritto di sciopero

Confederazioni                                        sindacali:
CGIL-CISL-UIL-CIDA-CISNAL-CISAL-CONFSAL-CONFEDIR.
  Organizzazioni            sindacali:             CGIL/FUNZIONE
PUBBLICA/SANITA'-CISL/FISOS-UIL/SANITA'-CIDA/
SIDIRSS-CONFEDIR/DIRSAN-CISAL/SANITA'-CISAS/SANITA'-CIDIESSE.
                            Premessa

Le Confederazioni  Sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,  CIDA,  CISNAL,
CISAL,  CONFSAL,  CONFEDIR   e   le   Organizzazioni   sindacali
COIL/FUNZIONE   PUBBLICA/SANITA',    CISL/FISOS,    UIL/SANITA',
CIDA/SIDIRSS,  CONFEDIR/DIRSAN,  CISAL/SANITA',   CISAS/SANITA',
CIDIESSE con il  presente  atto  si  propongono  l'obiettivo  di
costruire nuove relazioni sindacali e  sociali  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso,
con l'intento  di  accrescere  la  solidarietà  tra  le  diverse
espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture
e servizi idonei a tutelare la salute  dell'uomo.  Peraltro,  il
quadro  dei  rapporti  e  delle  relazioni  sindacali,  cui   il
sottoscritto codice offre un forte contributo di  chiarezza  con
l'autonoma regolamentazione delle procedure  e  delle  forme  di
sciopero,  esige   dalle   controparti   una   contemporanea   e
corrispondente  reciprocità  di  impegni  e   di   atteggiamenti
comportamentali, in modo che l'intero  sistema  delle  relazioni
possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su
tutto  l'arco  dei  problemi  che  costituiscono  l'insieme  dei
rapporti.
  Punto 1.0 - Oggetto
  Il  diritto  di  sciopero,   che   costituisce   una   libertà
fondamentale per ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si
esercita attraverso  metodi  e  tempi  capaci  di  garantire  il
rispetto della dignità e  dei  valori  della  persona  umana  in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5  e
6, della legge n. 93/1983.
  Le organizzazioni sindacali  si  impegnano  ad  esercitare  il
diritto allo sciopero secondo  criteri  e  modalità  di  seguito
specificate.
  Fatte  salve  le  prestazioni  atte  a  garantire  i   diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente  codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco  i  valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e
della  pace,  e  nelle  vertenze  di  carattere   generale   che
interessano la generalità del mondo del lavoro.
  Punto 2.0 - Titolarità
  La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli  scioperi
è  di  esclusiva  competenza  delle  strutture:   nazionali   di
categoria per  quelli  nazionali;  regionali  di  categoria  per
quelli regionali; territoriali di categoria per quelli locali.
  Per scioperi aziendali  (o  di  singola  unità  operativa)  la
titolarità  dell'esercizio  del  diritto  di   sciopero   è   di
competenza delle strutture aziendali e territoriali.
  La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa  con
le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
  Per le  strutture  prive  di  articolazione  territoriale,  la
proclamazione dello sciopero  sarà  stabilita  dalla  rispettiva
struttura nazionale (di comparto).
  Funto 3.0 - Proclamazione - Modalità - Pubblicità
  Le iniziative  di  sciopero  dovranno  essere  dichiarate  con
quindici giorni di preavviso.
  La  proclamazione  degli   scioperi   sarà   comunicata   alla
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
Funzione  Pubblica,  al  Ministero  della  Sanità;  in  caso  di
scioperi proclamati a livello  locale  sarà  data  comunicazione
alle rispettive Regioni ed U.S.L.
  Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e
la data dell'azione collettiva  di  astensione  dal  lavoro,  si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute  nel
Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.  13/86  e
da quelle definite dal  contratto  di  comparto.  In  ogni  caso
l'attivazione di  tali  procedure  non  incide  sui  termini  di
preavviso dell'azione sindacale proclamata.
  Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
  - nel mese di agosto;
  - nei cinque giorni che precedono  e  nei  cinque  giorni  che
seguono  le  consultazioni  elettorali  europee,   nazionali   e
referendarie;
  - nei cinque giorni che precedono  e  nei  cinque  giorni  che
seguono le consultazioni  elettorali  regionali,  provinciali  e
comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
  - nei giorni dal giovedì  antecedente  la  Pasqua  al  martedì
successivo.
  Gli  scioperi  dichiarati  o  in  corso  di  effettuazione  si
intendono  immediatamente  sospesi  in   casi   di   avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
  Il primo sciopero, per qualsiasi tipo  di  vertenza,  non  può
superare, anche nelle strutture  complesse  ed  organizzate  per
turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
  Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
  Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in  un  unico  e  continuativo  periodo  riferito  a
ciascun turno.
  Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino  singole
unità operative, funzionalmente  non  autonome,  ovvero  singoli
profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme  improprie  quali
lo sciopero bianco.
  Con  la  proclamazione  dello  sciopero  vanno  divulgate   le
motivazioni dello stesso, nonché le informazioni  relative  alle
modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
  L'informazione dovrà  avere  la  massima  diffusione  e  dovrà
comunque  essere  tale  da  far  conoscere  i  servizi  comunque
garantiti.
  Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni
  Le norme di cui trattasi vincolano le strutture  sindacali,  a
tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria
del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
  Ciò impegna le singole  organizzazioni  sindacali  a  valutare
preventivamente  le  eventuali  iniziative  di  sciopero,  senza
peraltro precludersi la possibilità di iniziativa  singola,  per
la quale, comunque, valgono le norme del presente codice.
  Ogni comportamento difforme costituisce motivo  di  intervento
da parte delle istanze statutarie competenti.
  Punto 5.0 - Termini di validità
  Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al
termine della vigenza contrattuale.




