CODE CONTRATTUALI 1998-2001
(GU n. 61 del 13-3-2004- Suppl. Ordinario n.43)
(in vigore dall' 11.2.2004)
In data 7 maggio 2003 ha avuto luogo l’incontro per la sigla dell’ ipotesi di CCNL
integrativo del CCNL dell’ area della dirigenza medica e veterinaria del SSN
stipulato l’8 giugno 2000, nelle persone di;
Per
l’ARAN:
avv. Guido Fantoni
(Presidente) ....................Firmato
Per
i rappresentanti sindacali le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
CIVEMP (SIVEMP – SIMET)_______ Firmato ______________
Al temine della riunione le parti sopraindicate sottoscrivono l’ipotesi
di accordo nel testo che segue,ratificato il 4/6/03 dal Comitato di Settore per
il Comparto Sanità :
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TITOLO I –
NORME GENERALI
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Capo I |
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Art. 1 |
Campo di applicazione e finalità |
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Capo II –
DIRITTI SINDACALI
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Art. 2 |
Diritto di assemblea |
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Art. 3 |
Contributi sindacali |
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Art. 4 |
Patronato sindacale |
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TITOLO II – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Capo I – Struttura del rapporto
di lavoro |
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Art. 5 |
Determinazione dei compensi per
ferie non godute |
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Art. 6 |
Riposo compensativo per le
giornate festive lavorate |
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Art. 7 |
Lavoro notturno |
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Art. 8 |
Indennità per servizio notturno
e festivo |
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Capo II – Cause
di sospensione del rapporto di lavoro
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Art. 9 |
Assenze per malattia |
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Art. 10 |
Aspettativa |
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Art. 11 |
Altre aspettative previste da
disposizioni di legge |
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Art. 12 |
Tutela dei dirigenti in
particolari condizioni psico-fisiche |
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Art. 13 |
Tutela dei dirigenti portatori
di handicap |
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Art. 14 |
Congedi per eventi e cause
particolari |
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Art. 15 |
Congedi dei genitori |
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Capo III –
Mobilità
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Art. 16 |
Mobilità interna |
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Art. 17 |
Passaggio diretto ad altre
amministrazioni dei dirigenti in eccedenza |
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Capo IV –
Formazione
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Art. 18 |
Formazione |
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Art. 19 |
Congedi per la formazione |
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Art. 20 |
Comando finalizzato |
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Capo V –
Disposizioni di particolare interesse
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Art. 21 |
Ricostituzione del rapporto di
lavoro |
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Art. 22 |
Clausole speciali |
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Art. 23 |
Diritti derivanti da invenzione
industriale |
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Art.
24 |
Mensa |
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Art.
25 |
Attività sociali, culturali e
ricreative |
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TITOLO III –
TRATTAMENTO ECONOMICO
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Capo I – Istituti particolari |
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Art. 26 |
Retribuzione e sue definizioni |
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Art. 27 |
Struttura dello stipendio |
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Art. 28 |
Lavoro straordinario |
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Art. 29 |
Indennità di rischio radiologico |
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Art. 30 |
Bilinguismo |
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Art. 31 |
Trattenute per scioperi brevi |
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Art. 32 |
Trattamento di trasferta |
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Art. 33 |
Trattamento di trasferimento |
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Art. 34 |
Trattamento di fine rapporto |
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CAPO II - Integrazioni
ed interpretazioni dei CCNL dell’8 giugno 2000 |
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Art. 35 |
Incrementi contrattuali e
stipendi tabellari dei dirigenti |
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Art. 36 |
incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo
definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo |
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Art. 37 |
Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione
di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa |
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Art. 38 |
Clausole integrative ed
interpretative del CCNL 8 giugno 2000 |
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TITOLO IV –
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
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Capo I – Disposizioni
particolari |
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Art. 39 |
Modalità di applicazione di
benefici economici previsti da discipline speciali |
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Capo II – Conciliazione ed
arbitrato |
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Art. 40 |
Tentativo obbligatorio di
conciliazione |
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Art. 41 |
Procedure di conciliazione in
caso di recesso |
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Capo III – Dirigenza delle
Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) |
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Art. 42 |
Inquadramento dei dirigenti
medici e veterinari del SSN nelle A.R.P.A. |
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Capo IV –
Disposizioni finali
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Art. 43 |
Codice di comportamento relativo
alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro |
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Art.
44 |
Norme
finali |
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Art. 45 |
Disapplicazioni |
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Allegato 1: |
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SCHEMA DI CODICE DI
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI |
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DICHIARAZIONI CONGIUNTE |
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA STIPULATO
L’8 GIUGNO 2000
TITOLO I
NORME GENERALI
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il
presente contratto si applica a tutta la dirigenza destinataria del CCNL
stipulato l’8 giugno 2000 ed ha le seguenti finalità :
a) completare
il processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro,
riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai
contratti collettivi vigenti;
b) modificare
ed integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali
mutamenti legislativi.
2. Per quanto
riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni, si richiama l’art. 1 del
CCNL dell’8 giugno 2000, precisando che tali riferimenti si intendono
comunque comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo
intervenute. In particolare, i riferimenti al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
sono da intendersi aggiornati in conformità agli articoli del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel quale sono confluiti. Nel
presente testo, gli articoli del D. Lgs. 29/1993 saranno riportati unicamente
con il riferimento al D. Lgs. 165/2001. La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e
successive modificazioni ed integrazioni, l’ultima delle quali introdotta con
la legge 8 marzo 2000, n. 53 sono confluite nel D. Lgs. 151/2001 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della
maternità e della paternità).
Capo II
Diritti sindacali
Diritto di assemblea
1.
I
dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee
sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le
aziende, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2.
Le
assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono
essere indette, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse
sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative nell’area della dirigenza medico
veterinaria ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle
prerogative sindacali.
3.
Per quanto
non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del
diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali.
4.
E’
disapplicato l’art. 94 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.
Art. 3
Contributi sindacali
1.
I dirigenti
hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da
loro prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dirigente
all’azienda ed all’organizzazione sindacale interessata o da quest’ultima
direttamente all’azienda.
2.
La delega
ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3.
Il
dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del
comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’azienda di appartenenza ed
all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal
primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.
4.
Le trattenute operate dalle singole aziende
sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute sono versate con
cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l’azienda stessa
sono, altresì, concordate le modalità
che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti
nel rispetto delle norme vigenti.
5.
Le aziende
sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del
personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni
interessate.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto è definitivamente
disapplicato l’art. 12 del CCNL 5
dicembre 1996. A tale proposito, le
parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la disapplicazione
del citato art. 12, era stata disposta per mero errore materiale dall’art. 65,
comma 1, lettera A del CCNL 8 giugno 2000 come già rilevato e rettificato
dall’ARAN a norma dello stesso art. 65,
comma 3.
Art. 4
1.
I dirigenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai
sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs.
165/2001 o dall’istituto di patronato sindacale, per l’espletamento delle
procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai
competenti organi dell’azienda.
2.
E’ disapplicato l’art. 101 del D.P.R. 384/1990.
TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro
Capo I
Struttura del rapporto di lavoro
Art. 5
1.
Il
compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno
di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui
all’art. 26, comma 2, lett. c); trova
in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 26.
2.
Nei casi
di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto
anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l’ azienda
di provenienza ed il dirigente per
l’applicazione del comma 1.
Art. 6
Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
1.
Ad
integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996,
l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei
dirigenti indicati all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni - dà
titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per i giorni festivi.
Art. 7
Lavoro notturno
1.
Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a
copertura delle 24 ore.
2.
Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della
salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del
datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano
le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l’attuale
organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a
copertura delle 24 ore.
