CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998-2001 DELL'AREA RELATIVA
ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
(G.U. 22.7.2000, n. 170)
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte
economica biennio 1998-1999 A seguito del parere favorevole espresso in
data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo
al CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del
S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 24
maggio 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 9,30 ha avuto luogo
l'incontro tra: L'ARAN: nella persona del Presidente - Prof. Carlo
Dell'Aringa e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali: OO.SS. di categoria Confederazioni
sindacali ANAAO/ASSOMED COSMED CIMO-ASMD UMSPED (AAROI - AIPAC
- SNR) CIVEMP (SIVEMP - SIMET) FED. CISL MEDICI - COSIME
CISL FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA,
ANMDO) ANPO CGIL MEDICI CGIL FED. UIL FNAM, FIALS Nuova
ASCOTI, CUMI AMFUP UIL Al termine della riunione, le parti, dopo aver
dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati,
hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. per il quadriennio
normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999. Quadriennio
normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 Art. 28, comma 4: il
riferimento corretto è all'art. 27, comma 7 e non comma 6; Art. 30,
comma 4: il riferimento esatto è alla clausola "di cui all'art. 38, comma
5 secondo periodo e successivi" anziché secondo periodo; Art. 37:
precisato meglio che l'importo è comprensivo della tredicesima
mensilità; Art. 38, comma 1, lett. a): il riferimento è all'art. 36,
comma 4; Art. 38, comma 3: aggiungere dopo "1996" "fatta salva
l'applicazione dell'art. 34" Art. 39, comma 8 ultima riga: ai sensi
degli artt. 28 e 29; Art. 47, comma 3 sostituire artt. 30 e 44 con "di
cui agli artt. 44, commi 5 e 6 e 45"; Tabelle n. 3 e n. 4 stipendio
medici a tempo definito L. 33.028.000 e non 33.000.000 (cfr. art. 3 CCNL
5.12.1996 II biennio economico 1996-1997). Dichiarazione congiunta n.
4: il riferimento é all'art. 25, comma 3, anziché u.c. CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica
biennio 1998-1999 Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente
contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici,
odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del
comparto di cui all'art. 2, comma 1 punto IV, dell'Accordo quadro per la
definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 24
novembre 1998. 2. Ai dirigenti delle Agenzie Regionali per la
Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto collettivo di
cui al comma 1. Sino all'inquadramento definitivo dei dirigenti nelle
agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei
comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, comma
2. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le
particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono
definite dal CCNL del 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del
presente CCNL. 4. Al fine di semplificare la stesura del presente
contratto, con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non
diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici,
odontoiatri e veterinari. Nella citazione "dirigenti medici" sono compresi
gli odontoiatri. 5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai
decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno
1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o
sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80
sono riportati rispettivamente come "d.lgs n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29
del 1993". Il testo unificato del d.lgs 29/1993 é stato ripubblicato nella
G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente
integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto, la dizione
"d.lgs n. 29 del 1993" è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le
modificazioni. L'atto aziendale di cui all'art. 3 bis del d.lgs 229/1999 é
riportato come "atto aziendale". 6. Il riferimento alle aziende,
amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi finalità
sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6, commi 1 e 2
del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto
il 2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come
"aziende". 7. Nel testo del presente contratto con il termine di
"articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente
individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio
Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di
livello nazionale, mentre con i termini "unità operativa", "struttura
organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente articolazioni interne
delle Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle
leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura
semplice o complessa si fa rinvio all'art. 27. 8. Il riferimento alle
norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed
integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio
economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati
contratti non disapplicate né modificate dal presente, l'eventuale
riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come "Dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I
livello va inteso con riferimento agli incarichi di cui all'art. 27 lett.
b), e) e d).
Art. 2
(disapplicato art.2 CCNL 2002-2005)
Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo
1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1
gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica. 2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da
parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure
di cui all'art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, è comunicata da parte
dell'A.RA.N. con idonea pubblicità di carattere generale alle aziende ed
enti destinatari che danno attuazione agli istituti a contenuto economico
e normativo con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni
dalla data di comunicazione. 3. Alla scadenza, il presente contratto si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da
una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo. 4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali,
le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva,
ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e le
procedure degli artt. 51 e 52 del d.lgs n. 29 del 1993. 6. In sede di
rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'Accordo di cui al comma precedente. TITOLO II RELAZIONI
SINDACALI CAPO I METODOLOGIE DI RELAZIONI Art. 3 Obiettivi e
strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e
dei sindacati, é riordinato in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e
alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi
erogati alla collettività. 2. Il predetto obiettivo comporta la
necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola
nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva a
livello nazionale; b) contrattazione collettiva integrativa, che si
svolge a livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate dal
presente contratto; c) concertazione, consultazione ed informazione.
L'insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si
estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche; d)
interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art.
4 Contrattazione collettiva integrativa (sostituito dall'art.4 CCNL 2002-2005) 1. In sede aziendale le
parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse
dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52. 2. In sede di contrattazione
collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: A)
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo
quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali relativi all'area dirigenziale; B) criteri generali
per: 1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo
dell'art. 52 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali
generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs.
502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali,
ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti.
Detta retribuzione é strettamente correlata alla realizzazione degli
obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali
o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la
necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste
dall'art. 65 del CCNL 5.12.1996; 2) l'attuazione dell'art. 43 legge
449/1997 3) la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive
assegnate ai sensi degli artt. 50 e 52; 4) le modalità di attribuzione
ai dirigenti cui é conferito uno degli incarichi previsti dall'art.27,
comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione collegata ai risultati ed
agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi
conferiti; 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt.
50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la
finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi
in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi
di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria
regionale; C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali dell'attività di formazione manageriale e aggiornamento dei
dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg.
del d.lgs 502/1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate
dall'art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n.
125; E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle
norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994
e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello
stesso decreto; F) implicazioni derivanti dagli effetti delle
innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti; G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui
all'art. 54, comma 1 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività
libero professione intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi
proventi ai dirigenti interessati. 3. Fermi restando i principi di
comportamento delle parti indicati nell'art. 11, sulle materie dalla
lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di
risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le
parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa
e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato é prorogabile di
altri trenta giorni. 4. I contratti collettivi integrativi non possono
essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti
collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente
articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
Art. 5
(disapplicato art.5 CCNL 2002-2005) Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo integrativo 1. I contratti collettivi
integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica
sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che,
per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate
a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle
risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale. 2. L'azienda provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare
la delegazione ,sindacale di cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio del
negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle
piattaforme. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio é
effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante é inviata a
tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi,
il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione é
effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda ovvero
da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa
entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti. 5. Le aziende o gli enti sono
tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione. Art. 6
(sostituito art.6 CCNL 2002-2005) Informazione, consultazione e
Commissioni paritetiche 1. Gli istituti dell'informazione,
concertazione e consultazione sono così disciplinati: A)
INFORMAZIONE: - L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni
sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali
di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza generale,
anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane
e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. - Nelle
materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione é
preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui
l'informazione dovrà essere preventiva o successiva. - Ai fini di una
più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque
con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero
per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di
dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi. B)
CONCERTAZIONE I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta
l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la
concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie: -
affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; -
articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; - gli
effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti
sul trattamento economico; - articolazione dell'orario e dei piani per
assicurare le emergenze; - condizioni, requisiti e limiti per il
ricorso alla risoluzione consensuale. La concertazione si svolge in
appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di
ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta
giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della
concertazione é redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i
propri distinti ruoli e responsabilità. C) CONSULTAZIONE La
consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro é
facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su: a) organizzazione e
disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e
distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche; b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n.
626. 2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del
dirigente alle attività dell'azienda é prevista la possibilità di
costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza
oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori
per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di
riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione
delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del
lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il
Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8, hanno il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda é tenuta a
fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La
composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, é di
norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza
femminile. 3. Presso ciascuna Regione é costituita una Conferenza
permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle
aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi
ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione
alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei
servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la
qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli
istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione,
dell'occupazione e l'andamento della mobilità. 4. E, costituita una
Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza
permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno,
sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le
politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della
mobilità.
Art. 7 Coordinamento regionale (disapplicato art.9 co.6 CCNL 2002-2005) l. Ferma rimanendo
l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali,
secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di
categoria firmatarie del presente CCNL, prevedrà gli argomenti e le
modalità di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli
istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo
stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli
sottoindicati: a) formazione manageriale e formazione continua,
comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente; b) verifica dell'entità dei finanziamenti dei fondi di
posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle
aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a
riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del d.lgs 229/1999, per ricondurli a congruità,
fermo restando il valore della spesa regionale; c) perequazione dei
fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione
dell'art. 41, relativo all'equiparazione del ex IX livello al X livello
non qualificato del DPR 384/1990; d) perequazione dei fondi delle
aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 42,
relativo alla corresponsione dell'indennità di esclusività di
rapporto; 2. In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d)
le aziende garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme
richiamate alle scadenze indicate dal contratto. 3. I protocolli
stipulati per l'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 saranno
inviati all'ARAN per il monitoraggio della spesa in relazione all'utilizzo
delle risorse finalizzate agli istituti richiamati.
Art. 8 Comitati
per le pari opportunità 1. I Comitati per le pari opportunità,
istituiti presso ciascuna azienda nell'ambito delle forme di
partecipazione previste dall'art. 6 comma 2, svolgono i seguenti
compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione é tenuta a fornire; b) formulazione
di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione
integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto D); C) promozione di
iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni
positive ai sensi della legge n. 125/1991. 2. I Comitati, presieduti da
un rappresentante dell'azienda, sono costituiti da un componente designato
da ciascuna delle organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL e
da un pari numero di rappresentanti dell'azienda. Il presidente del
Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo é
previsto un componente supplente. 3. Nell'ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate,
sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono
previste misure per favorire effettive condizioni di parità dei dirigenti
nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della
loro posizione in seno alla famiglia: - accesso ai corsi di formazione
manageriale; - processi di mobilità; - flessibilità degli orari di
lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali. 4. Le aziende
favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti
idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano
con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi
svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle
condizioni delle dirigenti all'interno delle aziende, fornendo, in
particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla
presenza nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi
formativi. 5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica
per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico
per un solo mandato. CAPO II I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITÀ DELLE
PREROGATIVE Art. 9 Soggetti sindacali 1. In attesa che la
rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga
disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da
appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi
dell'art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative
in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi
contratti collettivi nazionali. 2. Per effetto del comma 1, il
complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per
dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché
sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità
stabilite dall'art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati
dirigenti sindacali: - componenti delle RSA costituite dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 della
legge 300/1970; - componenti delle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale
(così sostituito dall'art.8 co.2 CCNL 2002-2005). 3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi
statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non
coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al comma 2 competono i soli
permessi di cui all'art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998. 4. In
attesa degli accordi del comma 1, la rappresentatività delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto esclusivamente
al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà
accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo
espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
considerato. 5. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a
quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998. Art.
10 Composizione delle delegazioni 1. La delegazione trattante di
parte pubblica, in sede decentrata, é costituita come segue: - dal
titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o da un suo
delegato; - dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati
appositamente individuati dall'azienda. 2. Per le organizzazioni
sindacali, la delegazione é composta: - da componenti di ciascuna delle
rappresentanze sindacali di cui all'art. 9, comma 1; - dai componenti
delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del
presente CCNL. 3. Il dirigente eletto o designato quale componente
nelle rappresentanze di cui all'art. 9 non può far parte della delegazione
trattante di parte pubblica. 4. Le aziende possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.R.A.N.). CAPO III PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI Art. 11 Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle
relazioni sindacali é improntato ai principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla
prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro
il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva,
integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in
conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando
l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall'art. 4,
comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per
raggiungere l'accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente si
procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la
consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto delle previste relazioni sindacali. Art.
12 Interpretazione autentica dei contratti collettivi 1. Quando
insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione
dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano
entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente
il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato
con le procedure di cui all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle
previste dall'art. 5, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce
la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto. 2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni
aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima
che insorgano le controversie. TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO CAPO
I Costituzione del Rapporto di Lavoro Art. 13 Il contratto
individuale di lavoro dei dirigenti 1. L'assunzione dei dirigenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto
l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai
DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997. 2. L'assunzione dei dirigenti con
rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto l'espletamento
delle procedure selettive richiamate dall'art. 16 del CCNL del 5 dicembre
1996 come integrato, dal CCNL del 5 agosto 1997 nonché quelle individuate
dall'art. 15 septies del d.lgs. 502/1992. 3. L'assunzione, con la quale
si costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti, avviene mediante la
stipulazione del contratto individuale. 4. Il contratto individuale che
é regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente
contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque indicati: a)
tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o
determinato); b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale
nei contratti a tempo determinato; c) area e disciplina di
appartenenza; d) incarico conferito e relativa tipologia tra quelle
indicate nell'art. 27, obiettivi generali da conseguire, durata
dell'incarico stesso che é sempre a termine, modalità di effettuazione
delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse; e) il
trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed
incarico conferito, costituito dalle: - voci del trattamento
fondamentale di cui all'art. 35 lett. A) - voci del trattamento economico
accessorio di cui all'art. 35 lett. B) ove spettanti; f) indennità di
esclusività del rapporto nella misura spettante; g) periodo di prova
ove previsto; h) sede di destinazione. 5. Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro é regolato dai contratti collettivi
nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di
lavoro e per i termini di preavviso. É, in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle
procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il
presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto
di lavoro prestato fino al momento della risoluzione. 6. L'azienda,
prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale,
invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla
normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta
giorni. 7.
Nei contratti individuali di lavoro stipulati dopo il
31.12.1998 deve essere, altresì, inserita la clausola di esclusività del
rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo
alla stipulazione del contratto
( periodo disapplicato a decorrere 30.5.2004,data di entrata in vigore
della L.138 del 26.5.2004 e CCNL 2002-2005 art.10 co.1). A tal fine, l'interessato, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettativa dall'art.19, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla legge 662/1996 e
dall'art. 72 L. 448/1998. Nell'ipotesi in cui l'azienda, nel periodo 1
gennaio 30 luglio 1999 abbia stipulato il contratto individuale senza
l'inserimento della predetta clausola, agli effetti dell'opzione si
applica l'art. 15. 8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6,
l'azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 9.
Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di
assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura
complessa con le procedure dei commi 1 e 2, anche se il dirigente é già in
servizio presso l'azienda ovvero di conferimento dell'incarico di
direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs
502/1992. 10. Il contratto individuale deve essere, altresì, stipulato
nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direttore di
distretto qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 sexies, comma 3,
ultimo periodo, del d.lgs 502/1992, che prefigura particolari modalità di
conferimento dell'incarico. 11. Per i dirigenti neo assunti il
contratto individuale, decorso il periodo di prova, é integrato con le
modalità del comma 12, per le ulteriori specificazioni concernenti
l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28. 12. Nel corso del rapporto
di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale
eccetto quanto previsto al comma 9, é preventivamente comunicata al
dirigente per il relativo esplicito assenso
che è
espresso entro il termine massimo di trenta giorni
(aggiunto dall'art.24 co.5 CCNL 2002-2005). 13. Nella stipulazione dei
contratti individuali le aziende non possono inserire clausole
peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge. Art.