 ------------------------ ------------------------------------- 
|Confederazioni sindacali|       Organizzazioni sindacali      |
 ------------------------ ------------------------------------- 
|C.G.I.L. . . . . . . . .|C.G.I.L./Funzione Pubblica/Sanità    |
|C.I.S.L. . . . . . . . .|C.I.S.L./Fisos                       |
|U.I.L. . . . . . . . . .|U.I.L./Sanità                        |
|C.I.D.A. . . . . . . . .|C.I.D.A./Sidirss                     |
|C.I.S.A.L. . . . . . . .|Fials-Cisal                          |
|CONFE.DIR  . . . . . . .|Confedir/Dirsan                      |
|CONF.S.A.L.  . . . . . .|Cisas/Sanità                         |
|C.I.S.N.A.L. . . . . . .|Cidiesse                             |

                     COMPARTO DEL PERSONALE
                DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
                  (Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986)
                 Codice di autoregolamentazione
             dell'esercizio del diritto di sciopero

Organizzazione sindacale: S.I.C.U.S.
                            Premessa

L'Organizzazione  sindacale   S.I.C.U.S.   (Sindacato   Italiano
Chimici Unità  Sanitarie)  con  il  presente  atto  si  propone:
l'obiettivo di costruire nuove  relazioni  sindacali  e  sociali
nell'ambito   del   Servizio   Sanitario   Nazionale   e   delle
articolazioni dello  stesso,  con  l'intento  di  accrescere  la
solidarietà tra  le  diverse  espressioni  dei  lavoratori,  per
favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare  la
salute dell'uomo. Peraltro,  il  quadro  dei  rapporti  e  delle
relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre  un  forte
contributo di chiarezza con  l'autonoma  regolamentazione  delle
procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una
contemporanea e  corrispondente  reciprocità  di  impegni  e  di
atteggiamenti comportamentali,  in  modo  che  l'intero  sistema
delle relazioni possa conseguire livelli  di  trasparenza  e  di
sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che  costituiscono
l'insieme dei rapporti.
  Punto 1.0 - Oggetto
  Il  diritto  di  sciopero,   che   costituisce   una   libertà
fondamentale per ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si
esercita attraverso  metodi  e  tempi  capaci  di  garantire  il
rispetto della dignità e  dei  valori  della  persona  umana  in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5  e
6, della legge n. 93/1983.
  L'organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto
allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
  Fatte  salve  le  prestazioni  atte  a  garantire  i   diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente  codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco  i  valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e
della  pace,  e  nelle  vertenze  di  carattere   generale   che
interessano la generalità del mondo del lavoro.
  Punto 2.0 - Titolarità
  La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli  scioperi
è di  esclusiva  competenza  delle  strutture:  -  nazionali  di
categoria per quelli nazionali; -  regionali  di  categoria  per
quelli regionali; - territoriali di categoria per quelli locali.
  Per scioperi aziendali  (o  di  singola  unità  operativa)  la
titolarità dell'esercizio del  diritto  è  di  competenza  delle
strutture aziendali e territoriali.
  La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa  con
le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
  Punto 3.0 - Proclamazione - Modalità - Pubblicità
  Le iniziative  di  sciopero  dovranno  essere  dichiarate  con
quindici giorni di preavviso.
  Le  proclamazioni  degli   scioperi   sarà   comunicata   alla
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
Funzione  Pubblica,  al  Ministero  della  Sanità;  in  caso  di
scioperi proclamati a livello  locale  sarà  data  comunicazione
alle rispettive Regioni ed U.S.L.
  Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e
la data dell'azione collettiva  di  astensione  dal  lavoro,  si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute  nel
Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica, n. 13/86  e
da quelle definite dal  contratto  di  comparto.  In  ogni  caso
l'attivazione di  tali  procedure  non  incide  sui  termini  di
preavviso dell'azione sindacale proclamata.
  Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
  - nel mese di agosto;
  - nei cinque giorni che precedono  e  nei  cinque  giorni  che
seguono  le  consultazioni  elettorali  europee,   nazionali   e
referendarie;
  - nei cinque giorni che precedono  e  nei  cinque  giorni  che
seguono le consultazioni  elettorali  regionali,  provinciali  e
comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
  - nei giorni dal giovedì  antecedente  la  Pasqua  al  martedì
successivo.
  Gli  scioperi  dichiarati  o  in  corso  di  effettuazione  si
intendono  immediatamente  sospesi  in   casi   di   avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
  Il primo sciopero, per qualsiasi tipo  di  vertenza,  non  può
superare, anche nelle strutture  complesse  ed  organizzate  per
turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
  Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
  Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in  un  unico  e  continuativo  periodo  riferito  a
ciascun turno.
  Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino  singole
unità operative, funzionalmente  non  autonome,  ovvero  singoli
profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme  improprie  quali
lo sciopero bianco.
  Con  la  proclamazione  dello  sciopero  vanno  divulgate   le
motivazioni dello stesso, nonché le informazioni  relative  alle
modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
  L'informazione dovrà  avere  la  massima  diffusione  e  dovrà
comunque  essere  tale  da  far  conoscere  i  servizi  comunque
garantiti.
  Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni
  Le norme di cui trattasi vincolano le strutture  sindacali,  a
tutti i livelli, dell'organizzazione  sindacale  firmataria  del
presente protocollo ed i lavoratori ad essa iscritti.
  Ogni comportamento difforme costituisce motivo  di  intervento
da parte delle istanze statutarie competenti.
  Punto 5.0 - Termini di validità
  Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al
termine della vigenza contrattuale.
                    Organizzazione sindacale

S.I.C.U.S.
                     COMPARTO DEL PERSONALE
                DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
                  (Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986)
                 Codice di autoregolamentazione
             dell'esercizio del diritto di sciopero