3.
Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 29 del CCNL 5 dicembre
1996, che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del
dirigente, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino l’inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi
dell’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 532/1999, è garantita al dirigente
l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da espletarsi
nell’ambito della disciplina di
appartenenza.
4.
Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità di
cui all’art. 8.
5.
L’ articolo si applica dall’entrata
in vigore del presente
contratto, fatto salvo il comma 4.
Art. 8
Indennità per servizio notturno e festivo
1.
Ai dirigenti di cui all’art. 16, comma 1 CCNL 8 giugno 2000, il cui servizio si svolga durante le ore notturne
spetta una “indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di £. 4.500
lorde (pari a € 2,32) per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore
6.
2.
Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un’indennità di £.
30.000 lorde (pari a € 15,49) se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla metà dell’orario, ridotte a £. 15.000 lorde (pari a € 7,75) se
le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario di
servizio, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non
può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
3.
Il presente articolo non si applica ai dirigenti di struttura complessa,
per i quali, non essendo previsto un orario di servizio, la retribuzione di
posizione e di risultato deve tenere conto anche delle eventuali particolari
condizioni di lavoro.
4.
E’ disapplicato l’art. 115 del D.P.R. 384/1990
CAPO II
Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 9
Assenze per malattia
1.
Dopo il
comma 6 dell’art. 24 del CCNL 5 dicembre 1996 è inserito il seguente
comma :
“6 bis. In
caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda
sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso
indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del
presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i
relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di
assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente
Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il
dirigente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6,
lett. a). Per agevolare il
soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di
lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per
il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il
beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove
l’esito sia favorevole”.
- è estesa anche ai casi di donazione di organo tra vivi (ex art 24 co.14 CCNL 2002-2005)
Art. 10
Aspettativa
1.
Al
dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e
motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere
concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza
retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di
dodici mesi in un triennio.
2.
Il
dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di
aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle
aspettative di cui al comma 8, lettere a)
e b), se non siano intercorsi almeno
quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett.
c).
3.
Ai fini
del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole
previste per le assenze per malattia.
4.
L’aspettativa
di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze
per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene
fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5.
Qualora
l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e
l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi - pur non
essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità - sono utili ai fini
degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art.
1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6.
L’azienda,
qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un
preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi
termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
7.
Nei
confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si
presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre
1996.
8.
L’aspettativa
senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al
dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda,
per :
a)
un periodo
massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o
amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg,
del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000 (così sotituito dall'art.24 co.13 CCNL 2002-2005)
c)
la durata
di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e
documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4
della legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n.
278, pubblicato sulla G. U. dell’11 ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con
l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.
9.
Il dirigente che non intende riprendere servizio, al
termine dell’aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato dal preavviso purchè manifesti per iscritto la
propria volontà 15 gg prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi
di cui alla lett. a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di
prova presso altra azienda.
10. Il presente articolo sostituisce l’art. 19 del CCNL 8
giugno 2000 dalla data di entrata in
vigore del presente contratto. Si conferma la disapplicazione dell’art. 47 del
D.P.R. 761/1979.
Art. 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1.
Le
aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro
successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per
motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti, rispettivamente, il 7
agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il
27 febbraio 2001.
2.
I
dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive
modificazioni, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge
30 novembre 1989, n. 398, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi
di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa,
fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57 della legge 448 del 2001.
3.
Il
dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente
stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni
per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, qualora non sia possibile il
suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro
comparto.
4.
L’aspettativa
concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di
tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata
in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero
del dirigente in aspettativa.
5.
Il
dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per
motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e
di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio
attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative
previste dal presente articolo, nonché alle assenze di cui al D. Lgs. 151/2001.
6.
Sono
disapplicati gli artt. 47 e 79 del D.P.R. 761/1979. L’articolo decorre dal 31
dicembre 2001 con eccezione del comma 5 che entra in vigore con il presente
contratto.
Art. 12
Tutela dei dirigenti in particolari condizioni
psico-fisiche
1.
Allo scopo
di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura
sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali
vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si
impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto :
a)
il diritto
alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con
corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 24, comma 6 del
CCNL 5 dicembre 1996 ; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti ;
b)
concessione
dei permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto ;
c)
riduzione
dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero ;
d)
assegnazione
del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto
della terapia in atto.
2.
I
dirigenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo
grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal
comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono
fruire dell’aspettativa di cui all’art. 10, comma 8, lett. c), nei limiti massimi ivi previsti.
3.
Qualora
risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i
dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste
terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti,
l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4.
Il
dirigente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi
alla data di completamento del progetto di recupero.
5.
E’
disapplicato l’art. 89 del D.P.R. 384/1990.
Art. 13
Tutela dei dirigenti portatori di handicap
1.
Allo scopo
di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura
sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali
vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un
progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture,
sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo
ed esecuzione del progetto :
a)
il diritto
alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con
corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 24, comma 6 del
CCNL 5 dicembre 1996 ; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
b)
concessione
di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto ;
c)
riduzione
dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero ;
d)
assegnazione
del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto
della terapia in atto.
2.
I
dirigenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo
grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal
comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono
fruire dell'aspettativa di cui all’art. 10, comma 8, lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3.
Qualora
risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i
dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste
terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti,
l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il
dirigente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi
alla data di completamento del progetto di recupero.
4.
Durante la
realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti
dal presente articolo.
5.
E’
disapplicato l’art. 90 del D.P.R. 384/1990.
Art. 14
Congedi per eventi e cause particolari
1.
I
dirigenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari
previsti dall’art. 4, comma 1 della legge 53/2000.
2.
Per i casi
di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente
stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge 53/2000, trova invece
applicazione la generale disciplina dei permessi di lutto, contenuta nel comma
1, seconda alinea dell’art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996.
3.
Resta
confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art. 23 del
CCNL del 5 dicembre 1996, con la precisazione che il permesso retribuito di
quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto
anche entro i trenta giorni successivi all’evento.
Art. 15
Congedi dei genitori
1.
Al
dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. 151/2001.
2.
Oltre a
quanto previsto dalla legge di cui al comma 1, ai fini del trattamento
economico le parti concordano quanto segue :
a)
nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1
del D. Lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente - anche nell’ipotesi di cui
all’art. 28 del citato decreto - spettano l’intera retribuzione fissa mensile
di cui alle tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico 2000-2001 sottoscritto
l’8 giugno 2000, ivi compresa la R.I.A., ove in godimento ;
b)
in caso di
parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio
richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio
post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data
di effettivo rientro a casa del bambino ;
c)
nell’ambito
del periodo di astensione facoltativa del lavoro previsto dall’art. 32, comma 1
lett. a) del D. Lgs. 151/2001, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi 30 giorni di
assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in
modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità
di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione di cui alla lett. a) del presente comma ;
d)
successivamente
al periodo di astensione di cui alla lett. a)
e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall’art. 47, comma 4 del D. Lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun
anno di età del bambino - computati complessivamente per entrambi i genitori -
secondo le modalità indicate nella stessa lett. c) ;
e)
i periodi
di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli
stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice ;
f)
ai fini
della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui
all’art. 32, comma 1 del D. Lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata,
all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione
anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione ;
g)
in
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lett. f), la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti
l’inizio del periodo di astensione dal lavoro ;
h)
in caso di
parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 41 del D. Lgs. 151/2001 sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39, comma
1 dello stesso decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3.
Ferma
restando l’applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. 151/2001, qualora durante il
periodo della gravidanza e per l’intera durata del periodo di allattamento si
accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di
danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre,
l’azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso
in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor
aggravio psicofisico.