14 Periodo di prova 1. L'art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996, in
relazione all'istituzione del ruolo e livello unico della dirigenza
sanitaria é così sostituito: "1. Sono soggetti al periodo di prova i
neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che - già dirigenti
della stessa o altra azienda o ente del comparto - a seguito di pubblico
concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova
dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti
che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina presso
altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova
per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica é stata unificata
ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 502/1992. 2. Ai fini del compimento del
suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo
prestato. 3. Il periodo di prova é sospeso in caso di assenza per
malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai
regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs 29/1993. In caso di
malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto
può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante
da causa di servizio si applica l'art. 25, comma 1 del CCNL 5 dicembre
1996. 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i
dirigenti non in prova. 5. Decorsa la metà del periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i
casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda deve essere
motivato. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio
con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti. 7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per
qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno
di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze
di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità. 8. Il periodo di prova
non può essere rinnovato alla scadenza. 9. Al dirigente proveniente
dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova,
é concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla
retribuzione, ai sensi dell'art. 19. In caso di mancato superamento dello
stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella
azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche
in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso
comparto. 10. Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai
quali sia conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, ai
sensi e con le procedure previste dall'art. 15 e segg. del d.lgs 502/1992.
In tali casi può trovare applicazione, a richiesta, quanto previsto
dall'art. 19 comma 6." CAPO II STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art.
15 Caratteristiche del rapporto di lavoro
(disapplicato art.10 co.8 CCNL 2002-2005) 1. Il rapporto di lavoro
dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il
31.12.1998 é esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui
all'art. 20 i quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne
mantengono le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si
applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga
stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al
31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto
di, lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di
direzione di struttura. 2. Il rapporto di lavoro é esclusivo anche nei
confronti di tutti i dirigenti che alla data dell'entrata in vigore del
d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero
professionale intramuraria. 3. I dirigenti già in servizio alla data
del 31.12.1998 che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero
professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di
lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti
interessati sono tenuti a comunicare all'azienda l'opzione in ordine al
rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto
termine vale come assenso per il rapporto esclusivo. 4. Il dirigente
con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto
di lavoro non esclusivo. La revoca dell'opzione all'esercizio della libera
professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31 dicembre
di ogni anno, con le modalità previste dall'art. 48. 5. Il rapporto di
lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello
svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e
della competenza professionale nell'area e disciplina di
appartenenza. 6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che
abbiano mantenuto l'opzione per l'esercizio della libera professione
extramuraria comporta totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di
servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e
lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende -
secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle
strutture, negoziano con le équipes interessate i volumi e le tipologie
delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad
assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere
effettuate.
Art. 16 Orario di lavoro dei dirigenti
(disapplicato dall'art.14 co.11 CCNL 2002-2005)
1. Nell'ambito
dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti titolari di uno degli
incarichi di cui all'art. 27 comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la
propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando,
con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo
flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della
struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali
richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la
fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure
dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli
obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la
previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di
servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 é negoziato con le procedure e
per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. 2. L'orario di lavoro dei
dirigenti di cui al comma 1 é confermato in 38 ore settimanali, al fine di
assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi
sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o
professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli
obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di
didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. Il conseguimento degli
obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 é
verificato trimestralmente con le procedure di cui al comma 7 dell'art. 65
del CCNL 5 dicembre 1996. 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro
previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario
settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali
l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche,
la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale
attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva
retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma,
anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in
ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine,
utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze
previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al
medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le
esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun
modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti
rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate
all'aggiornamento sono dimezzate. 5. La presenza del dirigente medico
nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del
territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma,
1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi
dell'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996. Con l'articolazione del normale
orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la
presenza medica é destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di
emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda
individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita
attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24
ore. 6. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve
essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni
alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le
procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di
lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico
veterinaria é destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di
emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e
nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto
della pronta disponibilità di cui all'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996,
fatte salve eventuali altre necessità da individuare in sede aziendale,
con le procedure indicate negli artt. 6, 7 del presente contratto e 20
comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996. 7. I dirigenti con rapporto di lavoro
non esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto
dei commi 1 e 2 del presente articolo. 8 Tutti i dirigenti medici di
cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono
tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità
previsti dagli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti
veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta
disponibilità.
Art. 17 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico
di direzione di struttura complessa
(disapplicato dall'art.15 co.3 CCNL 2002-2005) 1. Nell'ambito dell'assetto
organizzativo dell'azienda, i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed
organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il
relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono
preposti, all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo
svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca
finalizzata.
CAPO III INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA
PRESTAZIONE Art. 18 Sostituzioni 1. In caso di assenza per ferie
o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua
sostituzione é affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato
con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre
articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione
ricomprendano - secondo l'atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei
casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico
di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata
dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura
medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile
della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti
criteri:
a)
il dirigente deve essere titolare di un
incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o,
comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27 con riferimento, ove
previsto, alla disciplina di appartenenza;
b)valutazione comparata del
curriculum prodotto dei dirigenti interessati
(così sostituito dall'art.11 co.1 lettera A
del CCNL 2002-2005)
3. Le disposizioni
del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non
siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo
livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura
semplice. 4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione
del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione é
consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure
di cui ai DPR, 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del d.lgs 502/1992.
In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. 5. Nei casi
in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta
alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di
incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di
direttore dei servizi sociali ove previsto dalle leggi regionali - presso
la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi
dell'art. 71 del d.lgs 29/1993 e della legge 816/1985 e successive
modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e
provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel
rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. Il rapporto di lavoro
del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma
5, é disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal
CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito é quella
prevista dall'art. 15 e seguenti del d.lgs 502/1992 e dal presente
contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti
applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso
di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare
prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito
completa il proprio periodo di incarico ed é soggetto alla verifica e
valutazione di cui all'art. 31. 7. Le sostituzioni previste dal
presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto
avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo
non é corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la
sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale
periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L. 1.036.000 e per
la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione delle
indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell'art. 50 o di
quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione.aggiornate in euro 535.05 e 267.52, finanziate con
risorse ex artt.54-56 del CCNL 2002-2005
(art.11 co.1 lett.B) La presente
clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se
ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere
corrisposta anche per periodi frazionati. 8. Le aziende, ove non
possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono
affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente
con corrispondente incarico. 9. In prima applicazione la disciplina del
presente articolo decorre dal. sessantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente CCNL e, da tale data é disapplicato l'art. 121 del DPR.
384/1990. Nel medesimo termine le aziende possono integrare le procedure
di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa
consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2.
Art.
19 Aspettativa
disapplicato dall'art.10 Code
Contrattuali CCNL 98-01)
CAPO
IV MOBILITÀ Art. 20 Mobilità volontaria 1. La mobilità
volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di
cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse - in presenza
della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che
abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di
destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza del
dirigente stesso. 2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza,
qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, é
sostituito dal preavviso di tre mesi. 3. La mobilità non comporta
novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il
dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all'art.
27, comma 1, lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque anni
di attività, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle
valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti
amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni, si applica l'art. 28,
comma 5. 4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un
dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel
trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente di
destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito di uno
degli incarichi tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. b) e c),
tenuto conto della clausola precedente. L'incarico di direzione di
struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda con le
procedure dell'art. 29, comma 1. 5. Il comma 1 si applica anche nel
caso di mobilità intercompartimentale dei dirigenti da e verso le aziende
e gli enti del comparto sanità, purché le amministrazioni interessate
abbiano dato il proprio nulla osta. 6. É confermata l'applicazione del
comma 16 dell'art. 37 del CCNL del 5 dicembre 1996. 7. Sono
disapplicati gli artt. 82, 83, 84, 85 del DPR 384/1990 ed il comma 10
dell'art. 39 del CCNL del 5 dicembre 1996. Art. 21 Comando 1. Per
comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando tra aziende ed enti del
comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni
di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso. 2. Il comando é
disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del
dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico
l'azienda o l'amministrazione di destinazione. 3. Il posto lasciato
disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o
qualsiasi altra forma di mobilità. 4. I posti vacanti, temporaneamente
ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili sia ai
fini concorsuali che dei trasferimenti. 5. Il comando può essere
disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il
periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia
considerata utile a tal fine dall'azienda e previa individuazione delle
modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno
l'avvenuto superamento.
6-7-8
(disapplicati ex art.24 co.15 CCNL 2002-2005) Per finalità di aggiornamento, il dirigente
può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo determinato
presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali od altri
organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso. 7. Il comando
del comma 6 é senza assegni e non può superare il periodo di due anni nel
quinquennio, ferma restando l'anzianità di servizio maturata nel periodo
di comando agli effetti concorsuali. 8. Ove il comando sia giustificato
dall'esigenza dell'azienda per il compimento di studi speciali o per
l'acquisizione di tecniche particolari, al dirigente comandato sono
corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il
trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi
4 e segg. del DPR 761/1979. CAPO V ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO Art. 22 Risoluzione consensuale 1. L'azienda o il
dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro. 2. La risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro é praticabile prioritariamente in presenza di processi di
ristrutturazione o di riorganizzazione cui é correlata una diminuzione
degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli
incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico
della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle
relative competenze. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda, disciplina
i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima della loro
definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6,
lett. B). 4. In applicazione dei commi precedenti, l'azienda può
erogare una indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità
di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell'indennità può variare
fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive: dello stipendio
tabellare, dell'indennità integrativa speciale, dell'indennità di
specificità medico-veterinaria e di esclusività del rapporto in godimento,
degli assegni personali o dell'indennità di incarico di struttura
complessa ove spettanti nonché della retribuzione di posizione complessiva
in atto. Art. 23 Comitato dei Garanti 1. Entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto, presso ciascuna Regione é
istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, chiamato ad
esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle
aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle
procedure previsti dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 34
del presente contratto che, per quanto attiene l'accertamento delle
responsabilità dirigenziali, sostituisce l'art. 59 ivi citato. 2. Il
presidente é nominato dalla Regione tra magistrati od esperti, con,
specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori
dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in
Sanità. 3. Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa
sentito l'organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende,
l'altro esperto, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta. In
mancanza, di designazione unitaria detto componente é sorteggiato dalla
Regione, tra i designati, nei dieci giorni successivi. 4. Le nomine di
cui ai commi precedenti devono avvenire entro un mese dall'entrata in
vigore del presente contratto e devono prevedere anche i componenti
supplenti. 5. Il recesso é adottato previo conforme parere del Comitato
che deve essere espresso
improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni
(come sostituito dall'art.20 co.1 CCNL 2002-2005) dal
ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l'azienda può
procedere al recesso. 6. Il comitato dei garanti dura in carica tre
anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili. 7. Le procedure di
recesso in corso all'entrata in vigore del presente contratto sono sospese
per il periodo di tre mesi necessario alla costituzione del Comitato dei
Garanti, decorso inutilmente, il quale avvengono con le procedure
dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5.12.1996. CAPO VI ISTITUTI DI
PECULIARE INTERESSE Art. 24 Coperture assicurative
1. Le aziende
assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le
spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze
derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente, alla loro
attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto
di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Al fine di
pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per
tutti i dirigenti del SSN é istituita una commissione paritetica nazionale
formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione,
attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale
che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione
di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate
secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende
aderiscono. 3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione
paritetica indicherà le modalità di costituzione, gli organi di gestione,
le modalità di funzionamento, il sistema dei controlli del predetto fondo
e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà costituito - come base -
dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle
singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse già destinate
alla copertura assicurativa ed in misura media pro capite di L 50.000
mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione
stessa, a carico dei dirigenti per la copertura di ulteriori rischi non
coperti dalla polizza generale. 4. La Commissione paritetica dovrà
ultimare i propri lavori entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente contratto.(commi disattivati dall'art.21 co.6 CCNL 2002-2005)
5. Le aziende stipulano apposita polizza
assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione
di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio
mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le
prestazioni di servizio. In tali casi é fatto salvo il diritto del
dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate
dall'azienda per lo svolgimento del servizio.Qualora
l’azienda o ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio
automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell’ufficio,
il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI. La
differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione
con i soggetti dell’art. 10 del CCNL dell’8 giugno 2000, sarà finanziata
dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art. 55 del presente
contratto a condizione che ne abbia la necessaria capienza
(integrazione ex art.24 co.7 CCNL 2002-2005) 6. La polizza di cui al
comma 5 é rivolta alla copertura dei rischi, non compresi
nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di
trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del
medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. 7. Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con
le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato
il trasporto. 8. I massimali delle polizze di cui al comma 7 non
possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge
per l'assicurazione obbligatoria. 9. Gli importi liquidati dalle
società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in
base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal
presente articolo, sono detratti - sino alla concorrenza - dalle somme
eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento. 10. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e
l'art. 88 del DPR 384/1990. Art. 25 Patrocinio legale 1.
L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale
nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del
servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere
di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del
giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa
comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 2. Qualora il
dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di
quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri
saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione
favorevole del procedimento, l'azienda procede, al rimborso delle spese
legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse
trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore
alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei
casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato
possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di
interesse. 3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente
condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati
per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti
dall'azienda per la sua difesa. 4. É disapplicato l'art. 41 del DPR
270/1987. TITOLO IV INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI CAPO I INCARICHI DIRIGENZIALI Art. 26 Graduazione
delle funzioni 1. L'art. da 51 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo alla
graduazione delle funzioni ai fini della determinazione della retribuzione
di posizione dei dirigenti medici e veterinari é confermato salvo per i
commi 4 e 6 che sono sostituiti dai seguenti: "4. La graduazione delle
funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono le varie tipologie di
incarico del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria - é effettuata
dalle aziende con le modalità, indicate nel comma 2, in modo oggettivo e,
cioè, indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro
dei dirigenti assegnati alla struttura o - per quelli già di I livello -
dalla originaria provenienza da posizioni funzionali o economiche del DPR
384/1990. La graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle
fasce previste dagli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando
la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico é
conferito. La graduazione delle funzioni é sottoposta a revisione
periodica secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett.