Organizzazione sindacale: A.U.P.I.
                            Premessa

L'Organizzazione  sindacale  A.U.P.I.   (Associazione   Unitaria
Psicologi Italiani) con il presente atto si propone: l'obiettivo
di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del
Servizio Sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso,
con l'intento  di  accrescere  la  solidarietà  tra  le  diverse
espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture
e servizi idonei a tutelare la salute  dell'uomo.  Peraltro,  il
quadro  dei  rapporti  e  delle  relazioni  sindacali,  cui   il
sottoscritto codice offre un forte contributo di  chiarezza  con
l'autonoma regolamentazione delle procedure  e  delle  forme  di
sciopero,  esige   dalle   controparti   una   contemporanea   e
corrispondente  reciprocità  di  impegni  e   di   atteggiamenti
comportamentali, in modo che l'intero  sistema  delle  relazioni
possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su
tutto  l'arco  dei  problemi  che  costituiscono  l'insieme  dei
rapporti.
  Punto 1.0 - Oggetto
  Il  diritto  di  sciopero,   che   costituisce   una   libertà
fondamentale per ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si
esercita attraverso  metodi  e  tempi  capaci  di  garantire  il
rispetto della dignità, e dei  valori  della  persona  umana  in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5  e
6, della legge n. 93/1983.
  L'organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto
allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
  Fatte  salve  le  prestazioni  atte  a  garantire  i   diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente  codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco  i  valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e
della  pace,  e  nelle  vertenze  di  carattere   generale   che
interessano la generalità del mondo del lavoro.
  Punto 2.0 - Titolarità
  La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli  scioperi
è  di  esclusiva  competenza  delle  strutture:   nazionali   di
categoria per  quelli  nazionali,  regionali  di  categoria  per
quelli regionali; - territoriali di categoria per quelli locali.
  Per scioperi aziendali  (o  di  singola  unità  operativa)  la
titolarità  dell'esercizio  del  diritto  di   sciopero   è   di
competenza delle strutture aziendali e territoriali.
  La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa  con
le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
  Punto 3.0 - Proclamazione - Modalità - Pubblicità
  Le iniziative  di  sciopero  dovranno  essere  dichiarate  con
quindici giorni di preavviso.
  La  proclamazione  degli   scioperi   sarà   comunicata   alla
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
Funzione  Pubblica,  al  Ministero  della  Sanità;  in  caso  di
scioperi proclamati a livello  locale  sarà  data  comunicazione
alle rispettive Regioni ed U.S.L.
  Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e
la data dell'azione collettiva  di  astensione  dal  lavoro,  si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute  nel
Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.  13/86  e
da quelle definite dal  contratto  di  comparto.  In  ogni  caso
l'attivazione di  tali  procedure  non  incide  sui  termini  di
preavviso dell'azione sindacale proclamata.
  Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
  - nel mese di agosto;
  - nei cinque giorni che precedono  e  nei  cinque  giorni  che
seguono  le  consultazioni  elettorali  europee,   nazionali   e
referendarie;
  - nei cinque giorni che precedono  e  nei  cinque  giorni  che
seguono le consultazioni  elettorali  regionali,  provinciali  e
comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
  - nei giorni dal giovedì  antecedente  la  Pasqua  al  martedì
successivo.
  Gli  scioperi  dichiarati  o  in  corso  di  effettuazione  si
intendono  immediatamente  sospesi  in   casi   di   avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
  Il primo sciopero, per qualsiasi tipo  di  vertenza,  non  può
superare, anche nelle strutture  complesse  ed  organizzate  per
turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
  Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consentite.
  Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in  un  unico  e  continuativo  periodo  riferito  a
ciascun turno.
  Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino  singole
unità operative, funzionalmente  non  autonome,  ovvero  singoli
profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme  improprie  quali
lo sciopero bianco.
  Con  la  proclamazione  dello  sciopero  vanno  divulgate   le
motivazioni dello stesso, nonché le informazioni  relative  alle
modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
  L'informazione dovrà  avere  la  massima  diffusione  e  dovrà
comunque  essere  tale  da  far  conoscere  i  servizi  comunque
garantiti.
  Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni
  Le norme di cui trattasi vincolano le strutture  sindacali,  a
tutti i livelli, dell'organizzazione  sindacale  firmataria  del
presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
  Ogni comportamento difforme costituisce motivo  di  intervento
da parte delle istanze statutarie competenti.
  Punto 5.0 - Termini di validità
  Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al
termine della vigenza contrattuale.
  Organizzazione sindacale
  A.U.P.I.
                     COMPARTO DEL PERSONALE
                DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Area negoziale della professionalità medica art. 6 commi 5,  6,
                 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986)
                 Codice di autoregolamentazione
             dell'esercizio del diritto di sciopero
                            Premessa

L'etica professionale impone al medico di osservare  particolari
regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando  i
limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
  Pertanto le sottoscritte Organizzazioni Sindacali dei  medici,
che prestano la  loro  attività  professionale  alle  dipendenze
della Pubblica Amministrazione, si sono sempre attenute a  forme
di autodisciplina.
  Le sottoscritte Organizzazioni  Sindacali  considerato  quanto
dispone l'art. 11, quinto e sesto comma  della  Legge  29  Marzo
1983, n. 93, dichiarano che si  atterranno,  nell'esercizio  del
diritto di sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:

                           Articolo 1

La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al
rispetto per la vita  e  per  l'incolumità  dei  pazienti,  alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

                           Articolo 2

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a  portare
a  conoscenza  dei  loro  iscritti   il   presente   codice   di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso  in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.

                           Articolo 3

Nelle divisioni e nei servizi  ospedalieri  saranno  erogate  le
prestazioni  di  diagnosi  e  cura  non  dilazionabili  con   le
modalità, la frequenza e la continuità, nonché  con  l'intensità
che, secondo il  giudizio  in  ogni  caso  sempre  riservato  al
medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare
danni alla salute e non pregiudicare  il  rispetto  dei  diritti
costituzionalmente tutelati.
  In particolare saranno assicurati:
    a)  l'accettazione  per  i  ricoveri  d'urgenza;  il  pronto
soccorso  medico  e  chirurgico  nonché   i   relativi   servizi
specialistici e diagnostici necessari a  garantire  le  urgenze;
l'anestesia per le  sole  urgenze;  la  rianimazione  e  terapia
intensiva;  gli  interventi  urgenti  per  la  profilassi  delle
malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari;
    b) turni di guardia  e/o  di  pronta  disponibilità  saranno
opportunamente organizzati;
    c)  le  predette  prestazioni  non  dilazionabili,   saranno
garantite anche presso quelle sedi  extraospedaliere,  che,  per
l'ubicazione,  presentino  di  fatto  carattere  sostitutivo  di
presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le  quali  tali
servizi siano ordinariamente espletati.

                           Articolo 4

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste
per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce,  certificazioni
e trattamenti sanitari obbligatori).

                           Articolo 5

Saranno  garantiti:  la  vigilanza  sui  focolai   di   malattie
infettive e zoonosi; il controllo degli animali  morsicatori  ai
fini della profilassi antirabbica; la  macellazione  di  urgenza
degli animali in pericolo di vita;  l'approvvigionamento  carneo
agli ospedali, case di cura ed  istituti  convenzionati,  nonché
residenze protette ed assistite; i servizi diagnostici necessari
per garantire le urgenze.

                           Articolo 6

Le  organizzazioni  sindacali  mediche  di  categoria,  assumono
l'impegno  di  consultarsi   reciprocamente   in   merito   alla
proclamazione di scioperi.
  Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena
libertà di azione, fermo restando  il  rispetto  del  codice  di
autoregolamentazione.

                           Articolo 7

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità    dei    medici    in    relazione    ai     compiti
igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo
le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

                           Articolo 8

In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi che lo hanno reso necessario.

                           Articolo 9

In apertura di vertenza sarà  dato  preavviso  non  inferiore  a
quindici giorni.

                          Articolo 10

La proclamazione, la sospensione  e  la  revoca  dello  sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale,  di
unità   sanitaria   locale   o   di   presidio   dagli    organi
statutariamente competenti delle Organizzazioni Sindacali.