4.
La
presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 26 del CCNL 5
dicembre 1996, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
CAPO III
Mobilità
Art. 16
Mobilità interna
1.
Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità
all’interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del
conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27 del CCNL 8 giugno
2000 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di
precedente assegnazione, nel rispetto dell’art. 13, commi 9 e 12 dello stesso
contratto.
2.
La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso
incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda
uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla
tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda
segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste
dall’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
3.
Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che
avviene, nell’ambito della disciplina
di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze
funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non
prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione
di cui all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.
4.
La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via
prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere
provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare
delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese
nell’anno solare salvo consenso del dirigente,
espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza -
ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia
l’incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta
l’indennità di trasferta prevista dall’art. 32 per la durata dell’assegnazione
provvisoria.
5.
Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l’espletamento
dell’incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre
nei casi in cui non possa farsi ricorso all’art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8
giugno 2000, le aziende possono affidare la struttura temporeanamente priva di
titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in
disciplina equipollente, ai sensi del
citato art. 18, comma 8.
6.
Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale,
ai fini del mantenimento dell’incarico rivestito o del conferimento di un nuovo
incarico, si tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 31, comma 1 del
CCNL 5 dicembre 1996 e 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, nell’ambito delle
procedure da questo definite nell’art. 4, comma 2, lettera F.
7.
Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del
7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la
mobilità d’urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell’incarico deve
essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell’art. 13, comma 12
del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di
appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente,
ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8.
Sono disapplicati l’art. 39 del D.P.R. 761/1979 e l’art. 81 del D.P.R.
384/1990. L’articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto.
Art. 17
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei
dirigenti in eccedenza
1.
E’
confermata la disciplina degli accordi di mobilità di cui all’art. 31 del CCNL
del 5 dicembre 1996, che a decorrere dal presente contratto possono essere
stipulati anche tra amministrazioni di comparti diversi.
2.
In
relazione a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo
scopo di facilitare il passaggio diretto del dirigente dichiarato in eccedenza
ad altre aziende del comparto ed evitare il collocamento in disponibilità del
dirigente che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito,
l’azienda interessata comunica a tutte le aziende operanti nell’ambito
regionale l’elenco dei dirigenti in eccedenza distinti per disciplina, ai sensi
dell’art. 20, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per conoscere la loro
disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di tali dirigenti.
3.
Le aziende
del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui
al comma 2, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica per i
quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al
passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4.
I posti
disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le
relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni.
5.
Analoga
richiesta a quella del comma 2 viene rivolta anche agli altri enti o
amministrazioni di diverso comparto di cui all’art. 1 del D. Lgs. 165/2001
presenti a livello provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori
disponibilità di posti per i passaggi diretti. Le predette amministrazioni,
qualora interessate, seguono le medesime procedure.
6.
Ai
trasferimenti del presente articolo, la cui disciplina decorre dall’entrata in
vigore del contratto, si applicano i
commi 3 e 4 dell’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000.
CAPO IV
Formazione
Art. 18
Formazione
Art. 19
Congedi per la formazione
1.
Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse
da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di
servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza
soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto ai sensi
dell’art. 12, comma 3, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico
2000-2001, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la
formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o
frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2.
Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente conserva il
posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione
sono concessi nella misura complessiva del 10% del personale della presente
area dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun
anno.
3.
Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti
interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare
all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione
dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della
durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima
dell’inizio delle attività formative.
4.
La contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2, lett. C) del CCNL 8 giugno 2000 individua i
criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti
rispetto alla percentuale.
5.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici
con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del progetto
possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può
differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo
può essere più ampio per consentire la utile partecipazione all’attività
formativa richiesta.
6.
Al dirigente, durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3
della legge 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo,
relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento
economico e alle modalità di comunicazione all’azienda, si applicano le
disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.
7.
Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi
dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con
diritto di priorità.
8.
Per quanto non normato nel presente articolo, la cui applicazione decorre
dalla data di entrata in vigore del contratto, si fa riferimento all’art. 5
della legge 53/2000.
Art. 20
Comando finalizzato
1.
Oltre ai congedi dell’articolo precedente, il dirigente può chiedere il
comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti,
laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che
abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla
domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
2.
Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel
quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all’articolo precedente
e con le aspettative per motivi personali di cui all’art. 10.
3.
In relazione all’interesse dell’azienda che il dirigente compia studi
speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior
funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e
per quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in
godimento
e, nei casi previsti, il trattamento di
missione per un periodo non superiore a sei mesi
(aggiunto ex art.24 co.15 CCNL 2002-2005).
4.
Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini
dell’anzianità di servizio.
5.
Sono disapplicati i commi da 4 a 7 dell’art. 45 del D.P.R. 761/1979,
nonché i commi 5 e 7 dell’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996
e l’art. 21,
commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000.(aggiunto ex art.24 co.15 CCNL 2002-2005).
CAPO V
Disposizioni di particolare interesse
Art. 21
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1.
Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio
recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa azienda, entro due
anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello
stesso.
2.
L’azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di
accoglimento, il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto
individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo
stesso è attribuito il trattamento economico iniziale previsto dalle Tavole 1 e
2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, punto 4, con esclusione della
retribuzione individuale di anzianità
(R.I.A.) a suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo quanto previsto
dal comma successivo.
3.
Nei
confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di
servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda può conferire un incarico ai sensi dell’
art. 27, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 8 giugno 2000, I
biennio economico.
4.
La stessa facoltà di cui al comma 1 è dato al dirigente, senza limiti
temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso
al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto
della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
5.
Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di
lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto
nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei
requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché
all’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata
causata da motivi di salute.
6.
Qualora il dirigente riammesso goda già di trattamento pensionistico si
applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di
cumulo, ove previsto. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli
effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima
della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 34.
7.
E’ disapplicato l’art. 59 del D.P.R. 761/1979
Art. 22
Clausole speciali
1.
Per
ciascun dirigente, l’ufficio del personale dell’azienda di appartenenza conserva
in apposito fascicolo tutti gli atti e documenti prodotti dall’azienda o dallo
stesso dirigente ed attinenti all’attività da lui svolta e ai fatti più
significativi che lo riguardano.
2.
Relativamente
agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la
riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia. Il
dirigente, a richiesta, può prendere liberamente visione del proprio fascicolo
personale e richiedere copia, a proprie spese, di tutti o parte dei documenti ivi
inseriti. Sono esonerate dal pagamento le copie richieste per le procedure
concorsuali o di conferimento degli incarichi presso la stessa azienda.
3.
Al
dirigente cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o
indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle
prestazioni provvede l’azienda, con oneri a proprio carico. Ai dirigenti
addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e
mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D.
Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica e di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
4.
L’azienda,
con oneri a proprio carico, può disciplinare per speciali esigenze connesse al
particolare tipo di mansioni svolte da categorie di dirigenti previamente
individuate l’uso di alloggi di servizio.
Art. 23
Diritti
derivanti da invenzione industriale
1.
Qualora il
dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione
industriale, si applicano le disposizioni dell’art. 2590 Cod. Civ. e quelle
speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
2.
In
relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale
dell’azienda, la contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini
della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell’ambito delle
risorse destinate alla retribuzione accessoria.
Art. 24
Mensa
1.
Le
aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le
risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa,
garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2.
Hanno
diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la
propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al
lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro.
4.
Il costo
del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico
dell’azienda non può superare complessivamente l’importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire
in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il
pasto non è monetizzabile.
5.
Sono
disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R.