B)." "6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli
articoli seguenti del presente capo entra in vigore con il contratto e
presuppone, altresì, che le aziende ed enti, qualora non ancora attivate,
realizzino le seguenti innovazioni: a) l'attuazione dei principi di
razionalizzazione previsti dal d.lgs. 29/1993; b) la ridefinizione
delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del
d.lgs, 229/1999; c) l'applicazione del d.lgs. 286/1999, ai sensi
dell'art. 1, comma 2 del decreto stesso." Art. 27 Tipologie di
incarico 1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e
veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura
complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di
dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al
d.lgs 502/1992; b) incarico di direzione di struttura semplice; c)
incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo; d) incarichi di natura professionale conferibili ai
dirigenti con meno di cinque anni di attività. 2. La definizione della
tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) é una mera
elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli
incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo
aziendale e dalla graduazione delle funzioni. 3. Per "struttura" si
intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale é attribuita con
l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la
responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. 4.
Per struttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento previsto dall'art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502
del 1992 e del conseguente atto aziendale - si considerano tutte le
strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello. 5.
Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture
individuate dall'azienda per l'attuazione di processi organizzativi
integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali,
integrati, funzionali, transmurali etc), rappresentando il modello
operativo delle aziende, svolgono attività professionali e gestionale. Ad
essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie
all'assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati
al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza
dipartimentale. 6. I Distretti sono le strutture individuate
dall'azienda, ai sensi dell'art. 3 quater del d.lgs 502/1992, per
assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attività
Sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi sono assegnate le
risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni
attribuite con contabilità separata all'interno del bilancio
aziendale. 7. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni
interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o
distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma
3. 8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono
articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate
competenze tecnico professionali che producono prestazioni
quali-quantitative complesse riferite, alla disciplina ed organizzazione
interna della struttura di riferimento. 9. Per incarichi professionali
si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di
assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che
richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella
disciplina di appartenenza. 10. Sino all'adozione dell'atto aziendale,
gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d) corrispondono,
nell'ordine, a quelli previsti dall'art. 56, comma 1, fascia b) ed a
quelli di cui all'art. 57 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996.
11.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono
conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo.Ai Dirigenti
che abbiano optato per l'attività libero-professionale extramuraria, si
applica quanto previsto dall'art. 45.(non più applicabile a decorrere dal 30.5.2004 - art.11 co.1
lett.C CCNL 2002-2005)
12. Nell'attribuzione degli
incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà essere data piena
attuazione al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e
controllo ed i poteri di gestione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 29/1993.
A tali strutture ed al loro interno dovrà essere applicato il principio
dell'art. 14 del d.lgs 29/1993, richiamato dall'art. 65 del CCNL 5
dicembre 1996. Art. 28* Affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali - Criteri e procedure 1. Ai dirigenti, all'atto della
prima assunzione, sono conferibili solo incarichi di natura professionale,
con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi
del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e
corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono
progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica
di cui all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992. 2. Gli
incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su proposta del
dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il
periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del
contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11. 3. Ai
dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di
direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di
alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di
verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e
c). 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a
seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del
responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato.
Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi
sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale.
Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali anche
provvisoriamente L'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27
comma 7. 5. Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in
vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli
incarichi di cui al comma 3 comporta la stipulazione del contratto
individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, definisce tutti,gli altri aspetti connessi
all'incarico conferito.Il
contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo
diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da
parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al
conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia
negoziale
(inserito dall'art.24 co.6 del CCNL 2002-2005) Successivamente anche nei confronti di tali
dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica
l'art. 13, comma 12. 6. Nel conferimento degli incarichi e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende
tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui
all'art. 32; b) della natura e caratteristiche dei programmi da
realizzare; c) dell'area e disciplina di appartenenza; d) delle
attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente
sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di
competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti
anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso
istituti di rilievo nazionale o internazionale; e) dei risultati
conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni
riportate ai sensi dell'art. 32; f) del criterio della rotazione ove
applicabile; g) che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali -
non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C. 7. In caso di più
candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una
rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori
di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne
interessati. 8. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel
comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per
l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità,
prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con
le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. 9. Gli
incarichi dei commi 1 e 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni - comunicata
all'atto del conferimento - con facoltà di rinnovo. La durata degli
incarichi é connessa alla loro natura. L'assegnazione degli incarichi
non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell'incarico
viene correlata al raggiungimento del predetto limite. 10. I dirigenti
il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del presente contratto,
ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai
sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del
triennio dal conferimento dell'incarico stesso. 11. La revoca
dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di
accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34
secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati. Art.
29
* Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura
complessa 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono
conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del
numero stabilito dall'atto aziendale, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 27, comma 4 nel periodo transitorio. 2. Il contratto
individuale disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e
gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il
raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure
previste dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. 3. Gli
incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per
lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di
verifica previste dall'art. 31. Nel conferimento degli incarichi si
applica la clausola prevista dall'art. 28, comma 9 ultimo periodo. 4.
Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la
conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. Detti criteri,
prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con le
rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. I criteri per il
rinnovo previsti dall'art. 28, comma 6 sono integrati da elementi di
valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare
riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla
capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito
dell'organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le
risorse assegnate. 5. L'accertamento dei risultati negativi di gestione
o l'inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca
dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto
scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati
nell'art. 34. 6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento
sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del d.lgs.
502/1992. 7. Gli incarichi interni di direttore di distretto - ove di
struttura complessa - sono conferiti sulla base dei requisiti previsti
dall'art. 3 sexies del d.lgs 502/1992.__________________
* interpretazione autentica ex art.24 co.8
CCNL 2002-2005:la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella
contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime
norme. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui
venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa
ai sensi e con la procedura dell’art. 30. Pertanto in tal modo va intesa
la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3.
L’incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì
automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa
l’applicazione dell’art. 16 del d. lgs. 503 del 1992 e successive
modificazioni.
____________________________ Art. 30 Norma
transitoria 1. I dirigenti medici e veterinari di ex II livello che
alla data del 31 luglio 1999 non abbiano optato per il passaggio al
rapporto ad incarico quinquennale, ma nel termine di cui all'art. 15
abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo - entro il 30 aprile
2000 - possono chiedere di essere sottoposti a verifica per l'attività
svolta nell'ultimo quinquennio. 2. La verifica é disposta dall'azienda
entro il 30 giugno 2000 ed é svolta sulla base dei criteri indicati dagli
artt. 28, comma 6 e 29, comma 4 entro il 31 dicembre 2000. La verifica é
effettuata da parte della Commissione prevista dall'art. 15 ter, comma 2
del d.lgs 502/1992 e successive modifiche. 3. Sino alla verifica, ai
dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l'incarico di direzione di
struttura complessa in atto - é mantenuto il trattamento economico in
godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare e l'indennità di
specificità medica dall'art. 38, commi 1 e 2 ove il presente contratto
entri in vigore precedentemente. 4. In caso di verifica positiva i
dirigenti del comma 1 sono confermati nell'incarico per un ulteriore
periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di cui
all'art. 38, comma 5, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le
condizioni. 5. In caso di esito negativo della verifica ai dirigenti
predetti, dal 1 gennaio 2001, é conferito un incarico professionale tra
quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), rendendo contestualmente
indisponibile un posto di organico di dirigente. Il trattamento economico
é quello previsto dall'art. 38, commi 1 e 2, mentre la retribuzione di
posizione viene rideterminata in ragione dell'incarico conferito. 6. I
dirigenti di cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non
chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di
direzione di struttura complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal
30 aprile 2000, al termine del quale si applica il comma 5. 7. I
dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano
optato per il rapporto esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono
confermati nell'incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova
applicazione quanto previsto dal comma 5, con la perdita dello specifico
trattamento economico goduto che affluisce al fondo per la retribuzione di
posizione dell'art. 50. CAPO II VERIFICA E VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI
Art. 31 Verifica dei risultati e delle attività dei
dirigenti Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti ai sensi
dell'art. 15, commi 5 e 6 del d.lgs 502/1992 sono: a) il Collegio
tecnico; b) il nucleo di valutazione; L'organismo di cui al comma 1,
lettera a) procede alla verifica: a) delle attività professionali
svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti
indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale; b)
dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o
semplice, alla scadenza dell'incarico loro conferito; c) dei dirigenti
di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del
primo quinquennio di servizio. L'organismo di cui al comma 1, lettera
b) procede alla verifica annuale: a) dei risultati di gestione del
dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia
affidata la gestione di risorse; b) dei risultati raggiunti da tutti i
dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli obiettivi
affidati, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. 4.
Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente
assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs.
286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai
dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati
alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,
stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al
presente capo si articolano, con particolare riguardo ai soggetti che, in
prima istanza, sono deputati alla valutazione dei dirigenti al fine di
fornire agli organismi di cui al comma 1 gli elementi necessari alla
verifica loro demandata. 5. L'organismo di cui al comma 1 lettera b)
opera sino alla eventuale applicazione da parte dell'azienda, dell'art.
10, comma 4 del d.lgs 286/1999. 6. In prima applicazione il triennio
per le verifiche di cui al comma 2 lett. a) decorre dall'entrata in vigore
del d.lgs. 229/1999, fatti salvi i casi degli incarichi in scadenza prima
di tale termine, ivi comprese le verifiche dopo il primo quinquennio di
attività. Il triennio per le successive verifiche del dirigente scatta
dopo l'effettuazione dell'ultima.(sostituito dall'art.26 del CCNL 2002-2005) Art. 32 La valutazione dei
dirigenti 1. La valutazione dei dirigenti - che é diretta alla verifica
del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della
professionalità espressa - é caratteristica essenziale ed ordinaria del
rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi. 2. I risultati finali della
valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel
fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti
sono parte integrante degli elementi di valutazione delle Aziende
sanitarie per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di
incarico. 3. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che
informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle
prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei
relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui
all'art. 31, comma 4. Tali criteri prima della definitiva adozione sono
oggetto di concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2. 4.
Le procedure di valutazione del comma 3 devono essere improntate ai
seguenti principi: a) trasparenza dei criteri e dei risultati; b)
informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la
comunicazione ed il contraddittorio; c) diretta conoscenza
dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza
effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo, di verifica é
chiamato a pronunciarsi. 5. L'oggetto della valutazione per tutti i
dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola
professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, é
costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente
integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 3: a)
collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale
nell'organizzazione dipartimentale; b) livello di espletamento delle
funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto
specifico; c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i
collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla
produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di
lavoro e la gestione degli istituti contrattuali; d) risultati delle
procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e
qualità clinica delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle
certificazioni di qualità dei servizi; e) capacità dimostrata nel
gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i
conseguenti processi formativi e la selezione del personale; f)
raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter,
comma 2 del d.lgs 502/1992 non appena operativo; g) osservanza degli
obiettivi prestazionali assegnati; h) rispetto del codice di
comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996. 6. La valutazione
annuale dei dirigenti da parte nucleo di valutazione ha le finalità
previste dall'art. 31, comma 3, lettere a) e b). 7. A titolo meramente
indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura
complessa o semplice - ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la
gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali
effettivamente assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi
dell'atto aziendale nonché la valutazione dei modelli di organizzazione
adottati per il raggiungimento degli obiettivi, mentre per gli altri
dirigenti concerne l'osservanza degli obiettivi prestazionali affidati,
l'impegno e la disponibilità correlati alla articolazione dell'orario di
lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi.(sostituito dall'art.25 CCNL 2002-2005) Art. 33 Effetti
della valutazione 1. L'esito positivo della valutazione triennale e
quella al termine dell'incarico costituisce condizione, ai sensi del comma
5 dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992, per la conferma od il conferimento di
nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali. 2.
L'esito positivo della valutazione, dei dirigenti neo assunti al termine
del quinto anno può comportare l'attribuzione di incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e
ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di
direzione di strutture semplici. 3. L'esito positivo della verifica di
cui all'art. 31, comma 3 comporta l'attribuzione ai dirigenti della
retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art.
65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa essa concorre anche alla formazione della
valutazione del comma 1.(sostituito dall'art.27-28 CCNL 2002-2005) Art. 34 Effetti della valutazione
negativa 1. L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito
dei processi di valutazione dell'art. 32, prima della formulazione del
giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale
devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito
da una persona di fiducia. 2. L'accertamento della responsabilità
dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti
professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale,
comporta l'assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3,
devono essere commisurati: a) alla posizione rivestita dal dirigente
nell'ambito aziendale; b) all'entità degli scostamenti rilevati. 3.
Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o
semplice, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a
seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle
direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa può determinare: a) perdita della retribuzione di
risultato in tutto o in parte; b) la revoca dell'incarico e
l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett.
a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo
incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività della
fascia immediatamente inferiore; c) in caso di accertamento di
responsabilità particolarmente grave e reiterata, la revoca dell'incarico
conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di uno degli incarichi
ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a
quello revocato. 4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa che, comunque, al termine del periodo di incarico non superino
positivamente la verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo il
caso di recesso dal rapporto di lavoro, sono mantenuti in servizio con
altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art. 27, lett. b)
o c), congelando contestualmente un posto di dirigente. 5. Per i
dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1
lett. c), l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a
seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle
direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art 32, comma
5, può determinare: a) perdita, in tutto o in parte, della retribuzione
di risultato; b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra
quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), di valore economico
inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997; c) in caso di responsabilità
grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b). 6. Nei casi di
cui ai commi 3, 4 e 5 é fatta salva la componente fissa della retribuzione
di posizione. 7. In presenza di valutazione negativa - annuale,
triennale ed al termine dell'incarico - definita in base ad elementi di
particolare gravità, anche estranei alla prestazione lavorativa, resta
ferma la facoltà di recesso dell'azienda previa attuazione delle procedure
previste dall'art. 23.(sostituito dall'art.30-31 CCNL 2002-2005) PARTE II TITOLO I TRATTAMENTO
ECONOMICO CAPO I STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE Art.