                          Articolo 11

La proclamazione  degli  scioperi  a  carattere  nazionale  sarà
comunicata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministro  della  Sanità
al Ministro  degli  Interni,  al  Coordinamento  delle  Regioni,
all'A.N.C.I., all'U.N.C.E.M.

                          Articolo 12

Il primo  sciopero  per  qualsiasi  tipo  di  vertenza  non  può
superare la durata di 24 ore.
  Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in  un  unico  e  continuativo  periodo  riferito  a
ciascun turno.

                          Articolo 13

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità  naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino  gravi
emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per  i  tempi  in
cui tali condizioni  di  emergenza  sussisteranno,  non  saranno
indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.

                          Articolo 14

Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
  - nel mese di agosto;
  - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e  nel  giorno
successivo  alle  operazioni  elettorali   europee,   nazionali,
referendarie, nonché a quelle regionali, provinciali, e comunali
limitatamente al rispettivo ambito territoriale;
  - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio;
  - nei giorni dal giovedì  antecedente  la  Pasqua  al  martedì
successivo.

                          Articolo 15

Fatte  salve  le  prestazioni  atte  a   garantire   i   diritti
costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà
fondamentali garantite dalla Costituzione, la libertà  sindacale
in ispecie, altri valori essenziali della  convivenza  civile  e
della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte
organizzazioni sindacali si riservano la più  ampia  facoltà  di
iniziativa in deroga, per quanto  di  ragione,  alle  regole  di
comportamento sopra formulate.

                          Articolo 16

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia  per  la
durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica  di
tali  accordi,  le  sottoscritte  organizzazioni  si   riservano
l'autonoma  facoltà  di  confermarlo  ovvero  di  sostituirlo  o
modificarlo preliminarmente all'inizio delle  trattative  per  i
successivi accordi.
  CO.S.ME.D.
  A.A.R.O.I.
  A.I.P.A.C.
  A.N.A.A.O - S.I.M.P.
  A.N.M.D.O.
  S.N.R.
  S.U.M.I.
  S.I.V.E.M.P.
  S.I.M.E.T.
  S.U.M.E.T.
  FE.ME.PA.
  S.E.D.I.
                     COMPARTO DEL PERSONALE
                DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
       (Area negoziale della professionalità medica Art.
          6 commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986)
                 Codice di autoregolamentazione
             dell'esercizio del diritto di sciopero
                            Premessa

L'etica professionale impone al medico di osservare  particolari
regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando  i
limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
  Pertanto la sottoscritta Organizzazione Sindacale medica,  che
presta la propria attività professionale alle  dipendenze  della
Pubblica Amministrazione,  si  è  sempre  attenuta  a  forme  di
autodisciplina.
  La sottoscritta Organizzazione  Sindacale  considerato  quanto
dispone l'art. 11, quinto e sesto comma  della  legge  29  marzo
1983, n. 93, dichiara che si atterrà, nell'esercizio del diritto
di sciopero, ai principi e alle modalità seguenti.

                           Articolo 1

La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al
rispetto per la vita  e  per  l'incolumità  dei  pazienti,  alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

                           Articolo 2

La sottoscritta Organizzazione Sindacale si impegna a portare  a
conoscenza  dei  propri   iscritti   il   presente   Codice   di
Autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso  in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.

                           Articolo 3

Nelle Divisioni e nei Servizi  Ospedalieri  saranno  erogate  le
prestazioni  di  diagnosi  e  cura  non  dilazionabili  con   le
modalità, la frequenza o la continuità, nonché  con  l'intensità
che, secondo il  giudizio  in  ogni  caso  sempre  riservato  al
medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare
danni alla salute e non pregiudicare  il  rispetto  dei  diritti
costituzionalmente tutelati.
  In particolare saranno assicurati:
    a)  l'accettazione  per  i  ricoveri  d'urgenza;  il  pronto
soccorso  medico  e  chirurgico  nonché   i   relativi   servizi
specialistici e diagnostici necessari a  garantire  le  urgenze;
l'anestesia per le  sole  urgenze;  la  rianimazione  e  terapia
intensiva;  gli  interventi  urgenti  per  la  profilassi  delle
malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari;
    b) turni di guardia  e/o  di  pronta  disponibilità  saranno
opportunatamente organizzati;
    c)  le  predette  prestazioni  non  dilazionabili,   saranno
garantite anche presso quelle sedi  extraospedaliere,  che,  per
l'ubicazione,  presentino  di  fatto  carattere  sostitutivo  di
Presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le  quali  tali
servizi siano ordinariamente espletati.

                           Articolo 4

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste
per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce,  certificazioni
e trattamenti sanitari obbligatori).

                           Articolo 5

Questa Organizzazione  Sindacale  medica  di  categoria,  assume
l'impegno di consultarsi con le  altre  OO.SS.  in  merito  alla
proclamazione di scioperi, mantenendo in ogni  caso  la  propria
piena libertà di azione, fermo restando il rispetto  del  Codice
di Autoregolamentazione.

                           Articolo 6

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità    dei    medici    in    relazione    ai     compiti
igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo
le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

                           Articolo 7

In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi che lo hanno reso necessario.

                           Articolo 8

In apertura di vertenza sarà  dato  preavviso  non  inferiore  a
quindici giorni.

                           Articolo 9

La proclamazione, la sospensione  e  la  revoca  dello  sciopero
saranno attuate in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale,  di
Unità   Sanitaria   Locale   o   di   Presidio   dagli    organi
statutariamente competenti della Organizzazione Sindacale.

                          Articolo 10

La proclamazione  degli  scioperi  a  carattere  Nazionale  sarà
comunicata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministro della  Sanità,
al Ministro  degli  Interni,  al  Coordinamento  delle  Regioni,
all'ANCI, all'UNCEM.

                          Articolo 11

Il primo  sciopero  per  qualsiasi  tipo  di  vertenza  non  può
superare la durata di 24 ore.
  Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in  un  unico  e  continuativo  periodo  riferito  a
ciascun turno.

                          Articolo 12

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità  naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino  gravi
emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per  i  tempi  in
cui tali condizioni  di  emergenza  sussisteranno,  non  saranno
indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.

                          Articolo 13

Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
  - nel mese di agosto;
  - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e  nel  giorno
successivo  alle  operazioni  elettorali   europee,   nazionali,
referendarie, nonché a quelle regionali,  provinciali,  comunali
limitatamente al rispettivo ambito territoriale;
  - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; -  nei  giorni  dal
giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

                          Articolo 14

Fatte  salve  le  prestazioni  atte  a   garantire   i   diritti
costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà
fondamentali garantite dalla Costituzione, la libertà  sindacale
in ispecie, altri valori essenziali della  convivenza  civile  e
della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la sottoscritta
Organizzazione Sindacale si riserva  la  più  ampia  facoltà  di
iniziativa in deroga, per quanto  di  ragione,  alle  regole  di
comportamento sopra formulate.