384/1990.
Art. 25
Attività sociali, culturali e ricreative
1.
Le
attività sociali, culturali e ricreative promosse nelle aziende sono gestite da
organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dirigenti, in conformità
a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300/1970.
2.
Sono
disapplicati gli artt. 34 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 3 del D.P.R.
384/1990.
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Istituti particolari
Retribuzione e sue definizioni
1.
La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del
trattamento economico accessorio per la quali la contrattazione integrativa può
prevedere diverse modalità temporali di erogazione.
2.
Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a)
retribuzione mensile, costituita dal valore economico tabellare mensile per la qualifica
dirigenziale, attualmente previsto dalle Tavole 1 e 2, terza colonna, allegate
al CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000-2001;
b) retribuzione base mensile,
costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lett. a) e dall’indennità integrativa speciale
di cui alle citate Tavole 1 e 2;
c)
retribuzione individuale
mensile, costituita da:
- retribuzione base mensile di cui alla lett. b);
- indennità di specificità medica;
- retribuzione di posizione comprensiva della maggiorazione di cui all’art.
39, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000;
- indennità di esclusività di rapporto;
- altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo
comunque denominati, corrisposti per 13 mensilità;
- retribuzione individuale di
anzianità;
- indennità di struttura complessa di all’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
Tutte le voci sopra
menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti
e nella misura in godimento.
d) retribuzione globale di fatto annuale,
costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità
di cui alla lett. c), alla quale si
aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte
anche a tale titolo, nonché l’importo annuo della retribuzione di risultato e
delle indennità contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell’anno di
riferimento non ricomprese nella precedente lett. c) ; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso
spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
4.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156.
5.
Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base
retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera
ed oraria.
6.
Per i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, le nozioni di
retribuzione di cui al comma 2 comprendono le voci corrispondenti di loro
spettanza secondo l’indicazione degli articoli da 43 a 47 del CCNL 8 giugno
2000.
Art. 27
1. Al
dirigente deve essere consegnata mensilmente una distinta dello stipendio in
cui devono essere singolarmente specificati :
a)
la denominazione dell’azienda;
b)
le generalità ed il codice fiscale e previdenziale del dirigente;
c)
il periodo cui la retribuzione si riferisce ;
d)
l’importo dei singoli elementi, di cui all’art. 35 del CCNL
8 giugno 2000 ;
e)
l’elencazione delle trattenute di legge e di contratto (ivi
comprese quelle sindacali) sia nell’aliquota applicata che nella cifra
corrispondente nonchè le trattenute di altra natura preventivamente
autorizzate.
2.
In conformità alle normative vigenti, resta la possibilità del dirigente
di avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3.
L’azienda adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del
diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai
sensi della legge n. 675/1996.
Art. 28
Lavoro straordinario
1.
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario
di programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere
eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
2.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti
di cui all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per i servizi di guardia e
di pronta disponibilità di cui agli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996
nonchè per altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate
a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con
le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo
tenuto conto delle ferie maturate e non fruite
(aggiunta ex art.24 co.16 CCNL 2002-2005).
3. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro
straordinario è quello determinato ai sensi dell’art. 51 del CCNL 8 giugno
2000.
4.
Le aziende determinano le quote di risorse del fondo che, in relazione
alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per
fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate
alle articolazioni aziendali individuate dal D. Lgs. n. 502/1992.
5.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente
dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi :
a) stipendio tabellare in godimento;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
6.
La maggiorazione di cui al comma 5 è pari al 15% per lavoro straordinario
diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello
prestato in orario notturno festivo.
7.
Per i dirigenti di struttura complessa, si rinvia al principio indicato
nell’art. 8, comma 3 del presente contratto.
8.
E’ disapplicato l’art. 80 del D.P.R. 384/1990.
Art. 29
Art. 30
Bilinguismo
1.
Ai dirigenti in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nella
Regione autonoma a Statuto speciale Valle d’Aosta, nella Province autonome di
Trento e Bolzano, nonché nella altre Regioni a Statuto speciale in cui vige
istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo,
è confermata l’apposita indennità di bilinguismo, collegata alla
professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il
personale della Regione a Statuto speciale Trentino-Alto Adige.
2.
La presente disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti
disciplinato da disposizioni speciali.
Art. 31
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli
scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute
sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell’astensione dal
lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso la trattenuta
per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione che, a decorrere dal
presente contratto, è commisurata a quella individuata dall’art. 26, comma 2,
lett. c),
Art. 32
Trattamento di trasferta
1.
Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la
propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e
distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui
il dirigente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località
sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla
località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta
si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da
quest’ultima località.
2.
Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione,
compete :
a)
una indennità di trasferta pari a :
n £. 40.000 (pari a € 20,66) per
ogni periodo di 24 ore di trasferta;
n un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in
caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore, o per le ore eccedenti le 24
ore in caso di trasferta di durata superiore alle 24 ore;
b) il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo,
nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto; per i viaggi in aereo, la classe di rimborso è individuata in
relazione alla durata del viaggio; per i dirigenti autorizzati ad avvalersi del
proprio mezzo, si applica l’art. 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000;
c)
un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del
10% del costo per treno e nave;
d) il
rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi
preventivamente individuati ed autorizzati dall’azienda;
e)
il compenso per lavoro straordinario - esclusivamente per i dirigenti di
cui all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 - in presenza delle relative
autorizzazioni nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si
protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la
giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato.
3.
Per le trasferte di durata superiore a 8 ore compete, oltre all’indennità
di cui al comma 2 lett. a), il rimborso per un pasto nel limite attuale
di £. 43.100 (pari a € 22,26). Per le trasferte di durata superiore a 12 ore,
al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in
un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di
complessive £. 85.700 (pari a € 44,26) per i due pasti giornalieri. Le spese
vanno debitamente documentate.
4.
Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 3,
spetta l’indennità di cui al comma 2, lett. a), primo alinea, ridotta del 70%.
Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura
intera.
5.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non
inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento
in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa
per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo
medio della categoria consentita nella medesima località.
6.
I dirigenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni
operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del
pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione hanno diritto
alla corresponsione della somma forfettaria di £. 40.000 lorde giornaliere (pari a € 20,66) in luogo
dei rimborsi di cui al comma 3.
7.
A titolo meramente esemplificativo, tra le attività indicate nel comma 6
sono ricomprese le seguenti:
n attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza:
n assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto
di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;
n attività che comportino imbarchi brevi;
n interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi
e selve.
8.
Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha
diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
9.
Ai soli fini del comma 2, lett. a),
nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per
il viaggio.
10. Le
aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al
trasporto dei materiali e degli strumenti occorrenti ai dirigenti per
l’espletamento dell’incarico affidato.
11. Il
trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata
inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio di istituto nell’ambito
territoriale di competenza dell’azienda.
12. L’indennità
di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima località.
13. Per
quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi
compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato dalle
leggi 18 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417, e dal D.P.R. 513/1978 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme regolamentari
vigenti, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 42, comma 2.
14. Agli
oneri derivanti dal presente si fa fronte nei limiti delle risorse già previste
nei bilanci delle singole aziende per tale specifica finalità.
15. Gli
incrementi delle voci di cui al comma 2, lett. a), primo alinea, ed al comma 6 decorrono dal 31 dicembre 2001.
16. Sono
disapplicati l’art. 43 del D.P.R. 761/1979 e l’art. 87 del D.P.R. 384/1990.
Art. 33
Trattamento di trasferimento
1.