35 Struttura della retribuzione dei dirigenti 1. La struttura della
retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci: A)
TRATTAMENTO FONDAMENTALE 1) stipendio tabellare; 2) indennità
integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita; 3)
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 4) indennità di
specificità medica; 5) retribuzione di posizione minima - di parte
fissa e variabile-prevista dalla tabella 1 allegata al CCNL del 5 dicembre
1996, secondo biennio economico 1996-1997; 6) assegno personale, ove
spettante ai sensi del presente contratto. Ai dirigenti, ove spettante,
é corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della
legge 13.05.1988, n. 153 e successive modificazioni. B) TRATTAMENTO
ACCESSORIO 1) retribuzione di posizione - parte variabile - eccedente
il minimo contrattuale di cui alla tabella citata al punto 5 lett. A),
sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; 2)
retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5
dicembre 1996; 3) retribuzione legata alle particolari condizioni di
lavoro, ove spettante; 4) specifico trattamento economico, ove
spettante quale assegno personale ai sensi dell'art. 38 commi 3 o 5; 5)
indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi
dell'art. 40. 2. I successivi Capi dal II al IV sono distinti con.
riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti
medici e veterinari - esclusivo o non ovvero ad esaurimento. Il
trattamento economico previsto dal Capo II é applicabile a tutti i
dirigenti che abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo
2000. CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI
LAVORO ESCLUSIVO Art. 36 Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare 1. Dal 1 novembre 1998 al 31 maggio 1999, gli incrementi
mensili lordi degli stipendi tabellari previsti per i dirigenti medici e
veterinari dagli artt. 43, 44 e 45, lettere A) e C) del CCNL 5 dicembre
1996, come rideterminati per il secondo biennio economico 1996 - 1997,
sono i seguenti: - dirigenti di II livello L.92.000 - dirigenti di I
livello L.73.000 2. Dal 1 giugno 1999 ai dirigenti del comma 1 è
corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe il
precedente: - dirigenti di II livello L.172.000 - dirigenti di I
livello L.136.000 3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici
mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1 è così stabilito: dal 1
novembre 1998 dal 1 giugno 1999 - Dirigenti di II livello:
L.49.104.000; L.50.064.000 - Dirigenti di I livello: L.36.876.000;
L.37.632.000 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 a decorrere
dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, essendo
la dirigenza medico veterinaria collocata in un ruolo unico lo stipendio
tabellare annuo lordo per dodici mensilità per tutti i dirigenti anche
assunti con incarico di direzione di struttura complessa, con avviso
pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente alla entrata in vigore
del d.lgs. 229/1999, é fissato in L.37.632.000. 5. Sono disapplicati
gli artt. 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve le parti in
cui siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei dirigenti,
assegni personali pensionabili e non riassorbibili. Art.
37 Indennità integrativa speciale ed indennità di specificità
medico-veterinaria 1. L'indennità integrativa speciale per il ruolo
unico dei dirigenti medici e veterinari ivi compresi quelli dell'art. 36
comma 4 é fissata in L.13.883.000 annui lordi comprensivi della
tredicesima mensilità. 2. L'indennità di specificità medica, prevista
dall'art. 5 del CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico, per
i dirigenti del comma 1 é fissata nella misura di L.15.000.000 - annui
lordi. Essa é fissa e ricorrente ed é corrisposta per tredici
mensilità. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal
1 agosto 1999. Art. 38 Norma transitoria per i dirigenti già di II
livello 1. Per i dirigenti medici e veterinari di ex II livello - anche
ad incarico quinquennale - in servizio al 31 luglio 1999 ovvero assunti
anche successivamente come tali o come responsabili di struttura complessa
a seguito di avviso già pubblicato - ai sensi della disposizione
transitoria contenuta nell'art. 17 comma 2 del d.lgs. 229/1999 - in
Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1999 nonché per i dirigenti di ex II
livello che abbiano positivamente superato la verifica di cui all'art. 30,
il trattamento economico stipendiale per dodici mensilità - dal 1 agosto
1999 - é cosi articolato: a) stipendio tabellare annuo lordo nella
misura stabilita dall'art. 36 comma 4 di L.37.632.000; b) assegno
personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di L.13.263.000,
pari alla differenza tra gli stipendi tabellari indicati nei commi 3 -
primo alinea e 4 dell'art. 36 e comprensivo della differenza tra il valore
dell'indennità integrativa dei dirigenti di ex II livello pari a
L.14.783.000 e quella fissata dall'art. 37. L'assegno é corrisposto per
tredici mensilità. 2. L'indennità di specificità medica per i dirigenti
di cui al comma 1 é confermata nel valore di L.20.000.000 a titolo
personale e non riassorbibile. 3. Ai dirigenti già di II livello
assunti con incarico quinquennale ai sensi del previgente art. 15 del
d.lgs 502/1992 ed a quelli che avevano optato per tale incarico, viene
confermato a titolo personale lo specifico trattamento economico in atto
goduto con le medesime caratteristiche e natura previste dall'art. 58 del
CCNL 5 dicembre 1996, fatta salva l'applicazione dell'art. 34. 4. Le
garanzie dei commi 1 e 2 operano nei confronti dei medesimi dirigenti
anche nel caso di loro assunzione - senza soluzione di continuità - per
conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in altra
azienda successivamente all'entrata in vigore del presente contratto. In
tal caso non viene corrisposta l'indennità di cui all'art. 40. 5.
All'atto della cessazione dal servizio, l'assegno di cui al comma 1
lettera b) e le voci del trattamento economico dei commi 2 e 3 - nella
misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50.
Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti
resisi vacanti dall'1 gennaio 1998. Le risorse già destinate allo
specifico trattamento di cui al comma 3, per dirigenti di struttura
complessa indicati nell'art. 30, la cui domanda di opzione per l'incarico
quinquennale fosse ancora in corso al 31 luglio 1999, al superamento della
verifica, sono finalizzate, nella misura minima lorda annua di L.
3.230.000, all'incremento della retribuzione di posizione - parte
variabile - con decorrenza dalla data di superamento della verifica
stessa, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'art. 50.
Qualora, invece, l'azienda abbia attribuito ai dirigenti dell'art. 30
l'incarico quinquennale dopo il 31 luglio 1999, corrispondendo lo
specifico trattamento economico, esso rimane consolidato nella
retribuzione di posizione parte variabile - nella misura minima e, per la
parte eccedente, viene riassorbito con i successivi incrementi della
stessa, a condizione che il dirigente chieda e superi la verifica di cui
all'art. 30. 6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa assunti con avviso pubblicato in G.U. dopo l'entrata in vigore
del d.lgs. 229/1999, il trattamento economico viene rideterminato ai sensi
degli artt. 36, comma 4 e 37, senza assegni personali e senza lo specifico
trattamento economico di cui al comma 3 con l'attribuzione dell'indennità
prevista dall'art. 40. 7. L'art. 58 del CCNL del 5 dicembre 1996 é
disapplicato. Art. 39
* La retribuzione di posizione 1. La
retribuzione di posizione é una componente del trattamento economico dei
dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista
dall'art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 é collegata all'incarico
agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27.
2.-3.-4.
disapplicati dall'art.42 co.6 del CCNL 2002-2005
2.La retribuzione di
posizione, é composta da una parte fissa e una parte variabile e compete
per tredici mensilità. 3. La componente fissa della retribuzione di
posizione, é garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - in
caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai
sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. 4. La componente fissa
della retribuzione é mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 34
operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte
variabile. 5. In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996 come
integrato dal CCNL del 2 luglio 1997, il valore economico minimo
contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile -
per il personale già in servizio all'entrata in vigore del contratto
medesimo - é stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL relativo al II
biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di
provenienza dei dirigenti. 6. La componente fissa della retribuzione di
posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non é modificabile,
mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della
medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui
all'art. 26, é competenza delle singole aziende in relazione alle risorse
disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di
posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di
graduazione delle funzioni, deve essere identica, ' si colloca - in base
alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli
artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996. 7. Il valore economico
complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 é la risultante
della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva
variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni,
si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al
minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento dei valore
economico complessivo. 8. Nel caso di attribuzione di un incarico
diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione
aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente,
allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di
pari valore economico. 9. Nel conferimento dell'incarico di direttore
di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale
denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture
complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del
dirigente interessato é prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%,
calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come
rideterminata dal comma 10. 10. I valori massimi delle fasce di cui
agli art. 56 e 57 del CLN 5 dicembre 1996 sono così
rideterminati: Fascia a) dell'art. 56: L.80.000.000 Fascia b)
dell'art. 56: L.70.000.000 Fascia a) dell'art. 57:
L.70.000.000 Fascia b) dell'art. 57: L.45.000.000
il
valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di
posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli artt. 42 e
43 CCNL 2002-2005, in relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto
di lavoro incarichi ivi indicati.(integrazione
ex art.24 co.11 CCNL 2002-2005) 11. Per i
dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano ancora
conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima
contrattuale corrisponde - per il biennio 1998-1999, - ai seguenti valori,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, II
biennio 1996 - 1997: componente fissa: L.2.000.000 componente
variabile: L.371.000 12. Alla corresponsione della retribuzione di
posizione nelle sue componenti - fissa e variabile - in applicazione del
presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 50. Alla
maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico
del proprio bilancio.____________
* retribuzione di
posizione complessiva di ciascun dirigente, le
parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della
graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle
disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo) è corrisposta, quindi, quale
anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore
economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla
graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’apposito
fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la
somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabilito in azienda
con l’unica garanzia che il valore dell’incarico, in ogni caso, non può
essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per
chiarezza, all’esempio dell’allegato n. 4 CCNL 2002-2005
(interpretazione autentica ex art.24 co.9 CCNL 2002-2005) Art. 40 Indennità per incarico di direzione di
struttura complessa 1. Ai dirigenti di cui all'art. 36 comma 4, assunti
con incarico di direzione di struttura complessa - oltre alla retribuzione
di posizione - compete, a decorrere dal 1 agosto 1999, un'indennità di
incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di L.18.263.000 per
tredici mensilità. 2. L'indennità non é più corrisposta in caso di
mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa. 3.
All'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del
fondo indicato nell'art. 50. L'indennità, all'atto della cessazione dal
servizio ovvero in caso di mancato rinnovo dell'incarico dei dirigenti
interessati, viene nuovamente attribuita al fondo stesso, nella misura
intera, in ragione d'anno. Art. 41 Equiparazione 1. Le parti
concordano sulla necessità di procedere alla equiparazione della
retribuzione minima contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL
del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996-1997 dei dirigenti di
ex IX livello, qualificato e non del DPR 384/1990 - in servizio al 5
dicembre 1996 - a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato,
attesa la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata
con l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello
dirigenziale dall'art. 18, comma 2 del d.lgs 502/1992. 2. Tale
equiparazione, iniziata con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio
economico, per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve essere
definitivamente portata a termine per la, conclusione della vertenza. A
tal fine le parti, nel prendere atto che le risorse necessarie si
renderanno disponibili nel biennio economico 2000-2001, rinviano la
definitiva soluzione al relativo contratto, prevedendo sin d'ora che per
un corretto finanziamento dei fondi di ciascuna azienda si provvederà, con
le procedure dell'art. 7 lett. c) alla loro perequazione a livello
regionale. 3. Le parti concordano, altresì, di rinviare al contratto
del medesimo biennio la definizione del trattamento economico dei
dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, al termine del quinquennio
di cui all'art. 28. Art. 42 Indennità di esclusività del rapporto di
lavoro 1. Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale
previsto dal d.lgs 229/1999, al fine di promuovere il miglioramento
qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento
degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la
razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle
disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e
disciplina da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000-2001
in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di una
indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici e
veterinari. Per una corretta distribuzione delle risorse tra aziende si
procederà secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1, lett.
d). 2. Le parti concordano, altresì, che la disciplina del rapporto di
lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico é strettamente
legata alla permanenza stabile nell'attuale quadro normativo del presente
sistema di incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di
legge sopravvenute dovessero modificare l'esclusività del rapporto senza
riferimento agli aspetti economici, il contratto - per la presente parte -
sarà immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la
riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo, in
ogni caso, il mantenimento dell'indennità, nei confronti di quei
dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria
opzione per l'esclusività del rapporto di lavoro. CAPO
III TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RAPPORTI DI LAVORO AD ESAURIMENTO Art.
43 Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei
veterinari esercitanti la libera professione extramuraria 1. Gli
incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari, previsti per i
dirigenti medici e veterinari, indicati dagli artt. 43, 44 e 45, lettere
B) e D) del CCNL 5 dicembre 1996, come rideterminati per il secondo
biennio economico 1996-1997 sono i seguenti: A) Dal 1 novembre
1998: a) Medici già a tempo definito dirigenti di II livello
L.69.000 dirigenti di I livello L. 52.000 b) Veterinari di cui alla
lettera D) degli artt. 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996 dirigenti
di II livello L.86.000 dirigenti di I livello L.67.000 B) Dal 1
giugno 1999, con il riassorbimento del precedente incremento, gli
incrementi tabellari sono i seguenti: a) Medici già a tempo
definito dirigenti di II livello L.129.000 dirigenti di I livello
L.97.000 b) Veterinari di cui alla lettera D) degli artt. 43, 44 e 45
del CCNL 5 dicembre 1996 dirigenti di II livello L.160.000 dirigenti
di I livello L.124.000 2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per
dodici mensilità, dei dirigenti medici di cui al comma 1 lett. A e B,
punto a), alle cadenze sottoindicate, è così stabilito: 1 novembre 1998
- 1 giugno 1999 Dirigenti già di II livello: L.33.828.000;
L.34.548.000 Dirigenti già di I livello: L.23.111.000;
L.23.651.000 Per i dirigenti medici di II livello in servizio al 31
luglio 1999, il trattamento economico stipendiale per dodici mensilità dal
1 agosto 1999 é così articolato: a) stipendio tabellare annuo nella
misura di L.23.651.000 già previsto per i dirigenti di I livello; b)
assegno personale pensionabile e non riassorbibile annuo, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 44, di L.11.582.000, pari alla differenza tra
gli stipendi tabellari individuati nel presente comma e le misure delle
indennità integrative spettanti. 3. Lo stipendio tabellare annuo lordo,
per dodici mensilità, dei dirigenti veterinari di cui al comma 1 lett. A e
B, punto b), alle cadenze sottoindicate, é così stabilito: 1 novembre
1998 1 giugno 1999 Dirigenti già di II livello: L.44.776.000;
L.45.664.000 Dirigenti già di I livello: L.32.325.000;
L.33.009.000 Per i dirigenti veterinari di ex II livello in servizio al
31 luglio 1999 il trattamento economico stipendiale per dodici mensilità -
dal 1 agosto 1999 - é così articolato: a) stipendio tabellare annuo
nella misura stabilita dal presente comma per i dirigenti già di 1 livello
di L.33.009.000; b) assegno personale pensionabile e non riassorbibile
annuo, fatto salvo quanto previsto dall'art 44, di L.13.485.000, pari alla
differenza tra gli stipendi tabellari individuati nel presente comma e le
misure delle indennità integrative spettanti. 4. All'atto della
cessazione dal servizio, gli assegni personali di cui alle lettere b) dei
commi 2 e 3 - nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel
fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate
disponibili per posti resisi vacanti dall'1 gennaio 1998. 5. Il
trattamento economico omnicomprensivo di L. 10.800.000 previsto per gli ex
medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione
indicata nell'art. 133 del DPR 384/1990, é rideterminato in
L.11.156.000. 6. I dirigenti di cui al presente articolo mantengono
l'indennità integrativa speciale in godimento. 7. Sono disapplicati gli
artt. 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996 fatte salve le parti in cui
siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni
personali pensionabili e non riassorbibili. Art. 44 Soppressione dei
rapporti di lavoro a tempo definito ed altri rapporti 1. I rapporti di
lavoro a tempo definito ed altri similari dei dirigenti medici già di I e
II livello sono soppressi con le modalità di realizzazione di cui ai
seguenti commi anche per dare completa attuazione agli artt. 42 e 72 del
CCNL del 5 dicembre 1996 circa la riconduzione di tali dirigenti medici ad
un rapporto di lavoro unico anche per quanto attiene l'orario secondo le
disposizioni degli artt. 16 e 17. 2. Il passaggio al rapporto unico -
per i dirigenti del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo entro il 14 marzo 2000 - é portato a termine entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, attribuendo agli
stessi: a) il trattamento economico tabellare previsto per i
corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4; b) l'indennità
integrativa e quella di specificità medico-veterinaria nella misura
prevista dall'art. 37; c) ai dirigenti già di II livello ai quali sia
mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa a seguito della
verifica di cui all'art. 30 l'indennità di incarico prevista dall'art. 40,
che assorbe l'assegno personale dell'art. 43, comma 2. Per coloro che
avevano optato per il rapporto quinquennale é mantenuto lo specifico
trattamento in godimento; d) l'indennità di esclusività di rapporto
nella misura spettante; e) la retribuzione di posizione definita
aziendalmente in relazione all'incarico affidato, nel rispetto dell'art.