                          Articolo 15

Il presente Codice di Autoregolamentazione ha efficacia  per  la
durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica  di
tali  accordi,  la  sottoscritta   Organizzazione   si   riserva
l'autonoma  facoltà  di  confermarlo  ovvero  di  sostituirlo  o
modificarlo preliminarmente all'inizio delle  trattative  per  i
successivi accordi.
  ANAAD-SIMP
                     COMPARTO DEL PERSONALE
                DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Area negoziale della professionalità medica Art. 6 commi 5,  6,
                 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 68/86)
                 Codice di autoregolamentazione
             dell'esercizio del diritto di sciopero

Organizzazioni   sindacali:   Confederazione   Italiana   Medici
Ospedalieri (CIMO), in qualità di Associazione sindacale  medica
di categoria e di Confederazione cui aderiscono le  Associazioni
medico-specialistiche  ADOI,  AIPO,  AOGOI,  AMIO,  ANCO,  SIOD,
SINFIR, nonché il Sindacato Nazionale Autonomo  Medici  Italiani
(SNAMI), settore ospedaliero.
                            Premessa

L'etica professionale impone al medico di osservare  particolari
regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando  i
limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
  Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei  medici,
che prestano la  loro  attività  professionale  alle  dipendenze
della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a  forme
di autodisciplina.
  Le sottoscritte organizzazioni sindacali,  considerato  quanto
dispone l'art. 11, quinto e sesto comma  della  legge  29  marzo
1983, n. 93, nonché l'art. 10 del D.P.R. 395/88, dichiarano  che
si  atterranno,  nell'esercizio  del  diritto  di  sciopero,  ai
principi e alle modalità seguenti:

                           Articolo 1

La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al
rispetto per la vita  e  per  l'incolumità  dei  pazienti,  alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

                           Articolo 2

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a  portare
a  conoscenza  dei  loro  iscritti   il   presente   Codice   di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso  in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.

                           Articolo 3

Nelle Divisioni e nei Servizi  Ospedalieri  saranno  erogate  le
prestazioni  di  diagnosi  e  cura  non  dilazionabili  con   le
modalità, la frequenza o la continuità, nonché  con  l'intensità
che, secondo il  giudizio  in  ogni  caso  sempre  riservato  al
medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare
danni alla salute e non pregiudicare  il  rispetto  dei  diritti
costituzionalmente tutelati.
  In particolare saranno assicurati:
    a)  l'accettazione  per  i  ricoveri  d'urgenza;  il  pronto
soccorso  medico  e  chirurgico  nonché   i   relativi   servizi
specialistici e diagnostici necessari a  garantire  le  urgenze;
l'anestesia per le  sole  urgenze;  la  rianimazione  e  terapia
intensiva;  gli  interventi  urgenti  per  la  profilassi  delle
malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari;
    b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità;
    c)  le  predette  prestazioni  non  dilazionabili,   saranno
garantite anche presso quelle sedi  extraospedaliere,  che,  per
l'ubicazione,  presentino  di  fatto  carattere  sostitutivo  di
Presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le  quali  tali
servizi siano ordinariamente espletati.

                           Articolo 4

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste
per l'adempimento degli obblighi imposti dalla Legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce,  certificazioni
e trattamenti sanitari obbligatori).

                           Articolo 5

Le  organizzazioni  sindacali  mediche  di  cui  sopra  assumono
l'impegno di consultarsi con le altre  organizzazioni  sindacali
mediche di categoria in merito alla proclamazione di scioperi.
  Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena
libertà di azione, fermo restando  il  rispetto  del  codice  di
autoregolamentazione.

                           Articolo 6

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità    dei    medici    in    relazione    ai     compiti
igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo
le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

                           Articolo 7

In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi che lo hanno reso necessario.

                           Articolo 8

In apertura di vertenza sarà  dato  preavviso  non  inferiore  a
quindici giorni.

                           Articolo 9

La proclamazione, la sospensione  e  la  revoca  dello  sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale,  di
unità   sanitaria   locale   o   di   presidio   dagli    organi
statutariamente competenti delle organizzazioni sindacali  sopra
elencate.

                          Articolo 10

La proclamazione  degli  scioperi  a  carattere  nazionale  sarà
comunicata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della Funzione pubblica, al Ministro della  Sanità,
al Ministro  degli  Interni,  al  Coordinamento  delle  Regioni,
all'ANCI, all'UNCEM.

                          Articolo 11

Il primo  sciopero  per  qualsiasi  tipo  di  vertenza  non  può
superare la durata di 24 ore.
  Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in  un  unico  e  continuativo  periodo  riferito  a
ciascun turno.

                          Articolo 12

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità  naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino  gravi
emergenze di carattere sanitario.
  Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni  di  emergenza
sussisteranno,   non   saranno   indetti    scioperi    o,    se
precedentemente indetti, saranno sospesi.

                          Articolo 13

Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
  - nel mese di agosto;
  - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e  nel  giorno
successivo  alle  operazioni  elettorali   europee,   nazionali,
referendarie, nonché a quelle regionali,  provinciali,  comunali
limitatamente al rispettivo ambito territoriale;
  - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio;
  - nei giorni dal giovedì  antecedente  la  Pasqua  al  martedì
successivo.

                          Articolo 14

Fatte  salve  le  prestazioni  atte  a   garantire   i   diritti
costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà
fondamentali garantite dalla Costituzione, la libertà  sindacale
in ispecie, altri valori essenziali della  convivenza  civile  e
della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte
organizzazioni sindacali si riservano la più  ampia  facoltà  di
iniziativa in deroga, per quanto  di  ragione,  alle  regole  di
comportamento sopra formulate.