Al dirigente che è trasferito dall’azienda in altra sede per motivi
organizzativi legati alla ristrutturazione aziendale, quando il trasferimento
comporti la necessità dello spostamento della propria abitazione in altro
comune, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
-
indennità di trasferta per sé e
per i familiari;
-
rimborso spese di viaggio per sé e
per i familiari, nonché di trasporto di mobili e masserizie;
-
rimborso forfetario di spese di
imballaggio, presa e resa a domicilio, ecc.;
-
indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
-
indennità di prima sistemazione.
2.
Dal 31 dicembre 2001, il dirigente che versa nelle condizioni di cui al
comma 1 ha altresì titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata
risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente
registrato.
3.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa
fronte, nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole aziende
per tale specifica finalità, con le risorse dell’art. 1, comma 59 della legge
662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile alla presente
area dirigenziale ai sensi del CCNL integrativo sull’impegno ridotto dei
dirigenti, stipulato il 22 febbraio 2001.
4.
Per le modalità di erogazione e le misure economiche del trattamento di
cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi 836/1973, 417/1978 e
D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34
Trattamento
di fine rapporto
a)
stipendio
tabellare di cui all’art. 36 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio normativo
1998-2001 e primo biennio economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II
biennio economico;
b)
indennità
integrativa speciale;
c)
tredicesima
mensilità;
d)
retribuzione
individuale di anzianità, ove spettante;
e)
eventuali
assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili
limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal
servizio;
f)
retribuzione di posizione nella misura prevista dall’ultimo
periodo dell’art. 8, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico
2000-2001;
g)
indennità
di specificità medica, nella misura in godimento;
h)
indennità
di esclusività, nella misura in godimento;
i)
indennità di struttura complessa, ove spettante.
IntegrazionI ed interpretazioni dei CCNL dell’ 8 giugno 2000.
Art. 35
Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare dei dirigenti
1.
Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare attribuito al livello unico dei dirigenti
medici e veterinari di cui all’ art 2 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II
biennio economico 2000 – 2001, comprensivo degli aumenti del luglio 2000, è incrementato
di un importo mensile lordo di £.
43.000 (pari a €. 22,21).
2.
Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un incremento di £. 89.000 (pari a € 45,96) che
assorbe il precedente.
3.
Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al
comma 1, dal 1 gennaio 2001 è fissato
in £. 38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è stabilito in
£. 39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).
4.
L’incremento di cui al comma 1 si applica anche ai dirigenti del ruolo
sanitario di cui all’art. 46 del CCNL 8 giugno 2000 relativo al I biennio
economico.
5.
Il presente articolo sostituisce i commi 2 e 3 dell’art. 2 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico, ad eccezione di quanto riguarda gli incrementi ed i
valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati.
Incrementi e stipendi
tabellari dei medici a tempo definito e
dei veterinari con rapporto di lavoro
non esclusivo
1. Dal 1 gennaio 2001, lo
stipendio tabellare attribuito al livello unico dei dirigenti medici e veterinari
di cui all’ art 6 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio
economico 2000 – 2001 è incrementato dell’importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato:
a) medici : £. 30.000 (pari a € 15,49)
b) veterinari : £. 39.000 (pari a
€ 20,14).
2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti
del comma 1 sono corrisposti i seguenti
incrementi che assorbono quello
del comma precedente:
a) medici
: £. 63.000 (pari a € 32,54)
b) veterinari : £. 81.000 (pari a € 41,83).
2.
Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti
medici e veterinari di cui al comma 1
lett. a) e b), è così stabilito:
Dal 1 gennaio 2001:
dirigenti medici
: £. 24.455.000 ( pari a €
12.629,95)
dirigenti
veterinari : £. 34.029.000 (pari a €
17.574,51);
Dal 1 luglio 2001:
dirigenti medici
: £. 24.851.000 ( pari a €
12.834, 47)
dirigenti
veterinari : £ 34.533.000 (pari a €
17.834, 81)
3.
Il trattamento economico omnicomprensivo di
£. 11. 289.872 (pari ad €
5.830,73) – previsto dall’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico
per gli ex medici condotti ed equiparati
che non abbiano effettuato l’opzione per il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli stessi al 1 gennaio 2001 - è rideterminato dalla stessa data in £. 11. 442.246 (pari a
€ 5.909, 43) e dal 1 luglio 2001
in £. 11.605.251 (pari a € 5.993,61 ).
4.
Il presente articolo, fermo rimanendo
quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1
luglio 2000 che rimangono confermati,
sostituisce tutti gli altri incrementi e corrispondenti valori previsti nell’art. 6 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico.
Art. 37
Fondo per l’indennità di specificità medica,
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i
dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa
1.
Il fondo previsto dall’art. 9 del CCNL stipulato l’ 8 giungo 2000, II biennio
economico 2000 – 2001, ai fini del finanziamento dell’indennità di specificità
medica, della retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico
trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché
dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è incrementato
a decorrere dal 1 gennaio 2001, in
ragione d’anno, di una quota pari allo 0,32 % del monte salari annuo calcolato
al 31 dicembre 1999. L’incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio
2001 ma si aggiunge ad esso.
Art. 38
Clausole integrative ed interpretative del CCNL 8.6.
2000
1. Nel
caso in cui il dirigente esercitante l’attività libero professionale extra moenia sia cessato dal servizio prima
del 14 marzo 2000, data di scadenza del termine per l’opzione per il rapporto
esclusivo, avendo lo stesso mantenuto il diritto all’opzione, non trovano
applicazione le sanzioni economiche e di carriera previste dagli artt. da 45 a 47 del CCNL dell’8 giugno 2000. A tale proposito le parti concordano,
tuttavia, che il 50% della retribuzione di posizione - parte variabile – e la
retribuzione di risultato lasciata disponibile dal dirigente concorrano pro quota e poi in misura intera per l’anno
successivo ad incrementare i risparmi aziendali di cui all’art. 5, comma 7,
lettera C) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, per il finanziamento
dell’indennità di esclusività. La presente clausola ha valore di
interpretazione autentica.
2. In via
di interpretazione autentica, le parti concordano che l’equiparazione di cui all’art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio economico 2000 – 2001, riguarda anche i dirigenti di ex IX livello già
a tempo pieno (art. 36 del CCNL dell’ 8 giugno 2000, I biennio economico) che
alla data del 14 marzo 2000 non abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo. La riduzione di cui all’art. 47 del citato CCNL del I biennio economico, trova applicazione
sulla retribuzione di posizione - parte variabile – così rideterminata nel II
biennio economico. La presente clausola entra in vigore dal 1 febbraio 2001 come l’art. 3 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico.
3.
Esclusivamente i dirigenti medici e
veterinari di ex II livello che abbiano optato entro il 14 marzo 2000 per il
rapporto di lavoro esclusivo e che, a tale data, si trovavano in aspettativa
per mandato elettorale, sindacale ovvero per il conferimento dell’incarico di
direttore generale o sanitario ovvero, ove previsto di direttore dei servizi
sociali, qualora non abbiano inoltrato la domanda di essere sottoposti alla
verifica nei termini previsti dall’art. 30 del CCNL dell’8 giugno 2000, possono, in via eccezionale, chiederla entro
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto. La verifica
avviene entro due mesi dal rientro in servizio ed, ove ciò sia
già avvenuto, entro i due mesi successivi alla domanda. In tale ultimo
caso, se ha già trovato applicazione il comma 6 dell’art. 30 e la verifica è
positiva, l’incarico conferito prosegue sino al compimento del settimo anno
compreso il periodo già effettuato. Qualora la verifica non sia positiva si
applica il comma 5 dell’art. 30. In mancanza di presentazione della domanda da
parte dei soggetti destinatari della presente clausola, rimane impregiudicata
l’applicazione dell’art. 30 del citato contratto.