39; f) la retribuzione di risultato, ove spettante. Per i dirigenti
già di II livello a tempo definito che non avessero optato per l'incarico
quinquennale entro il 31 luglio 1999, si applica anche l'art. 30. 3. Il
comma 2 si applica anche ai dirigenti veterinari già di I e II livello, di
cui all'art. 43, comma 1 lett. A) punto b), i quali abbiano optato per
l'esclusività di rapporto. In tal caso l'indennità prevista al punto c)
del comma 2 per i dirigenti già di II livello che abbiano mantenuto
l'incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell'art. 30
assorbe l'assegno personale di cui all'art. 43, comma 3. 4. Il comma 2
trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed
equiparati di cui all'art. 70, comma 5 del CCNL 5 dicembre 1996 che alla
data prevista del 14 marzo 2000, abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo. 5. Per i dirigenti medici e veterinari dei commi precedenti
che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14
marzo 2000 - il passaggio avviene con decorrenza dall'opzione - anche
successivamente - con l'attribuzione del trattamento economico previsto
dal comma 2 con esclusione della lettera c). 6. In ogni caso la
trasformazione del rapporto di lavoro avviene improrogabilmente entro il 1
dicembre 2001 anche per coloro che non dovessero optare per il rapporto
esclusivo. In tale caso a detti dirigenti é attribuito: a) il
trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti
dall'art. 36 comma 4; b) l'indennità integrativa e quella di
specificità medico-veterinaria ove in godimento e nella misura prevista
dall'art. 37; c) ai dirigenti medici e veterinari già di II livello di
cui all'art. 43, commi 2 e 3, l'assegno personale ivi previsto alla lett.
b) é riassorbito; d) la retribuzione di posizione definita con le
regole di cui all'art. 39. 7. Le aziende fanno fronte ai maggiori oneri
derivanti dal presente articolo congelando - in misura corrispondente alla
spesa - le assunzioni per posti vacanti di dirigente , tenuto conto - per
i dirigenti medici - del maggior numero di ore di lavoro effettuate per
l'adeguamento del relativo orario. CAPO IV INCARICHI E TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO Art.
45 Incarichi 1. Ai dirigenti medici e veterinari già di I e II
livello, che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo, gli -incarichi di direzione di struttura
semplice o complessa già conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo
2000. 2. Fermo rimanendo quanto disposto dall'art. 30, i dirigenti di
II livello con rapporto quinquennale che non abbiano optato per il
rapporto esclusivo sono confermati negli incarichi di direzione di
struttura complessa loro conferiti sino al 30 giugno 2000. Agli
interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovrà essere conferito uno degli
incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lett. c), corrispondente al valore
economico della retribuzione di posizione come rideterminata dall'art.
47. 3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti già di II
livello, l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta
l'indisponibilità di un posto di dirigente. 4. I dirigenti del comma 1
non possono svolgere attività libero-professionale intramuraria. 5. I
dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l'opzione per
l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria entro il 31
dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo. Art.
46 Trattamento economico fondamentale 1. Ai dirigenti di cui
all'art. 36, comma 1, ivi compresi i dirigenti di ex II livello ad
incarico quinquennale che abbiano optato per il rapporto di lavoro non
esclusivo spettano: a) il trattamento economico tabellare dell'art. 36,
comma 4; b) l'indennità integrativa prevista dall'art. 37; c) per i
dirigenti medici e veterinari già di II livello l'assegno personale
previsto dall'art. 38, comma 1 e l'indennità di specificità medica del
comma 2; d) le altre voci previste dall'art. 35 lettera A) ove
spettanti. 2. Ai dirigenti di cui all'art. 43 comma 1 che non siano
passati al rapporto unico ai sensi dell'art. 44 competono: a) il
trattamento economico tabellare previsto dall'art. 43 commi 2 e 3; b)
l'indennità integrativa, in godimento e quella di specificità medica
prevista dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 - secondo
biennio economico 1996-1997 per i relativi rapporti di lavoro; c) per i
dirigenti medici e veterinari già di II livello l'assegno personale
previsto dall'art. 43 commi 2 e 3; d) le altre voci previste dall'art.
35 lettera A) ove spettanti. 3. All'atto della cessazione dal servizio,
gli assegni di cui ai commi 1 e 2 lettera c), nella misura intera in
ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si
applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti
dall'1 gennaio 1998. Art. 47 Retribuzione di posizione e di
risultato 1. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e
veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, é
così costituita: a) componente fissa come da tabella all. 1 del CCNL 5
dicembre 1996, II biennio economico 1996-1997, nella misura ridotta
dall'art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione sia
stata espressa in applicazione del d.lgs 229/1999, decorre da tale ultima
data; b) parte variabile in godimento ridotta del 50%. Tale riduzione
si applica anche ai dirigenti indicati nell'art. 44, comma 6)
limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla
tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico
1996-19971 - eventualmente ridefinita in azienda. 2. Per la componente
fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la
riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste
dall'art. 39. 3. Ai dirigenti medici e veterinari già di II livello ad
incarico quinquennale di cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete
più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 58
del CCNL 5 dicembre 1996. 4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la
retribuzione di risultato. 5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b)
e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3
decorre dal 1 luglio 2000. 6. Le risorse relative alle riduzioni
previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell'indennità di
esclusività di cui all'art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle
voci citate - art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari
importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art.
50. 7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più
spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio
1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente
contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico é
consentita l'eventuale rateizzazione in non più di sei soluzioni
mensili. Art. 48 Trattamento economico dei dirigenti in caso di
revoca dell'opzione per l'attività libero professionale extramuraria 1.
Al dirigente che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia revocato
l'opzione per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria
compete il trattamento economico previsto dall'art. 44, comma 5, con
decorrenza dal 1 gennaio successivo. 2. La retribuzione di posizione é
ridefinibile sulla base dell'incarico successivamente conferito al
dirigente con le procedure di cui all'art. 28, e per quello di direzione
di struttura complessa, con le procedure previste dal DPR. 484/1997. Nelle
more rimane determinata nella misura in godimento. 3. Al dirigente é
riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa
é determinata a consuntivo. CAPO V Art. 49 Effetti dei benefici
economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione dei Capi dal II al IV del presente contratto - hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui
all'art. 30, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile
in godimento nonché alle indennità di cui art. 37, agli assegni personali
previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la
loro natura stipendiale, ed infine dall'art. 40. 3. I benefici
economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica
alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel
presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio,
dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art.
2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale - parte fissa e variabile - indicata nella tabella allegato 1
al del 5 dicembre 1996 - Il biennio economico 1996-1997. TITOLO
II IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO
II FONDI AZIENDALI Art. 50 Fondo per: indennità di specificità
medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o
indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
1. Per il finanziamento dell'indennità di specificità medica
e della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari, dello
specifico trattamento economico nei casi in cui é mantenuto a titolo
personale nonché l'indennità di incarico di direzione di struttura
complessa, é confermato il fondo previsto dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre
1996 il cui ammontare é quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in
ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza.(disapplicato art.54 co.2 CCNL 2002-2005) 2. Il fondo
é, altresì, integrato con le seguenti risorse: a) a decorrere dal 1
gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in
contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali
prestabiliti in sede di definizione del bilancio;
b) a decorrere dal 31
dicembre 1999 da una quota pari all'1,6% del monte salari annuo della
dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31 dicembre
1997;
(disapplicato art.54 co.2 CCNL 2002-2005) c) risorse derivanti dal fondo dell'art. 51 in presenza di
stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi -
anche a parità di organico; d) dagli assegni personali di cui agli
artt. 38, 43, commi 2 e 3. 3. Con le risorse del presente fondo,
opportunamente individuate, nel biennio successivo 2000 - 2001 sarà data
applicazione all'art. 41 relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex IX
livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre 1996 a quelli di X
livello non qualificato ed alla definizione della retribuzione minima
contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni. 4. Il fondo di cui
al comma 1 deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che
annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo sono
temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato
relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al
presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno
successivo.
5. L'art. 63, comma 2, lett. a), secondo capoverso del CCNL
5 dicembre 1996 può ancora trovare applicazione con le stesse modalità,
esclusivamente nelle aziende che, nell'arco di vigenza del citato
contratto, non ne abbiano ancora utilizzato la facoltà in tutto o in parte
sino alla concorrenza massima.(disapplicato art.54 co.2 CCNL 2002-2005) 6. É confermato il fondo di cui all'art.
47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché il fondo previsto dall'art. 61
avente il medesimo scopo di cui al presente articolo relativamente ai
dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie, il cui ammontare é quello
consolidato al 31 dicembre 1997. Esso é integrato con le modalità previste
dal comma 2 e dal comma 3, nei limiti delle disponibilità di
bilancio. 7. Il fondo é ridotto degli importi di cui all'art. 47, comma
6. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente
contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi. Art.
51 Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro 1. É confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti
connessi a determinate condizioni lavorative, già previsto dall'art. 62
del CCNL 5 dicembre 1996, il cui ammontare é quello consolidato al
31.12.1997. 2. Al fine dell'utilizzo del fondo sono, altresì,
confermate tutte le disposizioni per remunerare le particolari condizioni
di lavoro previste dall'art. 62 del citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi
compresi i destinatari, la misura delle indennità, le modalità della loro
erogazione e la flessibilità dell'utilizzo delle risorse del fondo con
riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi,
rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione. 3. É
confermata l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per i dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa in relazione all'art. 60,
comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996. 4. La contrattazione integrativa, in
base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla
razionalizzazione dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta
disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo
di cui all'art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a, rideterminare
l'importo dell'indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota
minima di L 40.000. L'eventuale trasferimento di risorse nel fondo per la
retribuzione di posizione é irreversibile. 5. É abrogato l'art. 110,
comma 6 ultimo periodo del DPR 384/1990. Art. 52 Fondo della
retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione
individuale 1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono
annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai
risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un
premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della
prestazione. 2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1,
si provvede, secondo la disciplina prevista negli articoli 63,65, e 66 del
CCNL 5 dicembre 1996 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi: a) Fondi
per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al
miglioramento dei servizi del personale medico e veterinario; b) Fondo
per i premi per la qualità della prestazione individuale.
3. A
decorrere dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati
dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997,
ai sensi dell'art. 61 del CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio
economico. 4. Per la formazione dei fondi per la retribuzione di
risultato relativa ai livelli di produttività e miglioramento dei servizi
si deve tener conto delle seguenti precisazioni: a) nel consolidamento
dei fondi non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive
previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II biennio
economico); b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione,
queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dal servizi di
controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad
effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di
ottimizzazione delle attività; c) resta confermata la possibilità di
utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività
collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione
dei fondi di cui, agli artt. 50 e 51. 5. I fondi previsti nel comma 2
lett. a) sono, altresì, alimentati, annualmente, in presenza delle
seguenti condizioni: a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse
derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, nella misura
destinata dalle aziende alla contrattazione integrativa e da altre
disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende ad
incentivi del personale; b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base
del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari
annuo, calcolato con riferimento al 1997, secondo le modalità stabilite
dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di
previsione annuale, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di
bilancio ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad
incrementi quali-quantitativi di attività del personale - concordati tra
Regioni e singole aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di
bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti
disposizioni. 6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al
comma 5, lett. b) é affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di
controllo interno ed é, in ogni caso, condizione necessaria per
l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato.
7.
Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992,
possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle aziende -
di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di
riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di
produttività, alla cui realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di
cui al comma 5 dell'1 % del monte salari annuo, calcolato con riferimento
al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire da parte delle aziende
interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi
riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi
in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali
finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari
allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente clausola é valida
sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale le predette
risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento
dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Il fondo é inoltre
ridotto ai sensi dell'art. 47, comma 6.(disapplicato dall' art.56 co.2 CCNL 2002-2005) 8. É confermato l'art. 64 del
CCNL 5 dicembre 1996 relativo al finanziamento per la retribuzione di
risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale
relativi ai dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie. 1 fondi sono
quelli consolidati al 31 dicembre 1997 con le precisazioni del comma 4.
Essi sono incrementabili con le risorse di cui al comma 5, lett. b) del
presente articolo purché gli enti versino nelle condizioni previste
dall'art. 64, comma 2 citato. Art. 53 Finanziamento dei fondi per
incremento delle dotazioni organiche o dei servizi 1. Le aziende e gli
enti che, in attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminano, con
atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in
numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei
fondi, previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la predetta
dotazione organica dovranno incrementare i relativi fondi in modo congruo,
con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto: del valore
delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 35, comma 1,
lett. A) punto 5 come già previsto dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre
1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti
dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo
eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennità di cui
agli artt. 40 e 42. 2. Analogamente si procede nel caso di attivazione
di nuovi servizi anche ad invarianza della dotazione organica con
riferimento al trattamento accessorio. PARTE III TITOLO I CAPO
I LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI
CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO Art. 54 Attività
libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici 1. In
applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e
nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale
medico con rapporto esclusivo é consentito lo svolgimento dell'attività
libero-professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture
aziendali individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il
concorso del Collegio di direzione previsto dall'art. 17 dello stesso
decreto e con le procedure indicate nell'art. 4, comma 2, lettera
G). 2. In particolare, l'azienda - fino alla realizzazione di proprie
idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero
professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed
extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle
vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera
professione intramuraria, ai sensi dell'art. 72, comma 11 Legge 448/1998 e
delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori
dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie
non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi
quelli per i quali é richiesta l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività. 3. Le modalità di svolgimento dell'attività libero
professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto
dei criteri generali del presente contratto. 4. Per attività libero
professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che
detto personale individualmente o in équipe, esercita fuori dell'impegno
di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di
diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o
di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e
su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di
assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario
Nazionale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992. 5. L'esercizio
dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con
le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve
essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei
compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A
tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente
comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume
orario superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per
l'attività di ricovero la valutazione é riferita anche alla tipologia e
complessità delle prestazioni. 6. A tal fine, l'azienda negozia in sede
di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle
équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di
attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione
alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e
con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale
intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività
istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di
verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di
quanto concordemente pattuito. Art. 55 Tipologie di attività libero
professionali 1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene
al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti
forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta
diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene
richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4; b) attività
libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54 comma 4, svolte in
équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla
richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche
attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti
delle disponibilità orarie concordate; c) partecipazione ai proventi di
attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di
altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le
stesse; d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a
pagamento, richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti)
all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa,
secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes
dei servizi interessati. 2. Si considerano prestazioni erogate nel
regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste,
in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività
istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le
liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in
presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di
coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge,
in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive
regionali in materia.