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saeisdtnse0shsnsislhisniy                          Articolo 15

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia  per  la
durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della Legge 29
marzo 1983, n. 93.
  Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi,  le
sottoscritte Organizzazioni si riservano l'autonoma  facoltà  di
confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo  preliminarmente
all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
  Roma, 21 ottobre 1989
  Confederazione Italiana Medici Ospedalieri

                     COMPARTO DEL PERSONALE
                DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
       (Area negoziale della professionalità medica Art.
          6 commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 68/86)
                 Codice di autoregolamentazione
             dell'esercizio del diritto di sciopero
                            Premessa

L'etica professionale impone al medico di osservare  particolari
regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando  i
limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
  Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei  medici,
che prestano la  loro  attività  professionale  alle  dipendenze
della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a  forme
di autodisciplina.
  Le sottoscritte organizzazioni sindacali,  considerato  quanto
dispone l'art. 11, quinto e sesto comma  della  legge  29  marzo
1983, n. 93, nonché l'art. 10 del D.P.R. 395/88, dichiarano  che
si  atterranno,  nell'esercizio  del  diritto  di  sciopero,  ai
principi e alle modalità seguenti:

                           Articolo 1

La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al
rispetto per la vita  e  per  l'incolumità  dei  pazienti,  alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

                           Articolo 2

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a  portare
a  conoscenza  dei  loro  iscritti   il   presente   codice   di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso  in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.

                           Articolo 3

Nelle divisioni e nei servizi  ospedalieri  saranno  erogate  le
prestazioni  di  diagnosi  e  cura  non  dilazionabili  con   le
modalità, la frequenza e la continuità, nonché  con  l'intensità
che, secondo il  giudizio  in  ogni  caso  sempre  riservato  al
medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare
danni alla salute e non pregiudicare  il  rispetto  dei  diritti
costituzionalmente tutelati.
  In particolare saranno assicurati:
    a)  l'accettazione  per  i  ricoveri  d'urgenza;  il  pronto
soccorso  medico  e  chirurgico  nonché   i   relativi   servizi
specialistici e diagnostici necessari a  garantire  le  urgenze;
l'anestesia per le  sole  urgenze;  la  rianimazione  e  terapia
intensiva;  gli  interventi  urgenti  per  la  profilassi  delle
malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari;
    b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità;
    c)  le  predette  prestazioni  non  dilazionabili,   saranno
garantite anche presso quelle sedi  extraospedaliere,  che,  per
l'ubicazione,  presentino  di  fatto  carattere  sostitutivo  di
presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le  quali  tali
servizi siano ordinariamente espletati.

                           Articolo 4

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste
per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce,  certificazioni
e trattamenti sanitari obbligatori).

                           Articolo 5

L'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri assume l'impegno di
consultarsi con le altre  organizzazioni  sindacali  mediche  di
categoria in merito all'eventuale proclamazione di scioperi.
  Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena
libertà di azione, fermo restando  il  rispetto  del  codice  di
autoregolamentazione.

                           Articolo 6

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità    dei    medici    in    relazione    ai     compiti
igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo
le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

                           Articolo 7

In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi che lo hanno reso necessario.

                           Articolo 8

In apertura di vertenza sarà  dato  preavviso  non  inferiore  a
quindici giorni.

                           Articolo 9

La proclamazione, la sospensione  e  la  revoca  dello  sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale,  di
unità   sanitaria   locale   o   di   presidio   dagli    organi
statutariamente competenti delle organizzazioni sindacali  sopra
elencate.

                          Articolo 10

La proclamazione  degli  scioperi  a  carattere  Nazionale  sarà
comunicata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministro della  Sanità,
al Ministro  degli  Interni,  al  Coordinamento  delle  Regioni,
all'ANCI, all'UNCEM.

                          Articolo 11

Il primo  sciopero  per  qualsiasi  tipo  di  vertenza  non  può
superare la durata di 24 ore.
  Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in  un  unico  e  continuativo  periodo  riferito  a
ciascun turno.

                          Articolo 12

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità  naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino  gravi
emergenze di carattere sanitario.
  Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni  di  emergenza
sussisteranno,   non   saranno   indetti    scioperi    o,    se
precedentemente indetti, saranno sospesi.

                          Articolo 13

Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
  - nel mese di agosto;
  - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e  nel  giorno
successivo  alle  operazioni  elettorali   europee,   nazionali,
referendarie, nonché a quelle regionali, provinciali, e comunali
limitatamente al rispettivo ambito territoriale;
  - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio;
  - nei giorni dal giovedì  antecedente  la  Pasqua  al  martedì
successivo.

                          Articolo 14

Fatte  salve  le  prestazioni  atte  a   garantire   i   diritti
costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà
fondamentali garantite dalla Costituzione, la libertà  sindacale
in ispecie, altri valori essenziali della  convivenza  civile  e
della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte
organizzazioni sindacali si riservano la più  ampia  facoltà  di
iniziativa in deroga, per quanto  di  ragione,  alle  regole  di
comportamento sopra formulate.

                          Articolo 15

Il presente Codice di Autoregolamentazione ha efficacia  per  la
durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della Legge 29
marzo 1983, n. 93.
  Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi,  le
sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma  facoltà  di
confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo  preliminarmente
all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
  Roma, 21 ottobre 1989
    ANPO - Associazione Nazionale Primari
                                                     Ospedalieri
                     COMPARTO DEL PERSONALE
                DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
       (Area negoziale della professionalità medica Art.
           6 commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/86)
                 Codice di autoregolamentazione
             dell'esercizio del diritto di sciopero
                            Premessa

L'etica professionale impone al medico di osservare  particolari
regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando  i
limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
  Pertanto le sottoscritte Organizzazioni Sindacali dei  medici,
che prestano la  loro  attività  professionale  alla  dipendenza
della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a  forme
di autodisciplina.
  Le sottoscritte organizzazioni sindacali,  considerato  quanto
dispone l'Art. 11, quinto e sesto comma  della  Legge  29  marzo
1983, n. 93, dichiarano che si  atterranno,  nell'esercizio  del
diritto di sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:

                           Articolo 1

La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al
rispetto  per  la  vita  e  l'incolumità  dei   pazienti,   alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

                           Articolo 2

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a  portare
a  conoscenza  dei  loro  iscritti   il   presente   codice   di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso  in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.

                           Articolo 3

Nelle divisioni e nei servizi  ospedalieri  saranno  erogate  le
prestazioni  di  diagnosi  e  cura  non  dilazionabili  con   le
modalità, la frequenza e la continuità, nonché  con  l'intensità
che, secondo il  giudizio  in  ogni  caso  sempre  riservato  al
medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare
danni alla salute e non pregiudicare  il  rispetto  dei  diritti
costituzionalmente tutelati.
  In particolare saranno assicurati:
    a)  l'accettazione  per  i  ricoveri  d'urgenza;  il  pronto
soccorso  medico  e  chirurgico  nonché   i   relativi   servizi
specialistici e diagnostici necessari a  garantire  le  urgenze;
l'anestesia per le  sole  urgenze;  la  rianimazione  e  terapia
intensiva;  gli  interventi  urgenti  per  la  profilassi  delle
malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari;
    b) turni di guardia  e/o  di  pronta  disponibilità  saranno
opportunamente organizzati;
    c)  le  predette  prestazioni  non  dilazionabili,   saranno
garantite anche presso quelle sedi  extraospedaliere,  che,  per
l'ubicazione,  presentino  di  fatto  carattere  sostitutivo  di
Presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le  quali  tali
servizi siano ordinariamente espletati.