4. Ai fini
della corretta applicazione dell’art. 18, comma 6, ultimo periodo del CCNL 8
giugno 2000, il dirigente di struttura complessa in distacco sindacale nel
corso del periodo di incarico ha titolo a completare il periodo mancante al
quinquennio, interrotto per effetto del distacco sindacale, al suo rientro. Le
due frazioni di incarico si cumulano.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 39
Modalità di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali
1.
In favore del dirigente che sia stato riconosciuto, con provvedimento
formale, invalido o mutilato per causa di servizio è concesso un incremento
percentuale nella misura, rispettivamente, del 2,50% e dell’1,25% del
trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa
domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie
di menomazione di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n.
915, ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene
corrisposto a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
2.
Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa
all’accertamento dell’infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese
di degenza per causa di servizio ed all’equo indennizzo, che rimangono regolate
dalle seguenti leggi e loro successive modificazioni ed integrazioni, automaticamente recepite nella disciplina
pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del T.U. sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. del 27 gennaio
1957, n. 3); legge 27 luglio 1962, n. 1116 (Norme interpretative ed integrative
dell’art. 68 del T.U. 3 del 1957); della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in
materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità
dipendente da causa di servizio) e successivo D.P.C.M. 5 luglio 1965; art. 50
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;legge 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle);art.
22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a
122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali leggi sono, da ultimo,
state modificate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante, tra
l’altro, la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle
infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo), nel quale, all’art. 20 sono riprodotte le
eventuali abrogazioni delle norme
citate e disapplicate dallo stesso decreto.
3.
Con riferimento alla misura dell’equo indennizzo, le parti concordano,
inoltre, quanto segue :
a)
per la determinazione dell’equo indennizzo, si considera il trattamento
economico tabellare previsto dagli articoli 36 e 43 del CCNL 8 giugno 2000, I
biennio economico 1998 – 1999, come aggiornato dagli artt. 2 e 6 del CCNL,
stipulato in pari data, riguardante il
II biennio economico 2000 - 2001. Per i dirigenti già di 2° livello di struttura complessa che fruiscono della
norma transitoria prevista dall’art. 38 del citato CCNL, lo stipendio tabellare
è comunque comprensivo dell’assegno personale di cui allo stesso art. 38, comma
1, lett. b), limitatamente alla
misura di £. 12.432.000 (pari a € 6.420,59), pari alla differenza degli
stipendi tabellari tra ex primo ed ex secondo livello dirigenziale alla data
del 31 luglio 1999;
b) per la
liquidazione dell’equo indennizzo, si fa riferimento in ogni caso al
trattamento economico tabellare corrispondente alla posizione di appartenenza
del dirigente al momento della presentazione della domanda;
c)
l’azienda ha diritto di dedurre dall’importo dell’equo indennizzo, e fino
a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal
dirigente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui
contributi o premi siano stati corrisposti dall’azienda stessa;
d) nel caso
che, per effetto di tali assicurazioni, l’indennizzo venga liquidato al
dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà
capitalizzando la rendita stessa in relazione all’età dell’interessato.
4.
Per quanto riguarda la disciplina della tredicesima mensilità, si
continua a fare riferimento al D. Lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5.
In materia di congedo per cure agli invalidi si rinvia alle seguenti
leggi:
a)
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D. L. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
b) D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
c)
D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11
novembre 1983, n. 638;
d) D. Lgs.
23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla
legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’art. 2, comma 1
della legge 26 luglio 1988, n. 291);
e)
D. L. 25 novembre 1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla
spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali),
convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della legge 25 gennaio 1990,
n.8;
f)
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6.
Nei confronti dei dirigenti della presente area continua a trovare
applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n.
336 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il previsto
incremento di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui
all’art. 26, comma 2, lett. a), per ogni biennio considerato, o in
percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
7.
Al personale medico anestesista esposto ai gas anestetici compete un
periodo di ferie aggiuntive di 8 giorni da usufruire in un'unica soluzione
nell’arco dell’anno solare. Le aziende, attraverso un’adeguata organizzazione
del lavoro, attivano forme di rotazione
di tali medici nell’ambito del servizio di appartenenza. E’ disapplicato, in particolare il comma 10
dell’art. 120 del DPR 384 del 1990
CAPO II
Conciliazione ed arbitrato
Art. 40
Tentativo obbligatorio di
conciliazione
1.
Per tutte le controversie individuali è prevista l’attivazione del tentativo
obbligatorio di conciliazione.
2. A
tal fine, il dirigente può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui
all’art. 66 del D. Lgs. 165/2001 ovvero di quelle indicate nell’art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive
proroghe.
3. Ove
la conciliazione non riesca, il dirigente può adire l’autorità giudiziaria
ordinaria. In alternativa, le parti in causa possono concordare di deferire la
controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia di conciliazione prescelta tra quelle
indicate nel comma 2. In tal caso si
esperiscono le procedure indicate nell’art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e
successive proroghe.
Art. 41
Procedure di conciliazione
in caso di recesso
1. Prima di
procedere al recesso l’azienda ha l’obbligo
di attivare la procedura dinanzi al Comitato dei Garanti - di cui
all’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000 come integrato dal CCNL di
interpretazione autentica stipulato il 24 ottobre 2001 - che deve,
pertanto, essere necessariamente
istituito.
2. Ove il
recesso sia successivamente intimato ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 del
CCNL del 5 dicembre 1996, il dirigente che non ritenga giustificata la
motivazione fornita dall’azienda ovvero questa
non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso,
attiva le procedure di conciliazione dinanzi al collegio di conciliazione o
all’arbitro ai sensi dell’art. 40 del presente contratto.
3.
La procedura di conciliazione è attivata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto
dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
di licenziamento. La lettera deve contenere una sommaria prospettazione dei
fatti e delle ragioni di diritto poste
a fondamento della pretesa.
4.
L’avvio della procedura di conciliazione di cui al comma 2
non ha effetto sospensivo del recesso.
5.
Nel caso in cui la conciliazione non riesca, si applica
l’art. 40, comma 3.
6.
Ove la conciliazione riesca e l’azienda assuma l’ obbligo di
riassunzione del dirigente, il rapporto di lavoro prosegue con le precedenti caratteristiche e senza
soluzione di continuità.
7.
Ove il collegio di conciliazione o l’arbitro, con motivato
giudizio, accolga il ricorso, ritenendo ingiustificato il licenziamento ma non
trovi applicazione il comma 6, dispone
a carico dell'azienda una indennità
supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle
circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato,
maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al
corrispettivo di 22 mensilità.
8.
L’indennità supplementare di cui al comma 7 è automaticamente
aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle
seguenti misure:
· 7 mensilità in corrispondenza del
51^ anno compiuto;
· 6 mensilità in corrispondenza del
50^ e 52^ anno compiuto;
· 5 mensilità in corrispondenza del
49^ e 53^ anno compiuto;
· 4 mensilità in corrispondenza del
48^ e 54^ anno compiuto;
· 3 mensilità in corrispondenza del
47^ e 55^ anno compiuto;
· 2 mensilità in corrispondenza del
46^ e 56^ anno compiuto.
9.
Le mensilità di cui ai commi 7 e 8 sono formate dalle voci che costituiscono la
retribuzione individuale mensile di cui all’art. 26, comma 2, lett. c) .
10. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare
non può successivamente adire l’autorità giudiziaria o l’arbitro ai sensi
dell’art. 40, comma 3. In tal caso, l’azienda non può assumere altro dirigente
nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente
al numero di mensilità riconosciute dal collegio di conciliazione o
dall’arbitro, ai sensi dei commi 7 e 8.