2 bis.
Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli
obiettivi prestazionali di cui all’art. 14 comma 6 - rientrino i servizi
di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le
condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle
linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), che
definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E’ inoltre
necessario che:
-
sia
razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per
l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
-
siano le aziende a richiedere
al dirigente le
prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti
retributivi contrattuali;
-
sia
definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al
comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente
svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo
disponibile;
la tariffa per ogni turno di
guardia notturna
è fissata in € 480,00 lordi
(comma aggiunto ex art.18 co.1
CCNL 2002-2005)
3. L'attività libero professionale é prestata con
le modalità indicate nell'art. 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997,
pubblicato nella G.U. 5 agosto 1997. L'autorizzazione ivi prevista é
concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in
qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente
nell'ambito delle attività previste dal d.lgs 626/1994, con esclusione dei
dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto
direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art.
59. 4. La gestione dell'attività libero professionale in regime di
ricovero é soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della
Legge 23.12.1994, n.724, in materia di obbligo di specifica
contabilizzazione. Art. 56 Disciplina transitoria 1. Sino alla
realizzazione di quanto previsto dall'art. 54 comma 2, l'azienda al fine
di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza i
dirigenti medici e veterinari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a
carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di
servizio, di studi professionali privati o di strutture private non
accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni: a)
preventiva comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali presunti in
ragione di anno, le modalità di effettuazione e l'impegno orario
complessivo; b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti
interessati; c) emissione delle fatture o ricevute da parte del
dirigente su bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli
utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto,
le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i
successivi 15 giorni all'azienda che provvederà alle trattenute di legge e
relativi conguagli; d) definizione del numero e della collocazione
della sede o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o
nelle quali é transitoriamente autorizzato l'esercizio della attività
libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all'art. 54,
comma 1. 2. La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle
direttive regionali che disciplineranno la materia e, comunque, non oltre
sei mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le parti si
riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata in vigore del presente
contratto, per definire la materia, entro il termine suindicato, in
carenza di atto ministeriale di indirizzo o di regolamentazione
regionale. Art. 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe
e per l'attribuzione dei proventi 1. I criteri per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti interessati nonché al personale che presta
la propria collaborazione, sono stabiliti dall'azienda con apposita
disciplina adottata con le procedure dell'art. 54, comma 1. 2. Nella
fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri
generali: a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica
strumentale e di laboratorio, la tariffa é riferita alla singola
prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) relativamente
alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e
day hospital di cui all'art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa forfettaria
é definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle
Regioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e segg.
della legge n. 488/1999; c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali
e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative
di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare
le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del
personale di supporto, i costi - pro quota anche - forfetariamente
stabiliti per l'ammortamento e la manutenzione delle
apparecchiature; d) le tariffe di cui alla lett. c) non possono
comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle
vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa
sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può
concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in
regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla
riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del d.lgs.
124/1998; e) le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini
dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n.724; f)
nell'attività libero professionale di équipe di cui all'art. 55, comma 1,
lettere b), c) e d) la distribuzione della quota parte spettante ai
singoli componenti avviene - da parte delle aziende - su indicazione
dell'équipe stessa; g) le tariffe delle prestazioni libero
professionali di cui all'art. 55, comma 1 lettera a) comprensive di
eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei
vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Ciò
vale anche per le attività di cui alla lettera c) dello stesso articolo,
se svolte individualmente; h) per le attività di cui alla lettera c)
dell'art. 55, svolte in équipe, la tariffa é definita dalle aziende,
previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai
soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi; i)
un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi
dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non inferiore al 5% della massa
di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle
quote a favore delle aziende, é accantonata quale fondo aziendale da
destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie -
individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una
limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un
beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che
espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in
sede aziendale. Art. 58 Altre attività a pagamento 1. L'attività
di consulenza dei dirigenti medici e veterinari, per lo svolgimento di
compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente
costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma
1, lett. c). 2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta
all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di
attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.
55 lett. c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa
viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate: a) In
servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita
convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: - i limiti
orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro; - il compenso e le modalità di
svolgimento. b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o
istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita
convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non é
in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio
Sanitario Nazionale e disciplini: - la durata della convenzione; -
la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro
subordinato e deve essere a carattere occasionale; - i limiti di orario
dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; -
l'entità del compenso; - motivazioni e fini della consulenza, al fine,
di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto. 3. Il
compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire
all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95 % al
dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la
retribuzione del mese successivo. 4. Tra le attività di cui al presente
articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'azienda
per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni, sul lavoro (I.N.A.I.L.)
a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R.
n. 1124 del 1965. Per i compensi si applica il comma 3. 5. L'atto
indicato nell'art. 54, comma 1 disciplina, inoltre, i casi in cui
l'assistito può chiedere all'azienda che la prestazione sia resa
direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio,
fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni
assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle
prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il medico
prescelto con riferimento all'attività libero professionale intramuraria
svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda. 6.
L'onorario della prestazione di cui al comma 3, stabilito nel rispetto dei
vincoli ordinistici, viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la
prestazione, il quale ne rilascia la ricevuta al paziente su apposito
bollettario dell'azienda. L'onorario viene versato entro cinque giorni
dalla riscossione all'azienda, che ne accredita il 95% al dirigente stesso
con la retribuzione del mese successivo. 7. L'atto aziendale di cui
all'art. 54, comma 1, disciplina i casi in cui le attività professionali
sono richieste a pagamento da singoli utenti e svolte, individualmente o
in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale
o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da
convenzione. Le predette attività sono consentite solo se a carattere
occasionale e se preventivamente autorizzate dall'azienda con le modalità
stabilite dalla convenzione. L'azienda con l'atto richiamato disciplina in
conformità al presente contratto: il limite massimo di attività di ciascun
dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità del
compenso dovuto al: dirigente e/o all'equipe che ha effettuato la
prestazione; le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la
quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in conformità ai
criteri indicati nell'art. 56. 8. Gli onorari per le prestazioni di cui
al comma 7 sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha
svolto l'attività, la quale ne rilascia ricevuta su appositi bollettari
forniti dall'azienda di appartenenza del dirigente stesso; la struttura
citata, dedotte le quote di propria spettanza, versa all'azienda ed al
dirigente le quote di loro competenza con le cadenze previste nella
convenzione. 9. L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1,
disciplina, infine, l'attività professionale, richiesta a pagamento da
terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno
che all'esterno delle strutture aziendali. Tale attività può, a richiesta
del dirigente interessato, essere considerata attività
libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale
attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con
le specifiche risorse introitate, in conformità al presente
contratto. 10. Per le prestazioni di cui al comma 9, l'atto aziendale
in conformità di quanto previsto dal presente articolo, stabilisce per le
attività svolte, per conto dell'azienda in regime libero
professionale: a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente,
comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di
servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; b)
l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la
prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e
l'eventuale rimborso spese, dallo stesso sostenute ove l'attività abbia
luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di
appartenenza; c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi
spese. I compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, di lavoro; d) la partecipazione ai
proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio
non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni
finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15
quinquies, comma 2, lettera d), del d.lgs. 502/1992; e) l'attività deve
garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della
rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni. Art.
59 Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di
prevenzione 1. L'attività professionale intramuraria dei dirigenti
medici e veterinari del Dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori
dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a
migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica,
integrando l'attività istituzionale. 2. A tal fine, fatta salva la
possibilità di esercizio dell'attività libero-professionale prevista dalle
lett. a), b) e c) dell'art. 155 - per le quali non si pongono problemi di
incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del
soggetto richiedente (ad es. assistenza zooiatrica per gli animali
d'affezione) - l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi é
acquisita ed organizzata dall'azienda, ai sensi della lettera d) del
citato art. 55, che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima,
anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni
individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni
istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei
componenti le équipes interessate. Art. 60 Attività non rientranti
nella libera professione intramuraria 1. Non rientrano fra le attività
libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché possano
comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti
attività: a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi
universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di
docente; b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e
professionali; c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre
commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di
verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civile
costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990;
etc.); d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi
interventi; e) partecipazione ai comitati scientifici; f)
partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria
professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali; g)
attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso
delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre
organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della
dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale
gratuità delle prestazioni. 2. Le attività e gli incarichi di cui al
comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli
previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma
possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai
sensi dell'articolo 58, comma 7, del d.lgs. 29/1993, che dovrà valutare
se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto
non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali. 3.
Nessun compenso é dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse
debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente
connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio
dell'omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella
determinazione della retribuzione di posizione o di risultato. Art.
61 Norma di rinvio 1. Le parti convengono che, essendo in corso di
emanazione l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 72, comma
11 della legge 448/1998 nonché le connesse direttive, regionali la
presente disciplina dovrà essere integrata o armonizzata con le
indicazioni in esse previste. 2. A tal fine le parti concordano che il
predetto adeguamento - ove necessario avvenga mediante un apposito
contratto collettivo entro due mesi dall'entrata in vigore dell'atto di
indirizzo. PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 62 Disposizioni
particolari 1. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme
stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 non
siano state utilizzate nel rispettivo esercizio economico, sono
riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di
pertinenza. 2. Le tabelle di equiparazione del personale confluito
nelle A.R.P.A. a quello del personale del servizio sanitario nazionale
saranno definite con apposito contratto entro il 30 giugno 2000 il quale
dovrà tener conto dei seguenti criteri: contratti collettivi attualmente
applicati; qualifica di provenienza del personale. 3. Le parti preso
atto della decisione del TAR Lazio n. 640/1994, che ha annullato il comma
2 dell'art. 133 del DPR 384/1990 relativamente al mancato riconoscimento
della retribuzione individuale di anzianità agli ex medici condotti che
non avevano optato per il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
definito entro il 30 dicembre 1990 - stabiliscono che - ove sussistano le
condizioni - le aziende dovranno attivare entro il 31 maggio 2000 la
procedura di cui all'art. 66 del d.lgs 29/1993. 4. Le parti, in via di
interpretazione autentica, confermano che la retribuzione di posizione
minima contrattuale - parte fissa e variabile - prevista dalle tabelle
(rispettivamente allegato 3 ed 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo
biennio economico, come integrati - sempre in via di interpretazione
autentica dal CCNL del 2 luglio 1997) facendo parte del trattamento
economico fondamentale, produce integralmente i suoi effetti ai fini
dell'applicazione, rispettivamente, dell'art. 50, comma 2 ed art. 6 del
CCNL del 5 dicembre 1996 - I e II biennio - con le decorrenza indicate
nelle medesime tabelle contrattuali. 5. I casi previsti dall'art. 16
disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende - per l'area medico
veterinaria - possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono
integrati da quello indicato nell'art. 15 septies, comma 1, del d.lgs
502/1992. A tal fine le aziende individuano, preventivamente, con proprio
atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i
requisiti, richiesti sentiti i soggetti di cui all'art. 10, comma 2. Ai
dirigenti assunti é attribuito il trattamento economico fondamentale
previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari
incarico in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di
altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri
finanziari. La retribuzione di posizione, attribuibile sulla base della
graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte
eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare, negli
importi massimi, quanto previsto dall'art. 9. Ai dirigenti pubblici si
applica l'art. 19, comma 7 del presente contratto in tema di
aspettativa. 6. Ove nel testo del presente contratto gli assegni da
corrispondere sono "annui, lordi per tredici mensilità", si intende che
l'importo indicato nel testo non comprende il rateo della tredicesima che,
pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo di pertinenza, ove si
tratti di voci che sono retribuite con i fondi. Art. 63 Norme di
rinvio 1. Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 dicembre 2000,
le seguenti materie: a) procedure di conciliazione e arbitrato; b)
mobilità connessa ad eccedenze; c) previdenza complementare. 2.
Entro il 30 giugno 2001 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art.
72 del d.lgs. n. 29 del 1993, alla piena contrattualizzazione della
disciplina del rapporto di lavoro mediante recupero alla disciplina
pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed,
eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali
é compresa la disciplina e la nuova denominazione relativa all'indennità
di rischio radiologico. 3. Nelle more dell'applicazione del comma 2, le
norme di legge, regolamentari e contrattuali che non sono espressamente
abrogate dal presente contratto rimangono in vigore. Art. 64 Norma
programmatica 1. Le parti, pur prendendo atto che nell'art. 20, comma
1, punto 18 bis, della legge 488/1999, l'istituto del part-time non é
consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla necessità ed urgenza di
affrontare il problema dell'utilizzazione di tale istituto esclusivamente
in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare
o sociale e fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo, con
sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria
svolta. 2. Le parti convengono, altresì, sull'opportunità che la
materia venga affrontata nel contesto delle code contrattuali di cui al
comma 2 dell'art. 61 per disciplinare le percentuali, il trattamento
economico e normativo nonché l'utilizzo dei risparmi per la parte che le
vigenti disposizioni destinano agli incentivi del personale. In tale
disciplina sarà previsto il recesso per giusta causa nei confronti del
dirigente che, in violazione del rapporto esclusivo, eserciti la libera
professione extramuraria. Art. 65 Disapplicazioni e
sostituzioni 1. Per effetto del presente contratto risultano sostituite
o disapplicate le seguenti disposizioni: A) con riguardo agli artt. da
1 ad 12 (campo di applicazione, sistema delle relazioni sindacali od
interpretazione dei contratti) sono sostituiti gli articoli da 1 a 13 del
CCNL 5 dicembre 1996; B) con riguardo all'artt. 13 (il contratto
individuale di lavoro dei dirigenti) é sostituito l'art. 14 del CCNL 5
dicembre 1996; C) con riguardo all'art. 14 (periodo di prova) é
sostituito l'art. 15 del CCNL 5 dicembre 1996; D) con riguardo agli
artt. 16 e 17 (orario di lavoro dei dirigenti) sono sostituiti gli artt.