                           Articolo 4

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste
per l'adempimento degli obblighi imposti dalla Legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce,  certificazioni
e trattamenti sanitari obbligatori).

                           Articolo 5

Saranno inoltre garantiti: la vigilanza sui focolai di  malattie
infettive e zoonosi; il controllo degli animali  morsicatori  ai
fini della profilassi antirabbica; la  macellazione  di  urgenza
degli animali in pericolo di vita;  l'approvvigionamento  carneo
agli ospedali, case di cura ed  istituti  convenzionati,  nonché
residenze protette ed assistite; i servizi diagnostici necessari
per garantire le urgenze.

                           Articolo 6

Le  organizzazioni  sindacali  mediche  assumono  l'impegno   di
consultarsi  reciprocamente  in  merito  alla  proclamazione  di
scioperi.
  Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena
libertà di azione, fermo restando  il  rispetto  del  codice  di
autoregolamentazione.

                           Articolo 7

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità    dei    medici    in    relazione    ai     compiti
igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo
le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

                           Articolo 8

In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi che lo hanno reso necessario.

                           Articolo 9

In apertura di vertenza sarà  dato  preavviso  non  inferiore  a
quindici giorni.

                          Articolo 10

La proclamazione, la sospensione  e  la  revoca  dello  sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale,  di
unità   sanitaria   locale   o   di   presidio   dagli    organi
statutariamente competenti delle organizzazioni sindacali  sopra
elencate.

                          Articolo 11

La proclamazione  degli  scioperi  a  carattere  nazionale  sarà
comunicata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministro della  Sanità,
al Ministro  degli  Interni,  al  Coordinamento  delle  Regioni,
all'ANCI, all'UNCEM.

                          Articolo 12

Il  primo  sciopero,  anche   nelle   strutture   complesse   ed
organizzate per turni, per qualsiasi tipo di  vertenza  non  può
superare la durata di un'intera giornata (24 ore).
  Gli scioperi successivi al primo, per  la  medesima  vertenza,
non supereranno le 48 ore consentite.
  Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in  un  unico  e  continuativo  periodo  riferito  a
ciascun turno.
  Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino  singole
unità operative, funzionalmente  non  autonome,  ovvero  singoli
profili professionali.

                          Articolo 13

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità  naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino  gravi
emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per  i  tempi  in
cui tali condizioni  di  emergenza  sussisteranno,  non  saranno
indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.

                          Articolo 14

Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
  - nel mese di agosto;
  - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e  nel  giorno
successivo  alle  operazioni  elettorali   europee,   nazionali,
referendarie, nonché a quelle regionali, provinciali, e comunali
limitatamente al rispettivo ambito territoriale;
  - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio;
  - nei giorni dal giovedì  antecedente  la  Pasqua  al  martedì
successivo.

                          Articolo 15

Fatte  salve  le  prestazioni  atte  a   garantire   i   diritti
costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà
fondamentali garantite dalla Costituzione, la libertà  sindacale
in ispecie, altri valori essenziali della  convivenza  civile  e
della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte
organizzazioni sindacali si riservano la più  ampia  facoltà  di
iniziativa in deroga, per quanto  di  ragione,  alle  regole  di
comportamento sopra formulate.

                          Articolo 16

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia  per  la
durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della Legge 29
marzo 1983, n. 93.
  Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi,  le
sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma  facoltà  di
confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo  preliminarmente
all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
  CGIL-MEDICI
  CISL-MEDICI
  UIL-MEDICI

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff.  19  dicembre  1990,  n.
295, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto.  Nel  testo  sono  state  inserite  le
correzioni di cui  all'avviso  di  rettifica  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1991, n. 122.

(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(4) Riportata alla voce Documentazioni amministrative  e
legalizzazione di firme.

(4/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(5) Riportato al n. R/C.

(6) Sostituisce con nove commi, i commi 2 e 3  dell'art.
3, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(7) Sostituisce il comma  6  dell'art.  112,  D.P.R.  20
maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(8) Riportata al n. R/XCI.

(9) Riportato al n. R/CXII.

(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(11) Riportato al n. R/VI.

(11/a) Riportato al n. R/C.

(11/b) Riportato al n. R/VI.

(11/c) Riportato al n. R/CXII

(11/d) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(11/e) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(11/f) Riportato al n. R/VI.

(12) Riportato al n. R/LXXVII bis.

(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(13/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(14) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(15) Riportato al n. R/C.

(15/a) Riportato al n. R/C.

(15/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(15/c) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(15/d) L'art. 6,  D.P.C.M.  27  ottobre  1994,  n.  770,
riportato alla voce Impiegati  civili  dello  Stato,  ha
disposto la cessazione dell'efficacia  degli  artt.  27,
28, 29, 30, 95, 96, 97  e  98  del  presente  decreto  a
decorrere dalla data di entrata in vigore  dello  stesso
D.P.C.M. 770 del 1994.

(16) Riportata al n. R/LXXXV.

(16/a) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(16/b) L'art. 6,  D.P.C.M.  27  ottobre  1994,  n.  770,
riportato alla voce Impiegati  civili  dello  Stato,  ha
disposto la cessazione dell'efficacia  degli  artt.  27,
28, 29, 30, 95, 96, 97  e  98  del  presente  decreto  a
decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello stesso
D.P.C.M. 770 del 1994.

(16/c) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(17) Riportato alla voce  Istituto  di  patronato  e  di
assistenza sociale.

(18) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(18/a) Riportato al n. R/VI.

(19) Con D.M. 26 luglio 1991,  n.  295  (Gazz.  Uff.  16
settembre 1991, n. 217) è stato approvato il regolamento
dei corsi di qualificazione  per  l'accesso  al  profilo
professionale    di    operatore     tecnico     addetto
all'assistenza.

(19/a) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(19/b) Riportato al n. R/C.

(19/c) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(19/d) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(20) Riportato al n. R/C.

(21) Riportato al n. R/LXXVII bis.

(21/a) Riportato al n. R/C.

(22) Riportato al n. R/VI.

(23) Riportata alla voce Professioni  sanitarie  e  arti
ausiliarie.