11. Per un periodo di tempo pari ai mesi cui è
correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza
dalla pronuncia del Collegio o dell’arbitro, il dirigente il cui licenziamento
sia stato ritenuto ingiustificato ai sensi del comma 7 può avvalersi della
disciplina di cui all’art. 39 comma 10
del CCNL del 5 dicembre 1996,
senza obbligo di preavviso. Tale disciplina è stata confermata dall’art. 20 comma 6 del CCNL dell’8 giugno
2000 ed il riferimento normativo ivi contenuto
è ora da intendersi correlato al presente comma. Qualora si realizzi il
trasferimento ad altra azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di
mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
12.
L’ articolo
sostituisce, disapplicandolo, l’art. 37 del CCNL 5 dicembre 1996 e si applica
dall’entrata in vigore del presente contratto.
CAPO III
Dirigenza delle Agenzie Regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA)
Art. 42
Inquadramento dei dirigenti medici e veterinari del
SSN nelle A.R.P.A.
1.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del
CCNL 8 giugno 2000, le parti prendono atto che i dirigenti medici e veterinari
in servizio presso le A.R.P.A. provengono attualmente solo dalle aziende del
S.S.N., e non vi è, pertanto, necessità di procedere a tabelle di
equiparazione.
2.
I dirigenti di cui al comma 1 sono
inquadrati negli organici delle A.R.P.A. dalla data del loro trasferimento
secondo la posizione giuridica di provenienza, e nei loro confronti trovano
totale applicazione, sotto il profilo economico e normativo, le clausole del
CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio economico e loro successive modificazioni,
ivi comprese quelle di salvaguardia previste dall’art. 38 dello stesso
contratto per i dirigenti sanitari già di II livello.
6.
E’ conservato a domanda il regime
previdenziale (ivi compresa la previdenza complementare) ed assistenziale di
provenienza.
7.
Le parti si danno atto che, ove
nelle A.R.P.A. transitino medici o veterinari provenienti da altri settori
privati o comparti del pubblico impiego, si riuniranno per procedere alle
tabelle di equiparazione.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 43
Codice di comportamento relativo alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1.
Le aziende, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL 8
giugno 2000 adottano, con proprio atto, il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di
lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27
novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida
uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice tipo valido
per tutte le aree negoziali del Comparto Sanità.
Art. 44
Norme finali
1. Con
la presente clausola le parti prendono atto
del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 che riguarda l’ istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico
sanitarie e della prevenzione. Le parti prendono anche atto che la medesima
legge, negli all’artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano
inseriti nel ruolo sanitario e nell’area III di contrattazione di cui al
CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione dei servizi sanitari le
parti concordano che, in attesa del regolamento di cui all’art. 6, comma 2 della
legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di
nuova istituzione e la regolazione dei rapporti interni con le professionalità
della dirigenza della presente area, dovranno essere definite nell’ambito di un
apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione obbligatoria
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulla base dei
contenuti professionali del percorso formativo di cui alle disposizioni emanate
ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e delle attività affidate in
concreto a tali dirigenti, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni di compiti che possano impedire un regolare
avvio dei nuovi servizi.
2. Gli
artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001.
3. Tutte le norme non menzionate nel comma 2
decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fatta salva
diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto
previsto dall’art. 45 comma 3.
Art. 45
Disapplicazioni
1.
Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi degli artt. 69,
comma 1 e 71 del D. Lgs. 165/2001, sono disapplicate tutte le norme contenute:
a)
nel D.P.R. 270/1987 che siano state esplicitamente disapplicate dal CCNL
5 dicembre 1996 e successive integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal
presente contratto nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni non
menzionate nei suddetti contratti collettivi sono state superate dal D.P.R.
384/1990 di cui alla successiva lettera b)
o, data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre
effetti;
b) nel
D.P.R. 494/1987, gli articoli 47, 48 e 51, in quanto disapplicati o perché
hanno esaurito i loro effetti;
c)
nel D.P.R. 384/1990, che siano state esplicitamente disapplicate dal CCNL
1° settembre 1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal
presente contratto nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni del
D.P.R. 384/1990 non menzionate nei suddetti
contratti collettivi e nel presente, data la loro natura transitoria e
contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti ovvero sono state
superate dal D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal
D. Lgs. 626/1996. Sono, in particolare, disapplicati gli articoli da 93 a 105,
in quanto sostituiti dalla disciplina generale del CCNQ 7 agosto 1998, come
modificato ed integrato dai CCNQ 25 novembre 1998, 27 gennaio 1999 e 21
febbraio 2001 e dagli articoli da 2 a 4 del presente CCNL;
d) nel
D.P.R. 761/1979, ivi compreso il rinvio alle disposizioni del Testo Unico del 3
gennaio 1957 degli impiegati civili dello Stato, espressamente menzionate nei
CCNL citati nelle precedenti lettere e nel presente contratto collettivo.
2.
Con riferimento all’art. 32, comma 13 del presente contratto, per le
missioni all’estero continuano ad essere applicati il R. D. 3 giugno 1926, n.
941, la legge 6 marzo 1958, n. 176, la legge 28 dicembre 1989, n. 425 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni
regolamentari.
3.
Dopo il 31 dicembre 2001, ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 165/2001, gli
istituti del rapporto di lavoro disciplinati
dalle norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti a
tale data ed espressamente applicabili anche al personale del Servizio
Sanitario Nazionale, qualora non riassunte alla disciplina dei contratti
collettivi vigenti ivi compreso il presente, cessano di produrre i propri effetti.
4.
Ai sensi del comma 3, le parti si danno atto che eventuali lacune che si
dovessero verificare nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro per
effetto della generale disapplicazione delle norme di cui ai precedenti commi,
ovvero ulteriori eventuali disapplicazioni saranno oggetto di appositi
contratti collettivi nazionali integrativi.
SCHEMA DI
CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE
NELLA
LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
1. Per molestia
sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a
connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della
persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un
clima di intimidazione nei suoi confronti.
1. Il codice è ispirato ai
seguenti principi:
a) è
inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale
nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle
lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere
tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle
lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni
subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della
Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione
del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d’ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l’impegno delle aziende a sostenere
ogni componente del personale che si avvalga dell’intervento della
Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali,
fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l’impegno
dell’Amministrazione a definire preliminarmente, d’intesa con i soggetti
firmatari del Protocollo d’Intesa per l’adozione del presente Codice, il ruolo,
l’ambito d’intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere gli Enti possono identificare i soggetti esterni in possesso dei requisiti necessari, oppure
individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l’incarico alle quali
rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è
assicurata, nel corso degli accertamenti, l’assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti;
g) nei confronti delle
lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure
disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto
Legislativo n. 165/2001, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i
profili ed i presupposti, un’apposita tipologia di infrazione relativamente
all’ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha
sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque
valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e
contrattuali attualmente vigenti;
h) l’azienda si impegna a dare
ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del
presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi
in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignità della persona.
1. Qualora si verifichi un atto o
un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere
designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione
al caso.
2. L’intervento della
Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in
rapporto alla delicatezza dell’argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere,
che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e
assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
Procedura
informale: intervento della consigliera/del consigliere
1. La
Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie
sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento
della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare
perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L’intervento
della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che
il caso richiede.
1. Ove la dipendente/il dipendente
oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all’intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l’assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o
responsabile dell’ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli
atti all’Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni
caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto
autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell’ufficio di
appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione
generale dell’azienda.
3. Nel corso degli accertamenti è
assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125/1991, qualora l’Amministrazione, nel corso del
procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga
opportuno, d’intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le
misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata
dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro
in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge
n. 125/91 e nel caso in cui l’Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la
possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere
trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n.