17 e 18 del CCNL 5 dicembre 1996 E) con riguardo all'art. 18
(sostituzioni) é disapplicato l'art. 121 del DPR 384/1990, con effetto dal
sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL; F) con
riguardo all'art. 19 (aspettativa) é disapplicato l'art. 28 del CCNL 5
dicembre 1996; G) con riguardo all'art. 20 (mobilità volontaria) sono
disapplicati gli artt. 82, 83, 84, 85 del DPR 384/1990 ed il comma 10
dell'art. 39 del CCNL 5 dicembre 1996; H) con riguardo all'art. 21
(comando) sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR
761/1979; I) con riguardo all'art. 24 (copertura assicurativa) sono
disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 88 del DPR
384/1990; J) con riguardo all'art. 25 (patrocinio legale) é
disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987; K) con riguardo all'art. 26
(graduazione delle funzioni) é sostituito l'art. 51 del CCNL 5 dicembre
1996, limitatamente ai commi 4 e 6; L) con riguardo agli artt. 28 e 29
(affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali) sono disapplicati gli
art. 52 e 53 del CCNL 5 dicembre 1996; M) con riguardo agli articoli da
31 a 34 (verifica e valutazione dei dirigenti) é sostituito l'art. 59 del
CCNL 5 dicembre 1996; N) con riguardo agli articoli da 35 a 48
(struttura della retribuzione ed incrementi contrattuali) si rinvia al
relativo testo, con l'avvertenza che, ove le norme disapplicate contengano
disposizioni transitorie queste hanno cessato - di norma - di produrre i
loro effetti con la prima applicazione del CNL del 5 dicembre 1996 e loro
successive integrazioni. É, inoltre, disapplicato l'art. 117 del DPR
384/1990; O) con riguardo all'art. 49 (effetti benefici economici) é
sostituito l'art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996; P) con riguardo agli
articoli da 50 a 52 (fondi per la retribuzione di posizione e per il
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ed al risultato)
nel rinviare al testo dei singoli articoli per le eventuali
disapplicazioni, si richiama quanto affermato nella lettera N. Con
particolare riguardo ai fondi il termine "consolidato" si riferisce -
fatte salve le precisazioni nel testo dell'art. 52 - al fondo
correttamente formato ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli
da 60 a 66 del CCNL 5 dicembre 1996 per la corresponsione delle voci del
trattamento economico cui le norme stesse sono finalizzate; Q) con
riguardo agli artt. da 54 a 60 (libera professione) sono disapplicati gli
artt. 67, 68 e 69 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché l'allegato 5, sostituito
dal presente allegato 9. 2. Sono, altresì, disapplicate tutte le norme
previgenti incompatibili con quelle del presente contratto, ivi comprese
quelle risultanti da leggi o regolamenti regionali disciplinanti materie
del rapporto di lavoro oggetto del presente contratto. 3. Le parti
concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente
contratto saranno corretti a cura dell'ARAN, previa informazione alle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. pag. 64
pag. 65
pag. 66
pag. 67
pag. 68
pag. 69
pag. 70
pag. 71
ALLEGATO N. 9 Per fornire alle
aziende ed enti unità di indirizzo per attuare le modalità organizzative
dell'attività libero professionale intramuraria e per la fissazione delle
tariffe, in attesa di quanto sarà previsto dall'atto di indirizzo di cui
all'art. 72 della legge 448/1998 e dalle successive linee guida regionali,
le parti concordano i seguenti punti: A) PREMESSA GENERALE E
FINALITÀ 1. L'azienda e gli enti sono interessati allo sviluppo di
un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che saranno
offerti sul mercato sanitario in parallelo all'attività istituzionalmente
dovuta, al fine di: a) contribuire al processo riorganizzativo dei
servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di
conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e
strutturali dell'Ente, nell'ambito di un sistema sanitario
complessivamente inteso; b) rafforzare la capacità competitiva
dell'azienda stessa non solo sul mercato dei servizi garantiti e
finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture private, ma sul mercato
più generale dei servizi sanitari; c) garantire il diritto sancito
dalla vigente normativa verso il personale medico che opti per l'attività
professionale intramoenia (di seguito denominata LPI), di esercitare la
stessa nell'ambito dell'Ente di appartenenza sia in modo diretto che in
forma partecipativa ai proventi derivanti da rapporti instaurati con
strutture private non accreditate e con terzi paganti; d) valorizzare
il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza sanitaria; e)
introdurre, con il carattere dell'esclusività del rapporto di lavoro,
condizioni che favoriscano la motivazione del personale e il "senso"
d'appartenenza all'azienda. 2. L'azienda, con l'entrata in vigore del
presente CCNL che disciplina le modalità dell'attività LPI, intende
riconoscere, consentire, promuovere e sostenere concretamente e
attivamente l'attività LPI con modalità e interventi flessibili
nell'ambito del quadro normativo. 3. L'attività LPI deve rappresentare
realmente, l'espressione di una libera scelta dell'utente senza influire
negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle attività
istituzionali e sui relativi volumi di attività, concorrendo a rafforzare
la responsabilizzazione e a riconoscere la giusta remunerazione anche per
tutti gli operatori e gli altri dirigenti del ruolo sanitario che vi
intendano partecipare con le necessarie funzioni di supporto. L'attività
libero professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei
servizi dell'unità sanitaria locale, é intesa a favorire esperienze di
pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e
riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale
nell'interesse degli utenti e della collettività. 4. La configurazione
organizzativa dell'esercizio della LPI richiede la collaborazione del
personale tenuto a svolgere attività di supporto. Il personale della
dirigenza sanitaria che non intenda esercitare l'attività LPI, é tenuto
comunque a concorrere, in ragione delle competenze istituzionali
attribuite, agli adempimenti connessi alle prestazioni in regime libero
professionale secondo le modalità fissate dall'azienda. 5. É
riconosciuto e garantito il diritto di parità nel trattamento sanitario
fra i pazienti interessati dalle prestazioni in regime libero
professionale ed i pazienti in regime di attività strettamente
istituzionale, ciò con riferimento a tutte le prestazioni previste o che
si rendono necessarie, ai fini dell'assistenza sanitaria, sia ordinarie
che urgenti. 6. Il ricorso alla valorizzazione della libera professione
assume per l'Azienda la finalità anche di crescita complessiva della
produttività, nel rispetto dell'esigenza di miglioramento della qualità
delle prestazioni, ove scientificamente riconosciute appropriate ed
efficaci, e di sviluppo della promozione del ruolo aziendale. B)
ORGANIZZAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA 1. Le aziende,
avvalendosi del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del d.lgs.
502/1992 e sulla base dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'art. 4,
comma 2 lett. G), definiscono con apposito atto, in conformità alle
vigenti disposizioni in materia, le modalità organizzative dell'attività
libero professionale della dirigenza medico - veterinaria. 2. La
disciplina aziendale assicura il rispetto dei seguenti principi: a)
l'attività libero professionale ambulatoriale deve essere organizzata in
orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività
istituzionale, compresa la pronta disponibilità; b) qualora per ragioni
tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività
libero professionale in orari differenziati, dovrà essere stabilito un
tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario
all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da
recuperare in relazione al numero delle prestazioni effettuate ovvero da
individuare con apposita timbrature; c) non é consentita l'attività
libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e
di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di
rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarità
delle patologie o delle norme da individuare in sede aziendale. 3. La
disciplina aziendale dovrà prevedere le modalità autorizzative
dell'esercizio della LPI nelle quali dovranno essere indicati: - gli
spazi orari disponibili; - i locali e le attrezzature necessari; -
le modalità organizzative, anche in relazione al personale di supporto,
tra cui le modalità per le prenotazioni e per la tenuta delle liste di
attesa, nonché le modalità per la utilizzazione dei posti letto, degli
ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle
apparecchiature da utilizzare per tale attività, garantendo comunque
all'attività istituzionale carattere prioritario rispetto a quella libero
professionale; - l'istituzione di appositi organismi di verifica della
LPI, promozione e monitoraggio costituiti in forma paritetica ai sensi
dell'art. 54. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti si danno atto
che i protocolli di cui all'art. 7 non dovranno assumere carattere di
accordi integrativi regionali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Con
riferimento ai criteri integrativi aziendali previsti dall'art. 18, comma
9, le parti, in relazione alla particolare situazione della struttura ove
si é verificata l'assenza con riguardo al rapporto di lavoro dei dirigenti
ivi assegnati, convengono che l'azienda possa valutare, in via eccezionale
e d'urgenza, qualora l'assenza stessa sia di brevissima durata e non vi
siano soluzioni alternative ai sensi del comma 8 dello stesso articolo,
che la sostituzione per assicurare la continuità assistenziale possa
essere affidata anche ad un dirigente con rapporto di lavoro non
esclusivo. Non condivisa solo da F.P.- CGIL Medici DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3 Con riferimento all'art. 20, le parti concordano di aver
dato piena attuazione all'art. 33 del d.lgs. 29/1993, completandone le
disposizioni con le modalità e le procedure ivi previste. Pertanto la
mobilità deve essere effettuata secondo le indicazioni dell'art.
20. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Con riferimento all'art. 25, comma,
3 le parti convengono che, gli oneri ivi previsti dovranno in futuro
trovare copertura assicurativa nell'ambito delle polizze che saranno
stipulate ai sensi dell'art. 24, comma 3. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
5 In relazione alle norme sulla verifica e valutazione dei dirigenti di
cui agli articoli da 31 a 34 del presente contratto, viste le modifiche
introdotte dal d.lgs 286/1999 in materia nonché il d.lgs 229/1999 ,
esprimono il comune avviso che le Aziende ed enti, nell'istituire -
mediante gli atti richiamati dalle citate normative, gli organismi
deputati alla valutazione dei dirigenti dovranno tenere conto della
particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a svolgere in
relazione alle specifiche professionalità operanti in azienda,
prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una integrazione
con figure adeguate per professionalità e qualifica. DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 6 Le parti si danno reciproco atto che i fondi aziendali
previsti dagli artt. 50, 51 e 52 del presente contratto per la
corresponsione delle voci del trattamento economico ivi previste non
possono essere utilizzate, nei policlinici universitari a gestione mista
per il pagamento delle analoghe competenze al personale universitario
convenzionato, che dovranno gravare esclusivamente sulle risorse definite
allo scopo nella relativa convenzione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
7 Le parti auspicano che nella programmazione regionale vengano
adottati idonei provvedimenti affinché negli ospedali per acuti, sede di
pronto soccorso e/o di punto nascita, in ottemperanza alle norme di
garanzia relative ai servizi pubblici essenziali, nelle unità operative di
anestesia, rianimazione e terapia intensiva, deve essere garantita la
presenza dell'anestesista e del rianimatore 24 ore su 24. Negli ospedali
sedi di DEA di I e II livello deve essere garantita la presenza 24 ore su
24 dell'anestesista, del rianimatore, del radiologo, del chirurgo e del
medico internista. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 Le parti convengono
sulla necessità che nelle code contrattuali del presente CCNL sia
affrontato il problema della ridefinizione del compenso per l'utilizzo del
mezzo privato per compiti di servizio, utilizzando i parametri di
determinazione ACI del costo chilometrico in sostituzione dell'indennità
chilometrica ancora fissata ad 115 del prezzo della benzina super al
chilometro. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 Le parti si impegnano ad
approfondire - nell'ambito delle code contrattuali - le problematiche
della guardia medica notturna al limitato scopo di verificare la
possibilità, senza oneri aggiuntivi, di rinvenire meccanismi che,
salvaguardata l'organizzazione dei servizi, in determinati casi oltre i
cinquantacinque anni di età possano rendere la guardia medica
facoltativa. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 Con riferimento all'art.
58, comma 9, le parti convengono che le sperimentazioni ed i trials
clinici possano essere compresi tra le attività a pagamento ivi previste,
secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa ai sensi
dell'art. 4 lett. G, del presente contratto. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
11 Le parti, con riferimento all'art. 30, comma 2, prendono atto che la
Commissione ivi citata é quella prevista dal d.lgs. 49/2000, che modifica
l'art. 15 quinquies del d.lgs. 502/1992. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
12 In relazione agli artt. 15 e 45 del presente contratto, le parti
prendono atto di quanto affermato dalla circolare del Ministero della
Sanità n. D.P.S. IV.9-11/569 del 28.3.2000, in ordine alla remissione in
termine per l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo nei confronti
dei dirigenti di II livello, che per una erronea interpretazione del comma
4 dell'art. 1 del d.lgs. 49/2000 siano stati indotti a non esercitare la
propria opzione entro il 14.3.2000 o ad esercitarla
erroneamente. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13 Le parti convengono che,
ai sensi dell'art. 35, comma 2, nei confronti dei dirigenti medici e
veterinari che hanno optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo
2000 non si applichino, neanche temporalmente, le penalizzazioni previste
dai commi 1 lett. b), 3, 4 e 5 dell'art. 47 I dirigenti sanitari di cui
all'art. 44 che entro il 14 marzo 2000 abbiano optato per il rapporto
esclusivo continuano a prestare la propria attività con le modalità
previste dal rapporto in corso di soppressione sino a trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente accordo ai sensi di quanto previsto
dall'art. 44, comma 2, momento dal quale sarà riadeguato l'orario di
lavoro. La disposizione é collegata al meccanismo di finanziamento del
passaggio previsto dall'art. 44 citato, comma 7. Non condivisa solo da
F.P.- CGIL Medici DICHIARAZIONE A VERBALE DELL'ARAN L'Agenzia, con
riferimento agli artt. 16 e 18 del presente contratto, ritiene che nelle
strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale
l'accesso é riservato a più categorie professionali, le aziende, con
riferimento all'organizzazione dei servizi di guardia ed alle sostituzioni
dei dirigenti, assenti dovranno tenere conto di tutti i dirigenti del
ruolo sanitario di diverso profilo professionale addetti alla
struttura. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 In via di prima definizione
ai dirigenti medici in ruolo ai sensi dell'art. 8 1-bis del d.Ivo 502/92 e
successive modifiche, titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno
5 anni al 31/12/1992 e inquadranti in soprannumero previo giudizio
d'idoneità, viene riconosciuta l'anzianità di servizio di 5 anni al
31/12/1999, salvo decisione migliorativa da parte degli organi di
governo. Roma, 8 giugno 2000 FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova
ASCOTI, CUMI AMFUP DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 ART. 47 CCNL
98-2001 La Federazione Medici UIL SANITÀ-FNAM
(AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS NUOVA ASCOTI dichiara che la
riduzione di cui alla componente fissa come da tabella allegato 1 del CCNL
5 dicembre 1996 II biennio economico 1996-1997, rimane vincolata alla
dichiarazione congiunta n. 15 I biennio e dichiarazione congiunta n. 3 II
biennio, non essendo, di pertinenza contrattuale l'interpretazione della
legge finanziaria di cui alla dichiarazione n. 15. Roma, 8 giugno
2000 FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI
AMFUP DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 RELATIVA ALL'ART. 15 CCNL
98-2001 La Federazione Medici UIL SANITÀ-FNAM
(AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara che, visto il
decreto per i medici universitari, in ogni sede, compresa quella
contrattuale, rappresenta e rappresenterà la necessità di legare
l'esclusività di rapporto con libera professione intramuraria, alla durata
dell'incarico dirigenziale, ovvero alla valenza contrattuale. Roma, 8
giugno 2000 FEDERAZIONE UIL, FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI
AMFUP DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 La Federazione Medici UIL
SANITÀ-FNAM (AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara,
che nel corso del CCNL, 98/2001, si provveda ad individuare i lavori
usuranti nella sede di competenza aziendale, e di concordarne le
facilitazioni in sede di trattativa decentrata. Roma, 8 giugno
2000 FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI
AMFUP DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 Permanendo la vigenza
contrattuale dell'art. 62 comma 2 CCNL '94-'97 richiamato dall'art. 51
comma 2 del presente CCNL, avente dignità di accordo collettivo nazionale,
ne consegue che tutta la materia riguardante il lavoro notturno ai sensi
del D.L. n.532 del 26.11.99 sarà regolamentata a livello di contrattazione
decentrata. Roma, 8 giugno 2000 FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova
ASCOTI, CUMI AMFUP DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 I
BIENNIO Federazione Medici Firma il Contratto Nazionale di Lavoro
98/01 dissentendo sull'art. 7; art. 16; art. 24; art. 41; art. 42; art.