(23/a) Riportato al n. R/C.

(24) Riportato alla voce Energia nucleare.

(25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(26) Riportata al n. R/LXXXV.

(26/a) Riportato al n. R/C.

(26/b) Riportato al n. R/LXXVII bis.

(26/c) Riportata al n. R/LXXXV.

(27) Riportata alla voce Lavoro.

(28) Riportato al n. R/C.

(29) Riportato al n. R/LXII.

(30) Riportato al n. R/XCIX.

(30/a) Riportato al n. R/C.

(31) Riportato al n. R/VI.

(32) Riportato al n. R/C.

(32/a) Riportata alla voce Lavoro.

(33) Riportato al n. R/C.

(34) Riportato al n. R/LXII.

(35) Riportato al n. R/XCIX.

(36) Aggiunge un periodo all'art. 31, comma 5, D.P.R. 20
maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(37) Sostituisce il comma  4  dell'art.  33,  D.P.R.  20
maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(38) Sostituisce il comma  3  dell'art.  34,  D.P.R.  20
maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(38/a) Riportato al n. R/C.

(39) Aggiunge la lettera f) al  comma  3  dell'art.  26,
D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(40)  Aggiunge  un  periodo  al  termine  del  comma  10
dell'art. 26, D.P.R. 20 maggio 1987, n.  270,  riportato
al n. R/C.

(41) Modifica il comma 15 dell'art. 26, D.P.R. 20 maggio
1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(42) Aggiunge il comma 16 all'art. 26, D.P.R. 20  maggio
1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(43) Aggiunge due commi all'art. 11,  D.P.R.  25  giugno
1983, n. 348, riportato al n. R/LXII.

(44) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(44/a) Riportato al n. R/LXII.

(44/b) Riportato al n. R/LXII.

(45) Riportato al n. R/C.

(45/a) Rioortato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(46) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e
legalizzazione di firme.

(47) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(47/a) Riportato al n. R/C.

(48) Sostituisce con i commi da 2 a 9 l'originario comma
2 dell'art. 75, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 27 , riportato
al n. R/C.

(49) Sostituisce il comma 6  dell'art.  112,  D.P.R.  20
maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C, già sostituito
con  identica  formulazione  dall'art.  7  del  presente
decreto.

(50) Riportata al n. R/XCI.

(51) Riportato al n. R/CXII.

(51/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(52) Riportato al n. R/VI.

(53) Riportato al n. R/LXXVII bis.

(54) Riportato al n. R/C.

(54/a) Riportato al n. R/C.

(54/b) Riportato al n. R/VI.

(54/c) Riportato al n. R/CXII.

(54/d) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(54/e) Riportato al n. R/VI.

(54/f) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(55) Rectius 27 marzo, riportato alla voce Ospedali.

(55/a) Riportato al n. R/LXXVII-bis.

(56) Riportato al n. R/VI.

(57) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(57/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(58) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(58/a) Riportato al n. R/C.

(59) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(59/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(59/b) L'art. 6,  D.P.C.M.  27  ottobre  1994,  n.  770,
riportato alla voce Impiegati  civili  dello  Stato,  ha
disposto la cessazione dell'efficacia  degli  artt.  27,
28, 29, 30, 95, 96, 97  e  98  del  presente  decreto  a
decorrere dalla data di entrata in vigore  dello  stesso
D.P.C.M. 770 del 1994.

(60) Riportata al n. R/LXXXV.

(60/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(60/b) L'art. 6,  D.P.C.M.  27  ottobre  1994,  n.  770,
riportato alla voce Impiegati  civili  dello  Stato,  ha
disposto la cessazione dell'efficacia  degli  artt.  27,
28, 29, 30, 95, 96, 97  e  98  del  presente  decreto  a
decorrere dalla data di entrata in vigore  dello  stesso
D.P.C.M. 770 del 1994.

(61) Riportato alla voce  Istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale.

(62) Riportato al n. R/C.

(63) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(63/a) Riportato al n. R/VI.

(63/b) Vedi, anche, l'art. 4, L. 23  dicembre  1994,  n.
724, riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(63/c) Riportato al n. R/C.

(64) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(65) Riportato al n. R/C.

(66) Riportata al n. R/XCI.

(67) Riportato al n. R/VI.

(68) Riportato al n. R/LXXVII-bis.

(68/a) Riportato al n. R/VI.

(69) Riportata alla voce Professioni  sanitarie  e  arti
ausiliarie.

(70) Riportato al n. R/C.

(71) Riportato alla voce Energia nucleare.

(72) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(73) Riportata al n. R/LXXXV.

(74) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(75) Riportato al n. R/VI.

(76) Riportato alla voce Ospedali.

(77) Riportato al n. R/LXXVII-bis.

(78) Riportata alla voce Lavoro.

(79) Riportato al n. R/C.

(80) Riportato al n. R/LXII.

(81) Riportato al n. R/C.

(81/a) Riportata al n. R/I.

(82) Riportato al n. R/VI.

(82/a) Riportato al n. R/C.

(82/b) Riportato al n. R/C.

(83) Riportato al n. R/C.

(84) Riportato al n. R/LXII.

(84/a) Riportato al n. R/C.

(84/b) Riportato al n. R/LXII.

(85) Aggiunge un periodo al comma 5 dell'art. 31, D.P.R.
20 maggio  1987,  n.  270,  riportato  al  n.  R/C,  già
peraltro aggiunto con identica formulazione dall'art. 68
dello stesso decreto.

(86) Sostituisce il comma  4  dell'art.  33,  D.P.R.  20
maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C,  già  peraltro
sostituito con identica formulazione dall'art. 68  dello
stesso decreto.

(87) Sostituisce il comma  3  dell'art.  34,  D.P.R.  20
maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C,  già  peraltro
sostituito con identica formulazione dall'art. 68  dello
stesso decreto.

(88) Aggiunge la lettera f) al  comma  3  dell'art.  83,
D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(89) Aggiunge un  periodo  al  comma  10  dell'art.  83,
D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(90) Aggiunge il comma 16 all'art. 83, D.P.R. 20  maggio
1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(91) Aggiunge il comma 7 all'art. 85, D.P.R.  20  maggio
1987, n. 270, riportato al n. R/C.

(92) Aggiunge 2 commi  all'art.  11,  D.P.R.  25  giugno
1983, n. 348,  riportato  al  n.  R/LXII,  già  peraltro
aggiunto con l'identica formulazione dall'art. 68  dello
stesso decreto.

(93) Riportato al n. R/LXII.

(94) Riportato al n. R/C.