125/91, qualora l’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non
ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della
conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo
un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati
di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l’assistenza delle
Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il
trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
1. Nei
programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
2. L’amministrazione dovrà,
peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione
dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno
promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla
prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà
cura dell’Amministrazione promuovere, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali,
la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche
attraverso assemblee interne.
4. Verrà
inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai
dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà
cura dell’Amministrazione promuovere un’azione di monitoraggio al fine di
valutare l’efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d’intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un’apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L’Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa per
l’adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo
anno per verificare gli esiti ottenuti con l’adozione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e
modificazioni ritenute necessarie.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1
Con riguardo all’art. 39, comma 7, l’ARAN prende atto del dibattito
svoltosi al tavolo negoziale circa la richiesta di estendere il beneficio anche
ad altre professionalità mediche operanti nelle medesime condizioni lavorative.
DICHIARAZIONE A VERBALE
ARAN N. 2
Con riferimento all’art. 29, si conferma che i quindici
giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati, domeniche e altre
festività ricadenti nel periodo. Analogamente si procede per i giorni di ferie
aggiuntivi previsti dall’art. 39, comma
7.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riguardo agli artt. 7 e 13, trovano applicazione ulteriori, eventuali
benefici previsti dall’art. 53 del D. Lgs. 151/2001, anche se non
esplicitamente richiamati dagli articoli di riferimento.
Con riguardo all’art. 7, le parti si danno atto che
la disciplina ivi prevista è coerente con le prescrizioni del dlgs. 8 aprile
2003, n. 66.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Con riferimento all’art. 9 sulle assenze per malattia, le parti
concordano che l’elenco delle terapie salvavita è meramente indicativo, poiché
non è possibile individuarle a priori in modo esaustivo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
Con
riferimento all’art. 10, comma 9, le parti richiamano quanto previsto dalle
vigenti disposizioni per le assunzioni a tempo determinato al fine di procedere
alla sostituzione dei dirigenti assenti.
Le parti concordano che le procedure relative alla
richiesta di aspettativa (comunicazione, assenso dell’azienda ai fini
dell’inizio dell’assenza etc) sono oggetto di appositi atti organizzatori
interni che l’azienda adotta
informandone le organizzazioni sindacali. In particolare, con riguardo al comma
8 lettera b) tra i contratti di lavoro a termine sono ricompresi quelli
relativi all’incarico di direttore generale,
sanitario e direttore dei servizi sociali ove previsto.
Dichiarazione congiunta n. 4
Con riferimento all’art. 16, comma 1, le parti si
danno atto che i criteri per il conferimento
degli incarichi di cui all’art. 28 potranno essere integrati in modo da
comprendere gli effetti della clausola contrattuale.
Con riguardo al comma 6 le parti si danno atto che
l’art. 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 è norma permanente degli istituti
di mobilità, entrata in vigore il 6 dicembre 1996. Essa si applica in tutti i
casi di ristrutturazione e riguarda, i dirigenti dell’area medica che sono,
indistintamente, medici, veterinari ed odontoiatri.
Dichiarazione congiunta n. 5
Con riguardo all’art. 18 le parti ritengono che le aziende, nell’ambito della
loro programmazione annuale o triennale,
debbano sviluppare le attività formative nelle discipline proprie della dirigenza sanitaria, tenendo conto
che, tra le caratteristiche peculiari di tale attività pianificata per
l’accreditamento dell’ECM, per le suddette categorie andrà sviluppata, in quanto prevalente nelle
discipline ad accesso pluricategoriale, la produzione di eventi
intercategoriali, monodisciplinari, multidisciplinari e di interesse misto
ospedale – territorio. La pianificazione dell’attività formativa dovrà tenere
conto della necessaria coerenza con gli obiettivi nazionali ai sensi dell’art.
3 del DM. 5 luglio 2000 nonchè degli obiettivi regionali e locali sulla base
delle vigenti disposizioni. Con riferimento al comma 4 le parti rammentano,
altresì, che la circolare n. 14/1995 del Dipartimento della Funzione pubblica
stabilisce a titolo indicativo e compatibilmente con le esigenze di
flessibilità dei bilanci, che “costituirebbe un obiettivo auspicabile ed un
risultato utile ad un progressivo allineamento ai livelli dei programmi
formativi nella pubblica amministrazione dei principali paesi europei” se
ciascuna amministrazione destinasse alla formazione del proprio personale uno
stanziamento pari ad almeno un punto percentuale del monte retributivo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
6
Con riguardo all’art. 28 relativo al lavoro straordinario le parti concordano sull’attuazione
dell’art. 53, comma 2 in caso di attivazione di nuovi servizi ad invarianza
della dotazione organica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
7
Le parti, con riferimento all’art. 33, concordano che la disposizione
contrattuale si riferisce alle sole ipotesi in cui il trasferimento è disposto
dall’azienda – anche nel rispetto dell’incarico rivestito – per esigenze di
servizio della medesima che non consentano margini negoziali al dirigente,
quasi configurandosi come un trasferimento d’ufficio. Le parti sottolineano,
pertanto, il carattere eccezionale della disposizione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
8
Le parti, con riferimento all’art. 39, comma 7 concordano sulla necessità
che per gli operatori esposti all’azione dei gas anestetici le aziende
garantiscano il mantenimento e/o l’istallazione di opportuni impianti di
decontaminazione delle camere operatorie nonchè all’esecuzione di visite e
controlli periodici del personale addetto, ai sensi di quanto previsto dal
dlgs. 626/1994 in tema di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
9
Con riguardo all’art. 38, comma 4
le parti concordano che il periodo di distacco sindacale , pur essendo
considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio non è comunque servizio
istituzionale, in quanto svolto quale controparte.
Dichiarazione congiunta n. 10
Per quanto concerne l’art. 45, le disapplicazioni si
riferiscono alle norme di legge ed alle disposizioni relative al pubblico
impiego di competenza della fonte negoziale e non riguardano, pertanto, norme
di inquadramento della dirigenza anche aventi carattere speciale quali ad
esempio quelle contenute nella legge n. 207/1985.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 11
Con riferimento all’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8
giugno 2000, le parti si danno atto che le aziende possono effettuare la
trattenuta ivi prevista solo dopo l’entrata in vigore degli adempimenti
previsti dai lavori della commissione paritetica istituita ai sensi della
citata disposizione.
Dichiarazione congiunta n. 12
Con riguardo alle flessibilità’ del rapporto di
lavoro introdotte dai CCNL vigenti ed
in particolare con riferimento alla possibilità di stipulare contratti a
termine ai sensi del dlgs 368/2001, le parti ritengono che le aziende abbiano
ampi margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazione continuate e coordinate o altri rapporti
libero professionali eventualmente attivate per lo svolgimento di attività
istituzionali.
Dichiarazione congiunta n. 13
Le
parti si danno atto che per la lotta al Mobbing sarà adottato uno specifico
codice di comportamento da allegare al CCNL del quadriennio 2002 - 2005.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Con riferimento alla dichiarazione congiunta n. 8 del CCNL 8 giugno 2000 le parti ribadiscono l’obbligo delle aziende di fornire i mezzi per lo svolgimento dell’attività di servizio al personale che lo espleta fuori sede e nel prendere atto di non poter risolvere, nel presente contratto, il problema della ridefinizione del compenso per l’utilizzo del mezzo privato per compiti di servizio con riguardo al personale veterinario, si impegnano a trovare idonea soluzione nel CCNL del quadriennio 2002-2005 dopo verifica dell’eccezionalità delle condizioni lavorative di detto personale e limitatamente ai servizi prestati nei centri rurali non urbani e con oneri a carico del CCNL