47; art. 50; art. 57 comma 2 lettera d). II BIENNIO Federazione
Medici Firma il Contratto Nazionale di Lavoro II biennio 00/01
dissentendo sull'art. 3 globalmente ed in particolare il comma 6; art. 4;
art. 5 escluso comma 6; art. 12. Roma, 8 giugno 2000 FEDERAZIONE UIL
FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7 I
Segretari Nazionali dott. Domizio Antonelli del Sindacato COAS, il dott.
Vittorio Virgilio del Sindacato AMCO, il dott. Franco Verniero del
Sindacato UMUS, il dott. Francesco Falsetti del sindacato UMI ed il dott.
Antonio Terracciano del sindacato FAPAS-Medici firmano sul frontespizio
sotto la sigla FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI in quanto ad essa
aderenti, essendo affiliati alla UIL FNAM. Roma, 8 giugno
2000 FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI
AMFUP DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8 Ad integrazione della
dichiarazione congiunta n. 7, si specifica che negli Ospedali sedi di DEA
di I e di II livello deve essere garantita la presenza del medico di
laboratorio 24 ore su 24. Roma, 8 giugno 2000 UMSPED ANAAO-ASSOMED
ANPO CISL MEDICI-COSIME CIVEMP DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9 La
F.P.-CGIL Medici, con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente
contratto, ritiene che nelle strutture per le quali ai sensi della vigente
normativa concorsuale l'accesso é riservato a più categorie professionali,
le aziende, con riferimento all'organizzazione dei servizi di guardia ed
alle sostituzioni dei dirigenti assenti dovranno tenere conto di tutti i
dirigenti del ruolo sanitario di diverso profilo professionale addetti
alla struttura. Roma, 8 giugno 2000 F.P.-CGIL
Medici DICHIARAZIONE A VERBALE N. 10 Per quanto riguarda i soggetti
di cui all'art. 8/1 bis del d.lgs. 502/1992 e del d.lgs. 517/1993,
espletate le procedure di giudizio di idoneità effettuate dalle Regioni,
instaurano il rapporto di impiego a tempo indeterminato non sono
sottoposti a periodi di prova ed il periodo di cinque anni é considerato
come anzianità. Roma, 8 giugno 2000 F.P.-CGIL
Medici DICHIARAZIONE A VERBALE N. 11 La F.P. CGIL Medici non
condivide la dichiarazione congiunta n. 2, in quanto in contrasto con le
norme vigenti. Roma, 8 giugno 2000 F.P. COIL Medici DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 12 In riferimento all'art. 38, comma 5, allorché si
prevede che la parte eccedente il minimo dello specifico trattamento
economico venga "riassorbito", si ritiene che ciò debba essere invece
riportato alla trattativa "aziendale", interessando l'importo economico
relativo alla parte variabile della retribuzione di posizione, di cui
all'art. 13, lett. e), ed art. 35, lett. B) 1). Roma, 8 giugno
2000 ANPO FESMED UMSPED CISL Medici - COSIME
ANAAO-ASSOMED DICHIARAZIONE A VERBALE N. 13 Per motivi di equità e
di perequazione lo specifico trattamento economico previsto dall'art. 38,
comma 5, deve essere riconosciuto a tutti i dirigenti di struttura
complessa, che alla data di entrata in vigore del presente contratto non
abbiano optato per l'incarico quinquennale, in quanto, indipendentemente
dalla volontà espressa dai dirigenti, le aziende erano comunque tenute ad
invitare i suddetti dirigenti a manifestare espressamente la volontà di
utilizzare il diritto potestativo relativo all'opzione. Roma, 8 giugno
2000 ANPO ANAAO CISL Medici - COSIME UMSPED CIVEMP
FESMED DICHIARAZIONE A VERBALE N. 14 Le sottoscritte OO.SS.
dichiarano che in attuazione di quanto previsto, dal DPCM 13 dicembre 1995
e dal CCNL stipulato il 30 settembre 1997 alla dirigenza medica e
veterinaria del Ministero della Sanità, con specifico accordo dovranno
essere estesi gli istituti normativi ed economici previsti dal presente
contratto per le corrispondenti professionalità del SSN, non essendo stata
apportata alcuna modifica all'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992 dal
d.lgs della riforma n. 229/1999. Roma, 8 giugno 2000 CIVEMP
(SIVEMP-SIMET) DICHIARAZIONE A VERBALE N. 15 Le sottoscritte OO.SS.,
con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente contratto, ritengono che
nelle strutture per le quali, ai sensi della vigente normativa concorsuale
l'accesso é riservato a possessori di titolo nella specifica disciplina,
con riferimento all'organizzazione dei servizi di guardia e di pronta
disponibilità di cui all'art. 20 del CCNL del 5.12.1996. le attività di
pronta disponibilità e guardie potranno essere assolte solo nella
specifica disciplina di inquadramento del dirigente. Roma, 8 giugno
2000 CIVEMP (SIVEMP-SIMET) ANPO DICHIARAZIONE A VERBALE N. 16 Ad
integrazione della dichiarazione congiunta n. 7 si specifica che negli
Ospedali per acuti, sede di punto nascita, deve essere garantita la
presenza del medico ostetrico 24 ore su 24. Roma, 8 giugno
2000 FESMED ANAAO-ASSOMED ANPO CISL Medici-COSIME CIVEMP F.P.CGIL
Medici FEDERAZIONE Medici DICHIARAZIONE A VERBALE N. 17 Il presente
contratto viene sottoscritto in un contesto in cui il processo di
aziendalizzazione delle UU.SS.LL. e degli Ospedali autonomi é molto
avanzato, sia pure con diversi livelli di realizzazione sul territorio
nazionale. Nelle aziende il ruolo dei dirigenti, ed in particolare dei
dirigenti dell'area medica e veterinaria, é diventato sempre più
importante e definitivamente sancito dal Piano Sanitario Nazionale 1998.
2000 che pone come uno degli obiettivi fondamentali "la valorizzazione
delle competenze e delle disponibilità professionali ed umane degli
operatori del S.S.N."; il Piano riconosce che "gli ostacoli e le
resistenze che gli operatori sanitari devono superare sono considerevoli.
Per questo vanno approfondite le condizioni per qualificare l'efficacia e
l'umanizzazione degli interventi. A tale scopo é necessario un profondo
cambiamento di mentalità ai diversi livelli, a partire dai finanziamenti
etici del lavoro di cura, attraverso la diffusione di sistemi premianti,
la formazione permanente, la sperimentazione, le collaborazioni
intersettoriali, lo sviluppo delle funzioni manageriali". Su tali basi
le parti convengono che, allo scopo di perseguire gli obiettivi primari
dell'efficacia, dell'appropriatezza delle prestazioni e dell'efficienza,
sia gli operatori sanitari che le direzioni strategiche devono applicare
il principio della flessibilità per andare incontro alle esigenze dei
cittadini utenti. In tale prospettiva: - grazie al fatto che la
contabilità economico-patrimoniale ha sostituito in tutte le aziende
sanitarie la contabilità finanziaria, e che quasi dovunque é stata avviata
la contabilità analitica per centri di costo, per cui si ha certezze dei
costi e non esistono più i vincoli che caratterizzavano il passaggio di
fondi tra i capitoli di spesa (contabilità di tipo finanziano) -
considerata l'autonomia gestionale delle aziende sanitarie - nel
rispetto dei principi sanciti dal vigente Piano Sanitario Nazionale -
nell'interesse prioritario del cittadino-utente - perseguendo sempre
l'efficienza compatibile con elevati livelli di qualità delle prestazioni,
si ritiene utile che, a livello aziendale, vengano sottoscritti accordi
con i dirigenti che prevedano un miglior uso delle risorse economiche,
partendo da quanto consolidato negli anni precedenti, garantendo più
elevati livelli prestazionali a fronte di ulteriori sistemi premianti, di
risultato. Le priorità individuate sono le seguenti: - miglioramento
della qualità delle prestazioni - selezione prestazioni appropriate ed
efficaci - utilizzo intensivo delle apparecchiature diagnostiche e
terapeutiche - utilizzo intensivo delle sale operatorie - riduzione delle
liste d'attesa, per prestazioni appropriate Nessun patto potrà avere gli
effetti desiderati se non viene riconosciuto e valorizzato, dalle
direzioni strategiche, il ruolo centrale delle professioni. I protagonisti
dell'epocale processo di cambiamento organizzativo nel S.S.N. sono i
dirigenti medici che legittimamente si aspettano che vengano garantiti - a
fronte dell'impegno, delle responsabilità assunte, della professionalità -
l'autonomia professionale, e i livelli retributivi. Roma, 8 giugno
2000 ANAAO ASSOMED DICHIARAZIONE A VERBALE N. 18 L'ANAAO-ASSOMED
richiede che, in relazione alla specificità funzionale della dirigenza
medico veterinaria e sanitaria del Ministero della Sanità, al personale
individuato dal DPCM 13.12.1995, ai sensi dell'art. 18 comma 8 del d.lgs.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, siano estesi, con
specifico accordo di settore nell'ambito del CCNL dell'area I, gli
istituti normo-economici previsti per le corrispondenti professionalità
del Servizio Sanitario Nazionale. L'accordo di settore provvederà alla
armonizzazione della normativa contrattuale in relazione alla specificità
dell'organizzazione ministeriale. Roma, 8 giugno
2000 ANAAO-ASSOMED DICHIARAZIONE A VERBALE N. 19 Le sottoscritte
OO.SS. confermano che il fondo previsto dagli artt. 60 e 61 del CCNL
5.12.1996, il cui ammontare é quello consolidato al 31.12.1997,
comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza,
comprende le risorse destinate, in prima applicazione del CCNL del
5.12.1996, come integrato dal CCNL del 2.7.1997, ad assicurare il valore
economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione parte fissa
e variabile - per il personale già in servizio all'entrata in vigore del
contratto medesimo - come indicato nella tabella allegato 1 del CCNL
relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od
economiche di provenienza dei dirigenti. Pertanto, le aziende, qualora
non vi abbiano già provveduto, prima di procedere alla integrazione del
fondo, come disposto dai commi 2 e seguenti dell'art. 50, rideterminano il
valore iniziale del fondo sulla base delle risorse complessivamente
destinate allo stesso, come sopra specificate. Roma, 8 giugno
2000 ANAAO-ASSOMED ANPO F.M. CISL Medici-COSIME FESMED F.P. CGIL
Medici DICHIARAZIONE A VERBALE N. 20 La scrivente organizzazione
sindacale CIMO-ASMD, nel sottoscrivere in data odierna il CCNL 98/2001 di
area medica riferito al quadriennio normativo ed ai due bienni economici,
conferma le riserve, già espresse in sede di contrattazione nazionale
collettiva, sulle norme contrattuali che prefigurano elementi di dubbia
legittimità, anche rispetto a principi fondamentali posti a base
dell'ordinamento, in materia di: - discriminazioni economiche e
normative a danno dei medici dipendenti esercenti libera professione
extramuraria (in deroga ai principi costituzionali sul diritto alla
retribuzione proporzionata quali-quantitativamente alla prestazione resa),
ovvero a danno dei medici già a tempo definito (specie art. 16, c.4,
ultimo periodo, e Capo III e capo IV del contratto del quadriennio
normativo e del I biennio economico), riprese passivamente, da interventi
impropri e autoritativi delle leggi finanziarie su istituti che sono di
competenza negoziale; - appiattimento delle articolazioni funzionali e
delle retribuzioni dei medici dipendenti, con negazione di un ruolo
dirigenziale effettivo in capo alla categoria; - ipotesi di pagamento
forfettario dei servizi di guardia medica prestati dai medici
dipendenti; - malcostume dell'autofinanziamento di istituti
contrattuali, utilizzando risorse già in godimento alla categoria; -
mancato ristoro della integralità delle voci retributive fondamentali ed
accessorie almeno rispetto all'inflazione programmata dell'intero
quadriennio 1998/2001 e mancato ripristino dell'orario settimanale di 36
ore; - vincolo ricattatorio della sottoscrizione del CCNL di categoria
per potere esercitare pienamente i diritti sindacali in sede di
contrattazione integrativa, a prescindere dalla effettiva
rappresentatività locale e nazionale (artt. 9 e 10 della parte normativa
del contratto); - previsione di vincoli burocratici che non favoriscono
oggettivamente l'esercizio del diritto della libera professione
intramuraria, assieme alle gravi carenze strutturali e organizzative di
settore. La CIMO-ASMD conferma altresì, nonostante la "certificazione
positiva" della Corte dei Conti: - i suoi dubbi sulla effettività ed
adeguatezza delle risorse previste dalle leggi 448/98 e 488/99 per
finanziare il fondo per l'esclusività di rapporto, e garantire nel tempo
l'erogazione e il valore della specifica indennità introdotta dal presente
contratto a far data dal 1/01/2000 (coerentemente con il carattere
irreversibile della opzione esclusiva), nonché sulla adeguatezza delle
risorse per la piena e completa equiparazione economica di tutti gli ex
assistenti agli ex aiuti non qualificati; - il suo sconcerto per la
mancata emanazione (nonostante la diffida extragiudiziale, dalla CIMO
indirizzata ai Responsabili il 12/04/2000, dal ritardare ancora gli
adempimenti di legge) del decreto congiunto Sanità-Tesoro (ex art. 28, c.
16, L.488/99) sulle modalità di acquisizione delle risorse da far affluire
al fondo di cui al comma 6 dell'art. 72 della legge 448/98, atto
necessario e presupposto per l'applicazione del CCNL 98/2001, specie del
2^ biennio economico, in cui ci si trova a vivere ed operare ormai da 6
mesi. Roma 8/06/2000 CIMO-ASMD DICHIARAZIONE A VERBALE N.
21 La CISL MEDICI - COSIME richiede che nei contratti decentrati
aziendali venga incrementato il fondo di cui all'art. 51 per rivalutare
economicamente la remunerazione dei servizi di guardia e di pronta
disponibilità, tenendo particolarmente conto dei servizi deputati
all'emergenza. Roma, 8 giugno 2000 Federazione CISL Medici -
COSIME
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